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Uff.\" n. 119 bis del 22 maggio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO \r\n LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO \r\n CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, \r\n Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4, primo \r\n comma, lett. b, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (\"Delega al Governo \r\n per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di \r\n formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica\") e 11, \r\n quarto comma, lett. a, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 \r\n (\"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di \r\n formazione nonch\u0026#233; sperimentazione organizzativa e didattica\"), \r\n promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1982 dal TAR per le Marche \r\n sui ricorsi proposti da De Martinis Carlo contro Ministero della P.I. \r\n ed altri, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1983 e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell\u0027anno 1983. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore \r\n Guglielmo Roehrssen; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito l\u0027avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il presidente del \r\n Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso di un giudizio promosso da un candidato escluso \r\n dall\u0027elettorato passivo alla carica di preside della facolt\u0026#224; di \r\n medicina e chirurgia dell\u0027Universit\u0026#224; di Ancona, in quanto professore a \r\n tempo definito, il TAR delle Marche con ordinanza 14 luglio 1982, ha \r\n sollevato in riferimento all\u0027art. 3 Cost. e in relazione agli artt. 33, \r\n 5 e 97, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4, primo \r\n comma, lett. b, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma, \r\n lett. a, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui \r\n stabiliscono l\u0027incompatibilit\u0026#224; del regime d\u0027impegno a tempo definito \r\n con le funzioni di preside. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tale incompatibilit\u0026#224; sarebbe irragionevole in quanto le differenze \r\n tra docenti a tempo pieno e a tempo definito non la giustificherebbero; \r\n inoltre \"inciderebbe sia su altri valori costituzionalmente garantiti, \r\n quali l\u0027autonomia universitaria (art. 33 Cost.) e il diritto di tutti i \r\n cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza \r\n (art. 51)\"; infine sarebbe contrastante col buon andamento della \r\n pubblica amministrazione, per la paralisi che deriverebbe agli organi \r\n di governo dell\u0027universit\u0026#224;, nell\u0027ipotesi in cui \"i docenti si \r\n orientassero in misura massima verso il rapporto a tempo definito\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la questione \r\n sia dichiarata non fondata, stante la razionalit\u0026#224; del differente \r\n trattamento in ordine all\u0027eleggibilit\u0026#224; a preside tra docenti a tempo \r\n pieno e docenti a tempo definito. Tale diversit\u0026#224; si ricollegherebbe \r\n alla diversit\u0026#224; della disciplina complessiva delle due categorie di \r\n docenti, tenendo conto che a coloro che hanno optato per il tempo \r\n definito sono consentite le attivit\u0026#224; professionali e di consulenza e \r\n le assunzioni d\u0027incarichi retribuiti al di fuori della universit\u0026#224;, \r\n vietate invece (in linea generale) ai docenti che optano per il tempo \r\n pieno. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Neppure sarebbero violate le altre norme costituzionali invocate \r\n dal giudice a quo, giacch\u0026#233; legittimamente la legge pu\u0026#242; configurare i \r\n requisiti soggettivi indispensabili per accedere a determinate cariche, \r\n n\u0026#233; l\u0027autonomia garantita alle universit\u0026#224; giunge al punto d\u0027impedire \r\n allo Stato di disciplinare l\u0027ordinamento dei professori universitari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Il giudice a quo dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 4, primo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 \r\n (\"Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e \r\n relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e \r\n didattica\") e dell\u0027art. 11, quarto comma, lett. a), del d.P.R. 11 \r\n luglio 1980, n. 382 (\"Riordinamento della docenza universitaria, \r\n relativa fascia di formazione nonch\u0026#233; sperimentazione organizzativa e \r\n didattica\"), in virt\u0026#249; dei quali i docenti universitari a tempo \r\n definito rimangono esclusi dalla possibilit\u0026#224; di accedere alle cariche \r\n di rettore preside, membro del consiglio di amministrazione, direttore \r\n di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il giudice a quo ritiene che questa normativa possa contrastare con \r\n gli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., in quanto: a) la esclusione non sarebbe \r\n giustificata dalla distinzione che la recente normativa sullo stato \r\n giuridico dei professori delle universit\u0026#224; statali ha fatto fra docenti \r\n a tempo definito ed a tempo pieno; b) inciderebbe sulla autonomia delle \r\n istituzioni universitarie; c) violerebbe il diritto dei cittadini di \r\n accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza; d) \r\n contrasterebbe, infine, con il principio del \"buon andamento\" della \r\n P.A. per la paralisi che deriverebbe agli organi di governo delle \r\n Universit\u0026#224; nel caso che i docenti si orientassero in misura massima \r\n verso il rapporto a tempo definito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Uno dei cardini della riforma universitaria preveduta dalla \r\n legge 21 febbraio 1980, n. 28, \u0026#232; stato quello di assicurare alle \r\n Universit\u0026#224;, anche in considerazione del grande accrescimento della \r\n popolazione scolastica e dello sviluppo delle attivit\u0026#224; scientifiche e \r\n didattiche, che un congruo gruppo di docenti possa dedicarsi in via \r\n principale ed assorbente a quelli che sono i compiti veramente \r\n istituzionali delle Universit\u0026#224; stesse e, quindi, dei suoi docenti \r\n (l\u0027insegnamento e la ricerca scientifica, come emerge chiaramente \r\n dall\u0027art. 1 del t.u. 31 agosto 1933, n. 1592 e dall\u0027art. 63 della legge \r\n n. 28 del 1980), senza esserne distratti dallo svolgimento di attivit\u0026#224; \r\n professionali o di consulenza o, comunque, divergenti dai cennati \r\n compiti istituzionali. \u0026#200;, infatti, evidente che lo svolgimento di \r\n attivit\u0026#224; del genere comportano impegni e responsabilit\u0026#224; non \r\n indifferenti, che non possono non impedire al professore di ruolo di \r\n dedicare all\u0027Universit\u0026#224; tutte le sue energie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sulla base di questa premessa, la legge n. 28 ha operato una \r\n differenziazione fra i docenti di ruolo a seconda che essi intendano, \r\n secondo un giudizio strettamente soggettivo e personale, dedicare la \r\n loro attivit\u0026#224; esclusivamente all\u0027insegnamento universitario o, invece, \r\n svolgere anche attivit\u0026#224; professionali, cio\u0026#232; attivit\u0026#224; che esulano da \r\n quella didattica e scientifica che \u0026#232; caratteristica fondamentale del \r\n docente universitario secondo il disposto dell\u0027art. 84 del t.u. n. \r\n 1592 del 1933, tuttora vigente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Perci\u0026#242; l\u0027art. 4 della legge n. 28 del 1980 ha disposto, fra \r\n l\u0027altro, che le norme delegate avrebbero dovuto realizzare un regime di \r\n impegno a tempo pieno, incompatibile con l\u0027esercizio di qualsiasi \r\n attivit\u0026#224; professionale esterna e con l\u0027assunzione di qualsiasi \r\n incarico retribuito (fatta salva l\u0027attivit\u0026#224; scientifica e \r\n pubblicistica) con facolt\u0026#224; per il docente di optare per un regime di \r\n impegno a tempo definito, compatibile con le attivit\u0026#224; ora cennate ma \r\n incompatibile, invece, con la funzione di rettore, di preside, di \r\n membro effettivo del consiglio di amministrazione, ecc.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In puntuale applicazione di queste disposizioni della legge di \r\n delega, l\u0027art. 11, quarto comma, del decreto delegato n. 382 del 1980, \r\n ha dettato le norme all\u0027uopo occorrenti, riproducendo sostanzialmente \r\n il contenuto dell\u0027art. 4, lett. b), della legge n. 28 e precisando in \r\n ogni dettaglio quel che \u0026#232; consentito e quello che non \u0026#232; consentito ai \r\n docenti delle due cennate categorie. L\u0027art. 11, quarto comma, dello \r\n stesso decreto ha inoltre stabilito che la scelta del professore deve \r\n essere esercitata almeno sei mesi prima dell\u0027inizio di ogni anno \r\n accademico ed ha efficacia solo per un biennio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La distinzione fra regime di tempo pieno e di tempo definito, \r\n ritenuta dal legislatore idonea a conseguire il raggiungimento delle \r\n finalit\u0026#224; poco addietro indicate, poggia indubbiamente sulla \r\n constatazione gi\u0026#224; fatta che i docenti i quali si dedicano anche ad \r\n attivit\u0026#224; professionali e personali non connesse con quelle \r\n universitarie non possono essere in grado di dedicare ai compiti \r\n istituzionali tutte le loro energie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Una volta posta una distinzione del genere, non sembra affatto \r\n irrazionale l\u0027avere anche stabilito che possano accedere a determinate \r\n cariche universitarie soltanto i docenti che all\u0027Universit\u0026#224; riservano \r\n tutto il loro tempo, escludendo coloro i quali, invece, hanno ritenuto \r\n di dedicarsi ad altre, distinte attivit\u0026#224;: anche in questo delicato ed \r\n impegnativo campo, concernente lo svolgimento di tutti i compiti \r\n inerenti al governo dell\u0027Universit\u0026#224; (art. 6 del t.u. n. 1592 del \r\n 1933) e cio\u0026#232; alla vita universitaria in tutti i suoi svariati aspetti, \r\n si \u0026#232; ritenuto di escludere coloro i quali, per loro volont\u0026#224; ed a \r\n seguito di un loro giudizio, vedono il loro tempo attratto da attivit\u0026#224; \r\n extra-universitarie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Certamente coloro i quali vivono pi\u0026#249; intensamente e pi\u0026#249; \r\n completamente la vita universitaria sono meglio in grado di partecipare \r\n alle attivit\u0026#224; degli organi che presiedono al governo delle \r\n Universit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora, se questa \u0026#232; la ratio delle disposizioni in parola, ad avviso \r\n della Corte non hanno pregio le censure che la ordinanza di rimessione \r\n ha ritenuto di muovere alle disposizioni stesse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non ha fondamento la pretesa violazione del principio di \r\n uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), perch\u0026#233;, come si \u0026#232; detto, la \r\n esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilit\u0026#224; di accedere \r\n ad alcune cariche universitarie costituisce una conseguenza della \r\n distinzione fra regime di tempo pieno e di tempo definito. La \r\n esclusione stessa, d\u0027altro canto, costituisce effetto di una libera \r\n manifestazione di volont\u0026#224; del docente universitario, il quale sa, nel \r\n momento nel quale chiede il regime di tempo definito, che la sua \r\n volont\u0026#224; comporta quelle determinate conseguenze. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non si ha violazione del diritto (art. 33, ultimo comma, Cost.) \r\n delle Universit\u0026#224; di darsi \"ordinamenti autonomi\", poich\u0026#233; lo stesso \r\n art. 33 aggiunge che tale diritto spetta \"nei limiti delle leggi dello \r\n Stato\": non si tratta di una autonomia piena ed assoluta ma di una \r\n autonomia che lo Stato pu\u0026#242; accordare in termini pi\u0026#249; o meno larghi, \r\n sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non \r\n sia irrazionale. E nella specie, come si \u0026#232; detto, le norme in \r\n questione non sono irrazionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altro canto le norme stesse attengono allo stato giuridico dei \r\n professori universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con \r\n lo Stato e sono, di conseguenza, soggetti alla disciplina che la legge \r\n statale ritiene di adottare: l\u0027autonomia universitaria, invece, come ha \r\n riconosciuto questa Corte (sent. n. 51/1966) si esercita nei sensi \r\n indicati negli artt. 17 e 18 del t.u. n. 1592 del 1933, nei quali non \r\n \u0026#232; cenno alcuno n\u0026#233; dello stato giuridico dei docenti n\u0026#233; della \r\n composizione degli organi universitari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Fuori causa appare anche la pretesa violazione dell\u0027art. 51 Cost.: \r\n anche qui la norma costituzionale, dopo avere affermato il diritto di \r\n tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche \r\n elettive in condizioni di uguaglianza, ha avuto cura di aggiungere \r\n \"secondo i requisiti stabiliti dalla legge\". Al legislatore ordinario, \r\n cio\u0026#232;, non \u0026#232; vietato di porre norme le quali, in relazione a \r\n determinate finalit\u0026#224; di pubblico interesse, possano comportare la \r\n esclusione di taluni cittadini da alcuni uffici pubblici, sempre che \r\n ci\u0026#242; non sia irrazionale. \u0026#200; quello che, appunto, si verifica nel caso \r\n di specie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Del tutto fuor di luogo appare la citazione dell\u0027art. 97 Cost. e \r\n precisamente del principio del buon andamento della P.A. che sarebbe \r\n compromesso nel caso in cui la maggioranza dei docenti universitari si \r\n orientasse verso il regime di tempo definito. La ipotesi pone in luce \r\n un mero inconveniente, che forse sarebbe opportuno che il legislatore \r\n prendesse in considerazione, ma che comunque non rende la norma \r\n contraria alla Costituzione, tanto pi\u0026#249; che, invece, proprio le norme \r\n impugnate possono rappresentare una applicazione del principio del buon \r\n andamento riferito alla vita delle Universit\u0026#224;. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 4, primo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n. \r\n 28 (\"Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria \r\n e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa \r\n e didattica\") e 11, quarto comma, lett. a), del d.P.R. 11 luglio 1980, \r\n n. 382 (\"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di \r\n formazione nonch\u0026#233; sperimentazione organizzativa e didattica\"), nella \r\n parte in cui stabiliscono l\u0027incompatibilit\u0026#224; del regime d\u0027impegno \r\n definito con la funzione di preside, sollevata con ordinanza 14 luglio \r\n 1982 del T.A.R. per le Marche, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 \r\n della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO \r\n ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO \r\n BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO \r\n MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO \r\n LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - \r\n FRANCESCO GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10900","titoletto":"SENT. 145/85. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA\u0027 - DOCENTI A TEMPO DEFINITO - ESCLUSIONE DALLA POSSIBILITA\u0027 DI ACCESSO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA\u0027 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELL\u0027AUTONOMIA UNIVERSITARIA, DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI ED ALLE CARICHE ELETTIVE, DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilita\u0027 di accedere ad alcune cariche universitarie - sancita dagli artt. 4, primo comma, lett. B), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma, lett. A), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - costituisce logica conseguenza della distinzione fra regime di tempo pieno e regime di tempo definito, ed e\u0027 effetto, d\u0027altro canto, di una libera manifestazione di volonta\u0027 del docente universitario, per cui non ha fondamento la pretesa violazione del principio di eguaglianza. Ne\u0027 puo\u0027 dirsi che sia leso il diritto delle Universita\u0027 di darsi \"ordinamenti autonomi\" perche\u0027 tale diritto spetta \"nei limiti delle leggi dello Stato\", e quindi non si tratta di autonomia piena ed assoluta, ma di un\u0027autonomia che lo Stato puo\u0027 accordare in termini piu\u0027 o meno larghi, sulla base del suo apprezzamento discrezionale, purche\u0027 non sia irrazionale. D\u0027altra parte, le norme succitate attengono allo stato giuridico dei professori universitari (i quali sono legati da rapporti di impiego con lo Stato), mentre l\u0027autonomia universitaria si esercita nei sensi indicati dagli artt. 17 e 18 del T.U. n. 1592 del 1933, nei quali non e\u0027 cenno alcuno ne\u0027 dello stato giuridico dei docenti, ne\u0027 della composizione degli organi universitari. V\u0027e\u0027 altresi\u0027 da osservare che al legislatore ordinario non e\u0027 vietato di porre norme le quali, in relazione a determinate finalita\u0027 di pubblico interesse, possano comportare la esclusione di taluni cittadini da alcuni uffici pubblici, sempre che cio\u0027 non sia irrazionale. E quanto, infine, al buon andamento della P.A. che sarebbe compromesso nel caso in cui la maggioranza dei docenti universitari si orientasse verso il regime di tempo definito, tale ipotesi pone in luce un mero inconveniente che sarebbe opportuno che il legislatore prendesse in considerazione, ma che non determina alcun contrasto con precetti costituzionali, tanto piu\u0027 che, invece, proprio le norme in discussione rappresentano una applicazione del buon andamento riferito alla vita delle Universita\u0027. (Non fondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, ultimo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - delle dette disposizioni, nella parte in cui stabiliscono l\u0027incompatibilita\u0027 del regime d\u0027impegno definito con la funzione di preside).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/02/1980","numero":"28","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett.B)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;28~art4"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"11/07/1980","numero":"382","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"lett.A)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;382~art11"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8085","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1024","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7638","autore":"BEATRICE F.","titolo":"REGIME DELLE INCOMPATIBILITA\u0027 DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA","descrizione":"","titolo_rivista":"Diritto e giurisprudenza","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"522","note_abstract":"","collocazione":"A.78","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"21209","autore":"Carinci F.","titolo":"L\u0027elezione a Preside di Facoltà di professori con regime di impegno a tempo definitivo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giornale di diritto amministrativo","anno_rivista":"2010","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1098","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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