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Uff.\" n. 119 bis del 22 maggio 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori:  Prof.  LEOPOLDO  ELIA,  Presidente  -  Prof.  \r\n GUGLIELMO  ROEHRSSEN  - Avv.  ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI  \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -  Prof.  ANTONIO  \r\n LA  PERGOLA - Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott.  \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO  \r\n CORASANITI  -  Prof.  GIUSEPPE  BORZELLINO  -  Dott.  FRANCESCO  GRECO,  \r\n Giudici,                                                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4, primo  \r\n comma, lett. b, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (\"Delega al Governo  \r\n per il riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di  \r\n formazione,  e per la sperimentazione organizzativa e didattica\") e 11,  \r\n quarto  comma,  lett.  a,  del  d.P.R.   11   luglio   1980,   n.   382  \r\n (\"Riordinamento   della   docenza  universitaria,  relativa  fascia  di  \r\n formazione  nonch\u0026#233;  sperimentazione   organizzativa   e   didattica\"),  \r\n promosso  con  ordinanza emessa il 14 luglio 1982 dal TAR per le Marche  \r\n sui ricorsi proposti da De Martinis Carlo contro Ministero  della  P.I.  \r\n ed  altri,  iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1983 e pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell\u0027anno 1983.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore  \r\n Guglielmo Roehrssen;                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  l\u0027avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il presidente del  \r\n Consiglio dei ministri.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  corso  di  un  giudizio  promosso  da  un  candidato   escluso  \r\n dall\u0027elettorato  passivo  alla  carica  di  preside  della  facolt\u0026#224; di  \r\n medicina e chirurgia dell\u0027Universit\u0026#224; di Ancona, in quanto professore a  \r\n tempo definito, il TAR delle Marche con ordinanza 14  luglio  1982,  ha  \r\n sollevato in riferimento all\u0027art. 3 Cost. e in relazione agli artt. 33,  \r\n 5  e  97, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4, primo  \r\n comma, lett. b, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma,  \r\n lett.   a, del d.P.R. 11 luglio  1980,  n.  382,  nella  parte  in  cui  \r\n stabiliscono  l\u0027incompatibilit\u0026#224;  del regime d\u0027impegno a tempo definito  \r\n con le funzioni di preside.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Tale incompatibilit\u0026#224; sarebbe irragionevole in quanto le differenze  \r\n tra docenti a tempo pieno e a tempo definito non la giustificherebbero;  \r\n inoltre \"inciderebbe sia su altri valori costituzionalmente  garantiti,  \r\n quali l\u0027autonomia universitaria (art. 33 Cost.) e il diritto di tutti i  \r\n cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza  \r\n (art.  51)\";  infine  sarebbe  contrastante  col  buon  andamento della  \r\n pubblica amministrazione, per la paralisi che deriverebbe  agli  organi  \r\n di   governo  dell\u0027universit\u0026#224;,  nell\u0027ipotesi  in  cui  \"i  docenti  si  \r\n orientassero in misura massima verso il rapporto a tempo definito\".      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede  che  la  questione  \r\n sia  dichiarata  non  fondata,  stante  la  razionalit\u0026#224; del differente  \r\n trattamento in ordine all\u0027eleggibilit\u0026#224; a preside tra docenti  a  tempo  \r\n pieno  e  docenti  a tempo definito. Tale diversit\u0026#224; si ricollegherebbe  \r\n alla diversit\u0026#224; della disciplina complessiva  delle  due  categorie  di  \r\n docenti,  tenendo  conto  che  a  coloro  che hanno optato per il tempo  \r\n definito sono consentite le attivit\u0026#224; professionali e di  consulenza  e  \r\n le  assunzioni  d\u0027incarichi  retribuiti  al di fuori della universit\u0026#224;,  \r\n vietate invece (in linea generale) ai docenti che optano per  il  tempo  \r\n pieno.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Neppure  sarebbero  violate  le altre norme costituzionali invocate  \r\n dal giudice a quo, giacch\u0026#233; legittimamente la legge pu\u0026#242; configurare  i  \r\n requisiti soggettivi indispensabili per accedere a determinate cariche,  \r\n n\u0026#233;  l\u0027autonomia  garantita alle universit\u0026#224; giunge al punto d\u0027impedire  \r\n allo Stato di disciplinare l\u0027ordinamento dei professori universitari.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Il giudice a  quo  dubita  della  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n dell\u0027art. 4, primo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n. 28  \r\n (\"Delega  al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e  \r\n relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e  \r\n didattica\") e dell\u0027art. 11, quarto  comma,  lett.  a),  del  d.P.R.  11  \r\n luglio  1980,  n.  382  (\"Riordinamento  della  docenza  universitaria,  \r\n relativa fascia di formazione nonch\u0026#233; sperimentazione  organizzativa  e  \r\n didattica\"),  in  virt\u0026#249;  dei  quali  i  docenti  universitari  a tempo  \r\n definito rimangono esclusi dalla possibilit\u0026#224; di accedere alle  cariche  \r\n di  rettore preside, membro del consiglio di amministrazione, direttore  \r\n di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il giudice a quo ritiene che questa normativa possa contrastare con  \r\n gli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., in quanto: a) la esclusione non sarebbe  \r\n giustificata dalla distinzione che la  recente  normativa  sullo  stato  \r\n giuridico dei professori delle universit\u0026#224; statali ha fatto fra docenti  \r\n a tempo definito ed a tempo pieno; b) inciderebbe sulla autonomia delle  \r\n istituzioni  universitarie;  c)  violerebbe il diritto dei cittadini di  \r\n accedere  ai  pubblici  uffici  in  condizioni   di   uguaglianza;   d)  \r\n contrasterebbe,  infine,  con  il  principio del \"buon andamento\" della  \r\n P.A. per la paralisi che  deriverebbe  agli  organi  di  governo  delle  \r\n Universit\u0026#224;  nel  caso  che i docenti si orientassero in misura massima  \r\n verso il rapporto a tempo definito.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione non \u0026#232; fondata.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Uno dei cardini della riforma  universitaria  preveduta  dalla  \r\n legge  21  febbraio  1980,  n.  28,  \u0026#232; stato quello di assicurare alle  \r\n Universit\u0026#224;, anche in considerazione  del  grande  accrescimento  della  \r\n popolazione  scolastica e dello sviluppo delle attivit\u0026#224; scientifiche e  \r\n didattiche, che un congruo gruppo di docenti  possa  dedicarsi  in  via  \r\n principale  ed  assorbente  a  quelli  che  sono  i  compiti  veramente  \r\n istituzionali delle Universit\u0026#224; stesse  e,  quindi,  dei  suoi  docenti  \r\n (l\u0027insegnamento  e  la  ricerca  scientifica,  come  emerge chiaramente  \r\n dall\u0027art. 1 del t.u. 31 agosto 1933, n. 1592 e dall\u0027art. 63 della legge  \r\n n. 28 del 1980), senza esserne distratti dallo svolgimento di attivit\u0026#224;  \r\n professionali o di  consulenza  o,  comunque,  divergenti  dai  cennati  \r\n compiti  istituzionali.  \u0026#200;,  infatti,  evidente  che lo svolgimento di  \r\n attivit\u0026#224;  del  genere  comportano  impegni   e   responsabilit\u0026#224;   non  \r\n indifferenti,  che  non  possono non impedire al professore di ruolo di  \r\n dedicare all\u0027Universit\u0026#224; tutte le sue energie.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Sulla base di questa premessa,  la  legge  n.  28  ha  operato  una  \r\n differenziazione  fra  i docenti di ruolo a seconda che essi intendano,  \r\n secondo un giudizio strettamente soggettivo e  personale,  dedicare  la  \r\n loro attivit\u0026#224; esclusivamente all\u0027insegnamento universitario o, invece,  \r\n svolgere  anche attivit\u0026#224; professionali, cio\u0026#232; attivit\u0026#224; che esulano da  \r\n quella didattica e scientifica che \u0026#232; caratteristica  fondamentale  del  \r\n docente  universitario  secondo  il  disposto dell\u0027art. 84 del t.u.  n.  \r\n 1592 del 1933, tuttora vigente.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Perci\u0026#242; l\u0027art. 4 della legge  n.  28  del  1980  ha  disposto,  fra  \r\n l\u0027altro, che le norme delegate avrebbero dovuto realizzare un regime di  \r\n impegno  a  tempo  pieno,  incompatibile  con  l\u0027esercizio di qualsiasi  \r\n attivit\u0026#224;  professionale  esterna  e  con  l\u0027assunzione  di   qualsiasi  \r\n incarico    retribuito   (fatta   salva   l\u0027attivit\u0026#224;   scientifica   e  \r\n pubblicistica) con facolt\u0026#224; per il docente di optare per un  regime  di  \r\n impegno  a  tempo definito, compatibile con le attivit\u0026#224; ora cennate ma  \r\n incompatibile, invece, con la  funzione  di  rettore,  di  preside,  di  \r\n membro effettivo del consiglio di amministrazione, ecc..                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  puntuale  applicazione  di  queste  disposizioni della legge di  \r\n delega, l\u0027art. 11, quarto comma, del decreto delegato n.  382 del 1980,  \r\n ha dettato le norme all\u0027uopo occorrenti,  riproducendo  sostanzialmente  \r\n il  contenuto  dell\u0027art. 4, lett. b), della legge n. 28 e precisando in  \r\n ogni dettaglio quel che \u0026#232; consentito e quello che non \u0026#232; consentito ai  \r\n docenti delle due cennate categorie. L\u0027art.  11,  quarto  comma,  dello  \r\n stesso  decreto  ha inoltre stabilito che la scelta del professore deve  \r\n essere esercitata almeno  sei  mesi  prima  dell\u0027inizio  di  ogni  anno  \r\n accademico ed ha efficacia solo per un biennio.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  distinzione  fra  regime  di  tempo  pieno e di tempo definito,  \r\n ritenuta dal legislatore idonea a conseguire  il  raggiungimento  delle  \r\n finalit\u0026#224;   poco   addietro   indicate,   poggia   indubbiamente  sulla  \r\n constatazione gi\u0026#224; fatta che i docenti i quali  si  dedicano  anche  ad  \r\n attivit\u0026#224;   professionali   e   personali   non   connesse  con  quelle  \r\n universitarie non possono  essere  in  grado  di  dedicare  ai  compiti  \r\n istituzionali tutte le loro energie.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Una  volta  posta  una  distinzione  del genere, non sembra affatto  \r\n irrazionale l\u0027avere anche stabilito che possano accedere a  determinate  \r\n cariche  universitarie soltanto i docenti che all\u0027Universit\u0026#224; riservano  \r\n tutto il loro tempo, escludendo coloro i quali, invece, hanno  ritenuto  \r\n di  dedicarsi ad altre, distinte attivit\u0026#224;: anche in questo delicato ed  \r\n impegnativo campo,  concernente  lo  svolgimento  di  tutti  i  compiti  \r\n inerenti  al  governo  dell\u0027Universit\u0026#224;  (art. 6 del t.u. n.   1592 del  \r\n 1933) e cio\u0026#232; alla vita universitaria in tutti i suoi svariati aspetti,  \r\n si \u0026#232; ritenuto di escludere coloro i quali,  per  loro  volont\u0026#224;  ed  a  \r\n seguito di un loro giudizio, vedono il loro tempo attratto da attivit\u0026#224;  \r\n extra-universitarie.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Certamente   coloro   i  quali  vivono  pi\u0026#249;  intensamente  e  pi\u0026#249;  \r\n completamente la vita universitaria sono meglio in grado di partecipare  \r\n alle  attivit\u0026#224;  degli  organi  che   presiedono   al   governo   delle  \r\n Universit\u0026#224;.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora,  se questa \u0026#232; la ratio delle disposizioni in parola, ad avviso  \r\n della Corte non hanno pregio le censure che la ordinanza di  rimessione  \r\n ha ritenuto di muovere alle disposizioni stesse.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non   ha   fondamento   la  pretesa  violazione  del  principio  di  \r\n uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), perch\u0026#233;, come si \u0026#232; detto, la  \r\n esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilit\u0026#224; di  accedere  \r\n ad  alcune  cariche  universitarie  costituisce  una  conseguenza della  \r\n distinzione  fra  regime  di  tempo  pieno  e  di  tempo  definito.  La  \r\n esclusione  stessa,  d\u0027altro  canto,  costituisce effetto di una libera  \r\n manifestazione di volont\u0026#224; del docente universitario, il quale sa,  nel  \r\n momento  nel  quale  chiede  il  regime  di  tempo definito, che la sua  \r\n volont\u0026#224; comporta quelle determinate conseguenze.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non si ha violazione del diritto (art.  33,  ultimo  comma,  Cost.)  \r\n delle  Universit\u0026#224;  di  darsi \"ordinamenti autonomi\", poich\u0026#233; lo stesso  \r\n art. 33 aggiunge che tale diritto spetta \"nei limiti delle leggi  dello  \r\n Stato\":  non  si  tratta  di  una autonomia piena ed assoluta ma di una  \r\n autonomia che lo Stato pu\u0026#242; accordare in termini pi\u0026#249;  o  meno  larghi,  \r\n sulla  base  di  un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non  \r\n sia irrazionale. E  nella  specie,  come  si  \u0026#232;  detto,  le  norme  in  \r\n questione non sono irrazionali.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altro  canto  le  norme stesse attengono allo stato giuridico dei  \r\n professori universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con  \r\n lo Stato e sono, di conseguenza, soggetti alla disciplina che la  legge  \r\n statale ritiene di adottare: l\u0027autonomia universitaria, invece, come ha  \r\n riconosciuto  questa  Corte  (sent.  n.  51/1966) si esercita nei sensi  \r\n indicati negli artt. 17 e 18 del t.u. n. 1592 del 1933, nei  quali  non  \r\n \u0026#232;  cenno  alcuno  n\u0026#233;  dello  stato  giuridico  dei  docenti n\u0026#233; della  \r\n composizione degli organi universitari.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Fuori causa appare anche la pretesa violazione dell\u0027art. 51  Cost.:  \r\n anche  qui  la norma costituzionale, dopo avere affermato il diritto di  \r\n tutti i cittadini di accedere agli  uffici  pubblici  ed  alle  cariche  \r\n elettive  in  condizioni  di  uguaglianza,  ha avuto cura di aggiungere  \r\n \"secondo i requisiti stabiliti dalla legge\". Al legislatore  ordinario,  \r\n cio\u0026#232;,  non  \u0026#232;  vietato  di  porre  norme  le  quali,  in  relazione a  \r\n determinate finalit\u0026#224; di  pubblico  interesse,  possano  comportare  la  \r\n esclusione  di  taluni  cittadini da alcuni uffici pubblici, sempre che  \r\n ci\u0026#242; non sia irrazionale. \u0026#200; quello che, appunto, si verifica nel  caso  \r\n di specie.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Del  tutto  fuor  di luogo appare la citazione dell\u0027art. 97 Cost. e  \r\n precisamente del principio del buon andamento della  P.A.  che  sarebbe  \r\n compromesso  nel caso in cui la maggioranza dei docenti universitari si  \r\n orientasse verso il regime di tempo definito. La ipotesi pone  in  luce  \r\n un  mero  inconveniente, che forse sarebbe opportuno che il legislatore  \r\n prendesse in  considerazione,  ma  che  comunque  non  rende  la  norma  \r\n contraria  alla  Costituzione, tanto pi\u0026#249; che, invece, proprio le norme  \r\n impugnate possono rappresentare una applicazione del principio del buon  \r\n andamento riferito alla vita delle Universit\u0026#224;.                          \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n degli  artt. 4, primo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n.  \r\n 28 (\"Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria  \r\n e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa  \r\n e didattica\") e 11, quarto comma, lett. a), del d.P.R. 11 luglio  1980,  \r\n n.  382 (\"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di  \r\n formazione nonch\u0026#233; sperimentazione organizzativa e  didattica\"),  nella  \r\n parte  in  cui  stabiliscono  l\u0027incompatibilit\u0026#224;  del  regime d\u0027impegno  \r\n definito con la funzione di preside, sollevata con ordinanza 14  luglio  \r\n 1982 del T.A.R. per le Marche, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97  \r\n della Costituzione.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  LEOPOLDO  ELIA   -   GUGLIELMO  \r\n                                   ROEHRSSEN  -  ORONZO REALE - BRUNETTO  \r\n                                   BUCCIARELLI    DUCCI    -     ALBERTO  \r\n                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ANTONIO  \r\n                                   LA  PERGOLA  -  VIRGILIO  ANDRIOLI  -  \r\n                                   GIUSEPPE  FERRARI  - FRANCESCO SAJA -  \r\n                                   GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -  ALDO  \r\n                                   CORASANITI  -  GIUSEPPE  BORZELLINO -  \r\n                                   FRANCESCO GRECO.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10900","titoletto":"SENT.  145/85.   ISTRUZIONE  PUBBLICA  - UNIVERSITA\u0027 - DOCENTI  A TEMPO  DEFINITO - ESCLUSIONE DALLA POSSIBILITA\u0027 DI  ACCESSO  AGLI ORGANI  DI  GOVERNO DELLE UNIVERSITA\u0027 - ASSERITA  VIOLAZIONE  DEL PRINCIPIO  DI  EGUAGLIANZA,   DELL\u0027AUTONOMIA  UNIVERSITARIA,  DEL DIRITTO  DEI  CITTADINI DI ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI ED  ALLE CARICHE ELETTIVE,  DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilita\u0027  di accedere ad alcune cariche universitarie - sancita dagli artt. 4, primo comma,  lett. B), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma,  lett.  A),  del d.P.R.  11 luglio 1980,  n.  382 - costituisce  logica  conseguenza della distinzione fra regime  di tempo pieno e regime di tempo definito,  ed e\u0027  effetto,  d\u0027altro canto,  di  una  libera  manifestazione di volonta\u0027  del  docente universitario,  per  cui non ha fondamento la pretesa  violazione del  principio  di eguaglianza.  Ne\u0027 puo\u0027 dirsi che sia  leso  il diritto delle Universita\u0027 di darsi \"ordinamenti autonomi\" perche\u0027 tale  diritto  spetta \"nei limiti delle  leggi  dello  Stato\",  e quindi  non  si  tratta di autonomia piena  ed  assoluta,  ma  di un\u0027autonomia  che lo Stato puo\u0027 accordare in termini piu\u0027 o  meno larghi,  sulla base del suo apprezzamento discrezionale,  purche\u0027 non sia irrazionale.  D\u0027altra parte, le norme succitate attengono allo  stato  giuridico dei professori universitari (i quali  sono legati da rapporti di impiego con lo Stato),  mentre  l\u0027autonomia universitaria si esercita nei sensi indicati dagli artt.  17 e 18 del  T.U.  n.  1592 del 1933,  nei quali non e\u0027 cenno alcuno  ne\u0027 dello  stato giuridico dei docenti,  ne\u0027 della composizione degli organi   universitari.   V\u0027e\u0027  altresi\u0027  da  osservare   che   al legislatore ordinario non e\u0027 vietato di porre norme le quali,  in relazione a determinate finalita\u0027 di pubblico interesse,  possano comportare  la  esclusione di taluni cittadini da  alcuni  uffici pubblici,  sempre che cio\u0027 non sia irrazionale. E quanto, infine, al buon andamento della P.A.  che sarebbe compromesso nel caso in cui  la maggioranza dei docenti universitari si orientasse  verso il  regime di tempo definito,  tale ipotesi pone in luce un  mero inconveniente  che sarebbe opportuno che il legislatore prendesse in  considerazione,  ma  che non determina  alcun  contrasto  con precetti costituzionali, tanto piu\u0027 che, invece, proprio le norme in  discussione rappresentano una applicazione del buon andamento riferito  alla  vita delle  Universita\u0027.  (Non  fondatezza  della questione   di   legittimita\u0027   costituzionale   - sollevata   in riferimento agli artt.  3,  primo comma,  33,  ultimo comma,  51, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - delle dette disposizioni, nella  parte  in cui stabiliscono l\u0027incompatibilita\u0027  del  regime d\u0027impegno definito con la funzione di preside).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/02/1980","numero":"28","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett.B)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;28~art4"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"11/07/1980","numero":"382","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"lett.A)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;382~art11"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8085","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1024","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7638","autore":"BEATRICE F.","titolo":"REGIME DELLE INCOMPATIBILITA\u0027 DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA","descrizione":"","titolo_rivista":"Diritto e giurisprudenza","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"522","note_abstract":"","collocazione":"A.78","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"21209","autore":"Carinci F.","titolo":"L\u0027elezione a Preside di Facoltà di professori con regime di impegno a tempo definitivo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giornale di diritto amministrativo","anno_rivista":"2010","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1098","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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