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M. D. M. e altri, di R. N. e G. R., di P. D. e altri, di G. L. e altri, di G. B. e altri, di A. L.B. e L. R. e di A. A. e altri, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 1\u0026#176; dicembre 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Massimiliano Fazi per A. M. D. M. e altri, Antonio Mancini per G. B. e altri e gli avvocati dello Stato Gianni De Bellis e Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con quattro ordinanze di identico contenuto del 3 febbraio 2021, emesse in altrettanti giudizi, rispettivamente iscritte ai numeri 133, 134, 135 e 136 del registro ordinanze 2021, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata \u0026#8211; attinente alla disciplina delle classifiche di segretezza, attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti e attivit\u0026#224; al fine di proteggere la sicurezza dello Stato \u0026#8211; prevede che \u0026#171;[q]ualora l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ordini l\u0026#8217;esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalit\u0026#224; che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere stato investito, quale giudice delle pensioni pubbliche, dai ricorsi collettivi di diversi ex dipendenti del comparto degli Organismi di informazioni per la Sicurezza (OO.I.S.), i quali domandavano che venisse accertato e dichiarato, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il loro diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previo computo, nella base pensionabile, delle indennit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 1980, n. 8, loro corrisposte nel corso del rapporto di impiego e denominate \u0026#171;di funzione\u0026#187; o \u0026#171;operativa\u0026#187; a seconda che si trattasse di personale munito o meno di qualifica dirigenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Nel corso dell\u0026#8217;istruttoria, proseguono le ordinanze di rimessione, ritenendo indispensabile l\u0026#8217;acquisizione della documentazione amministrativa e contabile concernente l\u0026#8217;ammontare delle indennit\u0026#224; corrisposte, il giudice ordinava all\u0026#8217;amministrazione di \u0026#171;rilasciare ai difensori dei ricorrenti\u0026#187; una copia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, n. 1 (Criteri per l\u0026#8217;individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivit\u0026#224;, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1 (Obblighi di comunicazione in caso di esame o interrogatorio) e della circolare CESIS n. 325/26/3136 del 23 gennaio 1998, relativi al trattamento economico del personale OO.I.S.; ordinava, inoltre, di \u0026#171;consentire ai medesimi difensori, nei luoghi indicati dall\u0026#8217;Amministrazione, l\u0026#8217;accesso alla documentazione concernente la corresponsione ai ricorrenti, durante il periodo di servizio, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione od operativa, ivi compresa quella inerente le trattenute fiscali operate sulle indennit\u0026#224; medesime, nel rispetto delle misure di cautela e di riservatezza che la stessa Amministrazione riterr\u0026#224; pi\u0026#249; idonee\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn esecuzione di tali ordinanze istruttorie, la Presidenza del Consiglio dei ministri depositava, presso la Segreteria principale di sicurezza della Corte dei conti, uno stralcio dei decreti e copia della circolare, nonch\u0026#233; un documento denominato \u0026#8220;relazione illustrativa\u0026#8221; nel quale giustificava la mancata produzione di quanto ulteriormente disposto con \u0026#171;la peculiarit\u0026#224; del regime di gestione e documentazione cui \u0026#232; assoggettata l\u0026#8217;indennit\u0026#224; in parola, sin dalla sua istituzione, in ragione dell\u0026#8217;assoluta specialit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; medesima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI documenti prodotti venivano classificati come \u0026#171;riservati\u0026#187; dall\u0026#8217;amministrazione resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce poi che, all\u0026#8217;udienza successiva a tale deposito, i difensori dei ricorrenti rappresentavano \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per la difesa di adempiere il mandato ricevuto a causa della mancata acquisizione al fascicolo di causa [\u0026#8230;] della documentazione contabile concernente la corresponsione delle indennit\u0026#224; di cui si chiede la valutazione ai fini pensionistici\u0026#187; e, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso, formulavano istanza subordinata perch\u0026#233; fosse \u0026#171;promossa la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge n. 124 del 2007\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la decisione del giudice a quo di promuovere, con distinte ordinanze, i presenti giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Le ordinanze affrontano prioritariamente i profili di non manifesta infondatezza delle questioni, che vengono illustrati con riferimento \u0026#171;alla portata letterale della norma e alla sua concreta attuazione operata dall\u0026#8217;Amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La norma censurata si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l\u0026#8217;art. 103, secondo comma, Cost., perch\u0026#233;, non consentendo l\u0026#8217;acquisizione al fascicolo d\u0026#8217;ufficio dei documenti richiesti dal giudice, violerebbe \u0026#171;il principio di effettivit\u0026#224; della funzione giurisdizionale\u0026#187;, che nel caso di specie \u0026#171;si estrinseca [\u0026#8230;] nel potere-dovere [\u0026#8230;] del giudice contabile, quale giudice naturale delle pensioni pubbliche ai sensi dell\u0026#8217;art. 103, comma 2, Cost., di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova che ritiene rilevanti ai fini della decisione della causa e di cui ha disposto l\u0026#8217;acquisizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In secondo luogo, sussisterebbe violazione \u0026#171;dei principii del giusto processo sanciti dall\u0026#8217;art. 111 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso, il rimettente assume che la norma censurata attribuirebbe all\u0026#8217;amministrazione un potere di supremazia, consistente nella facolt\u0026#224; di attribuire la clausola di \u0026#171;riservatezza\u0026#187; a documentazione diversa da quella sulla quale viene apposto il segreto di Stato, senza neppure consentire al giudice del rapporto controverso di valutare l\u0026#8217;adeguatezza di tale decisione; di qui la violazione della regola della \u0026#8220;parit\u0026#224; delle armi\u0026#8221;, che costituisce emanazione del principio del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Ancora, la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost., determinando la \u0026#171;compressione del diritto di difesa dei ricorrenti [\u0026#8230;] sia nella fase di impostazione della causa, non conoscendo [essi] in dettaglio se il quantum erogato dall\u0026#8217;amministrazione sia, ed in quale misura, rispondente all\u0026#8217;effettivo servizio prestato, sia nel corso del giudizio, atteso che della documentazione comprovante la fondatezza della domanda detti ricorrenti (o i loro difensori) possono solo prendere visione senza estrarre copia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Infine, ed in via consequenziale, sarebbe violato anche il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., atteso che \u0026#171;al pensionato che ha prestato la propria attivit\u0026#224; lavorativa negli [OO.I.S.] non \u0026#232; consentita [\u0026#8230;] la piena esplicazione del diritto costituzionale di difendere in giudizio i propri legittimi interessi, subendo con ci\u0026#242; una ingiustificata discriminazione rispetto a tutti gli altri pensionati pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto, poi, alla rilevanza delle questioni, il rimettente afferma che i giudizi promossi dai ricorrenti non possono essere definiti nel merito \u0026#171;se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Alcuni dei ricorrenti nei giudizi principali sono intervenuti nei giudizi presso questa Corte con atto depositato in data 8 ottobre 2021, concludendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sulla base degli stessi argomenti esposti nelle ordinanze di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn secondo gruppo di ricorrenti, intervenuto nei giudizi con atto depositato il 12 ottobre 2021, ha invece svolto considerazioni pi\u0026#249; articolate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDetti ultimi intervenienti, in particolare, hanno sostenuto che la norma censurata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente ai difensori di estrarre copia della documentazione classificata che sia stata consegnata all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria; tale divieto, infatti, impedirebbe alle parti di conservare gli atti per le loro esigenze difensive \u0026#8211; ad esempio in funzione dell\u0026#8217;eventuale rilascio di un nuovo mandato, o dell\u0026#8217;avvio di una diversa iniziativa in giudizio \u0026#8211; e renderebbe impossibile un esame approfondito dei documenti nel corso dell\u0026#8217;istruttoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma, pertanto, sarebbe frutto di un inadeguato bilanciamento fra le esigenze difensive delle parti e la tutela della sicurezza dello Stato; essa andrebbe pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima, se del caso con pronunzia additiva che consenta ai difensori delle parti private di estrarre copia del documento classificato adottando le opportune cautele.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutti i ricorrenti intervenuti hanno ribadito le rispettive posizioni con il deposito di una memoria integrativa in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con memorie depositate in data 12 ottobre 2021 \u0026#232; intervenuto nei giudizi, con atti di contenuto sostanzialmente identico, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In via preliminare, l\u0026#8217;interveniente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, ha osservato anzitutto che la norma censurata consente al giudice di ordinare l\u0026#8217;esibizione in giudizio dei documenti classificati e di acquisirli a fini probatori; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, pertanto, sarebbero ininfluenti per la definizione del giudizio. In ogni caso, ha rilevato che la domanda formulata dai ricorrenti nei giudizi principali, volta al computo pensionistico dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#171;di funzione\u0026#187; e \u0026#171;operativa\u0026#187;, poteva essere definita dal giudice a quo sulla base del quadro normativo di riferimento, con il quale il rimettente non si era confrontato, nonch\u0026#233; delle rispettive allegazioni e dei documenti gi\u0026#224; prodotti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura, inoltre, la Corte dei conti non aveva indicato le ragioni per le quali la norma censurata inciderebbe sulla conoscibilit\u0026#224; dei documenti da parte del giudice, che resta pienamente abilitato ad acquisirli, nonch\u0026#233; sul concreto esercizio del diritto di difesa, ben potendosi surrogare la facolt\u0026#224; di estrarre copia dell\u0026#8217;atto con la possibilit\u0026#224;, per la parte, di trascriverne il contenuto di suo interesse. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto al merito delle questioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le stesse siano dichiarate non fondate, evidenziando che, rispetto alla disciplina generale delle prove documentali nel giudizio contabile, la norma censurata differisce soltanto nella parte in cui non consente all\u0026#8217;interessato di estrarre copia dell\u0026#8217;atto acquisito al fascicolo d\u0026#8217;ufficio; e, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che tale scelta consente un equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, entrambe costituzionalmente rilevanti, di tutela della sicurezza della Repubblica e di assicurazione della difesa della parte privata nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con quattro ordinanze di identico contenuto del 3 febbraio 2021, emesse in altrettanti giudizi, rispettivamente iscritte ai numeri 133, 134, 135 e 136 del registro ordinanze 2021, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disposizione censurata stabilisce che \u0026#171;[q]ualora l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ordini l\u0026#8217;esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalit\u0026#224; che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi tale disposizione, nei giudizi principali, ha fatto applicazione la Presidenza del Consiglio dei ministri, resistendo al ricorso promosso da alcuni ex dipendenti del comparto degli Organismi di informazioni per la sicurezza (OO.I.S.) per l\u0026#8217;accertamento del loro diritto al computo, nel rispettivo trattamento di quiescenza, delle indennit\u0026#224; \u0026#171;di funzione\u0026#187; o \u0026#171;operativa\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 1980, n. 8, loro corrisposta nel corso del rapporto di impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, infatti, aveva ordinato all\u0026#8217;amministrazione convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione contabile donde risultassero l\u0026#8217;effettiva corresponsione di tali indennit\u0026#224; e le relative trattenute a fini previdenziali, onde accertarne il complessivo ammontare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo il rimettente, la previsione censurata si porrebbe anzitutto in contrasto con l\u0026#8217;art. 103, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; non consentirebbe al giudice contabile di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova rilevanti ai fini della decisione, dei quali ha disposto l\u0026#8217;acquisizione al giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, inoltre, violerebbe il disposto di cui all\u0026#8217;art. 111 Cost., alterando, in favore dell\u0026#8217;amministrazione legittimata ad apporre la classificazione di segretezza, la regola della cosiddetta \u0026#8220;parit\u0026#224; delle armi\u0026#8221;, che costituisce estrinsecazione del principio del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; la limitazione che la norma arreca all\u0026#8217;accesso delle parti alla documentazione classificata e alla possibilit\u0026#224; di estrarne copia ne comprimerebbe il diritto alla difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, sussisterebbe anche una violazione del principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., avuto riguardo al diverso regime probatorio che si configura a carico del pubblico impiegato facente parte del personale degli OO.I.S., rispetto alle pretese inerenti all\u0026#8217;accertamento del trattamento di quiescenza avanzate da tutti gli altri pubblici impiegati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Poich\u0026#233; i quattro giudizi incidentali concernono identiche questioni, sollevate in riferimento ai medesimi parametri e sulla base delle stesse argomentazioni, se ne rende opportuna la trattazione unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, va preliminarmente osservato che, nei suoi atti di intervento in giudizio, dal contenuto sostanzialmente identico, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa statale, in particolare, le domande formulate dai ricorrenti potevano essere decise sulla base delle rispettive allegazioni e senza dar corso all\u0026#8217;attivit\u0026#224; istruttoria, che ha invece reso necessario il ricorso alle cautele previste dalla disposizione oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata per le ragioni che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, questa Corte ha ripetutamente affermato che \u0026#171;ci\u0026#242; che conta \u0026#232; la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilit\u0026#224; che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (sentenza n. 71 del 2015)\u0026#187; (sentenze n. 208 e n. 122 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, il giudice a quo, dopo aver sinteticamente descritto il contenuto della pretesa dei ricorrenti nei giudizi principali e l\u0026#8217;oggetto della propria ordinanza istruttoria, si limita ad affermare in modo tautologico, nella parte conclusiva delle ordinanze di rimessione, che i giudizi principali non possono essere definiti nel merito \u0026#171;se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna spiegazione, pertanto, viene fornita in ordine alla necessit\u0026#224; di fare applicazione di una norma destinata a spiegare i suoi effetti in ambito istruttorio, e ci\u0026#242; quantunque l\u0026#8217;amministrazione avesse espressamente dedotto che la pretesa dei ricorrenti era infondata quanto all\u0026#8217;an debeatur e, conseguentemente, che l\u0026#8217;istruttoria disposta sul quantum era, in realt\u0026#224;, da ritenersi del tutto superflua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale; e la mancata indicazione di plausibili ragioni che depongano per tale rilievo di pregiudizialit\u0026#224; si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, dal quale consegue l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione stessa (ex multis, sentenze n. 23 del 2019, n. 209 e n. 119 del 2017; ordinanza n. 202 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che il rimettente svolge le proprie considerazioni con riguardo alle modalit\u0026#224; con le quali l\u0026#8217;amministrazione convenuta nei giudizi principali ha dato esecuzione alla norma censurata; non a caso, e come si \u0026#232; accennato, le denunziate criticit\u0026#224; vengono ricostruite con riferimento \u0026#171;alla portata letterale della norma e alla sua concreta attuazione operata dall\u0026#8217;Amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il denunciato pregiudizio alla funzione giurisdizionale e al diritto di difesa delle parti private non \u0026#232; dipeso dalla previsione impugnata, in s\u0026#233; considerata, ma dall\u0026#8217;applicazione che ne avrebbe fatto l\u0026#8217;amministrazione nel caso concreto; e questo rende irrilevante il sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale richiesto ai medesimi fini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza delle questioni emerge poi con riguardo ad un ulteriore, specifico profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, giova procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo sotteso al tema dei giudizi principali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; La disciplina del rapporto d\u0026#8217;impiego del personale degli OO.I.S. non si sottrae ai principi generali e alle norme comuni del pubblico impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; la legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), nel disporre che il personale di tali organismi fosse \u0026#171;costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso [\u0026#8230;] nonch\u0026#233; da personale assunto direttamente\u0026#187; (art. 7, comma 1), avuto riguardo alla peculiarit\u0026#224; delle relative attribuzioni aveva operato una delegificazione della disciplina del relativo rapporto di impiego, devolvendo in modo permanente al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro della difesa od al Ministro dell\u0026#8217;interno (su parere del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, di concerto con il Ministro del tesoro), la relativa potest\u0026#224; normativa, esercitabile anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, lo status giuridico e il trattamento economico del personale di tali organismi erano stati regolati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980 (non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), che hanno delineato un regime atipico, soggetto all\u0026#8217;applicazione esclusiva delle disposizioni speciali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, ai fini che rilevano in questa sede, l\u0026#8217;art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980 ha previsto la corresponsione sia della indennit\u0026#224; \u0026#171;di funzione\u0026#187;, per il personale provvisto di qualifica dirigenziale, sia della indennit\u0026#224; \u0026#171;operativa\u0026#187;, per il personale sprovvisto di tale qualifica, delle quali, per\u0026#242;, ha espressamente escluso il computo nella base pensionabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; In epoca successiva, tuttavia, il trattamento di quiescenza dei pubblici impiegati \u0026#232; stato interessato da alcuni interventi di riforma, fra i quali, in particolare, la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante \u0026#171;Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare\u0026#187; (cosiddetta \u0026#8220;riforma Dini\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, in un\u0026#8217;ottica di armonizzazione del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all\u0026#8217;art. 2, comma 9, ha disposto che, a far data dal 1\u0026#176; gennaio 1996, per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell\u0026#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la base imponibile pensionistica va calcolata secondo i criteri indicati dall\u0026#8217;art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), vale a dire includendovi non solo la retribuzione dell\u0026#8217;impiegato, ma anche tutti gli elementi accessori del relativo trattamento economico, eccettuate alcune indennit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Fra tali ultime non risultavano comprese le indennit\u0026#224; \u0026#171;di funzione\u0026#187; e \u0026#171;operativa\u0026#187; previste nell\u0026#8217;ambito del trattamento economico del personale OO.I.S.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tanto era quindi derivato un nutrito contenzioso su iniziativa di numerosi dipendenti di tali organismi, collocati a riposo dopo il 1\u0026#176; gennaio 1996; costoro, come i ricorrenti nei giudizi principali, hanno infatti chiesto alla Corte dei conti, in veste di giudice delle pensioni pubbliche, una rideterminazione del loro trattamento di quiescenza, previa inclusione nella base pensionistica delle indennit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, sul presupposto dell\u0026#8217;intervenuta abrogazione di quest\u0026#8217;ultimo da parte dell\u0026#8217;art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale contenzioso \u0026#232; stato, per la maggior parte dei casi, definito in senso contrario alle pretese dei dipendenti OO.I.S., con qualche limitata eccezione; a comporre definitivamente ogni contrasto sono quindi intervenute le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, che, investite della decisione su questione di massima, hanno escluso la dedotta abrogazione con la sentenza n. 2/2018/QM del 29 gennaio 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.4.\u0026#8211; Con quest\u0026#8217;ultima decisione, in particolare, le Sezioni riunite hanno anzitutto sottolineato che le disposizioni del d.P.C.m. n. 8 del 1980, in quanto connotate da specialit\u0026#224;, non possono essere derogate da una legge generale successiva, quale quella di riforma del sistema pensionistico, n\u0026#233; ritenersi dalla stessa tacitamente abrogate per incompatibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHanno quindi ritenuto che la natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti agli OO.I.S. giustifichi una certa discrezionalit\u0026#224; nelle previsioni di organizzazione dei relativi servizi, anche per i profili del trattamento giuridico ed economico, e funga altres\u0026#236; da parametro interpretativo delle disposizioni adottate al riguardo, cos\u0026#236; da giustificare la previsione delle indennit\u0026#224; in questione, volte a coprire, anche con riferimento alla variet\u0026#224; degli apporti personali nelle missioni compiute, i disagi e i pericoli connessi all\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta, e aventi una funzione di rimborso forfetario ed omnicomprensivo di qualsivoglia altro onere sostenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, le Sezioni riunite hanno osservato che la riforma dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, intervenuta con la legge n. 124 del 2007, nel disporre l\u0026#8217;abrogazione della previgente legge n. 801 del 1977 e di \u0026#171;tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o, comunque, non compatibili\u0026#187;, ha espressamente fatte salve \u0026#171;le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi\u0026#187; (art. 44, comma 1), cos\u0026#236; consentendo l\u0026#8217;ultrattivit\u0026#224; della previsione di cui all\u0026#8217;art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, il cui contenuto \u0026#232; stato poi trasfuso nell\u0026#8217;art. 103 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, n. 1 (Criteri per l\u0026#8217;individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivit\u0026#224;, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), e nell\u0026#8217;art. 105 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1 (Obblighi di comunicazione in caso di esame o interrogatorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nelle ordinanze di rimessione, che si limitano a tratteggiare in fatto il contenuto della pretesa dei ricorrenti nei giudizi principali, \u0026#232; omesso ogni riferimento a tale articolato quadro normativo e giurisprudenziale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte dei conti, infatti, si duole di una carenza informativa, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;importo esatto delle indennit\u0026#224; percepite dai ricorrenti, ma non svolge alcuna considerazione sul tema, a ci\u0026#242; pregiudiziale, del possibile computo di tali indennit\u0026#224; nella base pensionabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, \u0026#232; evidente che, nel procedere all\u0026#8217;istruttoria sull\u0026#8217;entit\u0026#224; delle indennit\u0026#224; versate ai ricorrenti, il giudice a quo ne ha ritenuto ammissibile il computo nella base pensionistica; di una tale possibilit\u0026#224;, tuttavia, le ordinanze di rimessione non adducono neppure le ragioni, e ci\u0026#242; sebbene in presenza di un assetto interpretativo chiaramente consolidatosi in senso opposto, peraltro in forza di una decisione resa dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; cui \u0026#232; attribuita la funzione nomofilattica nel settore pensionistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale lacuna ricostruttiva si traduce dunque in un difetto di motivazione in punto di rilevanza, poich\u0026#233; il rimettente, seguendo il percorso interpretativo pi\u0026#249; sopra descritto, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di superarlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In definitiva, l\u0026#8217;omessa ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento compromette irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sulla rilevanza; ci\u0026#242; che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibili le questioni sollevate (ex plurimis, sentenze n. 61 e n. 15 del 2021, n. 264 e n. 228 del 2020, e n. 150 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1\u0026#176; dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Documentazione amministrativa - Disciplina del segreto - Classifiche di segretezza - Consegna all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria, che ne cura la conservazione nel rispetto della riservatezza, di documenti classificati dei quali \u0026#232; stata ordinata l\u0027esibizione e per i quali non sia opposto il segreto di Stato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44382","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione, da parte del rimettente, della pregiudizialità della questione incidentale rispetto al giudizio a quo - Necessità di una corretta ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento - Inammissibilità delle questioni prive di un iter logico argomentativo plausibile. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi fini dell\u0027apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, ciò che conta è la valutazione che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 208/2019 - mass. 42919; S. 122/2019 - mass. 42521\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027omessa ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento compromette irrimediabilmente l\u0027iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sulla rilevanza; ciò che rende inammissibili le questioni sollevate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021 - mass. 43572; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 228/2020 - mass. 43103; S. 150/2019 - mass. 41415\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa mancata indicazione di plausibili ragioni che depongano per il rilievo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale sollevata si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, dal quale consegue l\u0027inammissibilità della questione stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 23/2019 - mass. 42078; S. 209/2017 - mass. 40542; S. 119/2017 - mass. 39651; O. 202/2018 - mass. 40355\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44383","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44383","titoletto":"Documentazione amministrativa - In genere - Documenti classificati non coperti da segreto di Stato - Ordine di esibizione da parte dell\u0027autorità giudiziaria (nella specie: nel corso di un giudizio pensionistico) - Possibilità di estrarne copia - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa dei ricorrenti - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 086001).","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., dell\u0027art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per cui, qualora l\u0027autorità giudiziaria ordini l\u0027esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all\u0027autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si limita ad affermare in modo tautologico che i giudizi principali non possono essere definiti nel merito se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale; nessuna spiegazione viene fornita in ordine alla necessità di fare applicazione di una norma destinata a spiegare i suoi effetti in ambito istruttorio. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. Infine, nelle ordinanze di rimessione, che si limitano a tratteggiare in fatto il contenuto della pretesa dei ricorrenti nei giudizi principali, è omesso ogni riferimento all\u0027articolato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.","numero_massima_precedente":"44382","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/08/2007","data_nir":"2007-08-03","numero":"124","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art42"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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