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B. e l\u0026#8217;Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Genova, con ordinanza del 7 gennaio 2019, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di P. B., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 novembre 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Nicol\u0026#242; Raggi e Andrea Manzi per P. B. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 7 gennaio 2019, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l\u0026#8217;estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[i]l mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura\u0026#187; di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) e dell\u0026#8217;art. 5-quinquies, comma 10, del medesimo d.l., nella parte in cui prevede che se il contribuente \u0026#171;non versa le somme dovute nei termini previsti dall\u0026#8217;art. 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo\u0026#187;, ovverosia gli effetti premiali della voluntary disclosure, con conseguente ripresa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ordinaria accertativa e sanzionatoria da parte dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente ha altres\u0026#236; prospettato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell\u0026#8217;articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), \u0026#171;come interpretato\u0026#187; dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, per il quale il contribuente non \u0026#232; assoggettato a sanzione solo \u0026#171;se dimostr[i] che il pagamento del tributo non \u0026#232; stato eseguito per fatto denunciato all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi\u0026#187;, nella parte in cui non consente l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0027esimente ai casi di \u0026#171;responsabilit\u0026#224; oggettiva per fatto altrui senza possibilit\u0026#224; di fornire alcuna prova a proprio favore\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso da P. B. per l\u0026#8217;annullamento di un avviso di contestazione di sanzioni pecuniarie, in misura ordinaria, per violazioni in materia di monitoraggio fiscale relativamente agli anni 2009-2013;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la prospettazione del rimettente, la contribuente, avviata la procedura di voluntary disclosure, aveva poi omesso di versare nei termini le somme dovute e aveva quindi sub\u0026#236;to il mancato perfezionamento della procedura e l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni piene rispetto alle annualit\u0026#224; in cui si era autodenunciata; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pur risultando \u0026#171;[p]acifico e non contestato che il pagamento di quanto dovuto a titolo di voluntary disclosure era avvenuto in ritardo rispetto ai termini previsti\u0026#187;, l\u0026#8217;intempestivit\u0026#224; del versamento era da ascrivere unicamente al comportamento omissivo del consulente incaricato dell\u0026#8217;espletamento della pratica, al cui indirizzo di posta elettronica certificata la contribuente aveva scelto che arrivassero tutte le notifiche inerenti la procedura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nessuna responsabilit\u0026#224; sarebbe attribuibile alla contribuente, n\u0026#233; quale culpa in eligendo, n\u0026#233; in vigilando, anche considerato che \u0026#171;pochi giorni dopo aver appreso della mancata comunicazione, essa si era prontamente attivata per il pagamento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, illustrati i tratti essenziali della disciplina della voluntary disclosure, ad avviso del rimettente, nella specie, dato il \u0026#171;carattere sostanziale\u0026#187; della \u0026#171;violazione\u0026#187;, sarebbe da escludere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; sia della disciplina del \u0026#8220;lieve inadempimento\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che quella dell\u0026#8217;esimente per natura meramente formale della violazione di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 5-bis, del menzionato d.lgs. n. 472 del 1997;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la previsione del venir meno degli effetti della procedura in conseguenza del mancato pagamento nei termini (senza differenziare il pagamento tardivo da quello omesso) avrebbe \u0026#171;carattere sanzionatorio in senso lato\u0026#187; e sostanzialmente penale secondo i cosiddetti \u0026#8220;criteri Engel\u0026#8221;, sia in forza delle \u0026#171;gravi conseguenze anche sul piano penale conseguenti al mancato perfezionamento del beneficio della voluntary disclosure e alla infruttuosa autodenuncia del contribuente\u0026#187;, sia \u0026#171;perch\u0026#233; dal mancato pagamento nei termini di legge \u0026#232; scaturita una specifica sanzione (tributaria) inflitta alla B. equiparabile, per quanto infra, ad una sanzione penale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la decadenza dal regime della voluntary disclosure integrerebbe \u0026#171;una responsabilit\u0026#224; oggettiva per fatto altrui senza possibilit\u0026#224; di fornire alcuna prova a proprio favore\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sulla base di tali premesse, gli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del d.l. n. 167 del 1990 contrasterebbero con:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ea) l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (decisioni 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi; 21 febbraio 1984, \u0026#214;zt\u0026#252;rk contro Germania; 1\u0026#176; febbraio 2005, Ziliberberg contro Moldavia);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eb) l\u0026#8217;art. 27 Cost., con riferimento al principio di personalit\u0026#224; della pena, che \u0026#171;implica il divieto della responsabilit\u0026#224; oggettiva, relativo a situazioni in cui gli elementi pi\u0026#249; significativi della fattispecie non siano coperti almeno dalla colpa dell\u0026#8217;agente\u0026#187;, perch\u0026#233; determinerebbero l\u0026#8217;attribuzione di una responsabilit\u0026#224; oggettiva;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ec) l\u0026#8217;art. 3 Cost., con riferimento al principio di ragionevolezza che \u0026#171;esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso\u0026#187;, perch\u0026#233; equiparerebbero \u0026#171;un semplice ritardo nell\u0026#8217;adempimento dei doveri tributari alla ben pi\u0026#249; grave omissione\u0026#187;, peraltro configurando una \u0026#171;pena fissa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ed) gli artt. 3 e 97 Cost., con riferimento, rispettivamente, ai principi di uguaglianza e di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;agire della pubblica amministrazione, perch\u0026#233;, tenuto conto della riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria disposti dall\u0026#8217;art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito con modificazioni nella legge 1\u0026#176; dicembre 2016, n. 225, stabilirebbero per \u0026#171;il contribuente che avesse versato in ritardo il dovuto a titolo di voluntary disclosure [\u0026#8230;] un trattamento deteriore rispetto a colui la cui istanza fosse stata ritenuta inammissibile e/o improcedibile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ee) l\u0026#8217;art. 53 Cost., perch\u0026#233;, \u0026#171;imponendo al contribuente che avesse inteso fruire del beneficio fiscale il rispetto di termini incongrui, non suscettibili di alcuna via di uscita\u0026#187;, denoterebbero \u0026#171;un uso distorto dello strumento sanzionatorio\u0026#187;, perseguendo \u0026#171;il fine di assicurare un prelievo di ricchezza\u0026#187; senza tener conto della capacit\u0026#224; contributiva del soggetto agente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, di tale disciplina non sarebbe possibile fornire un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sulla scorta dei medesimi presupposti interpretativi, l\u0026#8217;art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, per il quale il contribuente non \u0026#232; assoggettato a sanzione solo \u0026#171;se dimostr[i] che il pagamento del tributo non \u0026#232; stato eseguito per fatto denunciato all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi\u0026#187;, nella parte in cui non consente l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esimente ai casi di \u0026#171;responsabilit\u0026#224; oggettiva per fatto altrui senza possibilit\u0026#224; di fornire alcuna prova a proprio favore\u0026#187;, violerebbe:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ea) l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (decisioni 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi; 21 febbraio 1984, \u0026#214;zt\u0026#252;rk contro Germania; 1\u0026#176; febbraio 2005, Ziliberberg contro Moldavia);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eb) l\u0026#8217;art. 27 Cost., con riferimento al principio di personalit\u0026#224; della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ec) l\u0026#8217;art. 3 Cost., con riferimento al principio di ragionevolezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai fini della rilevanza, le disposizioni censurate sarebbero \u0026#171;l\u0026#8217;unico ostacolo che si frappone all\u0026#8217;accoglimento del ricorso\u0026#187; della B., in quanto \u0026#171;le ulteriori censure, ove accolte, comporterebbero solo una rimodulazione della sanzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato il 10 giugno 2019, si \u0026#232; costituita la contribuente, la quale, condividendo i presupposti interpretativi del rimettente, ritiene per\u0026#242; che i dubbi di costituzionalit\u0026#224; rilevanti nel giudizio a quo siano solo quelli riferiti alla disciplina della procedura di voluntary disclosure, in quanto nel ricorso introduttivo non \u0026#232; stata chiesta l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;esimente del censurato art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, diversamente da quanto concluso dal giudice a quo, sarebbe possibile pervenire a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata che consenta la rimessione in termini del contribuente, in applicazione del principio di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) relativo alla effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato l\u0026#8217;11 giugno 2019, \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, premesso il carattere straordinario e prettamente premiale della disciplina della voluntary disclosure, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; conseguirebbe all\u0026#8217;incongruenza tra motivazione e dispositivo, in quanto a fronte di una richiesta di pronuncia ablativa delle disposizioni censurate, dalla motivazione si evincerebbe una richiesta additivo-manipolativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, nel tentativo di sciogliere la menzionata incongruenza, da un lato l\u0026#8217;intervento ablativo determinerebbe l\u0026#8217;inammissibile effetto di rendere del tutto privo di conseguenze il ritardo nel pagamento delle somme dovute, ostacolando l\u0026#8217;attivarsi di qualsiasi attivit\u0026#224; degli uffici volta al recupero delle somme gi\u0026#224; illegittimamente sottratte all\u0026#8217;erario, e, dall\u0026#8217;altro lato, in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate, una pronuncia additiva sarebbe parimenti inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate poich\u0026#233; \u0026#171;la selezione delle conseguenze, latamente sanzionatorie, previste in caso di violazione, non pu\u0026#242; che essere riservata alla discrezionalit\u0026#224; propria del legislatore, non sindacabile se non a fronte di patenti disparit\u0026#224; di trattamento connotate da irrazionalit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, quanto alla questione formulata con riferimento all\u0026#8217;art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, il rimettente non si sarebbe per nulla confrontato con l\u0026#8217;ordinanza n. 53 del 2002 di questa Corte, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni di illegittimit\u0026#224;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, quanto alle ulteriori questioni relative ai censurati artt. 5-quater e 5-quinquies, non sarebbe condivisibile la ricostruzione del rimettente volta a collocare sul piano sanzionatorio penale, anzich\u0026#233; su quello della mera decadenza dal regime particolare, le conseguenze del mancato pagamento nel termine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che la Commissione tributaria provinciale di Genova dubita della  legittimit\u0026#224; costituzionale: a) degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l\u0026#8217;estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dall\u0026#8217;art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all\u0026#8217;estero nonch\u0026#233; per il potenziamento della lotta all\u0026#8217;evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), nella parte in cui prevedono che il mancato pagamento nel termine comporta il venir meno degli effetti della procedura di collaborazione volontaria, per violazione degli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; b) dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell\u0026#8217;articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per violazione degli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sollevate dal rimettente sono afflitte da plurime ragioni di inammissibilit\u0026#224;, in primo luogo per inadeguata ricostruzione del quadro normativo (sentenze n. 134 del 2018, ordinanza n. 115 del 2015; sentenze nn. 367 e 190 del 2010);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente non considera adeguatamente che i censurati articoli della disciplina di voluntary disclosure sono stati introdotti nell\u0026#8217;ambito di una procedura eccezionale rivolta a consentire, per un circoscritto periodo di tempo, ai contribuenti di riparare alle infedelt\u0026#224; dichiarative, presentando un\u0026#8217;autodenuncia completa delle violazioni tributarie commesse, con conseguente obbligo di versare, entro termini perentori, imposte e interessi in misura piena, ottenendo, al contempo, una considerevole riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilit\u0026#224; penale di alcuni connessi reati fiscali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche risulta conseguentemente erronea l\u0026#8217;affermazione del rimettente circa la natura sanzionatoria della censurata disciplina di voluntary disclosure;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche trattasi, invece, di mera disciplina della decadenza, in realt\u0026#224; essenziale ai fini di una corretta applicazione dell\u0026#8217;eccezionale procedura e di non pregiudicare oltremodo l\u0026#8217;ordinaria applicazione delle norme sanzionatorie poste a presidio dell\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; del dovere tributario (sentenza n. 288 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, stante quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;, che prevede che sia il contribuente stesso ad avanzare specifica richiesta, puntualmente sottoscritta, dell\u0026#8217;esclusiva notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti inerenti la procedura proprio presso l\u0026#8217;indirizzo del professionista, non \u0026#232; in realt\u0026#224; configurabile nella fattispecie alcuna forma di responsabilit\u0026#224; oggettiva;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, peraltro, omette completamente di confrontarsi con le motivazioni dell\u0026#8217;ordinanza di manifesta infondatezza n. 53 del 2002, pronunciata da questa Corte su fattispecie similare in relazione alla censurata esimente prevista dall\u0026#8217;art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, le censure sugli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del d.l. n. 167 del 1990, scontano una incongruenza tra motivazione e dispositivo, in quanto, a fronte di una richiesta di pronuncia ablativa, dalla motivazione si evince la richiesta di un intervento di tipo additivo-manipolativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale incongruenza non pu\u0026#242; essere sciolta da questa Corte, risolvendosi in un\u0026#8217;ambiguit\u0026#224; del petitum (ex plurimis, sentenze n. 220 del 2014, n. 220 del 2012 e n. 117 del 2011; ordinanze n. 184 del 2018, n. 269 del 2015, n. 335 e n. 21 del 2011); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe, infatti, inammissibile una pronuncia meramente demolitoria, perch\u0026#233; lascerebbe del tutto privo di disciplina il versamento tardivo, impedendo ogni possibilit\u0026#224; di recupero delle somme illegittimamente sottratte all\u0026#8217;erario, dando quindi \u0026#171;luogo ad un assetto non in linea con le coordinate generali del sistema\u0026#187; (sentenza n. 163 del 2014); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, altres\u0026#236;, sarebbe inammissibile un intervento additivo, perch\u0026#233; in presenza di una pluralit\u0026#224; di opzioni dirette a ovviare al vulnus lamentato dal rimettente, tale intervento risulterebbe invadere lo spazio riservato al legislatore (sentenza n. 126 del 2015);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l\u0026#8217;estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con la ordinanza indicata in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell\u0027articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con la ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Imposte e tasse - Collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) - Omesso rispetto dei termini di pagamento - Mancato perfezionamento della procedura con conseguente attivit\u0026#224; accertativa e sanzionatoria dell\u0027amministrazione finanziaria - Equiparazione del versamento tardivo al mancato versamento - Ritenuta natura sanzionatoria dell\u0027inefficacia della procedura premiale, equiparabile, anche sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, a una sanzione sostanzialmente penale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43284","titoletto":"Imposte e tasse - Collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) - Omesso rispetto dei termini di pagamento - Mancato perfezionamento della procedura - Conseguente ripresa dell\u0027attività accertativa e sanzionatoria dell\u0027Agenzia delle entrate - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di uguaglianza e ragionevolezza, della responsabilità penale personale, della capacità contributiva e di imparzialità della pubblica amministrazione - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo - Ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata descrizione del quadro normativo e ambiguità del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU - degli artt. 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 10, del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. nella legge n. 227 del 1990, secondo cui il mancato pagamento nel termine comporta il venir meno degli effetti della procedura di collaborazione volontaria, con conseguente ripresa dell\u0027attività ordinaria accertativa e sanzionatoria da parte dell\u0027Agenzia delle entrate. Il rimettente non considera adeguatamente il carattere straordinario e prettamente premiale della disciplina della \u003cem\u003evoluntary disclosure\u003c/em\u003e, risultando conseguentemente erronea la ricostruzione volta a collocare sul piano sanzionatorio penale, anziché su quello della mera decadenza dal regime particolare, le conseguenze del mancato pagamento nel termine. Non è, inoltre, configurabile nella fattispecie alcuna forma di responsabilità oggettiva, stante quanto previsto dall\u0027art. 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, secondo cui è il contribuente stesso ad avanzare specifica richiesta, puntualmente sottoscritta, dell\u0027esclusiva notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti inerenti la procedura proprio presso l\u0027indirizzo del professionista. Le censure scontano anche una incongruenza tra motivazione e dispositivo, in quanto, a fronte di una richiesta di pronuncia ablativa, dalla motivazione si evince la richiesta di un intervento di tipo additivo-manipolativo, risolvendosi in un\u0027ambiguità del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, risultando inammissibile sia una pronuncia meramente demolitoria, sia un intervento additivo, che risulterebbe invasivo dello spazio riservato al legislatore\u003cem\u003e. \u003c/em\u003e(\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 134 del 2018, n. 126 del 2015, n. 220 del 2014, n. 163 del 2014, n. 220 del 2012, n. 117 del 2011, n. 367 del 2010 e n. 190 del 2010; ordinanze n. 184 del 2018, n. 269 del 2015, n. 115 del 2015, n. 335 del 2011 e n. 21 del 2011\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43285","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/06/1990","data_nir":"1990-06-28","numero":"167","articolo":"5","specificazione_articolo":"quater","comma":"1","specificazione_comma":"lettera b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:1990-06-28;167~art5"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/06/1990","data_nir":"1990-06-28","numero":"167","articolo":"5","specificazione_articolo":"quinques","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:1990-06-28;167~art5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/08/1990","data_nir":"1990-08-04","numero":"227","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43285","titoletto":"Imposte e tasse - Violazioni di norme tributarie - Causa di non punibilità - Mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all\u0027autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi - Inapplicabilità ai casi di responsabilità oggettiva per fatto altrui senza possibilità di fornire alcuna prova a proprio favore - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e della responsabilità penale personale - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU - dell\u0027art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, per il quale il contribuente non è assoggettato a sanzione solo se dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all\u0027autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi e non anche nei casi di responsabilità oggettiva per fatto altrui senza possibilità di fornire alcuna prova a proprio favore. Il rimettente non considera adeguatamente il carattere straordinario e prettamente premiale della disciplina della \u003cem\u003evoluntary disclosure\u003c/em\u003e, risultando conseguentemente erronea la ricostruzione volta a collocare sul piano sanzionatorio penale, anziché su quello della mera decadenza dal regime particolare, le conseguenze del mancato pagamento nel termine. Non è, inoltre, configurabile nella fattispecie alcuna forma di responsabilità oggettiva, stante quanto previsto dall\u0027art. 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, secondo cui è il contribuente stesso ad avanzare specifica richiesta, puntualmente sottoscritta, dell\u0027esclusiva notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti inerenti la procedura proprio presso l\u0027indirizzo del professionista. Il rimettente, peraltro, omette completamente di confrontarsi con le motivazioni dell\u0027ordinanza di manifesta infondatezza n. 53 del 2002, pronunciata su fattispecie similare\u003cem\u003e. \u003c/em\u003e(\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 367 del 2010 e n. 190 del 2010; ordinanze n. 115 del 2015 e n. 53 del 2002\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e","numero_massima_precedente":"43284","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/12/1997","data_nir":"1997-12-18","numero":"472","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39546","autore":"Politi F.","titolo":"Quando il giudice \u0027a quo\u0027 compie \"plurimi\" errori che conducono alla \"manifesta inammissibilità\" della questione di costituzionalità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3106","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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