GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1978/45

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1978:45
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.431515
    "namelookup_time" => 0.000338
    "connect_time" => 0.001361
    "pretransfer_time" => 0.133416
    "size_download" => 36400.0
    "speed_download" => 84353.0
    "starttransfer_time" => 0.399607
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 50572
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 133195
    "connect_time_us" => 1361
    "namelookup_time_us" => 338
    "pretransfer_time_us" => 133416
    "starttransfer_time_us" => 399607
    "total_time_us" => 431515
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770493476.5863
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1978:45"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1978:45 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:44:36 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:44:36 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1978","numero":"45","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"ROSSI","redattore":"","relatore":"OGGIONI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"18/01/1978","data_decisione":"11/04/1978","data_deposito":"20/04/1978","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                  N. 45                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                         SENTENZA 11 APRILE 1978                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e                Deposito in cancelleria: 20 aprile 1978.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e        Pubblicazione in \"Gazz. Uff.\" n. 115 del 26 aprile 1978.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI                         \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott.  LUIGI  \r\n OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof.  EDOARDO VOLTERRA - Prof.  GUIDO  \r\n ASTUTI  -  Dott.    MICHELE  ROSSANO  -  Prof.  LEOPOLDO  ELIA  - Prof.  \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott.   BRUNETTO  BUCCIARELLI  \r\n DUCCI  -  Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO  \r\n MACCARONE, Giudici,                                                      \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  legge  della  \r\n Provincia  autonoma di Bolzano, riapprovata il 21 aprile 1976, recante:  \r\n \"Modifica  alla  disciplina  della  indennit\u0026#224;   integrativa   speciale  \r\n provinciale\",  promosso  con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei  \r\n ministri, notificato il 7 maggio 1976, depositato in cancelleria il  17  \r\n successivo ed iscritto al n. 18 del registro 1976.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore  \r\n Luigi Oggioni;                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,  \r\n per il ricorrente, e l\u0027avv. Umberto Coronas per la  Provincia  autonoma  \r\n di Bolzano.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  la  legge  27  maggio  1959, n. 324, concernente miglioramenti  \r\n economici al personale statale, fu attribuita al personale  stesso  una  \r\n indennit\u0026#224;  integrativa  speciale  mensile  determinata  per  ogni anno  \r\n finanziario applicando, su una base fissata in L.  40.000  mensili  per  \r\n tutti  i  dipendenti (salvo alcune ipotesi specificamente indicate), la  \r\n variazione percentuale del costo della vita  relativo  all\u0027anno  solare  \r\n immediatamente precedente rispetto a quello del giugno 1956 considerato  \r\n uguale  a 100. L\u0027importo relativo doveva essere determinato per ciascun  \r\n esercizio finanziario  con  decreto  del  ministro  del  tesoro.  Detta  \r\n indennit\u0026#224;  introduceva  cos\u0026#236;  nel  sistema retributivo dei dipendenti  \r\n statali un congegno speciale di scala mobile, assicurando  entro  certi  \r\n limiti  ai  pubblici  dipendenti  un  adeguamento delle retribuzioni al  \r\n variare dei prezzi.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  la  legge  31  luglio  1975,  n. 364, tale congegno veniva poi  \r\n parzialmente modificato ed aggiornato  in  attuazione  della  linea  di  \r\n tendenza  intesa  ad  omogeneizzare i trattamenti retributivi esistenti  \r\n nel settore pubblico ed in  quello  privato.  In  concreto,  con  detta  \r\n legge,  la  variazione  della  misura  della  indennit\u0026#224;  a  favore del  \r\n personale in servizio veniva ragguagliata a periodi  semestrali,  sulla  \r\n base  della  somma  dei punti di variazione dell\u0027indice del costo della  \r\n vita  accertati  dall\u0027Istituto   centrale   di   statistica   ai   fini  \r\n dell\u0027indennit\u0026#224;   di  contingenza  del  settore  dell\u0027industria  e  del  \r\n commercio per i due relativi trimestri. Per ogni punto della variazione  \r\n l\u0027indennit\u0026#224; veniva poi maggiorata o diminuita di una somma determinata  \r\n progressivamente, dalle L. 1.008 per il  semestre  1  novembre  1974-30  \r\n aprile  1975,  alle  L. 2.389 per il semestre 1 novembre 1977-30 aprile  \r\n 1978  e  successivi,  aumentandosi  altres\u0026#236;  espressamente  la  misura  \r\n dell\u0027indennit\u0026#224;  stessa  per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1975 a L.  \r\n 57.700 ed a L. 60.800 a  decorrere  dal  1  gennaio  1976  in  poi,  da  \r\n corrispondersi anche in relazione alla 13\u0026#170; mensilit\u0026#224;.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  la  legge  provinciale di Bolzano del 12 novembre 1964, n. 16,  \r\n venne estesa l\u0027indennit\u0026#224; integrativa  speciale  mensile  al  personale  \r\n dell\u0027amministrazione   provinciale   \"nella   misura   corrisposta   ai  \r\n dipendenti statali\" e ci\u0026#242; in attuazione  della  facolt\u0026#224;  concessa  in  \r\n proposito  agli  enti  locali dall\u0027art. 16 della legge statale del 1959  \r\n sopra ricordata.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con la legge  provinciale  di  Bolzano  21  febbraio  1972,  n.  4,  \r\n concernente  nuovi  stipendi  del  personale  provinciale,  fu peraltro  \r\n stabilito che le variazioni della  misura  dell\u0027indennit\u0026#224;  integrativa  \r\n speciale  dovevano  determinarsi applicando su una base di lire 100.000  \r\n mensili, per tutti i dipendenti provinciali in servizio, la percentuale  \r\n di variazione risultante dalla differenza fra le percentuali di aumento  \r\n dell\u0027indice del costo della vita stabilite rispettivamente dai  singoli  \r\n decreti annuali del Ministro del tesoro, e quella fissata con l\u0027analogo  \r\n decreto emesso il 24 luglio 1970, assunta quindi come base di raffronto  \r\n e di calcolo.  Infine, con l\u0027art. 1 della legge provinciale di Bolzano,  \r\n riapprovata  il  21  aprile  1976,  \u0026#232; stato stabilito di uniformare il  \r\n calcolo della indennit\u0026#224;  integrativa  al  sistema  posto  dalla  legge  \r\n statale del 1975, per quanto attiene alla periodicit\u0026#224; delle variazioni  \r\n e  l\u0027estensione  alla tredicesima mensilit\u0026#224;, attribuendosi peraltro ai  \r\n punti di variazione riferiti a ciascun semestre preso in considerazione  \r\n il valore costante di L. 2.520.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  l\u0027art.  2  della   stessa   legge   l\u0027indennit\u0026#224;   integrativa  \r\n corrisposta  alla  data del 30 giugno dell\u0027anno 1975 \u0026#232; stata aumentata  \r\n di ulteriori L. 45.000 mensili, a decorrere dal 1 luglio 1975, salvi  i  \r\n maggiori  importi spettanti in applicazione delle variazioni periodiche  \r\n come sopra determinate.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A tale normativa si pervenne dopo che il Consiglio  provinciale  di  \r\n Bolzano,  nella  seduta  del  5 novembre 1975, aveva approvato la legge  \r\n recante \"modifiche al  vigente  ordinamento  del  personale\",  nei  cui  \r\n articoli 10, 11 e 12 erano contenute disposizioni concernenti l\u0027aumento  \r\n dell\u0027indennit\u0026#224;  integrativa  speciale  da  corrispondere  al personale  \r\n provinciale  ed  un  nuovo  sistema  di  determinazione  dei  punti  di  \r\n variazione  dell\u0027indice  del  costo  della  vita, (legge che il Governo  \r\n aveva rinviato a nuovo  esame  ai  sensi  dell\u0027art.  55  dello  Statuto  \r\n regionale,  ravvisando  la  violazione  degli artt. 3 e 36 Cost.), ed a  \r\n seguito dell\u0027avvenuta scissione della legge stessa  cos\u0026#236;  rinviata  in  \r\n due  distinti provvedimenti, approvati entrambi il 15 gennaio 1976, con  \r\n il   secondo   dei   quali,   intitolato   \"modifiche  alla  disciplina  \r\n dell\u0027indennit\u0026#224;  integrativa   speciale\"   sono   state   integralmente  \r\n riprodotte  le  disposizioni  gi\u0026#224; contenute al riguardo nei menzionati  \r\n artt. 10, 11 e 12 della ricordata legge unitaria.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Contro  tale  provvedimento  legislativo,  considerato  formalmente  \r\n autonomo  e  diverso,  il  Governo  esperiva nuovamente la procedura di  \r\n rinvio ai sensi dell\u0027art. 55 dello Statuto regionale  ed  il  Consiglio  \r\n provinciale  di  Bolzano,  come  si \u0026#232; detto, riapprovava la disciplina  \r\n suddetta nella seduta del 21 aprile 1976.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con ricorso notificato il 7 maggio 1976 (e depositato il 17  maggio  \r\n 1976  nella  Cancelleria  della  Corte) il Presidente del Consiglio dei  \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello  Stato,  \r\n ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge cos\u0026#236;  \r\n riapprovata per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura osserva che dal raffronto fra la normativa concernente  \r\n la misura dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale attribuita ai dipendenti  \r\n dello  Stato  in  virt\u0026#249; delle leggi statali sopra ricordate con quanto  \r\n risulta attribuito ai dipendenti provinciali dalla legge impugnata,  in  \r\n relazione   alla   precedente   normativa   provinciale   al  riguardo,  \r\n emergerebbe  una  notevole   differenza   dell\u0027ammontare   base   della  \r\n indennit\u0026#224;  corrisposta  in  concreto  ai  dipendenti provinciali nella  \r\n misura di L. 129.400 rispetto alle L.  57.000  attribuite  allo  stesso  \r\n titolo  ai  dipendenti  statali, con la conseguenza che su tali diversi  \r\n ammontare base influirebbero i  punti  di  variazione  dell\u0027indice  del  \r\n costo   della   vita,   il  cui  importo,  inoltre,  per  i  dipendenti  \r\n provinciali, \u0026#232; fissato senz\u0027altro  in  L.  2.520  a  decorrere  dal  1  \r\n gennaio  1976  mentre,  per i dipendenti statali, \u0026#232; stato graduato nel  \r\n tempo fino a raggiungere l\u0027inferiore misura di  L.  2.380  a  decorrere  \r\n soltanto dal 1 luglio 1978.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242;  posto,  l\u0027Avvocatura  afferma  che  l\u0027art.  67 della legge 10  \r\n febbraio 1953, n. 62, col vietare che le  Regioni  possano  disporre  a  \r\n favore  dei  propri dipendenti un trattamento economico pi\u0026#249; favorevole  \r\n di quello attribuito al personale statale avrebbe  posto  un  principio  \r\n fondamentale  vincolante  anche  per  il  legislatore  della  Regione a  \r\n statuto speciale Trentino-Alto  Adige,  giacch\u0026#233;  il  principio  stesso  \r\n risponderebbe  ai  canoni di buona amministrazione posti dall\u0027art. 97 e  \r\n come tale costituirebbe un principio dell\u0027ordinamento  giuridico  dello  \r\n Stato,  espressamente richiamato come limite della potest\u0026#224; legislativa  \r\n regionale dagli artt. 4, n. 1, e 8 dello Statuto regionale.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La violazione di detto principio per effetto della attribuzione  ai  \r\n dipendenti  provinciali di Bolzano del menzionato trattamento economico  \r\n superiore  a  quello  dei  dipendenti  statali  si   convertirebbe   in  \r\n violazione  del principio di eguaglianza nei confronti di questi ultimi  \r\n e  di  quelli  delle  altre   regioni,   tenuto   anche   conto   della  \r\n considerazione  necessariamente  unitaria  dei  pubblici dipendenti che  \r\n scaturirebbe, oltre che dall\u0027art. 97, anche dall\u0027art. 98 e  dalla  VIII  \r\n disposizione transitoria della Costituzione.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     N\u0026#233;  potrebbero avere rilievo al riguardo i maggiori requisiti e le  \r\n particolari prestazioni richiesti ai dipendenti provinciali, richiamati  \r\n nella relazione della Giunta provinciale  alla  legge  impugnata  quali  \r\n giustificativi  del trattamento attribuito.  Infine, egualmente violato  \r\n risulterebbe il principio  della  proporzionalit\u0026#224;  della  retribuzione  \r\n alla  quantit\u0026#224;  e qualit\u0026#224; del lavoro prestato, poich\u0026#233; tale principio  \r\n posto dall\u0027art. 36  Cost.  si  dovrebbe  parallelamente  verificare  in  \r\n relazione  anche  a  tutti  gli  altri pubblici dipendenti, regionali o  \r\n statali.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Provincia di Bolzano, rappresentata  e  difesa  dall\u0027Avv.  prof.  \r\n Giuseppe Guarino, si \u0026#232; ritualmente costituita resistendo al ricorso.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La   difesa   sostiene   che   la   legge   impugnata   si  sarebbe  \r\n sostanzialmente limitata ad accogliere il principio innovatore posto in  \r\n materia dalla legge statale  31  luglio  1975,  n.  364,  dettando  una  \r\n disciplina  analoga  nei  confronti del personale provinciale anche se,  \r\n per coerenza con la precedente normativa locale, non aveva  recepito  i  \r\n valori dei punti di variazione ivi fissati dalla legge statale.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Comunque,  prosegue  la  difesa della Provincia, la legge impugnata  \r\n sarebbe  stata  emanata  nell\u0027esercizio  della   potest\u0026#224;   legislativa  \r\n primaria  attribuita  alla  Provincia  dagli  artt.  4, n. 1, e 8 dello  \r\n Statuto speciale, e rientrerebbe nei limiti posti  in  proposito  dalle  \r\n dette  disposizioni statutarie. Al riguardo la difesa osserva, in linea  \r\n generale,  che  sarebbero  da  considerare  principi   dell\u0027ordinamento  \r\n giuridico  gli  orientamenti  e  le  direttive  di carattere generale e  \r\n fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica, dal  \r\n coordinamento e dalla intima razionalit\u0026#224; delle norme che concorrono  a  \r\n formare  in  un determinato momento storico il tessuto dell\u0027ordinamento  \r\n giuridico  vigente.   Tali   principi   potrebbero   riflettere   anche  \r\n determinati  settori,  per  convergere in sempre pi\u0026#249; elevate direttive  \r\n generali coerenti allo spirito informatore di tutto  l\u0027ordinamento,  ma  \r\n non  si  identificherebbero  con  i  \"principi\" delle leggi dello Stato  \r\n concernenti singoli settori e singole materie incidenti  in  modo  pi\u0026#249;  \r\n diffuso  e  penetrante  sulla  potest\u0026#224;  legislativa  regionale  e che,  \r\n secondo il sistema dello  Statuto  regionale,  varrebbero  come  limiti  \r\n della  sola  potest\u0026#224; legislativa secondaria della Regione. Ci\u0026#242; posto,  \r\n argomentando in base a precedente giurisprudenza della Corte: la difesa  \r\n sostiene che il divieto posto  dall\u0027art.  67  legge  n.  62  del  1953,  \r\n richiamato   dall\u0027Avvocatura,   potrebbe   rivestire  la  qualifica  di  \r\n principio stabilito dalle leggi dello Stato, ma non quella di principio  \r\n dell\u0027ordinamento.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con ci\u0026#242; cadrebbe la doglianza sollevata in  relazione  all\u0027art.  3  \r\n Cost.,  sollevata  nel  presupposto,  invece,  che il divieto posto dal  \r\n citato art. 67 costituisca un limite della legislazione provinciale  ai  \r\n sensi degli artt. 4, n. 1, e 8 dello Statuto regionale.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     N\u0026#233;  il riferimento all\u0027art. 97 della Costituzione potrebbe giovare  \r\n alla tesi avversa, poich\u0026#233;, in ogni  caso,  il  sindacato  della  Corte  \r\n circa  l\u0027osservanza  del  precetto  ivi  sancito  sarebbe limitato alla  \r\n constatazione della arbitrariet\u0026#224; o meno della normativa sul personale,  \r\n dovendosi in particolare escludere che  la  non  coincidenza  di  norme  \r\n regionali  per  il  personale  con  quelle analoghe dettate dallo Stato  \r\n integri violazione del detto precetto.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ad ogni modo la violazione dell\u0027art. 3 Cost. sarebbe sempre esclusa  \r\n nella specie perch\u0026#233; la disparit\u0026#224; di trattamento  potrebbe  ravvisarsi  \r\n solo  a  proposito  di situazioni giuridiche identiche, e sarebbe stata  \r\n comunque dedotta in relazione a singoli settori retributivi  e  non  in  \r\n ordine  allo  stato  economico delle categorie raffrontate, globalmente  \r\n considerato.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine la  indennit\u0026#224;  in  discussione,  secondo  la  difesa  della  \r\n Regione,  dato il suo riferimento ad una costante e fondamentale fascia  \r\n retributiva, il cui potere di acquisto tenderebbe appunto  a  garantire  \r\n contro la svalutazione monetaria, prescinderebbe da qualsiasi principio  \r\n di  proporzionalit\u0026#224;  con  la qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; del lavoro prestato.  \r\n Sarebbe quindi infondata anche  la  questione  sollevata  in  relazione  \r\n all\u0027art. 36 Cost., che detta proporzionalit\u0026#224; tende a garantire.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  causa  \u0026#232;  stata  discussa nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 maggio  \r\n 1977 e la Corte, con ordinanza n. 116 del 24 maggio 1977,  ha  ordinato  \r\n alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell\u0027Interno e  \r\n al  Commissario  del  Governo  presso la Regione Trentino-Alto Adige di  \r\n provvedere alla esibizione in giudizio dei dati concreti  ed  analitici  \r\n riguardanti  l\u0027attuazione  da  parte degli enti pubblici in genere e di  \r\n quelli  territoriali  in  specie   dell\u0027aggiornamento   dell\u0027indennit\u0026#224;  \r\n integrativa speciale, nonch\u0026#233; riguardanti l\u0027incidenza percentuale della  \r\n sopra detta applicazione sul trattamento complessivo dei dipendenti.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Avendo  la  Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Commissario  \r\n del Governo provveduto ad espletare gli incombenti  di  cui  sopra,  la  \r\n discussione  della  causa  \u0026#232;  stata  nuovamente  fissata per l\u0027odierna  \r\n udienza.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - La questione sollevata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  \r\n ministri  ha per oggetto la legge provinciale di Bolzano riapprovata il  \r\n 21 aprile 1976, concernente modifiche alla  disciplina  dell\u0027indennit\u0026#224;  \r\n integrativa  speciale  gi\u0026#224;  attribuita ai dipendenti statali ed estesa  \r\n con legge provinciale 12 novembre 1964,  n.  16,  ai  dipendenti  della  \r\n stessa provincia.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  assume che, essendosi vietato con l\u0027art. 67 della legge statale  \r\n 10 febbraio 1953, n. 62, di disporre a favore del  personale  di  ruolo  \r\n regionale  un  trattamento  economico  pi\u0026#249;  favorevole  di  quello dei  \r\n dipendenti statali e non avendo  la  Provincia  di  Bolzano  rispettato  \r\n questo  limite,  che  assumerebbe  il  valore di principio fondamentale  \r\n dell\u0027ordinamento  dello  Stato  (art.  117   Cost.),   e   come   tale,  \r\n costituirebbe  limite  della potest\u0026#224; legislativa regionale in materia,  \r\n ne conseguirebbe la violazione del principio  di  eguaglianza  (art.  3  \r\n Cost.),  nonch\u0026#233;  la  violazione  del  principio della proporzionalit\u0026#224;  \r\n delle retribuzioni (art. 36 Cost.).                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  -  Deve  anzitutto  darsi  atto  dei  risultati   dell\u0027indagine  \r\n conoscitiva  disposta  dalla  Corte con l\u0027ordinanza n. 116 del 1977, al  \r\n fine di acquisire dati concreti di paragone e di confronto  riguardanti  \r\n l\u0027attuazione effettuata dallo Stato, dagli enti pubblici in genere e da  \r\n quelli  territoriali  circa l\u0027aggiornamento dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa  \r\n speciale e l\u0027incidenza sul trattamento complessivo dei dipendenti.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; risultato in  sintesi  che  per  gli  enti  pubblici  in  genere  \r\n l\u0027indennit\u0026#224;  integrativa  \u0026#232;  corrisposta  in  misura  pari  a  quella  \r\n prevista per i dipendenti statali  e  cos\u0026#236;  pure  \u0026#232;  disposto  per  i  \r\n dipendenti  delle  regioni  a  statuto  ordinario:  che  altrettanto \u0026#232;  \r\n disposto per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d\u0027Aosta,  mentre  \r\n per  le  regioni  Sicilia  e  Sardegna  \u0026#232;  previsto  un  diverso  pi\u0026#249;  \r\n favorevole trattamento, come pure per la regione Trentino-Alto Adige  e  \r\n per la Provincia di Trento.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  proposito  pu\u0026#242;  rilevarsi  che il risultato degli accertamenti  \r\n compiuti consente di ritenere, per quanto riguarda le regioni a statuto  \r\n speciale, che l\u0027attuazione delle esigenze economiche  di  aggiornamento  \r\n delle  retribuzioni  \u0026#232; stata variamente interpretata e attuata, ma con  \r\n prevalente difformit\u0026#224; dai criteri stabiliti per gli impiegati statali.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Deve  aggiungersi  che la difesa della Provincia non contesta nella  \r\n sostanza la differenziazione del trattamento  economico  attribuito  ai  \r\n dipendenti provinciali rispetto a quello goduto dai dipendenti statali,  \r\n ricordando  per\u0026#242;  che l\u0027ammontare dell\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale  \r\n risulterebbe gi\u0026#224; maggiorato a favore dei  dipendenti  provinciali  per  \r\n effetto  della  normativa precedente in materia, per cui, in realta, la  \r\n maggiore incidenza dell\u0027indennit\u0026#224; risultante dalla legge impugnata  si  \r\n limiterebbe  al  valore  unitario  dei  punti  di variazione che, tutto  \r\n sommato,  coinvolgerebbe  solo  una  lieve  maggiorazione   calcolabile  \r\n intorno al 5%.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  proposito deve ricordarsi peraltro che, con la legge impugnata,  \r\n oltre ad una pi\u0026#249; favorevole valutazione dei punti  di  variazione,  \u0026#232;  \r\n anche   prevista   una   ulteriore   maggiorazione   dell\u0027importo  base  \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; in questione, con decorrenza dal 1 luglio 1975, salvi i  \r\n maggiori importi spettanti in applicazione delle variazioni periodiche,  \r\n maggiorazione che si presenta in misura autonoma e superiore  a  quanto  \r\n previsto  nella  legge  statale.  Non  pu\u0026#242; disconoscersi, quindi, che,  \r\n anche  indipendentemente   dalla   normativa   provinciale   precedente  \r\n concernente  l\u0027indennit\u0026#224;  in  esame, per effetto della legge impugnata  \r\n esiste una maggiore differenza con la parallela  indennit\u0026#224;  attribuita  \r\n ai  dipendenti  statali  che  si concreta in un trattamento sempre pi\u0026#249;  \r\n favorevole  rispetto  a  quello  attribuito  allo  stesso   titolo   ai  \r\n dipendenti statali.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - La questione \u0026#232; fondata.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Come  questa  Corte ha gi\u0026#224; rilevato nella sentenza n. 21 del 1978,  \r\n le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di  Trento  e  di  \r\n Bolzano,  nell\u0027esercizio  della  loro  potest\u0026#224;  legislativa  primaria,  \r\n possono  attribuire  ai  loro  dipendenti  retribuzioni   differenziate  \r\n rispetto a quelle che spettino ai dipendenti statali.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  questo  campo, infatti, i legislatori locali non sono tenuti al  \r\n rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle  leggi  dello  Stato  \r\n per  ciascuna  delle  materie  di competenza regionale o provinciale; e  \r\n dunque non hanno l\u0027obbligo di osservare il principio dettato  dall\u0027art.  \r\n 67  della  legge  n.  62  del  1953,  per  cui le norme sul trattamento  \r\n economico del personale di ruolo regionale  \"non  possono  disporre  un  \r\n trattamento   economico   pi\u0026#249;  favorevole\"  di  quello  attribuito  al  \r\n personale statale.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tuttavia,  ci\u0026#242;  non   comporta   che   la   determinazione   delle  \r\n retribuzioni per i dipendenti delle Regioni o delle Provincie dotate di  \r\n un\u0027autonomia  differenziata  possa  venire  operata in modo arbitrario,  \r\n senza tener conto del criterio ricavabile dal combinato disposto  degli  \r\n artt.  3  e  36  Cost.,  che  fondamentalmente richiede la perequazione  \r\n retributiva in corrispondenza alle varie specie di mansioni, sempre che  \r\n dall\u0027ordinamento risultino termini sicuri e  comuni  di  raffronto  fra  \r\n situazioni  omogenee.  Pi\u0026#249;  specificamente,  ci\u0026#242; non comporta che uno  \r\n strumento  retributivo   quale   l\u0027indennit\u0026#224;   integrativa   speciale,  \r\n destinato  per  definizione  a  fronteggiare il costo della vita in una  \r\n maniera equivalente per  tutti  i  lavoratori  indipendentemente  dalla  \r\n retribuzione   da   ciascuno  percepita,  possa  essere  legittimamente  \r\n utilizzato  per  introdurre   ulteriori   disparit\u0026#224;   di   trattamento  \r\n economico.  Dall\u0027ordinamento generale dello Stato, e in particolare dal  \r\n d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito nella legge 31 marzo  1977,  n.  \r\n 91)  (v.  anche  di  questo  testo l\u0027art. 2 ultimo comma), si ricava al  \r\n contrario il principio - che potrebbe venir classificato fra le  \"norme  \r\n fondamentali  delle  riforme  economico-sociali della Repubblica\" - per  \r\n cui  il  trattamento  di  contingenza deve essere, in linea di massima,  \r\n comune per tutti i lavoratori interessati e  comunque  contenuto  entro  \r\n certi limiti.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pertanto  \u0026#232;  illegittima  una  legge  provinciale  che faccia leva  \r\n sull\u0027indennit\u0026#224; integrativa speciale - sia pure  agganciandosi  ad  una  \r\n legge  provinciale precedente, determinativa di una base di riferimento  \r\n diversa e pi\u0026#249; elevata di quella relativa ai dipendenti statali  -  per  \r\n approfondire,   anzich\u0026#233;  per  colmare,  il  divario  retributivo  gi\u0026#224;  \r\n esistente in tal senso fra il personale della Provincia di Bolzano e la  \r\n generalit\u0026#224; dei dipendenti pubblici.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Attraverso la violazione del principio che attualmente  informa  il  \r\n trattamento  di  contingenza,  la legge impugnata ha infatti violato lo  \r\n stesso criterio perequativo,  ricavabile  dagli  artt.  3  e  36  della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  d\u0027altra  parte, data la fondamentale natura dell\u0027indennit\u0026#224; di  \r\n contingenza che, come si \u0026#232; detto, \u0026#232; destinata a fronteggiare il costo  \r\n della vita in modo eguale per tutti, possono ovviamente avere rilievo i  \r\n pretesi elementi differenziatori  cui  la  difesa  della  Provincia  fa  \r\n riferimento  per  giustificare  il trattamento attribuito ai dipendenti  \r\n provinciali in forza della legge impugnata.                              \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge provinciale di  \r\n Bolzano, riapprovata il 21  aprile  1976,  concernente  modifiche  alla  \r\n disciplina   dell\u0027indennit\u0026#224;   integrativa   speciale   impugnata   dal  \r\n Presidente del Consiglio dei  ministri  con  ricorso  notificato  il  7  \r\n maggio 1976.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, l\u002711 aprile 1978.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI  OGGIONI  -  \r\n                                   LEONETTO  AMADEI  -  EDOARDO VOLTERRA  \r\n                                   GUIDO  ASTUTI   -   MICHELE   ROSSANO  \r\n                                   LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -  \r\n                                   ORONZO  REALE  - BRUNETTO BUCCIARELLI  \r\n                                   DUCCI - ALBERTO  MALAGUGINI  -  LIVIO  \r\n                                   PALADIN - ARNALDO MACCARONE.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"9591","titoletto":"SENT.   45/78  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027  COSTITUZIONALE  IN  VIA PRINCIPALE  - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - STATO GIURIDICO  ED ECONOMICO  DEL  PERSONALE REGIONALE (E PROVINCIALE) -  INDENNITA\u0027 INTEGRATIVA  SPECIALE  PROVINCIALE - PRINCIPIO DI PEREQUAZIONE  - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Il  trattamento economico che le Regioni a Statuto speciale e  le Province autonome possono corrispondere ai propri dipendenti puo` essere  differente  da  quello spettante ai  dipendenti  statali, sempreche`  la  differenziazione,  - allorquando, come  nel  caso della indennita` integrativa speciale, dall\u0027ordinamento risultino termini  sicuri  di raffronto tra situazioni omogenee, - non  sia operata in modo arbitrario e cioe` senza tener conto del criterio della  perequazione  retributiva  in  corrispondenza  alle  varie specie  di  mansioni.  Va pertanto dichiarata  la  illegittimita` costituzionale della legge provinciale di Bolzano, riapprovata il 21  aprile  1976  che  nel   dettare  modifiche  alla  indennita` integrativa  speciale  provinciale  ha  approfondito  il  divario retributivo  gia` esistente tra il personale della Provincia e la generalita`  dei dipendenti pubblici, cosi` violando il principio perequativo,  proprio  dell\u0027istituto dell\u0027indennita`  integrativa speciale.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge provincia Bolzano","data_legge":"21/04/1976","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4779","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1979","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"18","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4781","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1870","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4623","autore":"D\u0027ATENA A.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"529","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4622","autore":"GROTTANELLI DE\u0027 SANTI G.","titolo":"PEREQUAZIONE, EGUAGLIANZA E PRINCIPI DELL\u0027ORDINAMENTO","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"710","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4621","autore":"PASTORI G.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"672","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4743","autore":"TREU T.","titolo":"PROBLEMI GIURIDICI DELLA RETRIBUZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali","anno_rivista":"1980","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]