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V. e A. K. I., societ\u0026#224; sportiva dilettantistica a responsabilit\u0026#224; limitata, con ordinanza del 23 settembre 2023, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 settembre 2023 (r.o. n. 150 del 2023), il Tribunale ordinario di Verona, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente riferisce che nell\u0026#8217;ambito di un processo ordinario di cognizione era stata convenuta in giudizio una societ\u0026#224; sportiva dilettantistica per ottenere, in via principale, ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del codice civile, o in subordine in forza dell\u0026#8217;art. 1218 cod. civ., il risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice in conseguenza di un sinistro avvenuto presso il kartodromo gestito dalla convenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce ancora il rimettente che la societ\u0026#224;, nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la domanda proposta sia in relazione all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e che al \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e, deduceva che, al momento del tesseramento, ai clienti \u0026#232; rilasciata un\u0026#8217;assicurazione per la tutela dei danni eventualmente occorsi nelle attivit\u0026#224; svolte nel kartodromo, contratta con la compagnia UnipolSai, che doveva di qui essere considerata unico soggetto legittimato passivo rispetto alla pretesa spiegata in giudizio dall\u0026#8217;attrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale evidenzia, in punto di rilevanza, che l\u0026#8217;atto di citazione \u0026#232; stato notificato in data 6 giugno 2023, sicch\u0026#233; trova applicazione la disciplina dettata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata), che ha modificato il rito ordinario di cognizione, introducendo, tra l\u0026#8217;altro, il censurato art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., che impone al giudice di pronunciare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza. Mediante tale decreto il giudice, da un lato, verifica la regolarit\u0026#224; del contraddittorio e pronuncia, ove occorra, i provvedimenti di cui agli artt. 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292 cod. proc. civ. e, da un altro, indica alle parti le questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche rispetto alle condizioni di procedibilit\u0026#224; della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente sottolinea che la disposizione in oggetto, come attestato anche dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022, \u0026#232; una delle modifiche pi\u0026#249; rilevanti alla disciplina del processo di cognizione di primo grado tra quelle introdotte dal predetto decreto, poich\u0026#233; ha la funzione di realizzare la concentrazione processuale che caratterizza la nuova fase introduttiva e di trattazione anticipando al decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza tutte le verifiche preliminari che il giudice \u0026#232; chiamato a compiere alla prima udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Verona puntualizza, inoltre, che questo provvedimento deve essere emanato obbligatoriamente, come suggerisce tanto l\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;indicativo nella disposizione, quanto la circostanza che, in mancanza, le parti rischierebbero di compiere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale inutile nelle memorie depositate prima dell\u0026#8217;udienza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecod. proc. civ., qualora fossero solo dopo disposti adempimenti preliminari funzionali a una corretta realizzazione del principio del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia che dovrebbe assumere, nella fattispecie per cui \u0026#232; processo, almeno due dei provvedimenti sottesi alle verifiche contemplate dall\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, infatti, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;eccezione della parte convenuta sulla legittimazione passiva esclusiva della compagnia UnipolSai, dovrebbe emettere un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell\u0026#8217;art. 107 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, poich\u0026#233; la domanda ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro inferiore all\u0026#8217;importo di euro 50.000 ed \u0026#232; conseguentemente assoggettata, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell\u0026#8217;arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, alla condizione di procedibilit\u0026#224; della negoziazione assistita, che non \u0026#232; stata esperita, dovrebbe indicare detta questione, rilevata d\u0026#8217;ufficio, tra quelle che devono essere oggetto di trattazione nelle memorie di cui all\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSenonch\u0026#233; il Tribunale dubita della conformit\u0026#224; ad alcuni parametri costituzionali dall\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Innanzitutto, il giudice rimettente assume un contrasto della disposizione censurata con i criteri indicati dalla legge di delega, e, di qui, con gli artt. 76 e 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA riguardo rileva che l\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata), pur indicando principi molto dettagliati relativi alla fase di trattazione, non contempla alcun intervento anticipato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea, inoltre, che i principi di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettere da \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) a \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della predetta legge n. 206 del 2021, non prevedono tra i possibili contenuti delle memorie delle parti, successive agli atti introduttivi, anche le questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio dal giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSicch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia che il legislatore delegante, pur nell\u0026#8217;ambito di principi di delega molto dettagliati, non ha contemplato una fase, antecedente all\u0026#8217;udienza di prima comparizione, destinata alle verifiche preliminari, che si porrebbe, dunque, quale elemento distonico rispetto all\u0026#8217;assetto prefigurato dallo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene di dover pertanto verificare se l\u0026#8217;intervento operato, con l\u0026#8217;inserimento nel codice di procedura civile dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, sia coerente con i principi della delega, meno specifici, che riguardano il processo di cognizione di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u003cem\u003eIn primis\u003c/em\u003e, si interroga sulla coerenza della norma con l\u0026#8217;obiettivo di concentrazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale individuato tra i principi di delega dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 206 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, in proposito, che la disposizione censurata realizza detta concentrazione solo nella prima parte del primo comma, laddove impone al giudice di adottare \u0026#8211; per quel che rileva nel processo presupposto \u0026#8211; un provvedimento integrativo del contraddittorio o di sanatoria dei vizi dell\u0026#8217;atto introduttivo, peraltro sacrificando il principio del contraddittorio perch\u0026#233; l\u0026#8217;emanazione di tale provvedimento avviene \u003cem\u003einaudita altera parte\u003c/em\u003e. Secondo il rimettente non potrebbe del resto prefigurarsi l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto tale disposizione prevede la concessione alle parti di un termine minimo di giorni venti per interloquire sulle questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio dal giudice, mentre il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza deve essere pronunciato entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in causa del convenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tali rilievi, lo stesso rimettente dubita della compatibilit\u0026#224; della disposizione censurata con gli altri principi generali indicati dallo stesso art. 1, comma 5, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge delega, ossia quelli della semplicit\u0026#224; e dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela, poich\u0026#233; il giudice assume autonomamente le proprie determinazioni sulle questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio, senza alcuna interlocuzione con le parti all\u0026#8217;esito della quale potrebbe adottare una diversa decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi contro, soggiunge il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, qualora la norma fosse intesa nel senso del dovere dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria di interloquire previamente con le parti su ciascuna delle questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio, ci\u0026#242; comporterebbe una dilatazione e non gi\u0026#224; una contrazione dei tempi processuali, ponendosi comunque in contrasto con le indicazioni generali promananti dal richiamato, generale, principio di delegazione legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale osserva, altres\u0026#236;, che la seconda parte del primo comma dello stesso art. 171-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ., nel prevedere che il giudice invita le parti a interloquire nelle memorie integrative sulle questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio, assicura il rispetto del principio del contraddittorio, tuttavia sacrificando quello di concentrazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Lo stesso giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume, poi, che la disposizione censurata sarebbe incompatibile anche con gli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; In particolare, con riferimento all\u0026#8217;evocato parametro di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., il Tribunale sottolinea che \u0026#232; prevista una decisione \u003cem\u003einaudita altera parte\u003c/em\u003e solo delle questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio che condizionano l\u0026#8217;introduzione del processo o la sua estensione soggettiva, mentre, per tutte le altre, la relativa decisione \u0026#232; differita alla prima udienza, senza che sussista una ragionevole giustificazione per questo diverso trattamento che disvelerebbe, cos\u0026#236;, una scelta arbitraria, preclusa al legislatore anche in una materia, come quella processuale, nella quale pure gode di ampia discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, secondo il giudice rimettente, l\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost., laddove consente l\u0026#8217;assunzione di provvedimenti di carattere interlocutorio senza alcun preventivo confronto con le parti, ponendosi cos\u0026#236; in conflitto anche con la relativa regola generale espressa dall\u0026#8217;art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., assurta ormai a principio informatore del processo civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato in data 12 dicembre 2023, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sul rilievo che, per un verso, il rimettente avrebbe chiesto a questa Corte di effettuare un sindacato sul merito legislativo in materia processuale, nella quale il legislatore ordinario gode di ampia discrezionalit\u0026#224; e, per un altro, non avrebbe considerato l\u0026#8217;ampia formulazione dei criteri direttivi previsti dalla legge delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato deduce poi, quanto al merito, la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con riferimento all\u0026#8217;evocata violazione degli artt. 76 e 77 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale osserva che, se anche la legge delega non ha previsto espressamente l\u0026#8217;emanazione di provvedimenti del giudice antecedenti alla prima udienza, essi sono funzionali ad assicurare la concentrazione processuale indicata tra i generali principi direttivi dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 206 del 2021, nonch\u0026#233; a far s\u0026#236; che le memorie depositate dalle parti prima dell\u0026#8217;udienza non siano inutili \u0026#8211; come peraltro rilevato dallo stesso giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; ci\u0026#242; che avverrebbe qualora il giudice emanasse all\u0026#8217;udienza di trattazione un provvedimento volto alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti originarie ovvero disponesse un provvedimento orientato ad estendere detto contraddittorio ad altri soggetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;indicata prospettiva, secondo la difesa dello Stato, la disposizione censurata consente sia di ridurre la durata del giudizio ordinario di cognizione di primo grado di circa cinquanta/sessanta giorni, sia di assicurare che alla prima udienza si svolga effettivamente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trattazione della causa che, altrimenti, rischierebbe di essere differita di ulteriori quattro/cinque mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge inoltre l\u0026#8217;Avvocatura generale che, attraverso il controllo operato dal giudice \u003cem\u003ein limine litis\u003c/em\u003e con l\u0026#8217;emanazione del decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza, il legislatore delegato ha voluto superare uno dei problemi che si erano verificati nell\u0026#8217;esperienza del processo cosiddetto societario, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonch\u0026#233; in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nel quale la fase dinanzi al giudice si realizzava solo dopo la notifica dell\u0026#8217;istanza di fissazione dell\u0026#8217;udienza, mentre quella preparatoria era rimessa all\u0026#8217;esclusiva gestione delle parti, senza alcun controllo da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria. Ci\u0026#242; che aveva comportato non di rado che all\u0026#8217;udienza di discussione dinanzi al collegio, dopo lo scambio di memorie, talvolta numerose, tra le parti, venisse rilevata d\u0026#8217;ufficio una questione pregiudiziale di rito, con conseguente regressione del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale sottolinea, poi, che non sarebbe privo di giustificazione il differente trattamento contemplato per le questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio, poich\u0026#233; la decisione anticipata solo per alcune di esse rispetto al momento dell\u0026#8217;udienza dipende dall\u0026#8217;esigenza di evitare che questo comporti un differimento della stessa, quando le parti hanno ormai depositato le memorie integrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;assunto per il quale la semplicit\u0026#224; e la effettivit\u0026#224; della tutela sarebbero compromesse dalla decisione \u0026#8220;solitaria\u0026#8221; del giudice, resa con il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza, non tiene conto dei poteri di direzione del processo in ogni caso riconosciuti all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria dall\u0026#8217;art. 175 cod. proc. civ. che, in uno con la possibilit\u0026#224; di svolgere le udienze da remoto o sostituirle con lo scambio di note scritte, consente agevolmente al giudice di interloquire con i difensori anche nella fase delle verifiche preliminari fissando, senza alcuna preclusione da parte della normativa vigente, un\u0026#8217;apposita udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale rileva che, ad ogni modo, i provvedimenti interlocutori emanati ai sensi dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. sono revocabili e modificabili, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa possono realizzarsi, come avviene anche in altri casi, \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La difesa dello Stato ritiene, anche alla luce delle considerazioni compiute in relazione agli altri parametri, non fondate, parimenti, le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. ribadisce, stante anche l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, che il differente trattamento riservato alle questioni rilevabili dal giudice d\u0026#8217;ufficio \u0026#232; giustificato in ragione delle diverse conseguenze che l\u0026#8217;assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio (con le parti in causa o con altre verso le quali \u0026#232; necessario estendere lo stesso) e il rilievo d\u0026#8217;ufficio di questioni hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali possono incidere, dilatandoli, solo i primi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, rileva la difesa statale, la differente modulazione temporale dei poteri del giudice ripropone quella gi\u0026#224; contemplata dall\u0026#8217;art. 183 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore all\u0026#8217;intervento del d.lgs. n. 149 del 2022, secondo la quale il giudice, solo dopo aver svolto i controlli sulla regolare costituzione del contraddittorio con esito positivo, indicava alle parti, come stabilito dal quarto comma, le questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio delle quali riteneva opportuna la trattazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento al parametro di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale ribadisce che un\u0026#8217;interlocuzione con le parti \u0026#232; comunque possibile, anche mediante la fissazione di un\u0026#8217;udienza \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e, gi\u0026#224; nella fase delle verifiche preliminari, e che, in ogni caso, i provvedimenti adottati possono essere sempre modificati o revocati all\u0026#8217;esito del contraddittorio con le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato osserva, infine, che, come \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, quello del contradditorio \u0026#232; un principio che pu\u0026#242; essere bilanciato con altri valori di pari rango, come la ragionevole durata del processo, talch\u0026#233;, per assicurare la stessa, pu\u0026#242; essere giustificato un possibile affievolimento del contraddittorio a una fase iniziale e limitatamente ad alcune questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ha inoltre depositato in giudizio un\u0026#8217;opinione scritta, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;Unione nazionale delle camere civili (d\u0026#8217;ora in poi: UNCC), dichiarata ammissibile con decreto presidenziale dell\u0026#8217;11 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;UNCC evidenzia che, effettivamente, l\u0026#8217;interpretazione della disposizione censurata compiuta dal giudice rimettente parrebbe porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, che non pu\u0026#242; adeguatamente svolgersi, anche alla luce dell\u0026#8217;art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., vieppi\u0026#249; come novellato dallo stesso d.lgs. n. 149 del 2022, solo \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sottolinea nell\u0026#8217;opinione che, per\u0026#242;, tra gli operatori si va affermando una interpretazione della disposizione censurata secondo cui il giudice pu\u0026#242;, nell\u0026#8217;esercizio dei generali poteri direttivi del processo demandati allo stesso dall\u0026#8217;art. 175 cod. proc. civ., eventualmente differendo l\u0026#8217;udienza di prima comparizione, fissare un\u0026#8217;udienza specifica, nella quale decidere sulle questioni preliminari afferenti la corretta instaurazione del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta interpretazione della disposizione censurata consentirebbe, secondo l\u0026#8217;UNCC, anche di superare il dubbio di eccesso di delega potendo, a differenza di quanto prospettato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, essere esplicato il contraddittorio con le parti anche sulle questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio ai sensi della prima parte del primo comma dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 settembre 2023 (r.o. n. 150 del 2023), il Tribunale di Verona, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente evidenzia che la disposizione censurata, come attestato anche dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022, riveste un ruolo centrale nella struttura del processo di cognizione di primo grado riformato da tale decreto, in quanto ha la funzione, nell\u0026#8217;intento di realizzare la concentrazione processuale che caratterizza la nuova fase introduttiva e di trattazione, di evitare che alla prima udienza il giudice sia chiamato a compiere le verifiche preliminari, anticipandole al decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza. Il Tribunale di Verona sottolinea che non vi \u0026#232; dubbio sul dovere del giudice di emettere il decreto di cui all\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., come si evince tanto dall\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;indicativo da parte di tale disposizione, quanto dalla circostanza che, in mancanza, le parti rischierebbero di compiere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale inutile nelle memorie depositate prima dell\u0026#8217;udienza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. civ., qualora fossero solo dopo disposti adempimenti preliminari funzionali a una corretta realizzazione del principio del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, in primo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., un contrasto della disposizione censurata con i criteri indicati dalla legge di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA riguardo rileva, innanzi tutto, che l\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge n. 206 del 2021, pur indicando principi molto dettagliati relativi alla fase di trattazione, non contempla alcun intervento anticipato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSottolinea, inoltre, che i principi di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettere da \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) a \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della predetta legge non indicano tra i possibili contenuti delle memorie delle parti, successive agli atti introduttivi, anche le questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio dal giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;indicata prospettiva il Tribunale \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia che il legislatore delegante, pur nell\u0026#8217;ambito di principi di delega molto dettagliati, non ha contemplato una fase, antecedente all\u0026#8217;udienza di prima comparizione, destinata alle verifiche preliminari che si porrebbe, dunque, quale elemento distonico rispetto all\u0026#8217;assetto prefigurato dallo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente assume, inoltre, che la disposizione censurata sarebbe incompatibile anche con gli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; In particolare, quanto alla possibile violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., osserva che \u0026#232; prevista una decisione \u003cem\u003einaudita altera parte\u003c/em\u003e solo delle questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio che condizionano l\u0026#8217;introduzione del processo o la sua estensione soggettiva, mentre, per tutte le altre, la relativa decisione \u0026#232; differita alla prima udienza, senza che sussista una ragionevole giustificazione per tale diverso trattamento s\u0026#236; da svelare una scelta arbitraria che sarebbe preclusa al legislatore in una materia, come quella processuale, nella quale pure gode di ampia discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva, inoltre, che l\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost., laddove consente l\u0026#8217;emanazione di provvedimenti di carattere interlocutorio senza alcun preventivo contraddittorio tra le parti, ponendosi cos\u0026#236; in conflitto, sotto tale aspetto, anche con la relativa regola generale espressa dall\u0026#8217;art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., assurta ormai a principio informatore del processo civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre esaminare, innanzi tutto, l\u0026#8217;eccezione preliminare dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato che assume l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, sia quella fondata sulla violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., in virt\u0026#249; degli ampi criteri della delega legislativa, sia quelle relative agli artt. 3 e 24 Cost., attraverso cui sarebbe richiesto un sindacato sul merito delle scelte del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, atteso che tanto la conformit\u0026#224; della disposizione censurata alla legge delega per non avere il rimettente considerato gli ampi margini di discrezionalit\u0026#224; del legislatore delegato (sentenza n. 248 del 2020), quanto l\u0026#8217;eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa costituiscono, semmai, elementi per il rigetto delle questioni nel merito e non gi\u0026#224; per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle stesse (tra le altre, sentenze n. 126 del 2021; n. 260 e n. 224 del 2020; n. 35 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sotto un distinto profilo, il giudice rimettente evoca, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all\u0026#8217;art. 76 Cost., anche l\u0026#8217;art. 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, come noto, quest\u0026#8217;ultima disposizione riguarda non gi\u0026#224; i decreti legislativi, come la prima, bens\u0026#236; indica i presupposti, individuati nella necessit\u0026#224; e nell\u0026#8217;urgenza, in presenza dei quali il Governo pu\u0026#242; eccezionalmente emanare decreti-legge immediatamente in vigore, sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, dunque, di un parametro inconferente, poich\u0026#233; la disposizione censurata non \u0026#232; stata emanata con decreto-legge, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della questione in relazione allo stesso (tra le molte, sentenze n. 225, n. 171, n. 46 e n. 8 del 2023, n. 259 e n. 248 del 2022 e n. 198 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Verona, con riferimento agli altri parametri (artt. 76, 3 e 24 Cost.), \u0026#232; opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale si colloca la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. rientra nell\u0026#8217;ambito delle norme con le quali il d.lgs. n. 149 del 2022 ha riformato il giudizio ordinario di cognizione di primo grado in forza dei criteri di delega enunciati dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 206 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il richiamato art. 1, comma 5, nel demandare al Governo l\u0026#8217;emanazione di uno o pi\u0026#249; decreti legislativi volti a modificare il codice di procedura civile\u0026#160;in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, indica, alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), i principi e criteri direttivi di carattere generale, individuati in quelli di \u0026#171;assicurare la semplicit\u0026#224;, la concentrazione e l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela e la ragionevole durata del processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe successive lettere da \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) ad \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), dedicate alla fase introduttiva e di trattazione, enucleano una serie di criteri pi\u0026#249; puntuali volti a consentire il deposito delle memorie orientate alla definizione del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e e del \u003cem\u003ethema probandum\u003c/em\u003e prima dell\u0026#8217;udienza di trattazione e non gi\u0026#224; a valle di essa, come avveniva nel sistema all\u0026#8217;epoca vigente con la concessione dei termini di cui all\u0026#8217;art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, la legge delega ha disegnato una nuova struttura della fase introduttiva e di trattazione del giudizio ordinario di cognizione di primo grado nella quale, antecedentemente alla prima udienza, le parti devono \u0026#8220;dire e chiedere tutto\u0026#8221;, non gi\u0026#224;, peraltro, nei soli atti introduttivi, bens\u0026#236; specificando le proprie domande e difese, nonch\u0026#233; veicolando le istanze istruttorie formulate in forma diretta e contraria nelle memorie integrative da depositare prima dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; I criteri di delega, contenuti nell\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettere da \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) a \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge n. 206 del 2021, sono stati attuati dal legislatore delegato con il d.lgs. n. 149 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; stato aumentato il termine di comparizione del convenuto, rideterminato dai precedenti novanta agli attuali centoventi giorni, al fine di consentire che, dopo la costituzione dello stesso, che deve avvenire entro settanta giorni (e non pi\u0026#249; venti giorni) antecedenti l\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 183 cod. proc. civ., le parti possano depositare le memorie integrative che precedono tale udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata ha, inoltre, previsto che il giudice \u0026#232; tenuto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in causa della parte convenuta (\u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e, in un periodo ricompreso tra settanta e cinquantacinque giorni prima dell\u0026#8217;udienza di trattazione), ad emanare il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza; decreto con il quale lo stesso giudice \u0026#232; chiamato ad effettuare una serie di verifiche preliminari sulla corretta instaurazione del contraddittorio e sulla sussistenza di alcuni vizi processuali, pronunciando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti, nonch\u0026#233; ad indicare alle parti le questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, la disposizione censurata prevede che, ai fini dell\u0026#8217;emanazione del decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza, il giudice verifichi la \u0026#171;regolarit\u0026#224; del contraddittorio\u0026#187; (art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, prima parte, cod. proc. civ.), compiendo una serie di controlli, ossia quelli concernenti: a) l\u0026#8217;integrit\u0026#224; del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario (art. 102, secondo comma, cod. proc. civ.); b) l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; che il processo si svolga in confronto di un terzo cui la causa \u0026#232; comune (art. 107 cod. proc. civ.); c) la nullit\u0026#224; della citazione (art. 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, cod. proc. civ.); d) la nullit\u0026#224; della comparsa di risposta sotto il profilo della identificabilit\u0026#224; della domanda riconvenzionale (art. 167, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.); e) la costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia (art. 171, terzo comma, cod. proc. civ.); f) i difetti di rappresentanza e autorizzazione e le nullit\u0026#224; o la mancanza della procura al difensore (art. 182 cod. proc. civ.); g) l\u0026#8217;eventuale fissazione di una nuova udienza se il convenuto chiama in causa un terzo (art. 269, secondo comma, cod. proc. civ.); h) la validit\u0026#224; della notificazione della citazione originaria al fine della dichiarazione di contumacia (art. 291 cod. proc. civ.); i) la necessit\u0026#224; di notificare alla parte contumace gli atti previsti dalla legge (art. 292 cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe a fronte di tali controlli si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati ovvero ordinare il rinnovo della notifica della citazione nei confronti del convenuto non costituito o, ancora, integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti non evocati in giudizio, il giudice, nello stesso decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza, emana i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 183 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, con il medesimo decreto di cui all\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., il giudice deve indicare alle parti le altre questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilit\u0026#224; della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI due ordini di intervento che il giudice pu\u0026#242; compiere nelle verifiche preliminari si sostanziano in attivit\u0026#224; diverse: la prima \u0026#232; finalizzata alla sanatoria di un vizio processuale o all\u0026#8217;estensione (necessaria o opportuna che sia) del contraddittorio e la seconda a consentire alle parti di esercitare il doveroso contraddittorio sull\u0026#8217;esercizio del potere ufficioso, imposto ormai, oltre che sul piano costituzionale dal rispetto degli artt. 24 e 111 Cost., anche dall\u0026#8217;art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. con riguardo al processo civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022 ha sottolineato che  \u0026#171;in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte dell\u0026#8217;attore, all\u0026#8217;udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e e del \u003cem\u003ethema probandum\u003c/em\u003e gi\u0026#224; definito [...], non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all\u0026#8217;udienza stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ottica del legislatore, l\u0026#8217;anticipazione di una serie di attivit\u0026#224; al decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza \u0026#232; volta a evitare che, dopo che sia stato imposto alle parti lo scambio delle tre memorie in via anticipata e senza poter entrare in contatto con il giudice, si possa giungere alla prima udienza e vederne disposto lo spostamento con l\u0026#8217;assegnazione di nuovi termini per il deposito di ulteriori memorie, integrative di quelle gi\u0026#224; depositate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intento perseguito dalla riforma \u0026#232; quello di giungere, di norma, alla prima udienza con l\u0026#8217;eliminazione o la sanatoria di eventuali vizi processuali emersi nella fase introduttiva del processo e con la delimitazione, tendenzialmente definitiva, del perimetro del \u003cem\u003equod decidendum\u003c/em\u003e e del \u003cem\u003equod probandum\u003c/em\u003e, stante le deduzioni delle parti formulate nelle memorie integrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La possibilit\u0026#224; di evitare la regressione del giudizio, mediante i provvedimenti emessi e i rilievi effettuati nel decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza, \u0026#232; peraltro tendenziale e non gi\u0026#224; assoluta, poich\u0026#233; resta fermo che le attivit\u0026#224; sananti e l\u0026#8217;indicazione delle questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio, che l\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. affida al giudice in sede di verifiche preliminari, non trovano comunque in esse, sul piano logico e cronologico, un limite ultimo oltre il quale opera uno sbarramento, per consumazione del potere, alla eventuale successiva rilevazione di tali questioni; la quale comunque potr\u0026#224; ancora avvenire sino al momento previsto dalla legge per ciascuna di esse. Momento che, ad esempio, quanto al rilievo della mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, pu\u0026#242; essere finanche quello della decisione (anche in sede di impugnazione) della causa, onde evitare una pronuncia \u003cem\u003einutiliter data\u003c/em\u003e che non potrebbe essere opposta alla parte pretermessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto altro aspetto, \u0026#232; lo stesso art. 183 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, a prevedere che solo alla prima udienza il giudice, dopo che le parti hanno interloquito tra loro in vari atti e memorie, possa autorizzare l\u0026#8217;attore a chiamare in causa un terzo quando tale esigenza sorge dalle difese del convenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;altra disposizione collocata dal legislatore delegato al centro della nuova fase di trattazione del processo ordinario di cognizione, accanto a quella censurata, \u0026#232; l\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. civ., secondo cui le parti, a pena di decadenza, con le memorie integrative, possono: a) almeno quaranta giorni prima dell\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 183 cod. proc. civ., proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonch\u0026#233; precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gi\u0026#224; proposte; con la stessa memoria l\u0026#8217;attore pu\u0026#242; chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l\u0026#8217;esigenza \u0026#232; sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; b) almeno venti giorni prima dell\u0026#8217;udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero precedente, nonch\u0026#233; indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; c) almeno dieci giorni prima dell\u0026#8217;udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, con riferimento alle difese delle parti, si tratta \u0026#8211; salvo che per aspetti limitati \u0026#8211; di memorie aventi un contenuto analogo a quelle che costituivano la cosiddetta appendice scritta dell\u0026#8217;udienza dell\u0026#8217;art. 183 cod. proc. civ. nel sistema previgente, nell\u0026#8217;ambito di quel \u0026#8220;rovesciamento\u0026#8221; della fase di introduzione e trattazione del rito ordinario di cognizione che caratterizza la riforma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; In definitiva, nella prospettiva del legislatore, l\u0026#8217;udienza di trattazione, in luogo di un\u0026#8217;udienza di mero \u0026#8220;smistamento\u0026#8221; volta alla sanatoria di vizi processuali o, in assenza di essi, alla concessione di termini per il deposito delle tre memorie costituenti l\u0026#8217;appendice scritta della stessa nell\u0026#8217;assetto previgente, assurge a momento centrale del processo di primo grado nel quale il giudice, con ampia contezza sull\u0026#8217;oggetto della controversia, ha la possibilit\u0026#224;, anche in forza della comparizione personale delle parti, di procurarne la conciliazione ovvero di gestire in maniera efficace la controversia, decidendo sulle istanze istruttorie e calendarizzando i relativi adempimenti sino alla pronuncia della sentenza, affinch\u0026#233; questa intervenga nel tempo pi\u0026#249; celere possibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Passando al merito delle sollevate questioni, deve essere esaminata, in via logicamente preliminare, quella sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; evidenziato, secondo la prospettazione del giudice rimettente l\u0026#8217;eccesso di delega deriverebbe dalla circostanza che nessuno, tra i pur dettagliati criteri di delega indicati dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 206 del 2021 per la riforma del rito ordinario di cognizione di primo grado, faceva riferimento al decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza, che pure \u0026#232; uno degli aspetti fondamentali nei quali si sostanzia la nuova struttura di tale rito, senza che si possa, peraltro, ricondurre la previsione al criterio generale di delega volto a realizzare la concentrazione processuale di cui alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) della predetta disposizione, stante che la disposizione censurata sarebbe connotata da elementi contraddittori in tale direzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa ricordato che, in conformit\u0026#224; alla costante giurisprudenza di questa Corte, i confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell\u0026#8217;oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati, con la conseguenza che, nell\u0026#8217;ambito di tale cornice, riveniente da un\u0026#8217;interpretazione anche sistematica e teleologica della delega, deve essere inquadrata la discrezionalit\u0026#224; del legislatore delegato, il quale \u0026#232; chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega, potendo cos\u0026#236; ben svolgere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di \u0026#171;riempimento\u0026#187; normativo, che \u0026#232; pur sempre esercizio delegato di una funzione \u0026#171;legislativa\u0026#187; (tra le altre, sentenze n. 79 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 104 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTenendo conto, quindi, del grado di specificit\u0026#224; dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell\u0026#8217;oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla \u0026#8220;lettera\u0026#8221; del testo normativo, a cui si affianca l\u0026#8217;interpretazione sistematica sulla base della \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e, emergente dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalit\u0026#224; che essa persegue (sentenze n. 22 e n. 7 del 2024). In sostanza, il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega deve essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del legislatore delegato, nell\u0026#8217;esercizio del margine di discrezionalit\u0026#224; che gli compete nell\u0026#8217;attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015 e n. 119 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa discrezionalit\u0026#224; conferita dalla legge \u0026#232; particolarmente ampia quando la delega riguarda, come nella fattispecie in esame, un intervento normativo molto esteso su settori dell\u0026#8217;ordinamento che, per la complessit\u0026#224; dei rapporti e la tecnicit\u0026#224; e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere (sentenza n. 84 del 2024): in questi casi, infatti, i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, con conseguente ampiezza del potere e dell\u0026#8217;\u0026#171;attivit\u0026#224; di \u0026#8220;riempimento\u0026#8221; normativo\u0026#187; conferiti al legislatore delegato (sentenze n. 22 del 2024 e n. 166 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento alla questione sollevata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, se effettivamente l\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 206 del 2021 non fa specifico riferimento all\u0026#8217;emanazione da parte del giudice, prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione e trattazione, di alcun provvedimento, non di meno la disposizione censurata si colloca coerentemente nell\u0026#8217;ambito degli altri criteri di delega enucleati per la fase introduttiva e di trattazione del giudizio ordinario di cognizione di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la previsione ad opera della legge delega di uno scambio di memorie tra le parti prima della celebrazione dell\u0026#8217;udienza sarebbe stata inutile o addirittura dannosa per l\u0026#8217;auspicata concentrazione processuale senza un previo intervento del giudice. Sarebbe potuto accadere, come nell\u0026#8217;esperienza dell\u0026#8217;abrogato processo cosiddetto societario, disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003, che dopo lo scambio delle memorie, il giudice dovesse rinviare l\u0026#8217;udienza per l\u0026#8217;esigenza di \u0026#8220;sanare\u0026#8221; o completare attivit\u0026#224; processuali di carattere preliminare, con conseguente necessit\u0026#224; per le parti di depositare prima della nuova udienza altre memorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2. \u0026#8211; In definitiva, una norma come quella espressa dall\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. \u0026#232; riconducibile al criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 5, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge n. 206 del 2021, che demanda al Governo l\u0026#8217;introduzione di norme funzionali ad \u0026#171;adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) a \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e)\u0026#187;, costituendone un naturale sviluppo in quanto coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell\u0026#8217;udienza (sentenze n. 189 del 2018 e n. 278 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la disposizione censurata \u0026#232;, al contempo, volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del medesimo art. 1, comma 5, della legge delega, perch\u0026#233; orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; anche la questione relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., che consiste nella deduzione del differente trattamento riservato dal primo comma dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. alle questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice emanati con il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza (\u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e, quelle indicate nella prima parte del comma stesso), e tutte le altre, che devono solo essere indicate alle parti (e non sono anche decise) nel medesimo decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale diversa regola processuale, posta dalla disposizione censurata, quanto a questioni  che sono tutte rilevabili d\u0026#8217;ufficio dal giudice, appare invero giustificata per le differenti conseguenze che l\u0026#8217;assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio (nei confronti delle parti in causa o di altre cui \u0026#232; necessario estendere lo stesso) ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi e il rilievo d\u0026#8217;ufficio di altre questioni ad opera dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali sono suscettibili di incidere, dilatandoli, solo i primi, comportando, di regola, un differimento dell\u0026#8217;udienza di trattazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232;, poi, che i provvedimenti emessi a seguito delle cosiddette \u0026#8220;verifiche preliminari\u0026#8221; si correlano a questioni spesso \u0026#8220;liquide\u0026#8221;, ossia con un basso tasso di controvertibilit\u0026#224;, soprattutto per quanto attiene alla regolarit\u0026#224; delle notifiche e alla rappresentanza in giudizio, mentre le altre questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio non solo non sono tipizzate, ma evocano profili di maggiore controvertibilit\u0026#224; tra le parti. Il che impedisce di ritenere integrata un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento ridondante in una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233;, come questa Corte ha costantemente affermato, una violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversit\u0026#224; di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 67 del 2023, n. 270 del 2022, n. 165 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; vieppi\u0026#249; alla luce dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; della quale gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 228 e n. 222 del 2023, n. 230, n. 203, n. 177, n. 143 e n. 13 del 2022, n. 148 e n. 128 del 2021); discrezionalit\u0026#224; che opera anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi (sentenza n. 74 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Infine, il Tribunale dubita della conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. all\u0026#8217;art. 24 Cost., poich\u0026#233; la disposizione censurata prevede l\u0026#8217;emanazione, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In generale, anche recentemente, questa Corte ha precisato che il contraddittorio, \u0026#171;quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo\u0026#187;, consiste nella \u0026#171;necessit\u0026#224; che tanto l\u0026#8217;attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento\u0026#187;, anche se \u0026#171;al legislatore \u0026#232; consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarit\u0026#224; del rapporto da regolare\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio del contraddittorio costituisce un connotato intrinseco del processo (sentenza n. 93 del 2022), nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa, \u0026#171;quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali\u0026#187; (sentenza n. 341 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u0026#171;giusto processo\u0026#187;, nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto inviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso \u0026#171;si svolga nel contraddittorio tra le parti\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#8211; prescrive ulteriormente l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. \u0026#8211; \u0026#171;in condizioni di parit\u0026#224;, davanti a giudice terzo e imparziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contraddittorio \u0026#232;, invero, un momento fondamentale del giudizio quale cardine della ricerca dialettica della verit\u0026#224; processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;giusta\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio del contraddittorio, infatti, chiama in causa non solo la dialettica tra le parti nel corso del processo, ma riguarda anche la partecipazione attiva del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Proprio facendo leva su tale principio, del resto, prima ancora che intervenisse il legislatore, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; aveva ritenuto la nullit\u0026#224; della sentenza fondata sulla cosiddetta terza via, ossia quella pronunciata dal giudice attribuendo valenza decisiva a una questione rilevata d\u0026#8217;ufficio senza aver provocato su di essa il contraddittorio con le parti in causa, in violazione, peraltro, dell\u0026#8217;art. 183, terzo comma, cod. proc. civ., per il quale (nella formulazione all\u0026#8217;epoca vigente) il giudice, alla prima udienza, era tenuto a segnalare alle parti le questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio delle quali riteneva opportuna la trattazione (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eCorte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 agosto 2005, n. 16577).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224; nonch\u0026#233; in materia di processo civile) ha introdotto, con l\u0026#8217;art. 45, comma 13, un nuovo comma, il secondo, nell\u0026#8217;art. 101 cod. proc. civ., in base al quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d\u0026#8217;ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullit\u0026#224;, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla predetta disposizione \u0026#232; da ultimo intervenuto nuovamente il legislatore proprio con il d.lgs. n. 149 del 2022, aggiungendo, con l\u0026#8217;art. 3, comma 7, un primo periodo allo stesso secondo comma dell\u0026#8217;art. 101 cod. proc. civ.: \u0026#171;[i]l giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione \u0026#232; derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni\u0026#187;; principio questo che informa di s\u0026#233; il processo civile e che, in particolare, nel giudizio di primo grado si invera nella prescrizione posta dall\u0026#8217;art. 186 cod. proc. civ., secondo cui il giudice istruttore d\u0026#224; in udienza i provvedimenti opportuni sulle domande e sulle eccezioni delle parti \u0026#171;sentite le loro ragioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche sul piano normativo, dunque, \u0026#232; ormai acquisita la necessit\u0026#224; del pieno rispetto del contraddittorio che \u0026#8211; attraverso la contrapposizione dialettica tra tesi diverse argomentate dalle parti, anche in relazione alle questioni rilevate d\u0026#8217;ufficio dal giudice \u0026#8211; mira ad assicurare una decisione assunta nel rispetto del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) e del canone del giusto processo (art. 111 Cost.). In tanto il contraddittorio adempie a tale funzione, in quanto le parti siano poste in condizione di esercitare in modo effettivo questa facolt\u0026#224; di interloquire, che \u0026#232; loro assicurata. Ed il giudice \u0026#232; tenuto ad esercitare i propri poteri all\u0026#8217;interno del processo orientando gli stessi, in ogni momento, a questa regola fondante del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Orbene, la stessa disposizione censurata (l\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.) \u0026#232;, sotto un primo aspetto, volta proprio al rispetto di tale garanzia del contraddittorio tra le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrevede, infatti, che sin dal decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza il giudice debba indicare alle parti le questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; \u0026#232;, all\u0026#8217;evidenza, espressione dell\u0026#8217;esigenza di garantire il contraddittorio poich\u0026#233; le parti sono sollecitate a sviluppare la propria posizione su di esse gi\u0026#224; nelle memorie di cui all\u0026#8217;art. 171\u003cem\u003e-ter\u003c/em\u003e cod. proc. civ. e poi a discuterne all\u0026#8217;udienza di prima comparizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Sotto altro aspetto, invece, la disposizione censurata, nella sua formulazione testuale, non garantisce allo stesso modo il contraddittorio laddove prevede che il giudice, prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 183 cod. proc. civ. e delle memorie integrative \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 171-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. civ., operi le verifiche preliminari dalla stessa prescritte e adotti i provvedimenti conseguenti. \u0026#200; infatti stabilito che il giudice non si limiti ad indicare alle parti specifiche questioni di rito, anch\u0026#8217;esse rilevate d\u0026#8217;ufficio, quali sono quelle che attengono alla notifica degli atti introduttivi del giudizio, alla regolarit\u0026#224; della rappresentanza delle parti, alla necessit\u0026#224; o opportunit\u0026#224; che il giudizio si svolga anche con la partecipazione di un altro soggetto. Il giudice va oltre: decide tali questioni, con decreto, anticipatamente rispetto all\u0026#8217;udienza di prima comparizione e, soprattutto, le decide senza che le parti siano chiamate ad interloquire su di esse o abbiano la possibilit\u0026#224; di farlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che, in seguito, in sede di udienza di comparizione, le stesse parti, entrando in contatto con il giudice per la prima volta, possono interloquire in ordine al decreto emesso in precedenza e chiedere che il giudice, con ordinanza adottata in udienza, lo modifichi o lo revochi. Ma intanto il decreto ha posto a carico delle parti un onere processuale (di rinnovazione di una notificazione, di regolarizzazione della rappresentanza processuale, di integrazione del contraddittorio, di chiamata in causa di un terzo), che, se inadempiuto, comporta conseguenze pregiudizievoli per le parti, finanche l\u0026#8217;estinzione del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; rende, in concreto, non effettiva la possibilit\u0026#224; per le parti stesse di aver voce all\u0026#8217;udienza di prima comparizione. Come \u0026#232; stato osservato in dottrina, viene meno il dialogo tra il giudice e i difensori sui vizi del contraddittorio, degli atti introduttivi e delle formalit\u0026#224; di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto questa Corte, con riferimento alla chiamata del terzo chiesta dal convenuto nel processo del lavoro, ha precisato che \u0026#171;rimane [\u0026#8230;] l\u0026#8217;esigenza di garantire il contradditorio delle parti prima che il terzo possa essere chiamato dal convenuto; contraddittorio che sarebbe sacrificato se, prima dell\u0026#8217;udienza di discussione, il giudice potesse ammettere la chiamata del terzo disponendo, intanto, la notifica del provvedimento di fissazione e della memoria del convenuto e quindi differendo l\u0026#8217;udienza di discussione\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2023). La necessit\u0026#224; di soddisfare l\u0026#8217;esigenza di garanzia del contraddittorio tra le parti giustifica che il provvedimento del giudice, nel processo del lavoro, sia adottato in udienza, sentite le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Pertanto, sotto questo aspetto, la censura del giudice rimettente coglie nel segno laddove evidenzia una possibile compressione del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa \u0026#171;le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perch\u0026#233; \u0026#232; possibile darne interpretazioni incostituzionali\u0026#187; (sentenza n. 42 del 2017), potendo questa Corte indicarne l\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, orientata alla conformit\u0026#224; a Costituzione, s\u0026#236; da superare un dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 41 e n. 36 del 2024, n. 183, n. 105, n. 46 e n. 10 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, quando operata da questa Corte, rappresenta l\u0026#8217;esito della valutazione delle censure di legittimit\u0026#224; costituzionale mosse dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e quindi ha una valenza e portata peculiari rispetto all\u0026#8217;ordinaria esegesi del giudice comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.6.\u0026#8211; Viene in rilievo, innanzi tutto, il potere del giudice di direzione del processo sancito dall\u0026#8217;art. 175 cod. proc. civ. e, pi\u0026#249; in generale, dall\u0026#8217;art. 127 cod. proc. civ., che prevedono che il giudice \u0026#8211; e in particolare il giudice istruttore \u0026#8211; esercita tutti i poteri intesi al pi\u0026#249; sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando le udienze che ritiene utili a tal fine e anche determinando i punti sui quali esse devono svolgersi. Inoltre \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; il giudice deve in ogni caso assicurare il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione \u0026#232; derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni (art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, allora, il giudice, in occasione delle verifiche preliminari di cui all\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., pu\u0026#242; apprezzare egli stesso la necessit\u0026#224;, in concreto, che le parti interloquiscano in ordine all\u0026#8217;oggetto del decreto che \u0026#232; chiamato ad adottare prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione; ci\u0026#242; perch\u0026#233;, talora, possono esservi aspetti da chiarire con l\u0026#8217;apporto che solo le difese delle parti possono dare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo scopo, ha la possibilit\u0026#224; di fissare, prima dell\u0026#8217;emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata (anche nelle pi\u0026#249; agili forme rispetto all\u0026#8217;udienza cosiddetta in presenza contemplate, oggi, dall\u0026#8217;art. 127-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.), un\u0026#8217;udienza \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;ambito di quelli che sono i propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624), i quali consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso \u0026#8211; se il giudice adotta senz\u0026#8217;altro il decreto quando le questioni che risolve si presentano \u0026#8220;liquide\u0026#8221;, apparendogli scontate e indubbie (si pensi alla necessit\u0026#224; di rinnovare una notificazione nulla) \u0026#8211; pu\u0026#242; accadere che le parti, alle quali il decreto \u0026#232; comunicato, le ritengano invece controvertibili e meritevoli di interlocuzione nel contraddittorio tra loro; ci\u0026#242; che pu\u0026#242; verificarsi, ad esempio, se viene ordinato l\u0026#8217;intervento di un terzo che pu\u0026#242; incidere sensibilmente sulla portata della lite. In tale evenienza, ciascuna parte pu\u0026#242; sollecitare il giudice affinch\u0026#233;, esercitando il suo potere direttivo, fissi un\u0026#8217;udienza \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e e \u0026#171;determin[i] i punti sui quali essa deve svolgersi\u0026#187; (art. 127, secondo comma, cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice pu\u0026#242; fissarla allo scopo di vagliare le ragioni che ad avviso della parte richiedente ostano all\u0026#8217;adozione del provvedimento, in modo da decidere subito, evitando che, ove il contraddittorio tra le parti si dispieghi solo all\u0026#8217;udienza di trattazione, il giudizio possa subire una regressione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;uno e nell\u0026#8217;altro caso la fissazione di un\u0026#8217;udienza \u003cem\u003ead\u003c/em\u003e \u003cem\u003ehoc \u003c/em\u003esoddisfa la necessit\u0026#224; della piena realizzazione del contraddittorio tra le parti, pur se l\u0026#8217;udienza di comparizione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 183 cod. proc. civ. non potr\u0026#224; non essere differita con un qualche conseguente allungamento dei tempi del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.7.\u0026#8211; Rimane per\u0026#242; che, pur nel contesto di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, l\u0026#8217;art. 175 cod. proc. civ. non pu\u0026#242; essere piegato fino a far ritenere un vero e proprio obbligo processuale del giudice, essendo il suo potere direttivo essenzialmente discrezionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; escludersi che il giudice, seppur sollecitato a farlo, ritenga di non frapporre un\u0026#8217;udienza anticipata nell\u0026#8217;ordinario \u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e processuale al solo fine di realizzare il contraddittorio tra le parti su singole questioni di rito, decise con decreto in sede di verifica preliminare; udienza anticipata che comporterebbe, il pi\u0026#249; delle volte, il differimento o la fissazione di una nuova udienza di prima comparizione e trattazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal caso \u0026#8211; evenienza questa, di norma, residuale e verosimilmente eccezionale \u0026#8211; la realizzazione del contraddittorio \u0026#232; inevitabilmente differita all\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 183 cod. proc. civ. In quella sede il giudice, con ordinanza, potr\u0026#224; confermare, modificare o revocare il decreto emesso in precedenza, prendendo in esame le ragioni delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il sistema processuale \u0026#232; strutturato nel senso che, quando si celebra l\u0026#8217;udienza di trattazione, il giudice \u0026#232; tenuto in ogni caso \u0026#8211; salvo, beninteso, che ci\u0026#242; sia gi\u0026#224; avvenuto in un\u0026#8217;udienza a ci\u0026#242; deputata \u0026#8211; a discutere con le parti circa la legittimit\u0026#224; dei provvedimenti ordinatori emessi con il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza, provvedimenti che, dunque, sono assoggettati a verifica nel successivo contraddittorio con le stesse, all\u0026#8217;esito del quale possono essere confermati, modificati o revocati. Infatti, l\u0026#8217;ultimo comma dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. prescrive che il giudice provveda con decreto, che \u0026#232; un tipico provvedimento provvisorio, non motivato; il che comporta che le parti, nelle memorie integrative \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 171-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecod. proc. civ., possono prendere posizione in ordine ai provvedimenti adottati dal giudice, in ipotesi chiedendone la modifica o la revoca, e il giudice debba pronunciarsi, poi, con ordinanza motivata in udienza, attraverso un modello di contraddittorio differito compatibile con l\u0026#8217;art. 24 Cost. (sentenza n. 74 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.8.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;evenienza in cui la parte si sia attivata sollecitando il giudice a fissare (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 175 cod. proc. civ.) un\u0026#8217;udienza anticipata al fine di realizzare il contraddittorio su una questione di rito, rilevata d\u0026#8217;ufficio dal giudice stesso e decisa con decreto, l\u0026#8217;ordinanza adottata nell\u0026#8217;udienza di prima comparizione non potr\u0026#224; comportare preclusioni o decadenze per la parte stessa ove questa, in ipotesi, non abbia posto in essere quell\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale prescritta con il decreto, confidando nella possibilit\u0026#224; di prospettare le proprie ragioni al giudice in sede di anticipato contraddittorio tra le parti. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; il giudice deve assicurare (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 101 cod. proc. civ.) una interlocuzione alla parte che la chiede e realizzare, pur se ormai solo all\u0026#8217;udienza di comparizione, quel contraddittorio sollecitato anticipatamente e che prima non ha trovato risposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il contradditorio, anche in presenza di un\u0026#8217;istanza, \u0026#232; stato negato, la parte diligente, soprattutto quella attrice, non pu\u0026#242; rischiare di veder compromesso, con una decisione processuale di \u003cem\u003eabsolutio ad instantia\u003c/em\u003e o di estinzione del giudizio, il diritto a conseguire il bene della vita sotteso alla domanda giudiziale che costituisce lo scopo ultimo del processo (sentenza n. 77 del 2007), senza che sia tenuta, per evitare detto effetto, a conformarsi a un ordine giudiziale che ha, nell\u0026#8217;immediatezza, rappresentato all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria di non condividere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.9.\u0026#8211; L\u0026#8217;incisivit\u0026#224; delle conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto di uno dei provvedimenti propulsivi emanati dal giudice con il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza comporta, allora, che il sistema, per essere compatibile con il principio del contraddittorio, debba essere ricostruito nel senso che, se una delle parti chiede la fissazione di un\u0026#8217;udienza \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e per contestare il provvedimento emesso dal giudice senza averle sentite, e il giudice disattende detta istanza, non pu\u0026#242; quest\u0026#8217;ultimo, una volta rimasto inadempiuto l\u0026#8217;ordine in questione, assumere i provvedimenti \u0026#8220;sanzionatori\u0026#8221; in chiave processuale se conferma la propria decisione, dopo l\u0026#8217;esplicazione del dovuto contraddittorio, all\u0026#8217;udienza di trattazione, ma adotta quelli necessari per l\u0026#8217;ulteriore corso del giudizio. La conferma comporta soltanto che la parte \u0026#232; onerata ad adempiere, nel termine perentorio indicato dal giudice alla stessa udienza \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 183 cod. proc. civ., a detto ordine giudiziale, incorrendo solo allora, in difetto, nelle ordinarie \u0026#8220;sanzioni\u0026#8221; processuali per la propria inattivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa situazione \u0026#8211; residuale e verosimilmente eccezionale, si \u0026#232; gi\u0026#224; detto \u0026#8211; la conseguente regressione del giudizio incide inevitabilmente sulla durata del processo. Tuttavia, a riguardo va ribadito che l\u0026#8217;esigenza della rapidit\u0026#224; del processo insita nel canone della sua \u0026#171;ragionevole durata\u0026#187; non pu\u0026#242; pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il \u0026#171;contraddittorio tra le parti\u0026#187; (art. 111, secondo comma, Cost.). Un processo non \u0026#171;giusto\u0026#187;, perch\u0026#233; carente sotto il profilo delle garanzie, non \u0026#232; conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata (sentenze n. 116 e n. 67 del 2023, n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.10.\u0026#8211; Invece, ove la parte onerata dell\u0026#8217;adempimento processuale prescritto nel decreto emesso \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 171-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ. non abbia sollecitato il giudice a realizzare il contraddittorio anche prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione esercitando il potere direttivo di cui all\u0026#8217;art. 175 cod. proc. civ., non vi sarebbe, in concreto, un siffatto \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eal diritto di difesa, n\u0026#233; l\u0026#8217;esigenza di protezione dell\u0026#8217;affidamento della parte nel preventivo dispiegarsi del contraddittorio prima dell\u0026#8217;udienza di trattazione. Rimarrebbero, nel caso di conferma, con ordinanza, del decreto \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., le ordinarie conseguenze della mancata ottemperanza all\u0026#8217;onere processuale, fermi restando i mezzi impugnatori (reclamo o appello, secondo i casi), che anch\u0026#8217;essi, comunque, sono espressione del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.11.\u0026#8211; In sintesi, anche se le verifiche preliminari \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 171-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ. hanno ad oggetto questioni di rito normalmente \u0026#8220;liquide\u0026#8221; \u0026#8211; e ci\u0026#242; giustifica la loro decisione con decreto del giudice prima dell\u0026#8217;udienza di comparizione e trattazione in un\u0026#8217;ottica di concentrazione e speditezza del processo, in coerenza con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa alla disposizione censurata e con lo spirito complessivo della legge di delega \u0026#8211; per altro verso, non \u0026#232; sacrificato il contraddittorio delle parti nella misura in cui, quando emerga l\u0026#8217;esigenza che questo debba dispiegarsi, il giudice possa adottare, nei modi sopra indicati, provvedimenti che salvaguardino il diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretata, la disposizione censurata risulta non essere in contrasto con l\u0026#8217;evocato parametro (art. 24 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, il legislatore delegato della recente riforma del processo civile mostra di voler intervenire per superare alcune criticit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ. esercitando ulteriormente la delega mediante decreto correttivo, come previsto dalla stessa legge di delega n. 206 del 2021 (XIX Legislatura, atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 137).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In conclusione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 77 Cost., va dichiarata inammissibile; le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. vanno dichiarate non fondate; la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost. va dichiarata non fondata, nei termini sopra indicati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 giugno 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240603121651.pdf","oggetto":"Processo civile - Contraddittorio - Verifiche preliminari - Previsione che, scaduto il termine di cui all\u0027art. 166 codice di procedura civile, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d\u0027ufficio la regolarit\u0026#224; del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt. 102, secondo comma, 107, 164, commi secondo, terzo, quinto e sesto, 167, commi secondo e terzo, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292 codice di procedura civile - Previsione che lo stesso indica alle parti le questioni rilevabili d\u0027ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilit\u0026#224; della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato - Prevista fissazione, da parte del giudice, qualora pronunci i suddetti provvedimenti, di una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall\u0027art. 171-ter codice di procedura civile - Denunciato disposto che ha anticipato le verifiche preliminari a un momento antecedente all\u0026#8217;udienza di prima comparizione e al di fuori di essa, risultando distonico rispetto all\u0026#8217;assetto della legge delega - Previsione che si pone in contrasto con i criteri generali di semplicit\u0026#224; ed effettivit\u0026#224; della tutela, menzionati dalla medesima legge delega insieme a quello della concentrazione - Disposizione che, consentendo al giudice di provvedere senza aver permesso alle parti di prendere posizione sulla questione processuale rilevata, confligge con il rispetto della garanzia del contraddittorio, elevata a principio informatore del processo civile dalla novella del 2009 - Norma che consente al giudice di decidere, inaudita altera parte, solo per alcune questioni rilevabili d\u0026#8217;ufficio, vale a dire per quelle che condizionano la stessa nascita del processo o la sua estensione soggettiva, mentre per tutte le altre differisce la decisione alla udienza di prima comparizione - Contrasto con il principio del contraddittorio la cui applicazione \u0026#232; illogicamente limitata alla sola fase conclusiva del processo, in spregio al diritto di difesa.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46201","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Omessa considerazione, da parte del rimettente, dell\u0027ampiezza della delega e valutazione di non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative - Attinenza al merito e non all\u0027ammissibilità. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTanto la conformità della disposizione censurata alla legge delega, per non avere il rimettente considerato gli ampi margini di discrezionalità del legislatore delegato, sia l’eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa costituiscono elementi per il rigetto delle questioni nel merito e non per l’inammissibilità delle stesse. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 126/2021 - mass. 44002; S. 260/2020 - mass. 43105; S. 248/2020 - mass. 42724; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 35/2017 - mass. 40255\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46202","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46202","titoletto":"Processo civile - In genere - Riforma, tramite decreto delegato, del processo di cognizione di primo grado - Nuova fase introduttiva e di trattazione - Verifiche preliminari del giudice sulla regolarità del contraddittorio - Anticipazione al decreto di fissazione dell\u0027udienza (rispetto all\u0027udienza di prima comparizione), con possibilità di adottare i provvedimenti necessari nonché indicare alle parti le questioni rilevabili d\u0027ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione - Denunciato eccesso di delega - Inconferenza del parametro - Inammissibilità della questione. (Classif. 197001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civ., in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 171-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in forza della legge di delega n. 206 del 2021 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice: a) verifichi la regolarità del contraddittorio; b) emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; c) indichi alle parti, con il medesimo decreto, le altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Il rimettente, nel muovere le censure per violazione dei criteri di delega, evoca oltre all’art. 76 Cost., anche l’art. 77 Cost., parametro inconferente poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 171/2023 - mass. 45719; S. 46/2023 - mass. 45418; S. 8/2023 - mass. 45306; S. 259/2022; S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46203","numero_massima_precedente":"46201","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"171","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46203","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Potere legislativo delegato - Confini - Oggetto, principi e criteri direttivi della delega, interpretati anche in maniera sistematica e teleologica - Possibilità, per il legislatore delegato, di svolgere un\u0027attività di riempimento normativo - Ampiezza di quest\u0027ultima quando la delega riguarda un intervento normativo esteso. (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell’oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati, con la conseguenza che, nell’ambito di tale cornice, riveniente da un’interpretazione anche sistematica e teleologica della delega, deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega, potendo così ben svolgere un’attività di riempimento normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione legislativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 79/2019 - mass. 42202; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 104/2017 - mass. 41156\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTenendo conto del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell’oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla “lettera” del testo normativo, a cui si affianca l’interpretazione sistematica sulla base della \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e, emergente dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue. Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega deve, pertanto, essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma delegante. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2024 - mass. 45964; S. 7/2024 - mass. 45939; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa discrezionalità conferita dalla legge è particolarmente ampia quando la delega riguarda un intervento normativo molto esteso su settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere: in questi casi, infatti, i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, con conseguente ampiezza del potere e dell’attività di “riempimento” normativo conferiti al legislatore delegato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2024 - mass. 46180; S. 22/2024 - mass. 45965; S. 166/2023 - mass. 45764\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46204","numero_massima_precedente":"46202","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46204","titoletto":"Processo civile - In genere - Riforma del processo di cognizione di primo grado - Previsione di un controllo del giudice anteriore alla prima udienza - Denunciato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 197001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civile, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato da d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice verifichi la regolarità del contraddittorio; emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; indichi alle parti altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Sebbene l’art. 1, comma 5, della legge delega n. 206 del 2021 non faccia specifico riferimento all’emanazione da parte del giudice, prima dell’udienza di comparizione e trattazione, di alcun provvedimento, la disposizione censurata si colloca coerentemente nell’ambito degli altri criteri di delega enucleati dal medesimo comma, in quanto, per un verso, è riconducibile a quello di cui alla lett. \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) – che demanda al Governo l’introduzione di norme funzionali ad adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lett. da c) a g), relative agli atti introduttivi e alle memorie – costituendone un naturale sviluppo, perché coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell’udienza e, per un altro, è volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lett. a, atteso che è orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 189/2018; S. 278/2016 - mass. 39281\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46205","numero_massima_precedente":"46203","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"171","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46205","titoletto":"Legge - In genere - Disciplina degli istituti processuali - Ampia discrezionalità del legislatore nella loro conformazione. (Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl legislatore gode di un’ampia discrezionalità della quale nella conformazione degli istituti processuali, che opera anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 228/2023 - mass. 45879; S. 222/2023; S. 230/2022; S. 203/2022 - mass. 45141; S. 177/2022 - mass. 45036; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 74/2022 - mass. 44756; S. 13/2022 - mass. 44479; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 128/2021 - mass. 43960\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46206","numero_massima_precedente":"46204","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46206","titoletto":"Processo civile - In genere - Riforma del processo ordinario di cognizione - Decreto di fissazione dell\u0027udienza - Questioni rilevabili d\u0027ufficio che esitano in immediati provvedimenti ordinatori del giudice rispetto a quelle solo segnalate alle parti - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 197001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede un differente trattamento per le questioni rilevabili d’ufficio che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice volti alla corretta instaurazione del contraddittorio ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi, emanati con il decreto di fissazione dell’udienza, e tutte le altre questioni, parimenti rilevabili d’ufficio, che sono solo indicate alle parti e non decise nel medesimo decreto. Tale diversa regola processuale è giustificata sia per le differenti conseguenze sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali soltanto i primi sono suscettibili di incidere, comportando, di regola, un differimento dell’udienza di trattazione sia in quanto i provvedimenti emessi a seguito delle verifiche preliminari si correlano a questioni spesso “liquide”, con un basso tasso di controvertibilità, mentre le altre questioni rilevabili d’ufficio non tipizzate evocano profili di maggiore controvertibilità tra le parti.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46412","numero_massima_precedente":"46205","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"171","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46412","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce interpretative - Interpretazione adeguatrice/orientata alla conformità a Costituzione - Possibilità, in tal modo, di superare l\u0027interpretazione costituzionalmente illegittima fatta propria dal rimettente. (Classif. 204005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali potendo la Corte costituzionale indicarne l’interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione, sì da superare un dubbio di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 41/2024; S. 36/2024; S. 183/2023; S. 105/2023; S. 46/2023; S. 10/2023; S. 42/2017 - mass. 39640\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46413","numero_massima_precedente":"46206","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46413","titoletto":"Processo civile - In genere - Riforma del processo ordinario di cognizione - Verifiche preliminari del giudice sulla regolarità del contraddittorio - Potere di emanare provvedimenti interlocutori senza previo contraddittorio con le parti - Denunciata violazione del diritto di difesa - Interpretazione adeguatrice - Necessità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 197001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 171-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., che – nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede l’emanazione da parte del giudice, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza contraddittorio preventivo con le parti, in quanto essa – a seguito dell’interpretazione adeguatrice – non contrasta con il diritto di difesa. In generale, infatti, il giudice, ai sensi dell’art. 175 c.p.c., nell’ambito dei propri poteri di direzione del processo ha il potere di salvaguardare il diritto al contraddittorio fissando un’udienza ad hoc, sia ove se ne ravvisi la necessità in occasione delle verifiche preliminari, prima dell’emanazione del decreto, ovvero quando lo sollecitino le parti cui quest’ultimo è stato comunicato. Qualora detta udienza non venga fissata la realizzazione del contraddittorio è differita all’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., ove, con ordinanza, il giudice dovrà confermare, modificare o revocare il decreto emesso, prendendo in esame le ragioni delle parti. Inoltre detto sistema, per essere compatibile con il principio del contraddittorio, deve essere ricostruito nel senso che, nel caso in cui la parte abbia chiesto la fissazione dell’udienza e il giudice abbia disatteso tale istanza, quest’ultimo non può, rimasto inadempiuto l’ordine, assumere i provvedimenti “sanzionatori” in chiave processuale se conferma la propria decisione all’udienza di trattazione, in quanto la parte diligente non può rischiare di veder compromesso, con una decisione processuale di \u003cem\u003eabsolutio ad instantia\u003c/em\u003e o estinzione del giudizio, il diritto a conseguire il bene della vita, scopo ultimo del processo, senza che sia tenuta, per evitarlo, a conformarsi a un ordine giudiziale che ha rappresentato all’autorità giudiziaria di non condividere. \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46414","numero_massima_precedente":"46412","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"171","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46414","titoletto":"Contraddittorio (diritto al) - In genere - Fondamentale garanzia del \"giusto processo\" - Finalità - Partecipazione dell\u0027attore e del contraddittore, nel rispetto del diritto di difesa, e ricerca dialettica, con la collaborazione delle parti e del giudice, della verità processuale - Compressione, in ragione del principio della ragionevole durata del processo - Esclusione. (Classif. 063001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giusto processo, nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto inviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso si svolga nel contraddittorio tra le parti nonché in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl contraddittorio, primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella necessità che tanto l’attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche se al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio del contraddittorio costituisce un connotato intrinseco del processo, nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa, che spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali. Esso è un momento fondamentale del giudizio, cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta”, il principio chiama in causa, pertanto, non solo la dialettica tra le parti nel corso del processo, ma riguarda anche la partecipazione attiva del giudice. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 73/2022 - mass. 44615; S. 341/2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’esigenza della rapidità del processo insita nel canone della sua ragionevole durata non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il contraddittorio tra le parti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 116/2023 - mass. 45628; S. 67/2023 - mass. 45525, S. 111/2022 - mass. 44767; S. 317/2009 - mass. 34149\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46413","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44805","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 96/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1628","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45015","autore":"Briguglio A.","titolo":"Il nuovo art. 171-bis c.p.c., la Corte costituzionale ed il «primo grado Cartabia» fra l’essere quest’ultimo solo inutile e l’essere dannoso, nonche´ fra le nostre discrete angosce e il vivido desiderio di integrale abrogazione. Con una Postilla sul «Correttivo»","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1309","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44754","autore":"Carmellino G.","titolo":"La lettura costituzionale dell\u0027art. 171 bis c.p.p.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1645","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45885","autore":"Carosi A.","titolo":"Le fasi introduttiva e di trattazione a preclusioni «anticipate» del riformato giudizio ordinario di cognizione e l’onere della «contestazione» del fatto","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"437","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46157","autore":"Carpi  F.","titolo":"Udienza di discussione cartolare e principio del contraddittorio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"835","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46101","autore":"Carratta A.","titolo":"La fase preparatoria del rito ordinario e le sue perduranti incongruenze","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1665","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - 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Verona, ord. 23 settembre 2023, n. 150)","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.judicium.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"febbraio","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44174_2024_96.pdf","nome_file_fisico":"96-2024_Simoncini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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