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F. e la Fondazione Enasarco e altri, con ordinanza del 20 ottobre 2020, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 30 novembre 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocata Antonella Patteri per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 ottobre 2020, iscritta al registro ordinanze n. 44 del 2021, la Corte d\u0026#8217;appello di Salerno, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9 (recte: art. 9, comma 2) e 12-bis (recte: art. 12-bis, comma 1) della legge 1\u0026#176; dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e dell\u0026#8217;art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonch\u0026#233; ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; del coniuge divorziato), nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilit\u0026#224; e di una quota dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto, che il requisito della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno divorzile, in caso di morte dell\u0026#8217;obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell\u0026#8217;assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all\u0026#8217;ex coniuge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che T. F. aveva percepito, durante gli anni in cui si era svolta la causa di divorzio, sino alla data del decesso dell\u0026#8217;ex coniuge, l\u0026#8217;assegno disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, con la morte dell\u0026#8217;ex coniuge, il processo di divorzio si era concluso con una sentenza di cessazione della materia del contendere, pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale, che aveva gi\u0026#224; deciso lo scioglimento del rapporto matrimoniale incidendo sullo status coniugale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo quanto espone il rimettente, l\u0026#8217;ex coniuge superstite, non avendo impugnato la sentenza di cessazione della materia del contendere, che pertanto era passata in giudicato, presentava, il 12 luglio 2019, ricorso al Tribunale per ottenere la determinazione della quota di pensione di reversibilit\u0026#224; nonch\u0026#233; della quota di trattamento di fine rapporto di sua spettanza. Il Tribunale rigettava entrambe le richieste, motivando il relativo decreto del 18 febbraio 2020 con la non titolarit\u0026#224;, in capo alla ricorrente, dell\u0026#8217;assegno di divorzio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il giudice a quo prosegue nell\u0026#8217;esporre che T. F. aveva proposto reclamo avverso il citato provvedimento, motivando la sua mancata impugnazione della sentenza di cessazione della materia del contendere con la seguente argomentazione: \u0026#171;per costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di separazione o divorzio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e [\u0026#8230;], pertanto, ella non poteva [id est: la reclamante non aveva potuto] impugnare la conforme sentenza emessa dal Tribunale, impedendo che la stessa divenisse irrevocabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente puntualizza, di seguito, che T. F., sul presupposto dell\u0026#8217;assegno di divorzio percepito in virt\u0026#249; di \u0026#171;provvedimenti provvisori\u0026#187; in vigore sino alla scomparsa dell\u0026#8217;ex coniuge, \u0026#171;invocava, in caso di rigetto della sua domanda, la violazione dei principi costituzionali relativi al divieto di disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; riferite le premesse in fatto, il giudice a quo passa ad illustrare il quadro normativo che regola la corresponsione della pensione di reversibilit\u0026#224; e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto, nonch\u0026#233; i principali sviluppi giurisprudenziali che hanno interessato la materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente ricorda che, a norma dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, \u0026#171;[i]n caso di morte dell\u0026#8217;ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilit\u0026#224;, il coniuge rispetto al quale \u0026#232; stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, alla pensione di reversibilit\u0026#224;, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa, inoltre, che la citata disposizione \u0026#232; stata successivamente oggetto di una interpretazione autentica a opera dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 263 del 2005, il quale specifica che \u0026#171;per titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5 deve intendersi l\u0026#8217;avvenuto riconoscimento dell\u0026#8217;assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, rileva che, sebbene testualmente riferita al solo art. 9 della legge n. 898 del 1970, l\u0026#8217;interpretazione autentica sarebbe applicabile anche all\u0026#8217;art. 12-bis, \u0026#171;posto che esso richiede, ai fini del riconoscimento del TFR, il medesimo requisito della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno di divorzio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il giudice a quo precisa che l\u0026#8217;interpretazione autentica aveva composto una divergenza ermeneutica che era sorta nella giurisprudenza in ordine ai presupposti indicati dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo una prima tesi doveva ritenersi indispensabile la concreta previsione in via giudiziale dell\u0026#8217;assegno (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione: sezione prima civile, 10 ottobre 2003, n. 15148; sezioni unite civili, 12 gennaio 1998, n. 159; sezione prima civile, 8 gennaio 1997, n. 75; sezione lavoro, 26 luglio 1993, n. 8335), mentre, secondo una diversa ricostruzione (difesa sin dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 10 settembre 1990, n. 9309), poteva considerarsi sufficiente l\u0026#8217;esistenza, in astratto, dei presupposti per l\u0026#8217;attribuzione dell\u0026#8217;assegno, \u0026#171;diritto accertabile incidenter tantum anche da parte del giudice delle pensioni\u0026#187; (viene richiamata Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 gennaio 2000, n. 457).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Da ultimo, il rimettente puntualizza che, a seguito dell\u0026#8217;intervento legislativo di interpretazione autentica, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che \u0026#171;l\u0026#8217;assegno deve essere giudizialmente riconosciuto in modo formale e definitivo, (salva ogni impugnabilit\u0026#224; o successiva possibilit\u0026#224; di revisione), non essendo utili, ai fini in oggetto, determinazioni provvisorie in attesa della decisione\u0026#187; (\u0026#232; richiamata sul punto la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 11 aprile 2011, n. 8228). La legge, dunque, non consentirebbe \u0026#171;di ritenere sufficiente il provvedimento provvisorio di riconoscimento dell\u0026#8217;assegno divorzile concesso dal Presidente del Tribunale in sede di comparizione delle parti\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4107).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Il rimettente giunge, pertanto, alla seguente conclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOve vi sia stata, come nel caso da cui origina il giudizio a quo, una sentenza parziale di divorzio, mentre \u0026#171;la decisione, sia sull\u0026#8217;an, che sul quantum dell\u0026#8217;assegno, sia stata rinviata alla fase successiva\u0026#187;, \u0026#171;l\u0026#8217;accertamento giudiziale non potr\u0026#224; compiersi dopo il decesso dell\u0026#8217;obbligato, vigendo l\u0026#8217;opposto principio della cessazione della materia del contendere con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, poich\u0026#233; alla parte reclamante residuava \u0026#171;il solo riconoscimento dell\u0026#8217;assegno divorzile contenuto nell\u0026#8217;ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970\u0026#187;, ma tale provvedimento, in virt\u0026#249; del quadro normativo e giurisprudenziale esposto, non avrebbe alcuna valenza ai fini della corresponsione dei benefici economici oggetto del contendere, emergerebbe un vulnus costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando, dunque, a motivare la non manifesta infondatezza della questione sollevata, il rimettente premette che il trattamento pensionistico di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 non avrebbe natura meramente previdenziale, bens\u0026#236; assolverebbe \u0026#171;la precipua funzione di assicurare all\u0026#8217;ex coniuge la continuit\u0026#224; del sostegno economico in precedenza garantitogli mediante il pagamento dell\u0026#8217;assegno di divorzio\u0026#187; (\u0026#232; richiamata, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 419 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo colloca, dunque, tale trattamento nel quadro di un sistema, disegnato dal legislatore, che sarebbe v\u0026#242;lto a tutelare diritti fondamentali \u0026#171;nel modo pi\u0026#249; completo, per proteggere parti giudizialmente ritenute economicamente deboli e perci\u0026#242; vulnerabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo il rimettente, la tutela del coniuge economicamente pi\u0026#249; debole sarebbe affidata, sino alla sentenza di divorzio, al sostegno economico nell\u0026#8217;ambito del rapporto di coniugio, nonch\u0026#233; al riconoscimento della pensione di reversibilit\u0026#224; e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto. Successivamente, non sarebbe pi\u0026#249; il rapporto di coniugio a garantire protezione, ma opererebbero le norme divorzili \u0026#171;che equiparano coniuge ed ex coniuge ai fini della reversibilit\u0026#224; e garantiscono una quota dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il rimettente solleva, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 e dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 263 del 2005, sulla base delle seguenti argomentazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; Ritiene, innanzitutto, che il citato art. 9, comma 2, per come interpretato dalla disposizione di interpretazione autentica, anch\u0026#8217;essa censurata, contrasti con l\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#171;nella misura in cui subordina la [\u0026#8230;] funzione solidaristica della pensione di reversibilit\u0026#224; alla sussistenza di presupposti meramente formali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; Individua, inoltre, \u0026#171;un vulnus, verosimilmente non considerato dal Legislatore, anche in ragione del fatto che sono successivamente intervenute modifiche in tema di sentenza non definitiva di divorzio, che riguarda la posizione di chi non \u0026#232; pi\u0026#249; coniuge, perch\u0026#233; gi\u0026#224; divorziato, ma non ha ancora visti regolamentati i suoi diritti definitivi in tema di assegno divorzile\u0026#187;. In particolare, il giudice a quo sostiene che, per chi versi nella situazione della parte reclamante nel giudizio principale (ossia l\u0026#8217;essere gi\u0026#224; divorziato, ma non ancora titolare di assegno di divorzio), vi sarebbe \u0026#171;una disparit\u0026#224; di trattamento sia con chi abbia gi\u0026#224; ottenuto un divorzio, sia con chi non l\u0026#8217;abbia ottenuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.3.\u0026#8211; Parimenti, ravvisa una disparit\u0026#224; di trattamento tra chi abbia gi\u0026#224; conseguito \u0026#171;una sentenza non passata in giudicato e, quindi, suscettibile di essere travolta e chi abbia ottenuto un mero provvedimento presidenziale\u0026#187;. Il rimettente precisa che tale disparit\u0026#224; sarebbe \u0026#171;processualmente giustificabile\u0026#187;, stante la differenza tra provvedimento provvisorio e sentenza, ma sarebbe comunque \u0026#171;fonte di ingiustizie sostanziali\u0026#187;, ove si applicasse a casi, quale quello di cui si controverte nel giudizio principale, ove la parte \u0026#171;aveva goduto dell\u0026#8217;assegno, non solo durante il periodo di separazione, ma anche per quattro anni nel giudizio divorzile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il rimettente sostiene che la medesima norma precluderebbe irragionevolmente \u0026#171;al destinatario di un assegno divorzile provvisorio l\u0026#8217;accesso alla tutela pensionistica ex art. 9 comma 2, sebbene anch\u0026#8217;egli [fosse] beneficiario di una forma di contribuzione economica al pari dell\u0026#8217;ex coniuge cui l\u0026#8217;assegno sia stato riconosciuto con sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Infine, il giudice a quo ritiene che analoghe censure di legittimit\u0026#224; costituzionale vadano riferite all\u0026#8217;art. 12-bis, comma 1, della stessa legge n. 898 del 1970 che, al pari dell\u0026#8217;indicato art. 9, comma 2, presuppone il requisito della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno di divorzio ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto in favore dell\u0026#8217;ex coniuge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 4 maggio 2021, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ad avviso della difesa erariale, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza e per errata individuazione delle norme da applicare ai fini della definizione del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Quanto ai profili attinenti alla rilevanza, l\u0026#8217;Avvocatura osserva che la \u0026#171;condizione giuridica della reclamante\u0026#187; nel giudizio principale \u0026#171;deriva [\u0026#8230;] dalla decisione del tribunale di dichiarare estinto il giudizio di divorzio per cessazione della materia del contendere a seguito della morte dell\u0026#8217;ex coniuge potenzialmente obbligato a versare l\u0026#8217;assegno, statuizione che ha precluso la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del de cuius, sia pure limitatamente alle domande relative ai diritti patrimoniali\u0026#187;. La difesa erariale osserva che il rimettente \u0026#171;omette di analizzare il fatto che la normativa vigente e in particolare le norme censurate non precludono la possibilit\u0026#224; di conseguire, anche in caso di morte dell\u0026#8217;ex coniuge durante il giudizio, l\u0026#8217;accertamento con sentenza del diritto all\u0026#8217;assegno di divorzio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente ritiene, pertanto, che il denunciato \u0026#171;\u0026#8220;vulnus\u0026#8221; nel sistema\u0026#187; non deriverebbe dall\u0026#8217;applicazione delle norme censurate. Se, infatti, tale vulnus viene identificato con riferimento alla posizione di coloro che ottengono una sentenza non definitiva di divorzio, \u0026#171;ma non riescono ad ottenere, per causa non imputabile, la pronuncia definitiva sugli aspetti patrimoniali\u0026#187;, il mancato conseguimento della statuizione definitiva sull\u0026#8217;assegno non deriverebbe, ad avviso della difesa erariale, dalle norme della cui legittimit\u0026#224; costituzionale si dubita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Quanto alle censure formulate in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;asserita sussistenza di una \u0026#171;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra chi ha ottenuto il divorzio e l\u0026#8217;accertamento del diritto di percepire un contributo economico dall\u0026#8217;ex coniuge con sentenza definitiva e chi, sia pure titolare di assegno in forza di provvedimento provvisorio, non ha conseguito questa decisione a causa della premorte dell\u0026#8217;ex coniuge\u0026#187;, la censura non sarebbe \u0026#171;correttamente formulata\u0026#187; e sarebbe pertanto inammissibile: mancherebbe, infatti, l\u0026#8217;individuazione della ratio che sta alla base delle norme censurate, \u0026#171;alla luce della differente situazione giuridica di chi \u0026#232; destinatario di una statuizione provvisoria emessa a seguito di cognizione sommaria e di chi, invece, ottiene l\u0026#8217;accertamento del diritto all\u0026#8217;assegno con statuizione a seguito di giudizio di cognizione piena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.3.\u0026#8211; In aggiunta, l\u0026#8217;Avvocatura contesta l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, sul presupposto che il giudice rimettente non avrebbe tentato un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate (sono richiamate la sentenza di questa Corte n. 255 del 2017 e le ordinanze n. 212, n. 101 e n. 15 del 2011 e n. 322 del 2010), il che dovrebbe prescindere \u0026#171;dalla correttezza o meno dell\u0026#8217;interpretazione\u0026#187; prospettata, profilo che invece atterrebbe al merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Di seguito, l\u0026#8217;interveniente sviluppa molteplici argomentazioni che deporrebbero per la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Innanzitutto, ritiene non fondata la censura secondo cui, stante la funzione solidaristica dei diritti alla pensione di reversibilit\u0026#224; e alla quota di indennit\u0026#224; di fine rapporto, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 2 Cost., in quanto le norme che regolano tali diritti subordinerebbero il loro riconoscimento a un dato meramente formale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, il dato sarebbe tutt\u0026#8217;altro che formale, poich\u0026#233; consisterebbe nella necessit\u0026#224; di ricollegare i trattamenti patrimoniali in questione alla sussistenza, accertata giudizialmente, di tutte le condizioni indicate dall\u0026#8217;art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970. La difesa erariale osserva che tale disposizione \u0026#171;\u0026#232; chiara nel vincolare la corresponsione dell\u0026#8217;assegno divorzile al requisito che l\u0026#8217;ex coniuge non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive e tenuto conto \u0026#8220;delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio\u0026#8221;\u0026#187;. Per tali ragioni, la difesa erariale ritiene che il vincolo solidaristico cui \u0026#232; tenuto l\u0026#8217;ex coniuge obbligato presupponga di necessit\u0026#224; l\u0026#8217;avvenuta verifica giudiziale sia dell\u0026#8217;inadeguatezza dei mezzi dell\u0026#8217;ex coniuge beneficiario, sia della conseguenza della sperequazione reddituale dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali a beneficio della conduzione familiare (viene richiamata, in proposito, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 17 aprile 2019, n. 10782).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Per la medesima ragione, l\u0026#8217;Avvocatura contesta che possa ritenersi irragionevole il diverso trattamento di chi, dopo lo scioglimento del matrimonio, abbia potuto ottenere, prima che l\u0026#8217;ex coniuge morisse, solo un provvedimento provvisorio di riconoscimento dell\u0026#8217;assegno di divorzio, rispetto a chi sia riuscito a conseguire per tempo la sentenza che decide a riguardo. \u0026#171;La differenza tra sentenza e ordinanza provvisoria non \u0026#232; meramente formale ma deve essere messa in rapporto con la situazione che forma oggetto di tali provvedimenti, che solo nel caso di sentenza viene compiutamente verificata\u0026#187;. Ed \u0026#232; per questo che la giurisprudenza escluderebbe l\u0026#8217;equivalenza fra provvedimento presidenziale provvisorio e sentenza ai fini del riconoscimento della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sezione prima civile, 11 aprile 2011, n. 8228; 9 giugno 2010, n. 13899 e 8 luglio 2005, n. 14381).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale osserva, inoltre, che, ove la questione venisse accolta, si creerebbe il paradossale esito per cui \u0026#171;all\u0026#8217;ex coniuge di un soggetto in vita potrebbe essere corrisposto un assegno divorzile solo all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; istruttoria, mentre all\u0026#8217;ex coniuge di un soggetto premorto alla conclusione del giudizio relativo agli aspetti patrimoniali del divorzio verrebbe attribuito un trattamento pensionistico e di fine rapporto prescindendo completamente da una tale attivit\u0026#224;\u0026#187;, facendo cos\u0026#236; dipendere l\u0026#8217;approfondimento e le condizioni dell\u0026#8217;accertamento da un fatto puramente casuale, qual \u0026#232; la morte di uno dei coniugi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, l\u0026#8217;Avvocatura ribadisce che l\u0026#8217;ordinamento fornirebbe gli strumenti adeguati per dare all\u0026#8217;ex coniuge una piena tutela in caso di premorte, riassumendo la causa dichiarata estinta nei confronti degli eredi del de cuius, e coltivando in quella sede le relative pretese patrimoniali (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sezione prima civile, 3 agosto 2007, n. 17041 e 2 settembre 1997, n. 8381).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Anche in merito allo specifico profilo della violazione del principio di eguaglianza per l\u0026#8217;irragionevole distinzione che le norme censurate creerebbero tra chi riceve un emolumento mensile sulla base di un\u0026#8217;ordinanza presidenziale provvisoria e chi \u0026#232; invece titolare di un assegno di divorzio in forza di una sentenza non ancora passata in giudicato, e quindi parimenti suscettibile di essere caducata, la difesa erariale ritiene che la questione non sia fondata, in quanto la sentenza sarebbe comunque \u0026#171;un provvedimento tendenzialmente definitivo\u0026#187;, suscettibile di acquisire la stabilit\u0026#224; del giudicato ove non impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 4 maggio 2021, si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), parte del giudizio principale, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte deduce che la verifica della condizione di effettiva titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno, riconosciuta giudizialmente con provvedimento non provvisorio, risponderebbe alla \u0026#171;generale esigenza di certezza dei rapporti giuridici, esigenza che diventa ancora pi\u0026#249; stringente quando si tratta di rapporti e diritti previdenziali\u0026#187;. Nello specifico, la parte eccepisce che, poich\u0026#233; al provvedimento presidenziale provvisorio non seguirebbe necessariamente l\u0026#8217;attribuzione piena del diritto all\u0026#8217;assegno, posto che la statuizione provvisoria potrebbe essere sostituita da un provvedimento di opposto tenore, il requisito sarebbe funzionale all\u0026#8217;interesse pubblico di verificare che le condizioni stabilite per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;assegno siano state compiutamente valutate dal giudice. Ci\u0026#242; non sarebbe in contrasto con la funzione solidaristica della pensione di reversibilit\u0026#224; e \u0026#8211; anzi \u0026#8211; proprio tale funzione imporrebbe che \u0026#171;le limitate risorse pubbliche non vengano distribuite senza l\u0026#8217;attenta e scrupolosa verifica dei requisitivi costitutivi, per evitare che tali risorse vengano disperse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;udienza del 30 novembre 2021 sono intervenute la difesa dell\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che hanno insistito per le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 ottobre 2020, iscritta al registro ordinanze n. 44 del 2021, la Corte d\u0026#8217;appello di Salerno, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9 (recte: art. 9, comma 2) e 12-bis (recte: art. 12-bis, comma 1) della legge 1\u0026#176; dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e dell\u0026#8217;art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonch\u0026#233; ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; del coniuge divorziato), nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilit\u0026#224; e di una quota dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto, che il requisito della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno divorzile, in caso di morte dell\u0026#8217;obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell\u0026#8217;assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all\u0026#8217;ex coniuge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 prevede che \u0026#171;[i]n caso di morte dell\u0026#8217;ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilit\u0026#224;, il coniuge rispetto al quale \u0026#232; stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, alla pensione di reversibilit\u0026#224;, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 5 della legge n. 263 del 2005 reca un\u0026#8217;interpretazione autentica dell\u0026#8217;indicato art. 9, comma 2, specificando che tale disposizione debba interpretarsi \u0026#171;nel senso che per titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5 deve intendersi l\u0026#8217;avvenuto riconoscimento dell\u0026#8217;assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, l\u0026#8217;art. 12-bis,comma 1, della medesima legge n. 898 del 1970 dispone che \u0026#171;[i]l coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, ad una percentuale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto percepita dall\u0026#8217;altro coniuge all\u0026#8217;atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l\u0026#8217;indennit\u0026#224; viene a maturare dopo la sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che T. F., in qualit\u0026#224; di coniuge divorziato di A. C., aveva chiesto, con ricorso del 12 luglio 2019, la determinazione della quota di pensione di reversibilit\u0026#224; nonch\u0026#233; della quota di trattamento di fine rapporto di sua spettanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, secondo quanto riporta il rimettente, con decreto del 18 febbraio 2020, il Tribunale ordinario di Salerno aveva rigettato entrambe le richieste in ragione della non titolarit\u0026#224;, in capo alla ricorrente, di un assegno di divorzio. La motivazione del rigetto risiedeva nella circostanza che \u0026#171;il divorzio era stato pronunciato con sentenza parziale, con riserva di esaminare nel prosieguo le questioni di carattere economico e il relativo giudizio si era per\u0026#242; concluso, in conseguenza della morte in corso di causa, con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non impugnata e pertanto divenuta irrevocabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello rimettente prosegue nell\u0026#8217;esporre che T. F. aveva proposto reclamo, motivando la mancata impugnazione della sentenza di cessazione della materia del contendere con l\u0026#8217;orientamento costante della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; v\u0026#242;lto a ravvisare, in caso di \u0026#171;morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di separazione o divorzio[, la] cessazione della materia del contendere e che, pertanto, ella non poteva [id est: la parte reclamante non aveva potuto] impugnare la conforme sentenza emessa dal Tribunale, impedendo che la stessa divenisse irrevocabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo conclude, pertanto, che T. F. faceva valere il suo diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; e a una quota di indennit\u0026#224; di fine rapporto, in ragione dell\u0026#8217;assegno di divorzio percepito, sino alla scomparsa dell\u0026#8217;ex coniuge, in virt\u0026#249; di \u0026#171;provvedimenti provvisori\u0026#187; del Presidente del Tribunale di Salerno e che \u0026#171;invocava, in caso di rigetto della sua domanda, la violazione dei principi costituzionali relativi al divieto di disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; riportate le premesse in fatto, il giudice rimettente ricostruisce il quadro normativo che impedirebbe di riconoscere alla reclamante nel giudizio principale il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; e alla quota di indennit\u0026#224; di fine rapporto, in mancanza della sentenza che accerta il diritto all\u0026#8217;assegno di divorzio ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 898 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale presupposto difetterebbe, nel caso di specie, in presenza di un assegno riconosciuto in via meramente provvisoria con provvedimento del Presidente del tribunale, il che \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; evidenzierebbe un vulnus costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che l\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, per come interpretato alla luce dell\u0026#8217;art. 5, della legge n. 263 del 2005, anch\u0026#8217;esso censurato, contrasti con l\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#171;nella misura in cui subordina la [\u0026#8230;] funzione solidaristica della pensione di reversibilit\u0026#224; alla sussistenza di presupposti meramente formali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRavvisa, inoltre, una violazione anche dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra chi versi nella situazione della parte reclamante nel giudizio principale, ossia l\u0026#8217;essere gi\u0026#224; divorziato, ma non ancora titolare di assegno di divorzio, e chi abbia \u0026#171;gi\u0026#224; ottenuto un[a sentenza di] divorzio\u0026#187; o, viceversa, \u0026#171;chi non l\u0026#8217;abbia ottenut[a]\u0026#187; e goda ancora delle tutele coniugali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, denuncia una disparit\u0026#224; di trattamento tra chi abbia gi\u0026#224; conseguito \u0026#171;una sentenza [relativa all\u0026#8217;assegno di divorzio] non passata in giudicato e, quindi, suscettibile di essere travolta e chi abbia ottenuto un mero provvedimento presidenziale\u0026#187; che abbia riconosciuto in via provvisoria un assegno. Il rimettente precisa che tale disparit\u0026#224; sarebbe \u0026#171;processualmente giustificabile\u0026#187;, stante la differenza tra provvedimento provvisorio e sentenza, ma sarebbe \u0026#171;fonte di ingiustizie sostanziali\u0026#187;, ove si applicasse a casi, quale quello di cui si controverte nel giudizio principale, ove la parte \u0026#171;aveva goduto dell\u0026#8217;assegno, non solo durante il periodo di separazione, ma anche per quattro anni nel giudizio divorzile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, sostiene che la medesima norma precluderebbe irragionevolmente \u0026#171;al destinatario di un assegno divorzile provvisorio l\u0026#8217;accesso alla tutela pensionistica ex art. 9, comma 2, sebbene anch\u0026#8217;egli [fosse] beneficiario di una forma di contribuzione economica al pari dell\u0026#8217;ex coniuge cui l\u0026#8217;assegno sia stato riconosciuto con sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo appunta, infine, analoghe censure all\u0026#8217;art. 12-bis, comma 1, della stessa legge n. 898 del 1970 che, al pari dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, prevede il requisito della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno di divorzio ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto in favore dell\u0026#8217;ex coniuge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 4 maggio 2021, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In rito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame inammissibili \u0026#171;sia sotto il profilo della rilevanza che della esatta individuazione delle norme rilevanti per la soluzione della causa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Corte d\u0026#8217;appello rimettente ometterebbe \u0026#171;di analizzare il fatto che la normativa vigente e in particolare le norme censurate non precludono la possibilit\u0026#224; di conseguire, anche in caso di morte dell\u0026#8217;ex coniuge durante il giudizio, l\u0026#8217;accertamento con sentenza del diritto all\u0026#8217;assegno di divorzio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, la questione sarebbe irrilevante poich\u0026#233;, \u0026#171;pure essendo vero che il giudice deve applicare le norme censurate per statuire sulla domanda della reclamante, \u0026#232; pure vero che il mancato conseguimento della statuizione definitiva sull\u0026#8217;assegno non deriva dalle norme della cui legittimit\u0026#224; si dubita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In via preliminare, al fine di esaminare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224;, occorre rievocare il quadro normativo e giurisprudenziale, nel quale si colloca la vicenda oggetto del giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall\u0026#8217;art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante \u0026#171;Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio\u0026#187;), il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; scaturisce, insieme con altri presupposti, dalla titolarit\u0026#224; del diritto all\u0026#8217;assegno di divorzio. Quest\u0026#8217;ultimo, a sua volta, \u0026#232; giustificato da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano, nei rapporti orizzontali, la solidariet\u0026#224; con l\u0026#8217;esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. In virt\u0026#249; di tale presupposto, anche il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; rispecchia, sul piano assiologico, una funzione solidaristica (sentenze n. 419 del 1999, n. 286 del 1987 e n. 7 del 1980), che sottende, al contempo, istanze perequativo-compensative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12-bis, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (introdotto con l\u0026#8217;art. 16 della legge n. 74 del 1987), la pretesa di una quota dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto dipende, fra l\u0026#8217;altro, dalla titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno di cui all\u0026#8217;art. 5 della legge n. 898 del 1970 ed \u0026#232; giustificata dalla prevalente funzione perequativo-compensativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI diritti alla pensione di reversibilit\u0026#224; e ad una quota di indennit\u0026#224; di fine rapporto svolgono, in sostanza, funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale, che attengono alla solidariet\u0026#224; e all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Deve, poi, precisarsi che tali diritti, pur traendo giustificazione e origine dai rapporti fra gli ex coniugi, producono effetti che si riverberano anche nei confronti di terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine, dunque, di evitare che, nell\u0026#8217;ambito di processi relativi a pretese previdenziali, coinvolgenti gli enti obbligati a tali prestazioni, possano porsi, tramite accertamenti incidenter tantum, questioni inerenti alla spettanza in astratto del diritto all\u0026#8217;assegno di divorzio, l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 263 del 2005, disposizione di interpretazione autentica, ha previsto che \u0026#171;per titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno [\u0026#8230;] deve intendersi l\u0026#8217;avvenuto riconoscimento dell\u0026#8217;assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del[l\u0026#8217;] art. 5 della [\u0026#8230;] legge n. 898 del 1970\u0026#187;. Resta salva l\u0026#8217;equiparazione al provvedimento giudiziale della convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell\u0026#8217;arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;accertamento incidenter tantum si \u0026#232; posta in linea di continuit\u0026#224; con la scelta effettuata dalla legge n. 74 del 1987 di rendere automatico il riconoscimento del diritto di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 (nonch\u0026#233; di aggiungere la previsione di cui all\u0026#8217;art. 12-bis). La novella del 1987 ha, infatti, disegnato con l\u0026#8217;art. 9, comma 2, \u0026#171;un nuovo istituto [\u0026#8230;], che il legislatore ha prescelto allo scopo di eliminare le occasioni di litigiosit\u0026#224; di cui la norma abrogata si era dimostrata gravida\u0026#187; (sentenza n. 777 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Escluso, dunque, dal legislatore l\u0026#8217;accertamento incidenter tantum, si pone il problema delle ipotesi in cui l\u0026#8217;ex coniuge muoia in pendenza del giudizio che deve ancora definire il diritto all\u0026#8217;assegno di divorzio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali casi, la prosecuzione del processo serve a far valere il diritto alle prestazioni inerenti all\u0026#8217;assegno di divorzio, che sono in concreto maturate dall\u0026#8217;ex coniuge sopravvissuto nei confronti dell\u0026#8217;altro ex coniuge, nel periodo che intercorre fra la sentenza parziale di divorzio e la morte di quest\u0026#8217;ultimo, prestazioni patrimoniali trasmissibili iure hereditario. Al contempo, l\u0026#8217;accertamento del diritto all\u0026#8217;assegno, nell\u0026#8217;ambito di un giudizio in via principale e a cognizione piena, consente, facendo applicazione dei criteri fissati dall\u0026#8217;art. 5 della legge n. 898 del 1970, di dare fondamento ai diritti alla pensione di reversibilit\u0026#224; e a una quota dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSenza la prosecuzione del processo, resterebbe la sola sentenza parziale di divorzio, passata in giudicato, che, per un verso, scioglie il vincolo matrimoniale, non offrendo le garanzie che spetterebbero all\u0026#8217;ex coniuge in conseguenza del divorzio, e, per un altro verso, essendo la modificazione dello status correlata al divorzio antecedente alla morte, priva l\u0026#8217;ex coniuge delle tutele che, viceversa, avrebbe se lo scioglimento fosse stato causato dal decesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Orbene, in merito alla prosecuzione del processo di divorzio, nelle ipotesi sopra richiamate, si registra un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo una prima ricostruzione, il procedimento di divorzio deve poter proseguire, permanendo l\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;altra parte alla pronuncia (cos\u0026#236; Corte di cassazione, sezione sesta civile, sentenza 24 luglio 2014, n. 16951; sezione sesta civile, ordinanza 11 aprile 2013, n. 8874; sezione prima civile, sentenza 3 agosto 2007, n. 17041).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo una diversa impostazione, la morte di una delle parti del processo determinerebbe la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande accessorie ancora sub iudice, anche ove avvenisse dopo l\u0026#8217;eventuale sentenza parziale di scioglimento per divorzio dello status coniugale, a nulla rilevando il suo passaggio in giudicato (in questo senso Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092; sezione sesta civile, ordinanza 8 novembre 2017, n. 26489; sezione prima civile, sentenza 26 luglio 2013, n. 18130).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, i divergenti indirizzi giurisprudenziali hanno indotto la prima sezione della Corte di cassazione, con l\u0026#8217;ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2021, n. 30750, a inviare gli atti al primo presidente perch\u0026#233; valuti l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di rimettere l\u0026#8217;esame della questione alle Sezioni unite civili. In particolare, l\u0026#8217;ordinanza richiama l\u0026#8217;attenzione sul contrasto giurisprudenziale relativo alle \u0026#171;sorti del giudizio di separazione o divorzio quando intervenga, nel corso del loro svolgimento (come nel caso in esame), la morte di una parte e se, dunque, un evento simile determini la cessazione della materia del contendere, sia con riferimento al rapporto di coniugio, sia a tutti i profili economici connessi e, per quel che rileva in questa sede, in presenza del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riguardo alla determinazione della quota della pensione di reversibilit\u0026#224; in astratto spettante al coniuge divorziato e al coniuge superstite\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Tanto premesso, questa Corte non pu\u0026#242; esimersi dal sottolineare che dalla soluzione del citato contrasto interpretativo dipendono tutele sostanziali, che \u0026#8211; come sopra evidenziato \u0026#8211; riflettono, nei rapporti orizzontali fra ex coniugi, istanze di rango costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Al contempo, proprio alla luce del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato risultano fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, a fronte della richiesta applicazione di norme che presuppongono l\u0026#8217;avvenuto accertamento del diritto all\u0026#8217;assegno di divorzio, afferma lapidariamente che \u0026#171;l\u0026#8217;accertamento giudiziale [di tale diritto] non [poteva] compiersi dopo il decesso dell\u0026#8217;obbligato, vigendo [il] principio della cessazione della materia del contendere con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, il quadro normativo e giurisprudenziale, sopra riportato, dimostra che non sussiste \u0026#8211; e non sussisteva neppure prima dell\u0026#8217;ordinanza interlocutoria n. 30750 del 2021 \u0026#8211; il citato principio, bens\u0026#236; un contrasto interpretativo, di cui il rimettente avrebbe dovuto dare conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale contrasto, il giudice a quo, senza adeguatamente confrontarsi con la giurisprudenza sul punto, ha assunto che la parte reclamante non avrebbe potuto impugnare la sentenza di cessazione della materia del contendere, relativa al giudizio avente ad oggetto l\u0026#8217;accertamento del presupposto costitutivo dei diritti previsti dalle norme censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non d\u0026#224;, pertanto, una spiegazione adeguata del perch\u0026#233; debba applicare tali norme. Non fornisce, cio\u0026#232;, una congrua motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate in merito a disposizioni, che in tanto si trova ad applicare, dubitando della loro legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto cerca di ovviare alla pregressa scelta di fatto della parte reclamante di non impugnare, nel precedente giudizio di divorzio, la sentenza di cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante orientamento di questa Corte, ove l\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulti \u0026#171;carente [\u0026#8230;] nella motivazione sulla rilevanza\u0026#187; e impedisca di procedere allo \u0026#171;scrutinio in ordine alla sussistenza del necessario nesso di pregiudizialit\u0026#224; tra la questione proposta e la definizione del giudizio principale\u0026#187;, si deve ritenere \u0026#171;inammissibile la questione medesima (ordinanza n. 314 del 2012)\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge 1\u0026#176; dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e dell\u0026#8217;art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonch\u0026#233; ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; del coniuge divorziato), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Salerno, sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Matrimonio - Divorzio - Diritti del coniuge divorziato superstite - Riconoscimento del diritto all\u0027attribuzione della pensione di reversibilit\u0026#224; e a una percentuale dell\u0027indennit\u0026#224; di fine rapporto - Condizioni - Titolarit\u0026#224; dell\u0027assegno divorzile - Omessa previsione della sussistenza del requisito della titolarit\u0026#224; dell\u0027assegno anche in caso di morte dell\u0027obbligato, intervenuta, in presenza di una sentenza parziale di divorzio, prima della definitiva determinazione dell\u0027assegno gi\u0026#224; riconosciuto in sede di provvedimenti provvisori presidenziali.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44527","titoletto":"Matrimonio - Divorzio - Diritto dell\u0027ex coniuge alla pensione di reversibilità e ad una quota di indennità di fine rapporto spettanti all\u0027altro coniuge - Condizioni - Titolarità del diritto all\u0027assegno di divorzio - Fondamento - Funzione solidaristica. (Classif. 151003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto dell\u0027ex coniuge alla pensione di reversibilità e quello a una quota dell\u0027indennità di fine rapporto spettante all\u0027altro coniuge, previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 12-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 898 del 1970, dipendono dalla titolarità dell\u0027assegno di divorzio e svolgono entrambi funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale attinenti alla solidarietà e all\u0027effettività del principio di eguaglianza, essendo giustificati da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano la solidarietà con l\u0027esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 419/1999 - mass. 25020; S. 777/1988; S. 286/1987 - mass. 4451; S. 7/1980\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44537","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/12/1970","data_nir":"1970-12-01","numero":"898","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44537","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della disciplina del diritto alla pensione di reversibilità e a una quota dell\u0027indennità di fine rapporto nell\u0027ipotesi in cui l\u0027ex coniuge muoia in pendenza del giudizio relativo al diritto all\u0027assegno di divorzio). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOve l\u0027ordinanza di rimessione risulti carente nella motivazione sulla rilevanza e impedisca di procedere allo scrutinio in ordine alla sussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione proposta e la definizione del giudizio principale, si deve ritenere inammissibile la questione medesima. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2014 - mass. 37778; O. 314/2012 - mass. 36853\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 9, comma 2, e 12-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 898 del 1970 e 5 della legge n. 263 del 2005, nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell\u0027indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell\u0027assegno divorzile, in caso di morte dell\u0027obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell\u0027assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all\u0027ex coniuge. Il rimettente - a fronte di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la sorte del processo nel caso di morte dell\u0027obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio - non si è infatti confrontato adeguatamente con tale giurisprudenza, omettendo di fornire una spiegazione idonea delle ragioni che gli imponevano di applicare le norme censurate).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44527","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/12/1970","data_nir":"1970-12-01","numero":"898","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/12/1970","data_nir":"1970-12-01","numero":"898","articolo":"12","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art12"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/2005","data_nir":"2005-12-28","numero":"263","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41625","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 25 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1573","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41255","autore":"Astone F.","titolo":"Diritti del coniuge divorziato e morte dell\u0027ex coniuge obbligato: una \u0027potenziale\u0027 questione di costituzionalità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"345","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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