GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2025/168

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B., delle conversazioni intercorse in presenza tra quest\u0026#8217;ultimo e l\u0026#8217;allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonch\u0026#233; tra questi e soggetti terzi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale provvedimento non \u0026#232; stato preceduto dall\u0026#8217;autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, il che, ad avviso del ricorrente, cagionerebbe un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, della Costituzione, anche in riferimento all\u0026#8217;art. 15 Cost., nonch\u0026#233; agli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di fatto, il Senato riferisce che il provvedimento all\u0026#8217;origine del conflitto \u0026#232; stato adottato nell\u0026#8217;ambito di una vicenda processuale inizialmente avviata avverso vari indagati e che ha visto, poi, la separazione del giudizio in danno di Carlo Amedeo Giovanardi, nei cui confronti sono stati formulati due capi di imputazione: il primo relativo ai reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d\u0026#8217;ufficio e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a suoi singoli componenti; il secondo concernente i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto rileva ai fini della materia del conflitto, il ricorrente riporta che le videoregistrazioni, relativamente alla cui acquisizione e utilizzabilit\u0026#224; si controverte, erano state oggetto di sequestro a carico dell\u0026#8217;imputato A. B.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale di Modena le avrebbe acquisite il 2 novembre 2021, disattendendo eccezioni di inammissibilit\u0026#224; e inutilizzabilit\u0026#224; sollevate, nel corso dell\u0026#8217;udienza del 7 settembre 2021, dalla difesa di Carlo Amedeo Giovanardi, il quale, all\u0026#8217;epoca delle videoregistrazioni, era senatore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari del Senato, in data 16 novembre 2021, proponeva all\u0026#8217;Assemblea di sollevare conflitto di attribuzione, a salvaguardia delle prerogative di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, la proposta non veniva esaminata dall\u0026#8217;Aula, in quanto \u0026#8220;assorbita\u0026#8221; dalla decisione del Senato, adottata con delibera del 16 febbraio 2022, di riconoscere l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., in ordine a tutti i reati contestati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; come rammenta il ricorrente \u0026#8211; a seguito di tale decisione del Senato, il Tribunale di Modena sollevava conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che veniva definito da questa Corte con sentenza n. 218 del 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con quest\u0026#8217;ultima, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile, limitatamente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, e fondato quanto agli altri capi d\u0026#8217;imputazione, dichiarando che non spettava al Senato deliberare che tali condotte costituissero, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a seguito della menzionata decisione di questa Corte, il processo nei confronti dell\u0026#8217;ex senatore Giovanardi riprendeva e, in quel contesto, tornava in rilievo la questione relativa all\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; delle videoregistrazioni acquisite dal Tribunale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a seguito di alcune integrazioni istruttorie, la Giunta proponeva al Senato, con decisione assunta a maggioranza il 6 novembre 2024, di sollevare conflitto di attribuzione, ravvisando una violazione dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a detta della Giunta, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria non avrebbe richiesto al Senato l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo delle videoregistrazioni, contenenti conversazioni intervenute tra A. B. e l\u0026#8217;allora senatore Giovanardi, nonch\u0026#233;, in collegamento telefonico, tra quest\u0026#8217;ultimo e altre persone, conversazioni riportate in atti a seguito di sequestro, parimenti non preceduto da alcuna autorizzazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Aula accoglieva la proposta della Giunta con deliberazione assunta a maggioranza il 4 dicembre 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di ammissibilit\u0026#224;, il ricorrente afferma la \u0026#171;evidente sussistenza\u0026#187; dei presupposti soggettivi e oggettivi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il Senato reputa \u0026#171;cert[a]\u0026#187; la propria legittimazione attiva, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;autorizzazione, di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., cos\u0026#236; come ritiene indubbia la legittimazione passiva del Tribunale di Modena, che \u0026#232; organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartiene nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del ricorrente, sussisterebbero i presupposti di ammissibilit\u0026#224; anche per quanto attiene al profilo oggettivo, in quanto la lesione della sfera di attribuzioni garantite alle Camere dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. sarebbe stata determinata dall\u0026#8217;omessa richiesta da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria alla Camera di appartenenza dell\u0026#8217;autorizzazione ad acquisire e a utilizzare conversazioni o comunicazioni, nonch\u0026#233; a sequestrare o comunque acquisire corrispondenza o ogni altra forma di comunicazione a essa equiparata dall\u0026#8217;art. 15 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, il ricorrente ritiene errata la ricostruzione del Tribunale di Modena, secondo cui, in ragione dell\u0026#8217;avvenuta registrazione delle conversazioni tra presenti, gli atti in questione sarebbero esclusi dal perimetro di tutela, di cui agli artt. 68, terzo comma, e 15 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, tale ricostruzione sarebbe priva di fondamento e illogica, in quanto determinerebbe il paradossale esito di \u0026#171;scriminare la condotta di un ospite che, all\u0026#8217;insaputa dell\u0026#8217;ospitante e per il sol fatto di essere stato da questi invitato in casa, non solo videoregistrasse ci\u0026#242; che \u0026#232; e si svolge nel domicilio dell\u0026#8217;ospitante ma si appropriasse di soprammobili, ninnoli, posate e quant\u0026#8217;altro ivi si trovasse\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente ritiene, nel merito, decisiva la lettera dell\u0026#8217;attuale formulazione dell\u0026#8217;art. 68 Cost. (suffragata anche dai lavori preparatori), nella parte in cui ha introdotto la specificazione \u0026#171;in qualsiasi forma\u0026#187;, riferita alle intercettazioni soggette ad autorizzazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, sarebbero stati gi\u0026#224; inclusi nel perimetro applicativo dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. i tabulati telefonici, che pure contengono solo dati esterni alle comunicazioni (\u0026#232; citata la sentenza n. 38 del 2019 di questa Corte);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le modalit\u0026#224; con cui sarebbero state effettuate le videoregistrazioni determinerebbero, ad avviso della difesa del Senato, la stabilizzazione del contenuto delle conversazioni, rendendolo accessibile anche dopo il suo esaurimento in presenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in sintesi, l\u0026#8217;effetto non sarebbe dissimile da quanto prodotto \u0026#171;dalla messaggistica \u003cem\u003eWhatsapp\u003c/em\u003e\u0026#187;, che, come riportato dal ricorrente, questa Corte ha gi\u0026#224; ascritto alla nozione di corrispondenza (sentenza n. 170 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Modena, con l\u0026#8217;ordinanza del 13 settembre 2024, avrebbe acquisito e dichiarato utilizzabili le videoregistrazioni effettuate da A. B., che integrerebbero il \u0026#171;duplice profilo della \u0026#8220;intercettazione in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni\u0026#8221; e di sequestro di corrispondenza, comprensiva di ogni altra forma di comunicazione riservata a norma dell\u0026#8217;art. 15 Cost. [\u0026#8230;], cos\u0026#236; recando lesione alla sfera di attribuzione costituzionalmente garantita al Senato della Repubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. pot. n. 4 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Modena, sezione penale, in relazione al provvedimento da questo assunto con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, con il quale, senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, ha dichiarato \u003cem\u003einter alia\u003c/em\u003e l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; delle videoregistrazioni effettuate occultamente, nelle date del 12 e 19 luglio del 2014, nonch\u0026#233; del 18 ottobre del 2014, da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse in presenza tra quest\u0026#8217;ultimo e l\u0026#8217;allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del ricorrente, tale provvedimento cagionerebbe un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., anche in riferimento all\u0026#8217;art. 15 Cost., nonch\u0026#233; agli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella presente fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e se abbia a oggetto la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Senato della Repubblica a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere che esso impersona, in relazione all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della prerogativa di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. (ordinanze n. 191 e n. 62 del 2023, n. 261 del 2022, n. 276 e n. 275 del 2008);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Tribunale di Modena, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui \u0026#232; investito, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (ordinanze n. 191 e n. 62 del 2023, n. 69 del 2020 e n. 25 del 2013);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., il quale richiede l\u0026#8217;autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero per utilizzarle in giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, si rende opportuna la notificazione anche alla Camera dei deputati, stante l\u0026#8217;identit\u0026#224; della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 179 del 2023, n. 250 del 2022 e n. 91 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, e alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale, dinanzi al Tribunale di Modena, a carico di Carlo Giovanardi, senatore all\u0027epoca dei fatti, per i reati previsti dagli artt. 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d\u0027ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) e 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale - Acquisizione, mediante sequestro, e utilizzazione delle videoregistrazioni, effettuate di iniziativa del signor A. B., di conversazioni intercorse, in presenza, tra lo stesso e il senatore e, in collegamento telefonico, tra il senatore e altre persone - Ordinanza del 13 settembre 2024 con la quale il tribunale ha disposto circa l\u0026#8217;acquisizione e l\u0026#8217;utilizzazione delle videoregistrazioni sequestrate - Denunciata omessa previa richiesta di autorizzazione da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria alla Camera di appartenenza - Richiesta di annullamento del provvedimento.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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