GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2022/246

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:246
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 2.718105
    "namelookup_time" => 0.000183
    "connect_time" => 0.202075
    "pretransfer_time" => 1.309719
    "size_download" => 56607.0
    "speed_download" => 20825.0
    "starttransfer_time" => 2.255293
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 49892
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 1309596
    "connect_time_us" => 202075
    "namelookup_time_us" => 183
    "pretransfer_time_us" => 1309719
    "starttransfer_time_us" => 2255293
    "total_time_us" => 2718105
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770677683.0342
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:246"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:246 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 22:54:44 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 22:54:44 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"246","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"AMOROSO","relatore":"AMOROSO","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"09/11/2022","data_decisione":"09/11/2022","data_deposito":"09/12/2022","pubbl_gazz_uff":"14/12/2022","num_gazz_uff":"50","norme":"Art. 213, c. 8°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285.","atti_registro":"ordd. 221/2021 e 56/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 246\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI, Marco              D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi dal Giudice di pace di Sondrio con ordinanza del 22 ottobre 2021 e dal Tribunale ordinario di Padova, seconda sezione civile, con ordinanza dell\u0026#8217;11 marzo 2022, iscritte, rispettivamente, al n. 221 del registro ordinanze 2021 e al n. 56 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 4 e 21, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 22 ottobre 2021 (reg. ord. n. 221 del 2021), il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall\u0026#8217;art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, \u0026#171;nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di dover decidere sulla impugnazione proposta dal ricorrente avverso l\u0026#8217;ordinanza del prefetto che ha disposto la revoca della patente di guida, in aggiunta alla sanzione amministrativa, per aver violato la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo riferisce che, ai sensi della disposizione censurata, il ricorrente \u0026#232; stato sanzionato per aver circolato con un\u0026#8217;autovettura gi\u0026#224; oggetto di sequestro a causa della pregressa violazione dell\u0026#8217;art. 193, comma 2, cod. strada, consistita nell\u0026#8217;aver condotto il medesimo mezzo sprovvisto di copertura assicurativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in punto di rilevanza, il rimettente sottolinea come sia evidente il collegamento giuridico tra la norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale e l\u0026#8217;atto impugnato (ordinanza prefettizia di revoca della patente), n\u0026#233; sarebbe possibile alcuna interpretazione adeguatrice della prima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente, poi, evidenzia che la norma censurata stabilisce \u0026#171;una prima sanzione pecuniaria, formalmente definita amministrativa \u0026#8220;principale\u0026#8221;, ed una seconda, la revoca della patente, appunto, sempre ritenuta amministrativa, ma di carattere accessorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo il giudice a quo deduce la violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza per essere la sanzione accessoria notevolmente afflittiva essendo di gravit\u0026#224;, se non superiore, almeno pari alla sanzione principale, quella pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe, quindi, una marcata sproporzione tra l\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;obbligo di custodia del veicolo oggetto di sequestro e la sanzione formalmente definita accessoria, la revoca della patente appunto, che determina una limitazione della libert\u0026#224; personale eccessiva rispetto alla carica di offensivit\u0026#224; della condotta contra legem. Da ci\u0026#242;, secondo il rimettente, conseguirebbe anche che colui il quale viola l\u0026#8217;obbligo di custodia non possa che percepire di subire una sanzione (quella accessoria) ingiusta, perch\u0026#233; svincolata dalla gravit\u0026#224; della propria condotta e dal disvalore da essa espresso e irrogata in modo automatico come conseguenza afflittiva ulteriore rispetto alla sanzione principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo osserva, poi, come il testo dell\u0026#8217;art. 213 cod. strada, vigente prima della modifica introdotta dall\u0026#8217;art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, prevedeva, al comma 4, per la medesima infrazione, accanto alla sanzione principale pecuniaria, quella amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; sanzione da ritenersi complementare rispetto alla pena pecuniaria principale, posto che si limitava a comprimere, per un periodo comunque limitato, la libert\u0026#224; di locomozione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo, il rimettente sottolinea come la sospensione in luogo della revoca aveva una minore afflittivit\u0026#224; tale da temperare il rigore del complessivo trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, ad avviso del rimettente, emergerebbe con maggiore evidenza dal confronto con altre norme del codice della strada, che prevedono la medesima sanzione accessoria a fronte di condotte decisamente pi\u0026#249; gravi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal proposito, il rimettente osserva che la revoca della patente \u0026#232; disposta nei confronti di colui che si mette alla guida di un veicolo sotto l\u0026#8217;effetto di alcol o stupefacenti (artt. 186, 186-bis e 187 cod. strada) o di chi sia privo, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici abilitanti alla guida (art. 130 cod. strada). Si tratta di condotte che giustificano la revoca della patente in ogni caso, in ragione anche del pericolo per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dei cittadini nella circolazione stradale e per l\u0026#8217;ordine pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvece, il trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata appare sproporzionato rispetto alla condotta di chi abbia, seppur abusivamente, circolato con veicolo sequestrato, violando un obbligo, quello di custodia del veicolo, che non \u0026#232; diretto a tutelare l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dei cittadini o l\u0026#8217;ordine pubblico e che non pu\u0026#242; di conseguenza giustificare una limitazione della libert\u0026#224; personale del trasgressore, qual \u0026#232; quella che consegue alla revoca della patente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche se il compito di fissare la misura della sanzione \u0026#232; attribuito alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, \u0026#232; parimenti incontestato che tale discrezionalit\u0026#224; non possa essere assoluta, ma debba misurarsi con il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 15 febbraio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, o, in ogni caso, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale osserva che l\u0026#8217;aver condotto un veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro, prevista in tutte le ipotesi di violazione delle norme del codice della strada che comportano l\u0026#8217;irrogazione della sanzione della confisca amministrativa, costituisce un\u0026#8217;ulteriore infrazione tale da giustificare la comminatoria delle sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, evidenzia che tali sanzioni scattano nei confronti di chi \u0026#8211; gi\u0026#224; resosi responsabile di una condotta illecita, che presenti rischi per la sicurezza della circolazione stradale e, dunque, per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dei cittadini e per l\u0026#8217;ordine pubblico \u0026#8211; avendo assunto la custodia del veicolo sequestrato, abbia violato gli obblighi discendenti da detta assunzione. Non \u0026#232; irragionevole la scelta del legislatore di comminare la sanzione accessoria della revoca della patente di guida anche per un illecito amministrativo che non pu\u0026#242; essere qualificato, di per s\u0026#233;, come un abuso del titolo di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;11 marzo 2022 (reg. ord. n. 56 del 2022), il Tribunale ordinario di Padova, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada, come modificato dall\u0026#8217;art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente con il medesimo o, comunque, consenta che altri vi circolino abusivamente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In punto di fatto il rimettente, dopo aver puntualmente riferito in ordine alle vicende del giudizio a quo, premette di dover decidere sull\u0026#8217;appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova che ha rigettato l\u0026#8217;opposizione promossa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 204-bis cod. strada, nei confronti del verbale di accertamento della violazione dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada, da cui consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sotto il profilo della rilevanza, il giudice rimettente afferma che l\u0026#8217;appello andrebbe rigettato in quanto il veicolo posto in circolazione dall\u0026#8217;appellante, custode dello stesso, risultava ancora sotto sequestro al momento della contestazione della violazione di cui alla disposizione censurata, che prevede la sanzione pecuniaria principale con conseguente necessit\u0026#224; di applicare anche quella accessoria della revoca della patente di guida. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Inoltre, il giudice a quo, accogliendo l\u0026#8217;eccezione sollevata dall\u0026#8217;appellante, afferma che la previsione della automatica revoca della patente di guida comporta, di per s\u0026#233;, una sensibile compressione delle concrete modalit\u0026#224; di estrinsecazione della libert\u0026#224; di movimento, senza presentare alcuna immediata attinenza con la violazione dell\u0026#8217;obbligo di custodia. Tale violazione, non essendo collegata alla conduzione del veicolo che cagioni pericolo alla circolazione stradale, \u0026#232; sanzionata in modo del tutto sproporzionato rispetto al rischio in concreto ingenerato dalla condotta sanzionata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta conclusione, nell\u0026#8217;opinione del rimettente, sarebbe ancora pi\u0026#249; evidente ove si consideri che la sanzione risulta applicabile in via automatica e senza alcuna possibilit\u0026#224; di modulazione da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa o del giudice; di qui lo stridente contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, dunque, evidente la sproporzione della sanzione rispetto alla trasgressione posta in essere dal custode del veicolo in sequestro, in quanto sebbene si tratti, formalmente, di una sanzione amministrativa accessoria, essa presenterebbe connotati di afflittivit\u0026#224; tali da superare il disvalore della condotta contra legem. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, quindi, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che debba essere necessariamente irrogata la sanzione amministrativa accessoria della revoca, senza che sia prevista la possibilit\u0026#224; di modulare in maniera congrua e attinente alla singola fattispecie, eventualmente applicando, in luogo della revoca, anche la mera sospensione della patente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 14 giugno 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto anche in questo giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, chiedendo a questa Corte di dichiarare la questione non fondata con argomentazioni analoghe a quelle gi\u0026#224; ricordate sopra al punto 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione degli obblighi, gravanti sul soggetto che ha assunto l\u0026#8217;onere della custodia di un bene sequestrato, vanifica le ragioni di tutela di interessi primari sottesi alla custodia stessa e ci\u0026#242; giustifica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta di prevedere la revoca della patente \u0026#232; preordinata a garantire l\u0026#8217;efficacia della misura cautelare del sequestro, prevista in tutte le ipotesi in cui \u0026#232; comminata la sanzione amministrativa della confisca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe quindi di una scelta riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8210; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 221 del 2021), il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada, come modificato dall\u0026#8217;art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, \u0026#171;nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, si osserva che la sanzione della revoca della patente, sebbene qualificata come accessoria, risulta di tale afflittivit\u0026#224; da essere superiore o, comunque, pari a quella principale pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussisterebbe, poi, una sproporzione tra l\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;obbligo di custodia del veicolo oggetto di sequestro e la sanzione della revoca della patente, in quanto da essa consegue una limitazione della libert\u0026#224; individuale, eccessiva rispetto alla carica di offensivit\u0026#224; della condotta sanzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per le medesime ragioni per cui con l\u0026#8217;ordinanza n. 159 del 2021 questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilit\u0026#224; di una analoga questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, la questione sarebbe comunque non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8210; Con l\u0026#8217;altra ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 56 del 2022), il Tribunale ordinario di Padova, seconda sezione civile, ha parimenti sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada, come modificato dall\u0026#8217;art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente con il medesimo o, comunque, consenta che altri vi circolino abusivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche secondo il Tribunale di Padova la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., in riferimento ai principi di proporzionalit\u0026#224;, di ragionevolezza e di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare \u0026#8210; osserva il rimettente \u0026#8210; il provvedimento di revoca della patente di guida, che comporta una sensibile compressione della libert\u0026#224; di movimento, \u0026#232; conseguenza della mera violazione dell\u0026#8217;obbligo di custodia, non risultando affatto collegato ad una conduzione del veicolo tale da cagionare pericolo alla circolazione stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la sanzione \u0026#232; applicabile in via automatica e senza alcuna possibilit\u0026#224; di modulazione in relazione alla singola fattispecie, da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, non essendo prevista la possibilit\u0026#224; della mera sospensione della patente in luogo della sua revoca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scelta legislativa di politica sanzionatoria determina anche una disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a situazioni dotate di maggiore offensivit\u0026#224; e disvalore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8210; Anche in questo giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In via preliminare, deve disporsi la riunione dei predetti giudizi perch\u0026#233; le ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione e si fondano su argomentazioni sostanzialmente comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, entrambi i rimettenti hanno adeguatamente motivato in ordine alla necessit\u0026#224; di fare applicazione della norma censurata nei giudizi a quibus (ex plurimis, sentenze n. 211 del 2022, n. 182 e n. 55 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ciascuna ordinanza, poi, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione \u0026#8211; la quale testualmente stabilisce che \u0026#171;[s]i applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#232; correttamente evidenziata, a ci\u0026#242; ostando il suo dato letterale (ex plurimis, sentenze n. 174 del 2022 e n. 151 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la non manifesta infondatezza delle questioni \u0026#232; puntualmente e diffusamente motivata da entrambi i rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, pertanto, disattendersi l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, formulata dalla difesa dello Stato in relazione all\u0026#8217;ordinanza del Giudice di pace del Tribunale di Sondrio, non rinvenendosi le lacune motivazionali rilevate da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 159 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8210; Prima di passare all\u0026#8217;esame delle censure \u0026#232; opportuno ripercorrere, per gradi linee, l\u0026#8217;evoluzione normativa dell\u0026#8217;art. 213 cod. strada, che contempla la violazione di natura amministrativa in esame, il cui trattamento sanzionatorio accessorio \u0026#232; oggetto di censura da parte dei rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8210; Alla data di entrata in vigore del \u0026#171;Nuovo codice della strada\u0026#187;, recato dal d.lgs. n. 285 del 1992, l\u0026#8217;art. 213 cod. strada, prevedeva, al comma 4, il reato di \u0026#171;[c]hiunque, durante il periodo in cui il veicolo \u0026#232; sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso\u0026#187; stabilendo la pena dell\u0026#8217;arresto da uno a otto mesi e l\u0026#8217;ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. La disposizione prevedeva altres\u0026#236;: \u0026#171;Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, l\u0026#8217;art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) ha depenalizzato tale condotta, trasformandola in illecito amministrativo, punito \u0026#171;con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni\u0026#187;; ha lasciato, invece, inalterata la norma quanto all\u0026#8217;applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel prosieguo, alcuni decreti ministeriali hanno provveduto all\u0026#8217;adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alla condotta in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; intervenuto, poi, il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit\u0026#224; di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha modificato la disciplina dell\u0026#8217;affidamento della custodia dei mezzi e della eventuale confisca, ma non ha apportato alcuna variazione al comma 4 dell\u0026#8217;art. 213 cod. strada, il quale ha continuato a sanzionare sul piano amministrativo la circolazione abusiva del mezzo sottoposto a sequestro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Peraltro, in passato, secondo la (non univoca, ma prevalente) giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la condotta consistente nella circolazione abusiva di un mezzo sottoposto a sequestro era generalmente inquadrata nelle fattispecie incriminatrici previste rispettivamente dall\u0026#8217;art. 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; amministrativa) e dall\u0026#8217;art. 335 cod. pen (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, in sede di composizione del contrasto di giurisprudenza, le sezioni unite penali della Corte di cassazione (sentenza 28 ottobre 2010-21 gennaio 2011, n. 1963) hanno invece affermato che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 213 cod. strada, \u0026#171;integra esclusivamente l\u0026#8217;illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all\u0026#8217;art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale arresto ha, poi, trovato continuit\u0026#224; nella successiva giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 settembre-13 ottobre 2014, n. 42752). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8210; \u0026#200; solo con il decreto sicurezza del 2018 (d.l. n. 113 del 2018, come convertito) che il trattamento sanzionatorio della violazione del codice della strada subisce un forte inasprimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 23-bis di tale decreto ha sostituito l\u0026#8217;intero art. 213 cod. strada, facendo confluire nel comma 8 la violazione amministrativa prima sanzionata al comma 4 e apportandovi, al contempo, sostanziali modifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di tale intervento legislativo, infatti, della violazione di cui al comma 8 dell\u0026#8217;art. 213 cod. strada risponde non pi\u0026#249; \u0026#171;chiunque\u0026#187;, ma solo \u0026#171;il soggetto che ha assunto la custodia\u0026#187;, il quale, durante il periodo in cui il veicolo \u0026#232; sottoposto alla misura cautelare, \u0026#171;circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, ed \u0026#232; ci\u0026#242; che in questa sede pi\u0026#249; rileva, in sostituzione della sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo alla guida da uno a tre mesi, il legislatore ha contemplato quella, parimenti accessoria, della revoca della patente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, a integrazione del trattamento sanzionatorio, il legislatore ha, altres\u0026#236;, previsto che \u0026#171;l\u0026#8217;organo di polizia dispone l\u0026#8217;immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 214-bis, prevedendosi altres\u0026#236; che il veicolo \u0026#232; trasferito in propriet\u0026#224; al soggetto a cui \u0026#232; consegnato, senza oneri per l\u0026#8217;erario\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome risulta dai lavori parlamentari concernenti l\u0026#8217;art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, la riformulazione della intera disposizione di cui all\u0026#8217;art. 213 cod. strada sulla disciplina del sequestro amministrativo dei veicoli, trova la sua ratio nella necessit\u0026#224; di \u0026#171;ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per la giacenza dei veicoli nelle depositerie e di generare nuove entrate derivanti dalla alienazione dei veicoli\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dibattito si \u0026#232;, infatti, focalizzato sulla verifica che la nuova disposizione (art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito) \u0026#171;non produce nuovi oneri ma ulteriori entrate, sebbene eventuali e non facilmente quantificabili\u0026#187;, evidenziandosi in particolare che la procedura di cui al nuovo art. 215-bis cod. strada concerne il censimento dei veicoli giacenti presso le depositerie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al trattamento sanzionatorio, nella relazione tecnica, si \u0026#232; evidenziato soltanto che la norma in questione \u0026#8210; che prevede la sostituzione (alle lettere a e b) degli artt. 213 e 214 cod. strada \u0026#8210; opera \u0026#171;una minima rimodulazione delle attuali sanzioni\u0026#187;, fatta salva quella prevista al comma 8 del nuovo art. 214, che \u0026#232; invece aggravata rispetto a quella vigente. Nessun riferimento vi \u0026#232;, invece, alla sanzione accessoria della revoca della patente introdotta in sostituzione della sospensione della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8210; In relazione alla violazione in esame, non pi\u0026#249; configurata come fattispecie di rilievo penale, deve quindi registrarsi, da ultimo, un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio articolato nell\u0026#8217;irrogazione della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937, nell\u0026#8217;applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nell\u0026#8217;immediata rimozione del veicolo da parte degli organi di polizia e, dopo che sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca emesso dal prefetto, nell\u0026#8217;alienazione del veicolo al custode acquirente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8210; Ci\u0026#242; premesso, le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8210; Le censure dei giudici rimettenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte in tema di sanzioni amministrative, e in particolare di revoca della patente di guida, e convergono nella richiesta di una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata che elimini l\u0026#8217;automatismo della sanzione accessoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; In generale va ribadito che il principio di necessaria proporzionalit\u0026#224; della sanzione alla condotta illecita trova applicazione anche al trattamento sanzionatorio di natura amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, nelle sentenze n. 112 e n. 212 del 2019, in relazione a sanzioni amministrative diverse dalla revoca della patente, oggi in esame, ha affermato che il principio di proporzionalit\u0026#224; rispetto alla gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito deve trovare applicazione con riferimento \u0026#171;alla generalit\u0026#224; delle sanzioni amministrative\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la prima delle pronunce appena indicate \u0026#8210; nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui prevedeva, in caso di abuso di informazioni privilegiate, la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell\u0026#8217;illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non invece del solo profitto \u0026#8210; ha affermato che il principio di proporzionalit\u0026#224; delle sanzioni amministrative \u0026#171;non trae la propria base normativa dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., bens\u0026#236; dall\u0026#8217;art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione\u0026#187;, cos\u0026#236; concludendo che \u0026#171;[n]on erra, pertanto, il giudice rimettente nell\u0026#8217;identificare nel combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost. il fondamento domestico del principio di proporzionalit\u0026#224; di una sanzione che, come la confisca di cui \u0026#232; discorso, incide in senso limitativo sul diritto di propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;autore dell\u0026#8217;illecito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nella sentenza n. 115 del 2019, in riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1\u0026#176; agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), questa Corte ha sottolineato che \u0026#171;possono essere infatti estesi alla materia delle sanzioni amministrative gli approdi della giurisprudenza costituzionale in tema di ampiezza e di limiti degli interventi di questa Corte sulla misura delle sanzioni penali fissata dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8210; In particolare, poi, questa Corte, pi\u0026#249; volte, anche di recente, \u0026#232; stata chiamata a scrutinare disposizioni legislative che prevedevano la revoca, in via automatica, del titolo abilitativo alla guida, sia quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, sia quale sanzione amministrativa applicata dal prefetto, in relazione a fattispecie di rilievo, in senso lato penale, dichiarandone la illegittimit\u0026#224; costituzionale per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon le sentenze n. 99 e n. 24 del 2020 \u0026#8210; concernenti la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 2, cod. strada, in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in relazione all\u0026#8217;automatica applicazione da parte del prefetto della sanzione della revoca della patente nei confronti, rispettivamente, di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e a misure di prevenzione \u0026#8210; questa Corte ha ritenuto l\u0026#8217;automatismo del provvedimento prefettizio contrario a principi di eguaglianza, proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, \u0026#171;attesa la variet\u0026#224; (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltrech\u0026#233; contraddittorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, \u0026#8220;pu\u0026#242;\u0026#8221; consentire al soggetto che vi \u0026#232; sottoposto di continuare \u0026#8211; in presenza di determinate condizioni \u0026#8210; a fare uso della patente di guida\u0026#187; (sentenza n. 99 del 2020); ed analogamente, questa Corte ha affermato la violazione dei sopra richiamati principi in riferimento ai destinatari delle misure di prevenzione, in quanto il provvedimento di revoca automatica \u0026#232; stato ritenuto idoneo a \u0026#171;innescare un corto circuito all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ordinamento, nel caso in cui l\u0026#8217;utilizzo della patente sia funzionale alla \u0026#8220;ricerca di un lavoro\u0026#8221; che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale\u0026#187; (ancora sentenza n. 99 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento ad una fattispecie di automatica applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, quale sanzione accessoria alla condanna in sede penale, questa Corte, con la sentenza n. 88 del 2019, ha, parimenti, dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 222, comma 2, cod. strada nella parte in cui prevedeva \u0026#171;la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi \u0026#8211; sia aggravate dalle circostanze \u0026#8220;privilegiate\u0026#8221; sia non aggravate \u0026#8211; di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime\u0026#187;. A fronte della gravit\u0026#224; delle condotte poste in essere in violazione delle norme della circolazione stradale e, quindi, del disvalore \u0026#171;articolato secondo una precisa graduazione\u0026#187;, nella sentenza indicata si \u0026#232; affermato che la disposizione censurata dava luogo ad \u0026#171;un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparit\u0026#224; di trattamento e irragionevolezza intrinseca\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 22 del 2018, avente ad oggetto la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, commi 1 e 2, cod. strada, in relazione all\u0026#8217;automatismo della revoca della patente di guida, conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti, questa Corte ha dichiarato la questione fondata per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza. In particolare, ha affermato che \u0026#171;[l]a disposizione denunciata \u0026#8211; sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida \u0026#8211; ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una variet\u0026#224; di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneit\u0026#224;, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, pu\u0026#242; riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entit\u0026#224;. Reati che, per di pi\u0026#249;, possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l\u0026#8217;attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all\u0026#8217;attualit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8210; In tale contesto normativo (punti da 7 a 7.4.) e giurisprudenziale (punti 9.1. e 9.2.) si colloca anche la disposizione censurata che, a carico del custode di un veicolo sottoposto a sequestro, il quale abusivamente circoli con il medesimo o, comunque, consenta ad altri di circolare, prevede, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;applicazione automatica della revoca della patente di guida come sanzione accessoria di quella principale pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8210; Orbene, per un verso, la circostanza che il legislatore abbia ricompreso, nel complessivo trattamento sanzionatorio dell\u0026#8217;illecito amministrativo in esame, anche una sanzione accessoria, oltre quella principale, risponde ad una non irragionevole scelta, riconducibile a valutazioni di politica sanzionatoria che sfuggono al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale di questa Corte. N\u0026#233; i giudici rimettenti dubitano della legittimit\u0026#224; in s\u0026#233; di una sanzione accessoria che si affianca, aggiungendosi, a quella principale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto \u0026#232; indubitabile la funzione di forte deterrenza che ha la sanzione della revoca della patente di guida, prevista da varie disposizioni del codice della strada per contrastare comportamenti pericolosi al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, come nel caso di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool (artt. 186 e 186-bis cod. strada) o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 cod. strada).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8210; Per altro verso, per\u0026#242;, \u0026#232; censurabile, nella fattispecie in esame, la scelta del legislatore di applicare, sempre e comunque, tale sanzione accessoria, stante che la previsione di un indifferenziato automatismo della revoca della patente, che si aggiunge alla sanzione pecuniaria principale quale che sia la gravit\u0026#224; del fatto, d\u0026#224; luogo ad un trattamento sanzionatorio uniforme per qualsivoglia condotta di messa in circolazione di un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro, in ragione di una precedente violazione dello stesso codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn vero, fin dall\u0026#8217;originaria formulazione dell\u0026#8217;art. 213 cod. strada (risalente all\u0026#8217;anno 1992), alla sanzione pecuniaria principale se ne \u0026#232; sempre accompagnata una amministrativa accessoria, che per lungo tempo \u0026#232; consistita nella sospensione della patente di guida di chi poneva in essere tale condotta; misura questa che aveva una intrinseca flessibilit\u0026#224; quanto alla durata, perch\u0026#233; compresa tra un minimo di un mese e un massimo di tre mesi, sicch\u0026#233; ben poteva essere graduata in relazione alle circostanze del caso e alla maggiore o minore gravit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto assetto \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; \u0026#232; radicalmente mutato con il decreto sicurezza del 2018 (d.l. n. 113 del 2018, come convertito) lungo una duplice, ma non convergente, direttrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa una parte si \u0026#232; abbassato il livello di contrasto di siffatti comportamenti abusivi, nel senso che si \u0026#232; ridotta l\u0026#8217;area di quelli assoggettati a sanzione, limitandoli alle condotte poste in essere solo da chi ha assunto la custodia del veicolo in sequestro, pur se in ipotesi non autore della trasgressione che ha giustificato il sequestro del veicolo; mentre, in precedenza, la circolazione con il veicolo in sequestro era sanzionata per chiunque l\u0026#8217;avesse posta in essere. Peraltro, fuori dalle fattispecie previse dal codice della strada, le condotte abusive su cose sottoposte a sequestro sono sanzionate (penalmente) per chiunque le pone in essere e, se la condotta \u0026#232; riferibile, in particolare, al proprietario custode, ci\u0026#242; costituisce un\u0026#8217;aggravante (art. 334 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altra parte, si \u0026#232; inasprita la sanzione accessoria sostituendo, alla sospensione della patente di guida, la sua revoca in ogni caso; sanzione notevolmente pi\u0026#249; gravosa della prima perch\u0026#233; chi la subisce \u0026#232; a lungo inabilitato alla guida potendo richiedere nuovamente la patente solo dopo due anni (art. 219, comma 3-bis, cod. strada). A ci\u0026#242; si \u0026#232; aggiunto che del veicolo in sequestro, illegittimamente posto in circolazione, sono disposti l\u0026#8217;immediata rimozione e il trasporto presso uno dei soggetti di cui alle depositerie convenzionate previste dall\u0026#8217;art. 214-bis cod. strada per essere ad esso successivamente trasferito in propriet\u0026#224; senza oneri per l\u0026#8217;erario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta, allora, che l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto, la cui violazione (per aver circolato abusivamente con il veicolo in sequestro) \u0026#232; punita severamente (con sanzione pecuniaria principale, revoca della patente di guida e alienazione del veicolo), mentre rimane in ombra l\u0026#8217;esigenza di sicurezza della circolazione stradale, tanto che non rileva n\u0026#233; quale sia stata la (pi\u0026#249; o meno grave) pregressa trasgressione che ha dato luogo al sequestro, n\u0026#233; chi l\u0026#8217;abbia commessa, non essendoci necessariamente coincidenza tra trasgressore e custode (atteso che l\u0026#8217;art. 213, comma 2, cod. strada prescrive che possono essere nominati custodi, alternativamente, il proprietario, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido), n\u0026#233; l\u0026#8217;idoneit\u0026#224;, o no, del veicolo alla circolazione, anche sotto il profilo della sua copertura assicurativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, le circostanze specifiche della violazione dell\u0026#8217;obbligo di custodia, da parte del custode, che ne connotano la maggiore o minore gravit\u0026#224;, possono, in concreto, essere le pi\u0026#249; varie; riguardo ad esse la previsione rigida e automatica della revoca della patente di guida in ogni caso si appalesa carente sotto il profilo della necessaria proporzionalit\u0026#224; della sanzione all\u0026#8217;illecito commesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte della compromissione dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della custodia del veicolo in sequestro, pu\u0026#242; rivelarsi, in concreto, sproporzionata, tenuto conto delle circostanze del caso, la prolungata preclusione all\u0026#8217;abilitazione alla guida, conseguente alla revoca della patente, la quale pu\u0026#242; gravemente compromettere esigenze lavorative, personali e di relazioni sociali, potendo anche incidere sull\u0026#8217;esercizio di diritti fondamentali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Si ha quindi che, sul presupposto di una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravit\u0026#224; del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneit\u0026#224; di ragioni, sottese alla condotta integrante l\u0026#8217;illecito amministrativo, senza che ci\u0026#242; possa essere valutato dall\u0026#8217;organo preposto alla applicazione della sanzione accessoria medesima. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessit\u0026#224; della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravit\u0026#224; della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianit\u0026#224;, e del lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; costituisce violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalit\u0026#224; della sanzione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa reductio ad legitimitatem, come soluzione costituzionalmente adeguata, non pu\u0026#242; che essere individuata \u0026#8211; come nei precedenti citati (sentenze n. 22 del 2018, n. 24 e n. 99 del 2020) \u0026#8211; nell\u0026#8217;eliminazione dell\u0026#8217;automatismo, s\u0026#236; che la revoca della patente \u0026#8220;pu\u0026#242;\u0026#8221;, e non gi\u0026#224; necessariamente \u0026#8220;deve\u0026#8221;, essere applicata come sanzione accessoria in aggiunta a quella principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore affinare la flessibilit\u0026#224; di questa sanzione accessoria, in ipotesi anche modulando maggiormente la durata nel tempo dell\u0026#8217;inabilit\u0026#224; alla guida secondo la gravit\u0026#224; del fatto; durata che attualmente ha una modulazione temporale assai limitata (due e tre anni nelle ipotesi rispettivamente previste dai commi 3-bis e 3-ter dell\u0026#8217;art. 219 cod. strada).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8210; In conclusione, la sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non pu\u0026#242; essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinch\u0026#233; tale sanzione non risulti essere sproporzionata rispetto al fatto di cui all\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i profili di contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. va, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada, nella parte in cui dispone che \u0026#171;Si applica\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;Pu\u0026#242; essere applicata\u0026#187;, la sanzione accessoria della revoca della patente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall\u0026#8217;art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che \u0026#171;Si applica\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;Pu\u0026#242; essere applicata\u0026#187;, la sanzione accessoria della revoca della patente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Previsione che commina la sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti di chi abbia violato l\u0027obbligo custodiale.\r\nPrevisione che dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente con il medesimo o comunque consenta che altri vi circolino abusivamente.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45227","titoletto":"Sanzioni amministrative - In genere - Principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta illecita - Applicabilità alla generalità delle sanzioni amministrative (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma del Codice della strada che prevede l\u0027applicazione automatica, anziché discrezionale, della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode che abbia abusivamente posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato). (Classif. 232001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta illecita deve trovare applicazione con riferimento alla generalità delle sanzioni amministrative. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 115/2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall\u0027art. 23-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. La disposizione censurata dal Giudice di pace di Sondrio e dal Tribunale di Padova, sez. seconda civile, nel prevedere l\u0027applicazione automatica della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode che abbia abusivamente posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, vìola l\u0027art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa all\u0027illecito commesso. Tale automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro. È rimesso alla discrezionalità del legislatore affinare la flessibilità di questa sanzione accessoria, in ipotesi anche modulando maggiormente la durata nel tempo dell\u0027inabilità alla guida secondo la gravità del fatto). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"213","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"113","articolo":"23","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/12/2018","data_nir":"2018-12-01","numero":"132","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42996","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 246/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1372","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]