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Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Luigi Mazzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 e iscritto al n. 99 del registro ricorsi dell\u0026#8217;anno 2010, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l\u0026#8217;altro, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all\u0026#8217;art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La ricorrente premette il contenuto dell\u0026#8217;art. 9, commi 1, 2, 2-bis e 3, del d.l. n. 78 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1 dispone che \u0026#171;Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u0026#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non pu\u0026#242; superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l\u0026#8217;anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d\u0026#8217;anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternit\u0026#224;, malattia, missioni svolte all\u0026#8217;estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall\u0026#8217;articolo 8, comma 14\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 2 stabilisce che \u0026#171;In considerazione della eccezionalit\u0026#224; della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u0026#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell\u0026#8217;art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonch\u0026#233; del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non pu\u0026#242; essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennit\u0026#224; corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull\u0026#8217;intero importo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all\u0026#8217;articolo 21 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell\u0026#8217;ambito delle amministrazioni di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 2-bis prevede che \u0026#171;A decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l\u0026#8217;ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non pu\u0026#242; superare il corrispondente importo dell\u0026#8217;anno 2010 ed \u0026#232;, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 3 dispone che \u0026#171;A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall\u0026#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell\u0026#8217;art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell\u0026#8217;importo derivante dall\u0026#8217;espletamento di incarichi aggiuntivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente afferma che tali norme si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il richiamo, in esse contenuto, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u0026#8217;ISTAT ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, la ricorrente sostiene che le predette disposizioni agiscono direttamente su singole voci di spesa, come in particolare nei casi dei commi 2, 2-bis e 3 dell\u0026#8217;art. 9, introducendo vincoli dettagliati e modalit\u0026#224; specifiche di realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo di contenimento della spesa per il personale pubblico provinciale. Esse sarebbero, pertanto, lesive dell\u0026#8217;autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia autonoma dalle norme del Titolo VI dello statuto di autonomia speciale e dall\u0026#8217;art. 119 Cost., e della competenza legislativa primaria della ricorrente in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti\u0026#187; (art. 8, numero 1, dello statuto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La ricorrente censura anche l\u0026#8217;art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, il quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, relativi al biennio 2008-2009 non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; tale divieto (che non vale per il comparto sicurezza-difesa, n\u0026#233; per i vigili del fuoco) si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e determina l\u0026#8217;inefficacia delle clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi a decorrere dalla mensilit\u0026#224; successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, la difesa provinciale deduce che esso non esclude con certezza dall\u0026#8217;\u0026#224;mbito della sua applicazione le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti riconducibili all\u0026#8217;ordinamento provinciale. La ricorrente chiede, pertanto, che sia chiarito che nella locuzione amministrazioni pubbliche contenuta nella predetta norma non siano comprese le Province autonome, e pi\u0026#249; in generale i comparti di contrattazione collettiva provinciale, nonch\u0026#233; gli enti facenti capo all\u0026#8217;ordinamento provinciale. Cos\u0026#236; interpretata, la disposizione statale non comporterebbe alcuna lesione delle prerogative provinciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Bolzano riporta nel proprio ricorso, poi, il testo del comma 28 (a norma del quale \u0026#171;A decorrere dall\u0026#8217;anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universit\u0026#224; e gli enti pubblici di cui all\u0026#8217;articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalit\u0026#224; nell\u0026#8217;anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonch\u0026#233; al lavoro accessorio di cui all\u0026#8217;articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non pu\u0026#242; essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalit\u0026#224; nell\u0026#8217;anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all\u0026#8217;articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l\u0026#8217;anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi \u0026#232; fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l\u0026#8217;esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonch\u0026#233; per le spese sostenute per lo svolgimento di attivit\u0026#224; sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all\u0026#8217;articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non pu\u0026#242; essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalit\u0026#224; nell\u0026#8217;anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altres\u0026#236;, quanto previsto dal comma 187 dell\u0026#8217;articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altres\u0026#236;, nei limiti di cinquanta unit\u0026#224; di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivit\u0026#224;; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l\u0026#8217;attivazione della procedura per l\u0026#8217;individuazione delle risorse di cui all\u0026#8217;articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall\u0026#8217;anno 2011 derivanti dall\u0026#8217;esclusione degli enti di ricerca dall\u0026#8217;applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall\u0026#8217;articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all\u0026#8217;art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilit\u0026#224; erariale. Per le amministrazioni che nell\u0026#8217;anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalit\u0026#224; previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo \u0026#232; computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalit\u0026#224; nel triennio 2007-2009\u0026#187;) e del comma 29 (il quale stabilisce che \u0026#171;Le societ\u0026#224; non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u0026#8217;ISTAT ai sensi del comma 3 dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo\u0026#187;) dell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente deduce che tali norme sono lesive della sua autonomia finanziaria, introducendo specifiche misure di dettaglio sostanzialmente autoapplicative e corredate di sanzioni che escludono l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa di adeguamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce la tardivit\u0026#224; del ricorso proposto contro norme gi\u0026#224; contenute nel d.l. n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che il predetto decreto-legge \u0026#232; stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la stabilit\u0026#224; finanziaria del Paese nella sua interezza. Le disposizioni in esso contenute, pertanto, devono essere esaminate nel loro complesso, poich\u0026#233; ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le finalit\u0026#224; di stabilizzazione e di rilancio economico. Si tratterebbe, in particolare, di interventi normativi tutti rientranti nella competenza statale del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; e che trovano fondamento nei principi fondamentali della solidariet\u0026#224; politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell\u0026#8217;uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell\u0026#8217;unitariet\u0026#224; della Repubblica (art. 5 Cost.) e della responsabilit\u0026#224; internazionale dello Stato (art. 10 Cost.), nonch\u0026#233; in quelli correlati del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), della pari dignit\u0026#224; (art. 114 Cost.), del fondo perequativo (art. 119 Cost.), della tutela dell\u0026#8217;unit\u0026#224; giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e degli altri doveri espressi dagli artt. 41-47, 52 e 54 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato deduce altres\u0026#236; che, poich\u0026#233; le norme impugnate sono dirette a consolidare il patto di stabilit\u0026#224; esterno ed interno, esse si applicano anche alle Province autonome, poich\u0026#233; pure su di esse grava il dovere di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, condizionati anche dagli obblighi comunitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Il resistente aggiunge che erroneamente la ricorrente ha affermato che, per essa, l\u0026#8217;unico modo per concorrere alla tutela del patto di stabilit\u0026#224; sarebbe la stipulazione dell\u0026#8217;accordo previsto dall\u0026#8217;art. 79, comma 3, dello statuto speciale. Infatti quest\u0026#8217;ultima disposizione si riferisce alle misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non a quelle legislative, regolate dal successivo comma 4 dello stesso art. 79.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato continua affermando che la modifica dell\u0026#8217;art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 introdotta dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; legge finanziaria 2010), afferisce principalmente all\u0026#8217;attuazione del federalismo fiscale, sulla base di quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione), concernente il concorso degli enti ad autonomia speciale al perseguimento degli obiettivi di perequazione e solidariet\u0026#224;, mentre le misure di contenimento della spesa pubblica previste dal d.l. n. 78 del 2010 sono rivolte a fronteggiare la contingente situazione di crisi economico-finanziaria e l\u0026#8217;esclusione della loro applicabilit\u0026#224; agli enti ad autonomia speciale pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi del predetto decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, in situazioni di straordinaria necessit\u0026#224; ed urgenza, potrebbe derogarsi anche alle procedure statutarie in ragione dell\u0026#8217;esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidariet\u0026#224; economica e sociale, dell\u0026#8217;unit\u0026#224; della Repubblica e della responsabilit\u0026#224; internazionale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Con specifico riferimento alle censure rivolte alle disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che esse concernono la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, vale a dire uno degli aggregati di spesa pi\u0026#249; consistenti e di rilevanza strategica ai fini dell\u0026#8217;attuazione del piano di stabilit\u0026#224; interno, con conseguente sottrazione di tali disposizioni ad ogni censura di interesse regionale, anche perch\u0026#233; si tratta di norme non permanenti, ma transitorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre i limiti ai rinnovi contrattuali da finanziare (art. 9, comma 4) o il blocco economico alle progressioni in carriera (art. 9, comma 21) non contrasterebbero n\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 36 Cost. (poich\u0026#233;, secondo la difesa dello Stato, \u0026#171;chi pu\u0026#242; dire cosa accadr\u0026#224; l\u0026#8217;anno prossimo\u0026#187;), n\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 39 Cost. (dovendo la contrattazione collettiva svolgersi nel quadro di compatibilit\u0026#224; finanziaria posto dalla legge).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 conterrebbe, poi, una disposizione di principio, cui le Regioni debbono adeguarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ricorda che, con la sentenza n. 151 del 2010, questa Corte ha stabilito che la disciplina del rapporto di pubblico impiego \u0026#232; riconducibile alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel corso del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale le parti hanno depositato alcune memorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Bolzano deduce l\u0026#8217;infondatezza dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando l\u0026#8217;orientamento della Corte circa la possibilit\u0026#224; di impugnazione di disposizioni contenute in un decreto-legge anche dopo la conversione in legge dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\tNel merito la ricorrente afferma che le modificazioni all\u0026#8217;art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 apportate dall\u0026#8217;art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; 2014), e quelle al comma 28 dello stesso art. 9 introdotte dall\u0026#8217;art. 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, dall\u0026#8217;art. 9, comma 12, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell\u0026#8217;occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonch\u0026#233; in materia di Imposta sul valore aggiunto \u0026#171;IVA\u0026#187; e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, dall\u0026#8217;art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall\u0026#8217;art. 9, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit\u0026#224; immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonch\u0026#233; di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, non incidono sull\u0026#8217;oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse, le quali possono quindi essere considerate trasferite sul nuovo testo delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\tLa Provincia autonoma di Bolzano aggiunge che dalla sentenza n. 223 del 2012, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u0026#8217;ISTAT ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonch\u0026#233; del 10% per la parte eccedente 150.000 euro, discende la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione da essa ricorrente promossa, limitatamente al profilo appena descritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa provinciale, poi, afferma che, pur volendo considerare le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 come principi fondamentali in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, occorre tener presente che, in virt\u0026#249; del particolare regime di autonomia finanziaria riconosciuto alla Provincia autonoma dall\u0026#8217;art. 79 dello statuto speciale, esse sono comunque illegittime, poich\u0026#233; introducono in via unilaterale misure e strumenti per il conseguimento del generale obiettivo del contenimento della spesa pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\tInoltre, i commi 28 e 29 dell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, risolvendosi in prescrizioni di dettaglio ed escludendo qualsiasi margine determinativo in capo alla Provincia, comportano l\u0026#8217;introduzione in capo alla stessa ricorrente di un obbligo di contribuzione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che si aggiunge illegittimamente a quelli previsti dall\u0026#8217;art. 79 dello statuto di autonomia speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri riafferma che le previsioni contenute nell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte affinch\u0026#233; le norme statali che impongono limiti alla spesa di Regioni ed enti locali possano qualificarsi come principi fondamentali in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;. Infatti, esse pongono solamente obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente), senza prevedere strumenti o modalit\u0026#224; per il loro perseguimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene, inoltre, che il d.l. n. 78 del 2010 costituisca la prima di quattro manovre economiche che l\u0026#8217;evolversi di una grande crisi economica internazionale ha indotto il Governo ad adottare in via d\u0026#8217;urgenza al fine di assicurare la stabilit\u0026#224; finanziaria del Paese (la difesa dello Stato ha anche richiamato, al riguardo, la sentenza n. 310 del 2013 di questa Corte). In un simile contesto, deve riconoscersi allo Stato la possibilit\u0026#224; di intervenire in ogni materia, in forza dei principi fondamentali della solidariet\u0026#224; politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell\u0026#8217;unitariet\u0026#224; dello Stato (art. 5 Cost.), dell\u0026#8217;appartenenza all\u0026#8217;Unione europea (art. 11 Cost.), della sussidiariet\u0026#224; (art. 118 Cost.), della responsabilit\u0026#224; finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell\u0026#8217;unit\u0026#224; giuridica ed economica della Nazione (art. 120 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\tCon specifico riferimento alle censure rivolte alle disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ribadisce la loro infondatezza perch\u0026#233; le norme impugnate costituiscono principi fondamentali in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; (commi 1, 2, 2-bis, 28, 29) ovvero sono riconducibili alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (commi 1, 2, 2-bis, 3, 4) e a quella della \u0026#171;perequazione delle risorse finanziarie\u0026#187; (comma 2-bis). In proposito, la difesa dello Stato ricorda anche che, con le sentenze n. 173 e n. 215 del 2012, questa Corte ha dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\t1.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l\u0026#8217;altro, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e all\u0026#8217;art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\t1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 stabilisce che, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non pu\u0026#242; superare quello ordinariamente spettante per l\u0026#8217;anno 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente afferma che la norma v\u0026#236;ola l\u0026#8217;art. 119 Cost., poich\u0026#233; concerne una specifica voce di spesa e fissa con precisione la misura del taglio, ledendo l\u0026#8217;autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia. Quest\u0026#8217;ultima aggiunge che la norma contrasta anche con le disposizioni contenute nel Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, poich\u0026#233; impone limiti a minute voci di spesa e stabilisce le specifiche modalit\u0026#224; di contenimento delle stesse. Infine, ad avviso della difesa provinciale, la norma impugnata v\u0026#236;ola l\u0026#8217;art. 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, perch\u0026#233; invade la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, prevede, nel primo periodo, che dal 1\u0026#176; gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonch\u0026#233; del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, e che le indennit\u0026#224; corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per cento; nonch\u0026#233;, nel quarto periodo, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013, nell\u0026#8217;ambito delle amministrazioni di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso della ricorrente, tali disposizioni contrastano con il Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, e con l\u0026#8217;art. 119 Cost., i quali le riconoscono autonomia finanziaria. Inoltre v\u0026#236;olano l\u0026#8217;art. 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, che attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti\u0026#187;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, stabilisce che dal 1\u0026#176; gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (ora prorogato al 2014) l\u0026#8217;ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 non pu\u0026#242; superare il corrispondente importo dell\u0026#8217;anno 2010 ed \u0026#232;, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente afferma che tale norma \u0026#232; illegittima sia perch\u0026#233;, concernendo una specifica voce di spesa e fissando con precisione la misura del taglio, lede l\u0026#8217;autonomia organizzativa e finanziaria assicuratale dall\u0026#8217;art. 119 Cost e dal Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, sia perch\u0026#233; contrasta con l\u0026#8217;art. 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, che prevede la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, prevede che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell\u0026#8217;importo derivante dall\u0026#8217;espletamento di incarichi aggiuntivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente sostiene che tale disposizione sia affetta dagli stessi vizi denunciati in riferimento all\u0026#8217;art. 9, comma 2-bis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, stabilisce \u0026#8211; con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge \u0026#8211; che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Provincia autonoma di Bolzano sostiene che la norma, se fosse ritenuta ad essa applicabile, lederebbe le sue prerogative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.6. \u0026#8211; Sono impugnati, infine, i commi 28 e 29 dell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo prevede che, a decorrere dall\u0026#8217;anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universit\u0026#224; e gli enti pubblici di cui all\u0026#8217;art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalit\u0026#224; nell\u0026#8217;anno 2009; che, per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonch\u0026#233; al lavoro accessorio di cui all\u0026#8217;art. 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), non pu\u0026#242; essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalit\u0026#224; nell\u0026#8217;anno 2009; che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 29 dispone che \u0026#171;Le societ\u0026#224; non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u0026#8217;ISTAT ai sensi del comma 3 dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa provinciale afferma che entrambe tali disposizioni, concernendo specifiche voci di spesa e fissando misure di dettaglio, v\u0026#236;olano l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; eccedono dalla competenza statale concorrente in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 119 Cost., perch\u0026#233; ledono l\u0026#8217;autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente, deve essere esaminata preliminarmente l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene, in particolare, che il ricorso sia tardivo, perch\u0026#233; proposto contro norme gi\u0026#224; contenute nel d.l. n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive. Esse, dunque, avrebbero dovuto essere impugnate con ricorso proposto entro 60 giorni dall\u0026#8217;emanazione del decreto-legge, mentre invece il ricorso \u0026#232; stato proposto dalla Provincia di Bolzano solamente dopo la conversione in legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente affermato l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solo successivamente alla conversione in legge e tale principio \u0026#232; stato ribadito anche con riferimento a questioni promosse da enti diversi dalla Provincia autonoma di Bolzano contro disposizioni contenute nel d.l. n. 78 del 2010 (sentenze n. 215 e n. 173 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, la Corte osserva che il giudizio \u0026#232; stato promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla base di una delibera adottata in via d\u0026#8217;urgenza dalla Giunta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 44, numero 5), dello statuto speciale. In tali casi, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente (sentenza n. 142 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie non rileva la tempestivit\u0026#224; di siffatta ratifica e del relativo deposito in quanto questa Corte ha pi\u0026#249; volte ribadito che per i ricorsi promossi prima della citata sentenza sussistono gli estremi dell\u0026#8217;errore scusabile gi\u0026#224; riconosciuto in ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilit\u0026#224; a lungo non \u0026#232; stato rilevato, s\u0026#236; da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203, n. 202, n. 178 e n. 142 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso \u0026#232; perci\u0026#242; sotto tale aspetto ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4. \u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 215 del 2012), detta disposizione, nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l\u0026#8217;effetto finale di fissare, per gli anni 2011-2013, l\u0026#8217;ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni e delle Province autonome a titolo di trattamento economico del personale gi\u0026#224; in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell\u0026#8217;anno 2010; si tratta, pertanto, di una norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua potest\u0026#224; legislativa concorrente in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni promosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 sono in parte inammissibili e in parte non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa menzionata norma statale esprime due precetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuello dettato dal primo periodo, relativo all\u0026#8217;imposizione di una riduzione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici nella parte in cui superano certi limiti, \u0026#232; stato rimosso dalla sentenza n. 223 del 2012, che ne ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale. Pertanto, in riferimento a tale aspetto, le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano sono inammissibili perch\u0026#233; ormai prive di oggetto (sentenza n. 294 del 2012; ordinanze n. 125 del 2013 e n. 303 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quel che riguarda, invece, il quarto periodo del comma 2 dell\u0026#8217;art. 9 \u0026#8211; secondo il quale i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare \u0026#8211; le questioni non sono fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti tale disposizione, attenendo alla retribuzione spettante a lavoratori (come i dirigenti della ricorrente Provincia) il cui rapporto \u0026#232; contrattualizzato, \u0026#232; riconducibile alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;. La norma, pertanto, \u0026#232; stata legittimamente emanata dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitagli dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (questa Corte ha affermato che il trattamento economico dei dirigenti pubblici \u0026#232; compreso nella materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; gi\u0026#224; nella sentenza n. 18 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa premesso che l\u0026#8217;art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; 2014), ha introdotto nella norma impugnata modifiche che non sono tali da incidere sull\u0026#8217;oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalla Provincia ricorrente e che, pertanto, debbono essere considerate trasferite nel nuovo testo del comma 2-bis dell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto, disponendo che dal 1\u0026#176; gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 l\u0026#8217;ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non pu\u0026#242; superare il corrispondente importo dell\u0026#8217;anno 2010 ed \u0026#232;, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ha natura di principio fondamentale in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, poich\u0026#233; introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio (sentenza n. 215 del 2012). La norma, dunque, \u0026#232; stata legittimamente emanata dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella predetta materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione, nella parte in cui concerne il personale dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego sono tutti contrattualizzati), \u0026#232; riconducibile alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (sentenza n. 173 del 2012). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, stabilendo che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell\u0026#8217;importo derivante dall\u0026#8217;espletamento di incarichi aggiuntivi, rafforza il principio gi\u0026#224; affermato dall\u0026#8217;art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonch\u0026#233; qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall\u0026#8217;amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di disciplina diretta a conformare due degli istituti del rapporto di lavoro che lega i dirigenti alle pubbliche amministrazioni di appartenenza: il trattamento economico e il regime di esclusivit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, dunque, attiene direttamente ai diritti e agli obblighi gravanti sulle parti del contratto di lavoro pubblico, stabilendo che il trattamento economico erogato al dirigente dall\u0026#8217;amministrazione di appartenenza remunera tutta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; da lui svolta, anche quella connessa con lo svolgimento di incarichi aggiuntivi che, seppure non vietata in assoluto, non pu\u0026#242; dar luogo alla corresponsione, a favore del dirigente medesimo, di emolumenti che si aggiungano a quel trattamento economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\tE, come affermato da questa Corte (sentenza n. 77 del 2013), la competenza statale esclusiva in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\t8.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente, infatti, si \u0026#232; limitata a dedurre che tale disposizione lederebbe le sue prerogative, senza indicare quali, e ha omesso di specificare il parametro costituzionale violato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\t9.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma, successivamente al ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, ha subito alcune modificazioni che non sono tali da incidere sull\u0026#8217;oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che, pertanto, debbono ritenersi trasferite nel nuovo testo delle disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, l\u0026#8217;art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, imponendo, a partire dal 2011, limiti alla possibilit\u0026#224; per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonch\u0026#233; limiti alla spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio, \u0026#232; stata legittimamente emanata dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza concorrente in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; (sentenze n. 18 del 2013 e n. 173 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, ma al contempo lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\t10.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\tQuesta Corte ha gi\u0026#224; affermato che la norma censurata \u0026#232; riconducibile alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; di competenza esclusiva statale in base all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenza n. 173 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010 estende anche a soggetti di diritto privato (quali sono le societ\u0026#224; partecipate dalle pubbliche amministrazioni), le disposizioni in tema di assunzioni dettate dallo stesso art. 9. Orbene, la disciplina in tema di \u0026#171;regime giuridico\u0026#187; delle societ\u0026#224; partecipate dalle pubbliche amministrazioni deve essere ricondotta alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; quando non attenga alle forme di svolgimento di attivit\u0026#224; amministrativa (sentenza n. 326 del 2008). Si deve quindi concludere che anche l\u0026#8217;art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010, riguardando la disciplina delle assunzioni, \u0026#232; estraneo ai profili strettamente connessi con lo svolgimento di attivit\u0026#224; amministrativa e deve essere ricondotto anche per tali profili alla normativa in tema di ordinamento di queste societ\u0026#224; di capitali, oggetto, in generale, di norme di diritto privato.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 119 della Costituzione e all\u0026#8217;art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 119 Cost. e all\u0026#8217;art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 119 Cost. e all\u0026#8217;art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 119 Cost. e all\u0026#8217;art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 119 Cost. e all\u0026#8217;art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGaetano SILVESTRI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuigi MAZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGabriella MELATTI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Gabriella MELATTI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto per le pubbliche amministrazioni di incrementare le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l\u0027anno 2010 - Taglio per il triennio 2011-2013 dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti, nella misura del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro - Divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%, anche con riguardo ai contratti e agli accordi gi\u0026#224; stipulati;\r\n\r\nInapplicabilit\u0026#224;, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale, delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell\u0027importo derivante dall\u0027espletamento di incarichi aggiuntivi - Obbligo per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell\u0027anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva prevista deroga, nonch\u0026#233; vincoli alle politiche assunzionali delle societ\u0026#224; pubbliche - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"37801","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, negli anni 2011, 2012 e 2013 - Previsione che non possa superare quello ordinariamente spettante per l\u0027anno 2010 - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserito contrasto con lo statuto regionale per l\u0027imposizione di limiti a minute voci di spesa e la previsione delle specifiche modalità di contenimento delle stesse - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, emanata dallo Stato nell\u0027esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all\u0027art. 119 Cost. ed all\u0027art. 8, numero 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto esso stabilisce che, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l\u0027anno 2010. La norma impugnata, infatti, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell\u0027esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».\u003c/p\u003e \u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sull\u0027ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le sentenze nn. 215/2012 e 173/2012.\u003c/p\u003e \u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sulla produzione in giudizio degli atti di ratifica dei Consigli provinciali non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012; nonché sulla scusabilità dell\u0027errore determinato dalla mancata tempestività della ratifica e del relativo deposito per i ricorsi promossi prima della sentenza n. 142 del 2012, v. le citate sentenze nn. 202/2012, 203/2012, 142/2012, 178/2012 e 219/2013. \u003c/p\u003e - Sulla riconducibilità della previsione di cui all\u0027art. 9, primo comma, del d.l. n. 78 del 2010 alla materia «coordinamento della finanza pubblica», v. la citata sentenza n. 215/2012.","numero_massima_successivo":"37802","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/05/2010","data_nir":"2010-05-31","numero":"78","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-05-31;78~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2010","data_nir":"2010-07-30","numero":"122","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"n. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"Titolo VI","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"37802","titoletto":"Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui - Riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro - Riduzione del 10 per cento delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, secondo comma, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all\u0027art. 119 Cost. e all\u0027art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto prevede, nel primo periodo, che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, e che le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per cento. Infatti, tale norma è stata rimossa dalla sentenza n. 223 del 2012, che ne ha dichiarato l\u0027illegittimità costituzionale.\u003c/p\u003e- Sull\u0027inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale divenute prive di oggetto, v. le citate sentenze nn. 294/2012, 303/2012, 125/2013.","numero_massima_successivo":"37803","numero_massima_precedente":"37801","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/05/2010","data_nir":"2010-05-31","numero":"78","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-05-31;78~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2010","data_nir":"2010-07-30","numero":"122","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"n. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"Titolo VI","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"37803","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni - Previsione che sino al 31 dicembre 2013 non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia dell\u0027ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all\u0027art. 119 Cost. e all\u0027art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013, nell\u0027ambito delle amministrazioni di cui all\u0027art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Infatti, tale disposizione, attenendo alla retribuzione spettante a lavoratori il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia dell\u0027«ordinamento civile». La norma, pertanto, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell\u0027esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitagli dall\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost.\u003c/p\u003e \u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sulla riconducibilità del trattamento economico dei dirigenti pubblici alla materia dell\u0027«ordinamento civile», v. la sentenza n. 18/2013.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"37804","numero_massima_precedente":"37802","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/05/2010","data_nir":"2010-05-31","numero":"78","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"quarto periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-05-31;78~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2010","data_nir":"2010-07-30","numero":"122","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"n. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"Titolo VI","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"37804","titoletto":"Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l\u0027ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell\u0027anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Disposizione che introduce un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all\u0027art. 119 Cost. e all\u0027art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto dispone che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l\u0027ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell\u0027anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Infatti, tale norma è stata legittimamente emanata dallo Stato nell\u0027esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella materia di «coordinamento della finanza pubblica» ed ha natura di principio fondamentale poiché introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sulla natura di principio fondamentale della materia dell\u0027art. 9, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 78 del 2010, v. la sentenza n. 215/2012.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"37805","numero_massima_precedente":"37803","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/05/2010","data_nir":"2010-05-31","numero":"78","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-05-31;78~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2010","data_nir":"2010-07-30","numero":"122","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"n. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"Titolo VI","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"37805","titoletto":"Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell\u0027importo derivante dall\u0027espletamento di incarichi aggiuntivi - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia dell\u0027ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all\u0027art. 119 Cost. e all\u0027art. 8, num. 1), ed al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Tale norma, stabilendo che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell\u0027importo derivante dall\u0027espletamento di incarichi aggiuntivi, è riconducibile alla materia dell\u0027«ordinamento civile». Essa, peraltro, rafforza il principio già espresso dall\u0027art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall\u0027amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sulla riconducibilità dei rapporti di impiego del personale dirigenziale regionale e provinciale alla materia «ordinamento civile», v. la sentenza n. 173/2012.\u003c/p\u003e- Sui vincoli discendenti dalla competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» sugli enti ad autonomia differenziata, anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, v. la sentenza n. 77/2013.","numero_massima_successivo":"37806","numero_massima_precedente":"37804","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/05/2010","data_nir":"2010-05-31","numero":"78","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-05-31;78~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2010","data_nir":"2010-07-30","numero":"122","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"n. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"Titolo VI","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"37806","titoletto":"Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione che i rinnovi contrattuali del personale per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorso della Provincia di Bolzano - Omessa indicazione del parametro violato - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ inammissibile, per omessa specificazione del parametro costituzionale violato, la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, quarto comma, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in quanto prevede che i rinnovi contrattuali del personale per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. Nel ricorso introduttivo, infatti, la Provincia autonoma si è limitata a dedurre una generica lesione delle proprie prerogative ed ha omesso di specificare il parametro violato.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"37807","numero_massima_precedente":"37805","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/05/2010","data_nir":"2010-05-31","numero":"78","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-05-31;78~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2010","data_nir":"2010-07-30","numero":"122","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"37807","titoletto":"Impiego pubblico - Previsione che, a decorrere dall\u0027anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell\u0027anno 2009 - Previsione che, per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell\u0027anno 2009 - Previsione che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita esorbitanza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio - Asserita lesione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Insussistenza - Disposizione che introduce un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto prevede che, a decorrere dall\u0027anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all\u0027art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell\u0027anno 2009 e che, per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell\u0027anno 2009. Infatti, tale norma, legittimamente emanata dallo Stato nell\u0027esercizio della sua competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», si limita a porre, quale principio fondamentale della materia, un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa al personale, lasciando alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti.\u003c/p\u003e \u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sul «coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze n. 173/2012, 18/2013.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"37808","numero_massima_precedente":"37806","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/05/2010","data_nir":"2010-05-31","numero":"78","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"28","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-05-31;78~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2010","data_nir":"2010-07-30","numero":"122","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"37808","titoletto":"Partecipazioni pubbliche - Previsione che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u0027ISTAT, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell\u0027articolo impugnato - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita esorbitanza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio - Asserita lesione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia dell\u0027ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 29, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Invero, tale norma è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» là dove essa prevede che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u0027Istat, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell\u0027articolo impugnato. La disciplina delle assunzioni è estranea ai profili strettamente connessi con lo svolgimento dell\u0027attività amministrativa e deve essere ricondotta anche per tali profili alla normativa in tema di ordinamento delle società di capitali, oggetto di norme di diritto privato.\u003c/p\u003e \u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sulla riconducibilità della disciplina in tema di regime giuridico delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla materia dell\u0027«ordinamento civile», v. la sentenza. n. 326/2008.\u003c/p\u003e - Sulla riconducibilità della disciplina delle assunzioni di cui all\u0027art. 9, comma 29, del d.l. n. 78/2010 alla materia dell\u0027«ordinamento civile», v. la citata sentenza n. 173/2012.","numero_massima_precedente":"37807","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/05/2010","data_nir":"2010-05-31","numero":"78","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"29","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010-05-31;78~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2010","data_nir":"2010-07-30","numero":"122","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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