HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:105
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.687895
    "namelookup_time" => 0.000282
    "connect_time" => 0.001132
    "pretransfer_time" => 0.162831
    "size_download" => 88040.0
    "speed_download" => 127984.0
    "starttransfer_time" => 0.608192
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 45732
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 162695
    "connect_time_us" => 1132
    "namelookup_time_us" => 282
    "pretransfer_time_us" => 162831
    "starttransfer_time_us" => 608192
    "total_time_us" => 687895
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770643924.0533
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:105"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:105 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 13:32:03 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 13:32:03 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"105","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"ZANON","relatore":"ZANON","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"05/04/2023","data_decisione":"06/04/2023","data_deposito":"26/05/2023","pubbl_gazz_uff":"31/05/2023","num_gazz_uff":"22","norme":"Art. 41-bis, c. 2°-quater, lett. b), della legge 26/07/1975, n. 354.","atti_registro":"ordd. 104 e 105/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 105\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, nei procedimenti a carico di M. F. e G. P., con due ordinanze del 5 agosto 2022, rispettivamente iscritte ai numeri 104 e 105 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 6 aprile 2023 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con ordinanza del 5 agosto 2022 (r.o. n. 104 del 2022), solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sull\u0026#8217;esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), \u0026#171;nella parte in cui dispone che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito del reclamo presentato da M. F., con il quale l\u0026#8217;interessato ha contestato il divieto, impostogli dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria in considerazione della sua sottoposizione al regime differenziato ai sensi dell\u0026#8217;art. 41-bis ordin. penit., di svolgere colloqui visivi senza vetro divisorio con il maggiore dei suoi figli, che ha compiuto i dodici anni di et\u0026#224; nel corso dell\u0026#8217;anno 2021, ossia \u0026#171;mentre erano in vigore le restrizioni determinate dalla pandemia da COVID19\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl reclamante ha ricordato che l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria consente che il detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis svolga i predetti colloqui, in locali privi del vetro divisorio, soltanto con i figli ed i nipoti minori di dodici anni, e ha rilevato che, tuttavia, \u0026#171;tra il 2020 ed il 2021\u0026#187;, queste modalit\u0026#224; sono state sospese per l\u0026#8217;intera popolazione carceraria, allo scopo di limitare la diffusione del contagio, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;interessato \u0026#171;ha cessato di abbracciare il figlio\u0026#187; quando questi aveva dieci anni, mentre ora tale possibilit\u0026#224; gli \u0026#232; preclusa, avendo il minore raggiunto l\u0026#8217;et\u0026#224; di dodici anni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla scorta di tali premesse, il reclamante ha chiesto la rimozione di questo limite d\u0026#8217;et\u0026#224; o, in subordine, almeno il riconoscimento della possibilit\u0026#224; di fruire \u0026#171;eccezionalmente\u0026#187; di ulteriori colloqui con il figlio ormai ultradodicenne, \u0026#171;compensativi di quelli che non ha potuto svolgere, eventualmente fintanto che lo stesso non compia quanto meno tredici anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice a quo chiarisce che il reclamo \u0026#232; stato proposto ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera b), ordin. penit. Il reclamante allega un pregiudizio grave e perdurante all\u0026#8217;esercizio del \u0026#171;diritto a subire una pena non disumana\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 Cost. Rivendica altres\u0026#236;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 Cost., il diritto \u0026#8211; riconosciuto ai detenuti in sezioni diverse da quella a regime differenziato ai sensi dell\u0026#8217;art. 28 ordin. penit. \u0026#8211; a mantenere un legame, \u0026#171;qui innanzitutto fisico\u0026#187;, con il proprio nucleo familiare, e segnatamente con i figli minori, come sancito dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di fatto, espone il rimettente che \u0026#8211; a seguito di istruttoria circa le ragioni poste a base del divieto in precedenza descritto \u0026#8211; la direzione dell\u0026#8217;istituto penitenziario ha comunicato di essersi attenuta a quanto previsto nella circolare del Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP) del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recante \u0026#171;Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall\u0026#8217;art. 41 bis O.P.\u0026#187;, che disciplina \u0026#171;la vita all\u0026#8217;interno delle sezioni 41 bis\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale atto amministrativo, in particolare, dispone all\u0026#8217;art. 16 che: \u0026#171;[l]o svolgimento dei colloqui visivi avviene presso locali all\u0026#8217;uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza, tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie, tipo o dimensione. Il chiaro ascolto reciproco da parte dei colloquianti sar\u0026#224; garantito con le attuali strumentazioni all\u0026#8217;uopo predisposte. In una prospettiva di bilanciamento di interessi di pari rilevanza costituzionale, tra tutela del diritto del detenuto/internato di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza pubblica, il detenuto/internato potr\u0026#224; chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza degli altri familiari dall\u0026#8217;altra parte del vetro. Detto colloquio \u0026#232; sottoposto a videoregistrazione ed ascolto, previo provvedimento motivato dell\u0026#8217;A.G. Il posizionamento del minore nello spazio destinato al detenuto/internato dovr\u0026#224; avvenire evitando forme di contatto diretto con ogni familiare adulto. In ogni caso il predetto posizionamento e la successiva riconsegna del minore ai familiari, dovr\u0026#224; avvenire sotto stretto controllo da parte del personale di polizia addetto alla vigilanza, con le cautele e gli accorgimenti del caso, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle del minore e lo stato di disagio in cui lo stesso pu\u0026#242; venirsi a trovare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il rimettente ricostruisce il quadro giurisprudenziale in materia, ricordando come la Corte di cassazione, sezione prima penale, con sentenza 3 novembre-21 dicembre 2021, n. 46719, si sia pronunciata su \u0026#171;una questione largamente sovrapponibile\u0026#187;, riconoscendo come i colloqui visivi costituiscano, in generale, un diritto fondamentale della persona detenuta al mantenimento delle relazioni familiari, al punto da non poter essere compresso neppure in caso di isolamento disciplinare e da dover essere \u0026#171;contemplato anche per i detenuti ristretti in regime differenziato\u0026#187;, seppur con le limitazioni giustificate dalle esigenze di tutela dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza proprie di tale regime. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale ultimo proposito, e con precipuo riferimento al citato art. 16 della circolare DAP, la Corte di cassazione ne avrebbe rilevato la natura di scelta organizzativa non irragionevole, operata nell\u0026#8217;ambito della discrezionalit\u0026#224; pur sempre riconosciuta all\u0026#8217;amministrazione al fine di operare un \u0026#171;prudente contemperamento tra esigenze di rango costituzionale in potenziale conflitto\u0026#187;, quando i colloqui si svolgano con figli e nipoti infradodicenni, i quali, \u0026#171;in ragione dell\u0026#8217;et\u0026#224;, pi\u0026#249; difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalit\u0026#224; proprie del regime differenziato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice a quo espone di essere chiamato a valutare della legittimit\u0026#224; del rifiuto opposto dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria alla richiesta del reclamante di poter svolgere il colloquio visivo con il figlio, ultradodicenne, ma infraquattordicenne, senza l\u0026#8217;intermediazione del vetro divisorio a tutta altezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur prendendo atto della scelta operata dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria con l\u0026#8217;art. 16 della citata circolare DAP del 2 ottobre 2017, ritenuta legittima dalla Corte di cassazione, il giudice a quo afferma la necessit\u0026#224; di \u0026#171;confrontarsi innanzitutto con una disposizione normativa decisamente tranciante in senso negativo, che sembra interdire sempre e con chiunque i colloqui visivi senza vetro divisorio\u0026#187;, escludendo, cos\u0026#236;, qualsiasi discrezionalit\u0026#224; amministrativa, \u0026#171;anche ove volta a mitigare gli effetti potenzialmente incostituzionali della lettera della legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; dovendosi interpretare la disposizione normativa censurata, solo la declaratoria di fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate consentirebbe l\u0026#8217;accoglimento del reclamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente la formulazione della disposizione di legge \u0026#8211; secondo cui l\u0026#8217;unico colloquio mensile del detenuto in regime differenziato si svolge \u0026#171;in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti\u0026#187; \u0026#8211; sarebbe \u0026#171;inequivocabile\u0026#187;, tanto da essere stata \u0026#171;univocamente interpretata nel senso che si deve trattare di locali dotati di vetro a tutta altezza\u0026#187;, essendo questa l\u0026#8217;unica \u0026#171;struttura fisica in grado di consentire ai familiari di guardarsi e parlarsi, ma al contempo di impedire il passaggio di oggetti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer queste ragioni, la pi\u0026#249; volte ricordata circolare dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, pur \u0026#171;condivisibile negli obbiettivi perseguiti\u0026#187;, si porrebbe \u0026#171;in contrasto con la normativa primaria\u0026#187;, in quanto non potrebbe riconoscersi alcuna discrezionalit\u0026#224; \u0026#171;nel valutare se una limitazione, imposta dal legislatore, si riveli giustificata da esigenze di ordine e sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo un intervento del giudice delle leggi, in altre parole, potrebbe consentire di raggiungere il risultato garantito dall\u0026#8217;art. 16 della suddetta circolare, peraltro in misura ridotta rispetto a quanto ritenuto, dallo stesso giudice a quo, costituzionalmente necessario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#171;nella parte in cui non esclude i minori [\u0026#8230;] dall\u0026#8217;obbligo di rapportarsi con il genitore o il nonno detenuti in regime differenziato unicamente all\u0026#8217;interno di sale colloqui approntate con un vetro divisorio a tutta altezza, e dunque senza alcun contatto fisico con gli stessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Tale assetto sarebbe lesivo, in primo luogo, del diritto della persona detenuta a mantenere rapporti con il proprio nucleo familiare, declinato nella forma del diritto ai colloqui: le limitazioni all\u0026#8217;esercizio di tale diritto, oltre a richiedere una previsione di legge, dovrebbero essere giustificate \u0026#171;da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libert\u0026#224; altrui\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 giugno-11 agosto 2020, n. 23819, nonch\u0026#233; Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, prima sezione, sentenza 4 febbraio 2003, Van der Ven contro Paesi Bassi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente sarebbe compromesso il diritto a non subire una \u0026#171;detenzione inumana\u0026#187;, come quella che deriverebbe dall\u0026#8217;assoluta privazione di ogni contatto fisico con \u0026#171;i figli ed i nipoti, in et\u0026#224; pi\u0026#249; giovane\u0026#187;, con i quali, \u0026#171;pi\u0026#249; e meglio di ogni dialogo\u0026#187;, sarebbe fondamentale \u0026#171;il mantenimento di una relazione fatta di fisicit\u0026#224; e di effusioni, semplici e immediate, come quelle che derivano dai baci e dagli abbracci che costituiscono il nucleo pi\u0026#249; intuitivo del rapporto tra genitori e figli e tra nonni e nipoti in pi\u0026#249; tenera et\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente, che ricorda sul punto l\u0026#8217;insegnamento di questa Corte (sono citate le sentenze n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 143 del 2013 e n. 351 del 1996), le limitazioni imposte dal regime differenziato, intanto appaiono legittime, in quanto giustificate da esigenze di tutela dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, i soggetti \u0026#171;in tenera et\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; a parere del giudice a quo \u0026#8211; non potrebbero \u0026#171;ragionevolmente ritenersi strumentalizzabili quali veicoli di informazioni da e per l\u0026#8217;esterno\u0026#187;, sicch\u0026#233;, per risolvere il prospettato contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sarebbe sufficiente l\u0026#8217;ascolto accompagnato da audio e videoregistrazione del colloquio, gi\u0026#224; previsti dalla medesima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In secondo luogo, \u0026#171;il divieto di svolgimento del colloquio senza vetro divisorio\u0026#187; da parte di genitori e nonni ristretti in regime differenziato, \u0026#171;previsto nel testo della disposizione normativa\u0026#187;, non garantirebbe il rispetto del \u0026#171;superiore interesse\u0026#187; del minore, presidiato dagli artt. 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Tale principio, a giudizio del rimettente, avrebbe dovuto orientare innanzitutto il legislatore verso la \u0026#171;netta prevalenza\u0026#187; dei diritti del minore sulle altre esigenze confliggenti, secondo un bilanciamento che sarebbe gi\u0026#224; stato compiuto da questa Corte in materia penitenziaria (\u0026#232; citata la sentenza n. 76 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il colloquio visivo appare al giudice a quo l\u0026#8217;unico in cui pu\u0026#242; esplicarsi il rapporto con il genitore, tanto pi\u0026#249; se quest\u0026#8217;ultimo si trova in regime detentivo differenziato e subisce, quindi, le limitazioni di un unico incontro al mese, della durata di un\u0026#8217;ora, e della impossibilit\u0026#224; di avere un dialogo telefonico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente, \u0026#171;quando il minore \u0026#232; infante o ancora nelle fasi dello sviluppo\u0026#187;, il rapporto fisico con il genitore non sarebbe sostituibile da un dialogo ostacolato da un vetro divisorio, sicch\u0026#233; le esigenze di sicurezza sottese al regime differenziato dovrebbero essere tutelate solo attraverso gli ulteriori strumenti previsti dalla disposizione in esame, quali la video e l\u0026#8217;audio registrazione, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;ascolto diretto del colloquio, che \u0026#171;pu\u0026#242; essere interrotto in qualsiasi momento, a fronte di eventuali elementi di criticit\u0026#224;\u0026#187;, improbabili a fronte di una sicuramente ridotta \u0026#171;capacit\u0026#224; del fanciullo di rendersi latore di messaggi criminali o del genitore di strumentalizzare tale momento a questo scopo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di far prevalere il superiore interesse del minore deriverebbe anche dall\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione imporrebbe di dedicare \u0026#171;una speciale attenzione [\u0026#8230;] ai colloqui con i minori\u0026#187;, e obbligherebbe lo Stato ad assicurare che il colloquio si svolga con modalit\u0026#224; tali da evitare, per quanto possibile, \u0026#171;condizioni stressanti per i bambini\u0026#187;, pure quando si tratta di \u0026#171;colloqui con parenti in carcere per reati di speciale gravit\u0026#224;, anche ristretti in regime di massima sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso con riferimento alla posizione del minore in generale, il rimettente ritiene rinvenibili \u0026#171;nella legge, in particolare penitenziaria\u0026#187;, parametri cui ancorare, \u0026#171;pi\u0026#249; ragionevolmente rispetto a quanto faccia la circolare amministrativa\u0026#187;, l\u0026#8217;et\u0026#224; al di sotto della quale \u0026#171;l\u0026#8217;imposizione del vetro\u0026#187; si risolverebbe in un pregiudizio grave al diritto dello stesso minore di mantenere un \u0026#171;contatto fisico significativo\u0026#187; con il genitore o il nonno detenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal fine, il giudice a quo richiama il comma 3 dell\u0026#8217;art. 18 ordin. penit., come modificato dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera g), numero 3), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante \u0026#171;Riforma dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;, secondo cui \u0026#171;particolare cura \u0026#232; dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratta di una disposizione non applicabile ai detenuti in regime differenziato (come confermato dalla gi\u0026#224; citata Corte di cassazione, sentenza n. 46719 del 2021), poich\u0026#233; la legge delega, alla quale il d.lgs. n. 123 del 2018 ha dato attuazione, impediva \u0026#171;di incidere sul 41 bis\u0026#187; (art. 1, comma 85, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante \u0026#171;Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, a parere del rimettente, sarebbe \u0026#171;evidente\u0026#187; che il legislatore, con riferimento alla necessit\u0026#224; di tutelare i minori che debbano svolgere colloqui con i propri parenti detenuti, ha fissato \u0026#171;una asticella in relazione all\u0026#8217;et\u0026#224;\u0026#187;, la quale \u0026#171;non pu\u0026#242; che prescindere dalla pericolosit\u0026#224; del congiunto ristretto\u0026#187;: ci\u0026#242; imporrebbe, \u0026#171;a prezzo altrimenti di una irragionevole discriminazione\u0026#187;, un trattamento di \u0026#171;analoga attenzione\u0026#187; anche nei confronti dei figli e nipoti minorenni infraquattordicenni di genitori e nonni ristretti in regime differenziato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della tesi, il giudice a quo osserva che, \u0026#171;a differenza dell\u0026#8217;et\u0026#224; di dodici anni, indicata nella circolare ministeriale del 2017\u0026#187;, quella di quattordici anni costituisce un parametro \u0026#171;in plurime occasioni adoperato dal legislatore a segnare una linea di demarcazione\u0026#187;, come ad esempio \u0026#171;la soglia dell\u0026#8217;imputabilit\u0026#224;\u0026#187; e la \u0026#171;conclusione del ciclo di scuola secondaria inferiore\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe, quindi, di un\u0026#8217;et\u0026#224; in cui il legislatore avrebbe gi\u0026#224; presunto il passaggio \u0026#171;ad una certa nozione di adolescenza piena\u0026#187;, in cui il minore sarebbe maggiormente capace di comprendere ed accettare \u0026#171;il passaggio, comunque traumatico, in cui cessano i colloqui visivi con contatto fisico\u0026#187;, senza \u0026#171;percepirsi come causa dell\u0026#8217;esclusione subita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente l\u0026#8217;impedimento di ogni contatto fisico dei minori infraquattordicenni con i congiunti detenuti \u0026#171;mediante l\u0026#8217;imposizione del vetro divisorio a tutta altezza\u0026#187;, in un momento \u0026#171;ancora cos\u0026#236; delicato della loro crescita\u0026#187;, sarebbe incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali illustrati, e, in particolare, con la necessit\u0026#224; di contenere nel \u0026#171;minimo, congruo e proporzionato\u0026#187;, il sacrificio necessario richiesto nel bilanciamento con le esigenze di sicurezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate \u0026#171;manifestamente\u0026#187; non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver ricostruito i passaggi essenziali dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nonch\u0026#233; genesi e finalit\u0026#224; sottese all\u0026#8217;istituto di cui all\u0026#8217;art. 41-bis ordin. penit., l\u0026#8217;Avvocatura generale, sottolineando la \u0026#171;natura peculiare e distintiva rispetto a tutti gli altri fenomeni criminali\u0026#187; rivestita dalle organizzazioni mafiose, ha ricordato l\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, in ordine alla legittimit\u0026#224; della previsione contenuta nell\u0026#8217;art. 16 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, la quale prevede che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta minori di dodici anni (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 marzo-16 settembre 2022, n. 34388).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente ritiene che il giudice a quo muova \u0026#171;da tre non condivisibili assunti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; In primo luogo, sarebbe \u0026#171;smentita dai fatti\u0026#187; la tesi secondo cui i minori di quattordici anni non potrebbero ragionevolmente ritenersi strumentalizzabili quali veicoli di informazioni da e per l\u0026#8217;esterno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;Avvocatura, infatti, l\u0026#8217;\u0026#171;esperienza criminologica\u0026#187; comproverebbe che, in contesti familiari mafiosi, la \u0026#171;maturazione di giovani puberi [\u0026#8230;] pu\u0026#242; essere assai diversa da quella usuale di coetanei della stessa et\u0026#224; in contesti di normalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, per l\u0026#8217;interveniente, il legislatore avrebbe indicato, seppure in altri ambiti, l\u0026#8217;et\u0026#224; di dodici anni \u0026#171;quale momento anagrafico secondo cui il minore \u0026#232; gi\u0026#224; o pu\u0026#242; essere capace di discernimento\u0026#187;, come ad esempio in tema di adozione (art. 15, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante \u0026#171;Diritto del minore ad una famiglia\u0026#187;, secondo cui il minore di et\u0026#224; inferiore ai dodici anni, se capace di discernimento, deve essere sentito in vista della dichiarazione di adottabilit\u0026#224;) o di affidamento non congiunto, in caso di separazione tra coniugi con figli minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali disposizioni, a parere dell\u0026#8217;interveniente, starebbero a dimostrare che la legge, a prescindere dall\u0026#8217;imputabilit\u0026#224; penale, ritiene che il minore di anni dodici possa gi\u0026#224; essere capace di discernimento, sicch\u0026#233; \u0026#171;a maggior ragione\u0026#187;, quando tale et\u0026#224; viene superata, \u0026#171;la presunzione di discernimento si accresce sino all\u0026#8217;imputabilit\u0026#224; penale fissata ad anni 14\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Inoltre, non condivisibile sarebbe l\u0026#8217;affermazione secondo cui, al di sotto dei quattordici anni, la tutela dell\u0026#8217;interesse del minore ad avere, durante i colloqui, un contatto fisico con i congiunti prescinderebbe dalla pericolosit\u0026#224; del familiare detenuto in regime differenziato. \tLa tesi, \u0026#171;nella\tsua assolutezza\u0026#187;, sarebbe \u0026#171;distonica e sbilanciata rispetto ai diritti costituzionali che vengono in conflitto (tra cui la vita e la libert\u0026#224; dei consociati vittime dei reati di mafia, oltre che l\u0026#8217;inderogabile tutela della collettivit\u0026#224; nel suo complesso)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Infine, non sarebbe corretto sostenere che la possibilit\u0026#224; di ascoltare e registrare, in video e audio, il colloquio sarebbe gi\u0026#224; di per s\u0026#233; idonea a neutralizzare i rischi di un uso fraudolento del contatto con il minore di anni quattordici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;interveniente, l\u0026#8217;esperienza starebbe a dimostrare che \u0026#171;[u]na frase, una sola parola, un\u0026#8217;allusione pronunciata in dialetto stretto e sussurrata ad orecchio al minore nell\u0026#8217;abbraccio\u0026#187; non potrebbe essere compresa in alcun modo da soggetti terzi \u0026#171;che non abbiano le chiavi di decodifica del linguaggio mafioso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; In definitiva, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la disposizione censurata risulta \u0026#171;proporzionale, consentanea allo scopo e bilanciata\u0026#187;, nel confronto tra i diritti costituzionali coinvolti, sicch\u0026#233; non assume una connotazione \u0026#171;puramente afflittiva\u0026#187;, in quanto \u0026#171;la necessit\u0026#224; del vetro divisorio\u0026#187; si imporrebbe per ragioni di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali del recluso e del figlio o nipote minore a intrattenere rapporti con il familiare, pur nel perdurante \u0026#171;stato di grave pericolosit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Con altra ordinanza, sempre depositata in data 5 agosto 2022 (r.o. n. 105 del 2022), il medesimo Magistrato di sorveglianza di Spoleto solleva identiche questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, aventi ad oggetto sempre l\u0026#8217;art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ordin. penit., e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sovranazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; In fatto, il giudice a quo espone di essere investito del reclamo presentato da G. P., con il quale l\u0026#8217;interessato contesta il divieto, impostogli dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria in ragione della sua sottoposizione al regime differenziato ai sensi dell\u0026#8217;art. 41-bis ordin. penit., di svolgere colloqui visivi senza vetro divisorio con i nipoti in linea retta, che hanno compiuto dodici anni di et\u0026#224;, chiedendo, altres\u0026#236;, \u0026#171;di poter almeno abbracciare la moglie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone l\u0026#8217;ordinanza di rimessione come il pi\u0026#249; piccolo dei nipoti del reclamante abbia raggiunto l\u0026#8217;et\u0026#224; di dodici anni (di cui alla circolare gi\u0026#224; citata) nel 2021, quando le modalit\u0026#224; di colloquio senza vetro divisorio erano state gi\u0026#224; sospese per tutti i detenuti, \u0026#171;perch\u0026#233; rischiose sotto il profilo del contagio da COVID19\u0026#187;. L\u0026#8217;interessato, per questo, \u0026#171;ha cessato di abbracciare tale nipote\u0026#187; quando questi aveva undici anni, mentre ora tale possibilit\u0026#224; gli \u0026#232; preclusa, avendo il minore raggiunto l\u0026#8217;et\u0026#224; di tredici anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Per il resto, la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione r.o. n. 105 del 2022, sia in punto di rilevanza delle questioni sollevate, sia di valutazione circa la non manifesta infondatezza delle stesse, coincide testualmente con quella dell\u0026#8217;ordinanza r.o. n. 104 del 2022, illustrata nei precedenti punti da 3 a 8.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Anche nel giudizio iscritto al n. 105 r.o. del 2022 \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate \u0026#171;manifestamente\u0026#187; non fondate e svolgendo difese coincidenti con quelle spiegate nel giudizio iscritto al n. 104 r.o. del 2022.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con due ordinanze di analogo tenore (r.o. n. 104 e n. 105 del 2022), solleva \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all\u0026#8217;art. 8 CEDU \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ordin. penit., \u0026#171;nella parte in cui dispone che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito di due reclami, con i quali gli interessati \u0026#8211; detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all\u0026#8217;art. 41-bis ordin. penit. \u0026#8211; impugnano il rifiuto opposto dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria alla loro richiesta di svolgere colloqui visivi, senza vetro divisorio, con familiari minori di et\u0026#224; (il figlio maggiore del primo detenuto e i nipoti in linea retta del secondo: tutti ultradodicenni, ma infraquattordicenni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione evidenzia come l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria \u0026#8211; in forza della circolare DAP del 2 ottobre 2017 \u0026#8211; consenta di svolgere i colloqui in locali privi del vetro divisorio, ma soltanto con i figli e i nipoti in linea retta minori di dodici anni. In punto di fatto, rileva, tuttavia, che tra il 2020 ed il 2021 queste modalit\u0026#224; sono state sospese, allo scopo di limitare la diffusione del contagio da COVID-19. Sottolinea perci\u0026#242; come, nel caso di specie, gli interessati abbiano cessato di \u0026#171;abbracciare\u0026#187; i minori in precedenza indicati quando questi avevano ancora meno di dodici anni, mentre ora tale possibilit\u0026#224; \u0026#232; loro preclusa, avendo i minori superato questa soglia di et\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEvidenzia inoltre il rimettente che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sentenza n. 46719 del 2021) riconosce che i colloqui visivi costituiscono un diritto fondamentale al mantenimento delle relazioni familiari, anche per la persona detenuta in regime differenziato. Osserva che, in considerazione delle limitazioni giustificate dalle esigenze di tutela dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza proprie di tale regime, la Corte di cassazione ha tuttavia giudicato legittima la disposizione della circolare DAP che limita ai familiari minori di dodici anni la possibilit\u0026#224; dei colloqui visivi senza vetro divisorio, considerandola scelta organizzativa non irragionevole, tesa ad operare un \u0026#171;prudente contemperamento tra esigenze di rango costituzionale in potenziale conflitto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon giudicando soddisfacente tale contesto normativo e giurisprudenziale, e allo scopo di ampliare la sfera dei minori ammessi al colloquio senza vetro divisorio, richiede a questa Corte un intervento sulla disposizione di legge che asseritamente impone \u0026#8211; in ogni circostanza, e dunque anche in occasione dei colloqui visivi con i figli e i nipoti in linea retta minori di (qualunque) et\u0026#224; \u0026#8211; la presenza di un vetro divisorio a tutta altezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sotto il profilo della rilevanza, il rimettente ritiene che la disposizione censurata avrebbe un significato \u0026#171;inequivocabile\u0026#187;: stabilire che l\u0026#8217;unico colloquio mensile del detenuto in regime differenziato si svolge \u0026#171;in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti\u0026#187; non potrebbe significare altro, se non che il colloquio deve avvenire in locali dotati di vetro divisorio a tutta altezza, essendo questa l\u0026#8217;\u0026#171;unica struttura fisica in grado di consentire ai familiari di guardarsi e parlarsi, ma al contempo di impedire il passaggio di oggetti, per come richiesto dal testo normativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer queste ragioni, la ricordata circolare DAP si porrebbe \u0026#171;in contrasto con la normativa primaria\u0026#187;, che non consentirebbe alcuna deroga \u0026#8211; neppure per i minori infradodicenni \u0026#8211; alla regola cos\u0026#236; dettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo un intervento di questa Corte, appunto, consentirebbe di raggiungere il risultato che oggi la circolare garantisce solo in parte, e comunque in misura ridotta rispetto a quanto il rimettente ritiene costituzionalmente necessario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#171;nella parte in cui non esclude i minori [\u0026#8230;] dall\u0026#8217;obbligo di rapportarsi con il genitore o il nonno detenuti in regime differenziato unicamente all\u0026#8217;interno di sale colloqui approntate con un vetro divisorio a tutta altezza, e dunque senza alcun contatto fisico con gli stessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe leso, in primo luogo, il diritto della persona detenuta a mantenere rapporti effettivi con il proprio nucleo familiare, cos\u0026#236; come garantito dai parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulterebbe, in particolare, compromesso il diritto a non subire una \u0026#171;detenzione inumana\u0026#187;, tale dovendosi considerare quella caratterizzata dall\u0026#8217;assoluta privazione di ogni contatto fisico con i figli ed i nipoti in et\u0026#224; pi\u0026#249; giovane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, il divieto censurato non rispetterebbe i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 143 del 2013 e n. 351 del 1996), secondo cui le limitazioni imposte dal regime differenziato sono compatibili con gli artt. 3 e 27 Cost. solo in quanto giustificate da esigenze di tutela dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza. I soggetti \u0026#171;in tenera et\u0026#224;\u0026#187;, infatti, non potrebbero ragionevolmente ritenersi strumentalizzabili quali vettori di informazioni, da e per l\u0026#8217;esterno. Durante i colloqui con loro, sarebbe perci\u0026#242; sufficiente l\u0026#8217;ascolto accompagnato da audio e videoregistrazione del colloquio, gi\u0026#224; previsti dalla medesima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il divieto sospettato di illegittimit\u0026#224; costituzionale non garantirebbe il rispetto del \u0026#171;superiore interesse\u0026#187; del minore, presidiato dagli artt. 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo. In forza di tale principio, si dovrebbe sempre accordare \u0026#171;netta prevalenza\u0026#187; ai diritti del minore sulle altre esigenze confliggenti. Per questo, in particolare durante l\u0026#8217;et\u0026#224; dello sviluppo, il rapporto fisico con il genitore non sarebbe sostituibile con un dialogo ostacolato da un vetro divisorio. Anche l\u0026#8217;art. 8 CEDU, del resto, obbligherebbe lo Stato ad evitare \u0026#171;condizioni stressanti per i bambini\u0026#187; durante i colloqui con i parenti, pure se detenuti in regime di massima sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il giudice a quo ritiene che in altre disposizioni dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario sia rinvenibile l\u0026#8217;indicazione di una soglia di et\u0026#224; pi\u0026#249; ragionevole, al di sotto della quale consentire i colloqui senza separazione fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRichiama, in particolare, il comma 3 dell\u0026#8217;art. 18 ordin. penit., come modificato dalla riforma dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario operata dal d.lgs. n. 123 del 2018, secondo cui \u0026#171;particolare cura \u0026#232; dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici\u0026#187;. Osserva che il legislatore avrebbe indicato il medesimo limite d\u0026#8217;et\u0026#224; \u0026#171;in plurime occasioni\u0026#187;, come ad esempio per fissare \u0026#171;la soglia dell\u0026#8217;imputabilit\u0026#224;\u0026#187; e la \u0026#171;conclusione del ciclo di scuola secondaria inferiore\u0026#187;. Questa soglia d\u0026#8217;et\u0026#224;, insomma, individuerebbe il momento in cui i minori acquisterebbero maggiore consapevolezza e sarebbero capaci di accettare la trasformazione in senso restrittivo delle modalit\u0026#224; di esecuzione dei colloqui con i familiari detenuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le due ordinanze di rimessione censurano la stessa disposizione, evocano i medesimi parametri costituzionali ed offrono i medesimi argomenti a sostegno delle questioni sollevate. I relativi giudizi vanno perci\u0026#242; riuniti, per essere decisi con un\u0026#8217;unica sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il rimettente, come si \u0026#232; visto, muove dalla premessa secondo cui il testo della disposizione censurata imporrebbe \u0026#8211; in ogni circostanza e senza possibilit\u0026#224; di deroga \u0026#8211; di attrezzare i locali destinati ad ospitare i colloqui dei detenuti soggetti al regime differenziato con un vetro divisorio a tutta altezza, strumento che per sua natura impedisce ogni contatto fisico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto \u0026#232;, dunque, il presupposto interpretativo da sottoporre a verifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che il regime differenziato previsto dall\u0026#8217;art. 41-bis, comma 2, ordin. penit. mira a contenere la pericolosit\u0026#224; dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libert\u0026#224;: collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (sentenze n. 97 del 2020 e n. 186 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, tuttavia, ha puntualmente definito anche i limiti cui \u0026#232; soggetta l\u0026#8217;applicazione del regime speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, ha affermato che, in base alla disposizione in esame, \u0026#232; possibile sospendere solo l\u0026#8217;applicazione di regole e istituti dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, e ha correlativamente chiarito non potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, \u0026#171;a quelle concrete esigenze non siano riconducibili poich\u0026#233; risulterebbero palesemente inidonee o incongrue rispetto alle finalit\u0026#224; del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato\u0026#187; (sentenza n. 186 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 18 del 2022). Misure di tal genere assumerebbero, infatti, \u0026#171;una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale\u0026#187; (sentenze n. 97 del 2020 e n. 351 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha inoltre precisato (sentenze n. 376 del 1997, n. 351 del 1996 e n. 349 del 1993) che le restrizioni che accompagnano l\u0026#8217;applicazione del regime differenziato, \u0026#171;considerate singolarmente e nel loro complesso, non devono essere tali da vanificare del tutto la necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena (sentenza n. 149 del 2018) e da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 186 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; \u0026#200; di intuitiva evidenza che, tra gli istituti che connotano l\u0026#8217;ordinaria disciplina trattamentale, quello dei colloqui con i familiari o con terze persone rappresenta uno dei momenti a pi\u0026#249; alto rischio per la garanzia degli obbiettivi perseguiti attraverso l\u0026#8217;applicazione del regime detentivo differenziato (sentenza n. 97 del 2020), trattandosi del \u0026#171;veicolo pi\u0026#249; diretto e immediato di comunicazione del detenuto con l\u0026#8217;esterno\u0026#187; (sentenza n. 143 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; comprensibile, dunque, la ragione per cui lo svolgimento di tali colloqui \u0026#8211; i quali, secondo la disciplina ordinaria, dovrebbero svolgersi in locali interni \u0026#171;senza mezzi divisori\u0026#187; o in spazi all\u0026#8217;aperto a ci\u0026#242; destinati (art. 37, comma 5, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante \u0026#171;Regolamento recante norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libert\u0026#224;\u0026#187;) \u0026#8211; sia stata sempre circondato, in riferimento ai detenuti sottoposti al regime speciale, da una serie di rigorose misure, volte a impedire che gli esponenti dell\u0026#8217;organizzazione criminale in stato di detenzione possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libert\u0026#224;, e cos\u0026#236; mantenere, anche dall\u0026#8217;interno del carcere, il controllo sulle attivit\u0026#224; delittuose dell\u0026#8217;organizzazione stessa (sentenze n. 97 del 2020, n. 186 del 2018 e n. 143 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Tra queste misure, il divieto di passaggio di oggetti durante i colloqui visivi \u0026#232; inizialmente contemplato in alcune circolari dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, diramate nel corso degli anni Novanta del secolo scorso, in attuazione dei primi provvedimenti che dispongono la sospensione delle ordinarie regole di trattamento, introdotta dall\u0026#8217;art. 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalit\u0026#224; mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer garantire il conseguimento del risultato, l\u0026#8217;amministrazione aveva da tempo assicurato il rispetto del divieto attrezzando con vetri divisori \u0026#8220;a tutta altezza\u0026#8221; i locali destinati ai colloqui visivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel frattempo, il divieto di passaggio di oggetti trova collocazione a livello di fonte primaria, con la legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario). Quest\u0026#8217;ultima, infatti, sulla scorta dell\u0026#8217;esperienza maturata nei primi anni di applicazione del regime differenziato, \u0026#8220;stabilizza\u0026#8221; il regime detentivo speciale, \u0026#171;tipizzando le limitazioni che in concreto il Ministro della giustizia poteva imporre allo scopo di contenere la pericolosit\u0026#224; dei singoli destinatari della misura\u0026#187; (sentenza n. 186 del 2018). Tra queste limitazioni figura quella censurata dall\u0026#8217;odierno rimettente: la lettera b) del comma 2-quater dell\u0026#8217;art. 41-bis ordin. penit. dispone, infatti, per la parte qui rilevante, che i colloqui dei detenuti avvengano \u0026#171;in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una restrizione ulteriore rispetto alle altre previste dalla medesima disposizione: limitazione dei colloqui visivi ad uno soltanto al mese e loro sottoposizione a videoregistrazione nonch\u0026#233;, previa motivata autorizzazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente, a controllo auditivo e a registrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Proprio con riferimento al divieto di passaggio di oggetti, ancor prima della trasposizione in legge delle misure restrittive tipiche del regime speciale, la stessa amministrazione \u0026#8211; nell\u0026#8217;esercizio di quel margine di discrezionalit\u0026#224; che naturalmente le spetta in materia di definizione dei tempi e dei modi per la concreta attuazione del diritto ai colloqui visivi (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 26 giugno-13 agosto 2020, n. 23945) \u0026#8211; aveva avvertito la necessit\u0026#224; di operare un bilanciamento tra gli interessi in gioco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; con la circolare DAP del 6 febbraio 1998, n. 543884 (successiva alla prima serie di pronunce con le quali questa Corte ha delineato i ricordati limiti \u0026#8220;interni\u0026#8221; cui \u0026#232; soggetta l\u0026#8217;applicazione del regime detentivo differenziato), era stata consentita la fruizione dei colloqui senza vetro divisorio, inizialmente con i figli minori di anni sedici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la successiva circolare DAP del 20 febbraio 1998, n. 3470/5920 (punto 4), tale soglia di et\u0026#224; \u0026#232; stata abbassata a dodici anni, secondo una direttiva mai pi\u0026#249; abbandonata nelle circolari successive. Queste ultime, piuttosto, hanno provveduto ad estendere anche ai nipoti ex filio infradodicenni la deroga alla regola del colloquio con il vetro divisorio, consolidando in tal modo i contorni di una prassi giunta immutata fino ad oggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nell\u0026#8217;ultimo atto amministrativo emanato per impartire istruzioni sull\u0026#8217;organizzazione del regime detentivo differenziato \u0026#8211; la circolare DAP del 2 ottobre 2017, oggetto di attenzione critica del giudice rimettente \u0026#8211; si legge (art. 16): \u0026#171;[i]n una prospettiva di bilanciamento di interessi di pari rilevanza costituzionale, tra tutela del diritto del detenuto/internato di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza pubblica, il detenuto/internato potr\u0026#224; chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza degli altri familiari dall\u0026#8217;altra parte del vetro. Detto colloquio \u0026#232; sottoposto a videoregistrazione ed ascolto, previo provvedimento motivato dell\u0026#8217;A.G\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circolare ha cura di precisare, altres\u0026#236;, che \u0026#171;[i]l posizionamento del minore nello spazio destinato al detenuto/internato dovr\u0026#224; avvenire evitando forme di contatto diretto con ogni familiare adulto. In ogni caso il predetto posizionamento e la successiva riconsegna del minore ai familiari, [dovranno] avvenire sotto stretto controllo da parte del personale di polizia addetto alla vigilanza, con le cautele e gli accorgimenti del caso, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle del minore e lo stato di disagio in cui lo stesso pu\u0026#242; venirsi a trovare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, \u0026#232; previsto un controllo con l\u0026#8217;ausilio di metal-detector prima e dopo la fruizione del colloquio stesso, mentre la perquisizione manuale \u0026#232; consentita soltanto quando sussistano comprovate ragioni di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale oggetto di odierno scrutinio risultano non fondate, nei sensi di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Come si \u0026#232; visto, entrambe le ordinanze muovono da un comune presupposto: la disposizione in esame sarebbe inequivoca nel senso di imporre l\u0026#8217;utilizzo del vetro divisorio in ogni circostanza, e dunque anche in occasione dei colloqui visivi con i figli e i nipoti in linea retta minori di (qualunque) et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte non condivide tale presupposto, essendo possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento ai colloqui visivi, senza dubbio ricompresi nella sfera dei diritti spettanti anche ai detenuti in regime differenziato, non erra il rimettente quando sostiene la necessit\u0026#224;, sia di garantire che il complessivo trattamento penitenziario non contrasti con il senso di umanit\u0026#224;, al metro dell\u0026#8217;art. 27 Cost., sia di tutelare il preminente interesse dei minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il primo profilo, rilievo essenziale assume l\u0026#8217;interesse della persona detenuta a mantenere un contatto fisico con i familiari. Una disciplina che ne escluda totalmente la possibilit\u0026#224;, finanche nei confronti di quelli in et\u0026#224; pi\u0026#249; giovane, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall\u0026#8217;art. 27 Cost., anche per i soggetti in regime differenziato (sentenza n. 351 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il secondo profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che \u0026#171;la speciale rilevanza dell\u0026#8217;interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione\u0026#187;, trova \u0026#171;riconoscimento e tutela sia nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale interno \u0026#8211; che demanda alla Repubblica di proteggere l\u0026#8217;infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) \u0026#8211; sia nell\u0026#8217;ordinamento internazionale\u0026#187; (sentenza n. 187 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ultimo, vengono in particolare considerazione non solo le previsioni del parametro interposto evocato dall\u0026#8217;odierno rimettente (l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo), ma anche quelle dell\u0026#8217;art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea: \u0026#171;[q]ueste due ultime disposizioni qualificano come \u0026#8220;superiore\u0026#8221; l\u0026#8217;interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorit\u0026#224; pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato \u0026#8220;preminente\u0026#8221;\u0026#187; (ancora sentenza n. 187 del 2019, che richiama le sentenze n. 76 del 2017 e, in termini pressoch\u0026#233; sovrapponibili, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; volte, quindi, sulla scorta del ricordato principio, questa Corte \u0026#232; intervenuta per adeguare le norme di ordinamento penitenziario alla necessit\u0026#224; di tutelare il primario interesse del minore, ossia di un \u0026#171;soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione\u0026#187; (sentenza n. 76 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; che concordarsi con il rimettente, dunque, quando afferma che, per il minore \u0026#171;infante o ancora nelle fasi dello sviluppo\u0026#187;, il rapporto fisico con il familiare detenuto non sarebbe, almeno di regola, sostituibile con un incontro ostacolato da un vetro divisorio; anche se, come si metter\u0026#224; subito in evidenza, le innegabili esigenze di sicurezza sottese al regime detentivo differenziato comportano cautele e precisazioni ulteriori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tutte le pronunce prima richiamate, in effetti, questa Corte ha sempre ribadito che l\u0026#8217;interesse del minore \u0026#171;non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena\u0026#187; (sentenza n. 174 del 2018; nello stesso senso, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 30 del 2022). Esigenze che, appunto, si riscontrano al massimo grado per i detenuti assoggettati al regime detentivo differenziato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Ritiene questa Corte che il giudice a quo \u0026#8211; pur avendo ben presente l\u0026#8217;intero contesto normativo e giurisprudenziale appena illustrato \u0026#8211; non ne abbia tratto le dovute conseguenze quanto all\u0026#8217;interpretazione della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, per vero, contiene indici testuali che depongono in favore della lettura fatta propria dal rimettente: in effetti, \u0026#8220;attrezzare\u0026#8221; i locali destinati ai colloqui visivi \u0026#171;in modo da impedire il passaggio di oggetti\u0026#187; pu\u0026#242; significare inserire una separazione materiale che impedisca qualsivoglia contatto fisico tra gli interlocutori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; indubbio che, nell\u0026#8217;esperienza concreta, lo strumento del vetro divisorio a tutta altezza \u0026#8211; impedendo ogni contatto fisico tra gli interlocutori \u0026#8211; si rivela quello pi\u0026#249; efficace per impedire il passaggio di oggetti. Ed \u0026#232;, quindi, certamente legittimo che l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, nella prassi, abbia individuato in quello strumento la soluzione tecnica per gestire i colloqui dei detenuti soggetti al regime differenziato con i propri familiari e conviventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, ad un\u0026#8217;analisi pi\u0026#249; attenta, il dato testuale suggerisce anche un esito diverso da quello proposto dal rimettente, compatibile con i parametri costituzionali e sovranazionali evocati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; senza significato che il legislatore, nel codificare le prescrizioni gi\u0026#224; contenute nelle precedenti circolari amministrative, abbia semplicemente indicato il risultato vietato \u0026#8211; il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi \u0026#8211; senza affatto specificare, in dettaglio, le pertinenti soluzioni tecniche (in particolare, l\u0026#8217;impiego del vetro divisorio a tutta altezza), limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano \u0026#171;attrezzati\u0026#187; in modo da impedire tale passaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, la stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha giudicato legittima \u0026#8211; e dunque conforme al dato normativo primario \u0026#8211; la previsione dell\u0026#8217;art. 16 della citata circolare DAP del 2 ottobre 2017, che ammette il colloquio senza vetro divisorio, nel caso in cui esso avvenga con i figli e i nipoti in linea retta minori di dodici anni (tra le ultime, Corte di cassazione, sentenza n. 34388 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta chiaro, insomma, che l\u0026#8217;impiego del vetro divisorio, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non \u0026#232; tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d\u0026#8217;et\u0026#224;, un simile dispositivo pu\u0026#242; apparire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche (unitamente alle misure gi\u0026#224; espressamente contemplate, per tutti i colloqui dei detenuti in regime differenziato, dal comma 2-quater, lettera b, dell\u0026#8217;art. 41-bis ordin. penit.) potrebbero invece risultare adeguate, sia a garantire la finalit\u0026#224; indicata dalla disposizione censurata, sia, al contempo, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l\u0026#8217;interesse preminente del minore. Tra queste, ad esempio, l\u0026#8217;impiego di telecamere di sorveglianza puntate costantemente sulle mani, la dislocazione del personale di vigilanza in posizioni strategiche, eccetera. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, \u0026#232; la stessa ordinanza di rimessione a osservare che il colloquio \u0026#171;pu\u0026#242; essere interrotto in qualsiasi momento, a fronte di eventuali elementi di criticit\u0026#224;\u0026#187;, pi\u0026#249; facilmente rilevabili in presenza di una (almeno statisticamente) ridotta \u0026#171;capacit\u0026#224; del fanciullo di rendersi latore di messaggi criminali o del genitore di strumentalizzare tale momento a questo scopo\u0026#187; (nello stesso senso, la gi\u0026#224; citata Corte di cassazione, sentenza n. 46719 del 2021, che valorizza la massima di esperienza in base alla quale i minori di dodici anni \u0026#171;in ragione dell\u0026#8217;et\u0026#224;, pi\u0026#249; difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalit\u0026#224; proprie del regime differenziato\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;interpretazione qui privilegiata \u0026#8211; secondo cui la disposizione censurata non impone affatto in ogni circostanza l\u0026#8217;impiego del vetro divisorio \u0026#8211; \u0026#232; compatibile con il dato testuale, e ne consente una lettura adeguata ai parametri costituzionali evocati. Contestualmente, permette di valorizzare la ratio della disposizione stessa, considerandola quale parte del complessivo regime detentivo differenziato, alla luce sia delle finalit\u0026#224;, sia dei limiti cui l\u0026#8217;applicazione di tale regime \u0026#232; soggetta: i quali ultimi impongono di considerare legittime le sole restrizioni funzionali a garantire l\u0026#8217;inderogabile esigenza \u0026#171;di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonch\u0026#233; fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libert\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 376 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza di quanto sostenuto dal giudice a quo, e conformemente alle statuizioni rese, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ricordata, non possono perci\u0026#242; considerarsi contra legem le circolari adottate dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria per consentire colloqui senza vetro divisorio con minori in tenera et\u0026#224; (da ultimo, nella circolare DAP del 2 ottobre 2017). Come ribadito di recente da questa Corte, infatti, quando ci\u0026#242; sia consentito dalla littera legis, l\u0026#8217;interpretazione delle disposizioni restrittive tipiche del regime detentivo speciale \u0026#171;deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilit\u0026#224; con i precetti costituzionali di riferimento nella materia in esame\u0026#187; (sentenza n. 197 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Nella prospettiva dell\u0026#8217;interpretazione adeguatrice illustrata, l\u0026#8217;intervento richiesto dal rimettente non risulta necessario, neppure ai fini dell\u0026#8217;estensione della platea dei soggetti minorenni da ammettere al colloquio in assenza di vetro divisorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn presenza di una disposizione di legge che indica con chiarezza l\u0026#8217;obiettivo \u0026#8211; impedire il passaggio di oggetti \u0026#8211; le soluzioni per raggiungerlo vanno necessariamente adeguate alla situazione concreta che l\u0026#8217;amministrazione si trovi ad affrontare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questo angolo visuale, la pi\u0026#249; volte ricordata circolare amministrativa ha il pregio di contenere direttive che orientano uniformemente l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, fornendole un riferimento che la solleva dall\u0026#8217;obbligo di motivare puntualmente le ragioni della propria scelta su ogni richiesta di colloquio senza vetro divisorio con familiari minorenni, sia infra, sia ultradodicenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ulteriore pregio dell\u0026#8217;indicazione contenuta in una circolare siffatta \u0026#8211; proprio considerando le varie peculiarit\u0026#224; di condizione in cui possono trovarsi, sia il minore, sia il detenuto \u0026#8211; \u0026#232; che essa non pu\u0026#242; dar luogo ad alcuna insuperabile rigidit\u0026#224;. Da un lato, l\u0026#8217;indicazione in parola non pu\u0026#242; impedire una deroga puntuale alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni; dall\u0026#8217;altro lato, e all\u0026#8217;inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSar\u0026#224; quindi ben possibile all\u0026#8217;amministrazione penitenziaria \u0026#8211; o alla magistratura di sorveglianza in sede di reclamo \u0026#8211; disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di et\u0026#224; superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn direzione opposta, la singola amministrazione potr\u0026#224; rifiutare \u0026#8211; con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale \u0026#8211; una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicenne, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici, tali da rendere oggettivamente prevalente l\u0026#8217;esigenza di contenimento del rischio di contatti con l\u0026#8217;ambiente esterno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNulla impedisce ovviamente al legislatore di disciplinare in fonte primaria le modalit\u0026#224; dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori, evitando peraltro scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto, al cospetto delle specifiche esigenze evidenziate dal caso singolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Anche in assenza di intervento legislativo, tuttavia, alla luce della interpretazione qui prescelta, risulta immune da vizi lo schema normativo pi\u0026#249; sopra descritto: la forza dei parametri costituzionali interni e sovranazionali evocati dallo stesso rimettente, il tenore letterale della disposizione di legge censurata, l\u0026#8217;efficacia orientativa, per ci\u0026#242; solo derogabile, della soluzione contenuta nella circolare pi\u0026#249; volte richiamata, comportano infatti la non fondatezza, nei sensi precisati, di tutte le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con le ordinanze indicate in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230526111834.pdf","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Colloqui dei detenuti - Previsione che il colloquio visivo del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45659","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Finalità delle misure restrittive - Necessario rispetto della peculiare finalità del regime speciale e della funzione rieducativa della pena. (Classif. 167003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl regime differenziato previsto dall’art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, ordin. penit. mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn base all’art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, ordin. penit., è possibile sospendere solo l’applicazione di regole e istituti dell’ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza; mentre non possono essere disposte misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a tali esigenze, poiché risulterebbero palesemente inidonee o incongrue rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, assumendo una portata puramente afflittiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 18/2022 - mass. 44600, mass.44601; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290; S. 351/1996 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e23005\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe restrizioni che accompagnano l’applicazione del regime differenziato, considerate singolarmente e nel loro complesso, non devono essere tali da vanificare del tutto la necessaria finalità rieducativa della pena e da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 186/2018 - mass. 40290; S. 149/2018; S. 376/1997- mass. 23575; S. 351/1996 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e23005; S. 349/1993\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’interpretazione delle disposizioni restrittive tipiche del regime detentivo speciale deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilità con i precetti costituzionali di riferimento, quando ciò sia consentito dalla \u003cem\u003elittera legis.\u003c/em\u003e (\u003cem\u003ePrecedente: S. 197/2021 - mass. 44220\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45660","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45660","titoletto":"Minori - In genere - Interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori - Riconoscimento e tutela sia nell\u0027ordinamento costituzionale (con la previsione della protezione dell\u0027infanzia), sia nell\u0027ordinamento internazionale (in particolare, nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea) - Limiti - Possibile bilanciamento con interessi contrapposti, anch\u0027essi di rilievo costituzionale, come quelli di difesa sociale. (Classif. 155001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, trova riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento costituzionale interno che demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) sia nell’ordinamento internazionale che qualifica come “superiore” l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato “preminente” (art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e art. 24, comma 2, CDFUE). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 187/2019 - mass. 41429; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 239/2014 - mass. 38138\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’interesse del minore non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 174/2018 - mass. 40169; S. 30/2022 - mass. 44649\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45661","numero_massima_precedente":"45659","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione ONU diritti del fanciullo","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45661","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Colloqui visivi con familiari minori di età - Modalità che escludano il contatto fisico - Divieto di una totale esclusione - Necessità che le modalità siano a tutela del senso di umanità e del preminente interesse del minore (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale della norma che disciplina i colloqui dei detenuti in regime speciale, nella parte in cui imporrebbe l\u0027uso del vetro divisorio anche nei colloqui con i figli e i nipoti minori di quattordici anni). (Classif. 167001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUna disciplina che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, inclusi quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, stabilito dall’art. 27 Cost. anche per i detenuti in regime speciale, e con i parametri costituzionali e internazionali che tutelano il preminente interesse del minore.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 8 CEDU – dell’art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nel prevedere che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, imporrebbe l’uso del vetro divisorio a tutta altezza, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di quattordici anni. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la disposizione censurata può essere interpretata in modo da garantire un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori, nel senso che il regime previsto dall’art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e non impone sempre l’impiego del vetro divisorio durante i colloqui con i familiari minori di età. Nel richiedere che i locali siano «attrezzati» in maniera da impedire il passaggio di oggetti, il legislatore indica solo l’obiettivo da raggiungere, senza specificare le possibili soluzioni tecniche, che vanno invece necessariamente adeguate alla situazione concreta, al fine di garantire il risultato indicato dalla legge e al contempo evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l’interesse del minore. A sua volta la circolare DAP del 2 ottobre 2017, che consente il colloquio senza vetro nel caso di figli o nipoti minori di dodici anni, contiene una direttiva che è solo orientativa e per ciò stesso derogabile: l’amministrazione penitenziaria ben potrà quindi disporre un colloquio senza vetro anche con minori ultradodicenni quando sia possibile escludere che questi siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive e, al contrario, potrà rifiutarlo anche nel caso di minore infradodicenne ove risultino elementi specifici, che rendano oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno. Così interpretata la disciplina risulta immune dai vizi denunciati, fermo restando che il legislatore è libero di disciplinare in fonte primaria le modalità dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori, evitando scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290; S. 143/2013 - mass. 37157\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45660","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"41","specificazione_articolo":"bis","comma":"2","specificazione_comma":"quater, lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione ONU diritti del fanciullo","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43023","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 105/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2364","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43525","autore":"Coduti D.","titolo":"I colloqui in carcere e il complesso (ma necessario) bilanciamento tra tutela della sicurezza e diritti di detenuti e minori. Brevi note a Corte cost., sent. n. 105 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"669","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43525_2023_105.pdf","nome_file_fisico":"105_2023_Coduti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44069","autore":"Giubilei A.","titolo":"Persone, non oggetti: il diritto del detenuto in regime di 41-bis a mantenere rapporti affettivi (ed effettivi) con il proprio nucleo familiare. Nota a Corte cost., sentenza n. 105 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44068_2023_105.pdf","nome_file_fisico":"105_2023_Giubilei.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44250","autore":"Gonnella P.","titolo":"Essere padri in carcere. La sentenza n. 219 della Corte costituzionale salva la differenza di trattamento per le madri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44249_2023_105.pdf","nome_file_fisico":"219_2023-Gonnella.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44523","autore":"Guarnier T., Carnevale P.","titolo":"Dove alberga il diritto vivente? L\u0027applicazione delle leggi per via amministrativa al cospetto della Corte-interprete. Considerazioni preliminari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44432","autore":"Maggio P.","titolo":"La Corte costituzionale si pronuncia sul diritto dei figli minori ad abbracciare durante i colloqui i genitori o i nonni ristretti al 41-bis ord. penit.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"101","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44025","autore":"Manca V.","titolo":"Amore e carcere: binomio impossibile(?)! La Corte costituzionale segna una tappa fondamentale del percorso di inveramento del volto costituzionale della pena","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44024_2023_105.pdf","nome_file_fisico":"10_2024+altre_Manca.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43857","autore":"Manca V., Bulighin S.","titolo":"Il difficile equilibrio nel giudizio di bilanciamento tra contrapposte esigenze di rango costituzionale: la disciplina dei colloqui visivi per i detenuti in regime di \"carcere duro\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1207","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43193","autore":"Pierantoni D.","titolo":"Erroneo presupposto interpretativo, interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie del Giudice delle leggi: appunti a margine della sentenza n. 105 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43193_2023_105.pdf","nome_file_fisico":"105-2023_Pierantoni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46238","autore":"Rossi G.","titolo":"Il “carcere duro” e il diritto all’aria. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 30 del 2025","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"229","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46237_2023_105.pdf","nome_file_fisico":"30_2025+altre_Rossi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44452","autore":"Severa F.","titolo":"Amministrare il carcere secondo Costituzione: oltre l’effettività rinnegante della normativa penitenziaria","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"15","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44451_2023_105.pdf","nome_file_fisico":"10-2024+altre Severa.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43333","autore":"Siracusano F.","titolo":"Proporzionalità e congruità nella gestione dei colloqui dei detenuti al 41-bis comma 2 ord. penit. con i familiari minorenni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]