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B. e altri e il Comune di Nocera Umbra e altri, con ordinanza del 27 luglio 2022, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Umbria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 aprile 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 27 luglio 2022, iscritta al n. 112 reg. ord. 2022, il Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Umbria, sezione prima, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 66 della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il TAR Umbria riferisce di essere chiamato a decidere di diverse impugnazioni della delibera del 23 luglio 2021, n. 34 del Comune di Nocera Umbra di approvazione di una variante generale al piano regolatore inerente la riqualificazione delle aree in cui ricadono \u0026#171;strutture provvisorie\u0026#187; realizzate a seguito del sisma del 1997, con individuazione degli edifici idonei a essere mantenuti e conseguentemente sanabili, nonch\u0026#233; del recepimento di tali previsioni nell\u0026#8217;atto di approvazione della parte operativa del Piano regolatore generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; In punto di rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, il Tribunale rimettente espone che la decisione della controversia richiede la necessaria applicazione dell\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005, il quale disciplina la complessa procedura di adozione della variante speciale per le aree colpite dal sisma, finalizzata alla sanatoria degli immobili appositamente edificati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI ricorrenti, infatti, hanno lamentato l\u0026#8217;illegittima espunzione dei loro immobili dagli elenchi delle strutture provvisorie sanabili per violazione del procedimento seguito nella variante adottata e per difetto di relativa motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione fa precedere alla illustrazione dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene, dunque, esposto che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito della legge sulla pianificazione urbanistica comunale (legge reg. Umbria n. 11 del 2005), l\u0026#8217;art. 66 ha previsto, previo censimento di edifici realizzati in sostituzione di quelli oggetto di sgombero totale per effetto degli eventi sismici del 1997 (comma 1), la possibilit\u0026#224; per i comuni umbri di adottare una apposita variante allo strumento urbanistico generale volta al recupero e alla riqualificazione delle aree in cui tali edifici ricadono, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti (commi da 3 a 6). L\u0026#8217;approvazione di tale variante consente la sanatoria delle strutture provvisorie in essa \u0026#171;inclus[e]\u0026#187; \u0026#171;con il solo obbligo di accertamento della [loro] conformit\u0026#224; alle previsioni della variante approvata\u0026#187; (comma 8);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;intera legge reg. Umbria n. 11 del 2005 \u0026#232; stata di seguito abrogata dall\u0026#8217;art. 271, comma 1, lettera p), della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), ma la disciplina dell\u0026#8217;art. 66 della legge n. 11 del 2005 \u0026#232; stata integralmente trasposta nell\u0026#8217;art. 258 dello stesso testo unico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; tale ultima previsione \u0026#232; stata accompagnata dal comma 13 dell\u0026#8217;art. 264 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, secondo cui \u0026#171;[i] titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di tutela dei beni paesaggistici e culturali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; a seguito della impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri degli artt. 258 e 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, la Regione ne ha disposto l\u0026#8217;abrogazione con gli artt. 49 e 51 della legge della Regione Umbria 23 novembre 2016, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; questa Corte, a sua volta, dopo avere constatato che le norme impugnate e poi abrogate erano rimaste in vigore dal 29 gennaio 2015 fino al 26 novembre 2016 e che non vi era prova della loro mancata applicazione, con la sentenza n. 68 del 2018 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 258 e del connesso art. 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015 per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale non si \u0026#232;, tuttavia, occupato del comma 2 dell\u0026#8217;art. 53 della legge reg. Umbria n. 13 del 2016, rubricato \u0026#171;Modificazione all\u0026#8217;articolo 271 e riviviscenza\u0026#187;, che ha, a sua volta, disposto la reviviscenza dell\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 (\u0026#171;[d]alla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l\u0026#8217;articolo 66 della l.r. 11/2005\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo assume che l\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 soffrirebbe degli stessi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale riscontrati dalla sentenza n. 68 del 2018 di questa Corte, in relazione alla \u0026#171;speculare\u0026#187; previsione dell\u0026#8217;art. 258 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. L\u0026#8217;articolato normativo introdurrebbe, infatti, un\u0026#8217;ipotesi di condono edilizio straordinario in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in relazione al principio fondamentale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; della doppia conformit\u0026#224;, posto dall\u0026#8217;art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187;, nonch\u0026#233; in violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. nella materia \u0026#171;ordinamento penale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al primo profilo, la disciplina regionale consentirebbe di sanare opere realizzate nella peculiare situazione degli eventi sismici e in origine non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici. Ci\u0026#242; in contrasto con la disciplina statale dell\u0026#8217;accertamento di conformit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia che prescrive, piuttosto, ai fini del rilascio del permesso in sanatoria la conformit\u0026#224; degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di titolo in sanatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al secondo profilo, le disposizioni censurate invaderebbero la competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;ordinamento penale\u0026#187;, in quanto l\u0026#8217;introdotto condono extra ordinem determinerebbe la cessazione degli effetti penali dell\u0026#8217;abuso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; Il rimettente ha escluso la possibilit\u0026#224; di interpretare l\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 in senso costituzionalmente conforme in quanto la speciale variante ivi disciplinata non potrebbe avere finalit\u0026#224; differenti dalla sanatoria delle \u0026#171;strutture provvisorie\u0026#187;, potendo il Comune altrimenti ricorrere alla ordinaria procedura di variante disciplinata dall\u0026#8217;art. 32 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 2 novembre 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio \u0005la Regione Umbria chiedendo di dichiarare non fondata la sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver sintetizzato il giudizio a quo e gli argomenti della ordinanza di rimessione, la resistente\u0005 ha escluso le prospettate violazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale ha illustrato, innanzitutto, la portata delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli immobili oggetto delle disposizioni censurat\u0005e sono stati realizzati in sostituzione delle abitazioni principali e degli edifici per l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che, per effetto della crisi sismica del 1997, sono stati oggetto di sgombero totale. Si tratterebbe, pertanto, non di opere abusive, ma di strutture edificate in base a \u0026#171;disposizioni e Ordinanze statali e dei soggetti delegati a gestire l\u0026#8217;emergenza\u0026#187; conseguente al terremoto del 1997, per consentire il ricovero in via di urgenza delle popolazioni sfollate dalle loro abitazioni o dai luoghi ove esercitavano attivit\u0026#224; produttive e per servizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali edifici avrebbero con il tempo assunto carattere definitivo dal punto di vista sociale ed economico e, alla relativa esigenza di stabilizzazione, l\u0026#8217;art. 66 avrebbe dato risposta dettando una disciplina finalizzata al recupero e alla riqualificazione di aree e strutture interessate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale, inoltre, le relative disposizioni non prevederebbero un generalizzato condono in quanto stabiliscono stringenti procedure, limiti e condizioni per la regolarizzazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, alla apposita variante, adottata all\u0026#8217;esito del censimento delle \u0026#171;strutture provvisorie\u0026#187;, \u0026#232; richiesto di prevedere (comma 4): a) una adeguata urbanizzazione; b) il rispetto degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, con l\u0026#8217;acquisizione di tutti i necessari pareri favorevoli degli organi preposti alla loro tutela; c) un razionale inserimento territoriale e ambientale, con modalit\u0026#224; di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico. Per contro, gli immobili non inclusi nella variante \u0026#8722; secondo il comma 9 dello stesso art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 \u0026#8211; sono soggetti alle disposizioni sulla vigilanza e le sanzioni in materia urbanistico-edilizia dettate dalla legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilit\u0026#224;, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) e, dunque, alla demolizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;atto di costituzione conclude affermando che, dovendosi escludere la natura di ordinari abusi edilizi, non sarebbe pertinente la lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia e delle prerogative statali in materia penale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Umbria, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl complesso di disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 66 detta norme speciali per la riqualificazione delle aree terremotate in cui sono state realizzate, prima del 31 dicembre 2000, strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, per sostituire alcune tipologie di edifici abitativi e produttivi che, per effetto del terremoto del 1997, erano stati oggetto di sgombero totale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; introdotta una disciplina preordinata a dare stabile regime agli edifici \u0026#8220;provvisori\u0026#8221; realizzati per sostituire gli immobili abitativi e produttivi danneggiati dal sisma: sotto il profilo urbanistico \u0026#232; prevista l\u0026#8217;adozione di apposita variante per la pianificazione di interventi di urbanizzazione a servizio di quegli immobili e di interventi di loro adeguamento finalizzati al razionale inserimento nel contesto territoriale e ambientale; sotto il profilo edilizio, \u0026#232; consentita la sanatoria dei manufatti selezionati dalla variante, tra tutti quelli censiti, in quanto rispettosi degli interessi \u0026#8220;sensibili\u0026#8221; incidenti sul territorio (\u0026#171;di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario\u0026#187;) e raccordabili con gli insediamenti esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice rimettente, le disposizioni regionali censurate prevederebbero una complessa procedura finalizzata ad introdurre un\u0026#8217;ipotesi di condono edilizio straordinario, in contrasto con il principio fondamentale nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; della cosiddetta doppia conformit\u0026#224;, posto dall\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe, inoltre, violata la potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato in materia di \u0026#171;ordinamento penale\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), derivando dal condono extra ordinem la cessazione degli effetti penali dell\u0026#8217;abuso edilizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sostegno della non manifesta infondatezza delle sollevate questioni il giudice a quo invoca il precedente di questa Corte n. 68 del 2018, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della \u0026#171;speculare previsione\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 258 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame del merito deve essere preceduto da una breve ricostruzione del contesto in cui si collocano le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe previsioni per la riqualificazione delle aree terremotate e per il recupero urbanistico ed edilizio degli edifici sorti per sopperire alle esigenze abitative e produttive delle popolazioni sono state emanate dalla Regione Umbria nell\u0026#8217;ambito della disciplina della pianificazione urbanistica comunale (legge reg. Umbria n. 11 del 2005), in relazione agli eventi sismici che interessarono l\u0026#8217;Umbria nel settembre-ottobre 1997 e nel marzo 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sua portata dispositiva \u0026#8220;principale\u0026#8221; l\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005: a) prevede l\u0026#8217;adozione da parte dei comuni di apposita variante urbanistica, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree ove sorgono tali edifici tramite il loro raccordo con gli insediamenti esistenti (comma 3); b) detta prescrizioni per il contenuto della variante (commi da 4 a 6) e, in particolare, richiede la necessaria pianificazione di interventi sia di urbanizzazione al servizio di detti immobili, sia di loro adeguamento per un razionale inserimento nel contesto territoriale e ambientale; c) consente la sanatoria di tali \u0026#8220;strutture provvisorie\u0026#8221; al solo riscontro della loro conformit\u0026#224; alle previsioni della suddetta variante speciale (comma 8). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli altri commi dettano disposizioni preparatorie, conseguenziali o di dettaglio rispetto a tali previsioni: il censimento delle strutture edificate (comma 1); il procedimento per l\u0026#8217;acquisto da parte dei conduttori di quelle con destinazione produttiva (commi 2 e 7) in esito alla sanatoria; la sospensione sino ad una certa data dei provvedimenti di demolizione per gli immobili censiti (comma 11) e l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;ordinario regime sanzionatorio per gli edifici non sanabili per mancata inclusione nella variante o per mancata approvazione della stessa (comma 9).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il profilo temporale, il complesso di disposizioni censurate ha avuto vigenza sino al 28 gennaio 2015 \u0026#8722; per effetto della abrogazione da parte dall\u0026#8217;art. 271, comma 1, lettera p), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015 \u0026#8211; e, successivamente, \u0026#232; tornato in vigore dal 26 novembre 2016 per effetto della reviviscenza disposta dalla legge reg. Umbria n. 13 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn verit\u0026#224;, per\u0026#242;, la disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 non ha avuto soluzione di continuit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della sua abrogazione (al pari dell\u0026#8217;intera legge regionale sulla pianificazione urbanistica comunale in cui era inserita) ad opera del suddetto testo unico, essa \u0026#232; stata integralmente trasposta nell\u0026#8217;art. 258 di quest\u0026#8217;ultimo, che ha ricalcato il pi\u0026#249; volte citato art. 66 nel testo (identico, fatta eccezione per i differenti richiami alla diversa legge in cui \u0026#232; contenuto) e nella rubrica (\u0026#171;Recupero urbanistico-edilizio\u0026#187;), nonch\u0026#233; nella collocazione sistematica in quanto, del pari, \u0026#232; l\u0026#8217;unico articolo inserito nella parte intitolata \u0026#171;[n]orme speciali per le aree terremotate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando, poi, l\u0026#8217;art. 258 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015 \u0026#232; stato a sua volta abrogato ad opera dell\u0026#8217;art. 49 della legge reg. Umbria n. 13 del 2016, tale fonte ha contestualmente previsto la reviviscenza dell\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la richiamata sentenza n. 68 del 2018, questa Corte si \u0026#232; occupata dell\u0026#8217;abrogato art. 258 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, e ne ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia si \u0026#232; ritenuto che la disciplina censurata introducesse una fattispecie non riconducibile all\u0026#8217;accertamento di conformit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia in quanto, per edifici non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro realizzazione, \u0026#232; previsto il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria al solo riscontro della conformit\u0026#224; alle previsioni della variante appositamente approvata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, dunque, affermato che l\u0026#8217;art. 258 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015 disciplinava una \u0026#171;ipotesi di condono edilizio straordinario, da cui discende la cessazione degli effetti penali dell\u0026#8217;abuso, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (in particolare con l\u0026#8217;art. 36) e con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, le questioni sono fondate per violazione di entrambi i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDevono infatti ribadirsi, anche in relazione al censurato art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005, le ragioni poste dalla sentenza n. 68 del 2018 a fondamento della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale del \u0026#8220;gemello\u0026#8221; art. 258 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Le norme censurate, nella loro portata principale, consentono infatti il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per immobili edificati in difetto di conformit\u0026#224;, totale o parziale, agli strumenti urbanistici all\u0026#8217;epoca vigenti (comma 1), condizionando il permesso a costruire postumo al solo riscontro della conformit\u0026#224; alle previsioni della variante successivamente e appositamente approvata (comma 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sufficienza del riscontro della conformit\u0026#224; del bene allo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda di \u0026#8220;regolarizzazione\u0026#8221; rende la disciplina contraria al requisito della doppia conformit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia, che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte costituisce \u0026#171;principio fondamentale nella materia governo del territorio\u0026#187; (sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 68 del 2018, n. 232 e n. 107 del 2017), nonch\u0026#233; norma fondamentale di riforma economico-sociale (sentenza n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma statale prescrive, invero, ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, la rispondenza delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento della loro realizzazione quanto al momento della presentazione della relativa istanza. Ai fini della \u0026#8220;regolarizzazione\u0026#8221; \u0026#232; dunque necessario l\u0026#8217;assoluto rispetto delle relative prescrizioni \u0026#171;durante tutto l\u0026#8217;arco temporale compreso tra la realizzazione dell\u0026#8217;opera e la presentazione dell\u0026#8217;istanza\u0026#187; (da ultimo, sentenze n. 24 del 2022, n. 77 del 2021, n. 68 del 2018, n. 232 del 2017), con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformit\u0026#224; dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio (sentenza n. 165 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina regionale in esame, esonerando le strutture sanabili in aree terremotate dalla conformit\u0026#224; agli strumenti urbanistici vigenti al momento della edificazione, si discosta dall\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;accertamento di conformit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia e introduce, piuttosto, un condono edilizio straordinario. La legge regionale consente, infatti, la sanatoria di opere non solo prive del necessario titolo edilizio (\u0026#8220;abusi formali\u0026#8221;), ma anche contrarie alle previsioni urbanistico-edilizie (abusi sostanziali) (tra le altre, sentenze n. 68 del 2018, n. 232 e n. 50 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione regionale di una sanatoria extra ordinem viola, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri di riparto della potest\u0026#224; legislativa in tema di condono edilizio, e si traduce nella lesione di un principio fondamentale nella materia di governo del territorio, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpettano, infatti, alla legislazione statale le scelte di principio e, in particolare, quelle relative all\u0026#8217;an del condono, con la conseguenza che \u0026#171;esula dalla potest\u0026#224; legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale\u0026#187; (sentenze n. 70 del 2020, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, oltre che, ancora, il precedente specifico costituito dalla sentenza n. 68 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto poi ai profili penalistici relativi agli abusi edilizi, ivi compresa l\u0026#8217;estinzione dei relativi reati derivante dalla sanatoria (art. 45, comma 3, t.u. edilizia), essi sono integralmente sottratti al legislatore regionale in quanto afferenti all\u0026#8217;ambito di competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;ordinamento penale\u0026#187; (in particolare, sentenze n. 68 del 2018, n. 49 del 2006, n. 70 del 2005, n. 196 del 2004). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le esposte considerazioni non sono superate dall\u0026#8217;argomentazione difensiva della Regione, secondo cui i cosiddetti edifici provvisori non integrerebbero ordinari abusi edilizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la realizzazione di manufatti consentiti o tollerati per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza alloggiativa causata da eventi sismici, in attesa del recupero di quelli danneggiati, \u0026#232; caratterizzata da un regime di \u0026#8220;provvisoriet\u0026#224;\u0026#8221; e, dunque, legata alla permanenza della situazione emergenziale. Tali manufatti costituiscono, pertanto, deroga al solo obbligo di edificare previa autorizzazione e non anche alla disciplina sulla vigilanza e controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistica ed edilizia. Ne consegue che, venuto meno lo stato di emergenza, le opere provvisorie sono pienamente soggette al controllo amministrativo e possono essere mantenute solo se sanabili secondo l\u0026#8217;ordinario regime previsto dall\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia (tra le altre, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 31 luglio 2020, n. 4866).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione che consente la speciale sanatoria si ripercuote non solo sulle norme che disciplinano la variante appositamente adottata, ma anche su quelle contenute nei restanti commi dell\u0026#8217;art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005, che sono state tutte censurate dal rimettente e risultano a quella strettamente funzionali.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 66 della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 12 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Umbria - Recupero urbanistico-edilizio - Censimento, per i Comuni di cui all\u0027art. 1, c. 2, dell\u0027ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, nonch\u0026#233; per tutti gli altri Comuni della Regione, degli edifici non conformi agli strumenti urbanistici realizzati prima del 31 dicembre 2000 e oggetto di sgombero totale a seguito del sisma del 1997 - Previsione di una correlata estensione della facolt\u0026#224; di adottare un\u0027apposita variante allo strumento urbanistico generale volta al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti, per consentirne la sanatoria - Obbligo di accertamento della conformit\u0026#224; alle previsioni della variante approvata ai sensi della medesima disciplina regionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45617","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Accertamento di conformità - Requisito - Necessità che le opere siano rispondenti alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell\u0027opera, quanto al momento dell\u0027istanza (c.d. doppia conformità) - Sanatorie regionali extra ordinem - Riconducibilità all\u0027istituto del condono, di competenza esclusiva statale nella materia del governo del territorio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Umbria che esonera le strutture sanabili in aree terremotate dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell\u0027edificazione). (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 36 t.u. edilizia [nel disciplinare l’accertamento di conformità] prescrive il requisito della doppia conformità – principio fondamentale nella materia del governo del territorio e norma fondamentale di riforma economico-sociale – per cui, ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, è richiesta la rispondenza delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento della loro realizzazione quanto al momento della presentazione della relativa istanza. Ai fini della “regolarizzazione” è, dunque, necessario l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformità dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 165/2022 – mass. 45175; S. 24/2022 – mass. 44558; S. 70/2020 – mass. 43257; S. 77/2021 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e43785; S. 68/2018 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e41447 e 41449; S. 232/2017 – mass.41706\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 107/2017 – mass. 41204\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUn intervento normativo dispone un condono edilizio straordinario quando consente la sanatoria di opere non solo prive del necessario titolo edilizio (abusi formali) ma anche contrarie alle previsioni urbanistico-edilizie (abusi sostanziali). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 68/2018 – mass. 41447; S. 232/2017 – mass. 41706; S. 50/2017 – mass. 39737\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa previsione regionale di una sanatoria \u003cem\u003eextra ordinem\u003c/em\u003e viola i criteri di riparto della potestà legislativa in tema di condono edilizio e si traduce nella lesione di un principio fondamentale nella materia di governo del territorio, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.; spettano, infatti, alla legislazione statale le scelte di principio e, in particolare, quelle relative all’\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e del condono, con la conseguenza che esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 70/2020 –mass. 43257; S. 68/2018 – mass. 41447; S. 73/2017 – mass. 39504; S. 233/2015 – mass. 38605\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 36 t.u. edilizia, l’art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 che esonera le strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici – realizzate per sostituire edifici abitativi e produttivi sgomberati per effetto del terremoto del 1997 – dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della edificazione. Così facendo, la norma censurata dal TAR Umbria, sez. prima, è contraria al requisito della doppia conformità e si discosta dall’istituto dell’accertamento di conformità introducendo, invero, un condono edilizio straordinario, in quanto consente la sanatoria di opere non solo prive del necessario titolo edilizio ma anche contrarie alle previsioni urbanistico-edilizie. L’illegittimità costituzionale della disposizione che consente tale speciale sanatoria si ripercuote sulle norme che disciplinano la variante appositamente adottata e su quelle contenute nei restanti commi dell’art. 66, tutte censurate dal rimettente e a quella strettamente funzionali).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45618","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"22/02/2005","data_nir":"2005-02-22","numero":"11","articolo":"66","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45618","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Profili penalistici degli abusi edilizi, compresa l\u0027estinzione dei relativi reati - Attribuzione al legislatore statale - Integrale sottrazione a quello regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Umbria che esonera le strutture sanabili in aree terremotate dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell\u0027edificazione). (Classif. 216021).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI profili penalistici relativi agli abusi edilizi, compresa l’estinzione dei relativi reati derivante dalla sanatoria (art. 45, comma 3, t.u. edilizia), afferiscono alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento penale», per cui sono integralmente sottratti al legislatore regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 68/2018 – mass. 41443; S. 49/2006; S. 70/2005 – mass. 29218; S. 196/2004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., l’art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 che esonera le strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici – realizzate per sostituire edifici abitativi e produttivi sgomberati per effetto del terremoto del 1997 – dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della edificazione. I manufatti consentiti o tollerati per fronteggiare l’emergenza alloggiativa causata da eventi sismici, in attesa del recupero di quelli danneggiati, derogano al solo obbligo di edificare previa autorizzazione e non anche alla disciplina sulla vigilanza e il controllo dell’attività urbanistica ed edilizia).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45617","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43798","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 93/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2668","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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