GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2025/109

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:109
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.89766
    "namelookup_time" => 0.000229
    "connect_time" => 0.001466
    "pretransfer_time" => 0.168428
    "size_download" => 97894.0
    "speed_download" => 109054.0
    "starttransfer_time" => 0.835548
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 47012
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 168342
    "connect_time_us" => 1466
    "namelookup_time_us" => 229
    "pretransfer_time_us" => 168428
    "starttransfer_time_us" => 835548
    "total_time_us" => 897660
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770478181.495
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:109"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:109 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:41 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:41 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"109","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"PATRONI GRIFFI","relatore":"PATRONI GRIFFI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"20/05/2025","data_decisione":"20/05/2025","data_deposito":"17/07/2025","pubbl_gazz_uff":"23/07/2025","num_gazz_uff":"30","norme":"Art. 34 bis, c. 7°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.","atti_registro":"ord. 235/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 109\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra C. P. srl e ANAS spa, con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di C. P. srl e di ANAS spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Lorenzo Lentini e Roberto Eustachio Sisto per C. P. srl, l\u0026#8217;avvocato Francesco Mandalari e l\u0026#8217;avvocata Maria Pacifico per ANAS spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui \u0026#171;non prevede che la sospensione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva, conseguente all\u0026#8217;ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ai sensi dell\u0026#8217;art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Calabria riferisce di essere chiamato a decidere della domanda proposta dalla C. P. srl di annullamento, previa sospensione cautelare, della risoluzione del contratto di appalto pubblico di lavori, disposta dalla ANAS spa il 1\u0026#176; agosto 2024, ai sensi dell\u0026#8217;art. 108, \u0026#171;co[mma 1]\u0026#187; (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, l\u0026#8217;appaltante aveva risolto il contratto in esito al riscontro di una delle cause di \u0026#8220;esclusione automatica\u0026#8221; dell\u0026#8217;appaltatore dalle procedure di evidenza pubblica previste dall\u0026#8217;art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, individuata, nella specie, nel sopravvenire dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;informazione interdittiva antimafia del 26 febbraio 2020 (divenuta definitiva in esito alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 15 aprile 2024, n. 3390), che aveva colpito l\u0026#8217;appaltatore gi\u0026#224; prima della gara.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone in punto di fatto che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; la ricorrente aveva ottenuto l\u0026#8217;aggiudicazione del contratto in virt\u0026#249; della sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo derivante \u0026#8722; secondo quanto previsto dal censurato art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia \u0026#8722; dalla sua ammissione al controllo giudiziario cosiddetto volontario con decreto del 15 luglio 2021 del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; il 7 giugno 2024, anteriormente alla scadenza della misura di prevenzione, stabilita per il 15 luglio 2024, l\u0026#8217;impresa aveva presentato al Prefetto di Reggio Calabria \u0026#171;istanza per la permanenza nella \u003cem\u003ewhite list\u003c/em\u003e\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; la definizione di tale procedimento di aggiornamento dell\u0026#8217;informazione interdittiva era stata sollecitata anche dalla stessa committente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; in esito alla scadenza del termine di durata della misura di prevenzione, appurato il difetto di riscontro della predetta istanza di riesame da parte della prefettura, la stazione appaltante aveva preso atto che il provvedimento interdittivo aveva iniziato nuovamente a produrre effetti e aveva di conseguenza disposto, dapprima, l\u0026#8217;interruzione dei lavori e, di seguito, con il provvedimento impugnato, la risoluzione dell\u0026#8217;appalto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; con il primo e principale motivo di ricorso, l\u0026#8217;appaltatrice aveva lamentato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della decisione risolutoria per violazione degli artt. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 92 e 94-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. antimafia, sostenendo che la sospensione dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;informazione prefettizia prevista dalla prima disposizione dovesse ritenersi estesa sino alla definizione da parte del prefetto del procedimento di riesame dell\u0026#8217;interdittiva;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; nel corso del giudizio, da un lato, l\u0026#8217;operatore economico aveva depositato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, del 13 settembre 2024, con cui era stata dichiarata la cessazione del controllo giudiziario per decorrenza del termine massimo di durata e accertata l\u0026#8217;assenza di presupposti per l\u0026#8217;applicazione di ulteriori misure ablative e, dall\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;appaltante aveva prodotto il preavviso di interdittiva comunicato dalla prefettura alla societ\u0026#224; l\u0026#8217;11 luglio 2024, ai sensi dell\u0026#8217;art. 92, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. antimafia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; con ordinanza 11 ottobre 2024, n. 213, resa all\u0026#8217;esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2024, lo stesso Collegio rimettente, ritenuto insussistente il \u003cem\u003efumus boni iuris\u003c/em\u003e sui motivi di ricorso, ha comunque accolto in via provvisoria la domanda cautelare sul presupposto del rilievo di ufficio della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003ecomma 7, cod. antimafia, posta a fondamento del primo motivo, riservando le motivazioni sulla rilevanza e non manifesta infondatezza a un separato provvedimento. Ha, inoltre, disposto la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio da fissare all\u0026#8217;esito della pronuncia di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione si preoccupa, innanzitutto, di escludere la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, il dato testuale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia \u0026#8211; secondo cui \u0026#171;[i]l provvedimento che dispone [\u0026#8230;] il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende [\u0026#8230;] gli effetti\u0026#187; dell\u0026#8217;informazione interdittiva stabiliti dall\u0026#8217;art. 94 cod. antimafia \u0026#8211; sancirebbe la durata della sospensione per il solo tempo di vigenza della misura di prevenzione, senza possibilit\u0026#224; di sua protrazione per via esegetica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso si sarebbe orientata univocamente la giurisprudenza amministrativa, la quale evidenzierebbe anche il difetto di una norma che espressamente preveda la permanenza degli effetti sospensivi dell\u0026#8217;interdittiva oltre la cessazione del controllo giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello stesso senso deporrebbe poi la diversit\u0026#224; tra i due istituti \u0026#8722; per presupposti e finalit\u0026#224; \u0026#8722; posta in luce (\u0026#171;anche sul versante delle conseguenti refluenze processuali, a seguito delle [\u0026#8230;] decisioni dell\u0026#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 e 8 del 2023\u0026#187;) dagli stessi giudici amministrativi, i quali hanno quindi escluso che l\u0026#8217;esito positivo del controllo giudiziario comporti, di per s\u0026#233;, il superamento del giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa posto a base dell\u0026#8217;interdittiva. Piuttosto, dei risultati ottenuti con il controllo, il prefetto dovrebbe tener conto ai fini dell\u0026#8217;aggiornamento della misura interdittiva, ma con l\u0026#8217;importante precisazione che tale giudizio non \u0026#232; vincolato da quei risultati, che non costituiscono una presunzione assoluta di avvenuta bonifica (si cita Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 giugno 2022, n. 4912).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8722; Tuttavia, proprio con riguardo al mancato raccordo legislativo tra la durata del controllo e il procedimento di aggiornamento, al cui esito potrebbe essere emessa una informazione liberatoria, il TAR Calabria pone in luce le maggiori criticit\u0026#224; fattuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di tempistica, per un verso, si rammenta che il procedimento di aggiornamento si caratterizza per una istruttoria impegnativa e con tempi lunghi, poich\u0026#233; tesa alla verifica dell\u0026#8217;incidenza delle sopravvenienze sul pericolo di infiltrazione posto a fondamento dell\u0026#8217;interdittiva; e, per altro verso, si d\u0026#224; conto della non condivisa prassi delle prefetture di ritenere necessaria per tale decisione la relazione conclusiva del controllore, prassi che implicherebbe un ulteriore allungamento dei tempi della rivalutazione. Infatti, nel difetto di pregiudizialit\u0026#224; dell\u0026#8217;esito del controllo giudiziario sul riesame prefettizio, questo potrebbe basarsi anche sulle relazioni provvisorie dell\u0026#8217;ausiliario del giudice della prevenzione o sulle circostanze sopravvenute durante la misura poste in evidenza dall\u0026#8217;impresa con l\u0026#8217;istanza di aggiornamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di effetti, si d\u0026#224; conto della impossibilit\u0026#224; di neutralizzare con efficacia \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003etunc\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ele conseguenze negative prodotte dalla reviviscenza dell\u0026#8217;interdittiva, nel periodo ricompreso tra la scadenza del controllo e la decisione prefettizia di cui all\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia. E ci\u0026#242; qualunque sia l\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;aggiornamento poich\u0026#233;, nel caso di adozione di una informazione liberatoria, questa ha effetti \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e; mentre, nel caso di emanazione di una nuova interdittiva seguita dalla sua eventuale sospensione giurisdizionale in via cautelare, questa s\u0026#236; opererebbe in via retroattiva, ma non sino a coprire anche il lasso temporale antecedente al nuovo provvedimento interdittivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Tanto premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esi dedica a prospettare le ragioni della non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8722; In primo luogo, il previsto limite del congelamento degli effetti interdittivi sino alla cessazione del controllo giudiziario, e non anche sino alla definizione del procedimento di aggiornamento, contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. per trattamento disomogeneo di situazioni identiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;imprenditore assoggettato alla originaria interdittiva (confermata in via definitiva dal giudicato amministrativo), in esito alla pur favorevole conclusione del controllo giudiziario, non avrebbe alcuno strumento per paralizzarli e, di conseguenza, perderebbe la capacit\u0026#224; sia di stipulare i contratti pubblici, per sopravvenuto difetto dei requisiti di moralit\u0026#224;, sia di eseguire quelli gi\u0026#224; stipulati, per l\u0026#8217;obbligo di risoluzione previsto in capo alle stazioni appaltanti. In particolare, l\u0026#8217;operatore non potrebbe ricorrere al giudice amministrativo (sino alla determinazione prefettizia di aggiornamento) n\u0026#233; potrebbe richiedere al giudice della prevenzione una nuova ammissione al controllo giudiziario, il cui presupposto processuale \u0026#232; la pendenza dell\u0026#8217;impugnazione giurisdizionale dell\u0026#8217;interdittiva, nella specie ormai definita con giudicato sfavorevole. Inoltre, come gi\u0026#224; illustrato, l\u0026#8217;impresa non avrebbe modo di ottenere la cancellazione retroattiva di tali effetti pregiudizievoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente, l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; a contrarre e a eseguire gli appalti pubblici non colpirebbe l\u0026#8217;impresa che sia destinataria di un provvedimento interdittivo, ma ne abbia ottenuto la sospensione giurisdizionale (con effetti \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003etunc\u003c/em\u003e) e, neppure, l\u0026#8217;impresa che, destinataria di una interdittiva non sospesa per il rigetto della istanza cautelare, sia stata ammessa al controllo giudiziario. In quest\u0026#8217;ultimo caso, infatti, il sopraggiungere della misura di prevenzione consentirebbe \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;orientamento maggioritario da tempo formatosi nella giurisprudenza amministrativa nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) \u0026#8722; all\u0026#8217;operatore economico non soltanto di proseguire nell\u0026#8217;esecuzione dei contratti pubblici stipulati, ma addirittura \u0026#8722; secondo quanto attualmente previsto dall\u0026#8217;art. 94, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) \u0026#8211; di permanere tra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, la prima impresa avrebbe un trattamento normativo deteriore rispetto alle altre due.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8722; In secondo luogo, la descritta carenza di rimedi giurisdizionali costituirebbe violazione degli artt. 24, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost. per compromissione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi davanti agli organi di giurisdizione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8722; Ancora, il difetto di strumenti difensivi, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, vulnererebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, alla persona titolare o interessata alla gestione dell\u0026#8217;impresa sarebbe negato il diritto a un ricorso effettivo per far valere, in tempi ragionevoli e preferibilmente con carattere preventivo, i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, nella specie, quelli al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, e alla tutela dei beni privati e della propriet\u0026#224;, garantito dall\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8722; Lamenta, inoltre, il TAR Calabria che la limitazione temporale del congelamento degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva previsto dall\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 sarebbe contraria al principio di buon andamento, di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost. in uno con il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ripristino dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;interdittiva al momento della cessazione del controllo giudiziario con esito positivo, ma prima della definizione da parte del prefetto del riesame dell\u0026#8217;attuale pericolo di condizionamento mafioso, frustrerebbe la finalit\u0026#224; \u0026#171;dinamica\u0026#187; di tale misura di prevenzione, individuata nella bonifica dell\u0026#8217;impresa da situazioni di agevolazione occasionale della criminalit\u0026#224; organizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il rimettente evidenzia che proprio tale obiettivo giustifica la sospensione dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; che consegue all\u0026#8217;interdittiva: infatti, questo meccanismo consente all\u0026#8217;impresa lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale, compresa quella contrattuale con l\u0026#8217;amministrazione, nella forma \u0026#8220;assistita\u0026#8221; come mezzo per superare la riscontrata contaminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn senso inverso, la nuova decorrenza degli effetti interdittivi al termine del \u0026#8220;periodo monitorato\u0026#8221; impedirebbe all\u0026#8217;impresa di consolidare gli effetti dell\u0026#8217;attuato percorso di risanamento e, piuttosto, l\u0026#8217;esporrebbe a quei pregiudizi che il controllo giudiziario aveva inteso scongiurare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi assisterebbe a un \u0026#171;vero e proprio corto circuito normativo\u0026#187;: nelle situazioni meno gravi di permeabilit\u0026#224; alla criminalit\u0026#224;, ritenute emendabili, da un lato, si concede all\u0026#8217;imprenditore di proseguire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; con la \u0026#8220;supervisione giudiziale\u0026#8221;, dall\u0026#8217;altro, si consente, al termine di tale monitoraggio, l\u0026#8217;automatico riprodursi dell\u0026#8217;interdizione. Ci\u0026#242; senza attendere che il prefetto verifichi, nell\u0026#8217;ambito del procedimento di aggiornamento dell\u0026#8217;interdittiva, l\u0026#8217;eventuale incidenza positiva della misura di prevenzione sul pericolo di condizionamento mafioso in origine riscontrato, il quale, peraltro, \u0026#232; gi\u0026#224; stato considerato dal giudice della prevenzione, al momento dell\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;impresa al controllo, di natura solo occasionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza della complessiva disciplina sarebbe lampante proprio ove il riesame prefettizio si concluda in senso favorevole, grazie ai risultati della misura bonificante. In tal caso, gli effetti interdittivi riespansi tra il termine del controllo e l\u0026#8217;emanazione dell\u0026#8217;informazione liberatoria darebbero luogo a conseguenze negative ineliminabili. Tanto, \u0026#171;con buona pace del principio di buon andamento della P.A.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione, denunciando l\u0026#8217;irragionevolezza manifesta della disciplina censurata, richiama i caratteri dell\u0026#8217;informazione interdittiva e la funzione del procedimento di suo riesame: il provvedimento prefettizio, quale strumento di anticipata difesa della legalit\u0026#224; rispetto al grave fenomeno mafioso, effettuerebbe una valutazione di natura \u0026#171;storico/statica\u0026#187; degli elementi di contaminazione e, per tale ragione, avrebbe validit\u0026#224; temporalmente limitata a un anno (art. 86, comma 2, cod. antimafia). Di conseguenza, decorso tale periodo, ne \u0026#232; richiesto l\u0026#8217;aggiornamento, d\u0026#8217;ufficio o su istanza di parte (art. 91, comma 5, cod. antimafia). Il carattere provvisorio della misura e la necessaria verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a suo fondamento, tramite il procedimento di cui all\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia, contempererebbero gli effetti negativi sulla libert\u0026#224; di impresa, come rimarcato dalla sentenza n. 57 del 2020 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.5.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edenuncia, altres\u0026#236;, la \u0026#171;vistosa trasgressione\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 97 Cost., in relazione ai princ\u0026#236;pi di efficienza ed economicit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa: la riespansione dell\u0026#8217;efficacia del provvedimento interdittivo nei confronti del contraente privato imporrebbe alle stazioni appaltanti di procedere alla solerte sostituzione dell\u0026#8217;appaltatore, con conseguenti ritardi e aggravio di costi nella esecuzione del contratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.6.\u0026#8722; Specularmente, nella prospettiva dell\u0026#8217;appaltatore, il TAR Calabria ritiene che la vigente formulazione dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. antimafia arrechi un ingiustificato e non necessario sacrificio al diritto al lavoro e al libero esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa, tutelati dagli artt. 4 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inibizione dei rapporti con la pubblica amministrazione e delle attivit\u0026#224; private sottoposte a regime autorizzatorio che conseguono al ripristino dell\u0026#8217;informazione interdittiva comprometterebbero, infatti, la capacit\u0026#224; economico-produttiva dell\u0026#8217;impresa e la forza lavoro ivi impiegata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.7.\u0026#8722; Ancora, il mancato coordinamento tra controllo giudiziario e procedimento di riesame determinerebbe una manifesta sproporzione rispetto \u0026#171;allo scopo di massima anticipazione della tutela dell\u0026#8217;economia sana dalle incrostazioni criminali che permea il sistema della documentazione antimafia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale fine, secondo il rimettente, avrebbe potuto essere perseguito con soluzioni meno radicali per l\u0026#8217;imprenditore. In via esemplificativa, l\u0026#8217;ordinanza prospetta la modulazione della riespansione degli effetti interdittivi in termini graduali (in ipotesi, prevedendone l\u0026#8217;operativit\u0026#224; nei confronti della sola capacit\u0026#224; a contrarre con la pubblica amministrazione o, piuttosto, nei confronti delle sole attivit\u0026#224; soggette a regime autorizzatorio) ovvero in termini meno afflittivi (ad esempio, con la \u003cem\u003eprorogatio\u003c/em\u003e del controllore giudiziario sino alla definizione del procedimento di riesame o con l\u0026#8217;apposizione di una condizione risolutiva agli effetti provvisoriamente consentiti derivanti dai provvedimenti ampliativi o dai contratti pubblici, analogamente a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 92, comma 3, cod. antimafia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.8.\u0026#8722; Infine, lo stesso difetto di proporzionalit\u0026#224; violerebbe anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, quanto all\u0026#8217;ingerenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica nel pacifico godimento dei beni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, vi sarebbe una lesione del rapporto ragionevole di proporzionalit\u0026#224; tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza della Corte EDU, in quanto la disciplina censurata imporrebbe un onere eccessivo alla propriet\u0026#224; privata, non strettamente necessario all\u0026#8217;utile soddisfacimento dell\u0026#8217;interesse pubblico perseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; In punto di rilevanza, il giudice amministrativo assume che le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano strumentali alla definizione del giudizio al suo esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato provvedimento di risoluzione contrattuale, comminata ai sensi dell\u0026#8217;art. 108, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 50 del 2016, per sopraggiunto difetto di capacit\u0026#224; a contrarre con la pubblica amministrazione, si fonderebbe sulla sola reviviscenza degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva alla scadenza del termine di durata del controllo giudiziario, secondo quanto previsto dal censurato art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ove la disposizione venisse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini prospettati e, dunque, si riconoscesse il congelamento dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;interdittiva sino alla definizione del procedimento di suo aggiornamento, il provvedimento impugnato sarebbe travolto dal venir meno del relativo fondamento normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; Il TAR rimettente conclude affermando la sussistenza delle condizioni per l\u0026#8217;invocata pronuncia additiva: posta l\u0026#8217;insuperabilit\u0026#224; in via esegetica del sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettato, l\u0026#8217;unica soluzione che consentirebbe di rimediarvi sarebbe la protrazione temporale della sospensione dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;interdittiva prevista dalla norma sottoposta a scrutinio, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento di cui all\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita in giudizio la societ\u0026#224; ricorrente nel giudizio principale, C. P. srl, chiedendo la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia negli stessi termini auspicati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;appaltatrice, dopo aver ricostruito i fatti, ha illustrato, condiviso e sostenuto le argomentazioni spese dall\u0026#8217;atto di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, per rafforzare le argomentazioni del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la parte: a) sottolinea che l\u0026#8217;impresa interessata dalla nuova decorrenza dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;interdittiva, a seguito della conclusione del percorso di bonifica del controllo giudiziario, risulterebbe \u0026#171;abbandonata\u0026#187; all\u0026#8217;operare dei relativi effetti pregiudizievoli, in attesa della definizione del procedimento di aggiornamento prefettizio; b) lamenta che il mancato coordinamento tra la definizione di quest\u0026#8217;ultimo e il termine del controllo giudiziario sarebbe irragionevole negazione dell\u0026#8217;effetto virtuoso della bonifica dai condizionamenti mafiosi che la misura di prevenzione giudiziaria mirerebbe a realizzare e che la rivalutazione prefettizia dovrebbe poter acclarare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Si \u0026#232; altres\u0026#236; costituita in giudizio l\u0026#8217;ANAS spa, la quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Anzitutto, la parte ha arricchito il quadro degli accadimenti fattuali e processuali che hanno interessato il giudizio principale, deducendo: a) che il 25 ottobre 2024, in esito al procedimento di aggiornamento, la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato un nuovo provvedimento interdittivo nei confronti della ricorrente; b) di aver proposto appello avverso l\u0026#8217;ordinanza che aveva concesso la sospensione cautelare della risoluzione contrattuale, sull\u0026#8217;assunto della sopravvenuta carenza di interesse all\u0026#8217;annullamento della stessa a fronte della nuova interdizione; c) che il Consiglio di Stato aveva respinto tale impugnazione cautelare con la motivazione secondo cui il nuovo provvedimento si riferiva a \u0026#171;\u0026#8220;presupposti sopravvenuti e, come tali, da ritenere ininfluenti rispetto agli atti sospesi dal primo giudice\u0026#8221;\u0026#187;; d) che, in virt\u0026#249; della nuova interdizione, con atto dell\u0026#8217;11 dicembre 2024, essa appaltante aveva nuovamente risolto il contratto di appalto; e), infine, che la C. P. srl ha impugnato la nuova informazione interdittiva e gli atti conseguenti, ma lo stesso TAR rimettente, questa volta, ha rigettato la relativa istanza cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Tanto premesso, in via preliminare, la parte ha eccepito il difetto del presupposto della rilevanza: sotto due diversi profili, il sopraggiunto provvedimento interdittivo escluderebbe che l\u0026#8217;invocata pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia, possa incidere concretamente sul giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, per un verso, la nuova interdizione impedirebbe alla societ\u0026#224; ricorrente, in via definitiva, la ricostituzione del rapporto contrattuale e, dunque, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione della prima risoluzione, comminata il 1\u0026#176; agosto 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, l\u0026#8217;eventuale estensione da parte di questa Corte della sospensione degli effetti interdittivi, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento, non potrebbe operare nel contenzioso tra le parti, posto che quel procedimento risulta ormai definito dal suddetto secondo atto interdittivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Inoltre, l\u0026#8217;ANAS spa ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate perch\u0026#233; la pronuncia additiva richiesta invaderebbe l\u0026#8217;ambito della discrezionalit\u0026#224; riservata al legislatore. Nell\u0026#8217;ordinamento non sussisterebbero, a suo dire, le condizioni per l\u0026#8217;automatico raccordo tra la fase finale del controllo giudiziario e il procedimento di aggiornamento dell\u0026#8217;interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto, per la duplice ragione \u0026#8722; evidenziata dallo stesso rimettente \u0026#8722; dell\u0026#8217;assenza di pregiudizialit\u0026#224; tra l\u0026#8217;esito del controllo e il procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, cod. antimafia, e della distinzione tra la valutazione del prefetto posta alla base dell\u0026#8217;interdittiva e la valutazione del giudice ordinario nell\u0026#8217;ammissione alla misura di assistenza dell\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Nel merito, la difesa della appaltante ha resistito alle singole questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Quanto alla prospettata violazione del principio di uguaglianza, l\u0026#8217;atto difensivo assume che l\u0026#8217;impresa avrebbe gi\u0026#224; beneficiato degli strumenti di tutela di cui dispongono le altre imprese con le quali viene operato il raffronto, avendo, a sua volta, sia esperito il ricorso giurisdizionale verso la informazione interdittiva, sia ottenuto l\u0026#8217;ammissione al controllo giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, rispetto alla problematica inerente ai tempi della definizione del procedimento di aggiornamento, si ricorda che il privato potrebbe anticipare il momento di presentazione della relativa istanza o azionare il ricorso giurisdizionale verso il silenzio inadempimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; Per le stesse ragioni, l\u0026#8217;imprenditore non potrebbe dirsi privo di mezzi di tutela, sicch\u0026#233; sarebbero complessivamente prive di fondamento anche le doglianze di contrasto con gli artt. 24, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 13 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;appaltante contesta, altres\u0026#236;, le censure di violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il richiesto allungamento della sospensione dell\u0026#8217;interdittiva consentirebbe all\u0026#8217;appaltatore di approfittare dell\u0026#8217;inerzia dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa rispetto al riesame, omettendo a sua volta di attivare gli strumenti a sua disposizione per reagire al silenzio del prefetto, al fine di mantenere i rapporti contrattuali in corso. Inoltre, si trascurerebbe la circostanza che il giudizio meritorio espresso dal giudice della prevenzione con l\u0026#8217;ammissione al controllo giudiziario perderebbe di attualit\u0026#224; al momento della scadenza di tale misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, i timori per gli aggravi temporali ed economici, che conseguirebbero alla interruzione dell\u0026#8217;esecuzione dei contratti pubblici, sarebbero recessivi rispetto alla protezione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e della corretta concorrenza tra le imprese dai condizionamenti di soggetti interessati da tentativi di infiltrazione mafiosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.4.\u0026#8211; Insussistente sarebbe anche l\u0026#8217;asserita lesione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU: piuttosto, si ravviserebbe un \u0026#171;\u0026#8220;giusto equilibrio\u0026#8221;\u0026#187; tra il sacrificio imposto alla propriet\u0026#224; privata e l\u0026#8217;interesse generale della comunit\u0026#224;, nella specie individuabile in plurimi interessi di rango costituzionale, costituiti dal buon andamento, dal corretto utilizzo delle risorse pubbliche, dallo svolgimento leale e corretto della concorrenza e dal principio di legalit\u0026#224; sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.5.\u0026#8211; In ultimo, l\u0026#8217;ANAS spa sostiene la non fondatezza della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte, con la sentenza n. 57 del 2020, avrebbe gi\u0026#224; \u0026#171;riconosc[iuto] la legittimit\u0026#224; della compressione del diritto garantito all\u0026#8217;art. 41 Cost., alla luce dalla perniciosit\u0026#224; del fenomeno mafioso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, la C. P. srl ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha controdedotto all\u0026#8217;eccezione di difetto di rilevanza spiegata dalla ANAS spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa societ\u0026#224; \u0026#8211; premesso di avere ottenuto, a seguito dell\u0026#8217;impugnazione della interdittiva emessa nel 2024 e della seconda risoluzione contrattuale, una nuova ammissione al controllo giudiziario con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, del 7 marzo 2025, n. 15 \u0026#8211; ha sostenuto la persistenza del suo interesse tanto alla decisione della domanda di annullamento della prima risoluzione da parte del giudice amministrativo quanto alla pronuncia di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, in primo luogo, per effetto dell\u0026#8217;eventuale annullamento della nuova interdizione (o comunque in conseguenza della ottenuta sospensione dei suoi effetti per la sopraggiunta ammissione al controllo giudiziario), l\u0026#8217;amb\u0026#236;to mantenimento del rapporto contrattuale sarebbe possibile a condizione che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e annulli la prima risoluzione, fondata sulla disposizione censurata\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la riammissione al controllo giudiziario riaprirebbe l\u0026#8217;arco temporale nel quale la invocata pronuncia additiva potrebbe operare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia, nella parte in cui non dispone che la sospensione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva antimafia \u0026#8722; prevista in esito all\u0026#8217;ammissione al controllo giudiziario e per tutta la sua durata \u0026#8722; \u0026#171;perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento [del provvedimento interdittivo] ex art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono sollevate nel giudizio di impugnazione, proposto da una impresa aggiudicataria di un contratto di appalto pubblico di lavori, della risoluzione comminata dalla stazione appaltante, ai sensi dell\u0026#8217;art. 108, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 50 del 2016, a seguito della constatazione della intervenuta scadenza del controllo giudiziario, cui l\u0026#8217;impresa era stata ammessa, e del conseguente venir meno della sospensione degli effetti della informazione interdittiva (di cui l\u0026#8217;appaltatrice era gi\u0026#224; destinataria, prima della procedura di gara), nonch\u0026#233; della mancata definizione da parte del prefetto del procedimento di riesame dell\u0026#8217;informazione stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003elamenta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma negativa per nove profili, suddivisibili in tre gruppi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo gruppo di questioni \u0026#232; accomunato dalla denunciata situazione in cui verserebbe l\u0026#8217;operatore economico che ha portato a termine la misura di prevenzione del controllo giudiziario ed \u0026#232; destinatario della riviviscenza degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva: egli non avrebbe rimedi giurisdizionali n\u0026#233; per avversarli nell\u0026#8217;immediato n\u0026#233; per neutralizzarli retroattivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale situazione darebbe, pertanto, luogo al contrasto con: a) l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza, per trattamento deteriore di tale operatore rispetto alle imprese che sono per la prima volta colpite dal provvedimento interdittivo e che ne possono ottenere la sospensione con decisione cautelare del giudice amministrativo o con ammissione al controllo giudiziario; b) gli artt. 24, 111, commi primo e secondo, e 113 Cost. per compromissione del diritto di difesa, in specie nei confronti della pubblica amministrazione; c) l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU, per pregiudizio al diritto a un ricorso effettivo definibile in tempi ragionevoli, a tutela del diritto al rispetto della vita privata e del diritto di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon un secondo gruppo di questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003elamenta la violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; per diversi aspetti e in combinazione con altri parametri e, in particolare: a) per l\u0026#8217;incongruit\u0026#224;, rispetto allo scopo della difesa della legalit\u0026#224; perseguito con l\u0026#8217;interdittiva, del pieno ripristino della sua efficacia alla chiusura del controllo; b) per l\u0026#8217;ingiustificato sacrificio del diritto al lavoro e del libero esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa (artt. 4 e 41 Cost.), stante la compromissione irrimediabile della capacit\u0026#224; economico-produttiva dell\u0026#8217;impresa e, di conseguenza, della forza lavoro ivi impiegata; c) per la vistosa violazione dei principi di efficienza ed economicit\u0026#224; (riconducibili all\u0026#8217;art. 97 Cost.) dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; contrattuale dell\u0026#8217;amministrazione, obbligata alla rapida sostituzione dell\u0026#8217;appaltatore, con conseguenti ritardi e aggravio di costi nell\u0026#8217;esecuzione del contratto; d) per l\u0026#8217;ingerenza sproporzionata dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica nel pacifico godimento dei beni, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn terzo luogo, il TAR Calabria lamenta la violazione dei princ\u0026#236;pi di ragionevolezza e buon andamento, perch\u0026#233; la funzione bonificante, perseguita con la misura del controllo giudiziario, sarebbe frustrata dalla riespansione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva senza che si attenda la verifica da parte del prefetto dell\u0026#8217;incidenza degli eventuali risultati favorevoli sulla attualit\u0026#224; del fenomeno di infiltrazione mafiosa: infatti, la riespansa efficacia, da un lato, impedirebbe all\u0026#8217;impresa di consolidare i risultati del compiuto percorso proficuo di risanamento e, dall\u0026#8217;altro, darebbe luogo a conseguenze negative insuperabili, pur nell\u0026#8217;ipotesi di successiva emanazione da parte del prefetto dell\u0026#8217;informazione liberatoria (anche per l\u0026#8217;esito positivo del controllo giudiziario).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;ANAS spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Anzitutto, l\u0026#8217;appaltante eccepisce il difetto di rilevanza delle questioni, in quanto, in esito al procedimento di aggiornamento, la societ\u0026#224; appaltatrice \u0026#232; stata attinta da un nuovo provvedimento interdittivo: quest\u0026#8217;ultimo, per un verso, le precluderebbe in via definitiva la prosecuzione del rapporto contrattuale e, dunque, implicherebbe la sopravvenuta carenza del suo interesse all\u0026#8217;annullamento giurisdizionale della originaria risoluzione del contratto; per altro verso, segnerebbe la fine del periodo temporale nell\u0026#8217;ambito del quale dovrebbe operare l\u0026#8217;estensione della sospensione dell\u0026#8217;interdizione richiesta a questa Corte (\u0026#171;[sino alla]definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia\u0026#187;), con conseguente ininfluenza della eventuale pronuncia additiva sul giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione va disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nuova interdizione \u0026#8722; sebbene sia del 25 ottobre 2024 e, dunque, di data antecedente al deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione del 28 ottobre 2024 \u0026#8211; costituisce, invero, una mera sopravvenienza di fatto, ininfluente sulla rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, le parti non hanno dedotto nella sede propria del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;asserita carenza di interesse all\u0026#8217;annullamento per il sopraggiungere della nuova informazione interdittiva, sicch\u0026#233; essa \u0026#232; rimasta estranea al relativo \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, deve considerarsi che il nuovo provvedimento prefettizio, se pure antecedente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; successivo all\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;11 ottobre 2024 con cui il giudice amministrativo, concedendo in via interinale la tutela cautelare proprio sul presupposto dell\u0026#8217;esistenza dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. antimafia, si \u0026#232; riservato di sollevarli con separato provvedimento. Dunque, l\u0026#8217;accadimento in parola \u0026#171;bench\u0026#233; intervenut[o] prima del deposito formale dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; [\u0026#8230;] successiv[o] alla decisione di sospendere il giudizio e sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2024, in relazione al requisito della persistente pendenza della controversia innanzi al giudice rimettente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Con una seconda eccezione, la stessa parte ha sostenuto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate perch\u0026#233; sarebbe richiesta una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, con invasione dell\u0026#8217;ambito delle scelte riservate al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, si chiederebbe la protrazione della sospensione dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;interdittiva sino alla decisione prefettizia sull\u0026#8217;aggiornamento della stessa, sebbene nell\u0026#8217;ordinamento non sussistano, in assunto, le condizioni per l\u0026#8217;automatico raccordo tra la fase finale del controllo giudiziario e il procedimento di cui all\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, dopo aver delineato caratteristiche e funzioni del controllo giudiziario volontario e dell\u0026#8217;aggiornamento dell\u0026#8217;informazione interdittiva, ha individuato il loro punto di contatto nella circostanza per la quale dall\u0026#8217;esito favorevole del primo scaturisce l\u0026#8217;obbligo di avvio del secondo, che potrebbe definirsi, anche a causa del percorso controllato, con una informazione liberatoria. Nel descritto contesto, il TAR Calabria stigmatizza la mancata previsione della sospensione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva sino all\u0026#8217;esito del riesame e formula la richiesta di una pronuncia additiva che ritiene coerente con le \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edei due istituti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve dovesse riscontrarsi il denunciato \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eai diritti e ai princ\u0026#236;pi costituzionali evocati, spetter\u0026#224; a questa Corte individuare lo strumento idoneo per porvi rimedio sulla base di \u0026#171;\u0026#8220;precisi punti di riferimento\u0026#8221; e soluzioni \u0026#8220;gi\u0026#224; esistenti\u0026#8221;\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 69 del 2025, n. 62 del 2022, n. 63 del 2021 e n. 224 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; L\u0026#8217;esame del merito richiede una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inseriscono le questioni sollevate, limitatamente agli aspetti essenziali per la decisione: il controllo giudiziario volontario nel suo rapporto con l\u0026#8217;informazione interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Il controllo giudiziario di cui all\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. antimafia \u0026#232; una misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale, introdotta con l\u0026#8217;art. 11, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate). Tale misura \u0026#232; applicabile dal giudice della prevenzione d\u0026#8217;ufficio o a domanda dell\u0026#8217;operatore economico e inquadrabile nella pi\u0026#249; recente tendenza della legislazione a fornire una risposta preventiva ai fenomeni di infiltrazione criminale nell\u0026#8217;economia secondo misure graduali, con la valorizzata possibilit\u0026#224; per le fattispecie meno gravi di intervenire, anzich\u0026#233; con \u0026#8220;l\u0026#8217;ablazione\u0026#8221;, con il \u0026#8220;salvataggio\u0026#8221; della realt\u0026#224; aziendale contaminata, tramite la sottoposizione della stessa a diversificati interventi di \u0026#8220;bonifica\u0026#8221;. In particolare, con il controllo giudiziario, l\u0026#8217;imprenditore non \u0026#232; espropriato dell\u0026#8217;azienda (come nel sequestro e nella confisca) n\u0026#233; temporaneamente spossessato della sua gestione (come nell\u0026#8217;amministrazione giudiziaria), ma \u0026#232; soggetto a un programma vigilato e assistito dallo Stato, finalizzato al suo recupero alla legalit\u0026#224;. Ci\u0026#242; alla condizione che l\u0026#8217;impresa, seppur interessata dal pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, manifesti un adeguato margine di autonomia rispetto alle consorterie criminali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, da un lato, la misura pu\u0026#242; essere disposta solo se l\u0026#8217;agevolazione a persone pericolose (individuate dall\u0026#8217;art. 34, comma 1, cod. antimafia) sia \u0026#171;occasionale\u0026#187; (art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, cod. antimafia), secondo un riscontro che la giurisprudenza intende non soltanto come riferito allo \u0026#171;stato attuale di pericolosit\u0026#224; oggettiva in cui versi la realt\u0026#224; aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto [teso] a comprendere e prevedere le potenzialit\u0026#224; che quella realt\u0026#224; ha di affrancarsene seguendo l\u0026#8217;iter che la misura alternativa comporta\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 settembre-19 novembre 2019, n. 46898). In altri termini, il giudice \u0026#232; chiamato a esprimere un favorevole giudizio prognostico riguardo al fatto che l\u0026#8217;impresa possa riallinearsi con il contesto economico sano, seguendo il percorso assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, all\u0026#8217;imprenditore \u0026#232; lasciata la gestione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sotto le prescrizioni e la sorveglianza \u0026#8722; di varia tipologia e per un periodo ricompreso tra uno e tre anni (art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, cod. antimafia) \u0026#8722; del tribunale della prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specifica ipotesi in cui la misura sia attivata a domanda dell\u0026#8217;operatore economico (art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, cod. antimafia), essa consiste \u0026#8211; oltre che in obblighi e divieti rivolti all\u0026#8217;imprenditore \u0026#8722; nella vigilanza da parte di un giudice delegato dal tribunale con l\u0026#8217;ausilio di un \u0026#171;amministratore giudiziario\u0026#187; (di seguito, anche: controllore giudiziario), che esplica una puntuale attivit\u0026#224; di controllo sull\u0026#8217;impresa (art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecomma 3, cod. antimafia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore ha previsto, quale condizione affinch\u0026#233; possa essere richiesta l\u0026#8217;ammissione al controllo giudiziario volontario, che l\u0026#8217;imprenditore richiedente sia destinatario di una informazione interdittiva emessa ai sensi dell\u0026#8217;art. 84, comma 4, cod. antimafia (e, dunque, di una interdittiva adottata in esito alla valutazione discrezionale del prefetto della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell\u0026#8217;impresa), la quale sia stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo (art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, cod. antimafia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale previsione il legislatore ha stabilito un inedito collegamento tra la prevenzione giudiziaria e la prevenzione amministrativa relative all\u0026#8217;impresa attinta solo occasionalmente da fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma di tale collegamento ha espressamente disciplinato solo due aspetti: 1) a monte, la necessit\u0026#224; procedurale che il tribunale, nel determinarsi sulla misura, senta il prefetto che ha adottato l\u0026#8217;interdittiva; 2) a valle, la sospensione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva come conseguenza dell\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;imprenditore al controllo giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il primo periodo del censurato art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia, prevede che il\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprovvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende\u003cem\u003e \u003c/em\u003egli effetti dell\u0026#8217;informazione interdittiva, stabiliti dall\u0026#8217;art. 94 cod. antimafia. Quanto a questi, \u0026#232; noto che il provvedimento prefettizio \u0026#8211; in ragione della sua natura cautelare e preventiva in funzione di difesa della legalit\u0026#224; dalla penetrazione della criminalit\u0026#224; organizzata nell\u0026#8217;economia (sentenze n. 101 del 2023, n. 180 del 2022, n. 178 del 2021 e n. 57 del 2020) \u0026#8211; determina l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; (parziale e tendenzialmente temporanea) dell\u0026#8217;imprenditore a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione (ancora sentenze n. 101 del 2023, n. 118 del 2022 e n. 178 del 2021, che richiamano Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, n. 3), derivando dal riscontro del tentativo di infiltrazione mafiosa il divieto di stipulare ed eseguire i contratti pubblici, di conseguire e mantenere le concessioni di beni pubblici, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni (artt. 91, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee 94, comma 1, cod. antimafia) nonch\u0026#233;, secondo la corrente giurisprudenza amministrativa, alla luce del disposto dell\u0026#8217;art. 89-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. antimafia, l\u0026#8217;impedimento a ottenere e mantenere i titoli autorizzatori e abilitativi necessari per lo svolgimento di attivit\u0026#224; imprenditoriali anche nei confronti dei privati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo in un secondo momento, con gli artt. 47, comma 1, e 49, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, il legislatore ha arricchito il quadro di correlazione tra la prevenzione amministrativa e la prevenzione giudiziaria, prescrivendo la comunicazione alla prefettura del decreto di ammissione ai fini dell\u0026#8217;aggiornamento della banca dati unica della documentazione antimafia e disponendo il coordinamento del controllo giudiziario con le misure amministrative di prevenzione collaborativa, adottabili dal prefetto, introdotte con lo stesso art. 49, comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, secondo l\u0026#8217;inserito art. 94-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. antimafia, se il prefetto riscontra che l\u0026#8217;impresa \u0026#232; interessata da \u0026#171;tentativi di infiltrazione mafiosa [\u0026#8230;] riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale\u0026#187;, in luogo dell\u0026#8217;informazione interdittiva, emette un provvedimento che prescrive all\u0026#8217;operatore una serie di misure di tipo organizzativo e/o comunicativo, per un periodo variabile dai sei ai dodici mesi, con possibile nomina di uno o pi\u0026#249; esperti con funzioni di supporto per l\u0026#8217;attuazione delle prescrizioni disposte. Nello specifico, il comma 3 di tale articolo regola il rapporto tra la vigilanza prescrittiva adottata dal prefetto e quella applicata dal giudice della prevenzione, stabilendo che le misure collaborative cessano se il tribunale della prevenzione dispone il controllo giudiziario (nella forma della vigilanza con la nomina del controllore giudiziario). Ci\u0026#242; perch\u0026#233; le prime hanno il medesimo presupposto (l\u0026#8217;agevolazione occasionale), analogo contenuto (gestione imprenditoriale guidata e monitorata con diverse modalit\u0026#224;) e \u0026#171;identit\u0026#224; di funzione\u0026#187; (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 13 febbraio 2023, n. 7) rispetto al secondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante l\u0026#8217;intervento legislativo del 2021, \u0026#232; rimasta scarna la disciplina dell\u0026#8217;istituto del controllo, quanto al coordinamento con la valutazione infiltrativa prefettizia e al suo vaglio da parte del giudice amministrativo, e ci\u0026#242; ha creato diversi dubbi esegetici che interessano sia la fase genetica sia lo sviluppo del controllo giudiziario, molti dei quali risolti dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra gli aspetti chiariti \u0026#8722; per quanto ancora di stretto rilievo ai fini della presente decisione \u0026#8722; vi \u0026#232;, anzitutto, la diversit\u0026#224; della valutazione espressa dal prefetto (e del suo sindacato da parte del giudice amministrativo) rispetto al \u0026#8220;fuoco\u0026#8221; della valutazione del giudice della prevenzione: la prima \u0026#8722; preordinata alla adozione della interdittiva quale reazione ordinamentale alle minacce della criminalit\u0026#224; \u0026#8722; \u0026#232; esclusivamente di tipo \u0026#8220;statico\u0026#8221; (o retrospettivo), quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo gi\u0026#224; perpetratosi; mentre la seconda \u0026#8211; funzionale all\u0026#8217;ammissione del richiedente a una misura di bonifica \u0026#8722; \u0026#232; di natura eminentemente \u0026#8220;dinamica\u0026#8221;, perch\u0026#233; prognosi delle concrete possibilit\u0026#224; che la singola realt\u0026#224; aziendale ha, o meno, di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano (si veda, per tutte, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023 e, nella giurisprudenza ordinaria, ancora Cass., sez. un. pen., n. 46898 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale inquadramento delle due diverse valutazioni sono state tratte talune conseguenze sul loro rapporto diacronico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, le pronunce pi\u0026#249; recenti hanno escluso che il giudicato amministrativo di rigetto dell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;interdittiva faccia venire meno il controllo giudiziario, perch\u0026#233; \u0026#232; ritenuta perdurante l\u0026#8217;esigenza di risanare l\u0026#8217;impresa. Si \u0026#232; affermato, infatti, che \u0026#8220;la conferma\u0026#8221; giurisdizionale dell\u0026#8217;interdizione prefettizia e, dunque, l\u0026#8217;accertamento in via definitiva che l\u0026#8217;impresa \u0026#232; permeabile al fenomeno mafioso, renda massima l\u0026#8217;esigenza di risanamento (ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023) o, comunque, che essa sia \u0026#171;coerente proprio con la [precedente] ritenuta necessit\u0026#224; di applicare la misura del controllo giudiziario\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 11 dicembre 2024-11 febbraio 2025, n. 5514).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel verso opposto, \u0026#232; ritenuto ininfluente il sopraggiungere della definizione positiva del controllo giudiziario sul sindacato del giudice amministrativo sulla interdittiva: infatti, il buon esito della misura preventiva giudiziaria costituisce un \u003cem\u003epost factum\u003c/em\u003e rispetto al provvedimento prefettizio impugnato, di cui va verificata la legittimit\u0026#224; tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui \u0026#232; stato emesso (da ultimo, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 29 aprile 2025, n. 3635).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur nella delineata distinzione dei giudizi della prevenzione amministrativa e giudiziaria, con la conseguente esclusione dell\u0026#8217;incidenza diretta dell\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;uno sull\u0026#8217;altro, sussistono delle ovvie interferenze che hanno origine ora nel disposto dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia, ora nella \u0026#8220;temporaneit\u0026#224;\u0026#8221; dell\u0026#8217;interdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo profilo, \u0026#232; pacifico nella giurisprudenza amministrativa \u0026#8722; come correttamente sostenuto dal rimettente \u0026#8722; che dalla lettera della disposizione censurata, secondo cui il \u0026#171;provvedimento che dispone [\u0026#8230;] il controllo giudiziario [\u0026#8230;] sospende\u003cem\u003e \u003c/em\u003e[\u0026#8230;] gli effetti\u0026#187; dell\u0026#8217;informazione interdittiva, si ricava anche la norma secondo cui la chiusura del controllo (a prescindere dall\u0026#8217;esito) determina la cessazione dell\u0026#8217;effetto sospensivo della interdittiva che dal primo era conseguito (da ultimo, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 marzo 2024, n. 2515).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al secondo aspetto, l\u0026#8217;esito positivo della misura preventiva giudiziaria pu\u0026#242; avere un riflesso nello \u0026#8220;sviluppo\u0026#8221; dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, infatti, occorre ricordare che \u0026#8211; come questa Corte ha avuto modo di rimarcare nel segnare il limite della ragionevolezza della grave limitazione della libert\u0026#224; di impresa che deriva dalla adozione dell\u0026#8217;informazione interdittiva in nome della difesa della legalit\u0026#224; \u0026#8211; la misura prefettizia ha carattere provvisorio: l\u0026#8217;art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che l\u0026#8217;informativa antimafia abbia una validit\u0026#224; limitata di dodici mesi, previsione da intendere (al contrario che nel caso della informazione liberatoria) non gi\u0026#224; come perdita automatica dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;interdizione, ma nel senso che \u0026#171;alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell\u0026#8217;interdittiva\u0026#187; (sentenza n. 57 del 2020). In altri termini, la provvisoriet\u0026#224;, tesa a \u0026#171;scongiurare il rischio della persistenza di una misura non pi\u0026#249; giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile\u0026#187; (ancora, sentenza n. 57 del 2020) per l\u0026#8217;impresa interdetta, \u0026#232; garantita dall\u0026#8217;art. 91, comma 5, ultimo periodo, cod. antimafia, a mente del quale \u0026#171;[i]l prefetto, anche sulla documentata richiesta dell\u0026#8217;interessato, aggiorna l\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell\u0026#8217;accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl venir meno di tali \u0026#171;circostanze rilevanti\u0026#187;, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, non deriva dal mero trascorrere del tempo, ma dal sopraggiungere di elementi diversi, oppure contrari, idonei a escludere la portata sintomatica di quelli posti alla base del giudizio infiltrativo dell\u0026#8217;emessa interdittiva \u0026#8211; o perch\u0026#233; ne smentiscono tale valenza, o perch\u0026#233; rendono remoto, e certamente non pi\u0026#249; attuale, il pericolo (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 agosto 2020, n. 5088; in termini analoghi, ancora, sezione terza, sentenze 30 ottobre 2023, n. 9343, e 7 gennaio 2022, n. 57).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, tra i fatti positivi idonei a superare la pregressa valutazione infiltrativa vi \u0026#232; proprio l\u0026#8217;esito favorevole del controllo giudiziario e la giurisprudenza non ha mancato di puntualizzarne le implicazioni procedimentali e decisorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il profilo procedimentale, tale sopravvenienza genera l\u0026#8217;obbligo dell\u0026#8217;organo amministrativo di procedere all\u0026#8217;aggiornamento dell\u0026#8217;informazione interdittiva previsto dall\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 10 marzo 2025, n. 1937 e 23 dicembre 2024, n. 10340), obbligo che, se inadempiuto, rende operante l\u0026#8217;azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 dell\u0026#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il profilo della determinazione prefettizia di riesame, il prefetto non pu\u0026#242; ignorare gli esiti del controllo, dovendo puntualmente valutare (con onere motivazionale rinforzato) se il compiuto percorso abbia dato luogo, o meno, alla recisione dei rapporti con le organizzazioni criminali e, dunque, se i risultati della misura costituiscano effettivamente una di quelle sopravvenienze rilevanti ai fini dell\u0026#8217;aggiornamento. Per contro, \u0026#232; escluso che l\u0026#8217;esito positivo del controllo giudiziario vincoli il successivo giudizio di riesame, posto che la valutazione del controllore e del tribunale non costituisce un giudicato di accertamento n\u0026#233; una presunzione assoluta di avvenuta bonifica (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 31 luglio 2024, n. 6880 e 16 giugno 2022, n. 4912).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;aggiornamento \u0026#8722; nell\u0026#8217;indiscussa discrezionalit\u0026#224; della sua definizione con l\u0026#8217;emissione di una informazione liberatoria o, piuttosto, di una informazione interdittiva \u0026#8722; \u0026#232; stato pertanto qualificato, sia dal giudice amministrativo che dal giudice ordinario, come punto \u0026#171;di interazione\u0026#187; o \u0026#171;raccordo\u0026#187; tra gli istituti in esame (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 15 ottobre 2024, n. 790; Cons. Stato, sez. sesta, n. 2515 del 2024; Cass., n. 5514 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur rinvenuto il collegamento tra gli istituti, alcune pronunce amministrative (da ultimo, sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1937 del 2025), al pari dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, e la dottrina hanno evidenziato le problematiche che derivano dal mancato allineamento, nella complessiva disciplina, tra il tempo della definizione del controllo e il tempo di definizione del riesame dell\u0026#8217;interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione sull\u0026#8217;aggiornamento, infatti, in ragione della complessa istruttoria e del carico di lavoro delle prefetture, giunge ordinariamente a distanza di tempo dalla conclusione del controllo giudiziario, pur se \u0026#8211; come nella fattispecie all\u0026#8217;esame del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; l\u0026#8217;imprenditore o l\u0026#8217;amministrazione interessata abbiano presentato istanza di riesame in un momento antecedente alla conclusione del controllo sulla base delle relazioni provvisorie del controllore giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sfasamento \u0026#8722; come sottolineato dal rimettente \u0026#8211; ha quale conseguenza che l\u0026#8217;informazione liberatoria, emessa dal prefetto in sede di aggiornamento dell\u0026#8217;interdittiva all\u0026#8217;esito positivo del controllo, operando \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e, non cancella gli effetti interdittivi riespansi dopo il controllo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;espresso fine di colmare questo \u0026#8220;iato temporale\u0026#8221;, nell\u0026#8217;attuale XIX Legislatura, \u0026#232; stata\u003cem\u003e \u003c/em\u003epresentata la proposta di legge (Modifica all\u0026#8217;articolo 34-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di controllo giudiziario delle aziende \u0026#8211; A.C. n. 1405) volta all\u0026#8217;introduzione, nell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. antimafia, del comma 7\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esecondo cui \u0026#171;[i]n caso di esito positivo del controllo, il prefetto procede d\u0026#8217;ufficio al riesame della posizione del soggetto controllato. Il riesame ha una durata massima di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi. Nel corso del riesame si mantiene la sospensione degli effetti di cui all\u0026#8217;articolo 94\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Tutto quanto sopra premesso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. \u0026#8211; per irragionevolezza della disciplina e sproporzionata compressione dell\u0026#8217;iniziativa economica privata \u0026#8211; sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Come si \u0026#232; visto, con il controllo a domanda dell\u0026#8217;imprenditore, il legislatore ha collegato la prevenzione giudiziaria con quella amministrativa per dare coordinata risposta al tentativo di infiltrazione della criminalit\u0026#224; di tipo marginale, ma \u0026#232; evidente che non ragionevolmente ha mancato di \u0026#8220;chiudere il cerchio\u0026#8221; e determinato un incongruo sacrificio della libert\u0026#224; di impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8722; Tassello fondamentale dell\u0026#8217;\u0026#171;apprezzabile finalit\u0026#224; [del controllo giudiziario] di contemperare le esigenze di difesa sociale e di tutela della concorrenza con l\u0026#8217;interesse alla continuit\u0026#224; aziendale\u0026#187; (sentenza n. 180 del 2022) \u0026#232; senza dubbio la sospensione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva di cui quell\u0026#8217;operatore economico \u0026#232; destinatario, in quanto essa costituisce il mezzo indispensabile per consentirgli di espletare in concreto l\u0026#8217;iter\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi gestione vigilata preordinato alla bonifica: infatti, solo per effetto del congelamento dell\u0026#8217;interdizione, l\u0026#8217;operatore riacquista provvisoriamente la capacit\u0026#224; di intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione e di svolgere le attivit\u0026#224; economiche sottoposte al suo preventivo assenso. Senza tale strumento, dunque, l\u0026#8217;ordinamento indicherebbe \u0026#8220;il percorso di recupero, ma non fornirebbe le gambe per percorrerlo\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;essenziale strumentalit\u0026#224; del meccanismo sospensivo rispetto alla finalit\u0026#224; del controllo \u0026#232; stata, d\u0026#8217;altro canto, di recente ribadita dal legislatore del terzo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che ne ha esteso l\u0026#8217;ambito applicativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.lgs. n. 36 del 2023 ha sancito il superamento dell\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale che riteneva che la sospensione \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e, sopraggiunta nel corso della procedura di evidenza pubblica, non operasse retroattivamente e, pertanto, non apportasse deroghe all\u0026#8217;obbligo per le stazioni appaltanti di escludere dalla competizione il partecipante interdetto (art. 80, comma 2, del previgente cod. contratti pubblici e art. 94, comma 2, del vigente cod. contratti pubblici) o all\u0026#8217;impedimento dell\u0026#8217;aggiudicazione in suo favore (art. 32, comma 7, del previgente cod. contratti pubblici e art. 17, comma 5, del vigente cod. contratti pubblici) e di stipula del contratto (art. 94, comma 1, cod. antimafia), in rigorosa applicazione del principio della necessaria continuit\u0026#224; del possesso dei requisiti in capo agli aspiranti contraenti con la pubblica amministrazione in tutte le fasi della gara.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 94, comma 2, ultimo periodo, del vigente cod. contratti pubblici dispone l\u0026#8217;inoperativit\u0026#224; della causa di esclusione per l\u0026#8217;accertamento prefettizio del tentativo di infiltrazione mafiosa \u0026#171;se, entro la data dell\u0026#8217;aggiudicazione, l\u0026#8217;impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario\u0026#187;. \u0026#200; cos\u0026#236; sancito l\u0026#8217;effetto \u0026#8220;salvifico\u0026#8221; dell\u0026#8217;ottenuto controllo sulla procedura di evidenza pubblica, perch\u0026#233; il concorrente \u0026#8220;controllato\u0026#8221; \u0026#232; ritenuto\u003cem\u003e ex lege \u003c/em\u003eaffidabile, nonch\u0026#233; meritevole di occasioni contrattuali che lo conducano alla bonifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora al \u003cem\u003efavor \u003c/em\u003eper lo scopo della misura di cui all\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, cod. antimafia, va ricondotto anche il ricordato recente orientamento giurisprudenziale che esclude che il giudicato amministrativo di rigetto dell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;interdittiva comporti l\u0026#8217;interruzione della gestione imprenditoriale controllata e, di conseguenza, il venir meno del \u0026#8220;beneficio sospensivo\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.\u0026#8722; Rispetto alla valorizzata \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del controllo giudiziario \u0026#232;, invece, palesemente dissonante e afflittivo per l\u0026#8217;impresa il meccanismo \u0026#8722; ben descritto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8722; che segue alla sua conclusione pur a fronte degli acclarati risultati positivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, alla chiusura della misura giudiziaria corrisponde l\u0026#8217;automatica riespansione degli effetti interdittivi con le conseguenti ripercussioni negative, prime tra tutte quelle su gare e contratti pubblici in corso \u0026#8722; senza che, secondo coerenza logica, si attenda l\u0026#8217;apprezzamento degli esiti del controllo giudiziario volontario nella valutazione di aggiornamento della misura amministrativa, cui la disciplina l\u0026#8217;ha collegato. Anche ad avviso di questa Corte, \u0026#232; proprio l\u0026#8217;aggiornamento dell\u0026#8217;informazione dell\u0026#8217;interdittiva ex art. 91, comma 5, cod. antimafia il \u0026#8220;nodo di collegamento\u0026#8221; tra i due sistemi preventivi, trattandosi del momento in cui l\u0026#8217;ordinamento richiede di riscontrare se gli esiti del consentito percorso, letti nella visione complessiva che il prefetto ha dell\u0026#8217;imprenditore, abbiano prodotto l\u0026#8217;effettivo superamento del pericolo di infiltrazione originariamente rilevato, in modo da \u0026#171;scongiurare [anche in questo specifico caso] il rischio della persistenza di una misura non pi\u0026#249; giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile\u0026#187; (sentenza n. 57 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, con risultati paradossali, le perdite che discendono dalla nuova paralisi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale non possono essere eliminate retroattivamente anche se l\u0026#8217;esito del procedimento di riesame sia favorevole per decisione amministrativa o giudiziale: infatti, non solo \u0026#8211; come si \u0026#232; visto \u0026#8211; l\u0026#8217;eventuale emanazione da parte del prefetto dell\u0026#8217;informazione liberatoria all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;aggiornamento, e proprio in ragione dei risultati della misura della vigilanza prescrittiva, opera \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e; ma anche l\u0026#8217;eventuale annullamento giurisdizionale dell\u0026#8217;informazione interdittiva emessa all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;aggiornamento (al pari della sospensione cautelare che pu\u0026#242; precederlo) retroagisce al momento della adozione del provvedimento, ma non copre anche il periodo anteriore, che va dalla definizione del controllo alla impugnata interdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di questi rilievi, deve concludersi per la irragionevolezza e contraddittoriet\u0026#224; del sistema nel suo complesso, il quale: 1) istituisce una misura innovativa e in essa investe con l\u0026#8217;obiettivo di recupero delle imprese alla legalit\u0026#224; tramite la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; aziendale; 2) consente di ammettere l\u0026#8217;imprenditore, in esito al riconoscimento di specifiche potenzialit\u0026#224;, a un apposito percorso di risanamento di durata compresa tra uno e tre anni, che ha un costo non solo per il privato, ma anche per l\u0026#8217;amministrazione della giustizia; 3) ma, di contro, pur nell\u0026#8217;ipotesi di chiusura positiva della misura, non impedisce l\u0026#8217;immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della doverosa rivalutazione prefettizia sulla persistenza o sul superamento del condizionamento mafioso, superamento che si auspica determinato dal compiuto risanamento controllato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, va rimarcato che la riespansione di questi effetti rischia di vanificare i risultati conseguiti con l\u0026#8217;attivit\u0026#224; monitorata: il ripristino delle incapacit\u0026#224; non solo pu\u0026#242; condurre a una crisi economica irreversibile dell\u0026#8217;impresa, ma pu\u0026#242; anche determinare un possibile riavvicinamento dell\u0026#8217;operatore economico in difficolt\u0026#224; alla criminalit\u0026#224;, da cui l\u0026#8217;intervento statale mirava a separarlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Restano assorbite le ulteriori questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Riscontrato il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e, deve individuarsi la soluzione per porvi rimedio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soluzione indicata dal rimettente, di protrazione della sospensione dell\u0026#8217;interdittiva sino al suo riesame, risulta a \u0026#8220;rime adeguate\u0026#8221;, con la precisazione che la invocata protrazione della sospensione pu\u0026#242; essere riconosciuta solo in caso di chiusura del controllo con esito favorevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, infatti, l\u0026#8217;addizione \u0026#232; coerente con lo scopo legislativo di consentire, tramite la continuit\u0026#224; aziendale monitorata, il salvataggio delle imprese nonch\u0026#233; con la logica del sistema nel suo complesso di verificare, tramite il giudizio prefettizio di aggiornamento dell\u0026#8217;interdittiva, che il diligente percorso controllato abbia effettivamente eliso il rischio infiltrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;aggancio temporale tra il momento della chiusura della misura preventiva e il momento dell\u0026#8217;aggiornamento della situazione infiltrativa trova nell\u0026#8217;ordinamento \u0026#8722; diversamente da quanto asserito dall\u0026#8217;ANAS spa \u0026#8722; \u0026#171;\u0026#8220;precisi punti di riferimento\u0026#8221; e \u0026#8220;soluzioni gi\u0026#224; esistenti\u0026#8221;\u0026#187; (tra le altre, sentenze n. 69 del 2025, n. 62 del 2022, n. 63 del 2021 e n. 224 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa continuit\u0026#224; temporale \u0026#232; stata, infatti, prevista dal legislatore nelle misure di prevenzione collaborativa, di cui si sono viste le notevoli similitudini con il controllo giudiziario: per esse, l\u0026#8217;art. 94-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 4,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. antimafia, fa coincidere il termine di scadenza del periodo vigilato con il riesame della situazione infiltrativa, inferendo dal venir meno di questa, per effetto del buon esito della misura amministrativa preventiva, il rilascio di una informazione antimafia liberatoria. In tale caso, dunque, l\u0026#8217;ordinamento non consente alcuno \u0026#8220;\u003cem\u003eiato temporale\u003c/em\u003e\u0026#8221; pregiudizievole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; In conclusione, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia nella parte in cui non prevede\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche la sospensione degli effetti dell\u0026#8217;informazione interdittiva derivante dall\u0026#8217;ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell\u0026#8217;informazione interdittiva derivante dall\u0026#8217;ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250717135614.pdf","oggetto":"Mafia e criminalit\u0026#224; organizzata - Impresa e imprenditore - Controllo giudiziario delle aziende - Effetti - Sospensione del termine del procedimento di rilascio dell\u0026#8217;informativa antimafia interdittiva, di cui all\u0026#8217;art. 92, c. 2, del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) nonch\u0026#233; degli effetti di cui all\u0026#8217;art. 94 del medesimo codice - Omessa previsione che la sospensione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva, conseguente all\u0026#8217;ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, necessario alla definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, c. 5, del codice antimafia - Denunciata previsione che implica, per l\u0026#8217;impresa in attesa dell\u0026#8217;aggiornamento della propria posizione post-controllo giudiziario, un trattamento deteriore rispetto a un\u0026#8217;altra che, versando in un\u0026#8217;identica situazione di fatto, quale destinataria di un\u0026#8217;interdittiva antimafia, pu\u0026#242; immediatamente contestarne la legittimit\u0026#224; degli effetti con gli strumenti previsti dall\u0026#8217;ordinamento - Trattamento deteriore anche rispetto all\u0026#8217;impresa che, non ottenuta la tutela cautelare invocata a corredo del ricorso avverso l\u0026#8217;interdittiva, venga ammessa al controllo giudiziario volontario, potendo questa proseguire nell\u0026#8217;esecuzione dei contratti d\u0026#8217;appalto gi\u0026#224; stipulati al momento dell\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;interdittiva e ottenere l\u0026#8217;aggiudicazione, ove tale interdittiva sia stata emessa nella fase di scelta del contraente - Riespansione degli effetti pregiudizievoli dell\u0026#8217;interdittiva che determina una irragionevole e ingiustificata violazione del principio di uguaglianza, implicando un trattamento disomogeneo di situazioni identiche - Preclusione della possibilit\u0026#224; di attivare qualsiasi rimedio tanto contro gli effetti ripristinati dell\u0026#8217;interdittiva, quanto, per mancanza di interesse, contro il provvedimento dichiarativo della cessazione del controllo per scadenza del termine massimo di durata - Previsione che pone l\u0026#8217;impresa in una condizione di incolpevole soggezione all\u0026#8217;amministrazione - Compressione del diritto di difesa dell\u0026#8217;interessato, in assenza di una plausibile giustificazione - Lesione del diritto a un ricorso effettivo davanti a un\u0026#8217;istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni ufficiali - Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonch\u0026#233; del diritto di ogni persona al rispetto dei suoi beni, attese le pregiudizievoli conseguenze sulla vita privata discendenti dalla cessazione del controllo giudiziario - Lesione del diritto di ottenere che la propria causa venga esaminata entro un termine ragionevole - Violazione degli obblighi internazionali - Limitazione del giusto processo, del principio della parit\u0026#224; delle parti e della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa - Obliterazione della ratio e delle finalit\u0026#224; del controllo giudiziario che consente all\u0026#8217;impresa ammessa di affrancarsi dall\u0026#8217;ambiente contaminato - Impedimento all\u0026#8217;azienda di poter beneficiare degli effetti utili rivenienti dal proficuo completamento del percorso di bonifica - Disposizione irragionevole e illogica - Riespansione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva, visto il disallineamento dei tempi dei due procedimenti di controllo e riesame, foriera di irrimediabili conseguenze per l\u0026#8217;impresa - Onere per le stazioni appaltanti, nel caso di contratti in corso di esecuzione, di provvedere alla sostituzione dell\u0026#8217;impresa appaltatrice, con inevitabili ritardi e aggravio dei costi - Compromissione della capacit\u0026#224; economico-produttiva dell\u0026#8217;impresa e della forza lavoro impiegata nel periodo di regime di legalit\u0026#224; controllata - Effetti derivanti dal ripristino dell\u0026#8217;interdittiva sproporzionati rispetto allo scopo di massima anticipazione della tutela dell\u0026#8217;economia sana dalle infiltrazioni criminali - Lesione del ragionevole rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra mezzi impiegati e scopo perseguito, come declinato dagli obblighi internazionali contenuti nella CEDU - Applicazione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva che inibisce sia i rapporti con la pubblica amministrazione, sia le attivit\u0026#224; private soggette ad autorizzazione - Ingiustificato sacrificio del diritto al lavoro - Incisione sul libero esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46926","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale – Pronunce manipolative – Ammissibilità di una soluzione a “rime adeguate” – Condizioni – Presenza nell’ordinamento di punti di riferimento precisi e soluzioni già esistenti. (Classif. 204006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale può rimediare al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionalità di una norma individuando una soluzione “a rime adeguate”, che trovi nell’ordinamento precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 69/2025 - mass. 46909;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 62/2022 - mass. 44627; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 224/2020 - mass. 42755-42756\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46927","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46927","titoletto":"Mafia e criminalità organizzata - Interdittiva antimafia - Sospensione degli effetti conseguente all\u0027ammissione al controllo giudiziario - Protrazione della sospensione, anche dopo la cessazione di tale controllo con esito positivo, per il tempo necessario all\u0027aggiornamento dell\u0027informazione interdittiva - Omessa previsione - Irragionevolezza, e sproporzionata compressione dell\u0027iniziativa economica privata - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 146002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. antimafia, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, dello stesso codice. La disposizione censurata dal TAR Calabria, secondo cui la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, prevista per effetto dell’ammissione dell’imprenditore al controllo giudiziario, cessa con la chiusura di questo, delinea un sistema irragionevole e contraddittorio: il legislatore, da un lato, istituisce e investe nella misura del controllo giudiziario per il recupero delle imprese alla legalità tramite la prosecuzione dell’attività aziendale – riabilitando provvisoriamente l’impresa a tenere rapporti con la pubblica amministrazione e a svolgere attività economiche, grazie al fondamentale tassello della sospensione degli effetti dell’interdittiva – ma, dall’altro lato, stabilisce l’automatica riespansione di tali effetti anche in ipotesi di esito positivo della misura, senza attendere la valutazione prefettizia di aggiornamento ex art. 91, comma 5, cod. antimafia. Quest’ultimo costituisce, infatti, il vero “nodo di collegamento” tra la misura della prevenzione giudiziaria (il controllo) e la misura della prevenzione amministrativa (l’informazione interdittiva), in quanto è il momento in cui l’ordinamento impone di riscontrare se il percorso intrapreso dall’imprenditore controllato, abbia prodotto l’auspicato superamento dell’originario pericolo di infiltrazione mafiosa. La protrazione della sospensione degli effetti interdittivi sino al momento della rivalutazione prefettizia scongiura per l’imprenditore che abbia positivamente concluso l’attività monitorata sia la crisi economica irreversibile , sia il rischio di un possibile riavvicinamento al mondo criminale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 180/2022; S. 57/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46926","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"06/09/2011","data_nir":"2011-09-06","numero":"159","articolo":"34","specificazione_articolo":"bis","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art34"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46003","autore":"Lentini L.","titolo":"Controllo giudiziario volontario ed interdittiva antimafia - la decisione n. 109/2025 della Corte costituzionale colma il vuoto temporale","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giustizia amministrativa (www.giustamm.it)","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]