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Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l\u0026#8217;11-14 maggio 2021, depositato in cancelleria il 18 maggio 2021, iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8210; Con ricorso depositato il 18 maggio 2021 (reg. ric. n. 27 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonch\u0026#233; di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8210; L\u0026#8217;impugnato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, rubricato \u0026#171;Disposizioni in materia di albo del personale delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione\u0026#187; stabilisce, nel suo unico comma, che \u0026#171;[c]oloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell\u0026#8217;articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonch\u0026#233; ai sensi del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell\u0026#8217;albo, possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la norma impugnata consentirebbe l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;albo del personale delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione di oggettivi impedimenti, non meglio definiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale, pertanto, determinerebbe la riapertura dei termini della normativa statale di carattere transitorio, la cui efficacia \u0026#232; oramai conclusa, in contrasto con quanto disposto dall\u0026#8217;art. 25 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale reca \u0026#171;[d]isposizioni in materia di personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente osserva che questa disposizione ha individuato per gli anni 2020, 2021 e 2022 un nuovo meccanismo per la ricollocazione del personale delle societ\u0026#224; a controllo pubblico, anche da porre in liquidazione, affidando alle Regioni la tenuta e la gestione dell\u0026#8217;elenco del relativo personale eccedente ai fini dei procedimenti di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la menzionata disposizione statale prevede che alla fine del periodo transitorio la gestione dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati \u0026#232; affidata all\u0026#8217;Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Le modalit\u0026#224; attuative sono, poi, indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 9 novembre 2017 (Disposizioni di attuazione dell\u0026#8217;articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; precisato, ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale conterrebbe una disciplina in contrasto con la norma statale, eccedendo dalle competenze legislative della Regione Siciliana, come delineate dall\u0026#8217;art. 14 dello statuto reg. Siciliana, versandosi nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto tale profilo, il ricorrente ricorda che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica si applica la disciplina del codice civile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 25 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, pertanto, violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ad avviso della difesa del ricorrente, la norma regionale impugnata, riaprendo i termini per l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo del personale delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione solo per i dipendenti in essa indicati, determinerebbe anche una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;intera platea dei lavoratori dipendenti da societ\u0026#224; a controllo pubblico ai sensi dell\u0026#8217;art. 25 del d.lgs. n. 175 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe, quindi, anche la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Siciliana non si \u0026#232; costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8210; Con ricorso depositato il 18 maggio 2021 (reg. ric. n. 27 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo anche in relazione all\u0026#8217;art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica) \u0026#8211; d\u0026#8217;ora in poi, anche: TUSP \u0026#8211; come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonch\u0026#233; di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente deduce che l\u0026#8217;impugnato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, nel consentire l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;albo del personale delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione di oggettivi impedimenti, non meglio definiti, determinerebbe la riapertura dei termini di una disciplina statale di carattere transitorio, la cui efficacia \u0026#232; oramai conclusa, concernente il ricollocamento o la mobilit\u0026#224; del personale eccedentario delle societ\u0026#224; partecipate pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, vertendo nella materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, si porrebbe, quindi, in contrasto con l\u0026#8217;art. 14 dello statuto reg. Siciliana e con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la disposizione censurata, comportando la riapertura dei termini per l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo soltanto per i dipendenti in essa indicati, violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost. perch\u0026#233; determinerebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;intera platea dei lavoratori dipendenti di societ\u0026#224; a controllo pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; In via preliminare, deve rilevarsi che le questioni di costituzionalit\u0026#224; sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8210; Il ricorrente, sia pure sinteticamente, ha evidenziato i motivi per cui la disposizione regionale impugnata confligge con i parametri invocati deducendo argomentazioni di merito, a sostegno della censura, che consentono di ritenere raggiunta la \u0026#171;soglia minima di chiarezza e completezza\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 201 e n. 83 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8210; Deve, inoltre, rilevarsi che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono ammissibili anche se il ricorrente non si \u0026#232; espressamente confrontato con le competenze legislative esclusive assegnate alla Regione dallo statuto speciale, essendosi limitato a richiamarne l\u0026#8217;art. 14, che prevede, in particolare, la competenza esclusiva della Regione in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo deve confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell\u0026#8217;oggetto del giudizio, onere di cui \u0026#232; gravato il ricorrente, richiede che quest\u0026#8217;ultimo si confronti con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia (ex plurimis, sentenza n. 279 del 2020 e n. 119 del 2019). Si \u0026#232; altres\u0026#236; affermato che \u0026#171;\u0026#8220;il ricorrente ben pu\u0026#242; dedurre la violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile (sentenza n. 16 del 2012), fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovr\u0026#224; divenire tanto pi\u0026#249; esaustiva, quanto pi\u0026#249;, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia (sentenza n. 213 del 2003)\u0026#8221; (sentenza n. 151 del 2015)\u0026#187; (sentenza n. 25 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, facendo riferimento anche all\u0026#8217;art. 25 TUSP, che reca la disciplina per la \u0026#171;riallocazione totale o parziale\u0026#187; del personale eccedente delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica. Sicch\u0026#233;, il contenuto privatistico (nella prospettazione del ricorrente) della disposizione regionale impugnata, nella parte in cui attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le societ\u0026#224; in liquidazione a partecipazione pubblica, e la natura del parametro invocato, che fa riferimento alla competenza esclusiva statale in materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, escludono, di per s\u0026#233;, l\u0026#8217;utilit\u0026#224; del confronto con le disposizioni statutarie, dal momento che lo statuto per la Regione Siciliana non prevede alcuna competenza regionale nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile (sentenze n. 25 del 2021, n. 194 e n. 25 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, l\u0026#8217;indicazione, come parametro, anche dell\u0026#8217;art. 14 dello statuto reg. Siciliana sta proprio a significare la implicita deduzione dell\u0026#8217;Avvocatura secondo cui la materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; non rientra nel catalogo delle competenze esclusive della Regione Siciliana, nemmeno in quella avente ad oggetto l\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Passando al merito, deve premettersi il quadro normativo, regionale e statale, nel quale si colloca la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, rubricato \u0026#171;[d]isposizioni in materia di albo del personale delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione\u0026#187;, testualmente dispone nel suo unico comma: \u0026#171;[c]oloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell\u0026#8217;articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonch\u0026#233; ai sensi del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell\u0026#8217;albo, possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata si riempie di contenuto mediante l\u0026#8217;espresso richiamo di due precedenti disposizioni regionali in tema di disciplina del personale delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica in liquidazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In primo luogo, viene in rilievo l\u0026#8217;art. 64 della legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 \u0026#8220;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie), il quale, ai fini che qui interessano, ha previsto l\u0026#8217;istituzione, presso l\u0026#8217;Ufficio speciale delle societ\u0026#224; in liquidazione, dell\u0026#8217;\u0026#171;albo dei dipendenti delle medesime societ\u0026#224; in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale\u0026#187; (comma 1), in cui \u0026#171;devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le societ\u0026#224; in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009\u0026#187; (comma 2). Oltre ai dipendenti con una minore anzianit\u0026#224; lavorativa perch\u0026#233; assunti dopo tale data, sono anche \u0026#171;esclusi dall\u0026#8217;albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonch\u0026#233; quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa formazione di tale albo aveva l\u0026#8217;effetto che le societ\u0026#224; partecipate \u0026#8211; nonch\u0026#233; l\u0026#8217;IRFIS FinSicilia spa e gli organismi strumentali della Regione \u0026#8211; non potevano procedere a nuove assunzioni se non attingendo all\u0026#8217;albo stesso (comma 4). I dipendenti iscritti nell\u0026#8217;albo potevano essere assegnati o trasferiti ad altre societ\u0026#224; (comma 7), realizzandosi cos\u0026#236; una forma di mobilit\u0026#224; orizzontale del personale delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione, in sintonia con la procedura di mobilit\u0026#224; prevista, all\u0026#8217;epoca, dalla normativa statale sulle societ\u0026#224; controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni in applicazione dell\u0026#8217;espressamente richiamato comma 563 dell\u0026#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa formazione dell\u0026#8217;albo aveva anche un indiretto limite temporale perch\u0026#233; le societ\u0026#224; partecipate in liquidazione avrebbero dovuto trasmettere \u0026#8211; entro sessanta giorni dall\u0026#8217;entrata in vigore della legge stessa (19 agosto 2014) \u0026#8211; all\u0026#8217;Ufficio speciale delle societ\u0026#224; in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione il piano \u0026#171;con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell\u0026#8217;albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere\u0026#187; (comma 5 dell\u0026#8217;art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi trattava quindi di una disciplina speciale a carattere temporaneo, che coniugava aspetti organizzativi relativi alla formazione dell\u0026#8217;albo, rientranti nella competenza del legislatore regionale (art. 14 dello statuto reg. Siciliana), con la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro quanto agli effetti della procedura di mobilit\u0026#224;, rientrante nella materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di competenza esclusiva del legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La disposizione regionale impugnata, poi, richiama anche il comma 1 dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2018. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), il quale \u0026#8211; come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta) \u0026#8211; stabiliva che \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;albo dei dipendenti delle societ\u0026#224; in liquidazione di cui all\u0026#8217;articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle societ\u0026#224; a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione, impugnata nella sua formulazione originaria dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso iscritto al n. 44 del 2018 e deciso con sentenza n. 25 del 2020), conteneva l\u0026#8217;espressa previsione che al suddetto albo dei dipendenti delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione non si applicava l\u0026#8217;art. 19 TUSP sulla disciplina (privatistica) dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle societ\u0026#224; a controllo pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in ragione dell\u0026#8217;impugnativa del Governo, che censurava specificamente tale esclusione dell\u0026#8217;applicazione della disciplina privatistica del rapporto, la Regione Siciliana ha subito approvato la menzionata legge di modifica che ha sostituito i primi quattro commi della disposizione, in particolare eliminando la previsione di non applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere in parte qua: sentenza n. 25 del 2020, citata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, nel novellato comma 2 della disposizione (art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018) era espressamente richiamato l\u0026#8217;art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, secondo il quale le societ\u0026#224; a controllo pubblico non potevano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre societ\u0026#224; per la totalit\u0026#224; delle assunzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il legislatore regionale del 2018 ha ampliato la platea dei lavoratori delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione che potevano essere iscritti all\u0026#8217;albo, istituito nel 2014 (dall\u0026#8217;art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014), riaprendo il termine di operativit\u0026#224; delle procedure di mobilit\u0026#224; e fissandone uno nuovo (31 dicembre 2018), nel contesto dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della speciale e temporanea disciplina statale della mobilit\u0026#224; del personale eccedentario delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, che quindi valeva anche per il personale delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la disposizione statale menzionata (l\u0026#8217;art. 25 del d.lgs. n. 175 del 2016), nel quadro del pi\u0026#249; ampio programma perseguito dal TUSP, volto alla razionalizzazione e alla revisione delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni e alla efficiente gestione delle stesse, aveva dettato una disciplina, di carattere transitorio, per effetto della quale, entro il 30 settembre 2017, le societ\u0026#224; a controllo pubblico hanno dovuto effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, prevedendo, altres\u0026#236;, a carico delle Regioni l\u0026#8217;onere di formare e gestire l\u0026#8217;elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti, anche al fine di agevolare processi di mobilit\u0026#224; in ambito regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, il comma 4 dell\u0026#8217;art. 25 TUSP ha stabilito che, fino al 30 giugno 2018, le societ\u0026#224; a controllo pubblico non potevano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalit\u0026#224; definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eliminazione (nell\u0026#8217;originaria formulazione dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018) della deroga all\u0026#8217;art. 19 TUSP assicurava poi l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; generalizzata della disciplina privatistica del rapporto di lavoro delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per effetto di questo duplice richiamo \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 64 della legge reg. n. 21 del 2014 e dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 \u0026#8211; la disposizione attualmente impugnata, dunque, collocandosi nel solco della precedente disciplina regionale indicata, consente \u0026#8211; ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunti presso le societ\u0026#224; in liquidazione prima del 31 dicembre 2009, e ai dipendenti delle societ\u0026#224; a partecipazione regionale che, alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, risultavano essere state poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 \u0026#8211; l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;albo dei dipendenti delle societ\u0026#224; in liquidazione partecipate dalla Regione, i quali in precedenza per \u0026#171;oggettivi impedimenti\u0026#187; non vi fossero stati inseriti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;inclusione, ora per allora, di questi dipendenti in tale albo consegue \u0026#8211; peraltro condizionatamente alla ricorrenza di un presupposto oltremodo vago (consistente in \u0026#171;oggettivi impedimenti\u0026#187;) \u0026#8211; che viene riattivata l\u0026#8217;applicazione, solo nei loro confronti, della disciplina della mobilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014, la quale invece, coniugandosi alla disciplina statale dell\u0026#8217;epoca di regolamentazione degli effetti sostanziali della mobilit\u0026#224; (anteriore al TUSP), aveva esaurito la sua funzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ha, quindi, che questa riattivazione dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;albo, istituito nel 2014, si colloca ora nell\u0026#8217;area di applicazione della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 25 TUSP, nella formulazione vigente attualmente dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 162 del 2019, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, infatti, sottolinearsi che la norma statale, alla quale l\u0026#8217;impugnato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021 non pu\u0026#242; che relazionarsi, \u0026#232; mutata, in quanto l\u0026#8217;art. 25 TUSP \u0026#232; stato sostituito dal richiamato d.l. n. 162 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione statale, nella formulazione attualmente vigente stabilisce, infatti, che \u0026#171;[e]ntro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societ\u0026#224; a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 24. L\u0026#8217;elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, \u0026#232; trasmesso alla Regione nel cui territorio la societ\u0026#224; ha sede legale secondo modalit\u0026#224; stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131\u0026#187;. E prosegue prescrivendo che \u0026#171;[l]e regioni formano e gestiscono l\u0026#8217;elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilit\u0026#224; in ambito regionale, con le modalit\u0026#224; stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u0026#249; rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre societ\u0026#224; controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le societ\u0026#224; interessate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, tale disciplina statale, il cui termine ultimo di operativit\u0026#224; non \u0026#232; ancora decorso, non ha riprodotto l\u0026#8217;obbligo previsto, in via transitoria, dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 25 TUSP, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 162 del 2019, come convertito, ma ha stabilito che la ricollocazione di detto personale, mediante assunzione o trasferimento, debba avvenire attraverso le procedure indicate al comma 2, le quali prevedono l\u0026#8217;intervento delle organizzazioni sindacali e l\u0026#8217;accordo tra le societ\u0026#224; interessate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale impugnata ha, invece, riattivato la diversa disciplina previgente che aveva previsto l\u0026#8217;obbligo per le societ\u0026#224; a controllo pubblico di attingere i lavoratori dagli elenchi del personale soltanto fino al 30 giugno 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Alla luce di tale articolata disciplina regionale e statale, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono fondate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all\u0026#8217;art. 14 dello statuto reg. Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Come \u0026#232; emerso sopra dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la disposizione regionale impugnata, nel prevedere per i dipendenti ivi indicati l\u0026#8217;inserimento nel relativo albo delle societ\u0026#224; partecipate dalla Regione in liquidazione, consente loro di beneficiare di una procedura riservata, a carattere transitorio, non pi\u0026#249; vigente, con ci\u0026#242; reintroducendo l\u0026#8217;obbligo per le societ\u0026#224; controllate dalla Regione di attingere a tale elenco, prima di poter procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e richiamando la disciplina statale dell\u0026#8217;epoca quanto alla mobilit\u0026#224; orizzontale del personale eccedentario delle societ\u0026#224; stesse mediante trasferimenti o nuove assunzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una regolamentazione attinente, nel suo complesso, a profili eminentemente privatistici e che, inoltre, attualmente si pone in dissonanza con le nuove specifiche previsioni statali vigenti, concernenti la gestione delle eccedenze di personale delle societ\u0026#224; a controllo pubblico, quali dettate dall\u0026#8217;art. 25 TUSP, come modificato dal d.l. n. 162 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato intervento del legislatore regionale contempla, quali destinatari, soggetti che avevano maturato i requisiti di cui all\u0026#8217;art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 e all\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 e, pertanto, finisce con l\u0026#8217;incidere su rapporti lavorativi in corso con le societ\u0026#224; in liquidazione, partecipate dalla Regione Siciliana, gi\u0026#224; costituiti (prima del 2018) con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ragione di tale ricaduta sulla disciplina sostanziale dei rapporti di lavoro, la norma impugnata si colloca nell\u0026#8217;area della materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal riguardo, questa Corte ha affermato che l\u0026#8217;attrazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell\u0026#8217;alveo dell\u0026#8217;ordinamento civile trova fondamento proprio nella sua privatizzazione, in conseguenza della quale esso \u0026#171;\u0026#232; retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed \u0026#232;, perci\u0026#242;, soggetto alle regole che garantiscono l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; di tale tipo di rapporti\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 186 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn generale, la giurisprudenza costante di questa Corte ha pi\u0026#249; volte precisato il confine fra ci\u0026#242; che \u0026#232; ascrivibile alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e ci\u0026#242; che, invece, \u0026#232; riferibile alla competenza legislativa residuale regionale, affermando che sono da ricondurre alla prima gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi gi\u0026#224; in essere, e rientrano nella seconda i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;impiego pubblico regionale (ex multis, sentenze n. 195 del 2021, n. 194 e n. 126 del 2020 e n. 191 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; vale anche per una Regione ad autonomia speciale, quale la Regione Siciliana, che ha competenza esclusiva limitatamente a \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;, ossia a profili organizzativi del personale e degli uffici. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato la riconducibilit\u0026#224; della regolamentazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 194 e n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Questi principi trovano applicazione anche con riferimento al personale dipendente delle societ\u0026#224; partecipate pubbliche di cui al TUSP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte (ex plurimis, sentenza n. 227 del 2020) ha, infatti, ricondotto le disposizioni inerenti al personale delle societ\u0026#224; partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato (sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 19 TUSP prevede che si applichi la disciplina del codice civile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, come gi\u0026#224; rilevato da questa Corte (sentenza n. 25 del 2020) con riferimento proprio ad una legge della Regione Siciliana riguardante anche le societ\u0026#224; partecipate dalla Regione; sicch\u0026#233; occorre avere riguardo alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, infatti, di rapporti di lavoro privato \u0026#171;quali sono, pur con profili di specialit\u0026#224;, quelli intercorrenti con le societ\u0026#224; a partecipazione pubblica\u0026#187; (sentenza n. 159 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Va, quindi, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dell\u0026#8217;art. 14 dello statuto reg. Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;esito di tale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, per la mobilit\u0026#224; del personale delle societ\u0026#224; a prevalente partecipazione della Regione Siciliana, trova applicazione l\u0026#8217;art. 25 TUSP, modificato dal citato d.l. n. 162 del 2019, come convertito, che prevede l\u0026#8217;approntamento dell\u0026#8217;elenco del personale eccedente, trasmesso alla Regione nel cui territorio la societ\u0026#224; ha sede legale e gestito dalla Regione stessa nel contesto della disciplina sostanziale statale di tale speciale fattispecie di mobilit\u0026#224; del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Resta assorbita la censura proposta in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia di albo del personale delle societ\u0026#224; partecipate in liquidazione - Prevista immissione, su richiesta, di coloro che hanno maturato il requisito in base alla legislazione regionale vigente e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell\u0027albo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44652","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Onere di confronto con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia - Omissione - Ammissibilità della questione, allorquando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze. (Classif. 113006).","testo":"Nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, l\u0027omissione dell\u0027indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l\u0027ammissibilità della questione quando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, così da escludere l\u0027utilità del confronto. Pertanto, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell\u0027art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2021 - mass. 43608; S. 279/2020 - mass. 43134; S. 194/2020 - mass. 43029; S. 25/2020 - mass. 42257; S. 119/2019 - mass. 42770; S. 151/2015 - mass. 38485; S. 16/2012 - mass. 36053; S. 213/2003 - mass. 27819\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44653","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44653","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Disciplina del rapporto di lavoro del personale delle Regioni, anche a statuto speciale (nella specie: personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali) - Rapporti lavorativi già in essere - Competenza esclusiva statale - Profili pubblicistico-organizzativi dell\u0027impiego pubblico regionale - Competenza residuale regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana che disciplinano il ricollocamento o la mobilità del personale eccedentario delle società partecipate in liquidazione). (Classif. 216021).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eGli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere - ivi compresi quelli relativi al personale delle Regioni a statuto speciale - sono da ricondurre alla materia dell\u0027ordinamento civile, mentre i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0027impiego pubblico regionale rientrano nella competenza legislativa residuale regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2021 - mass. 44312; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 16 del 2020 - mass. 41461; S. 81 del 2019 - mass. 42358; S. 172 del 2018 - mass. 40163; S. 191/2017 - mass. 41906; S. 257 del 2016 - mass. 39218; S. 186/2016 - mass. 39017; S. 211 del 2014 - mass. 38098; S. 151 del 2010 - mass. 34613; S. 189 del 2007 - mass. 31369\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni inerenti al personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale dell\u0027ordinamento civile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 227/2020 - mass. 42656; S. 159/2020 - mass. 43329; S. 25/2020 - mass. 42260; S. 251/2016 - mass. 39229; S. 326/2008 - mass. 32823\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. e dell\u0027art. 14 dello statuto speciale - l\u0027art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, il quale consente a richiesta l\u0027inserimento nell\u0027albo del personale delle società partecipate in liquidazione, per il ricollocamento o la mobilità del relativo personale eccedentario, dei dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi per oggettivi impedimenti. La disposizione impugnata dal Governo consente, solo a tali dipendenti, di beneficiare della procedura di mobilità riservata di cui all\u0027art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014, a carattere transitorio e non più vigente, con ciò reintroducendo l\u0027obbligo per le società controllate dalla Regione di attingere a tale elenco, prima di poter procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e richiamando la disciplina statale dell\u0027epoca quanto alla mobilità orizzontale del personale eccedentario delle società stesse mediante trasferimenti o nuove assunzioni. Per tale via, la disciplina in esame - che si colloca nell\u0027area della materia di competenza esclusiva statale dell\u0027ordinamento civile - si pone in dissonanza con le nuove specifiche previsioni statali vigenti, concernenti la gestione delle eccedenze di personale delle società a controllo pubblico, quali dettate dall\u0027art. 25 TUSP, come modificato dal d.l. n. 162 del 2019, come conv.)\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44652","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"04/03/2021","data_nir":"2021-03-04","numero":"6","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41706","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 39/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1924","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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