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A. con ordinanza del 29 gennaio 2025, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di V. A. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 ottobre 2025 il Giudice relatore Massimo Luciani;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Ladislao Massari per V. A. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 29 gennaio 2025, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2025, la Corte d\u0026#8217;appello di Lecce, sezione unica penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede per il \u0026#8220;capo-promotore\u0026#8221; di un\u0026#8217;associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilit\u0026#224; di armi e dal numero di associati superiore a dieci, \u0026#171;la pena fissa di 24 anni di reclusione\u0026#187;. Tale ordinanza \u0026#232; stata emessa nel giudizio sull\u0026#8217;appello proposto da V. A. avverso la sentenza con cui il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l\u0026#8217;imputato alla pena di venti anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, e 73 del menzionato d.P.R. n. 309 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003epremette che l\u0026#8217;appellante \u0026#232; stato condannato all\u0026#8217;esito del giudizio abbreviato a una pena finale di venti anni di reclusione, alla cui determinazione il giudice di primo grado \u0026#232; pervenuto partendo da una pena base, per il reato associativo di cui all\u0026#8217;art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi dei commi 3 e 4, pari ad anni ventiquattro di reclusione, aumentata per la recidiva e per le aggravanti contestate a trentasei anni. Pena contenuta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 78 del codice penale, in anni trenta e infine ridotta, per la scelta del rito, appunto a venti anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero dunque rilevanti, in quanto, \u0026#171;nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; del rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa\u0026#187;, la Corte d\u0026#8217;appello \u0026#171;si troverebbe nella condizione di confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato all\u0026#8217;imputato dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza possibilit\u0026#224; di operare un\u0026#8217;eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene anzitutto che la norma di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, a tal proposito, che la disposizione censurata prevede \u0026#171;una pena che pu\u0026#242; qualificarsi come \u0026#8220;fissa\u0026#8221;, in quanto \u0026#8220;\u003cem\u003enon inferiore a ventiquattro anni di reclusione\u003c/em\u003e\u0026#8221; [enfasi nell\u0026#8217;originale], a fronte del limite massimo di tale pena detentiva stabilito, nell\u0026#8217;art. 23 c.p., sempre in ventiquattro anni\u0026#187;. Tale trattamento sanzionatorio, in quanto rigido e non modulabile secondo i criteri stabiliti dall\u0026#8217;art. 133 cod. pen., non sarebbe compatibile con i princ\u0026#236;pi costituzionali di proporzionalit\u0026#224; e necessaria individualizzazione della pena\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso viene richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato sulla misura della pena, che, afferma il rimettente, nel riconoscere la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella determinazione delle comminatorie edittali per i fatti previsti come reati, afferma ch\u0026#8217;essa incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che viene superato allorch\u0026#233; le pene comminate appaiono manifestamente sproporzionate rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto previsto come reato. In tal caso si realizzerebbe una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., poich\u0026#233; una pena non proporzionata alla gravit\u0026#224; del fatto e non percepita come tale dal condannato si risolverebbe in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 197 del 2023, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n. 313 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alle pene fisse il rimettente richiama i princ\u0026#236;pi affermati dalla sentenza n. 50 del 1980 di questa Corte, a tenor dei quali \u0026#171;[l]\u0026#8217;adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti \u0026#8211; in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento \u0026#8211; contribuisce da un lato, a rendere quanto pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;personale\u0026#8221; la responsabilit\u0026#224; penale, nella prospettiva segnata dall\u0026#8217;art. 27, primo comma; e nello stesso tempo \u0026#232; strumento per una determinazione della pena quanto pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;finalizzata\u0026#8221;, nella prospettiva dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d\u0026#8217;uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L\u0026#8217;uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, \u0026#8220;proporzione\u0026#8221; della pena rispetto alle \u0026#8220;personali\u0026#8221; responsabilit\u0026#224; ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che \u0026#232; essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potest\u0026#224; punitiva statuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel medesimo senso vengono citate, nella giurisprudenza costituzionale, la sentenza n. 222 del 2018, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle pene accessorie in materia di reati fallimentari previste nella misura fissa di dieci anni dall\u0026#8217;art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), e la sentenza n. 112 del 2019, relativa alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui assoggetta alla confisca per equivalente non soltanto il profitto dell\u0026#8217;illecito, ma anche i mezzi impiegati per commetterlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale quadro interpretativo il rimettente richiama i princ\u0026#236;pi affermati dalla giurisprudenza costituzionale giusta i quali \u0026#171;[i]n linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono [...] in armonia con il \u0026#8220;volto costituzionale\u0026#8221; del sistema penale; ed il dubbio d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale potr\u0026#224; essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell\u0026#8217;illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente \u0026#8220;proporzionata\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato\u0026#187; (sentenza n. 50 del 1980). Ribadisce, dunque, che \u0026#171;se la \u0026#8220;regola\u0026#8221; \u0026#232; rappresentata dalla \u0026#8220;discrezionalit\u0026#224;\u0026#8221;, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) \u0026#232; per ci\u0026#242; solo \u0026#8220;indiziata\u0026#8221; di illegittimit\u0026#224;; e tale indizio potr\u0026#224; essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda \u0026#8220;proporzionata\u0026#8221; all\u0026#8217;intera gamma dei comportamenti tipizzati\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente aggiunge che la norma censurata sarebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, a tenor del quale \u0026#171;[l]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato\u0026#187;. Infatti, sostiene, la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che prevede \u0026#171;norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti\u0026#187;, ribadisce il doveroso rispetto del principio di proporzione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, da ritenersi non compatibile con la previsione di pene che siano fisse nel loro \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ricordare la giurisprudenza costituzionale formatasi anche a proposito della proporzione delle sanzioni amministrative di carattere \u0026#8220;punitivo\u0026#8221; (vengono richiamate le sentenze n. 185 del 2021 e n. 40 del 2023) e delle sanzioni disciplinari (viene richiamata la sentenza n. 51 del 2024), l\u0026#8217;ordinanza di rimessione ritiene che \u0026#171;la pena rigida di ventiquattro anni di reclusione [\u0026#8230;] non pu\u0026#242; ritenersi \u0026#8220;ragionevolmente proporzionata\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;intera gamma dei comportamenti riconducibili al tipo di reato, che si presta a ricomprendere fenomeni associativi dalle caratteristiche estremamente eterogenee e con ben diverso grado di pericolosit\u0026#224; per i beni giuridici tutelati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, non sarebbe possibile operare una diversificazione della risposta punitiva nella fattispecie di associazioni dedite al traffico di droghe \u0026#8220;leggere\u0026#8221;; inoltre, non sarebbe possibile differenziare il trattamento sanzionatorio in base ai requisiti, pi\u0026#249; o meno strutturati, dei sodalizi criminosi finalizzati al narcotraffico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, il rimettente sostiene che \u0026#171;[l]\u0026#8217;espunzione dal testo dell\u0026#8217;art. 74 DPR 309/90 della circostanza aggravante di cui al comma 4\u0026#176; con riferimento alla posizione del \u0026#8220;capo-promotore\u0026#8221; consentirebbe al giudice di commisurare la pena nella forbice tra un minimo di venti anni (previsto dall\u0026#8217;art. 74 comma 1\u0026#176;) ed un massimo di ventiquattro di reclusione (art. 23 c.p.) in presenza di un\u0026#8217;associazione armata e con un numero di associati superiore a dieci, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze indicate nell\u0026#8217;art. 133 c.p., cos\u0026#236; da commisurare la pena al caso concreto ed alla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;autore, avendo la possibilit\u0026#224; di graduare la sanzione secondo i criteri di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza; in tal guisa la pena apparirebbe una risposta \u0026#8211; oltre che non sproporzionata \u0026#8211; il pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;individualizzata\u0026#8221;, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, \u0026#8220;capo-promotore\u0026#8221; del sodalizio, \u0026#8220;in attuazione del mandato costituzionale di \u0026#8220;personalit\u0026#224;\u0026#8221; della responsabilit\u0026#224; penale di cui all\u0026#8217;art. 27, primo comma, Cost.\u0026#8221; (cos\u0026#236; sentenza n. 222 del 2018)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; tale conclusione potrebbe essere revocata in dubbio dall\u0026#8217;argomento che la cornice edittale prevista dalla disposizione censurata sarebbe comunque \u0026#8220;neutralizzabile\u0026#8221; in caso di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione di circostanze attenuanti \u0026#232; soltanto eventuale, e non \u0026#232; in grado pertanto di sanare il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale insito nella comminatoria di una pena manifestamente eccessiva nel minimo\u0026#187; (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 22 del 2023 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: n. 63 del 2022].\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sopradescritte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili per plurimi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto, viene eccepito un difetto di rilevanza, evincendosi dalla scarna motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione che la questione \u0026#232; meramente ipotetica ed eventuale, limitandosi il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ad affermare che \u0026#171;nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; del rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa\u0026#187;, la Corte d\u0026#8217;appello \u0026#171;si troverebbe nella condizione di confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato all\u0026#8217;imputato dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza possibilit\u0026#224; di operare un\u0026#8217;eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;, sulla base di una valutazione del tutto astratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn\u0026#8217;ulteriore causa di inammissibilit\u0026#224; starebbe nella formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, in quanto esorbitante o aberrante rispetto alle questioni sollevate: il rimettente omette di indicare la diversa misura di pena da potersi applicare nel caso di specie, sollecitando peraltro un\u0026#8217;espunzione della circostanza aggravante, che \u0026#171;\u0026#232; cosa ben diversa dall\u0026#8217;aumento di pena (che deriva [da] detta aggravante)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate, in quanto si risolverebbero nella sollecitazione di un intervento creativo di questa Corte, che, lungi dal \u0026#171;ricondurre a coerenza le scelte gi\u0026#224; delineate a tutela di un determinato bene giuridico\u0026#187;, imporrebbe una elaborazione \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e del trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all\u0026#8217;art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, da ottenersi \u0026#171;con l\u0026#8217;abrogazione di un\u0026#8217;aggravante sulla cui legittimit\u0026#224; costituzionale non pare esservi dubbio alcuno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, le questioni sarebbero manifestamente infondate anche perch\u0026#233; non sarebbero ravvisabili alcuna irragionevolezza o sproporzione del trattamento sanzionatorio n\u0026#233; una correlativa violazione del principio della funzione rieducativa della pena: le censure del rimettente parrebbero frutto di un esame astratto e parziale della norma incriminatrice, privo di un concreto confronto con la peculiarit\u0026#224; della fattispecie di un sodalizio articolato e armato finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la parte V. A., appellante nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, concludendo per la fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel richiamare lo svolgimento del processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e i principali argomenti dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la parte illustra diffusamente gli approdi dottrinali e i tracciati della giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzione della pena e sull\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle pene fisse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon una successiva memoria, oltre ad arricchire i richiami giurisprudenziali in ordine alla ritenuta fondatezza delle questioni, la parte replica alle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; proposte dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, citando la sentenza di questa Corte n. 113 del 2025 a proposito della rilevanza della questione sull\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena nel processo penale e contestando la natura esorbitante o aberrante del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI) ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione \u0026#232; stata ammessa con decreto presidenziale del 1\u0026#176; settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e svolge considerazioni analoghe a quelle del rimettente e della parte, evidenziando che la pena fissa \u0026#232; sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale per il difetto di graduabilit\u0026#224; rispetto alla concreta gravit\u0026#224; della fattispecie; illegittimit\u0026#224; che non sarebbe superabile \u0026#171;nemmeno derubricando la pena dell\u0026#8217;art. 74 come \u0026#8220;pena fissa non assoluta\u0026#8221; per la possibilit\u0026#224; per il giudice di ricorrere alle circostanze attenuanti (anche le generiche) al fine di ridurre il carico sanzionatorio e garantire cos\u0026#236; una maggiore simmetria tra gravit\u0026#224; del fatto concreto e pena irrogata\u0026#187;. Sostiene, inoltre, la fondatezza della censura prospettata con riferimento all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 60 reg. ord. del 2025, la Corte d\u0026#8217;appello di Lecce, sezione unica penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede per il \u0026#8220;capo-promotore\u0026#8221; di un\u0026#8217;associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilit\u0026#224; di armi e dal numero di associati superiore a dieci, \u0026#171;la pena fissa di 24 anni di reclusione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Quanto ai fatti di causa, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003epremette che: l\u0026#8217;appellante \u0026#232; stato condannato all\u0026#8217;esito del giudizio abbreviato a una pena finale di venti anni di reclusione, alla cui determinazione il giudice di primo grado \u0026#232; pervenuto partendo da una pena base, per il reato associativo di cui all\u0026#8217;art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi dei commi 3 e 4, pari ad anni ventiquattro di reclusione, aumentata per la recidiva e per le aggravanti contestate a trentasei anni, contenuta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 78 cod. pen., in anni trenta, infine ridotta, per la scelta del rito, appunto a venti anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sarebbero dunque rilevanti in quanto, \u0026#171;nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; del rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa\u0026#187;, la Corte d\u0026#8217;appello \u0026#171;si troverebbe nella condizione di confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato all\u0026#8217;imputato dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza possibilit\u0026#224; di operare un\u0026#8217;eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la previsione normativa di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost., nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePreliminarmente va rilevato che, come risulta da quanto prima riportato, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione richiama anche il comma 1 dell\u0026#8217;art. 74, ma tale richiamo \u0026#232; meramente formale e deve ritenersi incluso nella censura del comma 4, considerando che il comma 1 disciplina la fattispecie base del reato associativo e non \u0026#232; investito da alcuna specifica censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la disposizione censurata prevede \u0026#171;una pena che pu\u0026#242; qualificarsi come \u0026#8220;fissa\u0026#8221;, in quanto \u0026#8220;non inferiore a ventiquattro anni di reclusione\u0026#8221;, a fronte del limite massimo di tale pena detentiva stabilito, nell\u0026#8217;art. 23 c.p., sempre in ventiquattro anni\u0026#187;. Tale trattamento sanzionatorio, essendo rigido e non modulabile secondo i criteri stabiliti dall\u0026#8217;art. 133 cod. pen., non sarebbe compatibile con i princ\u0026#236;pi costituzionali di proporzionalit\u0026#224; e necessaria individualizzazione della pena\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA conforto del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente richiama numerose pronunce di questa Corte in materia di pene fisse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza proposte dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, descritte in narrativa, non sono meritevoli di accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La prima eccezione di difetto di rilevanza \u0026#232; basata sul rilievo che le questioni sarebbero meramente ipotetiche ed eventuali, limitandosi il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ad affermare che \u0026#171;nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; del rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa\u0026#187;, la Corte d\u0026#8217;appello \u0026#171;si troverebbe nella condizione di confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato all\u0026#8217;imputato dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza possibilit\u0026#224; di operare un\u0026#8217;eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;, sulla base di una valutazione del tutto astratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, come recentemente chiarito da questa Corte, \u0026#171;il processo penale non consente oggi in via generale (al di fuori della specifica ipotesi prevista, ora, dall\u0026#8217;art. 545- \u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. pen.) una scissione del giudizio in due distinti momenti: l\u0026#8217;uno potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva) sul solo \u003cem\u003ean \u003c/em\u003edella responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato per i reati ascrittigli, l\u0026#8217;altro dedicato alla determinazione della pena a carico dell\u0026#8217;imputato gi\u0026#224; riconosciuto colpevole. Ci\u0026#242; costringe il giudice a formulare eventuali questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza dell\u0026#8217;imputato. In questa fase, sarebbe evidentemente improprio richiedere \u0026#8211; ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni \u0026#8211; una puntuale motivazione in proposito. Una tale motivazione finirebbe, anzi, per anticipare valutazioni che il giudice ha l\u0026#8217;obbligo di svolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo. Conseguentemente \u0026#8211; e a meno che dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerga evidente l\u0026#8217;assenza di responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione esprimendo cos\u0026#236;, in sostanza, i propri dubbi in proposito (come nel caso di cui all\u0026#8217;ordinanza n. 56 del 2023) \u0026#8211; le questioni sull\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena per il reato contestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature\u0026#187; (sentenza n. 113 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224; concerne la formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, che sarebbe esorbitante o aberrante rispetto alle questioni sollevate, in quanto il rimettente, sostiene la difesa erariale, ometterebbe di indicare la diversa misura della pena da applicare nel caso di specie, sollecitando peraltro l\u0026#8217;espunzione della circostanza aggravante, che \u0026#171;\u0026#232; cosa ben diversa dall\u0026#8217;aumento di pena (che deriva [da] detta aggravante)\u0026#187;. Nemmeno essa merita accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;l\u0026#8217;ordinanza di rimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altres\u0026#236; un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure\u0026#187; (sentenza n. 175 del 2018; in tal senso, altres\u0026#236;, sentenza n. 176 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, sebbene il rimettente solleciti la \u0026#171;espunzione dal testo dell\u0026#8217;art. 74 DPR 309/90 della circostanza aggravante di cui al comma 4\u0026#176; con riferimento alla posizione del \u0026#8220;capo-promotore\u0026#8221;\u0026#187;, in tal senso sovrapponendo il piano della fattispecie aggravante al diverso profilo del trattamento sanzionatorio, \u0026#232; possibile ritenere che dal tenore complessivo della motivazione emergano con sufficiente chiarezza il contenuto e il verso delle censure. Il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza \u0026#232; volto, infatti, a \u0026#8220;consentire\u0026#8221; al giudice \u0026#171;di commisurare la pena nella forbice tra un minimo di venti anni (previsto dall\u0026#8217;art. 74 comma 1\u0026#176;) ed un massimo di ventiquattro di reclusione (art. 23 c.p.) in presenza di un\u0026#8217;associazione armata e con un numero di associati superiore a dieci, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze indicate nell\u0026#8217;art. 133 c.p., cos\u0026#236; da commisurare la pena al caso concreto ed alla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;autore, avendo la possibilit\u0026#224; di graduare la sanzione secondo i criteri di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che la censura proposta con riferimento all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE deve essere dichiarata inammissibile, in quanto, oltre a non essere stata introdotta invocando (nemmeno nel solo dispositivo) il parametro interponente dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., risulta apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di violazione del parametro evocato. Come invece affermato, fra le molte, dalla sentenza n. 135 del 2023, \u0026#171;[p]er giurisprudenza costante di questa Corte deve ritenersi \u0026#8220;inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale posta senza un\u0026#8217;adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato\u0026#8221; (sentenza n. 252 del 2021 e, da ultimo, sentenze n. 2 del 2023, n. 263, n. 256, n. 253 e n. 128 del 2022)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Va invece rilevato d\u0026#8217;ufficio un diverso e assorbente profilo di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, consistente nell\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo, determinata anche da un\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, cui consegua un difetto dell\u0026#8217;itinerario motivazionale dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, potendo essa incidere sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza delle medesime, precludendone quindi lo scrutinio nel merito (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 81 del 2022, n. 201, n. 61 e n. 15 del 2021, n. 264, n. 213 del 2020 e n. 27 del 2015; ordinanze n. 229 del 2020, n. 162 del 2019 e n. 244 del 2017). Al riguardo, \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte ribadito che \u0026#171;l\u0026#8217;incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 61 del 2021, n. 136 del 2020, n. 150 del 2019 e n. 27 del 2015; ordinanze n. 108 del 2020, n. 136 e n. 30 del 2018 e n. 88 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza introduttiva del presente giudizio appare caratterizzata proprio da questo difetto di ricostruzione del quadro normativo. Il verso delle censure \u0026#232; infatti orientato dal presupposto dell\u0026#8217;asserita natura di \u0026#171;pena fissa\u0026#187; della reclusione \u0026#171;non inferiore a ventiquattro anni\u0026#187;, che \u0026#8211; considerati i princ\u0026#236;pi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; ne determinerebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224;. Tale presupposto \u0026#232; per\u0026#242; fallace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Va preliminarmente osservato che per il reato associativo commesso da chi riveste un ruolo apicale, di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, e\u0026#768; prevista la pena della \u0026#171;reclusione non inferiore a venti anni\u0026#187;. \u0026#200; qui stabilito, dunque, soltanto il minimo edittale, sicch\u0026#233;, ai sensi della norma generale di cui all\u0026#8217;art. 23 cod. pen., la pena della reclusione pu\u0026#242; essere in tal caso determinata tra un minimo di venti anni e un massimo di ventiquattro anni. La pena prevista per la fattispecie-base, pertanto, non e\u0026#768; fissa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, il comma 4 dello stesso art. 74, oggetto specifico delle censure del rimettente, contempla, per il soggetto che abbia un ruolo apicale nella commissione del reato associativo pluriaggravato dal numero di associati (comma 3) e dalla disponibilit\u0026#224; di armi (comma 4), una pena che \u0026#171;non pu\u0026#242; essere inferiore a ventiquattro anni\u0026#187; di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta previsione, che disciplina il trattamento sanzionatorio di una fattispecie aggravante, va a sua volta letta alla luce della norma generale dell\u0026#8217;art. 64, primo comma, cod. pen. relativa all\u0026#8217;ipotesi del riconoscimento di una sola circostanza aggravante, a tenor della quale, \u0026#171;[q]uando ricorre una circostanza aggravante, e l\u0026#8217;aumento di pena non \u0026#232; determinato dalla legge, \u0026#232; aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; disponendo, l\u0026#8217;art. 64 cod. pen. fa s\u0026#236; che, qualora l\u0026#8217;aumento di pena per una circostanza aggravante non sia determinato espressamente dalla legge (come invece accade nella fattispecie qui scrutinata, quanto all\u0026#8217;aumento del minimo), possa essere disposto un aumento fino a un terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre altres\u0026#236; sottolineare che il generale criterio moderatore previsto dall\u0026#8217;art. 66 cod. pen., nel caso di concorso di pi\u0026#249; circostanze aggravanti, stabilisce che l\u0026#8217;aumento non pu\u0026#242; superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato-base, e comunque la pena di anni trenta se si tratta di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale inquadramento generale appare utile a evidenziare la duplice forma di incidenza delle circostanze sulla pena: per aumento o diminuzione predeterminati a livello edittale dal legislatore (in misura fissa o con l\u0026#8217;indicazione di un limite minimo e/o di un limite massimo); per aumento o diminuzione frazionari (che il giudice deve operare sulla pena-base nel rispetto dei limiti massimi fissati dal codice).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il comma 4 dell\u0026#8217;art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, qui censurato, si limita a stabilire l\u0026#8217;aumento minimo della pena (pari a quattro anni), senza incidere su quello massimo (pari a un terzo della pena edittale ai sensi dell\u0026#8217;art. 64 cod. pen.), la cui misura ovviamente dipende dalla pena-base determinata in concreto dal giudice nell\u0026#8217;ambito del compasso edittale (tra 20 e 24 anni di reclusione) risultante dal comma 1 dello stesso art. 74 e dalla norma generale di cui all\u0026#8217;art. 23 cod. pen. Di conseguenza, una forbice extra-edittale \u0026#232; comunque presente e, qualora la pena-base sia determinata nel massimo edittale di ventiquattro anni, l\u0026#8217;aumento frazionario pu\u0026#242; giungere sino a trenta anni di reclusione (per effetto del criterio moderatore previsto dal codice).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tanto premesso, il rimettente invoca l\u0026#8217;asserita natura di \u0026#171;pena fissa\u0026#187; della reclusione \u0026#171;non inferiore a ventiquattro anni\u0026#187; per sollecitare una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale che deriverebbe dai princ\u0026#236;pi affermati in materia da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, anche in dottrina si \u0026#232; escluso che i casi di pena indicata soltanto nel minimo potessero inquadrarsi nella nozione di pena fissa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fattispecie della \u0026#8220;pena fissa\u0026#8221;, invero, \u0026#232; integrata unicamente dai trattamenti sanzionatori del tutto anelastici, in cui la sovrapposizione fra l\u0026#8217;astratta comminatoria edittale e la concreta irrogazione della pena \u0026#232; completa: in un simile caso il giudice non pu\u0026#242; procedere ad alcun adattamento. Diversa, invece, \u0026#232; la fattispecie del trattamento sanzionatorio solo parzialmente anelastico, che si ha quando la pena non \u0026#232; compiutamente graduabile dal giudice sulla base degli ordinari criteri di commisurazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; delimitato il campo, l\u0026#8217;ipotesi della pena detentiva autenticamente fissa si rivela, almeno nel \u003cem\u003ecorpus\u003c/em\u003e codicistico, del tutto marginale. I casi paradigmatici sono quello dell\u0026#8217;ergastolo (che lo \u0026#232; logicamente, ma \u0026#8211; come risulta dalla sentenza di questa Corte n. 94 del 2023 \u0026#8211; costituisce una pena illegittima solo quando \u0026#232; \u0026#8220;indefettibile\u0026#8221;) e quelli della pena della \u0026#171;reclusione di anni trenta\u0026#187; prevista per le ipotesi di delitti aggravati dall\u0026#8217;evento del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, secondo comma, cod. pen., come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante \u0026#171;Norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191), a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., come introdotto dall\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 59 del 1978, come convertito) e a scopo di coazione (art. 289-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., inserito dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 1\u0026#176; marzo 2018, n. 21, recante \u0026#171;Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 85, lettera \u003cem\u003eq)\u003c/em\u003e, della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;, ma gi\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718, recante \u0026#171;Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979\u0026#187;), da cui derivi la morte quale conseguenza non voluta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, va precisato che, a partire dalla sentenza n. 50 del 1980, questa Corte ha affermato l\u0026#8217;esistenza di un sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle pene fisse, entro un sindacato di costituzionalit\u0026#224; calibrato non pi\u0026#249; soltanto sull\u0026#8217;art. 27, primo e terzo comma, Cost., ma altres\u0026#236; sull\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; cos\u0026#236; manifestata una propensione per la graduabilit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio quale strumento di adattamento della pena al concreto fatto-reato: \u0026#171;[i]n questi termini, sussiste di regola l\u0026#8217;esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, \u0026#8220;proporzionale\u0026#8221;, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalit\u0026#224; del giudice costituiscono lo strumento normale. In linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il \u0026#8220;volto costituzionale\u0026#8221; del sistema penale; ed il dubbio d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale potr\u0026#224; essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell\u0026#8217;illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente \u0026#8220;proporzionata\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato\u0026#187; (sentenza n. 50 del 1980).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur ribadendo la segnalata \u0026#171;tendenziale contrariet\u0026#224; delle pene fisse al \u0026#8220;volto costituzionale\u0026#8221; dell\u0026#8217;illecito penale\u0026#187;, questa Corte ha nondimeno chiarito come essa \u0026#171;debba intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso [\u0026#8230;] non ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide e articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalit\u0026#224; del giudice\u0026#187; (ordinanza n. 91 del 2008, concernente l\u0026#8217;aumento frazionario fisso di pena previsto dall\u0026#8217;art. 99, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. nel caso di recidiva reiterata), escludendo altres\u0026#236; dal perimetro delle pene fisse l\u0026#8217;ipotesi delle pene pecuniarie \u0026#171;proporzionali\u0026#187;, la cui eventuale illegittimit\u0026#224; \u0026#171;non deriverebbe, per\u0026#242;, dalla lamentata, ma insussistente, loro fissit\u0026#224; strutturale; n\u0026#233; si ricollegherebbe alla mancata previsione di un valore massimo; essa, semmai, potrebbe derivare dalla irragionevolezza o dalla sproporzione dei fattori da considerare nel computo della pena: del valore-base o dell\u0026#8217;elemento moltiplicatore prescelti dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato alla quale si devono applicare\u0026#187; (sentenza n. 142 del 2017). Analogamente, \u0026#232; stata esclusa l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;aumento di pena in misura fissa previsto dall\u0026#8217;art. 590-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. (\u0026#171;la pena \u0026#232; aumentata da un terzo a due terzi e comunque non pu\u0026#242; essere inferiore a tre anni\u0026#187;) per l\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;aggravante della fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche. La relativa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, infatti, \u0026#232; stata ritenuta non fondata anche in quanto il trattamento sanzionatorio doveva considerarsi proporzionato, tenuto conto del disvalore delle condotte oggetto di previsione e della possibilit\u0026#224; di applicare le circostanze attenuanti, che rendeva \u0026#8220;non assoluta\u0026#8221; la fissit\u0026#224; della pena (sentenza n. 195 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, in coerenza con i princ\u0026#236;pi gi\u0026#224; affermati dalla citata sentenza n. 50 del 1980, questa Corte, ravvisando l\u0026#8217;ipotesi di una vera e propria pena fissa, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle pene accessorie fallimentari previste dall\u0026#8217;art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, che stabiliva una pena indefettibile di dieci anni. Al riguardo, con la sentenza n. 222 del 2018 si \u0026#232; innanzitutto ribadito che \u0026#171;se la \u0026#8220;regola\u0026#8221; \u0026#232; rappresentata dalla \u0026#8220;discrezionalit\u0026#224;\u0026#8221;, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) \u0026#232; per ci\u0026#242; solo \u0026#8220;indiziata\u0026#8221; di illegittimit\u0026#224;; e tale indizio potr\u0026#224; essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda \u0026#8220;proporzionata\u0026#8221; all\u0026#8217;intera gamma dei comportamenti tipizzati\u0026#187;. Ci\u0026#242; posto, questa Corte ha affermato che \u0026#171;una durata fissa di dieci anni delle pene accessorie in questione non pu\u0026#242; ritenersi \u0026#8220;ragionevolmente \u0026#8216;proporzionata\u0026#8217; rispetto all\u0026#8217;intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato\u0026#8221;, in base al poc\u0026#8217;anzi menzionato test enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980. [\u0026#8230;] Una simile rigidit\u0026#224; applicativa non pu\u0026#242; che generare la possibilit\u0026#224; di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso \u0026#8211; e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. \u0026#8211; rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare dunque distonica rispetto al menzionato principio dell\u0026#8217;individualizzazione del trattamento sanzionatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Alla stregua delle considerazioni che precedono \u0026#232; dunque opportuno precisare che, mentre la \u0026#8220;pena fissa\u0026#8221; \u0026#232; oggetto di una presunzione, sia pur solo relativa, di illegittimit\u0026#224; costituzionale, una pena come quella qui in considerazione, caratterizzata non dalla fissit\u0026#224;, ma da un profilo di pur evidente irrigidimento, \u0026#232; soggetta all\u0026#8217;ordinario sindacato di costituzionalit\u0026#224; sulla dosimetria della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, come gi\u0026#224; rilevato, non contempla una \u0026#8220;pena fissa\u0026#8221;, ma una pena identificata solo nel minimo, nel senso che determina un aumento fisso del solo minimo edittale nel caso di concorso di circostanze aggravanti (in tal senso si \u0026#232; pronunciata altres\u0026#236; la Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 18 febbraio-21 marzo 2025, n. 11494, dichiarando manifestamente infondata una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della medesima norma oggetto di scrutinio in questa sede). Essa, infatti, come detto (v. \u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 4.2.) si limita a stabilire l\u0026#8217;aumento minimo della pena (pari a quattro anni), senza incidere su quello massimo (pari a un terzo della pena edittale), in tal modo salvaguardando una forbice extra-edittale che lascia comunque aperto un non trascurabile compasso, idoneo a consentire una sufficiente elasticit\u0026#224; nella commisurazione giudiziale della pena, nei termini sopra indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa inoltre considerato che, venendo in rilievo il trattamento sanzionatorio previsto per una fattispecie circostanziale, la pena di ventiquattro anni di reclusione e\u0026#768; costruita dal legislatore come risultato del possibile aumento dovuto al riconoscimento di due aggravanti: effetto che, in concreto, ben potrebbe essere eliso dal concorso di una o pi\u0026#249; circostanze attenuanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che i princ\u0026#236;pi invocati dal rimettente mediante il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle \u0026#8220;pene fisse\u0026#8221; non appaiono pertinenti alla disciplina censurata. Le questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Lecce, sezione unica penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMassimo LUCIANI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione per il \u0026#8220;capo-promotore\u0026#8221; di un\u0026#8217;associazione finalizzata al narcotraffico, avente disponibilit\u0026#224; di armi e con un numero di associati superiore a dieci, di una pena fissa di ventiquattro anni di reclusione - Contrasto con i principi di proporzionalit\u0026#224; e di individualizzazione della pena.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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