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P. e J. N.M. e C. R. nella qualit\u0026#224; di curatore speciale dei minori S. P. e C. P., con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 291, primo comma, del codice civile, come interpretato \u0026#171;all\u0026#8217;esito della sentenza n. 577 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: n. 557] del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale\u0026#187;, nella parte in cui, nel vietare l\u0026#8217;adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell\u0026#8217;adottante, \u0026#171;non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall\u0026#8217;adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell\u0026#8217;automatismo del divieto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente premette di essere investito del ricorso con il quale i coniugi M.L. d.S. e C. P. hanno chiesto procedersi alla dichiarazione di adozione del maggiorenne J. N.M., nato nella Repubblica democratica del Congo il 4 dicembre 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;adottando, nel costituirsi nel processo principale, ha aderito alla domanda, mentre i suoi genitori, pur ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, poich\u0026#233; i ricorrenti sono genitori di due figlie minorenni, S. P., nata nel 2011, e C. P., nata nel 2015, il Collegio, per consentirne \u0026#171;l\u0026#8217;adeguata rappresentanza processuale\u0026#187;, ha nominato un curatore speciale, il quale si \u0026#232; costituito in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che dalle indagini svolte dal servizio sociale del Comune di Civitavecchia \u0026#232; emerso che M.L. d.S. aveva conosciuto l\u0026#8217;adottando nell\u0026#8217;ambito di un progetto di inclusione lavorativa avviato presso una scuola professionale della Regione Lazio, instaurando con lo stesso un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca, e che si era determinata, insieme ai suoi familiari, ad ospitarlo, al compimento della maggiore et\u0026#224;, presso la sua abitazione per poi maturare, con il proprio coniuge, la decisione di adottarlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone, altres\u0026#236;, che dalla relazione del servizio sociale e dalle dichiarazioni delle figlie minori dei ricorrenti raccolte in udienza \u0026#232; risultato che queste ultime hanno sviluppato un intenso legame con l\u0026#8217;adottando, tanto da considerarlo un fratello maggiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa che il curatore speciale nominato, sentito in udienza, ha confermato che le minori vivono con serenit\u0026#224; e felicit\u0026#224; la presenza dell\u0026#8217;adottando nella loro abitazione, considerandolo come un fratello, e ha espresso un\u0026#8217;unica perplessit\u0026#224; sulla \u0026#171;tenuta futura di questa situazione inclusiva\u0026#187; aggiungendo, per\u0026#242;, di non ritenere tale considerazione ostativa di per s\u0026#233; alla eventuale adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, in definitiva, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che dall\u0026#8217;istruttoria condotta \u0026#232; emerso che, da un lato, tra gli adottanti e l\u0026#8217;adottando si \u0026#232; instaurato un saldo rapporto affettivo e, dall\u0026#8217;altro, non sussistono profili di pregiudizio che possano derivare alle minori dal progetto adottivo dei loro genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sull\u0026#8217;indicata premessa, il Tribunale rimettente ritiene che il divieto di adozione di maggiorenne da parte di coloro che hanno discendenti sancito dall\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. civ. \u0026#8211; nel testo risultante dalla sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte, che ne ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;nella parte in cui non consente l\u0026#8217;adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti\u0026#187; \u0026#8211;, per la sua formulazione assoluta, che non ammette, cio\u0026#232;, la verifica caso per caso della sussistenza dell\u0026#8217;eventuale pregiudizio per il figlio minore dell\u0026#8217;adottante, impedisca, nella specie, di accogliere la domanda dei ricorrenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; tale ostacolo potrebbe essere superato attraverso un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in scrutinio, come, peraltro, ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamate, quindi, le pi\u0026#249; significative pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224; in tema di adozione del maggiorenne, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. civ., evidenziando che la sua \u0026#171;perentoriet\u0026#224;\u0026#187; impedisce di \u0026#171;graduare\u0026#187; il divieto dallo stesso sancito in base alla situazione concreta, dalla quale potrebbero risultare rapporti affettivi, non solo tra l\u0026#8217;adottante e l\u0026#8217;adottando, ma anche tra questi ultimi e i membri della famiglia dell\u0026#8217;adottante, ancorch\u0026#233; minori, meritevoli di essere tutelati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. civ., deriverebbe, in particolare, dalla mancata previsione dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;salvo che emerga nel caso concreto l\u0026#8217;assenza di profili di pregiudizio per i minori\u0026#187;, il quale consentirebbe al giudice di decidere sull\u0026#8217;adozione previa verifica, caso per caso, dell\u0026#8217;assenza di un nocumento per i discendenti minorenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa censura \u0026#8211; precisa il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; non concerne il raffronto tra l\u0026#8217;adozione del maggiorenne e l\u0026#8217;istituto, evidentemente diverso, dell\u0026#8217;adozione del minore d\u0026#8217;et\u0026#224;, ma l\u0026#8217;automatismo presente nella norma in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi osserva che, come confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del divieto in esame deve identificarsi nella incapacit\u0026#224; dei minori di esprimere un consenso all\u0026#8217;adozione \u0026#171;proprio e informato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi richiama, in proposito, l\u0026#8217;ordinanza n. 170 del 2003, con la quale questa Corte ha rimarcato la necessit\u0026#224; che i membri della famiglia dell\u0026#8217;adottante, coniuge e figli, siano adeguatamente posti in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale, sia su quello patrimoniale, derivano dall\u0026#8217;adozione di un maggiorenne da parte del loro congiunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la previsione censurata, pur essendo volta a proteggere il figlio minore dell\u0026#8217;adottante in quanto incapace di esprimere un valido assenso, comporti un sacrificio eccessivo per l\u0026#8217;\u0026#171;esigenza di tutelare i rapporti affettivi e di quotidianit\u0026#224; che legano adottante e adottando \u0026#8211; e anche i rapporti tra i membri della famiglia dell\u0026#8217;adottante con l\u0026#8217;adottando\u0026#187;, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., giacch\u0026#233; il divieto si tradurrebbe in una \u0026#171;sterile attesa\u0026#187; del conseguimento, da parte del minore che pur sia legato all\u0026#8217;adottando da un rapporto affettivo, della maggiore et\u0026#224; per acconsentire all\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEppure, secondo il rimettente, all\u0026#8217;esigenza di tutela del figlio minore dell\u0026#8217;adottante potrebbe farsi fronte mediante la rappresentanza sostanziale e processuale, come si ricava sia dall\u0026#8217;art. 10 CEDU, l\u0026#224; dove prescrive un\u0026#8217;adeguata rappresentanza dei minori nei procedimenti che li interessano, sia dall\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale che impone la nomina di un curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra minore ed esercenti la responsabilit\u0026#224; genitoriale (si cita l\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 29 novembre 2023, n. 33185).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn presenza del curatore, il giudice ben potrebbe dichiarare l\u0026#8217;adozione del maggiorenne ove accerti che dalla stessa non consegua un \u0026#171;concreto pregiudizio alla cura, alla crescita e all\u0026#8217;educazione nonch\u0026#233; al patrimonio dei minori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; una valutazione siffatta pregiudicherebbe la competenza del tribunale per i minorenni, esulando \u0026#171;da profili concernenti l\u0026#8217;emissione di provvedimenti ablativi o limitativi la responsabilit\u0026#224; genitoriale o l\u0026#8217;adozione di un minorenne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il rimettente ritiene, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;automatica applicazione del divieto censurato, precludendo una valutazione caso per caso, si traduca in una \u0026#171;gravosa ingerenza\u0026#187; dello Stato nei rapporti privati e familiari in contrasto con l\u0026#8217;art. 117 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 117, primo comma,] Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Ricostruita, quindi, la genesi storica dell\u0026#8217;istituto in scrutinio, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 3 aprile 2020, n. 7667, nella parte in cui ha evidenziato che la configurazione sociologica assunta dall\u0026#8217;adozione del maggiorenne negli ultimi decenni \u0026#171;ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all\u0026#8217;adottante la continuit\u0026#224; della sua casata e del suo patrimonio\u0026#187;, per assumere la funzione di \u0026#171;riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonch\u0026#233; di una storia personale, di adottante e adottando\u0026#187;, consentendo la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili, cos\u0026#236; assumendo una valenza solidaristica che, pur differenziandosi da quella inerente all\u0026#8217;adozione di minori, \u0026#171;non \u0026#232; immeritevole di tutela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente assume che l\u0026#8217;interpretazione fornita dai giudici di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; l\u0026#224; dove riconosce all\u0026#8217;adozione di un maggiorenne la funzione di un istituto volto a tutelare e a completare la vita privata e familiare della persona, valorizzando legami affettivi consolidatisi nel tempo \u0026#8211; sia stata recepita dalla sentenza n. 5 del 2024 di questa Corte, con la quale \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. civ., \u0026#171;nella parte in cui, per l\u0026#8217;adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l\u0026#8217;intervallo di et\u0026#224; di diciotto anni fra adottante e adottando\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama, altres\u0026#236;, la sentenza n. 31 del 2012 di questa Corte \u0026#8211; che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 569 del codice penale, \u0026#171;nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall\u0026#8217;articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potest\u0026#224; [oggi, responsabilit\u0026#224;] genitoriale, cos\u0026#236; precludendo al giudice ogni possibilit\u0026#224; di valutazione dell\u0026#8217;interesse del minore nel caso concreto\u0026#187; \u0026#8211; al fine di rimarcare che l\u0026#8217;automatismo sanzionatorio allora censurato sia stato considerato come una eccessiva ingerenza del potere dello Stato nei rapporti privati e familiari proprio perch\u0026#233; impediva al giudice di valutare, in funzione della tutela dell\u0026#8217;interesse del minore, la concreta incidenza dell\u0026#8217;episodio criminoso sull\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del responsabile all\u0026#8217;esercizio del ruolo genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene, in definitiva, il Collegio rimettente che il divieto di adottare il maggiorenne in presenza di discendenti minori, pur fondato sulla esigenza di tutelare il figlio minorenne da possibili pregiudizi derivanti dall\u0026#8217;adozione, sia costituzionalmente illegittimo nella misura in cui opera automaticamente, precludendo, cio\u0026#232;, al giudice una valutazione caso per caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio non \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, n\u0026#233; si sono costituite le parti del procedimento principale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, censura, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, l\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. civ., come interpretato \u0026#171;all\u0026#8217;esito della sentenza n. 577 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: n. 557] del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale\u0026#187;, nella parte in cui, nel vietare l\u0026#8217;adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell\u0026#8217;adottante, \u0026#171;non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall\u0026#8217;adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell\u0026#8217;automatismo del divieto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, il divieto in questione risulterebbe costituzionalmente compatibile solo attraverso una interpretazione dello stesso (opzione condivisa dal giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ema ritenuta impraticabile se non a seguito dell\u0026#8217;intervento di questa Corte) \u0026#171;quale misura protettiva per il minore, ossia ove l\u0026#8217;adozione del maggiorenne possa arrecare pregiudizio alla cura, all\u0026#8217;educazione e all\u0026#8217;istruzione dei minori a fronte del rilievo costituzionale \u0026#8211; ex artt. 2, 3 e 32 Cost. \u0026#8211; della funzione educativa dei minori\u0026#187;, mentre contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali nella sua portata automatica che preclude ogni valutazione \u0026#171;caso per caso da parte del giudice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl denunciato automatismo si tradurrebbe, altres\u0026#236;, in una \u0026#171;gravosa ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 CEDU, in quanto la protezione dell\u0026#8217;\u0026#171;aggregazione affettiva\u0026#187; tra l\u0026#8217;adottante e l\u0026#8217;adottando maggiorenne rientra nella tutela della vita privata e familiare rilevante ai sensi della predetta previsione convenzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; utile premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo la disciplina originariamente dettata dall\u0026#8217;art. 291 cod. civ., per poter procedere all\u0026#8217;adozione di maggiorenne era necessario che l\u0026#8217;adottante non avesse discendenti, in ossequio alla tradizione che annetteva all\u0026#8217;istituto una funzione sostitutiva della paternit\u0026#224; o maternit\u0026#224; biologica, che si realizzava con la possibilit\u0026#224; di trasmissione del cognome e del patrimonio da parte di chi, generalmente appartenente all\u0026#8217;aristocrazia o all\u0026#8217;alta borghesia, fosse sprovvisto di prole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa evoluzione della giurisprudenza costituzionale, sensibile al progressivo mutamento della funzione sociologica dell\u0026#8217;istituto in esame, ha, nel tempo, ridimensionato la portata di tale presupposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 557 del 1988 \u0026#232; stata dichiarata la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 291 cod. civ. nella parte in cui non consentiva l\u0026#8217;adozione a chi avesse discendenti legittimi o legittimati (distinzione, questa, poi soppressa dall\u0026#8217;art. 105, comma 4, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante \u0026#171;Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219\u0026#187;) maggiorenni e consenzienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di questa pronuncia, il divieto di adozione in presenza di figli maggiorenni non \u0026#232; pi\u0026#249; assoluto e viene meno quando costoro esprimano il loro assenso all\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; di tale assenso \u0026#232; stata, poi, ribadita dalla sentenza n. 245 del 2004 con riferimento anche ai figli naturali (oggi, figli nati fuori del matrimonio) riconosciuti dall\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn ulteriore temperamento era stato apportato in precedenza dalla sentenza n. 345 del 1992, con la quale questa Corte, nell\u0026#8217;ipotesi di incapacit\u0026#224; dei figli di esprimere l\u0026#8217;assenso perch\u0026#233; interdetti, ha ritenuto applicabile, a seguito della richiamata sentenza n. 557 del 1988, l\u0026#8217;art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ. \u0026#8211; inserito nel contesto delle disposizioni relative all\u0026#8217;assenso del coniuge e dei genitori, ma il cui tenore letterale fa riferimento, come precisa la sentenza citata, \u0026#171;a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso\u0026#187; all\u0026#8217;adozione \u0026#8211; che prevede, per il caso in cui sia impossibile ottenere tale assenso per incapacit\u0026#224; o irreperibilit\u0026#224; delle persone stesse, che il tribunale possa ugualmente pronunciare l\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo si \u0026#232; esteso all\u0026#8217;ipotesi in esame il potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito al tribunale dalla richiamata disposizione codicistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, le questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Sulla esclusione della possibilit\u0026#224; di adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell\u0026#8217;adottante questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata in passato con le sentenze n. 53 del 1994 e n. 252 del 1996.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima di tali pronunce, nell\u0026#8217;escludere la disparit\u0026#224; di trattamento tra l\u0026#8217;aspirante adottante con discendenti minorenni \u0026#8211; al quale \u0026#232; preclusa l\u0026#8217;adozione del maggiorenne \u0026#8211; rispetto all\u0026#8217;adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto, per il quale, invece, in base a quanto affermato dalla sentenza n. 345 del 1992, l\u0026#8217;adozione pu\u0026#242; essere dichiarata, ha osservato che, ove si attribuisse al giudice la valutazione comparativa degli interessi in gioco, \u0026#171;privando i figli minori della personalissima facolt\u0026#224; \u0026#8210; una volta divenuti maggiorenni \u0026#8210; di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco\u0026#187;, verrebbero snaturate le finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione ordinaria \u0026#8211; da ravvisarsi nello scopo di dare un figlio a chi non ha avuto discendenti \u0026#8211; \u0026#171;per la quale non sussistono peraltro n\u0026#233; le esigenze, n\u0026#233; l\u0026#8217;urgenza riscontrabili nell\u0026#8217;adozione speciale\u0026#187; (punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, inoltre, evidenziato che \u0026#171;mentre con l\u0026#8217;adozione speciale l\u0026#8217;ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente gi\u0026#224; con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato \u0026#8210; e per questo interesse prevalente ritiene secondaria l\u0026#8217;eventuale soddisfazione ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se minorenni) degli adottanti \u0026#8210;, nel caso invece dell\u0026#8217;adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l\u0026#8217;adottando non solo \u0026#232; maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell\u0026#8217;adottante\u0026#187; (ancora, sentenza n. 53 del 1994, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la successiva sentenza n. 252 del 1996 sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., dell\u0026#8217;art. 291 cod. civ. \u0026#8211; nel testo risultante dalla ricordata sentenza n. 557 del 1988 \u0026#8211;, nella parte in cui non prevede la possibilit\u0026#224; di far luogo all\u0026#8217;adozione di maggiorenne per chi abbia figli minori, anche quando l\u0026#8217;adottando sia figlio del coniuge dell\u0026#8217;adottante e sia stabilmente inserito nella comunit\u0026#224; familiare, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 312, numero 2), cod. civ., nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell\u0026#8217;adozione per l\u0026#8217;adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall\u0026#8217;istanza di adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, nell\u0026#8217;occasione, ritenuto che l\u0026#8217;intervento additivo richiesto eccedesse i poteri di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, a differenza del caso deciso dalla sentenza n. 345 del 1992 \u0026#8211; per il quale era stato ravvisato nell\u0026#8217;art. 297 cod. civ. un modello legale idoneo ad attribuire al giudice il potere di concedere l\u0026#8217;adozione pur in mancanza dell\u0026#8217;assenso del figlio dell\u0026#8217;adottante, in quanto incapace di esprimerlo perch\u0026#233; interdetto \u0026#8211; nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 252 del 1996 si chiedeva un intervento \u0026#171;non fondato sul presupposto dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; dei figli minori di esprimere il loro assenso, bens\u0026#236; escludente tale requisito\u0026#187; (punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo, si prospettava l\u0026#8217;introduzione di un\u0026#8217;ipotesi di deroga alla competenza funzionale del tribunale dei minorenni in ordine alla valutazione dell\u0026#8217;interesse di soggetti minori, che, tuttavia, soltanto il legislatore avrebbe potuto compiere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Successivamente alle pronunce appena ricordate, come gi\u0026#224; accennato, l\u0026#8217;adozione del maggiore di et\u0026#224; ha sub\u0026#236;to una significativa evoluzione, acquisendo la fisionomia di \u0026#171;istituto plurifunzionale\u0026#187; (sentenza n. 53 del 2025 e, in senso conforme, sentenze n. 5 del 2024 e n. 135 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel corso degli ultimi decenni, per un verso, ha trovato conferma l\u0026#8217;originaria e primaria funzione dell\u0026#8217;istituto di \u003cem\u003eadoptio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#160;in\u0026#160;\u003c/em\u003e\u003cem\u003ehereditatem\u003c/em\u003e, in linea con quanto \u0026#232; stato a lungo sostenuto da questa Corte (sentenze n. 120 del 2001, n. 500 del 2000, n. 240 del 1998, n. 252 del 1996, n. 53 del 1994, n. 89 del 1993, nonch\u0026#233; ordinanza n. 170 del 2003). Per altro verso, sono emerse ulteriori funzioni che assecondano \u0026#171;istanze di tipo solidaristico, variamente declinate\u0026#187; (sentenza n. 135 del 2023 e, nello stesso senso, sentenze n. 53 del 2025 e n. 5 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituto pu\u0026#242;, infatti, \u0026#171;abbracciare tanto la situazione in cui versano \u0026#8220;persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento \u0026#8211; grazie all\u0026#8217;adozione \u0026#8211; del vincolo solidaristico che si \u0026#232; di fatto gi\u0026#224; instaurato con l\u0026#8217;adottando\u0026#8221;, quanto i casi dell\u0026#8217;\u0026#8220;adottando maggiorenne, che gi\u0026#224; viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell\u0026#8217;adottante che vive in quel nucleo familiare\u0026#8221; (sentenza n. 135 del 2023)\u0026#187; (sentenza n. 53 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; aveva, del resto, gi\u0026#224; disvelato una mutata configurazione sociologica dell\u0026#8217;adozione di persone maggiori di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione aveva, infatti, colto il carattere \u0026#171;estremamente duttile\u0026#187; dell\u0026#8217;adozione del maggiorenne, rilevando \u0026#8211; con specifico riferimento al caso di adozione del figlio maggiorenne del coniuge che sia gi\u0026#224; partecipe del contesto affettivo e organizzativo della famiglia di accoglienza \u0026#8211; come tale istituto venga utilizzato nella prassi \u0026#171;anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza gi\u0026#224; sperimentato e concretamente vissuto\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella stessa prospettiva, i giudici di legittimit\u0026#224; erano giunti a ravvisare nell\u0026#8217;adozione del maggiorenne \u0026#171;la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonch\u0026#233; di una storia personale, di adottante e adottando [in quanto] strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili\u0026#187;, in ossequio ai principi costituzionali dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare (art. 30 Cost.) e del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) (Cass., n. 7667 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, all\u0026#8217;esito del ripercorso itinerario ermeneutico, l\u0026#8217;adozione delle persone maggiori di et\u0026#224;, per come vive attualmente nell\u0026#8217;ordinamento, non assolve pi\u0026#249; solo la tradizionale funzione di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi soltanto sulla sfera patrimoniale degli interessati, ma \u0026#171;\u0026#232; divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della societ\u0026#224;, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; In continuit\u0026#224; con la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che, nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel tempo, ha individuato nell\u0026#8217;adozione del maggiorenne una espressione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; della persona riconducibile all\u0026#8217;art. 2 Cost. (ancora Cass., n. 7667 del 2020 e n. 2426 del 2006), questa Corte ha, poi, rimarcato che l\u0026#8217;istituto in esame \u0026#171;formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell\u0026#8217;identit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2024, punto 6.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttraverso tale forma di adozione \u0026#171;[l]e abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di et\u0026#224;, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come gi\u0026#224; ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l\u0026#8217;incidenza dei rapporti affettivi sull\u0026#8217;identit\u0026#224; personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha gi\u0026#224; trovato solida espressione sociale, riflette l\u0026#8217;esistenza di un maturato percorso di identit\u0026#224; personale che non pu\u0026#242; essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#187; (ancora, sentenza n. 5 del 2024, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, l\u0026#8217;adozione del maggiorenne rappresenta uno strumento che, anche al di fuori dell\u0026#8217;ipotesi della famiglia cosiddetta ricomposta (nel caso paradigmatico dell\u0026#8217;adozione del figlio del coniuge), consente di formalizzare legami affettivo-solidaristici, che, consolidatisi nel tempo all\u0026#8217;interno della famiglia, sono rappresentativi dell\u0026#8217;identit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo nell\u0026#8217;ambito di tale formazione sociale (artt. 2 e 30 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Nel contesto ermeneutico di cui si \u0026#232; dato conto, anche il meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti dell\u0026#8217;adottante minori di et\u0026#224; sollecita una rinnovata riflessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; visto, la ripercorsa evoluzione ha posto in luce che nel corso del tempo l\u0026#8217;adozione del maggiorenne si \u0026#232; arricchita di profili personalistici, potendo realizzare interessi dell\u0026#8217;adottante costituzionalmente rilevanti. Da ci\u0026#242; consegue che la preclusione automatica derivante dalla presenza di discendenti minorenni dell\u0026#8217;adottante presenta, per la sua irrimediabile fissit\u0026#224;, dei profili di criticit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; pur vero che l\u0026#8217;adozione di maggiorenne non si caratterizza per la urgente necessit\u0026#224; di dare una famiglia a minori abbandonati dai loro genitori biologici, e che la impraticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;adozione del maggiorenne in caso di presenza di figli minori dell\u0026#8217;adottante rinviene la sua origine nella esigenza di non privare questi ultimi della facolt\u0026#224;, una volta divenuti maggiorenni, di valutare i delicati interessi in giuoco, al contempo si deve sottolineare che l\u0026#8217;automatismo preclusivo derivante dalla disposizione censurata non consente in alcun caso la possibilit\u0026#224; di un apprezzamento dell\u0026#8217;intensit\u0026#224; dei legami di convivenza e di affetto reciproco gi\u0026#224; esistenti tra l\u0026#8217;adottando e i figli minori dell\u0026#8217;adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; E tuttavia la pronuncia richiesta a questa Corte eccede la sfera dei suoi poteri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, al riguardo, considerato che l\u0026#8217;intervento prospettato dal rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe, infatti, di riconsiderare l\u0026#8217;intera disciplina dell\u0026#8217;istituto in questione, alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza costituzionale in materia. Siffatta operazione comporta un elevato tasso di manipolativit\u0026#224;, di spettanza esclusiva del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra l\u0026#8217;altro, una tale modifica di sistema si proietta anche sul piano processuale, implicando una riconfigurazione delle forme del procedimento ex artt. 311 e seguenti cod. civ. che richiederebbe moduli istruttori e decisori pi\u0026#249; ampi e penetranti di quelli del processo camerale di adozione del maggiorenne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacit\u0026#224; di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare esigerebbe, infatti, apposite forme processuali, oltre che specifiche garanzie e cautele, delle quali non vi \u0026#232; traccia nel rito camerale di cui agli artt. 311 e seguenti cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la ricerca degli strumenti procedurali a tal fine pi\u0026#249; consoni pu\u0026#242; essere operata da questa Corte, coinvolgendo scelte di politica processuale riservate al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni devono, pertanto, conclusivamente, essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 291, primo comma, del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Condizioni - Previsione che consente l\u0026#8217;adozione alle persone che non hanno discendenti - Interpretazione, all\u0026#8217;esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 577 (recte: 557) del 1988 e n. 345 del 1992, nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non consenzienti - Deroga al divieto, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall\u0026#8217;adozione, rimessa alla valutazione del giudice - Denunciato automatismo del divieto - Irragionevole e non proporzionata ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari in contrasto con le previsioni della CEDU sul diritto dell\u0027individuo al rispetto della propria vita privata e familiare - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale nelle formazioni sociali.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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