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G., Regione Lazio e il gruppo politico organizzato denominato \u0026#171;Referendum e Democrazia\u0026#187;, con ordinanza del 25 marzo 2024, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di C. G. e del gruppo politico organizzato denominato \u0026#171;Referendum e Democrazia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 dicembre 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Giuliano Fonderico per C. G. e Filomena Gallo per il gruppo politico organizzato denominato \u0026#171;Referendum e Democrazia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 25 marzo 2024 (reg. ord. n. 158 del 2024), il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell\u0026#8217;amministrazione digitale) \u0026#8211; d\u0026#8217;ora in avanti, anche: CAD \u0026#8211;, in riferimento agli artt. 2, 3, 48 e 49 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione riferisce che il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; stato promosso, con ricorso depositato in data 8 febbraio 2023 ai sensi dell\u0026#8217;art. 702-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile, da C. G., cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali di un comune della Provincia di Viterbo, affetto da sclerosi laterale amiotrofica, malattia che, tra le altre attivit\u0026#224;, gli preclude di apporre una firma autografa. Egli, volendo esercitare il proprio diritto di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale della Regione Lazio, utilizzando la firma digitale di cui dispone e che usa autonomamente, si era rivolto al gruppo politico organizzato denominato \u0026#171;Referendum e Democrazia\u0026#187;, venendo cos\u0026#236; a conoscenza della preclusione all\u0026#8217;impiego di tale strumento, affermata da vari uffici elettorali in occasione delle elezioni politiche del settembre del 2022, sulla base della interpretazione data all\u0026#8217;art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005, che esclude dall\u0026#8217;ambito di applicazione del codice dell\u0026#8217;amministrazione digitale le attivit\u0026#224; e le funzioni relative alle \u0026#171;consultazioni elettorali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn data 22 novembre 2022, C. G. ha quindi invitato formalmente la Regione Lazio a dichiarare la possibilit\u0026#224; di utilizzare la firma digitale per apporre la sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali, prevista dall\u0026#8217;art. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur non avendo avuto riscontro a tale istanza, egli ha tuttavia avuto notizia che la Regione, rispondendo a un\u0026#8217;\u0026#171;analoga richiesta\u0026#187;, \u0026#171;presentata anche dall\u0026#8217;Associazione Luca Coscioni - Per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica\u0026#187;, ha confermato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di raccogliere le sottoscrizioni delle liste dei candidati attraverso la firma digitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e il ricorrente ha dunque chiesto: a) di accertare e dichiarare il diritto di sottoscrivere con la propria firma digitale una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale; in via subordinata, tra l\u0026#8217;altro: b) di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005; c) di ordinare la cessazione della condotta discriminatoria e l\u0026#8217;adozione dei provvedimenti idonei alla rimozione degli effetti della stessa; d) di disporre la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sub\u0026#236;to in conseguenza della discriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il Tribunale rimettente ritiene anzitutto che l\u0026#8217;avvenuto svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale della Regione Lazio, il 12 e 13 febbraio 2023, non osti alla rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, essendo quest\u0026#8217;ultima pregiudiziale alla definizione del giudizio con una sentenza che accerti la portata del diritto azionato dal ricorrente e lo ripristini, per il tramite della pronuncia di questa Corte, nella pienezza della sua espansione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando la sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, lo stesso osserva che nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e verrebbero in rilievo disposizioni concernenti l\u0026#8217;elezione del Consiglio regionale, idonee a porre restrizioni dei \u0026#171;poteri\u0026#187; in capo, tra gli altri, al ricorrente medesimo, l\u0026#8217;accertamento delle quali sarebbe oggetto dell\u0026#8217;azione promossa nel giudizio principale. Tale azione rappresenterebbe, pertanto, l\u0026#8217;unica strada percorribile per la protezione di diritti fondamentali, di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e motiva la rilevanza sul presupposto che, non avendo la Regione Lazio introdotto una propria disciplina per le modalit\u0026#224; di presentazione delle liste dei candidati per l\u0026#8217;elezione del Consiglio regionale, sia applicabile l\u0026#8217;art. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968, ai sensi del quale \u0026#171;[l]a firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonch\u0026#233; il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all\u0026#8217;art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l\u0026#8217;elettore dichiara di essere iscritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione ritiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto, anzitutto, con l\u0026#8217;art. 2 Cost., laddove quest\u0026#8217;ultimo prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo, tra i quali rientrerebbero, nell\u0026#8217;ambito dei rapporti politici, i diritti di elettorato dei cittadini, tutelati dagli artt. 48 e 49 Cost.; infatti, in ragione della condizione fisica del ricorrente, le stesse finirebbero per precludergli, o comunque limitare, l\u0026#8217;esercizio del diritto di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Inoltre, gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005, \u0026#171;richiamati espressamente o implicitamente\u0026#187; dalla legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224; dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale), interpretati nel senso di impedire l\u0026#8217;utilizzo della firma digitale, violerebbero il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando \u0026#171;una discriminazione in danno di chi, come il ricorrente, in ragione della propria condizione non potrebbe apporre una sottoscrizione autografa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude che tale contrasto possa venire meno applicando in via analogica l\u0026#8217;art. 28, quarto comma, secondo e terzo periodo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in forza del quale \u0026#171;[i] presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all\u0026#8217;uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione \u0026#232; redatto apposito verbale, da allegare alla lista\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, infatti, tale previsione, applicabile alle elezioni comunali, sarebbe stata estesa a quelle regionali soltanto per effetto di circolari interpretative della legge n. 108 del 1968, \u0026#171;senza alcuna certezza per la persona interessata\u0026#187;. Inoltre, essa non distinguerebbe tra la sottoscrizione autografa e quella digitale, potendosi quindi sostenere \u0026#171;che quando il presentatore sappia o sia in grado di sottoscrivere con una qualsiasi delle modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;ordinamento la previsione in questione non possa trovare applicazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, la imposizione delle richiamate specifiche modalit\u0026#224; anche \u0026#171;per chi sarebbe capace di sottoscrivere potrebbe ritenersi oggettivamente lesiv[a] della dignit\u0026#224; e della sfera di vita privata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe inoltre violato \u0026#171;dalla irragionevole scelta del legislatore di distinguere tra procedimento referendario\u0026#187;, nel quale la possibilit\u0026#224; di utilizzare la firma digitale \u0026#232; ormai stata riconosciuta, \u0026#171;e procedimento elettorale\u0026#187;, essendo identiche le ragioni di garanzia dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del sottoscrittore sottese alle due discipline, e potendosi altres\u0026#236; ritenere che, tanto la sottoscrizione di una lista di candidati, quanto la firma di una proposta referendaria o di una legge di iniziativa popolare, siano rappresentative \u0026#171;di diritti politici aventi lo stesso rilievo nell\u0026#8217;architettura dell\u0026#8217;impianto costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Infine, \u0026#232; denunciata la violazione degli artt. 48 e 49 Cost. e dei diritti dagli stessi riconosciuti anche nel procedimento elettorale preparatorio (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 48 del 2021 di questa Corte), in relazione \u0026#171;a una qualsiasi delle possibilit\u0026#224;\u0026#187; consentite al cittadino elettore per incidere in tale fase. Rientrando, tra queste, la facolt\u0026#224; di contribuire alla formazione di una lista di candidati, le disposizioni censurate precluderebbero o, comunque, limiterebbero il diritto del cittadino di concorrere \u0026#171;alla formazione dell\u0026#8217;offerta elettorale\u0026#187;, individuando candidati espressione di un indirizzo politico a lui congeniale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la sentenza n. 62 del 2022 di questa Corte, che, con riferimento alla composizione delle liste dei candidati alle elezioni nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha rilevato come \u0026#171;[n]emmeno la pur ampia descritta discrezionalit\u0026#224; del legislatore in materia sfugge, tuttavia, ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In conclusione, il Tribunale rimettente chiede di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005, nella parte in cui \u0026#171;non indicano come alternativa la firma digitale per gli elettori affetti da disabilit\u0026#224; tali da impedirgli di apporre la firma autografa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito, con memoria del 30 settembre 2024, C. G., segnalando che, con la firma digitale di cui dispone, utilizzata, tra l\u0026#8217;altro, per sottoscrivere in modo autonomo la procura speciale al difensore nel presente giudizio, egli riesce a ovviare all\u0026#8217;impedimento, derivante dalla malattia da cui \u0026#232; affetto, di apporre la propria firma autografa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte, le questioni sollevate sarebbero certamente rilevanti per la decisione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dal momento che solo la dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle previsioni censurate consentirebbe la piena soddisfazione del diritto, in quella sede azionato, di sottoscrivere, con la propria firma digitale, una lista di candidati per la presentazione della stessa alle elezioni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nel merito, sarebbe evidente il contrasto di tali disposizioni con i principi di uguaglianza e di libero sviluppo della personalit\u0026#224; umana, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., tanto pi\u0026#249; considerando che, nella specie, \u0026#171;la limitazione di cui si discute colpisce in particolare persone in ragione di una loro disabilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, la parte richiama la sentenza n. 258 del 2017 di questa Corte, che ha rimarcato l\u0026#8217;obbligo dello Stato di garantire \u0026#171;il principio di eguaglianza a prescindere dalle \u0026#8220;condizioni personali\u0026#8221;\u0026#187;, tra cui \u0026#171;si colloca indubbiamente la condizione di disabilit\u0026#224;\u0026#187;, in relazione alla quale la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante \u0026#171;Legge-quadro per l\u0026#8217;assistenza, l\u0026#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; titolo cos\u0026#236; riformulato secondo quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilit\u0026#224;, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l\u0026#8217;elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) \u0026#8211; fornisce un quadro normativo volto \u0026#171;anche a favorire l\u0026#8217;integrazione sociale del disabile\u0026#187;, consentendogli \u0026#171;la \u0026#8220;massima autonomia possibile\u0026#8221; [\u0026#8230;] e il pieno esercizio dei diritti fondamentali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo la parte, la necessit\u0026#224; di adottare misure attive per garantire l\u0026#8217;uguaglianza nella materia elettorale in favore delle persone con disabilit\u0026#224; sarebbe confermata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, sottoscritta dall\u0026#8217;Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell\u0026#8217;Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe dunque evidente la gravit\u0026#224; della discriminazione prodotta dalle disposizioni censurate in danno di chi, in ragione della propria condizione, non potrebbe apporre una sottoscrizione autografa, pur essendo in grado di sottoscrivere la lista dei candidati con una modalit\u0026#224;, quella digitale, che l\u0026#8217;ordinamento riconosce del tutto equivalente alla prima nei settori diversi da quello elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, a escludere che tale discriminazione sia superabile applicando in via analogica l\u0026#8217;art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, la parte precisa che tale modalit\u0026#224; costituirebbe \u0026#171;un inutile e discriminatorio aggravamento del procedimento di sottoscrizione della lista\u0026#187;, che, rispetto all\u0026#8217;epoca in cui la previsione fu introdotta, sarebbe divenuto \u0026#171;certamente del tutto sproporzionato e irragionevole oggi\u0026#187;, potendo le finalit\u0026#224; perseguite essere agevolmente raggiunte mediante l\u0026#8217;utilizzo del dispositivo di firma digitale in totale autonomia da parte del firmatario, in particolare quando lo stesso sia affetto da disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ugualmente fondate sarebbero le censure in riferimento agli artt. 48 e 49 Cost., considerato che l\u0026#8217;apposizione di una firma con modalit\u0026#224; digitale anzich\u0026#233; autografa non scalfirebbe in alcun modo la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di dimostrare la \u0026#171;seria consistenza\u0026#187; o il \u0026#171;minimo di consenso\u0026#187; (richiamati dalla parte attraverso la sentenza di questa Corte n. 83 del 1992) della lista di candidati, sottostante la necessit\u0026#224; che questa sia presentata da un certo numero di elettori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio, con atto del 1\u0026#176; ottobre 2024, anche il gruppo politico organizzato, \u0026#171;Referendum e Democrazia\u0026#187;, parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, concludendo per la fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; A sostegno della rilevanza delle suddette questioni la parte rileva che, nel caso in cui fossero accolte, permarrebbe in capo al giudice del giudizio principale uno spazio decisionale autonomo, dovendo questi accertare la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla sottoscrizione di una lista, nonch\u0026#233;, comunque, determinare le concrete misure da adottare al fine di porre rimedio alla discriminazione accertata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;associazione aggiunge agli argomenti contenuti nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione la considerazione che dalla giurisprudenza costituzionale non emergerebbero \u0026#171;limiti alla modalit\u0026#224; di raccolta delle firme\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio, n\u0026#233; si \u0026#232; costituita la Regione Lazio, parte resistente in quello principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; pervenuta, poi, un\u0026#8217;opinione scritta, depositata in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e dall\u0026#8217;Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS (di seguito, anche solo: Associazione Luca Coscioni), ammessa con decreto presidenziale del 23 ottobre 2024, in senso adesivo alle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con una memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, C. G., a ulteriore sostegno della rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, ritiene che queste possano essere introdotte in un giudizio principale di accertamento della portata di un diritto politico, anche quando l\u0026#8217;azione \u0026#171;non sia legata all\u0026#8217;indizione di una specifica tornata elettorale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;incertezza in ordine alle modalit\u0026#224; di esercizio del diritto di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni regionali sarebbe derivata, \u0026#171;peraltro in termini di vero e proprio diniego\u0026#187;, dalla nota della Regione Lazio indirizzata all\u0026#8217;Associazione Luca Coscioni, di conferma dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di utilizzare al suddetto fine la firma digitale, e, in ogni caso, dall\u0026#8217;interpretazione data all\u0026#8217;art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005 dall\u0026#8217;Ufficio centrale elettorale nazionale, in occasione delle elezioni politiche del 2022. Pertanto, a fronte dell\u0026#8217;effetto discriminatorio sub\u0026#236;to, il ricorrente nel giudizio principale avrebbe l\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;accertamento del diritto di utilizzare la firma digitale nella fase elettorale preparatoria, attinente all\u0026#8217;esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la parte rileva che il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sarebbe \u0026#171;l\u0026#8217;unica via\u0026#187; per chiedere l\u0026#8217;accertamento del suddetto diritto, \u0026#171;non esistendo un diverso rimedio giuridico approntato dall\u0026#8217;ordinamento per situazioni analoghe\u0026#187;, e che oggetto delle domande spiegate in tale giudizio sono anche le \u0026#171;conseguenti misure di risarcimento del danno e di cessazione delle condotte e rimozione degli effetti\u0026#187;, ci\u0026#242; che dimostrerebbe la non sovrapponibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;oggetto del giudizio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la parte segnala che la preclusione dall\u0026#8217;impiego della firma digitale per le persone con disabilit\u0026#224; sarebbe \u0026#171;in contrasto con la pi\u0026#249; recente evoluzione legislativa\u0026#187;, rappresentata dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilit\u0026#224;) e dai relativi provvedimenti attuativi, finalizzata ad agevolare a tali persone l\u0026#8217;accesso in ogni settore, in condizioni di uguaglianza sostanziale. Pertanto, la materia elettorale non potrebbe ritenersi esclusa da tale tendenza.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, con ordinanza del 25 marzo 2024 (reg. ord. n. 158 del 2024), dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 9, dopo avere previsto che le liste di candidati per la elezione dei Consigli regionali devono essere presentate da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, richiede, al censurato terzo comma, che la firma degli stessi \u0026#171;deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonch\u0026#233; il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all\u0026#8217;art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l\u0026#8217;elettore dichiara di essere iscritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi della seconda disposizione censurata, le disposizioni del CAD \u0026#8211; tra le quali quelle che definiscono e disciplinano la firma elettronica qualificata (art. 28) e la firma digitale (artt. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, e 24) \u0026#8211; non si applicano \u0026#171;all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; e funzioni di [\u0026#8230;] consultazioni elettorali [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione riferisce che il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; stato introdotto, con ricorso ai sensi dell\u0026#8217;art. 702-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., da un cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione Lazio, intenzionato a sostenere la presentazione di una lista di candidati alle elezioni regionali, ma impossibilitato ad apporre la propria firma autografa a causa della sclerosi laterale amiotrofica da cui \u0026#232; affetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio principale il ricorrente ha allegato di disporre di una firma digitale, che utilizza in modo autonomo, segnalando, tuttavia, che la possibilit\u0026#224; di impiegarla per esercitare il proprio diritto politico di sottoscrivere una lista di candidati sarebbe, allo stato, preclusa, come dimostrerebbero sia la risposta fornita dalla Regione Lazio a una istanza su tale specifico quesito, sia l\u0026#8217;orientamento assunto da vari uffici elettorali in occasione delle elezioni politiche del 2022, nel senso della invalidit\u0026#224; della sottoscrizione in modalit\u0026#224; elettronica di liste di candidati, non consentita dall\u0026#8217;art. 2, comma 6, CAD.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tali premesse, il ricorrente ha dunque chiesto al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;accertamento del diritto di sottoscrivere con la propria firma digitale una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale, oltre alle conseguenti misure di risarcimento del danno, di cessazione della condotta discriminatoria e di rimozione degli effetti della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il Tribunale rimettente, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost. nella parte in cui \u0026#171;non indicano come alternativa la firma digitale per gli elettori affetti da disabilit\u0026#224; tali\u0026#187; da impedire loro \u0026#171;di apporre la firma autografa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ragione della condizione fisica della persona, le previsioni censurate finirebbero, infatti, per ostacolare l\u0026#8217;esercizio dei diritti politici di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, riconosciuti nel procedimento elettorale preparatorio per consentire di concorrere \u0026#171;alla formazione dell\u0026#8217;offerta elettorale\u0026#187;, determinando altres\u0026#236; \u0026#171;una discriminazione in danno di chi, come il ricorrente, in ragione della propria condizione non potrebbe apporre una sottoscrizione autografa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, sarebbe irragionevole, essendo identiche le ragioni di garanzia dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del sottoscrittore, la diversit\u0026#224; di disciplina esistente tra il procedimento elettorale e quelli referendari e di iniziativa legislativa popolare, per i quali il legislatore, a differenza del primo, ha riconosciuto la possibilit\u0026#224; di utilizzare la firma digitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudizio principale, riguardando le modalit\u0026#224; di sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali, ha ad oggetto l\u0026#8217;accertamento della portata dei diritti politici, essendo la sottoscrizione della lista strumentale alla formazione dell\u0026#8217;offerta elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale domanda il giudice ordinario \u0026#232; fornito di giurisdizione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 20 ottobre 2016, n. 21262; Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 22 maggio 2024, n. 4577) e ci\u0026#242; consente di ritenere sussistente il relativo presupposto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, non risulta implausibile la valutazione del rimettente, secondo cui la portata (e la stessa esistenza) del diritto dell\u0026#8217;elettore con disabilit\u0026#224; di sottoscrivere una lista di candidati con la firma digitale pu\u0026#242; essere accertata nel contesto di una specifica consultazione elettorale anche quando il procedimento di presentazione delle liste sia ormai concluso (sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014). Infatti, poich\u0026#233; le disposizioni censurate si frappongono in modo continuativo a tale modalit\u0026#224; di esercizio del diritto da parte di una persona con disabilit\u0026#224;, l\u0026#8217;asserita lesione dei parametri costituzionali assume \u0026#171;un carattere permanente\u0026#187; (sentenza n. 240 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto, poi, alla necessit\u0026#224; di fare applicazione delle disposizioni censurate, si deve constatare che nell\u0026#8217;ordinamento elettorale della Regione Lazio, in effetti, mancano disposizioni specifiche per la sottoscrizione delle liste di candidati, per cui risulta applicabile \u0026#8211; in forza del rinvio stabilito dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Lazio n. 2 del 2005 \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968. L\u0026#8217;interpretazione di tale disposizione \u0026#8211; tanto letterale, quanto sistematica, alla luce dell\u0026#8217;ambito di applicazione del CAD \u0026#8211; operata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sorregge, quindi, pi\u0026#249; che plausibilmente la rilevanza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dubbio, infine, che l\u0026#8217;oggetto del giudizio principale non coincide con quello del giudizio incidentale, dovendo il giudice comune sia determinare il contenuto del diritto azionato dal ricorrente \u0026#8211; in particolare, le modalit\u0026#224; di esercizio della facolt\u0026#224; di sottoscrivere una lista di candidati \u0026#8211; sia valutare la fondatezza delle ulteriori domande, di risarcimento del danno e di cessazione delle condotte e rimozione degli effetti, connesse alla eventuale sussistenza della discriminazione prodotta dalle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost. sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ormai da tempo l\u0026#8217;ordinamento riconosce le potenzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;utilizzo delle nuove tecnologie digitali anche nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dalle amministrazioni pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl CAD, al comma 1 dell\u0026#8217;art. 2, prevede, infatti: \u0026#171;[l]o Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilit\u0026#224;, la gestione, l\u0026#8217;accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;informazione in modalit\u0026#224; digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalit\u0026#224; pi\u0026#249; appropriate e nel modo pi\u0026#249; adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell\u0026#8217;informazione e della comunicazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, dal generale ambito di applicazione del CAD restano esclusi alcuni settori particolari, come esplicitato dal comma 6 del sopra citato art. 2, che, per quanto qui rileva, pone una preclusione all\u0026#8217;utilizzo delle tecnologie digitali nelle \u0026#171;consultazioni elettorali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; ha portato gli organi preposti ai controlli nel procedimento elettorale a escludere la possibilit\u0026#224; di utilizzare la firma elettronica per sottoscrivere liste di candidati, in quanto la equiparazione prevista dal CAD tra documento e firma analogica, da una parte, e documento e firma digitale, dall\u0026#8217;altra, \u0026#171;non opera nella materia elettorale\u0026#187;, data la chiara ed esplicita esclusione di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 6 (Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, decisioni 26 agosto 2022, n. 49 e n. 53 e decisioni 27 agosto 2022, n. 92 e n. 120).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlcuni anni prima, peraltro, la categoricit\u0026#224; di tale divieto era sembrata destinata a cadere con l\u0026#8217;art. 3, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) che, al fine di \u0026#171;consentire in via sperimentale la raccolta con modalit\u0026#224; digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l\u0026#8217;utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata\u0026#187;, aveva previsto la definizione delle relative modalit\u0026#224; con decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale decreto, tuttavia, non \u0026#232; stato mai emanato e, pertanto, la norma \u0026#232; rimasta inattuata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu un fronte diverso da quello della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, invece, un\u0026#8217;evoluzione si \u0026#232; realizzata, perch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in particolare \u0026#171;[a]l fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilit\u0026#224; e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica\u0026#187;, \u0026#232; stato istituito un fondo \u0026#171;destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali\u0026#187; per la raccolta delle sottoscrizioni relative alle iniziative referendarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; stata poi modificata, e, in base alla disciplina vigente, l\u0026#8217;utilizzo di tale piattaforma \u0026#232; stato esteso anche alla raccolta delle firme necessarie per i progetti di legge di iniziativa popolare e per i \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 138 Cost. La piattaforma \u0026#232; divenuta operativa il 25 luglio 2024, in forza del d.P.C.m. 18 luglio 2024 (Attestazione dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; della Piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell\u0026#8217;ambito dei \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), e, fino a tale data, l\u0026#8217;art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall\u0026#8217;art. 38-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (\u003cem\u003eGovernance\u003c/em\u003e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n 108, ha previsto che le firme degli elettori, per le ipotesi prima ricordate, oltre che con la tradizionale sottoscrizione autografa, \u0026#171;possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui \u0026#232; associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi\u0026#187;, precisando che le firme cos\u0026#236; raccolte non sono soggette all\u0026#8217;autenticazione richiesta dall\u0026#8217;art. 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nonostante la descritta evoluzione, la possibilit\u0026#224; di utilizzare la firma digitale per le sottoscrizioni funzionali all\u0026#8217;ammissione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali \u0026#232; rimasta, quindi, preclusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; opportuno, peraltro, ricordare che la previsione dell\u0026#8217;obbligo di raccogliere un certo numero di sottoscrizioni a corredo delle candidature \u0026#232; funzionale ad evitare il rischio di una eccessiva \u0026#171;dispersione di voti\u0026#187;, dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una \u0026#171;seria consistenza\u0026#187; e un \u0026#171;minimo di consenso\u0026#187; (sentenza n. 83 del 1992 e, analogamente, sentenza n. 48 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi termini, si \u0026#232; ravvisato il fondamento di tali previsioni nell\u0026#8217;esigenza di tutelare beni \u0026#171;di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale\u0026#187;, in quanto funzionali al principio democratico di rappresentativit\u0026#224; popolare e alla governabilit\u0026#224;, evitando \u0026#171;un\u0026#8217;abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l\u0026#8217;elettorato\u0026#187; (sentenza n. 394 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;utilizzo della firma digitale, invero, non porta, di per s\u0026#233;, a contraddire tale esigenza, anche considerando che non \u0026#232; predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale \u0026#232; la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l\u0026#8217;espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicit\u0026#224; della manifestazione di supporto alla lista di candidati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la materia elettorale, per sua natura, \u0026#232; caratterizzata da un alto tasso di politicit\u0026#224;, per cui, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al legislatore deve essere riconosciuta una ampia discrezionalit\u0026#224;, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 62 del 2022, n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 e n. 1 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu un piano generale, quindi, i tempi e le modalit\u0026#224; di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell\u0026#8217;art. 2, comma 6, CAD, rimangono rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti, infatti, \u0026#232; chiamato a bilanciare le opportunit\u0026#224; offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa pu\u0026#242;, in ipotesi, comportare, ma anche con l\u0026#8217;esigenza di una partecipazione politica il pi\u0026#249; possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme pi\u0026#249; tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di \u0026#8220;liturgia repubblicana\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; per\u0026#242; significativo che, in un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all\u0026#8217;esercizio del diritto di voto, le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall\u0026#8217;applicazione della tecnologia digitale stanno progressivamente ponendosi all\u0026#8217;attenzione delle istituzioni europee e nazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo alle prime va segnalata, da ultimo, la comunicazione COM (2021) 118 \u003cem\u003efinal\u003c/em\u003e, del 9 marzo 2021 (Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale), con cui la Commissione europea ha presentato gli indirizzi per l\u0026#8217;evoluzione digitale dell\u0026#8217;Europa entro il 2030, anche in riferimento alla vita democratica. Con riguardo alle seconde va considerato il libro bianco \u0026#171;Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l\u0026#8217;astensionismo e agevolare il voto\u0026#187;, del 14 aprile 2022, elaborato dalla Commissione istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 22 dicembre 2021, diretto a proporre la digitalizzazione di alcuni aspetti del processo elettorale allo scopo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono, in particolare, al cosiddetto astensionismo involontario, dovuto in particolare alle difficolt\u0026#224;, nei momenti elettorali, di spostamento dai luoghi di lavoro o di studio a quelli di residenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Neppure la pur ampia, descritta, discrezionalit\u0026#224; del legislatore in materia elettorale sfugge, tuttavia, al vaglio della non manifesta irragionevolezza (ancora, sentenza n. 62 del 2022) e al rispetto del nucleo essenziale di quelle garanzie che, per quanto qui espressamente interessa, riguardano le situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha costantemente affermato che la condizione giuridica della persona con disabilit\u0026#224; \u0026#232; il punto di confluenza di un complesso di principi \u0026#171;che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 42 del 2024, che richiama la sentenza n. 83 del 2019, e, nello stesso senso, sentenza n. 110 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn riferimento a queste situazioni, in particolare con riguardo alle persone che non sono in grado di apporre una firma autografa ma risultano capaci, utilizzando le moderne tecnologie, di apporne una digitale, la preclusione derivante dall\u0026#8217;art. 2, comma 6, CAD, incide sui loro diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost., tra cui senz\u0026#8217;altro rientra quello di sottoscrivere una lista di candidati che possa essere sottoposta al voto degli elettori; si tratta, infatti, di una attivit\u0026#224; che, concorrendo alla formazione dell\u0026#8217;offerta elettorale, attiene direttamente al diritto di elettorato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Tale incisione non pu\u0026#242; pi\u0026#249;, oggi, ritenersi adeguatamente compensata dallo strumento, risalente a quando non esisteva la possibilit\u0026#224; della firma digitale, che l\u0026#8217;ordinamento ha tradizionalmente messo a disposizione per queste specifiche situazioni, ovvero quello previsto dall\u0026#8217;art. 28, quarto comma, secondo e terzo periodo, del d.P.R. n. 570 del 1960 \u0026#8211; applicabile anche alle elezioni dei Consigli regionali ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, ultimo comma, della legge n. 108 del 1968 \u0026#8211;, in forza del quale \u0026#171;[i] presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all\u0026#8217;uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione \u0026#232; redatto apposito verbale, da allegare alla lista\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta procedura presuppone, infatti, che la dichiarazione verbale venga resa nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dove ordinariamente sono raccolte le sottoscrizioni della lista di candidati, oppure, nel caso la persona sia impossibilitata a muoversi, che i soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione verbale e i testimoni si rechino nel domicilio della persona con disabilit\u0026#224;, con la conseguenza che a quest\u0026#8217;ultima \u0026#232; imposto di attivarsi al fine di ottenere tale presenza, di sostenere gli eventuali oneri economici, e, se del caso, di tollerare una interferenza sulla propria riservatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa suddetta procedura non appare, oggi, sufficiente a impedire una violazione dei parametri costituzionali dedotti dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel caso in esame, infatti, il soggetto, grazie allo sviluppo tecnologico, \u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e la firma digitale, ben potrebbe autonomamente apporre la sottoscrizione necessaria alla presentazione delle candidature, se non incontrasse la preclusione derivante dall\u0026#8217;art. 2, comma 6, CAD, che invece lo trasforma, sotto la prospettiva in oggetto, in inabile, costringendolo a dover ricorrere alla pi\u0026#249; gravosa e complessa dichiarazione verbale resa davanti a due testimoni e a un soggetto abilitato a verbalizzarla, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta dinamica normativa contrasta con il principio personalista (art. 2 Cost.), che impone di rilevare che la dignit\u0026#224; umana \u0026#232; compromessa ogni volta in cui \u0026#232; lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi termini, la suddetta preclusione, oltretutto, determina \u0026#171;un aggravio procedimentale\u0026#187; (sentenza n. 15 del 2024) irragionevole e non proporzionato, che si risolve anche in uno di quegli ostacoli, ripetutamente censurati da questa Corte (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019), il cui effetto, in questo caso in riferimento agli artt. 48 e 49 Cost., \u0026#232; quello di discriminare alcune categorie di persone (sentenza n. 9 del 2021), in violazione quindi anche dell\u0026#8217;art. 3 Cost., compreso il profilo della stessa eguaglianza sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti compito della Repubblica proprio quello di rimuovere gli ostacoli che, \u0026#171;limitando di fatto la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u0026#8217;effettiva partecipazione\u0026#187; all\u0026#8217;\u0026#171;organizzazione politica\u0026#187;, in questo caso, del Paese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzich\u0026#233; rimuovere l\u0026#8217;ostacolo \u0026#232;, paradossalmente, l\u0026#8217;ordinamento stesso che finisce, nella fattispecie qui considerata, per introdurre un aggravio n\u0026#233; necessario, n\u0026#233; proporzionato rispetto all\u0026#8217;esigenza di verificare l\u0026#8217;autenticit\u0026#224; e la genuinit\u0026#224; della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all\u0026#8217;elettore con disabilit\u0026#224; di utilizzare la modalit\u0026#224; elettronica per sostenere la lista di candidati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste, quindi, la violazione degli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In questa prospettiva, l\u0026#8217;ambito soggettivo del descritto \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e deve essere definito con riferimento senz\u0026#8217;altro a quelle persone che si trovano nelle specifiche condizioni per il voto domiciliare, come riconosciute dall\u0026#8217;art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l\u0026#8217;ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl comma 1, tale disposizione prevede che \u0026#171;[g]li elettori affetti da gravissime infermit\u0026#224;, tali che l\u0026#8217;allontanamento dall\u0026#8217;abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l\u0026#8217;ausilio dei servizi di cui all\u0026#8217;articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermit\u0026#224; che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l\u0026#8217;allontanamento dall\u0026#8217;abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), la stessa prescrive poi che tali elettori facciano pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti \u0026#171;un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell\u0026#8217;azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l\u0026#8217;esistenza delle condizioni di infermit\u0026#224; di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini che qui rilevano, ferma rimanendo la necessit\u0026#224; della suddetta certificazione che attesti la condizione di infermit\u0026#224;, la possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione delle liste non pu\u0026#242;, tuttavia, essere limitata alla ristretta cerchia di queste persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale possibilit\u0026#224; deve essere, infatti, riconosciuta anche a tutti i casi in cui, pur a prescindere dalle particolarissime condizioni indicate nella richiamata disposizione, sussista comunque l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa; \u0026#232; dato, infatti, riscontrare una \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003edem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e che accomuna tali situazioni e che, di conseguenza, rivela il carattere non necessario e non proporzionato dell\u0026#8217;obbligo di rendere la dichiarazione verbale solenne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, sul piano oggettivo, va considerato che, in riferimento alla presentazione delle liste dei candidati, sussiste l\u0026#8217;esigenza sia di assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale, sia di evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all\u0026#8217;ammissione delle liste. \u0026#200; per questo motivo che l\u0026#8217;ordinamento prevede che le firme necessarie a supporto delle liste medesime debbano essere raccolte in un arco di tempo predeterminato e che ne siano certe la provenienza e la genuinit\u0026#224;; ci\u0026#242; che si realizza mediante adempimenti posti in capo a un soggetto terzo, che attesti formalmente di avere proceduto a identificare l\u0026#8217;elettore e che la firma \u0026#232; avvenuta in sua presenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali esigenze vengono per\u0026#242; adeguatamente tutelate anche attraverso quella stessa \u0026#171;firma elettronica qualificata, a cui \u0026#232; associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi\u0026#187; che, come si \u0026#232; ricordato, il legislatore ha previsto in riferimento alla raccolta delle firme per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e e per i progetti di legge di iniziativa popolare nell\u0026#8217;art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020, dove, peraltro, ha espressamente escluso la necessit\u0026#224; della autenticazione della firma dell\u0026#8217;elettore, ritenendo che tale modalit\u0026#224; soddisfi l\u0026#8217;esigenza di avere certezza della provenienza della sottoscrizione dal titolare di quella firma elettronica. In effetti, l\u0026#8217;art. 32, comma 1, CAD pone in capo al titolare del certificato di firma, connesso alla sola firma elettronica qualificata, l\u0026#8217;obbligo di \u0026#171;assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l\u0026#8217;utilizzo del dispositivo di firma da remoto\u0026#187; e quello di \u0026#171;utilizzare personalmente\u0026#187; il suddetto dispositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, in conclusione, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono per l\u0026#8217;elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilit\u0026#224; derivante da un grave impedimento fisico o perch\u0026#233; si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilit\u0026#224; di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui \u0026#232; associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo di censura prospettato in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell\u0026#8217;amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l\u0026#8217;elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilit\u0026#224; derivante da un grave impedimento fisico o perch\u0026#233; si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilit\u0026#224; di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui \u0026#232; associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 gennaio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250123113003.pdf","oggetto":"Elezioni - Presentazione delle liste dei candidati per l\u0026#8217;elezione del Consiglio regionale - Ambito di applicazione delle disposizioni del codice dell\u0026#8217;amministrazione digitale - Esclusione delle attivit\u0026#224; e funzioni riguardanti le consultazioni elettorali - Esclusione dell\u0026#8217;applicazione della firma digitale nel procedimento elettorale (nel caso di specie, nella sottoscrizione delle liste dei candidati per l\u0026#8217;elezione del Consiglio regionale) - Indicazione che, per gli elettori affetti da disabilit\u0026#224; tali da impedire di apporre la firma autografa, la sottoscrizione pu\u0026#242; avvenire, in alternativa, con la firma digitale - Omessa previsione - Contrasto con la normativa sovranazionale - Violazione dei diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u0026#224; - Lesione del diritto di elettorato - Denunciata discriminazione in danno di quanti, in ragione della propria condizione, si trovano nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di apporre una firma autografa - Irragionevolezza della scelta del legislatore di distinguere nell\u0026#8217;uso della firma digitale tra procedimento referendario e procedimento elettorale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46571","titoletto":"Personalità (diritti della) – In genere – Principio personalista – Divieto di introdurre previsioni che trasformino in inabile o bisognosa una persona in grado di provvedere con propri mezzi – Correlazione con il principio di eguaglianza sostanziale e con i sottesi compiti imposti alla Repubblica, anche in riferimento all’organizzazione politica del Paese. (Classif. 177001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio personalista radicato nell’art. 2 Cost. impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl fondamentale cardine del principio personalista va correlato al compito della Repubblica, imposto dal principio di eguaglianza sostanziale, di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedicono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46572","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46572","titoletto":"Disabilità - In genere - Condizione giuridica della persona con disabilità - Confluenza di un complesso di valori ispiratori dei principi costituzionali. (Classif. 085001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa condizione giuridica della persona con disabilità è il punto di confluenza di un complesso di principi che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 42/2024 - mass. 46039; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 83/2019 - mass. 42071\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46573","numero_massima_precedente":"46571","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46573","titoletto":"Elezioni – In genere – Alto tasso di politicità della materia elettorale – Conseguente ampia discrezionalità del legislatore – Limiti – Necessario rispetto della non manifesta irragionevolezza e delle garanzie delle situazioni di particolare vulnerabilità – Modifiche alle norme elettorali vigenti per favorirne la modernizzazione (come ad esempio, l’uso della firma elettronica qualificata e della firma digitale) – Necessità, per il legislatore, di bilanciarne rischi e vantaggi – Finalità di assicurare una maggiore partecipazione politica. (Classif. 093001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa materia elettorale, per sua natura, è caratterizzata da un alto tasso di politicità, che impone di riconoscere al legislatore una discrezionalità ampia, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e del rispetto del nucleo essenziale di quelle garanzie che riguardano le situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilità. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 62/2022 - mass. 44628; S. 35/2017 - mass. 39599; S. 193/2015 - mass. 38553; S. 275/2014; S. 1/2014 - mass. 37583\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn materia elettorale, il legislatore è chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può, in ipotesi, comportare, ma anche con l’esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di “liturgia repubblicana”.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46574","numero_massima_precedente":"46572","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46574","titoletto":"Elezioni – In genere – Diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. – Necessaria riconduzione al loro interno della possibilità di sottoscrivere una lista di candidati – Limiti, requisiti e finalità – Obbligo di raccogliere un numero consistente di sottoscrizioni a sostegno alle candidature, per contrastare la dispersione dei voti e assicurare una seria consistenza alle liste, in ossequio al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità – Necessità di assicurare la certezza della provenienza delle sottoscrizioni, per garantire la parità tra i concorrenti nella competizione elettorale ed evitare abusi e contraffazioni. (Classif. 093001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eTra i diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. rientra senz’altro quello di sottoscrivere una lista di candidati che possa essere sottoposta al voto degli elettori – attività che, concorrendo alla formazione dell’offerta elettorale, attiene direttamente al diritto di elettorato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa previsione dell’obbligo di raccogliere sottoscrizioni a corredo delle candidature è soggetta a requisiti e limiti che rispondono a due finalità di ordine generale. Da un lato, prevedere l’obbligo di un certo numero di firme è funzionale a evitare il rischio di una eccessiva dispersione di voti, dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una seria consistenza e un minimo di consenso: il fondamento di simili previsioni risiede nell’esigenza di tutelare beni di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale, in quanto funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato. Dall’altro lato, i limiti temporali e gli strumenti volti a determinare in modo certo la provenienza e la genuinità delle sottoscrizioni, mediante adempimenti posti in capo a un soggetto terzo, mirano ad assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale e a evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all’ammissione delle liste. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 48/2021; S. 394/2006 - mass. 30805-30806; S. 83/1992 - mass. 18113\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46575","numero_massima_precedente":"46573","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46575","titoletto":"Elezioni – Elezioni regionali – Utilizzo delle tecnologie digitali riconosciute dall’ordinamento nell’attività delle amministrazioni – Applicabilità al procedimento elettorale preparatorio di sottoscrizione delle liste dei candidati al consiglio regionale – Estensione della possibilità, già accordata al procedimento referendario e di iniziativa legislativa popolare, di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, alla luce sia del riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia della certezza della provenienza della firma derivante dagli obblighi di uso personale e di custodia del dispositivo – Limiti – Tutela del principio democratico di rappresentatività popolare e della governabilità – Necessità di un intervento di sistema del legislatore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni statali che non prevedono la possibilità, per l’elettore affetto da un grave impedimento fisico tale da non consentire l’apposizione di una firma autografa, o al quale sia riconosciuto l’esercizio del voto domiciliare, di ricorrere alla firma elettronica qualificata per sottoscrivere liste di candidati alle elezioni regionali). (Classif. 093009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl riconoscimento delle potenzialità delle nuove tecnologie digitali anche nell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e l’utilizzo delle firme elettroniche non porta, di per sé, a contraddire l’esigenza di tutelare beni funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato; anche considerando che non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l’espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe esigenze di certezza della provenienza delle firme nel procedimento elettorale preparatorio vengono adeguatamente tutelate – come è stato previsto per la raccolta delle firme per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e e per i progetti di legge di iniziativa popolare, senza necessità di autentica di firma (art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020) – anche mediante la firma elettronica qualificata: concorrono a tale risultato sia l’associazione, a tale tipologia di firma, di un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia l’obbligo, per il titolare, di custodia del dispositivo e di utilizzo personale dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 1, CAD.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Civitavecchia generano una dinamica normativa in contrasto con i principi personalista e di eguaglianza, anche sostanziale, nonché con i diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. Le persone non in grado di apporre una firma autografa, ma capaci di apporne una elettronica, qualificata o digitale, infatti, sono costrette a ricorrere alla più gravosa e complessa dichiarazione di cui all’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, che richiede due testimoni e un soggetto abilitato alla verbalizzazione – con il paradossale effetto che l’ordinamento, anziché rimuovere l’ostacolo, genera una discriminazione, imponendo un aggravio procedimentale non necessario né proporzionato, nel quadro di una procedura oggi non più rispettosa dei precetti costituzionali. L’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, del resto, può essere ormai soddisfatta in modalità elettronica anche per l’elettore con disabilità: per superare il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e causato dalle prescrizioni colpite, questa possibilità deve essere riconosciuta sia alle persone che versano nelle condizioni previste per il voto domiciliare, di cui all’art. 1 del d.l. n. 1 del 2006, come conv., in base a idonea certificazione di infermità, sia, in ragione dell’\u003cem\u003eeadem ratio\u003c/em\u003e che li accomuna, a tutti i casi in cui sussista l’impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa. Una prospettiva più ampia, che superi in via generalizzata il divieto concernente le consultazioni elettorali e derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6, CAD, è rimessa, invece, alla valutazione discrezionale del legislatore). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 15/2024 - mass. 45985; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 186/2020 - mass. 43203 e 43204; S. 254/2019 - mass. 41767 e 41770\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46574","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/02/1968","data_nir":"1968-02-17","numero":"108","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art9"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"07/03/2005","data_nir":"2005-03-07","numero":"82","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45912","autore":"Arconzo G.","titolo":"Sull’incostituzionalità di previsioni che non consentono l’esercizio autonomo dei diritti delle persone con disabilità. 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