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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, recante \u0026#171;Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la salute e il sociale \u0026#8211; A.Re.S.S.) e disposizioni diverse\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7 giugno 2024, depositato in cancelleria lo stesso giorno, iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 novembre 2024 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Libera Valla per la Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 7 giugno 2024, depositato lo stesso giorno e iscritto al n. 22 del reg. ric. 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e),  della legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, recante \u0026#171;Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la salute e il sociale \u0026#8211; A.Re.S.S.) e disposizioni diverse\u0026#187;, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata ha modificato la legge della Regione Puglia 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la salute e il sociale \u0026#8211; A.Re.S.S.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnata lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ha aggiunto all\u0026#8217;art. 2 di tale legge regionale il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo cui l\u0026#8217;Agenzia regionale per la salute e il sociale (di seguito: AReSS), \u0026#171;inoltre, opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della medesima legge regionale i commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, che attribuiscono all\u0026#8217;AReSS nuove competenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (suddiviso nelle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) prevede, fra l\u0026#8217;altro, che l\u0026#8217;AReSS, \u0026#171;[p]er quanto concerne le finalit\u0026#224; previste dal comma 5 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;articolo 2\u0026#187;, \u0026#232; competente in materia di:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale (SSR);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) gestione dei procedimenti in materia di rilascio, revoca di pareri di compatibilit\u0026#224; con il fabbisogno sanitario regionale, autorizzazioni all\u0026#8217;esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell\u0026#8217;accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento titolarit\u0026#224; o trasferimento sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ed) supporto all\u0026#8217;elaborazione di strategie regionali per accrescere l\u0026#8217;efficienza e l\u0026#8217;efficacia comunicativa in materia di sanit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e (suddiviso nelle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), al fine di \u0026#171;garantire razionalizzazione, strutturazione generale, uniformit\u0026#224; regionale ed efficienza del sistema sanitario [\u0026#8230;] e garantire la piena funzionalit\u0026#224; e continuit\u0026#224; assistenziale per tutti i servizi e le prestazioni previsti e nelle more dell\u0026#8217;istituzione di Azienda Zero disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2021, n. 2074\u0026#187;, assegna all\u0026#8217;AReSS le seguenti competenze:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie attraverso concorsi unici regionali e sulla base del fabbisogno complessivo regionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l\u0026#8217;attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni anche amministrative, sulla base del profilo professionale o branca specialistica d\u0026#8217;appartenenza, \u0026#171;favorendo l\u0026#8217;interscambiabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;offerta delle prestazioni tra le diverse articolazioni aziendali [\u0026#8230;], salvo la necessit\u0026#224; comprovata di garantire turni e reperibilit\u0026#224;, anche utilizzando profili professionali affini e in conformit\u0026#224; con i contratti collettivi di lavoro\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) la ricognizione aggiornata trimestralmente sul personale in servizio, raggruppato per profilo professionale, articolazione aziendale di impiego ed eventuali limitazioni nelle mansioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e prevede che la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, di cui al precedente comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), sia esercitata \u0026#171;in modo da assicurare la piena funzionalit\u0026#224; su scala regionale di tutti i servizi e prestazioni, garantendo le attuali sedi di lavoro della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, salvo la necessit\u0026#224; comprovata di garantire turni e reperibilit\u0026#224;, a prescindere dagli incarichi nelle diverse articolazioni aziendali, anche amministrative, nel rispetto dei profili professionali, oppure affini, e in conformit\u0026#224; con i contratti collettivi di lavoro e assicurando le indennit\u0026#224; o gli incentivi previsti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e stabilisce, con norma transitoria, che l\u0026#8217;AReSS gestisca le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, di cui al comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), non ancora avviate o concluse alla data del 26 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e conferisce alla Giunta regionale il potere di attribuire tutte le competenze di cui al comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, \u0026#171;diversamente dall\u0026#8217;A.Re.S.S. ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche a una delle sei direzioni strategiche, purch\u0026#233; nella dimensione unitaria e per tutte le competenze previste\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente osserva che l\u0026#8217;AReSS e\u0026#768; un ente della Regione Puglia cui la legge istitutiva assegnava, in origine, solo funzioni di indirizzo in materia sociale e sanitaria, e non anche compiti gestionali. Secondo l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, infatti, tale Agenzia opera coadiuvando la Regione nella \u0026#171;definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, [...] quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;art. 2 del citato comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che qualifica l\u0026#8217;AReSS anche come \u0026#171;ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione\u0026#187;, il legislatore regionale avrebbe creato il presupposto per dettare, mediante l\u0026#8217;introduzione dei nuovi commi da 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e a 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nel successivo art. 3, una serie di previsioni che sottraggono alle aziende sanitarie lo svolgimento di funzioni attinenti al ruolo istituzionale ad esse riservato e la piena autonomia nella gestione del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata inciderebbe pertanto sull\u0026#8217;organizzazione dei servizi sanitari, che secondo la costante giurisprudenza costituzionale \u0026#232; riconducibile alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., riguardando l\u0026#8217;efficienza e la qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;assistenza erogata. In particolare, tale disposizione si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali espressi in tale materia dagli artt. 3, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il quadro legislativo delineato da tali norme interposte assegnerebbe alle aziende sanitarie, dotate di personalit\u0026#224; giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, i poteri di gestione dei concorsi, degli incarichi apicali, dell\u0026#8217;attribuzione delle sedi e delle mansioni, nonch\u0026#233; delle procedure di rilascio e di revoca di pareri di compatibilit\u0026#224; con il fabbisogno sanitario regionale, di autorizzazione all\u0026#8217;esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al reclutamento del personale, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva, poi, che secondo gli artt. 2, 4, 5 e 6 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e gli artt. 3, 6 e 18 del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), adottati sulla base dell\u0026#8217;art. 18 del d.lgs. n. 502 del 1992, i concorsi sono banditi dalle aziende sanitarie e i relativi provvedimenti sono adottati dai competenti organi delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, sussisterebbe \u0026#171;[a]nche in tale prospettiva\u0026#187; il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., rappresentando \u0026#171;i gi\u0026#224; menzionati articoli [\u0026#8230;] principi fondamentali in materia di tutela della salute, atteso che la disciplina concernente i requisiti di accesso al SSN si ricollega all\u0026#8217;esigenza di garantire un alto livello di professionalit\u0026#224; dei candidati, espressione del principio di buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa, tenuto conto dei riflessi sulla qualit\u0026#224; delle prestazioni sanitarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche il comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, introdotto dalla disposizione impugnata, incorrerebbe nel medesimo vizio. Conferendo \u0026#171;alla Giunta regionale la facolt\u0026#224; di attribuire a una delle Aziende del [S]ervizio Sanitario Regionale le competenze in materia di procedure di reclutamento della dirigenza medica\u0026#187;, esso sarebbe \u0026#171;privo di coerenza logico-giuridica e non consent[irebbe] di vedere assicurato il puntuale rispetto di quanto previsto dal gi\u0026#224; richiamato art. 3 D.lgs. n. 502 del 1992 (Organizzazione delle unita\u0026#768; sanitarie locali)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Infine, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe violato anche \u0026#171;con riferimento al principio di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai vincoli derivanti dal piano di rientro dal deficit sanitario, nel quale e\u0026#768; impegnata la Regione Puglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon si dovrebbe trascurare \u0026#171;l\u0026#8217;impatto economico che l\u0026#8217;implementazione delle attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;AR[e]SS e\u0026#768; suscettibile di produrre sul bilancio regionale, essendo da verificare la compatibilit\u0026#224; delle previsioni regionali con i vincoli scaturenti dal [p]rogramma operativo di prosecuzione\u0026#187; del richiamato piano di rientro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Puglia si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 15 luglio 2024, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili per mancanza di motivazione e genericit\u0026#224; delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il ricorrente non avrebbe chiarito le ragioni del contrasto della disposizione impugnata con le norme interposte evocate, in particolare con l\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992, essendosi limitato a dare conto del contenuto della disciplina regionale e di quella statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, si sarebbe riferito \u0026#171;in termini omnicomprensivi e generici\u0026#187; alle diverse previsioni impugnate, \u0026#171;censurandole complessivamente con una motivazione non idonea a illustrare in modo effettivo e puntuale le ragioni di contrasto tra le singole norme ed i parametri costituzionali di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, innanzi tutto, il fatto che le nuove competenze non siano in linea con le peculiari finalit\u0026#224; attribuite all\u0026#8217;AReSS dalla sua legge istitutiva non avrebbe alcun rilievo, in quanto la Regione ben potrebbe integrare successivamente tali competenze, nel rispetto dei limiti della propria potest\u0026#224; legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; In secondo luogo, con riferimento all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di reclutamento del personale dipendente del Servizio sanitario regionale (SSR), le disposizioni impugnate sarebbero riconducibili alla materia dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa, rientrando nella competenza legislativa esclusiva residuale delle regioni di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; di reclutamento, intesa come \u0026#171;espletamento ed organizzazione dei concorsi\u0026#187;, apparterrebbe infatti a una \u0026#171;fase precedente a quella dell\u0026#8217;\u0026#8220;organizzazione sanitaria in senso stretto del servizio\u0026#8221;\u0026#187;, in quanto \u0026#171;di per s\u0026#233; [\u0026#8230;] non incide[rebbe] in alcuna maniera con la fruizione delle prestazioni da parte dell\u0026#8217;utenza, essendo l\u0026#8217;organizzazione dei concorsi attivit\u0026#224; amministrativa strumentale al funzionamento di qualsiasi amministrazione e non specifica degli enti del SSR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, qualora la \u0026#171;gestione dei concorsi\u0026#187; fosse ricondotta all\u0026#8217;organizzazione sanitaria e, di conseguenza, all\u0026#8217;ambito materiale della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, non sussisterebbe alcuna violazione del principio fondamentale di autonomia gestionale degli enti del SSR, delineato dall\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; gestionale attribuita all\u0026#8217;AReSS, secondo un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, si limiterebbe \u0026#171;alla preliminare attivit\u0026#224; istruttoria, lasciando inalterato il regime delle competenze relative all\u0026#8217;adozione degli atti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione osserva, inoltre, che l\u0026#8217;asserito principio \u0026#8211; per cui gli atti relativi alle procedure concorsuali dovrebbero essere adottati dalle singole aziende sanitarie \u0026#8211; non \u0026#232; previsto da alcuna disposizione del d.lgs. n. 502 del 1992, compreso l\u0026#8217;evocato art. 15, comma 7, che imporrebbe \u0026#171;solo di rispettare la disciplina e i requisiti di accesso indicati nei DPR nn. 483 e 484 del 1997 a prescindere da chi quei concorsi si trovi a gestire\u0026#187;, mentre le altre norme interposte indicate dal ricorrente, contenute nel d.P.R. n. 483 del 1997 e nel d.P.R. n. 220 del 2001, sarebbero inidonee a esprimere principi fondamentali, avendo natura regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), impugnato nella parte in cui introduce il comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, la Regione eccepisce, preliminarmente, il difetto di interesse del ricorrente, poich\u0026#233; la Giunta regionale non avrebbe esercitato, entro il previsto termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la facolt\u0026#224; di \u0026#171;attribuire tutte le competenze di cui al comma 2 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, diversamente dall\u0026#8217;A.Re.S.S. [\u0026#8230;], anche a una delle sei direzioni strategiche, purch\u0026#233; nella dimensione unitaria e per tutte le competenze previste\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le censure sarebbero inammissibili, oltre che per la gi\u0026#224; eccepita genericit\u0026#224; della motivazione, anche per l\u0026#8217;inconferenza dei parametri costituzionali e interposti evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale si sarebbe limitata a richiamare le \u0026#171;medesime criticit\u0026#224;\u0026#187; concernenti le altre disposizioni dell\u0026#8217;impugnato art. 2 della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, ma tali criticit\u0026#224; non potrebbero riferirsi al comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, prevedendo quest\u0026#8217;ultimo l\u0026#8217;attribuzione delle competenze in materia di reclutamento del personale proprio a una azienda sanitaria locale gi\u0026#224; esistente sul territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;inconferenza dei parametri costituzionali e interposti evocati \u0026#232; eccepita anche con riferimento alle procedure di autorizzazione \u0026#8211; all\u0026#8217;esercizio e di accreditamento istituzionale \u0026#8211; delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in quanto la competenza ad adottare questi atti apparterrebbe alle regioni e non alle aziende sanitarie, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la disposizione dovrebbe interpretarsi, in ogni caso, nel senso che le competenze attribuite all\u0026#8217;AReSS attengono, come gi\u0026#224; detto, solo alla preliminare fase istruttoria, lasciando alla Regione Puglia la competenza ad adottare i provvedimenti finali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Infine, anche la censura di violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; sarebbe inammissibile per inconferenza dei parametri costituzionali e interposti evocati, oltre che per assertivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMancherebbe, infatti, ogni dimostrazione del pregiudizio arrecato dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 16 del 2024 al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario cui \u0026#232; soggetta la Regione, in contrasto con l\u0026#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la disposizione impugnata avrebbe comunque natura ordinamentale, essendo diretta a garantire, nell\u0026#8217;ambito della programmazione delle attivit\u0026#224; di prevenzione, una efficace ed efficiente organizzazione delle risorse sia umane, sia strumentali. Le sue previsioni avrebbero dunque carattere organizzativo, da attuare senza ulteriori oneri, \u0026#171;tanto \u0026#232; vero che la legge \u0026#232; neutra sotto il profilo finanziario e non reca alcuna previsione di variazioni di bilancio\u0026#187;. Non sarebbe ravvisabile, pertanto, alcun pregiudizio agli obiettivi di risparmio previsti dal piano di rientro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa il 4 novembre 2024, contestando l\u0026#8217;eccezione preliminare di inammissibilit\u0026#224; delle questioni e replicando, nel merito, alle difese della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;asserita inammissibilit\u0026#224;, il ricorso non sarebbe genericamente motivato, raggiungendo la soglia minima di chiarezza e di completezza che consente l\u0026#8217;esame nel merito. Di ci\u0026#242; sarebbe prova il fatto che la Regione ha svolto ampie deduzioni difensive per sostenere la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, quanto alla gestione del personale, i commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, insieme ai successivi commi 6 e 7, traccerebbero un quadro normativo che riserva i poteri gestionali in senso proprio alle sole figure apicali delle aziende sanitarie, quali il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Inoltre, disposizioni come l\u0026#8217;art. 15, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992 attribuirebbero ai dirigenti con incarico di struttura complessa funzioni di direzione e di organizzazione da attuarsi anche mediante direttive al personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn un simile contesto, i poteri di gestione del personale non potrebbero essere affidati \u0026#171;ad un ente esterno al perimetro sanitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Quanto alle procedure di reclutamento del personale, le norme di natura regolamentare contenute nel d.P.R. n. 483 del 1997, richiamato dall\u0026#8217;art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, completerebbero la normativa statale primaria in ambiti squisitamente tecnici, potendosi perci\u0026#242; ascrivere, l\u0026#224; dove prevedono che gli atti relativi a tali procedure siano adottati dai competenti organi delle aziende sanitarie, all\u0026#8217;area dei principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non si potrebbe negare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di espletamento e di organizzazione dei concorsi \u0026#8211; cui si limiterebbero, secondo la Regione, le competenze attribuite all\u0026#8217;AReSS \u0026#8211; sia strumentale alla qualit\u0026#224; delle prestazioni che saranno in futuro erogate dal SSR. In caso contrario, \u0026#171;si perverrebbe alla paradossale conclusione\u0026#187; per cui l\u0026#8217;organizzazione e l\u0026#8217;espletamento delle procedure selettive sarebbero irrilevanti \u0026#171;rispetto al fine della selezione dei migliori; selezione [...] che \u0026#8211; appunto \u0026#8211; costituisce lo strumento per eccellenza dell\u0026#8217;erogazione qualitativamente ottimale delle prestazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;accreditamento istituzionale, il ricorrente osserva che \u0026#8211; in forza dell\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992 e delle intese Stato-regioni che ne costituiscono attuazione \u0026#8211; \u0026#171;il processo di verifica periodico e sistematico dei requisiti oggettivi per l\u0026#8217;autorizzazione e l\u0026#8217;accreditamento delle strutture sanitarie [viene] svolto, secondo principi di indipendenza, imparzialit\u0026#224;, riproducibilit\u0026#224; e trasparenza, da un organismo esterno, denominato Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)\u0026#187;. Struttura, quest\u0026#8217;ultima, caratterizzata dall\u0026#8217;essere \u0026#171;un soggetto autonomo e indipendente rispetto alla struttura regionale che concede l\u0026#8217;accreditamento\u0026#187;: da qui, \u0026#171;il segnalato rischio di compromettere la necessaria garanzia di terziet\u0026#224; che deve connotare l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di verifica e di valutazione circa il possesso dei requisiti di sicurezza e di qualit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Quanto, infine, al contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica rappresentato dalla vincolativit\u0026#224; per le regioni dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che interventi legislativi come quello in esame non sarebbero \u0026#171;scevri da conseguenze economiche rispetto alle [...] risorse economiche disponibili\u0026#187;, n\u0026#233; sarebbero direttamente contemplati nel piano di rientro, violando dunque l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha modificato, tra l\u0026#8217;altro, la legge reg. Puglia n. 29 del 2017, istitutiva dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la salute e il sociale (di seguito: AReSS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del comma 1, ha aggiunto all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il nuovo comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo cui l\u0026#8217;AReSS, \u0026#171;inoltre, opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa disposizione, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) del comma 1, ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 i nuovi commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003ee 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, che attribuiscono all\u0026#8217;AReSS nuove competenze e dettano norme sul loro esercizio. In particolare, tali nuove competenze attengono alla gestione: dei concorsi per il reclutamento del personale del SSR; delle procedure per il rilascio e la revoca di pareri di compatibilit\u0026#224; con il fabbisogno del SSR; delle procedure di autorizzazione all\u0026#8217;esercizio, di accreditamento istituzionale e di mantenimento dell\u0026#8217;accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private; dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l\u0026#8217;attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni anche amministrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 16 del 2024 violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto, in primo luogo, con i principi fondamentali determinati dallo Stato nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in relazione agli artt. 3, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonch\u0026#233; agli artt. 2, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 483 del 1997 e agli artt. 3, 6 e 18 del d.P.R. n. 220 del 2001 (regolamenti recanti, rispettivamente, la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, SSN), in quanto la disposizione impugnata sottrarrebbe alle aziende sanitarie lo svolgimento di funzioni istituzionali ad esse riservato e la piena autonomia gestionale del personale, cos\u0026#236; incidendo sull\u0026#8217;organizzazione dei servizi sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la disposizione impugnata contrasterebbe anche con i principi fondamentali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, in quanto l\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;AReSS di ulteriori competenze potrebbe produrre un impatto sul bilancio regionale incompatibile con i vincoli posti alla Regione Puglia dal programma operativo di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Puglia ha eccepito, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per mancanza e genericit\u0026#224; della motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla censura di invasione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, il ricorrente, in primo luogo, non avrebbe chiarito perch\u0026#233; la disposizione impugnata violerebbe le norme interposte evocate, in particolare l\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992, essendosi limitato a dare conto della disciplina regionale e di quella statale. Senza apportare argomenti ulteriori, la Regione si duole anche dell\u0026#8217;inconferenza dei parametri costituzionali e interposti in relazione a talune delle norme che violerebbero la competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; (nuovi commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, e 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, introdotti dalla disposizione regionale impugnata). Pertanto, le doglianze possono essere esaminate congiuntamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto questo profilo, l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente, pur con motivazione succinta, ha chiaramente individuato le ragioni del contrasto della disposizione impugnata con le norme interposte nella sottrazione alle aziende sanitarie locali di competenze gestionali ad esse riservate dalle norme statali indicate come principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, evocando anche il parametro costituzionale asseritamente violato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, ad avviso della Regione, il ricorrente si sarebbe riferito \u0026#171;in termini omnicomprensivi e generici\u0026#187; alle diverse previsioni impugnate, \u0026#171;censurandole complessivamente con una motivazione non idonea a illustrare in modo effettivo e puntuale le ragioni di contrasto tra le singole norme ed i parametri costituzionali di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche sotto questo profilo, l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte le norme introdotte dalla disposizione regionale impugnata sono accomunate nella censura di sottrarre, in ragione dello specifico contenuto di ognuna di esse, alcune peculiari competenze gestionali delle aziende sanitarie. Gli argomenti addotti nel ricorso consentono l\u0026#8217;esame nel merito delle diverse previsioni, considerate sia singolarmente sia in rapporto tra loro, al fine di verificare se esse incidano effettivamente, in tutto o in parte, sulle competenze delle aziende sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per genericit\u0026#224; della motivazione \u0026#232;, invece, fondata quanto alla censura di violazione dei principi fondamentali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;nei giudizi in via principale il ricorrente ha l\u0026#8217;onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (tra le tante, sentenze n. 155, n. 125 e n. 80 del 2023, n. 265, n. 259 e n. 135 del 2022)\u0026#187; (di recente, sentenza n. 142 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente si limita ad affermare che l\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;AReSS di nuove competenze potrebbe produrre un impatto sul bilancio regionale incompatibile con i vincoli posti alla Regione Puglia dal programma operativo di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, senza offrire argomenti a sostegno di tale assunto, da cui si possa desumere che le disposizioni impugnate introducono prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza, oppure che dall\u0026#8217;applicazione delle medesime disposizioni, aventi carattere organizzativo, derivano spese ulteriori rispetto a quelle destinate all\u0026#8217;adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve dichiararsi, di conseguenza, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, promossa dal ricorrente per invasione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La Regione solleva, infine, una specifica eccezione di inammissibilit\u0026#224; della questione avente per oggetto l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), impugnato nella parte in cui introduce il comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, allegando il difetto di interesse del ricorrente, poich\u0026#233; la Giunta regionale non avrebbe esercitato, entro il previsto termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la facolt\u0026#224; di \u0026#171;attribuire tutte le competenze di cui al comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, diversamente dall\u0026#8217;A.Re.S.S. [\u0026#8230;], anche a una delle sei direzioni strategiche, purch\u0026#233; nella dimensione unitaria e per tutte le competenze previste\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, la scadenza del termine di trenta giorni, privo di natura perentoria, non impedirebbe alla Giunta di provvedere, comunque, nel senso previsto dalla norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro lato, per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via principale \u0026#232; giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto, consistendo l\u0026#8217;interesse attuale e concreto del ricorrente esclusivamente nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione (tra le molte, sentenze n. 248, n. 24 e n. 4 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;esame deve dunque limitarsi alla censura di violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto questo aspetto, conviene prendere le mosse dalle disposizioni che, ai nuovi commi da 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ea 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, prevedono le ulteriori competenze dell\u0026#8217;AReSS, raggruppandole per settori omogenei, ed esaminare, infine, il nuovo comma 5-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 2 della stessa legge regionale, che qualifica l\u0026#8217;AReSS come \u0026#171;ente di supporto tecnico-amministrativo\u0026#187; per il dipartimento regionale competente in materia sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Si pu\u0026#242; iniziare dall\u0026#8217;esame delle disposizioni regionali impugnate che riguardano i concorsi, il reclutamento e la gestione del personale sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; visto, l\u0026#8217;impugnato art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della legge regionale istitutiva dell\u0026#8217;AReSS, tra gli altri, i commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), attribuisce all\u0026#8217;AreSS la \u0026#171;gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) sulla base dei fabbisogni certificati dal Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale e dei relativi piani autorizzativi assunzionali approvati dalla Giunta regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), attribuisce alla stessa Agenzia, \u0026#171;nelle more dell\u0026#8217;istituzione di Azienda Zero\u0026#187;, disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2021, n. 2074, \u0026#171;le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie attraverso concorsi unici regionali e sulla base del fabbisogno complessivo regionale\u0026#187;, precisando, che \u0026#171;[a]l fine di individuare competenze professionali specifiche, le procedure di reclutamento per i direttori delle unit\u0026#224; operative possono essere bandite a copertura del singolo fabbisogno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. discenderebbe dal fatto che la gestione dei concorsi e del reclutamento del personale del SSR, assegnata all\u0026#8217;AReSS, attiene all\u0026#8217;organizzazione sanitaria ed \u0026#232; pertanto riconducibile alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, tra i cui principi fondamentali rientrerebbe quello che assegna tale gestione esclusivamente alle aziende sanitarie, quali enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha costantemente affermato che l\u0026#8217;organizzazione sanitaria \u0026#232; parte integrante della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., \u0026#171;in ragione dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;organizzazione sanitaria ad incidere sulla salute dei cittadini, \u0026#8220;costituendo le modalit\u0026#224; di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;adeguatezza delle prestazioni erogate (sentenza n. 181 del 2006)\u0026#8221; (sentenza n. 207 del 2010)\u0026#187; (tra le molte, sentenza n. 9 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dubbio che la disciplina concernente il reclutamento del personale del SSR, compresa la dirigenza medica e le professioni sanitarie, attenga all\u0026#8217;organizzazione del servizio sanitario e che, di conseguenza, sia da ascrivere alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, dunque, disatteso l\u0026#8217;assunto della Regione secondo cui le disposizioni in esame, disciplinando una fase \u0026#8220;a monte\u0026#8221; dell\u0026#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie, sarebbero da ascrivere alla materia dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa, che rientra nella competenza legislativa residuale esclusiva delle regioni di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si pu\u0026#242; ritenere, come la stessa Regione sostiene in subordine, che, sulla base di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, la gestione attribuita all\u0026#8217;AReSS riguardi soltanto la \u0026#171;preliminare attivit\u0026#224; istruttoria, lasciando inalterato il regime delle competenze relative all\u0026#8217;adozione degli atti\u0026#187;. Questa tesi mal si concilia con le parole \u0026#171;gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale\u0026#187;, di cui al nuovo comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), che evocano il potere di amministrare e organizzare l\u0026#8217;intera attivit\u0026#224; concorsuale. Mal si concilia, altres\u0026#236;, con il testo del nuovo comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), che affida all\u0026#8217;AReSS \u0026#171;le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie attraverso concorsi unici regionali\u0026#187;, senza alcuna limitazione, e che per i direttori delle unit\u0026#224; operative prevede procedure di reclutamento \u0026#171;bandite\u0026#187; dall\u0026#8217;AReSS anche a copertura del singolo fabbisogno, al fine di individuare competenze professionali specifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIndividuata nella \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; la materia cui ricondurre le disposizioni regionali impugnate, occorre esaminare se esse contrastino con i principi fondamentali evocati dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo indica come norme interposte, in linea generale (e con riferimento a tutte le disposizioni impugnate), i commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, che assegnano alle unit\u0026#224; sanitarie locali il compito di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e le costituiscono in aziende dotate di personalit\u0026#224; giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, precisando che la loro organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. Si tratta delle norme di principio da cui deriva l\u0026#8217;autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie, sulla cui base esse provvedono a organizzare l\u0026#8217;assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto quadro normativo esprime di per s\u0026#233;, senza necessit\u0026#224; di evocare anche le specifiche discipline concorsuali contenute nei regolamenti citati dal ricorrente (sopra, punto 1.1.), il principio fondamentale che riserva alle aziende sanitarie, in ragione della loro autonomia imprenditoriale e organizzativa, la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale del SSN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale del 1992, nell\u0026#8217;aver previsto la costituzione delle unit\u0026#224; sanitarie locali in aziende dotate di autonomia imprenditoriale, ha inteso chiaramente riconoscere a esse una piena sfera decisionale in materia di reclutamento e di gestione del personale, come \u0026#232; indispensabile che sia per qualunque struttura aziendale privata o pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttribuendo integralmente la gestione dei concorsi a un ente diverso dalle aziende sanitarie, quale \u0026#232; l\u0026#8217;AReSS, e prescindendo totalmente dalla previsione di forme di coordinamento con le medesime aziende e con i loro organi di vertice, le disposizioni regionali impugnate contrastano con il suddetto principio fondamentale, violando l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve pervenire ad analoga conclusione per il comma 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, anch\u0026#8217;esso aggiunto dall\u0026#8217;impugnato art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, le medesime ragioni di contrasto con lo stesso principio fondamentale valgono anche per questa disposizione, secondo cui \u0026#171;[i]n via transitoria, appartiene all\u0026#8217;A.Re.S.S. la gestione delle procedure di cui al comma 2 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), non ancora avviate o concluse alla data del 26 marzo 2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Si pu\u0026#242; ora passare all\u0026#8217;esame delle questioni relative alla gestione del personale sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, modificando l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, ha attribuito all\u0026#8217;AReSS competenze anche nella gestione di alcune categorie del personale del SSR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il nuovo comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 prevede, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u0026#171;la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l\u0026#8217;attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni anche amministrative [...] in conformit\u0026#224; con i contratti collettivi di lavoro\u0026#187; Prevede altres\u0026#236;, alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), la \u0026#171;ricognizione aggiornata trimestralmente sul personale in servizio, raggruppato per profilo professionale, articolazione aziendale di impiego ed eventuali limitazioni nelle mansioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il nuovo comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dello stesso art. 3 individua le modalit\u0026#224; di esercizio della gestione del personale di cui al precedente comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), cos\u0026#236; da \u0026#171;assicurare la piena funzionalit\u0026#224; su scala regionale di tutti i servizi e prestazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, anche tali disposizioni contrasterebbero con il principio fondamentale della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; espresso dal citato art. 3, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Anche tale questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, nei termini definiti dalla disposizione impugnata, \u0026#232; riconducibile all\u0026#8217;organizzazione sanitaria e, di conseguenza, alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; detto, le indicate norme interposte (art. 3, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992) esprimono il principio fondamentale dell\u0026#8217;autonomia imprenditoriale e organizzativa delle aziende sanitarie, che comporta necessariamente l\u0026#8217;autonomia gestionale del relativo personale. Le previsioni regionali impugnate, al contrario, affidano tale gestione a un ente strumentale della Regione (l\u0026#8217;AReSS), finendo per concentrare nelle sue mani anche scelte particolarmente delicate e puntuali, concernenti l\u0026#8217;attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contrasto con l\u0026#8217;indicato principio fondamentale non riguarda solo la lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) del comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, ma anche la lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) dello stesso comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, in quanto il compito di effettuare la ricognizione trimestrale del personale si collega strettamente alla sua gestione, nonch\u0026#233; il successivo comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, in quanto esso detta le modalit\u0026#224; di esercizio della competenza gestionale attribuita all\u0026#8217;AReSS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Vanno esaminate a questo punto le censure nei confronti dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui ha aggiunto il comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione richiama tutte le competenze assegnate all\u0026#8217;AReSS dal comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), che sono state esaminate in precedenza (reclutamento e gestione della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, ricognizione periodica del personale in servizio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2-\u003cem\u003esexies \u003c/em\u003estabilisce che \u0026#171;[l]a Giunta regionale pu\u0026#242; attribuire tutte le competenze di cui al comma 2 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, diversamente dall\u0026#8217;A.Re.S.S. ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche a una delle sei direzioni strategiche [costituenti articolazioni organizzative delle sei aziende sanitarie locali pugliesi], purch\u0026#233; nella dimensione unitaria e per tutte le competenze previste\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale previsione, secondo il ricorrente, sarebbe \u0026#171;priv[a] di coerenza logico-giuridica e non consent[irebbe] di vedere assicurato il puntuale rispetto di quanto previsto dal gi\u0026#224; richiamato art. 3 D.lgs. n. 502 del 1992 (Organizzazione delle unita\u0026#768; sanitarie locali)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla Giunta regionale \u0026#232; concessa la mera facolt\u0026#224; di attribuire le competenze in esame a una delle aziende sanitarie del territorio regionale (facolt\u0026#224;, d\u0026#8217;altronde, nemmeno esercitata nel previsto termine di trenta giorni dall\u0026#8217;entrata in vigore della norma, come ha riferito la Regione), rendendo soltanto eventuale e ipotetico il venir meno del loro trasferimento all\u0026#8217;AReSS, disposto dal comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della cui illegittimit\u0026#224; si \u0026#232; gi\u0026#224; detto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque assorbente la censura che imputa alla norma di non assicurare comunque il puntuale rispetto del citato principio fondamentale in tema di reclutamento e di gestione del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Si possono ora analizzare le questioni concernenti l\u0026#8217;autorizzazione e l\u0026#8217;accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa premesso che il d.lgs. n. 502 del 1992 distingue tra autorizzazioni, accreditamenti e accordi contrattuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe autorizzazioni consentono la realizzazione di strutture sanitarie e l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; sanitarie; gli accreditamenti permettono l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; sanitarie per conto del SSN; gli accordi contrattuali regolano l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; sanitarie a carico del SSN (art. 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; visto, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024 ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), che ha assegnato all\u0026#8217;AReSS la \u0026#171;gestione dei procedimenti\u0026#187; in materia di rilascio e revoca dei pareri di compatibilit\u0026#224; con il fabbisogno sanitario regionale, di autorizzazioni all\u0026#8217;esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), ha assegnato alla medesima Agenzia la \u0026#171;gestione dei procedimenti\u0026#187; in materia di mantenimento dell\u0026#8217;accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento di titolarit\u0026#224; o di sede delle medesime strutture.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta dei procedimenti disciplinati dal legislatore statale agli artt. 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 8-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee 8-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992, che subordinano ad autorizzazione la realizzazione di strutture e l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; sanitarie e socio-sanitarie, nonch\u0026#233; ad accreditamento istituzionale l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; sanitarie e socio-sanitarie per conto del SSN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dettaglio, la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;autorizzazione del comune, che \u0026#171;acquisisce [...] la verifica di compatibilit\u0026#224; del progetto da parte della regione\u0026#187;, verifica che deve essere \u0026#171;effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture\u0026#187; (art. 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; sanitarie e socio-sanitarie, il d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che le regioni determinino le modalit\u0026#224; e i termini per la richiesta e l\u0026#8217;eventuale rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione (art. 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 5, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;accreditamento istituzionale, il d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che esso sia \u0026#171;rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonch\u0026#233; alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l\u0026#8217;erogazione di cure domiciliari [...]\u0026#187; (art. 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruito il quadro normativo di riferimento, va rammentato che, secondo il ricorrente, anche la gestione dei procedimenti in esame rientrerebbe tra le funzioni istituzionali che i principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; riservano alle aziende sanitarie, in ragione dell\u0026#8217;autonomia organizzativa sancita dall\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il descritto regime statale delle autorizzazioni e degli accreditamenti, che per costante giurisprudenza costituzionale esprime un principio fondamentale nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; (tra le molte, sentenze n. 32 del 2023 e n. 36 del 2021), non attribuisce i compiti in oggetto alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; rileva che l\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992 attribuisca \u0026#171;[al]la regione e [al]le aziende unit\u0026#224; sanitarie locali\u0026#187; il compito di attivare \u0026#171;un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonch\u0026#233; sulla qualit\u0026#224; della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese\u0026#187; (comma 1), in quanto le disposizioni impugnate si limitano a trasferire dalla Regione Puglia a un ente strumentale regionale (l\u0026#8217;AReSS) la titolarit\u0026#224; della competenza a gestire, tra le altre, le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonch\u0026#233; di mantenimento dell\u0026#8217;accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento di titolarit\u0026#224; o di sede delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, senza incidere sui profili attinenti allo svolgimento dei monitoraggi e dei controlli sul rispetto degli accordi contrattuali, che, come si \u0026#232; visto, sono strumenti diversi dalle autorizzazioni e dagli accreditamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Va ora esaminata la censura promossa nei confronti dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), che ha assegnato all\u0026#8217;AReSS l\u0026#8217;ulteriore competenza in materia di \u0026#171;supporto all\u0026#8217;elaborazione di strategie regionali per accrescere l\u0026#8217;efficienza e l\u0026#8217;efficacia comunicativa in materia di sanit\u0026#224;, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non muove a tale previsione censure diverse da quelle che, in relazione alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, riguardano le altre lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) dello stesso comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; di mero supporto all\u0026#8217;elaborazione di strategie regionali per accrescere l\u0026#8217;efficienza e l\u0026#8217;efficacia comunicativa in materia di sanit\u0026#224; non comporta l\u0026#8217;esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, una simile attivit\u0026#224;, anche se non fosse espressamente prevista, ben potrebbe ricondursi alle originarie finalit\u0026#224; gi\u0026#224; assegnate all\u0026#8217;AReSS dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017, quale \u0026#171;agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata, infine, la questione avente per oggetto l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo cui l\u0026#8217;AReSS, \u0026#171;inoltre, opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente afferma che, con tale previsione, il legislatore regionale avrebbe creato il presupposto per dettare, mediante l\u0026#8217;inserimento nel successivo art. 3 dei commi da 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e a 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, una serie di ulteriori previsioni che sottraggono alle aziende sanitarie alcune funzioni istituzionali e la piena autonomia nella gestione del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei confronti del comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e il ricorrente non muove, dunque, censure diverse da quelle che, nell\u0026#8217;ambito della questione relativa al riparto di competenza nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, riguardano le altre disposizioni regionali oggetto di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, una volta dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni che invadono la competenza legislativa concorrente dello Stato nella citata materia, la previsione del comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e resta priva di autonoma efficacia lesiva, che non \u0026#232; individuabile di per s\u0026#233; nell\u0026#8217;espletamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di supporto tecnico-amministrativo a favore del competente dipartimento regionale in materia sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la lesione della potest\u0026#224; legislativa statale deriva dall\u0026#8217;esordio del nuovo comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3, che collega le ulteriori competenze dell\u0026#8217;AReSS alle finalit\u0026#224; perseguite da quest\u0026#8217;ultimo come ente di supporto tecnico-amministrativo del dipartimento regionale della salute. Tale lesione deriva esclusivamente dalle singole disposizioni regionali sulle competenze dell\u0026#8217;AReSS dichiarate costituzionalmente illegittime dalla presente pronuncia, in quanto non conformi ai principi fondamentali contenuti nelle norme interposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; In conclusione, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017\u003cem\u003e \u003c/em\u003ei commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, limitatamente alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003ee 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVanno invece dichiarate non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della stessa legge regionale, nella parte in cui, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), promosse dal ricorrente per invasione della competenza legislativa dello Stato nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, recante \u0026#171;Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la salute e il sociale \u0026#8211; A.Re.S.S.) e disposizioni diverse\u0026#187;, nella parte in cui, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Puglia 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la salute e il sociale \u0026#8211; A.Re.S.S.) i commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, limitatamente alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003ee 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ha aggiunto all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241217141133.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 29 del 2017 - Finalit\u0026#224; e competenze dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.) - Previsione che l\u0026#8217;A.Re.S.S. opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione - Attribuzione all\u0026#8217;A.Re.S.S. di competenze in materia di organizzazione dei servizi sanitari riguardanti, in particolare, il reclutamento e la gestione dei rapporti del personale del Servizio Sanitario Regionale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;esercizio e l\u0026#8217;accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie - Previsione che la Giunta regionale pu\u0026#242; attribuire tutte le competenze di cui al c. 2-ter dell\u0026#8217;art. 3 della l.  reg.le n. 29 del 2017, diversamente dall\u0027A.Re.S.S. ed entro un termine stabilito, anche a una delle sei direzioni strategiche - Denunciata attribuzione all\u0026#8217;A.Re.S.S. di competenze gestionali di pertinenza delle aziende sanitarie - Contrasto con i principi dell\u0026#8217;organizzazione dei servizi sanitari stabiliti dalla legislazione statale con l\u0026#8217;individuazione dei fini istituzionali delle aziende sanitarie - Contrasto con le previsioni statali sulla disciplina delle procedure di selezione del personale sanitario.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46460","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere, da parte del ricorrente, di allegare una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi a oggetto disposizioni urbanistiche della Regione Puglia riguardanti le attribuzioni affidate all\u0027Agenzia regionale per la salute e il sociale, AReSS). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 142/2024 - mass. 46257; S. 155/2023 - mass.45751; S. 125/2023 - mass.45698; S. 80/2023 - mass. 45482; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dell’art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ea \u003c/em\u003ee \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui attribuiscono all’AreSS le procedure per il reclutamento e la gestione del personale del SSR, il rilascio e la revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale e di autorizzazioni all’esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, compreso il mantenimento in caso di trasformazioni o trasferimenti di titolarità o di sede, nonché compiti di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità. Il ricorrente si limita ad affermare che l’attribuzione all’AReSS di nuove competenze potrebbe produrre un impatto sul bilancio regionale incompatibile con i vincoli posti alla Regione Puglia dal programma operativo di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, senza offrire argomenti a sostegno di tale assunto, da cui si possa desumere che le disposizioni impugnate introducono prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza, oppure che dall’applicazione delle medesime disposizioni, aventi carattere organizzativo, derivano spese ulteriori rispetto a quelle destinate all’adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46461","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/04/2024","data_nir":"2024-04-09","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/04/2024","data_nir":"2024-04-09","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46461","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Organizzazione sanitaria e reclutamento del personale, compresa dirigenza medica e professioni sanitarie - Riconduzione alla materia «tutela della salute» - Riserva di tali funzioni alle aziende sanitarie regionali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizioni della Regione Puglia che affidano all\u0027Agenzia regionale per la salute e il sociale, AReSS, integralmente e senza forme di coordinamento con le aziende sanitarie regionali, competenze in materia di reclutamento, gestione della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, nonché di ricognizione periodica del personale in servizio e prevedendo altresì la mera facoltà, anziché l\u0027obbligo, per la Giunta regionale, di distribuire tali competenze alle aziende sanitarie regionali). (Classif. 231012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’organizzazione sanitaria – e, al suo interno, il reclutamento del personale del SSR, compresa la dirigenza medica e le professioni sanitarie – è parte integrante della materia «tutela della salute», in ragione della sua idoneità a incidere sulla salute dei cittadini, costituendo la cornice funzionale e operativa che garantisce la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 9/2022 - mass. 44493; S. 207/2010; S. 181/2006 - mass. 30378-30381-30383\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore statale, con il d.lgs. n. 502 del 1992, ha inteso riconoscere alle aziende unità sanitarie locali una piena sfera decisionale in materia di reclutamento e di gestione del personale, come è indispensabile che sia per qualunque struttura aziendale privata o pubblica. I commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del menzionato decreto, che assegnano alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e le costituiscono in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, costituiscono norme di principio da cui deriva l’autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie, sulla cui base esse provvedono a organizzare l’assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate. Tale quadro normativo esprime di per sé il principio fondamentale che riserva alle aziende sanitarie la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, laddove, con la lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 i commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, limitatamente alla lett. a, 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, nella parte in cui attribuiscono integralmente il reclutamento e la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, nonché la ricognizione del personale in servizio, a un ente diverso dalle aziende sanitarie, quale è l’AReSS, ente di supporto tecnico-amministrativo del dipartimento regionale della salute. Le disposizioni regionali impugnate contrastano con il principio fondamentale relativo all’autonomia delle unità sanitarie locali in tema di reclutamento e gestione del personale, di cui ai commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost. Da un lato, infatti, prescindono totalmente da idonee forme di coordinamento con le aziende sanitarie e con i loro organi di vertice, finendo per concentrare nelle mani della predetta agenzia anche scelte particolarmente delicate e puntuali, concernenti la selezione del personale e l’attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni. Dall’altro lato, concedono alla Giunta regionale la mera facoltà, anziché l’obbligo, di attribuire le suddette competenze a una delle aziende sanitarie del territorio regionale, così rendendo soltanto eventuale e ipotetico il venir meno del loro trasferimento all’AReSS).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46462","numero_massima_precedente":"46460","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/04/2024","data_nir":"2024-04-09","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46462","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Previsione che attribuisce all\u0027Agenzia regionale per la salute e il sociale, AReSS, anziché alle aziende sanitarie regionali, funzioni di supporto tecnico-amministrativo per il dipartimento regionale della salute - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia «tutela della salute» - Insussistenza, a causa della contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni della medesima legge regionale che violano i principi fondamentali nella materia «tutela della salute» - Non fondatezza della questione. (Classif. 231012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «tutela della salute», dell’art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all’art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, nella parte in cui ha stabilito che l’agenzia regionale AReSS opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione. Una volta dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni che violano i principi fondamentali nella materia «tutela della salute», l’impugnata disposizione resta priva di autonoma efficacia lesiva, che non è individuabile di per sé nell’espletamento dell’attività di supporto tecnico-amministrativo, e non comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitare. Né la lesione della potestà legislativa statale deriva dal collegamento – disposto dal nuovo comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell’art. 3, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 – alle ulteriori competenze dell’AReSS: la lesione deriva esclusivamente dalle singole disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime dalla presente pronuncia, in quanto non conformi ai principi fondamentali contenuti nelle norme interposte.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46463","numero_massima_precedente":"46461","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/04/2024","data_nir":"2024-04-09","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46463","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Disciplina statale - Natura di principio fondamentale nella materia «tutela della salute» - Attribuzione delle relative funzioni alle regioni, e non alle aziende sanitarie regionali - Disciplina dell\u0027attività di supporto per migliorare la strategia comunicativa regionale in ambito sanitario - Incidenza sui compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente a oggetto le disposizioni della Regione Puglia che attribuiscono all\u0027Agenzia regionale per la salute e il sociale, AReSS, anziché alle aziende sanitarie locali, la gestione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, e altre attività di supporto). (Classif. 231002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl regime statale delle autorizzazioni e degli accreditamenti, di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, esprime un principio fondamentale nella materia «tutela della salute», che non attribuisce i compiti in oggetto alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 32/2023 - mass. 45352; S. 36/2021 - mass. 43644\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’attività di mero supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità non comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «tutela della salute», dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui, alla lettera b, ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettere b, c e d, assegnando all’AReSS, da un lato, la gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell’accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento di titolarità, o di sede, di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e, dall’altro lato, l’ulteriore competenza in materia di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione. I compiti previsti dal legislatore statale non spettano alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse; quanto alle disposizioni impugnate, esse si limitano a trasferire dalla Regione Puglia a un ente strumentale regionale la titolarità della competenza a gestire funzioni che non incidono sui profili attinenti allo svolgimento dei monitoraggi e dei controlli sul rispetto degli accordi contrattuali, strumenti diversi dalle autorizzazioni e dagli accreditamenti. Nemmeno l’attività di mero supporto all’elaborazione di migliori strategie comunicative regionali in materia di sanità comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie: attività riconducibile alle originarie finalità già assegnate all’AReSS dall’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46462","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/04/2024","data_nir":"2024-04-09","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46459","autore":"Sicuro F.","titolo":"La Corte costituzionale si pronuncia sulle attribuzioni dell’Agenzia regionale pugliese per la salute e il sociale. Annotazioni a margine di Corte cost., sent. n. 202 del 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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