HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:112 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.415416 "namelookup_time" => 0.000443 "connect_time" => 0.001372 "pretransfer_time" => 0.123606 "size_download" => 22226.0 "speed_download" => 53502.0 "starttransfer_time" => 0.38729 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 44120 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 123383 "connect_time_us" => 1372 "namelookup_time_us" => 443 "pretransfer_time_us" => 123606 "starttransfer_time_us" => 387290 "total_time_us" => 415416 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770478131.7052 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:112" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:112 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:51 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:51 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"1985","numero":"112","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"ELIA","redattore":"","relatore":"BUCCIARELLI DUCCI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"11/12/1984","data_decisione":"19/04/1985","data_deposito":"23/04/1985","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e N. 112 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e SENTENZA 19 APRILE 1985 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e Deposito in cancelleria: 23 aprile 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e Pubblicazione in \"Gazz. Uff.\" n. 107 bis dell\u00278 maggio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO \r\n LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 127, comma \r\n terzo, lett. d. t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico sulle \r\n imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1983 dalla \r\n Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Pezzana Capranica del \r\n Grillo Maria Adelaide ed altra c/E.T.I., iscritta al n. 690 del \r\n registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 25 del 1984. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Pezzana Capranica del Grillo M. \r\n Adelaide ed altra e dell\u0027E.T.I.; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 dicembre 1984 il Giudice \r\n relatore Brunetto Bucciarelli Ducci; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito l\u0027avvocato Franco Voltaggio Lucchesi per Pezzana Capranica \r\n del Grillo M. Adelaide ed altra. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - La Corte di cassazione sez. I civile con ordinanza del 6 \r\n aprile 1983 ha sollevato d\u0027ufficio questione incidentale di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in relazione all\u0027art. 53 della \r\n Costituzione, dell\u0027art. 127, terzo comma, lett. d), del t.u. 29 gennaio \r\n 1958, n. 645, nella parte in cui prevedeva, anzich\u0026#233; l\u0027obbligo, \r\n soltanto la facolt\u0026#224; di rivalsa di quanto versato per ritenuta di \r\n acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al \r\n pagamento di rendite vitalizie, consentendo cos\u0026#236; l\u0027esonero dal \r\n pagamento del tributo dei beneficiari delle rendite. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il giudizio a quo trae origine da un procedimento per ingiunzione \r\n introdotto davanti al Presidente del Tribunale di Roma da Irma Castren \r\n per inadempienza da parte dell\u0027E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) di un \r\n contratto di rendita vitalizia, dovuta in contropartita \r\n dell\u0027alienazione del dominio diretto di un complesso immobiliare. \r\n L\u0027E.T.I. si era difeso sostenendo di aver sottratto dalle mensilit\u0026#224; \r\n l\u0027ammontare della trattenuta di acconto I.R.P.E.F. ai sensi dell\u0027art. \r\n 47 d.P.R. n. 597 del 1973 e chiedendo in via riconvenzionale la \r\n condanna della Castren al pagamento di quanto versato dall\u0027ente stesso, \r\n quale sostituto d\u0027imposta, per ritenute alla fonte sulle somme pagate \r\n alla Castren, in relazione alle quali non aveva operato la rivalsa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale respingeva l\u0027opposizione avanzata dall\u0027E.T.I.. La \r\n Corte di Appello di Roma, su impugnazione dell\u0027E.T.I., revocava invece \r\n il decreto ingiuntivo ed accoglieva la domanda riconvenzionale, \r\n ritenuta fondata in quanto la violazione degli artt. 47 d.P.R. n. \r\n 597/1973, 1 d.P.R. n. 600/1973 e 95 d.P.R. n. 602/1973 comportava la \r\n nullit\u0026#224; del patto stipulato nell\u0027atto di costituzione della rendita, \r\n che aveva accollato all\u0027E.T.I. il peso di imposte presenti e future, \r\n lasciando la rendita pattuita al netto di ogni peso o imposta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Avverso la sentenza hanno ricorso Maria Adelaide e Maria Sveva \r\n Capranica del Grillo, eredi universali della Castren, nel frattempo \r\n deceduta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ritiene la Corte di Cassazione che la nuova normativa \r\n sull\u0027I.R.P.E.F., equiparando con l\u0027art. 47, lett. e), d.P.R, n. \r\n 597/1973 le rendite vitalizie ai redditi di lavoro dipendente e \r\n rendendo cos\u0026#236; operante anche per esse l\u0027obbligo della ritenuta di \r\n imposta alla fonte e di rivalsa verso i percipienti, abbia posto in \r\n essere un complesso di norme imperative che comportano la nullit\u0026#224; dei \r\n patti ad esse contrari, ai sensi dell\u0027art. 1418, primo comma, c.c. o \r\n comunque risolventesi nella loro concreta elusione (art. 1344 c.c.). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Senonch\u0026#233; - secondo il giudice a quo - la nuova normativa sarebbe \r\n inapplicabile al caso di specie e la controversia andrebbe risolta \r\n sulla base della normativa vigente all\u0027epoca della stipulazione del \r\n contratto, ossia del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, il cui art. 127 \r\n viene impugnato, perch\u0026#233; in contrasto con il principio della \r\n proporzionalit\u0026#224; dell\u0027imposta alla capacit\u0026#224; contributiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Si sono costituite nel giudizio le parti private Maria \r\n Adelaide Pezzana Capranica del Grillo e Maria Sveva Capranica del \r\n Grillo, rappresentate dagli avv. Franco Voltaggio Lucchesi e Carlo \r\n d\u0027Amelio, deducendo l\u0027infondatezza della questione sollevata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Innanzitutto - argomenta la parte - trattandosi di corrispettivo di \r\n trasferimento d\u0027immobili verrebbe in considerazione l\u0027art. 41 della \r\n Costituzione, essendo il meccanismo concordato liberamente dalle parti \r\n diretto ad assicurare l\u0027equilibrio sinallagmatico della compravendita \r\n mediante la corresponsione nel tempo di un importo minimo e certo; \r\n cosicch\u0026#233; una sua riduzione verrebbe a diminuire il corrispettivo, \r\n violando il principio dell\u0027autonomia negoziale nonch\u0026#233; lo stesso \r\n principio d\u0027uguaglianza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In secondo luogo, trattandosi di vitalizio a titolo oneroso, non vi \r\n sarebbe violazione dell\u0027art. 53, primo comma, Cost., poich\u0026#233; di \r\n \"reddito\" si potrebbe parlare, nel caso di specie, soltanto dopo \r\n recuperato il capitale in corrispettivo del quale il vitalizio era \r\n stato costituito. Tassare l\u0027intero ammontare - osserva la parte - \r\n equivale a tassare un reddito inesistente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine la pretesa violazione dell\u0027art. 53, secondo comma, Cost., \r\n che garantisce la progressivit\u0026#224; dell\u0027imposta, sarebbe esclusa se si \r\n considera che il patto operava limitatamente alla ritenuta, \r\n proporzionale alla rendita, ma non aveva alcuna influenza in sede di \r\n imposta complementare (n\u0026#233; successivamente di I.R.P.E.F.), dato che la \r\n rendita vitalizia concorreva pur sempre alla formazione del reddito \r\n complessivo della contribuente ed a determinare la aliquota d\u0027imposta. \r\n Nulla quindi - secondo la parte - veniva sottratto al fisco n\u0026#233; il \r\n prelievo non era commisurato alle condizioni economiche del cittadino, \r\n poich\u0026#233; la venditrice, obbligata ex art. 19 t.u. a presentare la \r\n dichiarazione dei redditi, ben subiva le conseguenze che il vitalizio, \r\n sommandosi ad altri redditi, comportava sull\u0027ammontare dell\u0027imposta \r\n progressiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In una successiva memoria le parti hanno ribadito le loro tesi, \r\n ponendo in risalto l\u0027equivoco in cui sarebbe incorso il giudice \r\n rimettente, equiparando la clausola contrattuale generatrice della \r\n rendita vitalizia (oggetto del giudizio) con le clausole dirette a \r\n mantenere invariato lo stipendio dei lavoratori nonostante gli aumenti \r\n fiscali, che hanno presupposti e finalit\u0026#224; completamente diversi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - L\u0027Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), in persona del presidente \r\n pro tempore, rappresentato e difeso dall\u0027avv. Paolo de Camelis, ha \r\n depositato l\u0027atto di costituzione fuori del termine di venti giorni \r\n previsto dall\u0027art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, \r\n e precisamente il 2 marzo 1984. Essendo stata, infatti, pubblicata \r\n l\u0027ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio \r\n 1984, la costituzione avrebbe dovuto avvenire entro il 14 febbraio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La questione sottoposta all\u0027esame della Corte \u0026#232; se contrasti \r\n o meno con l\u0027art. 53 della Costituzione l\u0027art. 127, terzo comma, lett. \r\n d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la \r\n facolt\u0026#224;, e non l\u0027obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta \r\n d\u0027acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al \r\n pagamento di rendite vitalizie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Lo stesso articolo, al primo capoverso, prescrive invece per i \r\n redditi corrisposti ai prestatori di lavoro, oltre all\u0027obbligo della \r\n ritenuta alla fonte, anche il corrispondente obbligo della rivalsa in \r\n favore del datore di lavoro che ha pagato l\u0027imposta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale sistema - vigente prima dell\u0027introduzione della nuova \r\n normativa sull\u0027I.R.P.E.F. (d.P.R. nn. 597, 600 e 602 del 1973) - \r\n consentiva quindi la stipulazione di patti, come quello di specie, in \r\n forza dei quali il percettore di un reddito, obiettivamente soggetto ad \r\n imposta e non esente, veniva ad essere sollevato dal carico fiscale \r\n gravante sul reddito percepito, trasferendone consensualmente il peso \r\n su soggetto non tenuto in proprio al pagamento dell\u0027imposta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Secondo la Corte di Cassazione, che ha sollevato la questione, tale \r\n disciplina violerebbe l\u0027art. 53 della Costituzione (che prevede un \r\n prelievo fiscale commisurato alle condizioni economiche \"subiettive\" \r\n dei cittadini e non semplicemente calcolato in funzione \"obiettiva\" del \r\n reddito percepito), in quanto consente, mediante pattuizioni private, \r\n che il contribuente si sottragga a quanto dovuto in proporzione alle \r\n sue condizioni economiche effettive, trasferendo in tutto o in parte \r\n l\u0027onere fiscale su un altro soggetto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - \u0026#200; fuor di dubbio che la questione sollevata sarebbe superata \r\n se al caso di specie, oggetto del procedimento di merito, si dovesse \r\n applicare l\u0027attuale normativa che regola la materia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Infatti l\u0027art. 47, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 \r\n stabilisce che le rendite vitalizie costituite ai sensi dell\u0027art. 1872 \r\n c.c. sono equiparabili ai redditi di lavoro dipendente e pertanto, ai \r\n sensi dell\u0027art. 24, terzo comma, del d.P.R. n. 600 della stessa data, \r\n chi \u0026#232; tenuto alla corresponsione della rendita deve operare, all\u0027atto \r\n del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell\u0027imposta dovuta dal \r\n beneficiario con l\u0027obbligo, e non pi\u0026#249; la facolt\u0026#224;, di esercitare la \r\n rivalsa. E l\u0027art. 95 del d.P.R. n. 602, sempre del 29 settembre 1973, \r\n pone una sanzione a carico del debitore della rendita che non effettui \r\n la prescritta ritenuta alla fonte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questo complesso di norme imperative - come osserva il giudice a \r\n quo - comporta la nullit\u0026#224; dei patti ad esse contrari ai sensi \r\n dell\u0027art. 1418, primo comma, c.c., fra i quali rientra certamente \r\n quello oggetto della controversia di merito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si pone quindi in via preliminare il problema se la norma impugnata \r\n sia da applicare alla fattispecie in esame, perch\u0026#233; in caso contrario \r\n la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sul punto l\u0027ordinanza di rimessione difetta di adeguata \r\n motivazione, in quanto si riserva di accertare l\u0027applicabilit\u0026#224; della \r\n norma impugnata, e la conseguente liceit\u0026#224; del patto intervenuto tra le \r\n parti, successivamente alla soluzione della questione di \r\n costituzionalit\u0026#224; sollevata davanti a questa Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tanto la nuova normativa sull\u0027I.R.P.E.F. sarebbe inapplicabile \r\n - ipotizza il giudice a quo - in quanto verrebbe non gi\u0026#224; ad incidere \r\n sull\u0027esecuzione periodica del contratto, bens\u0026#236; a modificare la \r\n disciplina giuridica dell\u0027atto generatore del rapporto. Ma la soluzione \r\n dell\u0027ipotesi cos\u0026#236; prospettata (sulla base di una giurisprudenza \r\n ordinaria che non riguarda rapporti tributari, ma esclusivamente \r\n rapporti di natura privata) viene rimessa all\u0027esito del giudizio di \r\n costituzionalit\u0026#224;. N\u0026#233; va sottaciuto, peraltro, che la richiesta di \r\n esercitare il diritto di rivalsa da parte del vitaliziante non infirma \r\n l\u0027originaria convenzione intervenuta con il beneficiario, ma attiene \r\n alla sua esecuzione nel periodo successivo all\u0027entrata in vigore della \r\n nuova normativa, che rende obbligatoria la rivalsa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione va quindi dichiarata inammissibile per difetto di \r\n adeguata motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio de quo. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 \r\n (testo unico sulle imposte dirette), sollevata in relazione all\u0027art. 53 \r\n della Costituzione dalla Corte di Cassazione con l\u0027ordinanza indicata \r\n in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO \r\n ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO \r\n BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO \r\n MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO \r\n LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO \r\n GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10833","titoletto":"SENT. 112/85. IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DI RENDITE VITALIZIE - FACOLTA\u0027 E NON OBBLIGO DI RIVALSA IN TEMA D\u0027IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA\u0027 TRA IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E CAPACITA\u0027 CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Va dichiarata la inammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale quando il giudice a quo non esprime una adeguata motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza neanche indicare degli elementi da cui si possa almeno desumerla, si\u0027 che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale - in riferimento all\u0027art. 53, comma primo, Cost. - dell\u0027art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la facolta\u0027, e non l\u0027obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta d\u0027acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al pagamento di rendite vitalizie).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/01/1958","numero":"645","articolo":"127","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"lett.D","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;645~art127"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8005","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2150","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8006","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"690","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|