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M. e altri e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 31 maggio 2022, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di I.M. M. e altri e dell\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Alberto Guariso per I.M. M. e altri, Mauro Sferrazza e Massimo Boccia Neri per l\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 maggio 2022 (reg. ord. n. 100 del 2022), la Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, all\u0026#8217;art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell\u0026#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e all\u0026#8217;art. 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedeva che il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio del reddito di cittadinanza (d\u0026#8217;ora in poi, anche: Rdc), dovesse essere, tra l\u0026#8217;altro: \u0026#171;residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, in modo continuativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOggetto del giudizio principale \u0026#232; l\u0026#8217;appello avverso l\u0026#8217;ordinanza con la quale il Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, ha respinto il ricorso proposto da alcuni cittadini romeni, privi della residenza in Italia per almeno dieci anni, nei confronti dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi degli artt. 28 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 702-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel codice di procedura civile, chiedendo in via principale: a) l\u0026#8217;accertamento della natura discriminatoria della condotta tenuta dall\u0026#8217;INPS adottando la circolare n. 43 del 2019, che confermerebbe il requisito della residenza decennale ai fini dell\u0026#8217;accesso al reddito di cittadinanza, e sospendendo la erogazione del beneficio nei confronti degli stessi ricorrenti; b) la modifica di tale circolare e la condanna dell\u0026#8217;INPS al pagamento dell\u0026#8217;importo del Rdc anche per la parte successiva alla sospensione; in via subordinata: c) la condanna dell\u0026#8217;INPS al risarcimento del danno per la discriminazione subita, nella misura della prestazione non fruita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, i motivi di gravame fanno valere il diritto al soggiorno acquisito dai ricorrenti, che il primo giudice non avrebbe considerato nell\u0026#8217;escludere il contrasto della previsione del requisito di residenza decennale sia con il diritto dell\u0026#8217;Unione, per violazione del diritto alla parit\u0026#224; di trattamento e del divieto di discriminazione in ragione della nazionalit\u0026#224;, sia con gli artt. 3, 4, 35, 38 e 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza motiva la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate osservando che le parti ricorrenti, \u0026#171;in possesso degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge\u0026#187;, vedrebbero dipendere l\u0026#8217;accesso al Rdc \u0026#171;solamente dal possesso o meno del requisito della lunga residenza\u0026#187; richiesto dalla disposizione censurata, il cui chiaro tenore letterale impedirebbe un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, contrasterebbe con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CFDUE, nonch\u0026#233; agli artt. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e dell\u0026#8217;art. 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE, previsioni costituenti concreta attuazione nel diritto derivato dell\u0026#8217;Unione dei principi affermati dalle citate norme della Carta, relativi al divieto di discriminazione e al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio la violazione non solo di principi eurounitari, ma anche costituzionali, giustificherebbe la scelta di sollevare la questione di costituzionalit\u0026#224;, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sui casi di \u0026#8220;doppia pregiudizialit\u0026#224;\u0026#8221; (\u0026#232; citata la sentenza n. 269 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;argomentare le censure l\u0026#8217;ordinanza di rimessione riporta anzitutto ampi passaggi della sentenza n. 19 del 2022, nella quale questa Corte ha sintetizzato la disciplina normativa e tratteggiato la natura del Rdc, per poi concentrarsi sulla questione, di interesse nella specie, \u0026#171;dei requisiti di residenza previsti indifferentemente per italiani e stranieri\u0026#187;. Al riguardo, \u0026#171;per le prestazioni \u0026#8220;non essenziali\u0026#8221;\u0026#187; la giurisprudenza costituzionale riterrebbe \u0026#171;ragionevole richiedere un certo \u0026#8220;radicamento territoriale\u0026#8221; purch\u0026#233; senza distinzioni tra italiani e stranieri\u0026#187; (sono richiamate le sentenze n. 2 del 2013 e n. 40 del 2011), dovendosi peraltro escludere la ragionevole correlabilit\u0026#224; del requisito della residenza protratta per un tempo sproporzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, inoltre, segnala alcune pronunce di questa Corte che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimi requisiti siffatti imposti per la generalit\u0026#224; dei richiedenti, italiani e stranieri (sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014, n. 222 e n. 172 del 2013) che, a suo avviso, confermerebbero il principio, affermato da questa Corte, \u0026#171;secondo cui il requisito del radicamento territoriale pu\u0026#242; fungere da ragionevole criterio selettivo solamente in relazione alle provvidenze non correlate a situazioni di bisogno o di disagio e dirette, quindi, a soddisfare finalit\u0026#224; eccedenti il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona, solo se risponde ad un criterio di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prospettiva del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e segnala che la giurisprudenza della Corte di giustizia avrebbe \u0026#171;sempre dato per scontato che un requisito di lungo-residenza possa costituire una discriminazione indiretta in ragione della cittadinanza, senza necessit\u0026#224; di appoggiarsi a un particolare dato statistico\u0026#187; (sono richiamate le sentenze 16 gennaio 2003, in causa C-388/01, Commissione contro Italia, e 10 marzo 1993, in causa C-111/91, Commissione contro Lussemburgo). Tale carattere discenderebbe dalla constatazione che \u0026#171;la percentuale di cittadini che risiedono da lungo tempo sul territorio nazionale (o regionale) \u0026#232; certamente superiore alla corrispondente percentuale di stranieri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la citata sentenza n. 19 del 2022 si collocherebbe nel descritto quadro giurisprudenziale, costituzionale ed europeo, senza che risulti \u0026#171;dirimente per la questione odierna\u0026#187; l\u0026#8217;\u0026#171;esito negativo\u0026#187; della pronuncia indicata, per avere ritenuto non fondata la censura che riteneva violato l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., per l\u0026#8217;assenza di una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo e le situazioni di bisogno in vista delle quali \u0026#232; previsto il Rdc.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citata sentenza, infatti, avrebbe ravvisato la suddetta correlazione non tanto nel \u0026#171;pregresso inserimento sociale del richiedente [...], n\u0026#233; [nel]la pregressa residenza\u0026#187;, non considerati dalla pronuncia, \u0026#171;ma esclusivamente [nel]la natura a tempo indeterminato del permesso\u0026#187; e, dunque, \u0026#171;solo nella prospettiva di stabilit\u0026#224;, attestata dal fatto che il beneficiario non deve sottoporsi ogni due anni alla verifica del titolo di soggiorno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in relazione ai beneficiari del Rdc, la pregressa residenza non consentirebbe di \u0026#171;fondare una prognosi di stanzialit\u0026#224;, essendovi altri elementi maggiormente sintomatici in grado di attestare tale situazione\u0026#187;; in questo senso, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003erileverebbero l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;anagrafe, la titolarit\u0026#224; di un\u0026#8217;abitazione, la condizione di lavoratore rimasto incolpevolmente privo di occupazione e seriamente in cerca di un nuovo impiego, la condizione di genitore di figli regolarmente iscritti al ciclo scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione passa poi a esaminare la posizione dei cittadini dell\u0026#8217;Unione europea nonch\u0026#233; dei loro familiari, secondo la disciplina contenuta nella direttiva 2004/38/CE e nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell\u0026#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, essa rimarca che \u0026#171;i beneficiari del diritto di soggiorno e di soggiorno permanente in Italia godono della parit\u0026#224; di trattamento con i cittadini italiani anche nell\u0026#8217;accesso alle prestazioni di assistenza sociale\u0026#187;, in base agli artt. 24 della direttiva e 19 del decreto legislativo citato; tra queste ricadrebbero anche \u0026#171;le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo\u0026#187;, intese \u0026#171;a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato\u0026#187; ed erogate dagli Stati membri in base a criteri oggettivi e predeterminati, indipendentemente dalla modalit\u0026#224; di finanziamento e senza discrezionalit\u0026#224; del soggetto erogatore, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo senso convergerebbe altres\u0026#236; la giurisprudenza della Corte di giustizia (sono richiamate le sentenze 11 novembre 2014, in causa C-333/13, Dano, e 2 settembre 2021, in causa C-350/20, O. D.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ordinanza, da tale ricostruzione conseguirebbe che il Rdc, \u0026#171;essendo misur[a] rivolt[a] al contrasto alla povert\u0026#224; assoluta che v[iene] corrispost[a] con le modalit\u0026#224; sopra ricordate\u0026#187;, potrebbe rientrare nella suddetta nozione di cui al citato art. 70 \u0026#171;e, quindi, d[ovrebbe] essere concess[o] a tutti i cittadini UE in regime di parit\u0026#224; di trattamento\u0026#187; in forza dell\u0026#8217;art. 24 della direttiva 2004/38/CE. Peraltro, tale principio opererebbe appieno \u0026#171;solo [per] i soggiornanti permanenti, mentre per quelli di breve e di lungo periodo, se \u0026#8220;inattivi\u0026#8221;, [sarebbe] solo discrezionale\u0026#187;, secondo quanto consentito agli Stati membri dal paragrafo 2 della citata disposizione e precisato dalla giurisprudenza europea (sono richiamate le sentenze 11 novembre 2014, in causa C-333/13, Dano, 25 febbraio 2016, in causa C-299/14, Garc\u0026#237;a-Nieto, e 15 settembre 2015, in causa C-67/14, Alimanovic).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva che, nel disciplinare il Rdc, il legislatore italiano, per\u0026#242;, non si sarebbe avvalso della deroga di cui al paragrafo 2 del citato art. 24, posto che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, richiederebbe sotto il profilo soggettivo la mera titolarit\u0026#224; della cittadinanza UE per la domanda del Rdc, \u0026#171;ponendosi cos\u0026#236; come \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003especialis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee permettendo a tutti i cittadini europei soggiornanti legalmente in Italia di accedere al beneficio, senza limitarlo a quelli economicamente attivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Tuttavia, la previsione dell\u0026#8217;ulteriore requisito, cumulativo, della \u0026#171;residenza in Italia \u0026#8220;per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, in modo continuativo\u0026#8221;\u0026#187;, avrebbe \u0026#171;di fatto ristretto il novero dei richiedenti al di l\u0026#224; delle deroghe ammesse al d.lgs. 30/2007 e dalla direttiva 2004/38\u0026#187;, con \u0026#171;l\u0026#8217;effetto di escludere non solo i titolari del soggiorno di breve durata ma anche quelli titolari del soggiorno di lunga durata, non importa se attivi o inattivi, nonch\u0026#233; un buon numero di soggiornanti permanenti se residenti da meno di dieci anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur escludendo che tale requisito, esteso anche ai cittadini italiani, integri \u0026#171;una discriminazione direttamente basata sulla nazionalit\u0026#224;\u0026#187;, come tale vietata da varie disposizioni dell\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che esso \u0026#171;oper[erebbe] una discriminazione \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; dato che sfavori[rebbe] i cittadini di altri Stati membri in misura maggiore rispetto ai cittadini italiani\u0026#187;, poich\u0026#233; \u0026#171;per i primi, in gran parte nati e cresciuti al di fuori del territorio italiano, [sarebbe] oggettivamente pi\u0026#249; arduo soddisfare una condizione di questo tipo rispetto a chi, come i secondi, p[otrebbe] pi\u0026#249; facilmente maturare i periodi di residenza utili\u0026#187; (sono richiamate le sentenze della Corte di giustizia UE 18 luglio 2007, in causa C-212/05, Hartmann, e 16 gennaio 2003, in causa C-388/01, Commissione contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, \u0026#171;[i]l carattere discriminatorio emerge[rebbe] anche dal fatto che solo gli ultimi due anni devono essere continuativi\u0026#187;, potendo i cittadini italiani pi\u0026#249; facilmente dimostrare di avere \u0026#8220;accumulato\u0026#8221; i primi otto anni di residenza in Italia, spesso sin dalla nascita, \u0026#171;rispetto ai cittadini di altri Stati UE che in buona parte si trasferiscono in Italia dopo un certo numero di anni trascorsi altrove\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Il requisito della residenza decennale complessiva e biennale continuativa di cui alla disposizione censurata risulterebbe \u0026#171;sproporzionato perch\u0026#233; privo di ragionevole correlabilit\u0026#224; e, quindi, indirettamente discriminatorio\u0026#187;, non prendendo in considerazione \u0026#171;il grado effettivo di integrazione di quei cittadini europei e loro familiari che, pur risiedendo in Italia da meno tempo o in maniera non continuativa negli ultimi due anni, sono, sulla base di altri concordanti elementi, sufficientemente integrati nel nostro Paese\u0026#187;. In particolare, esso si porrebbe \u0026#171;in palese contrasto con l\u0026#8217;art. 24 della direttiva 2004/38/CE, laddove afferma, in tema di prestazioni d\u0026#8217;assistenza sociale, la parit\u0026#224; di trattamento del cittadino europeo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama poi, da un lato, il \u0026#171;Report Rdc\u0026#187; redatto dall\u0026#8217;INPS nell\u0026#8217;aprile del 2022, dal quale emergerebbe che il 4 per cento dei richiedenti il Rdc \u0026#232; cittadino europeo; dall\u0026#8217;altro lato, i dati ISTAT relativi al 2020, secondo cui delle persone considerate a rischio povert\u0026#224;, la quota dei cittadini europei \u0026#232; del 24,2 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la relazione dell\u0026#8217;ottobre del 2021 del Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza avrebbe segnalato, tra le maggiori criticit\u0026#224; della misura, proprio il requisito della residenza decennale, al quale andrebbe ricondotta l\u0026#8217;esclusione, di fatto, di un\u0026#8217;ampia parte di stranieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene dunque che il cittadino dell\u0026#8217;Unione avente diritto di soggiorno si troverebbe \u0026#171;in posizione del tutto analoga\u0026#187; a quella del soggiornante extracomunitario di lungo periodo, esaminata nella sentenza n. 19 del 2022: cos\u0026#236; come tale soggetto, anche il primo \u0026#171;pot[rebbe] perdere il diritto al soggiorno solo in casi eccezionali\u0026#187; e \u0026#171;non [sarebbe] sottopost[o] alla procedura di rinnovo della autorizzazione al soggiorno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe che per il cittadino UE la condizione di avente diritto al soggiorno basterebbe a giustificare l\u0026#8217;accesso al Rdc, mentre \u0026#171;l\u0026#8217;ulteriore requisito di aver soggiornato per un periodo pi\u0026#249; o meno lungo in Italia\u0026#187; sarebbe \u0026#171;privo di qualsiasi rilevanza sotto il profilo delle prospettive di \u0026#8220;stabilizzazione\u0026#8221; e, dunque, [...] privo di \u0026#8216;ragionevole correlazione\u0026#8217; proprio secondo i parametri indicati dalla sentenza n. 19/2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ogni modo, la discriminazione indiretta non sarebbe comunque giustificata: il requisito della residenza decennale, da un lato, \u0026#171;persegu[irebbe] uno scopo di dubbia legittimit\u0026#224; (aiutare i bisognosi di un inserimento sociale solo in quanto \u0026#8220;radicati\u0026#8221; nel territorio e non in quanto bisognosi) e, dall\u0026#8217;altro, persegu[irebbe] detta finalit\u0026#224; con mezzi sicuramente non \u0026#8220;proporzionati e necessari\u0026#8221;\u0026#187;. Il \u0026#171;particolare svantaggio\u0026#187; gravante sui cittadini UE contrasterebbe quindi \u0026#171;con il divieto di discriminazione in ragione della nazionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;accesso ai vantaggi sociali \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 7 par. 2 del Regolamento e anche con il diritto alla parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0026#8217;art. 24, direttiva 2004/38\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, l\u0026#8217;eventuale esigenza di assicurare il radicamento territoriale sarebbe garantita nella specie dalla previsione dell\u0026#8217;obbligo di risiedere stabilmente nel territorio italiano \u0026#171;per tutta la durata del beneficio\u0026#187; (art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, numero 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In conclusione, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene, in via principale, che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, violi gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CDFUE, all\u0026#8217;art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE, \u0026#171;nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere \u0026#8220;residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Il rimettente prospetta anche una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in via subordinata, ove si ritenga che, \u0026#171;nella specie, attesa la natura \u0026#8220;mista\u0026#8221; del beneficio, possa dirsi legittima l\u0026#8217;imposizione di un requisito di residenza pregressa\u0026#187;: quest\u0026#8217;ultimo, di durata decennale, sarebbe infatti sproporzionato e irragionevole, dovendosi invece ritenere, in generale, che \u0026#171;il possesso di un titolo di soggiorno (quantomeno) permanente sia sufficiente\u0026#187; ad attestare la stabilit\u0026#224; della presenza sul territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, sulla base della giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 63 del 2021 e i precedenti ivi richiamati), nell\u0026#8217;ordinamento emergerebbero chiari \u0026#171;punti di riferimento\u0026#187; nel senso che, \u0026#171;in relazione ai cittadini UE, possa essere pi\u0026#249; che sufficiente (per garantire l\u0026#8217;esigenza di una prospettiva di stabilit\u0026#224; dello straniero) la pregressa residenza quinquennale\u0026#187;: il d.lgs. n. 30 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, prevederebbe infatti che \u0026#171;[i]l cittadino dell\u0026#8217;Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente [...]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pretesa di un ulteriore requisito di lunga residenza, da parte della disposizione censurata, non sarebbe giustificata n\u0026#233; ragionevole, ma solamente finalizzata a ridurre la platea degli stranieri che possono beneficiare del Rdc. Da ci\u0026#242; conseguirebbe che la stessa disposizione del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, violerebbe i parametri gi\u0026#224; illustrati \u0026#171;nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere \u0026#8220;residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo\u0026#8221;, anzich\u0026#233; prevedere che il beneficiario del reddito di cittadinanza che sia cittadino di uno Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea debba essere \u0026#8220;residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, in modo continuativo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; Infine, in ulteriore subordine, ad avviso del rimettente sarebbe \u0026#171;pi\u0026#249; che sufficiente, per garantire la prospettiva della stabilit\u0026#224;, che il beneficiario sia residente in modo continuativo negli ultimi due anni\u0026#187;; poich\u0026#233; il cittadino UE, dopo i primi tre mesi di soggiorno potrebbe chiedere l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;anagrafe se si trovi in determinate condizioni, la residenza biennale continuativa rappresenterebbe senz\u0026#8217;altro un elemento sintomatico del radicamento territoriale di tale straniero, che risulterebbe meritevole di essere assoggettato al percorso di integrazione sociale prevista dal Rdc. Il citato art. 2 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, violerebbe i gi\u0026#224; richiamati parametri \u0026#171;nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere \u0026#8220;residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo\u0026#8221;, anzich\u0026#233; prevedere che il beneficiario del reddito di cittadinanza che sia cittadino di uno Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea debba essere \u0026#8220;residente in Italia negli ultimi due anni, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, in modo continuativo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale cos\u0026#236; sollevata sarebbe rilevante in quanto tre ricorrenti, \u0026#171;al momento della presentazione della domanda, risultavano residenti in Italia da meno di 5 anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 12 ottobre 2022 si \u0026#232; costituito nel presente giudizio l\u0026#8217;INPS, chiedendo di dichiarare inammissibili e comunque non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQueste sarebbero inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza, sia perch\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#171;non condurrebbe all\u0026#8217;effetto [...] dell\u0026#8217;accoglimento della domanda della parte ricorrente\u0026#187;, in mancanza dell\u0026#8217;accertamento da parte del giudice del possesso degli altri requisiti previsti dalla disciplina sul Rdc in capo ai richiedenti; sia in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe qualificato il ricorso introduttivo come un\u0026#8217;azione contro la discriminazione ai sensi degli artt. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, anzich\u0026#233; dichiararlo inammissibile, come eccepito dall\u0026#8217;Istituto. Ad avviso della parte, infatti, nel caso in esame mancherebbero i presupposti legittimanti la speciale procedura di cui al citato art. 28, consentita solo a fronte di un comportamento discriminatorio, mentre nella fattispecie la prestazione reclamata sarebbe stata negata legittimamente, difettando in capo al richiedente i necessari requisiti previsti dalla legge. L\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni, dunque, \u0026#171;non potrebbe avere l\u0026#8217;effetto di rendere antigiuridico un \u0026#8220;comportamento\u0026#8221; che tale non era\u0026#187; quando \u0026#232; stato realizzato, e pertanto non sarebbe utile \u0026#171;nel processo principale e per la definizione dello stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sarebbero a ogni modo non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Rdc non sarebbe soltanto un \u0026#171;beneficio economico, bens\u0026#236; un pi\u0026#249; ampio progetto personalizzato\u0026#187;, essendo inserito in una cornice costituita sia da sostegni al nucleo familiare, sia da impegni dello stesso nucleo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;obiettivo di inclusione attiva e di affrancamento mirato dalla povert\u0026#224;, cui \u0026#232; finalizzato il Rdc, deporrebbe quindi nel senso di \u0026#171;una prestazione volta a superare le criticit\u0026#224; in cui \u0026#232; incorso il nucleo familiare, gi\u0026#224; radicato stabilmente sul territorio italiano, e non gi\u0026#224; di uno strumento per creare il radicamento sociale dei nuclei familiari legati \u0026#8211; in modo stabile \u0026#8211; al territorio e che versano in condizione di difficolt\u0026#224; economica\u0026#187;, come riterrebbe il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, non sarebbe quindi pertinente il richiamo alla giurisprudenza costituzionale formatasi sui requisiti di accesso a prestazioni essenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, nell\u0026#8217;ambito della ampia e complessa definizione del Rdc, \u0026#171;la sua porzione pi\u0026#249; evidente sembra restare quella che ne registra la natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro\u0026#187;. Oltre all\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;mobilitare i beneficiari alla ricerca di una nuova attivit\u0026#224;\u0026#187;, finalizzata al conseguimento della loro autonomia economica, sarebbe significativo, da un lato, che il diritto al Rdc non sarebbe \u0026#171;strettamente legato alla situazione di completa inabilit\u0026#224; al lavoro\u0026#187;, ci\u0026#242; che confermerebbe \u0026#171;uno scopo non rivolto, in principalit\u0026#224;, a sostenere i poveri\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro lato, che sarebbero previsti sgravi fiscali in favore delle aziende private che assumono i beneficiari del Rdc, a conferma della natura di misura attiva per il lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La difesa dell\u0026#8217;INPS richiama poi la sentenza n. 19 del 2022 che, \u0026#171;pur non esprimendosi formalmente sul numero di anni (di soggiorno o di residenza) ritenuti sufficienti o necessari\u0026#187; per l\u0026#8217;accesso al Rdc, avrebbe affermato il principio sostanziale secondo cui non sarebbe irragionevole una norma che leghi il riconoscimento di una prestazione, quale il Rdc, al \u0026#8220;radicamento territoriale\u0026#8221; del soggetto beneficiario e della sua famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, nell\u0026#8217;ambito delle prestazioni non direttamente o esclusivamente rivolte a soddisfare bisogni primari dell\u0026#8217;individuo, il legislatore ben potrebbe riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003ecostituirebbe di per s\u0026#233; un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l\u0026#8217;erogazione della provvidenza. La Corte rimettente avrebbe dunque equiparato il Rdc a situazioni del tutto eterogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eall\u0026#8217;art. 3 Cost. emergerebbe anche dal fatto che il requisito della residenza decennale \u0026#232; previsto sia per i cittadini italiani, sia per quelli comunitari ed extra comunitari, mentre la differenza operata dal legislatore sarebbe ragionevolmente fondata sul radicamento territoriale del soggetto nel territorio nazionale, a prescindere dalla sua cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Quanto alle censure riferite agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alle evocate disposizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione, la difesa dell\u0026#8217;INPS le ritiene generiche e prive di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto un primo profilo, la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003ee la finalit\u0026#224; del Rdc porrebbero questa prestazione \u0026#171;al di fuori dei settori di sicurezza sociale, in senso stretto intesi, tutelati dal diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;, rendendo ragionevole la scelta del legislatore di attribuirla in presenza del requisito della residenza, come connotato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, la parte pubblica richiama la sentenza n. 50 del 2019 con cui questa Corte avrebbe ritenuto non irragionevole, n\u0026#233; discriminatoria, la previsione del requisito della titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con riferimento all\u0026#8217;assegno sociale, prestazione prevista dopo il raggiungimento di un\u0026#8217;et\u0026#224; quantomeno prossima a quella di uscita dal mercato del lavoro. Ancor pi\u0026#249; coerente con le motivazioni di tale pronuncia apparirebbe la legittimit\u0026#224; della limitazione all\u0026#8217;accesso di una prestazione come il Rdc.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Non fondata risulterebbe la censura formulata in relazione alle disposizioni della CDFUE, stante la gi\u0026#224; ricordata estraneit\u0026#224; del Rdc ai settori di \u0026#8220;sicurezza sociale\u0026#8221; definiti dal diritto europeo nonch\u0026#233; la espressa previsione di cui all\u0026#8217;art. 51 della medesima Carta, secondo cui questa si applica esclusivamente nell\u0026#8217;attuazione del diritto dell\u0026#8217;Unione e non ne estende l\u0026#8217;applicazione al di l\u0026#224; delle competenze dell\u0026#8217;Unione stessa, n\u0026#233;, tantomeno, ne introduce di nuove.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta, l\u0026#8217;art. 34 della Carta non sarebbe nella specie applicabile, dal momento che la materia del contrasto alla povert\u0026#224; rientra di per s\u0026#233; nella competenza degli Stati membri e il riferimento, al paragrafo 3, al \u0026#171;fine di lottare contro l\u0026#8217;esclusione sociale e la povert\u0026#224;\u0026#187; non potrebbe comportare, come detto, l\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;Unione della competenza in questo specifico settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe infine disattesa anche la doglianza relativa all\u0026#8217;asserito contrasto con l\u0026#8217;art. 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, in assenza di una discriminazione indiretta in danno dei cittadini UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicordando che la prestazione, non a caso denominata \u0026#171;di cittadinanza\u0026#187;, presupporrebbe uno stabile collegamento del richiedente con il territorio italiano e il suo mercato del lavoro, la difesa dell\u0026#8217;INPS richiama il considerando n. 10 della citata direttiva, che inviterebbe gli Stati membri a \u0026#171;evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante\u0026#187;. Pertanto, potendo gli Stati membri subordinare a date condizioni il diritto al soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, il legislatore italiano avrebbe inserito tra tali condizioni \u0026#171;anche il requisito della residenza\u0026#187;, come declinata dalla disposizione censurata; ci\u0026#242; che comporterebbe sia la verifica della sussistenza di un effettivo legame tra la persona e lo Stato italiano, sia un contenimento della spesa pubblica correlata alla concessione del Rdc, secondo un principio affermato dalla Corte di giustizia (\u0026#232; richiamata la sentenza 11 novembre 2014, in causa C-333/13, Dano).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 18 ottobre 2022 si sono costituite cinque delle sei parti private appellanti nel giudizio principale, chiedendo, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, nei termini di cui alla questione sollevata in via principale, oppure di quelle che l\u0026#8217;ordinanza ha formulato in via di ulteriore subordine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa delle parti private sottolinea che i parametri interposti evocati unitamente all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. conferirebbero loro, nella condizione di cittadine dell\u0026#8217;Unione europea, uno specifico diritto di uguaglianza che sarebbe \u0026#171;\u0026#8220;pi\u0026#249; forte\u0026#8221; e pi\u0026#249; assoluto di quello riconosciuto a tutti i consociati dall\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187;. La violazione dei vincoli di parit\u0026#224; di trattamento stabiliti dagli artt. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE si realizzerebbe mediante una discriminazione indiretta, ossia con l\u0026#8217;utilizzo di un criterio apparentemente neutro, ma destinato a porre i cittadini di altri Stati membri in condizione di particolare svantaggio. I principi del diritto antidiscriminatorio richiederebbero di verificare la finalit\u0026#224;, l\u0026#8217;appropriatezza e la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione di tale criterio e imporrebbero quindi \u0026#171;un controllo ancora pi\u0026#249; stringente di quello derivante dal generale principio di uguaglianza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le parti concordano con il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enel ritenere che le affermazioni della sentenza n. 19 del 2022 non contrastino con i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati: nella specie, sul presupposto che \u0026#171;il cittadino dell\u0026#8217;Unione [abbia il] diritto di soggiornare in Italia a tempo indeterminato\u0026#187;, si dovrebbe verificare la ragionevole correlabilit\u0026#224; del requisito rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita dalla prestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003erileverebbe la eventuale illegittimit\u0026#224; costituzionale della previsione della residenza per gli otto anni ulteriori rispetto ai due immediatamente precedenti l\u0026#8217;erogazione del Rdc, dovendosi rilevare che il termine di due anni sarebbe \u0026#171;sempre stato considerato dal legislatore pi\u0026#249; che sufficiente per individuare il giusto equilibrio tra passato e futuro, cio\u0026#232; tra pregressa residenza e probabilit\u0026#224; di stabilit\u0026#224;\u0026#187;, come previsto per il reddito d\u0026#8217;inclusione, per il reddito di emergenza, per l\u0026#8217;assegno unico universale. Nemmeno potrebbe valere il richiamo all\u0026#8217;assegno sociale, ossia \u0026#171;l\u0026#8217;unico caso di utilizzo del medesimo parametro decennale\u0026#187;, trattandosi di un \u0026#171;corrispettivo solidaristico di quanto doverosamente offerto dallo straniero al progresso materiale o spirituale della societ\u0026#224;\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 50 del 2019 di questa Corte), mentre nel Rdc il contributo del beneficiario sarebbe \u0026#171;offerto non prima ma nel corso della prestazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sostanza, \u0026#171;il requisito non regge[rebbe] il controllo di ragionevolezza ex art. 3 Cost.\u0026#187; perch\u0026#233; non servirebbe a garantire il \u0026#8220;pregresso contributo\u0026#8221; del beneficiario, dal momento che il suo diritto nascerebbe proprio dal trovarsi \u0026#171;\u0026#8220;ai margini\u0026#8221;\u0026#187; e in stato di bisogno. Nemmeno servirebbe a garantire la permanenza futura, in alcun modo assicurata da quella pregressa, tanto pi\u0026#249; se frammentata e risalente nel tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Con riferimento alle censure di violazione, sotto il profilo della discriminazione indiretta, degli specifici obblighi di parit\u0026#224; di trattamento previsti dalle disposizioni evocate a parametri interposti, la difesa delle parti private ritiene non decisive le considerazioni svolte dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione in ordine alla facolt\u0026#224; per gli Stati membri, prevista dall\u0026#8217;art. 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, di limitare il riconoscimento delle prestazioni di assistenza sociale ai cittadini dell\u0026#8217;Unione non titolari del diritto di soggiorno permanente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, tre delle originarie ricorrenti godrebbero in ogni caso del diritto di soggiorno permanente; dall\u0026#8217;altro lato, nel giudizio principale era stata dedotta la ricorrenza, per altre parti ricorrenti, di specifiche situazioni che fonderebbero il diritto al soggiorno e il conseguente diritto alla parit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto un altro profilo, la difesa riconosce che la richiamata affermazione del rimettente discenderebbe dalla qualificazione del Rdc nell\u0026#8217;ambito delle prestazioni di assistenza sociale di cui all\u0026#8217;art. 70 del regolamento CE n. 883/2004, che \u0026#171;potrebbe essere dubbia per vari motivi, anche connessi alla peculiare funzione dell\u0026#8217;istituto\u0026#187;. Tuttavia, non sarebbe decisivo includere il Rdc in tale ambito, perch\u0026#233;, da un lato, l\u0026#8217;art. 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE non conterrebbe alcun riferimento al citato art. 70; dall\u0026#8217;altro lato, il diritto alla parit\u0026#224; di trattamento non sarebbe limitato ai titolari del diritto di soggiorno permanente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA quest\u0026#8217;ultimo riguardo, potrebbe darsi che taluno sia titolare del mero diritto di soggiorno non permanente, ma ciononostante abbia la condizione di lavoratore, di cui all\u0026#8217;art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, o di \u0026#8220;\u003cem\u003eex \u003c/em\u003elavoratore\u0026#8221;, di cui al paragrafo 3 della stessa disposizione, e dunque non si trovi nella condizione di cui all\u0026#8217;art. 24, paragrafo 2, della citata direttiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, precisato che \u0026#171;nessuna delle parti private ha mai perso la qualit\u0026#224; di lavoratore ai sensi del citato art. 7 par. 3\u0026#187;, la difesa rileva che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dovrebbe riferirsi al parametro interposto effettivamente evocato, ossia il paragrafo 1 dell\u0026#8217;art. 24 della direttiva 2004/38/CE, avuto riguardo \u0026#171;a cittadini dell\u0026#8217;Unione che hanno diritto al soggiorno in qualit\u0026#224; di lavoratori\u0026#187;, ai sensi dei paragrafi 1 e 3 del precedente art. 7, esulando dal \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#171;ogni altra questione interpretativa della direttiva, ivi compresa quella dei cd \u0026#8220;comunitari inattivi\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Da ultimo, secondo le parti private il requisito di residenza decennale violerebbe il diritto alla parit\u0026#224; nell\u0026#8217;attribuzione di diritti sociali o di vantaggi sociali, riconosciuto dagli artt. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 18 ottobre 2022 \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibili o non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQueste sarebbero inammissibili anzitutto perch\u0026#233; non sussisterebbero, in realt\u0026#224;, \u0026#171;gli estremi della \u0026#8220;doppia pregiudizialit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;; nella specie, la prospettata violazione delle norme europee non si sovrapporrebbe, quanto piuttosto si affiancherebbe, al denunciato contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. In relazione alle prime, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe quindi dovuto proporre rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto un ulteriore profilo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; eccepita \u0026#171;con riferimento alle proposte subordinate di carattere additivo\u0026#187;. Infatti, per la specifica prestazione del Rdc, il legislatore avrebbe seguito la logica \u0026#171;di prevedere requisiti personali \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e\u0026#187;, ossia la residenza decennale e quella biennale ininterrotta al momento della domanda, senza considerare automaticamente estensibili quelli di residenza previsti per l\u0026#8217;attribuzione dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003edi cittadino italiano, di cittadino dell\u0026#8217;Unione soggiornante permanente, o di cittadino di un Paese terzo lungo soggiornante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nel merito, non si potrebbe ritenere sussistente la discriminazione indiretta a favore dei cittadini italiani sul solo argomento che questi potrebbero maturare il requisito pi\u0026#249; facilmente rispetto ai cittadini di altri Stati membri; se cos\u0026#236; fosse, per il legislatore interno non sarebbe mai possibile prevedere requisiti di residenza, neppure stabilendoli anche per i propri cittadini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal contesto normativo in cui si inserisce il requisito in esame emergerebbe che la residenza decennale, per quanto dia rilievo a un fatto riferito al passato, sarebbe \u0026#171;di tale consistenza da giustificare senza alcun dubbio la ragionevole previsione che l\u0026#8217;interessato continuer\u0026#224; a protrarla anche in futuro\u0026#187;, alla luce altres\u0026#236; del concorrente requisito della residenza biennale ininterrotta prima della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn coerenza con la natura e i caratteri del Rdc, infatti, in base al criterio in esame sono inclusi i cittadini di altri Stati membri che mostrino una obiettiva tendenza a stabilirsi nella nostra societ\u0026#224;; e restano esclusi i nazionali che mostrino la tendenza a non legarsi stabilmente con essa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la previsione di un criterio uniforme e consistente risulterebbe \u0026#171;per definizione non discriminatoria, proprio perch\u0026#233; [sarebbe] la medesima per tutti\u0026#187;; il riferimento al requisito della residenza sarebbe anche di semplice accertamento e applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la discrezionalit\u0026#224; degli Stati membri sarebbe nella specie piena, poich\u0026#233; nessuna norma di diritto dell\u0026#8217;Unione, in particolare quelle evocate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, disciplinerebbe misure come il Rdc; d\u0026#8217;altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia sarebbe legittimo che uno Stato membro conceda una \u0026#8220;prestazione previdenziale\u0026#8221; \u0026#171;solo dopo che \u0026#232; stato possibile accertare l\u0026#8217;esistenza di un nesso reale fra chi cerca lavoro e il mercato del lavoro di tale Stato\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza 23 marzo 2004, in causa C-138/02, Collins).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA maggior ragione ci\u0026#242; varrebbe nel caso del Rdc, essendo questo diverso dalla prestazione di cui alla citata sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il requisito della residenza prolungata prescinderebbe del tutto dalla cittadinanza e sarebbe obiettivamente collegato alla necessit\u0026#224; di accertare il suddetto nesso, trattandosi di una prestazione particolarmente complessa dal punto di vista amministrativo e comportante l\u0026#8217;erogazione di rilevanti somme a carico del bilancio dello Stato. Sarebbe quindi legittimo che questo riservi una misura del genere \u0026#171;soltanto a nuclei familiari di cui sia certo il radicamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Peraltro, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. sarebbero comunque non fondate per l\u0026#8217;assorbente considerazione che la peculiare natura del Rdc escluderebbe, contrariamente a quanto osservato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;che la materia appartenga al diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE limiterebbe l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della parit\u0026#224; di trattamento a ci\u0026#242; che rientri \u0026#171;nel campo di applicazione del trattato\u0026#187;, mentre una prestazione come il Rdc sarebbe integralmente compresa nella competenza e nella discrezionalit\u0026#224; degli Stati membri e, comunque, esulerebbe da quelle qualificabili come di sicurezza sociale o di assistenza sociale contemplate dal regolamento CE n. 883/2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno rileverebbero gli artt. 21 e 34 CFDUE, poich\u0026#233; il successivo art. 51, paragrafo 2, escluderebbe che la Carta possa estendere il campo di applicazione dei Trattati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, richiamando ampi passaggi della sentenza n. 19 del 2022 di questa Corte, l\u0026#8217;Avvocatura ribadisce l\u0026#8217;irrilevanza del diritto dell\u0026#8217;Unione e la conseguente non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale basate sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., osservando che il Rdc non costituirebbe una misura di protezione o assistenza sociale, volta direttamente e semplicemente a erogare denaro a persone o nuclei familiari indigenti o colpiti dalla disoccupazione. Oltre a essere compatibile e cumulabile con le indennit\u0026#224; di disoccupazione o con le misure pecuniarie di sostegno ai carichi familiari, il Rdc sarebbe una misura complessa, nella quale la componente della erogazione pecuniaria sarebbe solo strumentale alla stipula e alla esecuzione delle misure personalizzate costituite dal patto per il lavoro o dal patto per l\u0026#8217;inclusione sociale, la cui finalit\u0026#224; \u0026#232; quella di risolvere le problematiche che il nucleo familiare, nella sua interezza, presenta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe dunque di una misura totalmente nella competenza degli Stati membri, relativa a un campo di azione nel quale, finora, non risulterebbe che l\u0026#8217;Unione abbia esercitato competenze. In ogni caso, oltre a quanto gi\u0026#224; rilevato, andrebbe esclusa l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 34, paragrafo 3, CFDUE poich\u0026#233; il fine ivi enunciato di \u0026#171;lottare contro l\u0026#8217;esclusione sociale e la povert\u0026#224;\u0026#187; risulterebbe concretizzato solo come diritto all\u0026#8217;assistenza sociale e abitativa, riferito a misure ben diverse e pi\u0026#249; circoscritte rispetto al Rdc.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con decreto presidenziale del 25 gennaio 2023 sono state ammesse le opinioni scritte depositate dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), dall\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps, dalla Caritas ambrosiana e dalla Comunit\u0026#224; di Sant\u0026#8217;Egidio Milano ONLUS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe opinioni della CGIL e dell\u0026#8217;ASGI richiamano dati statistici che denoterebbero, all\u0026#8217;interno della popolazione residente, una incidenza proporzionalmente maggiore della condizione di povert\u0026#224; assoluta per gli stranieri rispetto agli italiani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo senso, la previsione del requisito di residenza decennale per l\u0026#8217;accesso al Rdc avrebbe determinato una bassa copertura di tale categoria di destinatari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsiderazioni analoghe, basate sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; sociale direttamente svolta, che evidenzia la gravit\u0026#224; delle situazioni di povert\u0026#224; esistenti, sono portate dalle opinioni della Caritas Ambrosiana e dalla Comunit\u0026#224; di Sant\u0026#8217;Egidio Milano; quest\u0026#8217;ultima aggiunge anche informazioni relative ad alcune delle parti private, assistite dai suoi operatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Tutte le parti e l\u0026#8217;interveniente hanno depositato memorie in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza del 21 maggio 2024 nonch\u0026#233;, a seguito del rinvio a nuovo ruolo della trattazione del giudizio, in vista della successiva udienza fissata per il 12 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Con la prima memoria l\u0026#8217;INPS segnala che la normativa disegnata dal legislatore sarebbe \u0026#171;tutt\u0026#8217;uno con la compatibilit\u0026#224; finanziaria della misura di cui trattasi\u0026#187; e richiama la nota 8 maggio 2024 redatta dalle competenti strutture centrali dell\u0026#8217;Istituto, allegata alla memoria, \u0026#171;per rappresentare le conseguenze finanziarie derivanti dall\u0026#8217;interpretazione propugnata dal Giudice rimettente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ove non fosse stato previsto il requisito di residenza decennale, \u0026#171;il maggior onere per la finanza pubblica, calcolato sull\u0026#8217;intero periodo in cui il Reddito e la Pensione di cittadinanza \u0026#232; stato in vigore (Aprile 2019 - Dicembre 2023) \u0026#232; stimato in complessivi 3.088 milioni di euro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Istituto evidenzia altres\u0026#236; di avere respinto o revocato 106 mila domande di reddito di cittadinanza \u0026#171;per mancanza del requisito decennale in parola\u0026#187; e che \u0026#171;ad oggi sono ancora pendenti poco pi\u0026#249; di 600 controversie vertenti sulla medesima questione\u0026#187;. Con riferimento alla intera platea delle suddette domande, una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione in esame comporterebbe oneri finanziari per circa 850 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; La prima memoria delle parti private d\u0026#224; conto, anzitutto, di alcune vicende successive alla ordinanza di rimessione, segnalando l\u0026#8217;avvio da parte della Commissione europea, nel febbraio del 2023, di una procedura di infrazione nei confronti dell\u0026#8217;Italia riferita al requisito oggetto del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla base di una posizione che, a loro avviso, sarebbe \u0026#171;identica a quella della Corte rimettente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa delle parti private aggiunge che il legislatore, \u0026#171;[p]robabilmente anche in relazione\u0026#187; a tale procedura, avrebbe ridotto il periodo di pregressa residenza allorch\u0026#233; ha sostituito il reddito di cittadinanza con l\u0026#8217;assegno di inclusione, determinandolo in cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi (ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, numero 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0026#8217;inclusione sociale e l\u0026#8217;accesso al mondo del lavoro\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85). Si tratterebbe, pertanto, \u0026#171;di un riconoscimento che il precedente limite era sproporzionato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; segnalata altres\u0026#236; la pendenza davanti alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea di un giudizio (cause riunite C-112/22 e C-223/22) avente a oggetto l\u0026#8217;eventuale contrasto tra la stessa disposizione censurata e l\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Al riguardo, la memoria richiama le conclusioni presentate dall\u0026#8217;avvocato generale, nel senso della sussistenza del suddetto contrasto, ritenendole nella specie rilevanti, in disparte la diversit\u0026#224; della disposizione del diritto dell\u0026#8217;Unione di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa delle parti private ritiene poi erronea la tesi dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato secondo la quale il Rdc rientrerebbe integralmente nella competenza e nella discrezionalit\u0026#224; degli Stati membri. In senso contrario: a) rileverebbe in particolare l\u0026#8217;art. 24 della direttiva 2004/38/CE, che, prevedendo al paragrafo 2 ipotesi in cui gli Stati membri possono limitare il riconoscimento di prestazioni di assistenza sociale, assumerebbe che queste siano normalmente attribuite, in forza del principio espresso al paragrafo 1; b) tra le competenze dell\u0026#8217;Unione vi sarebbero \u0026#171;strumenti, se pure di \u003cem\u003esoft \u003c/em\u003e\u003cem\u003elaw\u003c/em\u003e\u0026#187;, negli ambiti della politica sociale e del contrasto alla povert\u0026#224; e all\u0026#8217;esclusione; c) in ogni caso, rileverebbero le previsioni che \u0026#171;autorizza[no] l\u0026#8217;Unione a regolare i vincoli di parit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;, ossia gli artt. 18, 21 e 45 TFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, per la soluzione delle questioni riguardanti il diritto dell\u0026#8217;Unione \u0026#232; suggerita la possibilit\u0026#224; di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, dal momento che sia il giudizio in precedenza richiamato, sia l\u0026#8217;altro, in quella stessa sede pendente (causa C-747/22, K. H.), non riguarderebbero le \u0026#171;norme dell\u0026#8217;Unione qui rilevanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, la difesa delle parti private rileva che i dati finanziari contenuti nel documento depositato dall\u0026#8217;INPS (ricevuto in anticipo dalla difesa dell\u0026#8217;Istituto), da un lato, non distinguerebbero i cittadini UE da quelli dei Paesi terzi; dall\u0026#8217;altro, \u0026#171;pecc[herebbero] di estrema approssimazione per eccesso\u0026#187;. In particolare, la cifra di 3.088 milioni di euro non sarebbe pertinente, \u0026#171;essendo evidente che chi non ha proposto domanda non potrebbe ora farlo per anni passati\u0026#187;, se non altro perch\u0026#233; l\u0026#8217;Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), necessario ai fini della domanda, \u0026#171;non viene rilasciato per anni pregressi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ogni modo, per un verso, gli oneri finanziari non potrebbero far venire meno gli obblighi di parit\u0026#224; di trattamento sanciti dal diritto dell\u0026#8217;Unione; per altro verso, un ente pubblico dovrebbe considerare, oltre al tema dei costi, che la preclusione del sostegno contro la povert\u0026#224; \u0026#171;a causa di un requisito (in ipotesi) contrario alla Costituzione\u0026#187; sarebbe una situazione tale da \u0026#171;meritare certamente un rimedio effettivo\u0026#187; per le persone coinvolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; La memoria dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, chiede che questa Corte \u0026#171;dichiari la sopravvenuta irrilevanza della questione\u0026#187;, oppure, in subordine, restituisca gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#171;per nuova valutazione della rilevanza\u0026#187;. In questo senso deporrebbero: a) la abrogazione, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2024, della disciplina complessiva del reddito di cittadinanza, interamente sostituita da quella dell\u0026#8217;assegno di inclusione; b) la previsione, per l\u0026#8217;accesso alla nuova prestazione, di un requisito di residenza limitato a cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi; c) la previsione in base alla quale, nell\u0026#8217;anno 2023, la misura del Rdc \u0026#171;\u0026#232; riconosciuta nel limite massimo di sette mensilit\u0026#224; e comunque non oltre il 31 dicembre 2023\u0026#187; (art. 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante \u0026#171;Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura, si tratterebbe di sopravvenienze normative idonee a influire sull\u0026#8217;esito del giudizio principale, dovendo \u0026#171;condurre al rigetto della richiesta di riattivazione delle erogazioni\u0026#187; sospese per difetto del requisito di residenza, \u0026#171;non essendo ormai consentiti riconoscimenti \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e del diritto al reddito di cittadinanza n\u0026#233; ulteriori erogazioni dello stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, sostiene la difesa statale, non andrebbero prese in considerazione le conclusioni dell\u0026#8217;Avvocato generale, nelle richiamate cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D. dinanzi alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, che recepirebbero la qualificazione del Rdc fornita dal Tribunale ordinario di Napoli, giudice del rinvio, \u0026#171;in modo erroneo rispetto a quanto chiarito\u0026#187; da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con ulteriore memoria depositata in data 20 gennaio 2025 l\u0026#8217;INPS d\u0026#224; conto della sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., che ha ritenuto la disposizione censurata \u0026#8211; e quella che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa al requisito di residenza \u0026#8211; in contrasto con il principio di parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dell\u0026#8217;Istituto, tuttavia, esclude che le valutazioni contenute in questa pronuncia possano essere \u0026#171;automaticamente trasposte al presente giudizio\u0026#187;, avendo la Corte di giustizia fondato il proprio convincimento sulla base della qualificazione del Rdc quale prestazione di assistenza sociale, erroneamente operata dal giudice del rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la previsione del requisito selettivo del periodo di residenza sarebbe giustificata dalla natura del beneficio e dalla esigenza di assicurarne la sostenibilit\u0026#224; finanziaria, rispettando cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 81 Cost.; in questo senso, una pronuncia di questa Corte che si ponesse \u0026#171;in scia\u0026#187; di quella della Corte di giustizia \u0026#171;potrebbe rischiare di comportare effetti finanziari tali da incidere in misura estremamente rilevante sul bilancio dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La difesa dell\u0026#8217;Istituto prospetta, infine, come gi\u0026#224; eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la manifesta irrilevanza sopravvenuta delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa struttura del Rdc sarebbe infatti caratterizzata \u0026#171;dalla connessione inscindibile tra erogazione del beneficio economico e misure di reinserimento sociale e lavorativo\u0026#187;, che non \u0026#232; pi\u0026#249; possibile realizzare dal 1\u0026#176; gennaio 2024, essendo venute meno tutte le strutture, gli organismi preposti, cos\u0026#236; come anche le procedure amministrative finalizzate al reinserimento lavorativo e sociale del beneficiario, a sottoscrivere il Patto per il lavoro ed a individuare i percorsi di formazione idonei. Pertanto, se si ritenesse, comunque, di procedere all\u0026#8217;astratto riconoscimento giudiziario del diritto delle parti ricorrenti \u0026#171;si darebbe luogo ad un mutamento della natura giuridica della prestazione, che, da misura di inclusione sociale e lavorativa si trasformerebbe in mero sussidio economico sganciato dalla finalit\u0026#224; propria della disciplina legislativa in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Le parti private, con ulteriore memoria depositata in data 22 gennaio 2025, ritengono che, alla luce della richiamata sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, \u0026#171;anche per i cittadini dell\u0026#8217;Unione\u0026#187; si dovrebbe ritenere non pi\u0026#249; applicabile il requisito di residenza stabilito dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, verrebbe in rilievo il tema del \u0026#171;divieto di discriminazioni alla rovescia\u0026#187;, esaminato dalla sentenza di questa Corte n. 443 del 1997 e, oggi, sancito dall\u0026#8217;art. 53, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell\u0026#8217;Italia alla formazione e all\u0026#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell\u0026#8217;Unione europea), ai sensi del quale \u0026#171;[n]ei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell\u0026#8217;ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell\u0026#8217;ordinamento italiano ai cittadini dell\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso delle parti private il fatto che la pronuncia della Corte di giustizia riguardi il trattamento del cittadino di un Paese terzo non varrebbe a \u0026#171;condurre a esiti diversi\u0026#187;, che, per di pi\u0026#249;, sarebbero tali da privare di significato la stessa cittadinanza dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il profilo della discriminazione alla rovescia, costituendo \u0026#171;riflesso\u0026#187; sia dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sia degli artt. 21 e 34 CDFUE, non potrebbe dirsi estraneo ai parametri evocati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Secondo le parti private, comunque, anche nel presente giudizio andrebbe seguito lo stesso percorso offerto dalla recente sentenza della Corte di giustizia; in particolare, dovendo l\u0026#8217;acquisizione della cittadinanza dell\u0026#8217;Unione essere considerata sufficiente per accedere alla parit\u0026#224; di trattamento \u0026#8211; al pari dell\u0026#8217;acquisizione del permesso di lungo soggiorno, per i cittadini dei Paesi terzi, valutata dalla citata pronuncia \u0026#8211; il legislatore nazionale non potrebbe aggiungere requisiti che rendano anche indirettamente pi\u0026#249; difficoltoso l\u0026#8217;accesso a tale parit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Nel senso indicato non sarebbe di ostacolo la qualificazione data al Rdc dalla giurisprudenza costituzionale, che non potrebbe \u0026#171;comportare l\u0026#8217;esclusione dalla nozione di \u0026#8220;assistenza sociale\u0026#8221; di tutte le prestazioni \u0026#8220;condizionali\u0026#8221;\u0026#187;, dovendosi, pertanto, chiedere \u0026#171;se tale aiuto, comunque qualificato, sia soggetto a qualche vincolo di parit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CDFUE, 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra i requisiti stabiliti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, la disposizione censurata prevedeva che il beneficiario dovesse essere \u0026#171;residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, in modo continuativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; le cui censure non toccano affatto la previsione che la residenza permanga durante l\u0026#8217;erogazione del beneficio \u0026#8211; il suddetto requisito di residenza pregressa violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., non essendo ragionevolmente correlabile alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della prestazione in esame e determinando, inoltre, una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa previsione si porrebbe in contrasto anche con la parit\u0026#224; di trattamento e con il divieto di discriminazione previsti dalle evocate disposizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disciplina del Rdc, compresa la disposizione censurata, \u0026#232; stata abrogata a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sopravvenienza normativa \u0026#8211; eccepiscono in via preliminare l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e l\u0026#8217;INPS nelle memorie depositate \u0026#8211; determinerebbe la sopravvenuta irrilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, a seguito dall\u0026#8217;abrogazione del Rdc, per effetto del venir meno delle strutture e delle procedure finalizzate al reinserimento lavorativo e sociale del beneficiario, non sarebbe pi\u0026#249; possibile n\u0026#233; sottoscrivere il Patto per il lavoro, n\u0026#233; individuare i percorsi di formazione idonei; pertanto procedendo all\u0026#8217;astratto riconoscimento giudiziario del diritto delle parti ricorrenti, si darebbe luogo ad un mutamento della natura giuridica della prestazione, che, da misura di inclusione sociale e lavorativa si trasformerebbe in mero sussidio economico sganciato dalla finalit\u0026#224; propria della disciplina legislativa in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervenuta abrogazione della disposizione censurata non incide, infatti, sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, la cui ammissibilit\u0026#224;, sotto questo profilo, permane intatta, dovendo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e pronunciarsi sulla domanda di accertamento del carattere discriminatorio della sospensione della erogazione del Rdc nei confronti delle parti ricorrenti, realizzata dall\u0026#8217;INPS in attuazione della previsione indubbiata nel periodo in cui questa era in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltrettanto \u0026#232; a dirsi con riferimento all\u0026#8217;ulteriore domanda, spiegata nel giudizio principale, di condanna dell\u0026#8217;INPS al risarcimento del danno per la suddetta discriminazione. Tale pronuncia non costituirebbe un riconoscimento \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e del beneficio ormai cessato, come sostenuto dall\u0026#8217;Avvocatura e dall\u0026#8217;INPS, rappresentando piuttosto un rimedio per una condotta posta in essere nella vigenza della disposizione censurata, fermo restando per il giudice il compito di individuare i criteri di quantificazione del danno applicabili alla fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;INPS ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sotto due profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Anzitutto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe accertato la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla disciplina del Rdc in capo ai soggetti richiedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, avendo il giudice rimettente affermato che il riconoscimento del Rdc in capo alle parti ricorrenti dipenderebbe \u0026#171;solamente dal possesso o meno del requisito della lunga residenza\u0026#187;; si tratta di una motivazione sufficiente ai fini della rilevanza, \u0026#171;tenuto conto anche del carattere \u0026#8220;esterno\u0026#8221; del controllo operato da questa Corte sul punto\u0026#187; (sentenza n. 19 del 2022; nello stesso senso, sentenza n. 34 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;Istituto, inoltre, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe qualificato il ricorso introduttivo come un\u0026#8217;azione contro la discriminazione, senza che, tuttavia, ne ricorressero le condizioni, essendosi l\u0026#8217;INPS limitata a riscontrare che le parti richiedenti non possedevano i requisiti previsti dalla legge. Pertanto, la soluzione del dubbio di costituzionalit\u0026#224; non sarebbe utile, non potendo rendere antigiuridico un comportamento che tale non era quando \u0026#232; stato realizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure tale eccezione \u0026#232; fondata: pi\u0026#249; volte questa Corte ha deciso nel merito \u0026#171;questioni originate da azioni anti-discriminazione proposte contro atti applicativi di una norma legislativa (sentenze n. 44 del 2020, n. 166 del 2018 e n. 119 del 2015)\u0026#187; (sentenza n. 19 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sarebbero inammissibili perch\u0026#233; non sussisterebbero, in realt\u0026#224;, \u0026#171;gli estremi della \u0026#8220;doppia pregiudizialit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;: nella specie, la prospettata violazione delle disposizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione \u0026#8211; gli artt. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE, considerati attuativi degli artt. 21 e 34 CDFUE \u0026#8211; non si sovrapporrebbe, quanto piuttosto si affiancherebbe, al denunciato contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. In relazione alle prime, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe quindi dovuto proporre rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La prospettazione della difesa statale non pu\u0026#242; essere condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo il giudice rimettente, nell\u0026#8217;introdurre i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, giustifica esplicitamente la scelta di proporre l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; \u0026#171;in considerazione del fatto che la norma interna sopra citata v\u0026#236;ola non solo principi eurounitari, ma anche principi costituzionali\u0026#187;, e richiama \u0026#171;l\u0026#8217;ormai costante orientamento sulla doppia pregiudizialit\u0026#224;\u0026#187; di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, di cui riporta ampi passaggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSoprattutto, nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e articola i profili della discriminazione indiretta che porterebbero la disposizione interna a violare, in stretta connessione, da un lato, il principio di uguaglianza sancito dall\u0026#8217;art. 3 Cost. e, dall\u0026#8217;altro, quello di non discriminazione espresso dall\u0026#8217;art. 21 della Carta, nella specie attuato dal richiamato art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, secondo cui, \u0026#171;ogni cittadino dell\u0026#8217;Unione che risiede\u0026#187;, in base alla direttiva stessa, \u0026#171;nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dubbio che, ravvisando una discriminazione avente a oggetto l\u0026#8217;esercizio del diritto di soggiorno in base alla citata direttiva e, al contempo, una violazione del \u0026#171;principio di eguaglianza, che ha valore fondante nel disegno costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 1 del 2025), la questione sollevata assume un \u0026#8220;tono costituzionale\u0026#8221;. Pertanto, una volta che il giudice abbia individuato l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; come \u0026#171;rimedio pi\u0026#249; appropriato, ponderando le peculiarit\u0026#224; della vicenda sottoposta al suo esame\u0026#187; (ancora sentenza n. 1 del 2025) \u0026#8211; sulla base, nella specie, della evidente idoneit\u0026#224; di una pronuncia ad efficacia \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e a rimuovere in radice la discriminazione \u0026#8211; questa Corte potr\u0026#224; rispondere a tali censure \u0026#171;con gli strumenti che le sono propri e che comprendono una vasta gamma di tecniche decisorie\u0026#187; (di nuovo sentenza n. 1 del 2025 e ordinanza n. 21 del 2025), contribuendo ad assicurare piena effettivit\u0026#224; al diritto dell\u0026#8217;Unione in modo \u0026#171;sempre pi\u0026#249; integrato\u0026#187; (sentenze n. 7 e n. 1 del 2025, n. 181 e n. 15 del 2024), dovendosi escludere che il sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224; si ponga in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; vale a maggior ragione quando i \u0026#171;principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano [\u0026#8230;] i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana\u0026#187; s\u0026#236; che \u0026#171;la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell\u0026#8217;Unione\u0026#187; (sentenza n. 269 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa evenienza di \u003cem\u003eoverlapping\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi tutele di livello costituzionale, sussiste l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; \u0026#171;di un intervento \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e di questa Corte, anche in virt\u0026#249; del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224; delle leggi a fondamento dell\u0026#8217;architettura costituzionale\u0026#187; (ancora sentenza n. 269 del 2017), con conseguente possibile assorbimento della denunciata violazione del diritto europeo, ferma restando la possibilit\u0026#224;, per il giudice comune, del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o, ricorrendone i presupposti, della non applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, pur in assenza di eccezione sul punto, va dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 34 CDFUE e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Quanto alla disposizione della Carta, il rimettente si limita a menzionarla, affermandone la violazione, ma senza fornire alcun argomento diretto, in particolare, a illustrare \u0026#171;il presupposto di applicabilit\u0026#224; della CDFUE, cio\u0026#232; la circostanza che le norme sul reddito di cittadinanza rappresentino \u0026#8220;attuazione del diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#8221; ai sensi del suo art. 51\u0026#187;, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della relativa questione per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza (sentenza n. 19 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quanto alla censura basata sulla violazione dell\u0026#8217;art. 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE, essa sconta una carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene il principio di parit\u0026#224; di trattamento riconosciuto dalla citata previsione operi a favore del lavoratore cittadino di un Paese membro presente nel territorio di un altro Stato dell\u0026#8217;Unione, al cui mercato del lavoro abbia \u0026#171;gi\u0026#224; avuto accesso\u0026#187; (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, sentenza 6 ottobre 2020, in causa C-181/19, Jobcenter Krefeld, punto 45), l\u0026#8217;ordinanza, sotto questo profilo, \u0026#171;non contiene indicazioni sufficienti ad una corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, necessaria al fine di valutare tanto la rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, quanto la non manifesta infondatezza della stessa\u0026#187; (sentenza n. 128 del 2014 e, nello stesso senso, sentenze n. 256 del 2022 e n. 56 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;ordinanza non fornisce argomenti sulla possibilit\u0026#224; di qualificare il Rdc come \u0026#171;vantaggio sociale\u0026#187;, di cui il lavoratore cittadino di un altro Stato membro deve godere al pari del lavoratore nazionale ai sensi del richiamato art. 7, paragrafo 2; peraltro, nemmeno prende in considerazione che, coerentemente con la prevalente funzione di misura di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, l\u0026#8217;accesso al Rdc non implica lo status di lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, sotto il profilo appena evidenziato, l\u0026#8217;evocazione della suddetta previsione del diritto dell\u0026#8217;Unione risulta del tutto sfornita di motivazione, discendendone la inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va, infine, esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;Avvocatura indirizza alle questioni sollevate dal rimettente in via subordinata, dirette a conseguire una pronuncia che limiti il requisito di residenza pregressa al periodo di cinque anni precedente alla domanda (di cui gli ultimi due in modo continuativo), oppure, in ulteriore subordine, al periodo di due anni continuativi prima della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa statale, avendo il legislatore utilizzato per il Rdc criteri selettivi \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e, risulterebbe precluso ricavare, da discipline di altri istituti, validi punti di riferimento per una pronuncia di tipo sostitutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di adottare pronunce sostitutive, costantemente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte, consegue dall\u0026#8217;accertamento di \u0026#171;un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2024), a fronte del quale \u0026#171;non pu\u0026#242; essere di ostacolo all\u0026#8217;esame nel merito della questione l\u0026#8217;assenza di un\u0026#8217;unica soluzione a \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221; per ricondurre l\u0026#8217;ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorch\u0026#233; si versi in materie riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187; (sentenza n. 138 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni sono fondate nei termini che seguono in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Le numerose pronunce in cui questa Corte si \u0026#232; occupata del Rdc sono state tutte risolte a partire dall\u0026#8217;affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all\u0026#8217;interno del sistema costituzionale, che \u0026#232; stata ripetutamente ribadita in termini univoci (sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021; ordinanza n. 29 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, \u0026#232; risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarit\u0026#224; strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito \u0026#232; strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFin dall\u0026#8217;inizio di questo filone giurisprudenziale si \u0026#232; quindi chiarito che \u0026#171;la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di l\u0026#224; della pura assistenza economica\u0026#187;: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si \u0026#171;fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno\u0026#187;, il Rdc prevede \u0026#171;un sistema di rigorosi obblighi e condizionalit\u0026#224;\u0026#187;, che strutturano un percorso formativo e d\u0026#8217;inclusione, \u0026#171;il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l\u0026#8217;espulsione dal percorso medesimo\u0026#187; (sentenza n. 126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;erogazione del Rdc, infatti, \u0026#171;\u0026#8220;\u0026#232; condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilit\u0026#224; al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, [\u0026#8230;] nonch\u0026#233; all\u0026#8217;adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all\u0026#8217;inserimento lavorativo e all\u0026#8217;inclusione sociale che prevede attivit\u0026#224; al servizio della comunit\u0026#224;, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonch\u0026#233; altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all\u0026#8217;inserimento nel mercato del lavoro e all\u0026#8217;inclusione sociale\u0026#8221; (art. 4, comma 1). Questo percorso si realizza o con il Patto per il lavoro (stipulato presso un centro per l\u0026#8217;impiego e che \u0026#8220;deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b\u0026#8221;, che riguardano essenzialmente la ricerca attiva del lavoro e l\u0026#8217;accettazione delle offerte congrue) o con il Patto per l\u0026#8217;inclusione sociale, stipulato presso i servizi comunali competenti per il contrasto della povert\u0026#224; (art. 4, commi 7 e 12). Si tratta di due \u0026#8220;canali\u0026#8221; comunicanti, nel senso che il beneficiario convocato dal centro per l\u0026#8217;impiego pu\u0026#242; essere inviato al servizio comunale e viceversa (art. 4, commi 5-quater e 12). Il Patto per l\u0026#8217;inclusione sociale comprende anche gli \u0026#8220;interventi per l\u0026#8217;accompagnamento all\u0026#8217;inserimento lavorativo\u0026#8221; (art. 4, comma 13)\u0026#187; (sentenza n. 19 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; quindi ribadito che: \u0026#171;il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povert\u0026#224;, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell\u0026#8217;individuo, ma persegue diversi e pi\u0026#249; articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneit\u0026#224; della prestazione e il suo carattere condizionale, cio\u0026#232; la necessit\u0026#224; che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all\u0026#8217;art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). \u0026#200; inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)\u0026#187; (ancora sentenza n. 19 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povert\u0026#224;, dal momento che il beneficio economico erogato \u0026#232; inscindibile da una pi\u0026#249; complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell\u0026#8217;assunzione di una responsabilit\u0026#224; sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all\u0026#8217;uscita dalla condizione di povert\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell\u0026#8217;interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalit\u0026#224; e preclusioni che la connotano, anch\u0026#8217;esse finalizzate al percorso di integrazione sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, questa Corte ha giudicato non incoerente la sospensione del Rdc per il venir meno degli specifici requisiti di onorabilit\u0026#224; necessari sia per accedere che per mantenere il Rdc, ovvero la mancata soggezione a una misura cautelare personale e l\u0026#8217;assenza di condanna per taluni specifici reati intervenuta nei dieci anni antecedenti (sentenze n. 169 del 2023, n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima prospettiva, la sentenza n. 54 del 2024 ha ritenuto \u0026#171;coerente con tale natura del Rdc la previsione, contenuta nell\u0026#8217;art. 5, comma 6, sesto periodo, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che \u0026#8220;[a]l fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l\u0026#8217;insorgenza dei disturbi da gioco d\u0026#8217;azzardo (DGA), [ha] in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;; ha quindi precisato che \u0026#171;[i]l principio di eguaglianza sostanziale, alla cui attuazione il Rdc \u0026#232; peraltro riconducibile, non pu\u0026#242; certo essere invocato a sostegno di una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale nell\u0026#8217;interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell\u0026#8217;istituto, alterandone cos\u0026#236; la natura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa temporaneit\u0026#224; della misura (diciotto mesi, rinnovabili) \u0026#232; stata ricollegata alla sua precipua natura, che non si risolve in mero sussidio economico per contrastare la povert\u0026#224;, ma si presenta diversamente articolata, mirando a offrire \u003cem\u003echance\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e di integrazione sociale e lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneit\u0026#224;, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalit\u0026#224; persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l\u0026#8217;esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, \u0026#171;indifferenziabili e indilazionabili\u0026#187; (sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 137 del 2021, del resto, \u0026#232; stata ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. la revoca di prestazioni assistenziali di quest\u0026#8217;ultimo tipo, fondate sullo stato di bisogno, persino ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalit\u0026#224; alternativa alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; infatti precisato che, sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidariet\u0026#224; sociale che \u0026#232; alla base della convivenza civile, \u0026#171;attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; La descritta natura del Rdc \u0026#8211; affermata dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di interpretazione costituzionalmente orientata (necessaria perch\u0026#233;, qualora fosse inteso quale prestazione meramente assistenziale, il Rdc non potrebbe che rivelarsi intrinsecamente contraddittorio e irragionevole alla luce dei principi costituzionali) \u0026#8211; deve essere ancora ribadita in questa sede, senza che a ci\u0026#242; possa ritenersi d\u0026#8217;ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia, infatti, la Corte di giustizia, come di consueto, ha interpretato il diritto dell\u0026#8217;Unione, ma non ha operato un sindacato sull\u0026#8217;esattezza, o no, dell\u0026#8217;interpretazione del diritto nazionale, quale offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale. Essa quindi, da un lato, ha s\u0026#236; affermato che \u0026#171;spetta al giudice del rinvio stabilire se il \u0026#8220;reddito di cittadinanza\u0026#8221; di cui trattasi nei procedimenti principali costituisca una prestazione sociale\u0026#187; e che proprio tale giudice (il Tribunale di Napoli) \u0026#171;constata nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che il \u0026#8220;reddito di cittadinanza\u0026#8221; costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, rientrante in uno dei tre settori indicati all\u0026#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109, ossia le prestazioni sociali, l\u0026#8217;assistenza sociale e la protezione sociale, ai sensi della legislazione nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, tuttavia, la stessa Corte non ha affatto avallato tale interpretazione del Tribunale di Napoli, perch\u0026#233; ha chiaramente precisato che \u0026#171;indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell\u0026#8217;interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l\u0026#8217;esame delle questioni pregiudiziali dev\u0026#8217;essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l\u0026#8217;esattezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo sulla scorta di tale premessa \u0026#8211; che espressamente riconosce come tale interpretazione sia suscettibile di verifica da parte degli organi a cui invece istituzionalmente spetta, secondo l\u0026#8217;ordinamento nazionale, proprio verificarne l\u0026#8217;esattezza \u0026#8211; la sentenza \u0026#232; giunta a ritenere che \u0026#171;il \u0026#8220;reddito di cittadinanza\u0026#8221; di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell\u0026#8217;articolo 34 della Carta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; In definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l\u0026#8217;esattezza dell\u0026#8217;interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che \u0026#232; deputato a garantire l\u0026#8217;uniforme applicazione del diritto interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, se \u0026#232; indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l\u0026#8217;interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l\u0026#8217;uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, \u0026#232; parimenti indiscutibile che l\u0026#8217;interpretazione della Costituzione \u0026#232; riservata a questa Corte, cos\u0026#236; come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo \u0026#232; alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Una volta ribadita la natura del Rdc, occorre confrontarsi con le questioni poste dal giudice rimettente, che prospetta in primo luogo il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., ritenendo che il radicamento territoriale dei dieci anni richiesto dalla disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e non proporzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il requisito dei dieci anni non risponderebbe \u0026#171;ai requisiti di ragionevole correlabilit\u0026#224;\u0026#187; con il Rdc, dato che tale \u0026#171;tempo sproporzionato\u0026#187; di residenza, sebbene richiesto \u0026#171;indifferentemente per italiani e stranieri\u0026#187;, determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Va precisato che, nella sentenza n. 19 del 2022, questa Corte si \u0026#232; confrontata, escludendone l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, solo con l\u0026#8217;altro requisito, previsto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, e quindi della residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia, in ogni caso, \u0026#232; stato messo in evidenza che gli obiettivi del Rdc implicano \u0026#171;una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarit\u0026#224; del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della misura concessa, sicch\u0026#233; la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non pu\u0026#242; essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quindi anche il radicamento territoriale, e non solo la mera prospettiva di stabilit\u0026#224; \u0026#8211; come invece ritenuto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211;, ad essere stato considerato in tale pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, del resto, nel valutare la ragionevolezza di tale criterio pu\u0026#242; essere considerata non solo la complessit\u0026#224; delle attivit\u0026#224; richieste alle pubbliche amministrazioni per realizzare le politiche attive del lavoro e di inclusione sociale, ma anche l\u0026#8217;entit\u0026#224; delle risorse finanziarie destinate alla attuazione della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto alla precedente misura \u0026#8211; il reddito di inclusione (il cosiddetto ReI), che richiedeva solo due anni di residenza \u0026#8211; si \u0026#232;, infatti, realizzato un forte salto di livello, poich\u0026#233;: a) la consistenza del beneficio economico \u0026#232; pi\u0026#249; che raddoppiata per ciascun nucleo familiare, garantendo una provvidenza che potrebbe, per il suo ammontare, esporre lo Stato italiano a migrazioni puramente \u0026#8220;assistenziali\u0026#8221;; b) la stessa platea dei nuclei beneficiari \u0026#232; fin dall\u0026#8217;inizio raddoppiata; c) le risorse finanziarie stanziate dal bilancio dello Stato sono pi\u0026#249; che triplicate; d) \u0026#232; stato necessario un rafforzamento della struttura organizzativa con l\u0026#8217;assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell\u0026#8217;attuazione del Rdc.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn considerazione di tali elementi caratterizzanti non pu\u0026#242; essere accolta la questione prospettata in via principale dal giudice rimettente, che porterebbe, in sostanza, ad annullare completamente il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non \u0026#232; di per s\u0026#233; implausibile: questa Corte, del resto, rispetto a una misura (attinente alla concessione di mutui agevolati) che non ha incidenza su diritti fondamentali, ha precisato che \u0026#171;non \u0026#232; manifestamente irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio gi\u0026#224; vanti un legame duraturo\u0026#187;, per cui non ha censurato \u0026#171;il requisito della residenza protratta per almeno otto anni\u0026#187; (sentenza n. 53 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per s\u0026#233;, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione pi\u0026#249; favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben pu\u0026#242; ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa Corte di giustizia (grande sezione, sentenza 15 luglio 2021, in causa C-709/20, C. G.) ha, in particolare, precisato che riconoscere ai cittadini di Stati membri che non beneficiano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38/CE la fruizione \u0026#171;di prestazioni di assistenza sociale allo stesso titolo dei cittadini nazionali [\u0026#8230;] rischierebbe di consentire a cittadini dell\u0026#8217;Unione economicamente inattivi di utilizzare il sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento (v., in tal senso, sentenza dell\u0026#8217;11 novembre 2014, Dano, C\u0026#8209;333/13 [\u0026#8230;], punti 74, 76 e 77 e la giurisprudenza ivi citata)\u0026#187;. Per cui \u0026#171;uno Stato membro ha la possibilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 7 della direttiva 2004/38, di negare la concessione di prestazioni di assistenza sociale a cittadini dell\u0026#8217;Unione economicamente inattivi che esercitino la libert\u0026#224; di circolazione e che non dispongano delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia ha anche precisato che l\u0026#8217;esigenza di garantire l\u0026#8217;esistenza di \u0026#171;nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato\u0026#187;, nonch\u0026#233; di \u0026#171;garantire l\u0026#8217;equilibrio finanziario\u0026#187; del sistema sociale nazionale \u0026#171;costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall\u0026#8217;art. 21 TFUE\u0026#187; (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, Stewart, punti 89 e 90).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoerentemente con questa posizione, a livello dell\u0026#8217;Unione europea, la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l\u0026#8217;inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l\u0026#8217;accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell\u0026#8217;esigenza di salvaguardare \u0026#171;la sostenibilit\u0026#224; delle finanze pubbliche\u0026#187;, purch\u0026#233; \u0026#171;la durata del soggiorno legale sia proporzionata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, il considerando n. 22 della suddetta raccomandazione precisa che \u0026#171;[l]\u0026#8217;introduzione di criteri non discriminatori per l\u0026#8217;accesso a un reddito minimo non pregiudica le eccezioni alla parit\u0026#224; di trattamento previste o consentite dal diritto dell\u0026#8217;Unione, come la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Tuttavia, nonostante tali considerazioni \u0026#8211; che non si oppongono, \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e, alla possibilit\u0026#224; di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale \u0026#8211; il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all\u0026#8217;accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza di altre misure, come l\u0026#8217;assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo \u0026#171;stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della societ\u0026#224;, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle \u003cem\u003echances\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalit\u0026#224; precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l\u0026#8217;accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani gi\u0026#224; residenti (pi\u0026#249; facilitati \u0026#8211; come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente \u0026#8211; a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell\u0026#8217;Unione, sia di quelli di Paesi terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, proprio il termine decennale \u0026#232; stato la causa dell\u0026#8217;apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell\u0026#8217;Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilit\u0026#224; di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale procedura \u0026#232; stata chiusa solo a seguito dell\u0026#8217;abrogazione del Rdc a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l\u0026#8217;assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa \u0026#232; stato ridotto a cinque anni, non pi\u0026#249; oggetto di contestazione a livello della Commissione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Alla luce di tutte queste considerazioni e nell\u0026#8217;ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalit\u0026#224;, \u0026#232; stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest\u0026#8217;ultimo termine di cinque anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto dato temporale, infatti, non solo \u0026#232; quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;assegno di inclusione, \u0026#8220;erede\u0026#8221; del Rdc, ma \u0026#232; anche quello che, in sostanza, \u0026#232; stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la \u0026#171;relativa stabilit\u0026#224; della presenza sul territorio\u0026#187;; non \u0026#232; poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall\u0026#8217;art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, \u0026#232; stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che \u0026#171;testimoni[a] il \u0026#8220;radicamento del richiedente nel paese in questione\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell\u0026#8217;ordinamento (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia \u0026#171;per almeno 10 anni\u0026#187;, anzich\u0026#233; prevedere \u0026#171;per almeno 5 anni\u0026#187;, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e dall\u0026#8217;ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento per\u0026#242; ai soli cittadini di Paesi terzi, con l\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi evita cos\u0026#236;, oltretutto, l\u0026#8217;insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell\u0026#8217;Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, come questa Corte ha gi\u0026#224; rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la \u0026#171;pronuncia di incostituzionalit\u0026#224;, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura cos\u0026#236; il rischio delle \u0026#8220;discriminazioni a rovescio\u0026#8221;, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 CDFUE e 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, e ogni altra questione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia \u0026#171;per almeno 10 anni\u0026#187;, anzich\u0026#233; prevedere \u0026#171;per almeno 5 anni\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;Unione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250320112351.pdf","oggetto":"Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti - Previsione che il beneficiario debba essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0027erogazione del beneficio, in modo continuativo - Denunciata discriminazione indiretta che sfavorisce maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto a quelli italiani, poich\u0026#233; nella maggior parte dei casi i non residenti sono cittadini di altri Stati membri - Requisito sproporzionato e in conflitto con il principio della ragionevole correlabilit\u0026#224;, poich\u0026#233; non considera quei cittadini europei e loro familiari che, pur risiedendo in Italia da meno tempo o in modo non continuativo negli ultimi due anni, sono, comunque, sufficientemente integrati nel nostro Paese - Disciplina che persegue uno scopo di dubbia legittimit\u0026#224;, aiutando i bisognosi di un inserimento sociale solo in quanto radicati nel territorio e non in quanto bisognosi - Contrasto con la normativa europea che sancisce il divieto di discriminazione in ragione della nazionalit\u0026#224; dell\u0027accesso ai vantaggi sociali nonch\u0026#233; il diritto alla parit\u0026#224; di trattamento del cittadino europeo nelle prestazioni assistenziali - Violazione della libera circolazione dei lavoratori all\u0027interno dell\u0027Unione europea - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario come declinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE) e dalla direttiva 2004/38/CE nonch\u0026#233; dal regolamento (UE) n. 492/2011 - Conflitto con il principio della limitazione della sovranit\u0026#224; nazionale.\nIn subordine: Omessa previsione che il beneficiario, cittadino di uno Stato membro dell\u0027Unione europea, debba essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0027erogazione del beneficio, in modo continuativo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46639","titoletto":"Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti, in vigenza della normativa poi abrogata - Residenza in Italia «per almeno dieci anni», anziché «per almeno cinque anni» - Denunciata violazione dei parametri europei - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 4 del 2019, come conv., sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34 CDFUE, e 7, par. 2, del regolamento n. 2011/492/UE. Quanto alla disposizione della Carta, il rimettente si limita a menzionarla, affermandone la violazione, ma senza fornire alcun argomento diretto, in particolare, a illustrarne il presupposto di applicabilità, cioè la circostanza che le norme sul reddito di cittadinanza rappresentino attuazione del diritto dell’Unione. Quanto alla censura basata sulla violazione dell’art. 7, par. 2, del regolamento n. 2011/492/UE, essa sconta una carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, perché l’ordinanza non contiene indicazioni sufficienti ad una corretta sua ricostruzione, necessaria al fine di valutare tanto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, quanto la non manifesta infondatezza della stessa, né fornisce argomenti sulla possibilità di qualificare il Rdc come vantaggio sociale, di cui il lavoratore cittadino di un altro Stato membro deve godere al pari del lavoratore nazionale ai sensi del richiamato art. 7, par. 2. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 19/2022 - mass. 44526\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46640","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero":"4","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero":"26","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Regolamento UE","data_legge":"05/04/2011","numero":"492","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"par. 2","nesso":""}]},{"numero_massima":"46640","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Reddito di cittadinanza - Natura e funzione - Inserimento nel mondo del lavoro e più in generale strumento di inclusione sociale - Necessario coinvolgimento attivo del beneficiario - Possibili condizioni e limiti. (Classif. 022001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eLa peculiarità strutturale e funzionale del Reddito di cittadinanza, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario, fa sì che la misura definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si fondano essenzialmente sul solo stato di bisogno, il Rdc prevede un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità, che strutturano un percorso formativo e d’inclusione, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 126/2021 - mass. 44004; S. 122/2020 - mass. 43419\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. All’interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch’esse finalizzate al percorso di integrazione sociale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 90/2024 - mass. 46100; S. 54/2024 - mass. 46072; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 169/2023 - mass. 45776; S. 19/2022 - mass. 44526; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 126/2021 - mass. 44004; S. 7/2021 - mass. 43549; S. 122/2020 - mass. 43419; S. 166/2018 - mass. 40102; O. 29/2024 - mass. 46043\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46641","numero_massima_precedente":"46639","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46641","titoletto":"Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti, in vigenza della normativa poi abrogata - Residenza in Italia «per almeno dieci anni», anziché «per almeno cinque anni» - Irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 245005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), n. 2), del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Tra i requisiti stabiliti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, quello censurato dalla Corte d’appello di Milano, sez. lavoro si mostra irragionevole e non proporzionato. Alla luce della peculiarità strutturale e funzionale del Rdc, infatti, e nell’ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest’ultimo termine di cinque anni, che si presenta come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell’ordinamento e utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46640","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero":"4","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a) n.2","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero":"26","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46766","autore":"Barone M.","titolo":"Un “diritto costituzionale al reddito”? A margine della sentenza C. cost. n. 31/2025 in materia di «reddito di cittadinanza»","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"770","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46239","autore":"Berca F.","titolo":"I rapporti tra Consulta e Corte di giustizia alla luce della recente giurisprudenza di altre Corti costituzionali nazionali. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"250","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46238_2025_31.pdf","nome_file_fisico":"31_2025_Berca.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46558","autore":"Brambilla P.","titolo":"Recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di falso sul requisito di residenza decennale per l’ottenimento del reddito di cittadinanza a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 29 luglio 2024, nelle cause riunite c-112 e c-223 e n. 31 del 20 marzo 2025 della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo/Nota a seguito","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46557_2025_31.pdf","nome_file_fisico":"31_2025_Brambilla.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46488","autore":"Costa R. D.","titolo":"Sull’illegittimità del requisito di residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza. Note a margine di C. cost. n. 31/2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"333","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46587","autore":"Gotti G.","titolo":"Contrasto alla povertà ed eguaglianza sostanziale. riflessioni a partire da alcune recenti indicazioni della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46586_2025_31.pdf","nome_file_fisico":"GDP Gotti_.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46195","autore":"Maserati T.","titolo":"Persistenze selettive: i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza di nuovo al vaglio della Consulta. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46194_2025_31.pdf","nome_file_fisico":"31_25 Maserati.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45720","autore":"Rossi L. 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