GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2024/212

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:212
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.526636
    "namelookup_time" => 0.000363
    "connect_time" => 0.009583
    "pretransfer_time" => 0.15905
    "size_download" => 44739.0
    "speed_download" => 84952.0
    "starttransfer_time" => 0.46169
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 43142
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 158818
    "connect_time_us" => 9583
    "namelookup_time_us" => 363
    "pretransfer_time_us" => 159050
    "starttransfer_time_us" => 461690
    "total_time_us" => 526636
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770554939.5968
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:212"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:212 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 12:48:59 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 12:48:59 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"212","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"BUSCEMA","relatore":"BUSCEMA","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"25/11/2024","data_decisione":"25/11/2024","data_deposito":"23/12/2024","pubbl_gazz_uff":"27/12/2024","num_gazz_uff":"52","norme":"Art. 635, secondo comma, del codice penale.","atti_registro":"ord. 16/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 212\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di S. O., con ordinanza del 15 gennaio 2024, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 novembre 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 15 gennaio 2024, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2024, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, attraverso il richiamo al primo comma dello stesso articolo, prevede la pena della \u0026#171;reclusione da sei mesi a tre anni\u0026#187;\u003cem\u003e \u003c/em\u003eanzich\u0026#233; quella della \u0026#171;reclusione da sei mesi a due anni\u0026#187;, come stabilito per il reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Riferisce il rimettente che l\u0026#8217;imputato, all\u0026#8217;epoca detenuto presso la Casa circondariale di Sollicciano a titolo di custodia cautelare, mentre si trovava all\u0026#8217;interno della propria cella, appiccava il fuoco ad alcuni indumenti (maglietta, pantalone, scarpe) e li gettava nel corridoio della sezione attraverso le sbarre che delimitavano la cella; gli operanti della polizia penitenziaria spegnevano subito le fiamme utilizzando un estintore. L\u0026#8217;imputato inseriva poi un lenzuolo attraverso lo spioncino del bagno e dava fuoco pure ad esso; anche in tal caso la polizia penitenziaria spegneva le fiamme, utilizzando un idrante. In tutte le occasioni le fiamme, di dimensioni modeste, venivano spente nell\u0026#8217;arco di pochi secondi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli indumenti indicati erano di propriet\u0026#224; dello stesso imputato, mentre il lenzuolo era di propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;Amministrazione penitenziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;imputato era stato tratto quindi a giudizio per rispondere del reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. Secondo il rimettente il reato contestato non sarebbe tuttavia configurabile. Si dovrebbe escludere, anzitutto, che l\u0026#8217;imputato volesse cagionare un incendio, ossia generare fiamme che, per le loro caratteristiche e violenza, creassero un effettivo pericolo per la pubblica incolumit\u0026#224;, essendo animato piuttosto dall\u0026#8217;intento di danneggiare le cose dianzi indicate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso deporrebbero i mezzi utilizzati, l\u0026#8217;oggetto della condotta e la considerazione che \u0026#8211; in caso di incendio \u0026#8211; il primo a subirne le conseguenze sarebbe stato lo stesso imputato e non vi sarebbero elementi per ritenere che egli perseguisse intenti autolesivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI fatti non sarebbero qualificabili neppure come danneggiamento seguito da pericolo di incendio, trattandosi di reato che richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, infatti, in ragione delle modalit\u0026#224; e dell\u0026#8217;oggetto della condotta e del relativo contesto spaziale, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non vi sarebbe stato alcun pericolo di tal fatta: gli oggetti cui il fuoco era stato appiccato erano di piccole dimensioni; nell\u0026#8217;ambiente circostante non vi erano \u0026#8211; n\u0026#233; nel corridoio della sezione, n\u0026#233; nel bagno della cella \u0026#8211; oggetti o materiali cui il fuoco potesse propagarsi facilmente, ma soltanto cemento e metallo; quand\u0026#8217;anche non vi fosse stato l\u0026#8217;intervento tempestivo della polizia penitenziaria (comunque prevedibile e non integrante un fattore eccezionale sopravvenuto), le fiamme \u0026#8211; all\u0026#8217;esito della combustione degli oggetti cui il fuoco era stato appiccato \u0026#8211; si sarebbero estinte da sole, senza alcun rischio che potessero diffondersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLimitatamente al lenzuolo, secondo il rimettente, il fatto dovrebbe essere riqualificato come danneggiamento ai sensi dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen. (pi\u0026#249; precisamente art. 635, secondo comma, numero 1, cod. pen. in relazione all\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 7, cod. pen.): mentre, infatti, gli indumenti e le scarpe oggetto della condotta erano di propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, il lenzuolo, a lui in uso, era di propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;Amministrazione penitenziaria. Si tratterebbe, dunque, di un bene altrui, esistente in uno stabilimento pubblico (la casa circondariale) e destinato a pubblico servizio (il corredo della cella necessario per renderla concretamente fruibile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riqualificazione della condotta criminosa sarebbe possibile alla luce sia della prossimit\u0026#224; e omogeneit\u0026#224; tra i due delitti (quello contestato in diritto e quello ritenuto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e), sia della formulazione in punto di fatto dell\u0026#8217;imputazione (nell\u0026#8217;ambito della quale si fa riferimento alla circostanza che i fatti si siano svolti all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;istituto carcerario e al fatto che l\u0026#8217;imputato voleva danneggiare beni dell\u0026#8217;amministrazione), sia, infine, dell\u0026#8217;istruttoria concretamente svolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Afferma il rimettente che il fatto non potrebbe ritenersi di particolare tenuit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., in ragione del contesto in cui \u0026#232; stato attuato e del pregiudizio complessivo arrecato all\u0026#8217;Amministrazione penitenziaria: oltre al danno relativo alla distruzione del lenzuolo, occorrerebbe tenere conto anche e soprattutto del disordine creato all\u0026#8217;interno della sezione della casa circondariale, del necessario utilizzo di estintore e idrante, del successivo necessario dispiego di risorse per ripristinare la condizione preesistente del corridoio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn ulteriore profilo di gravit\u0026#224; atterrebbe al fatto che la citata condotta \u0026#232; stata tenuta mentre la polizia penitenziaria era intervenuta altrove per risolvere alcuni disordini creati da altro detenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza della questione, osserva il rimettente che il fatto in esame non sarebbe meritevole di una pena pari al massimo edittale in quanto oggetto del danneggiamento \u0026#232; un semplice lenzuolo. In ragione dei fattori sopra evidenziati, per\u0026#242;, il trattamento sanzionatorio non potrebbe assestarsi neppure sul minimo edittale, ma dovrebbe collocarsi nella fascia compresa tra quest\u0026#8217;ultimo e il valore medio tra minimo e massimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; renderebbe rilevante la verifica della legittimit\u0026#224; costituzionale della pena edittale massima, il cui esito sarebbe suscettibile di incidere sul secondo dei predetti due estremi: la pena congrua nel caso di specie, nell\u0026#8217;ambito di un arco edittale compreso tra sei mesi e tre anni, risulterebbe infatti pi\u0026#249; alta di quella determinata in relazione a un arco compreso tra sei mesi e due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che i fatti di danneggiamento previsti dall\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen. sono puniti, per l\u0026#8217;appunto, con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre per il reato di danneggiamento seguito da pericolo d\u0026#8217;incendio di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. \u0026#232; prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe due fattispecie criminose avrebbero come elemento costitutivo in comune il danneggiamento di una cosa; quest\u0026#8217;ultima nel danneggiamento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 635 cod. pen. \u0026#232; necessariamente altrui, mentre nel danneggiamento di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. pu\u0026#242; appartenere indifferentemente al soggetto agente o a terzi; la modalit\u0026#224; del danneggiamento di cui all\u0026#8217;art. 424 cod. pen., diversamente da quella di cui all\u0026#8217;art. 635 cod. pen., consisterebbe inoltre necessariamente nell\u0026#8217;appiccare il fuoco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn entrambe le figure delittuose il dolo avrebbe a oggetto il solo danneggiamento della cosa altrui; nel reato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 635 cod. pen. il dolo sarebbe generico, laddove nel reato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 424, primo comma, cod. pen. l\u0026#8217;agente dovrebbe agire allo scopo esclusivo di danneggiare la cosa altrui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eElemento specializzante del reato di danneggiamento seguito da incendio di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. sarebbe la circostanza che dalla condotta derivi un pericolo d\u0026#8217;incendio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto anche nel reato di danneggiamento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 635 cod. pen. ricorrano dei profili di specificit\u0026#224;, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; ormai assurta, secondo il rimettente, a diritto vivente \u0026#8211; escluderebbe che le due figure criminose possano concorrere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl reato di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicch\u0026#233; tale fattispecie criminosa non sarebbe ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali da non determinare tale pericolo. In tal caso, ove la cosa altrui venga danneggiata, sarebbe configurabile il reato di danneggiamento (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 635 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di quanto precede, il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen. ad avviso del rimettente sarebbe irragionevole con riguardo al massimo edittale, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che, nel caso in cui il bene cui \u0026#232; appiccato il fuoco sia di propriet\u0026#224; del soggetto agente (e non si verifichi il danneggiamento del bene altrui) e in quello in cui il bene non si identifichi in una delle cose indicate dall\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen. non si ravviserebbero criticit\u0026#224;: se la condotta determina un pericolo d\u0026#8217;incendio o un incendio, troverebbe applicazione l\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen.; diversamente il fatto non integrerebbe nessuno dei due reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, di fronte alla condotta di chi appicchi il fuoco al bene altrui rientrante in una delle ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen. (come nella fattispecie in esame), si assisterebbe a un risultato assurdo: ove dalla condotta derivi un pericolo d\u0026#8217;incendio, il soggetto sarebbe punito ai sensi dell\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. e, quindi, con la reclusione da sei mesi a due anni; ove, viceversa, dalla condotta non derivi alcun pericolo d\u0026#8217;incendio, il soggetto sarebbe punito ai sensi dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen. con la reclusione da sei mesi a tre anni; cosicch\u0026#233; a fronte di due situazioni aventi caratteristiche comuni, ma di diversa gravit\u0026#224;, quella meno grave sarebbe sanzionata con una cornice edittale pi\u0026#249; severa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. imporrebbe di trattare in maniera uguale fattispecie che presentino un disvalore analogo e di prevedere trattamenti sanzionatori diversi per fatti con un diverso disvalore, ferma restando l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; di cui gode il legislatore in ordine alle pene da comminare per i vari reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso in esame, la grave illogicit\u0026#224; sopra evidenziata costituirebbe ad avviso del rimettente una violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; il \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e individuato (il delitto di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen.) sarebbe pressoch\u0026#233; sovrapponibile al delitto di danneggiamento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 635, secondo comma, cod. pen. di cui si censura il trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, l\u0026#8217;anomalia denunciata sarebbe risolvibile prevedendo per il danneggiamento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 635, secondo comma, cod. pen. il medesimo trattamento sanzionatorio stabilito per il danneggiamento seguito da pericolo d\u0026#8217;incendio di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe nemmeno percorribile una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata in quanto chiara e univoca nel contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer salvaguardare la coerenza logica delle citate previsioni normative occorrerebbe \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; ritenere possibile il concorso formale tra i due reati \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 424, primo comma, cod. pen. e 635, secondo comma, cod. pen., ma questa soluzione non risulterebbe praticabile, dal momento che essi presenterebbero in comune il medesimo nucleo centrale, per cui \u0026#8211; ove si ritenesse possibile il concorso formale \u0026#8211; il soggetto agente verrebbe punito due volte per il medesimo fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; escluderebbe la possibilit\u0026#224; che i due reati concorrano, affermando viceversa l\u0026#8217;alternativit\u0026#224; dei medesimi (se si determinasse un pericolo d\u0026#8217;incendio sussisterebbe il reato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 424, primo comma, cod. pen., mentre se detto pericolo non sorge, ricorrerebbe il reato di cui all\u0026#8217;art. 635 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la difesa statale, con il secondo comma dell\u0026#8217;art. 635 cod. pen. il legislatore mostrerebbe di aver compiuto una precisa valutazione circa il disvalore attribuito al reato previsto da tale disposizione, escludendo di volerlo parificare ad altre e diverse fattispecie, come quella richiamata nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione in ragione unicamente di similitudini relative al bene giuridico protetto o all\u0026#8217;elemento psicologico richiesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, la norma censurata attribuisce rilievo a ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di pubblico interesse o utilit\u0026#224; (tra cui anche le cose indicate nel numero 7 dell\u0026#8217;art. 625, primo comma, cod. pen., richiamato dal giudice rimettente) che giustificano una peculiare dimensione della forbice edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tali considerazioni, non sarebbe irragionevole la scelta di prevedere, per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 424, secondo comma, cod. pen., una pena inferiore nel massimo rispetto alla diversa fattispecie del danneggiamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen., pur non prevedendo il pericolo di incendio e pur condividendo, con il delitto di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen., la necessit\u0026#224; che la condotta dannosa sia rivolta verso un bene di propriet\u0026#224; altrui, prevederebbe un aumento di pena nel massimo in ragione della qualit\u0026#224; e tipologia della cosa danneggiata, elementi dai quali il delitto di danneggiamento con pericolo di incendio prescinde.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, diversamente da quanto affermato dal rimettente, non vi sarebbe omogeneit\u0026#224; tra i due reati posti a raffronto, atteso che, pur presenti le similitudini rilevate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tali reati risulterebbero, in realt\u0026#224;, strutturalmente diversi, cosicch\u0026#233; sarebbe insussistente l\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 424 cod. pen., al primo comma, contemplerebbe un reato di pericolo, mentre l\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen., prevederebbe un reato di danno; quanto al bene giuridico, poi, l\u0026#8217;uno presidierebbe l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica, l\u0026#8217;altro invece il patrimonio pubblico. Al di l\u0026#224; delle similitudini intercorrenti tra loro, le fattispecie delittuose in esame tutelerebbero un bene giuridico differente e avrebbero elementi specializzanti differenti (il pericolo d\u0026#8217;incendio l\u0026#8217;uno, la tipologia pubblica del bene danneggiato l\u0026#8217;altro) che non consentirebbero la trasposizione della pena edittale massima dall\u0026#8217;uno all\u0026#8217;altro reato.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, anzich\u0026#233; quella della reclusione da sei mesi a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disposizione censurata violerebbe il principio di eguaglianza, prevedendo per il danneggiamento delle cose in essa elencate una pena edittale pi\u0026#249; severa nel massimo di quella stabilita dall\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. per il delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, che comporta, oltre all\u0026#8217;offesa al patrimonio, anche un pericolo per la pubblica incolumit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che, nell\u0026#8217;individuare il trattamento sanzionatorio sulla base del disvalore oggettivo e soggettivo della condotta, dovrebbe determinare la pena da applicare per il fatto oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, qualificato come delitto di danneggiamento ai sensi della norma censurata, in una misura ricompresa tra il minimo edittale e il valore medio fra minimo e massimo. Ci\u0026#242; renderebbe rilevante la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale relativa al massimo edittale, il cui accoglimento modificherebbe il secondo dei due estremi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, il rimettente censura la presunta illogicit\u0026#224; di un sistema in cui la condotta di chi, appiccando il fuoco, danneggia la cosa altrui senza creare pericolo d\u0026#8217;incendio sarebbe punita, ai sensi dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen., pi\u0026#249; severamente rispetto a quella a cui segua tale pericolo, con la conseguenza che una fattispecie meno grave, da cui non derivi nessun pericolo per la pubblica incolumit\u0026#224;, comporterebbe l\u0026#8217;applicazione di una pena pi\u0026#249; alta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChiede, di conseguenza, di uniformare la cornice edittale del reato di cui all\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen. a quella prevista per la fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen., riducendo quindi il massimo della pena comminata dalla disposizione censurata a due anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Occorre premettere che il reato di danneggiamento ha conosciuto, negli anni, significative modifiche normative, di cui \u0026#232; opportuno dar brevemente conto per la rilevanza che esse sono destinate ad assumere per la soluzione della questione rimessa a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOriginariamente, l\u0026#8217;art. 635, primo comma, cod. pen. puniva, con la pena alternativa della reclusione fino a un anno o della multa fino a tremila lire, il fatto di distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili, cose mobili o immobili altrui. Nell\u0026#8217;ipotesi base, il fatto era sanzionato a prescindere dalla qualit\u0026#224; delle cose danneggiate, dalle modalit\u0026#224; della condotta e dal contesto nel quale era stata realizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo comma prevedeva alcune ipotesi aggravate, sanzionate con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, in considerazione del maggior disvalore dei fatti di danneggiamento che fossero connotati da particolari modalit\u0026#224; della condotta, da un peculiare contesto o dalla natura della \u003cem\u003eres \u003c/em\u003edanneggiata. Tra le ipotesi aggravate in ragione della qualit\u0026#224; della cosa\u003cem\u003e \u003c/em\u003edanneggiata figurava quella di danneggiamento di cosa esistente in pubblico stabilimento e destinata a pubblico servizio, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. nella parte in cui operava un espresso richiamo all\u0026#8217;aggravante prevista dall\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fattispecie incriminatrice del danneggiamento \u0026#232; stata successivamente oggetto di plurime modifiche, la pi\u0026#249; significativa delle quali ad opera dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67). Con tale intervento, in particolare, il legislatore ha escluso la rilevanza penale del danneggiamento semplice, attribuendo a tale fatto un rilievo meramente civilistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA detta depenalizzazione si \u0026#232; accompagnata la previsione, come reato, delle sole forme di danneggiamento che in precedenza erano configurate come ipotesi aggravate, le quali sono state trasformate in autonome figure di reato, mantenendo inalterato il trattamento sanzionatorio, gi\u0026#224; in precedenza previsto nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre a ridurre l\u0026#8217;area di rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, la riforma del 2016 ha ridisegnato la dimensione offensiva del reato in parola: all\u0026#8217;esito della riscrittura della norma, il danneggiamento non \u0026#232; pi\u0026#249; da considerarsi come figura posta genericamente ed esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare, bens\u0026#236; come ipotesi che ne tutela l\u0026#8217;integrit\u0026#224; laddove l\u0026#8217;aggressione si accompagni a specifiche modalit\u0026#224; (ad esempio, violente o minacciose, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 635, primo comma, cod. pen.), condizioni di contesto (ad esempio, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 635, terzo comma, cod. pen.) o a una particolare qualit\u0026#224; del bene oggetto del reato (art. 635, secondo comma, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen., individuato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e quale \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, negli anni tale norma ha subito solo una modifica meramente formale a seguito dell\u0026#8217;intervento normativo di cui all\u0026#8217;art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) al fine di coordinare l\u0026#8217;ipotesi criminosa del danneggiamento cui segue il pericolo di incendio con la nuova figura delittuosa di incendio boschivo \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 423-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., cosicch\u0026#233; attualmente il predetto art. 424, primo comma, cod. pen. punisce chi, fuori delle ipotesi previste dal citato art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, \u0026#171;al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui [\u0026#8230;] se dal fatto sorge il pericolo di un incendio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoerentemente con la collocazione tra i delitti contro l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica, quest\u0026#8217;ultima ipotesi delittuosa d\u0026#224; rilievo a condotte di danneggiamento connotate da una proiezione lesiva che si caratterizza nel requisito specializzante del \u0026#171;pericolo di un incendio\u0026#187;. Si tratta, in particolare, di una figura che anticipa la soglia della punibilit\u0026#224; al \u0026#8220;pericolo di un pericolo\u0026#8221; per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; di una pluralit\u0026#224; indeterminata di soggetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle modalit\u0026#224; della condotta, il soggetto \u0026#232; punito per aver dato alle fiamme un bene proprio o altrui, con finalit\u0026#224; di danneggiamento di una \u003cem\u003eres\u003c/em\u003e necessariamente altrui. L\u0026#8217;elemento soggettivo della fattispecie criminosa \u0026#232; rappresentato dal dolo specifico, consistente nella finalit\u0026#224; specifica ed esclusiva di danneggiare la cosa altrui, che distingue tale figura dalle pi\u0026#249; gravi ipotesi di cui agli artt. 422 (delitto di strage, connotato dal fine di uccidere) e 423 cod. pen. (delitto di incendio \u003cem\u003etout court,\u003c/em\u003e connotato dalla volont\u0026#224; di provocare un incendio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl delitto di danneggiamento e l\u0026#8217;assetto dei rapporti complessivi tra quest\u0026#8217;ultimo reato e l\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen., all\u0026#8217;indomani della riforma di cui al d.lgs. n. 7 del 2016, risultano profondamente mutati: in precedenza, il danneggiamento seguito da pericolo di incendio realizzato appiccando il fuoco alla cosa altrui integrava certamente anche un\u0026#8217;ipotesi di danneggiamento penalmente rilevante; oggi, invece, affinch\u0026#233; il reato di danneggiamento possa dirsi integrato, devono riscontrarsi quegli specifici elementi che segnano il confine della rilevanza penale del fatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 635 cod. pen. Nella fattispecie oggetto del giudizio principale, tali elementi consistono nella natura \u003cem\u003elato \u003c/em\u003e\u003cem\u003esensu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003epubblicistica del bene danneggiato e nella sua destinazione funzionale; elementi non richiesti per la configurabilit\u0026#224; del reato di danneggiamento seguito da pericolo di un incendio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In punto di ammissibilit\u0026#224; delle questioni prospettate, deve osservarsi quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione \u0026#171;da sei mesi a tre anni\u0026#187; anzich\u0026#233; quella \u0026#171;da sei mesi a due anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il rimettente ritiene che per le modalit\u0026#224; e le caratteristiche complessive della condotta debba essere applicata una pena di medio-bassa entit\u0026#224;, la cui individuazione risente di entrambi i termini della cornice edittale. Ci\u0026#242; in quanto il trattamento sanzionatorio va determinato, tenuto conto dei criteri \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 133 cod. pen., sulla base della pena prevista in astratto intendendo quest\u0026#8217;ultima come comprensiva sia del minimo che del massimo edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd essere censurata non \u0026#232;, dunque, la sola previsione edittale massima (sentenza n. 284 del 2019), ma la forbice edittale complessiva entro cui la quantificazione della pena deve essere operata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e motiva in modo non implausibile la rilevanza della questione, osservando che l\u0026#8217;individuazione di una cornice pi\u0026#249; ampia tra il minimo e il massimo edittale finisce per collocare un fatto di gravit\u0026#224; medio-bassa (tale essendo, secondo il rimettente, l\u0026#8217;episodio oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) a un livello sanzionatorio pi\u0026#249; elevato di quanto avverrebbe laddove il massimo della pena fosse pi\u0026#249; lieve (con riferimento all\u0026#8217;ipotesi inversa, sentenza n. 138 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; consegue che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal rimettente \u0026#232; rilevante e, dunque, ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, cod. pen., sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., non \u0026#232; fondata per le ragioni che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Da un raffronto della disposizione censurata con la norma indicata quale \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eco\u003c/em\u003e\u003cem\u003emparationis\u003c/em\u003e, emergono profili di evidente eterogeneit\u0026#224;, tanto sul piano della struttura dei suddetti reati, quanto su quello dei beni giuridici oggetto di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Le prime differenze si riferiscono alla struttura delle due fattispecie criminose di cui agli artt. 635, secondo comma, e 424, primo comma, cod. pen., rispettivamente inquadrabili in un reato di danno e in un reato di pericolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre la prima presuppone che la condotta abbia prodotto un danno effettivo all\u0026#8217;integrit\u0026#224; o alla funzionalit\u0026#224; della cosa mobile o immobile altrui, la seconda correla la punibilit\u0026#224; della condotta, finalizzata a danneggiare la cosa propria o altrui attraverso il fuoco, all\u0026#8217;insorgere di un pericolo di incendio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Quanto al bene oggetto della condotta di danneggiamento, si deve rilevare come l\u0026#8217;art. 424 cod. pen. contempli espressamente anche l\u0026#8217;ipotesi in cui il fuoco sia stato appiccato a una cosa di propriet\u0026#224; dello stesso soggetto agente. Viceversa, nell\u0026#8217;ipotesi \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 635 cod. pen., \u0026#232; richiesto che della cosa distrutta, deteriorata o resa inservibile, sia titolare un terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che, nelle ipotesi sanzionate dall\u0026#8217;art. 424 cod. pen., pu\u0026#242; anche mancare del tutto un danneggiamento, laddove sia dato alle fiamme un bene proprio dell\u0026#8217;agente, ipotesi, invece, estranea alla sfera d\u0026#8217;incriminazione dell\u0026#8217;art. 635 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; Inidonea a integrare il reato di cui all\u0026#8217;art. 635 cod. pen., dopo la riforma avvenuta con il d.lgs. n. 7 del 2016, \u0026#232; anche la condotta che si realizzi appiccando il fuoco a una cosa altrui, laddove manchino le connotazioni modali della condotta stessa, o le condizioni di contesto indicate dai commi primo, terzo e quarto dell\u0026#8217;art. 635 cod. pen. (uso di violenza alla persona o minaccia, commissione del fatto in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e via dicendo); oppure sia assente il requisito previsto dal secondo comma della disposizione censurata, relativo alla particolare natura dei beni danneggiati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; A livello soggettivo si evidenzia che, mentre l\u0026#8217;art. 424 cod. pen. \u0026#232; una norma connotata dal dolo specifico, il reato di cui all\u0026#8217;art. 635 cod. pen. \u0026#232; integrato da quello generico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Ancora pi\u0026#249; significativa \u0026#232; la distanza che connota le due ipotesi criminose dal punto di vista del bene giuridico rispettivamente tutelato. Come suggerisce la stessa collocazione topografica delle due norme, l\u0026#8217;art. 424 cod. pen. \u0026#232; disposizione che tutela l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica, mentre l\u0026#8217;art. 635 cod. pen. si rivolge alla salvaguardia del patrimonio, in presenza di determinate condizioni o caratteristiche del fatto suscettibili di riflettersi sull\u0026#8217;offesa tipica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi che viene in rilievo nel caso di specie \u0026#8211; danneggiamento di cosa esistente in ufficio pubblico o destinata a pubblico servizio \u0026#8211; il profilo di offesa al patrimonio si somma a un particolare interesse della collettivit\u0026#224;, legato alla natura pubblicistica dei beni danneggiati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, l\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. riguarda fatti connotati da una pericolosit\u0026#224; della condotta per la pubblica incolumit\u0026#224;. Il medesimo art. 424 cod. pen., ai commi successivi, prevede pene pi\u0026#249; severe per condotte criminose pi\u0026#249; gravi che creino un pericolo per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica pi\u0026#249; concreto e attuale laddove al danneggiamento realizzato con il fuoco segua l\u0026#8217;incendio comune (si applica la pena prevista dall\u0026#8217;art. 423 cod. pen. ridotta da un terzo alla met\u0026#224;, ossia una pena detentiva minima di un anno e sei mesi e una massima di quattro anni e otto mesi) o boschivo (si applica la pena prevista dall\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., ossia la pena della reclusione da sei a dieci anni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla ricostruzione succintamente svolta emerge che l\u0026#8217;art. 424, primo comma, cod. pen. indicato dal rimettente come \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, non costituisce un termine di paragone adeguato e omogeneo, in ragione delle significative differenze che caratterizzano le due ipotesi delittuose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; dunque ravvisabile la denunciata violazione del principio di eguaglianza, in rapporto al trattamento sanzionatorio previsto da tale ultima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 635, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Danneggiamento - Ipotesi di danneggiamento aggravato di cui al secondo comma dell\u0026#8217;art. 635 del codice penale (nella specie, danneggiamento, mediante accensione di fuoco, di cosa esistente in un istituto penitenziario) - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione della reclusione da sei mesi a tre anni anzich\u0026#233; della reclusione da sei mesi a due anni.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46602","titoletto":"Reati e pene - In genere - Danneggiamento aggravato - Trattamento sanzionatorio - Massimo edittale della pena della reclusione fino a tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Eterogeneità della fattispecie indicata quale tertium comparationis - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, secondo comma, cod. pen., censurato nella parte in cui prevede, per il reato di danneggiamento delle cose ivi elencate, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, anziché quella della reclusione da sei mesi a due anni. Da un raffronto della disposizione censurata con la norma indicata quale \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e – l’art. 424, primo comma, cod. pen. (danneggiamento seguito dal pericolo di incendio) –, emergono profili di evidente eterogeneità, tanto sul piano della struttura, quanto su quello dei beni giuridici tutelati: mentre la prima presuppone che la condotta abbia prodotto un danno effettivo all’integrità o alla funzionalità della cosa mobile o immobile altrui, la seconda correla la punibilità della condotta, finalizzata a danneggiare la cosa propria o altrui attraverso il fuoco, all’insorgere di un pericolo di incendio; quanto al bene oggetto della condotta, l’art. 635 cod. pen., richiede che della cosa distrutta, deteriorata o resa inservibile, sia titolare un terzo, mentre l’art. 424 cod. pen. contempla espressamente anche l’ipotesi in cui il fuoco sia stato appiccato a una cosa di proprietà dello stesso soggetto agente; a livello soggettivo, inoltre, mentre l’art. 424 cod. pen. è una norma connotata dal dolo specifico, il reato di cui all\u0027art. 635 cod. pen. è integrato da quello generico; quanto al bene giuridico tutelato, infine, l’art. 424 cod. pen. tutela l’incolumità pubblica, mentre l’art. 635 cod. pen. salvaguarda il patrimonio. Non è dunque ravvisabile la denunciata violazione del principio di eguaglianza.\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"635","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45602","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 2024, n. 212","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"281","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45767","autore":"Penco E.","titolo":"Trattamento sanzionatorio del danneggiamento di cosa pubblica e inidoneità del delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio a fungere da tertium comparationis","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"291","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]