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Tale disposizione, al pari di quella di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 796, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, esprimerebbe un \u0026#171;principio di coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 91 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tali premesse il ricorso articola i motivi di impugnazione delle disposizioni regionali che \u0026#171;compromette[rebbero] i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 sostituisce integralmente l\u0026#8217;art. 23 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), del quale il ricorso riporta i primi due commi, che cos\u0026#236; stabiliscono:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;1. La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell\u0026#8217;acquisto di dispositivi per contrastare l\u0026#8217;alopecia secondaria e attivit\u0026#224; di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) \u0026#232; rifinanziata, nell\u0026#8217;ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2022/2024, per l\u0026#8217;importo di euro 100.000,00 per l\u0026#8217;esercizio 2022 e per l\u0026#8217;importo di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualit\u0026#224; 2023 e 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato \u0026#8220;Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici\u0026#8221;, alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur dando atto che la Regione Abruzzo garantirebbe \u0026#171;tali prestazioni con risorse non destinate alla sanit\u0026#224;, bens\u0026#236; al settore sociale\u0026#187;, il ricorrente lamenta che le stesse si configurerebbero \u0026#171;comunque quale misura di assistenza \u0026#8220;supplementare\u0026#8221; (c.d. extra L.E.A.)\u0026#187; laddove, invece, durante l\u0026#8217;attuazione del Piano la Regione non potrebbe \u0026#171;introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando la sentenza n. 190 del 2022 di questa Corte, che avrebbe ribadito il carattere \u0026#171;assolutamente obbligatori[o]\u0026#187; degli interventi individuati dal Piano, il motivo di ricorso conclude che la disposizione regionale impugnata violerebbe sia l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie di potest\u0026#224; legislativa concorrente del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; e della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sia l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, determinerebbe anche \u0026#171;il problema della congruit\u0026#224; della copertura della spesa \u0026#8220;necessaria\u0026#8221;, posto che un impiego di risorse per prestazioni \u0026#8220;non essenziali\u0026#8221; verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Della stessa legge regionale \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 26, comma 1, ai sensi del quale \u0026#171;[l]a Regione Abruzzo, al fine di ampliare le attivit\u0026#224; di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, concede un contributo \u0026#8220;\u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e\u0026#8221; non inferiore a 1.000,00 euro a ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attivit\u0026#224; di contrasto all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente premette che, in disparte la possibilit\u0026#224; di estenderla ad altre tipologie di lavoro, la disposizione si riferirebbe ai lavoratori dipendenti delle citate aziende, il cui rapporto avrebbe \u0026#171;natura privatistica\u0026#187;, come previsto sia dall\u0026#8217;art. 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), sia dall\u0026#8217;art. 15 della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, recante \u0026#171;Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza della citata disposizione statale, inoltre, la disciplina del rapporto sarebbe demandata alla contrattazione collettiva \u0026#171;secondo i criteri e le modalit\u0026#224;\u0026#187; di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; In tale contesto normativo, la disposizione regionale impugnata violerebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., attribuendo un emolumento economico aggiuntivo, seppure \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, a dipendenti pubblici, in contrasto con gli artt. 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che ricondurrebbero alla contrattazione collettiva sia la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, sia la determinazione del trattamento economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe leso anche il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., per la disparit\u0026#224; di trattamento determinata dalla norma regionale in esame rispetto alla \u0026#171;restante categoria di personale operante presso le ASP di riferimento e di altri territori regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Infine, assumendo che il contributo riconosciuto dalla disposizione regionale impugnata integri un \u0026#171;livello ulteriore di assistenza\u0026#187;, la cui erogazione sarebbe inibita alla Regione Abruzzo in costanza del piano di rientro dal disavanzo sanitario, il ricorso lamenta il contrasto anche con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; e della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Del richiamato art. 26 \u0026#232; impugnato anche il comma 2 che, \u0026#171;[p]er le medesime finalit\u0026#224; di cui al comma 1\u0026#187;, autorizza \u0026#171;altres\u0026#236; un contributo alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell\u0026#8217;allegato 1C alla deliberazione di Giunta regionale n. 656 dell\u0026#8217;11 ottobre 2021\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ricorda che i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e i soggetti erogatori privati sono regolati mediante appositi accordi contrattuali previsti dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali accordi, ai sensi del successivo art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, dovrebbero remunerare le prestazioni rese dai soggetti privati accreditati attraverso la corresponsione di tariffe omnicomprensive, cos\u0026#236; che non sarebbero remunerabili \u0026#171;i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie\u0026#187; che si convenzionino, \u0026#171;ivi compreso il costo del personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, proprio in correlazione con la pandemia da COVID-19, il legislatore statale avrebbe autorizzato le regioni a riconoscere esclusivamente incrementi tariffari, nei limiti della tariffa massima nazionale, ovvero un incremento di budget determinato dall\u0026#8217;acquisto di un maggiore numero di prestazioni nel rispetto dell\u0026#8217;equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale (\u0026#232; richiamato l\u0026#8217;art. 4, commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata si porrebbe, dunque, \u0026#171;in ulteriore contrasto con l\u0026#8217;articolo 81 e con l\u0026#8217;articolo 117, terzo comma, Cost., e con l\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del D.Lgs. n. 502/1992, quale norma statale interposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, si \u0026#232; costituita in giudizio chiedendo di dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 25 e 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnativa del suddetto art. 25 sarebbe anzitutto irragionevole e illogica, colpendo una misura diretta al contenimento della spesa pubblica. Infatti, questa norma avrebbe rifinanziato gli interventi introdotti dalla legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell\u0026#8217;acquisto di dispositivi per contrastare l\u0026#8217;alopecia secondaria e attivit\u0026#224; di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia), riducendo gli stanziamenti agli stessi destinati rispetto agli importi originariamente da quella stabiliti, nonch\u0026#233; rispetto alla rideterminazione successivamente operata dall\u0026#8217;art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Ad ogni modo, le prestazioni rifinanziate dalla disposizione regionale impugnata non rivestirebbero natura strettamente sanitaria o terapeutica, essendo piuttosto rivolte a migliorare la qualit\u0026#224; della vita dei soggetti che hanno sub\u0026#236;to trattamenti chemioterapici e a favorire il loro ritorno al lavoro e alla socialit\u0026#224;, a sostenere i disagi psicologici derivanti dalla malattia e dalle cure, nonch\u0026#233; a risolvere problematiche di natura estetica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe, quindi, di prestazioni afferenti \u0026#171;al settore sociale e della vita di relazione degli individui\u0026#187;, che non configurerebbero \u0026#171;un livello di assistenza sanitaria \u0026#8220;supplementare\u0026#8221;\u0026#187; precluso alle regioni soggette a un Piano di rientro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento normativo avrebbe dunque coerentemente posto i relativi oneri finanziari a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e non della Missione 13 (Tutela della salute), senza distogliere n\u0026#233; ridurre le risorse destinate al Piano di rientro e, quindi, alla sanit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le stesse ragioni varrebbero a confutare la doglianza che il ricorrente muove all\u0026#8217;art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, denunciato, in particolare, perch\u0026#233; la previsione di un contributo \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e non sarebbe coerente con il piano di rientro dal disavanzo sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbero disattese anche le altre censure aventi a oggetto la suddetta disposizione, che non sarebbe \u0026#171;idonea ad attribuire direttamente il contributo ad ogni singolo lavoratore delle ASP\u0026#187;, dovendo piuttosto essere \u0026#171;intesa nel senso che\u0026#187; siano queste ultime, destinatarie dello stanziamento regionale, a riconoscere gli emolumenti al proprio personale \u0026#171;in sede di contrattazione decentrata integrativa e nel rispetto della normativa statale vigente in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 84 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 25 e 26, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il primo motivo di ricorso concerne l\u0026#8217;art. 25 il quale, nel sostituire l\u0026#8217;art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, stanzia le risorse per il rifinanziamento degli interventi introdotti dalla legge reg. Abruzzo n. 28 del 2021 e provvede alla relativa copertura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso statale, sul presupposto che la disposizione regionale impugnata preveda misure di assistenza supplementari rispetto ai LEA garantiti dal Servizio sanitario nazionale, lamenta che la Regione Abruzzo non potrebbe introdurre tali prestazioni, in quanto \u0026#171;in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario\u0026#187;. La stessa violerebbe pertanto l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dall\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, che sancirebbe il carattere obbligatorio, per le regioni sottoposte al Piano di rientro, degli interventi dallo stesso individuati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima disposizione regionale contrasterebbe anche con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;effettuazione di spese non obbligatorie, in una condizione di risorse contingentate, verrebbe a ridurre la \u0026#171;spesa \u0026#8220;necessaria\u0026#8221;\u0026#187; per le prestazioni essenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; controverso che la Regione Abruzzo sia impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, avviato nel 2007 e attualmente proseguito in forza della deliberazione della Giunta regionale della Regione Abruzzo 17 gennaio 2023, n. 14 (Presa d\u0026#8217;atto e approvazione del \u0026#8220;Programma operativo 2022-2024 Regione Abruzzo\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; comporta che essa, per un verso, \u0026#232; tenuta a dare attuazione agli interventi individuati dal suddetto Programma operativo e, per altro verso, non pu\u0026#242; introdurre livelli di assistenza sanitaria ulteriori rispetto a quelli essenziali, al cui prioritario ripristino nel territorio regionale sono strumentali le attivit\u0026#224; declinate nel richiamato documento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, \u0026#171;l\u0026#8217;assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilit\u0026#224; di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie\u0026#187; (sentenza n. 161 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, le censure statali non dimostrano, limitandosi ad affermarlo in maniera generica e apodittica, che quelle finanziate dalla norma regionale impugnata rientrino nel \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e degli extra LEA e nemmeno che risulti incrementata la spesa sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, la legge reg. Abruzzo n. 28 del 2021, rifinanziata dall\u0026#8217;impugnato art. 25, ha previsto alcune misure a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, \u0026#171;supportandone il miglioramento della qualit\u0026#224; della vita, il ritorno al lavoro e alla socialit\u0026#224; e sostenendo i disagi psicologici derivanti dalla malattia e dalle cure\u0026#187; (art. 1, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la suddetta legge regionale, agli artt. 2 e 3, riconosce ai pazienti un contributo, sotto forma di rimborso parziale e \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, rispettivamente, \u0026#171;per l\u0026#8217;acquisto di protesi tricologiche\u0026#187; e \u0026#171;per l\u0026#8217;esecuzione di dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica\u0026#187;; agli artt. 4 e 6, prevede contributi, rispettivamente, alle aziende sanitarie locali per l\u0026#8217;acquisto di caschetti refrigerati e alle organizzazioni del terzo settore \u0026#171;per lo svolgimento di attivit\u0026#224; di ascolto e sostegno ai pazienti\u0026#187; oncologici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmerge agevolmente che nessuna delle misure introdotte dalla legge reg. Abruzzo n. 28 del 2021 riguarda prestazioni a contenuto terapeutico necessarie al trattamento della malattia oncologica. Piuttosto, proprio in considerazione degli effetti collaterali delle cure cui i pazienti sono stati sottoposti e in coerenza con la finalit\u0026#224; enunciata dal citato art. 1, comma 2, esse si collocano nell\u0026#8217;area delle prestazioni di natura sociale, attivate per favorire la ripresa delle relazioni interpersonali dopo il periodo della malattia e per sostenere i disagi psicologici da questa derivanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella disposizione regionale impugnata va quindi ravvisata \u0026#171;una finalit\u0026#224; diversa da quella della tutela della salute\u0026#187;, esulando l\u0026#8217;ambito di applicazione della stessa \u0026#171;da quello oggetto di garanzia dei livelli essenziali di assistenza\u0026#187; (sentenza n. 94 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, nel senso indicato converge il disposto dell\u0026#8217;art. 9 della citata legge regionale, che coerentemente individua per l\u0026#8217;attuazione della stessa, quale dipartimento regionale competente, quello sulle politiche sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Inoltre, la censura statale si rivela non fondata anche perch\u0026#233; la disposizione regionale impugnata, nel disporre il rifinanziamento dei suddetti interventi sociali a favore dei pazienti oncologici, non ha inciso sulla parte del bilancio regionale destinata alla tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, le risorse individuate per tali misure sono allocate nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e la relativa copertura proviene da fondi non sanitari, come risulta dai commi 2 e 3 dell\u0026#8217;art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, sostituito dalla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; consegue che nella specie non si attivano i vincoli connessi ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, poich\u0026#233; la norma regionale impugnata ha introdotto i benefici in questione nell\u0026#8217;esercizio della competenza residuale nella materia dei servizi sociali \u0026#171;facendoli confluire nelle congruenti voci di spesa del bilancio regionale\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2021, punto 5.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le considerazioni che precedono valgono anche a ritenere non fondata la prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, infatti, il riscontrato carattere sociale delle prestazioni finanziate e, soprattutto, la estraneit\u0026#224; delle relative risorse al perimetro delle entrate e uscite sanitarie di cui all\u0026#8217;art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), escludono in radice che venga in rilievo l\u0026#8217;evocato tema dell\u0026#8217;elusione dell\u0026#8217;obbligo di garantire la \u0026#171;spesa \u0026#8220;necessaria\u0026#8221;\u0026#187; destinata ai livelli essenziali di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il secondo motivo di ricorso concerne il comma 1 dell\u0026#8217;art. 26 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, ai sensi del quale \u0026#171;[l]a Regione Abruzzo, al fine di ampliare le attivit\u0026#224; di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, concede un contributo \u0026#8220;\u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e\u0026#8221; non inferiore a 1.000,00 euro a ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attivit\u0026#224; di contrasto all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa in questa previsione la violazione: a) della competenza legislativa esclusiva statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., essendo l\u0026#8217;emolumento economico aggiuntivo erogato senza assicurare la cosiddetta riserva di contrattazione collettiva, prevista dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; b) del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., per la disparit\u0026#224; di trattamento determinata dalla suddetta norma regionale rispetto alla \u0026#171;restante categoria di personale operante presso le ASP di riferimento e di altri territori regionali\u0026#187;; c) dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; e della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sull\u0026#8217;assunto che il contributo riconosciuto dalla medesima disposizione regionale integri un \u0026#171;livello ulteriore di assistenza\u0026#187;, precluso alla Regione Abruzzo in costanza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La prima censura, riferita alla lesione della competenza legislativa esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 ha senza dubbio l\u0026#8217;effetto di riconoscere direttamente un emolumento economico, nell\u0026#8217;importo minimo indicato, ai dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), il cui rapporto di lavoro, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 17 del 2011 e della normativa statale da questo richiamata, \u0026#171;ha natura privatistica ed \u0026#232; disciplinato\u0026#187; dalle norme sul pubblico impiego privatizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi termini, nell\u0026#8217;attribuire tale importo, per quanto \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, la norma regionale impugnata non coinvolge in alcun modo la contrattazione collettiva, al contrario di quanto richiedono i principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, disposizioni interposte dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; infatti costante nel ritenere che a tale materia debba \u0026#171;ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, \u0026#8220;retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva\u0026#8221; nazionale, cui la legge dello Stato rinvia\u0026#187; (sentenza n. 146 del 2019), con la conseguenza che risulta costituzionalmente illegittima una norma regionale che, come quella in esame, \u0026#171;intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego\u0026#187; (sentenza n. 155 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; D\u0026#8217;altro canto, si rivela priva di fondamento l\u0026#8217;interpretazione avanzata dalla difesa regionale, secondo la quale le reali beneficiarie dello stanziamento sarebbero le ASP regionali, che di conseguenza sarebbero tenute ad attivare la contrattazione integrativa prima di \u0026#171;riconoscere i previsti emolumenti al proprio personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl tenore letterale dell\u0026#8217;impugnato art. 26, comma 1, non lascia, infatti, alcuno spazio alla possibilit\u0026#224; di ritenere che le risorse, direttamente destinate a favore dei lavoratori, debbano invece prima transitare nei fondi per la contrattazione integrativa presenti nei bilanci delle ASP: la disposizione impugnata \u0026#232; del tutto priva degli indici che questa Corte, in precedenti occasioni, ha potuto riscontrare in previsioni legislative di altre regioni, similmente dirette a disciplinare il riconoscimento di emolumenti agli operatori sanitari impegnati nella emergenza epidemiologica da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, in quei giudizi il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla riserva di contrattazione collettiva \u0026#232; stato escluso rilevando che il riconoscimento economico non veniva attribuito direttamente, perch\u0026#233; le disposizioni censurate rinviavano vuoi al \u0026#171;previo accordo tra l\u0026#8217;Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori\u0026#187; (sentenze n. 155 del 2023 e n. 155 del 2022), vuoi \u0026#171;alla \u0026#8220;concertazione\u0026#8221; con le organizzazioni sindacali la individuazione del personale destinatario e la quantificazione della relativa indennit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Va quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le ulteriori censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Dell\u0026#8217;art. 26 della citata legge regionale \u0026#232; impugnato anche il comma 2 in forza del quale, per le medesime finalit\u0026#224; di cui al comma precedente \u0026#8211; ovvero, \u0026#171;al fine di ampliare le attivit\u0026#224; di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#171;la Regione concede altres\u0026#236; un contributo alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell\u0026#8217;allegato 1C alla deliberazione di Giunta regionale n. 656 dell\u0026#8217;11 ottobre 2021\u0026#187;, avente a oggetto, tra l\u0026#8217;altro, la individuazione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e l\u0026#8217;approvazione dei tetti massimi di spesa per ciascuno stabiliti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta il contrasto con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione del principio della omnicomprensivit\u0026#224; delle tariffe che remunerano le prestazioni rese dai soggetti privati accreditati, ostativo della possibilit\u0026#224; di compensare i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie che si convenzionino, ivi compreso il costo del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa ricordato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, i soggetti privati accreditati possono essere coinvolti nella programmazione regionale sanitaria previa stipula di appositi contratti che, tra l\u0026#8217;altro, indicano \u0026#171;il volume massimo di prestazioni che le strutture [\u0026#8230;] si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalit\u0026#224; di assistenza\u0026#187; (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e il corrispettivo globale per le attivit\u0026#224; concordate, in base all\u0026#8217;applicazione di valori tariffari (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e). Inoltre, tali accordi indicano \u0026#171;la modalit\u0026#224; con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione\u0026#187; globale appena menzionato, prevedendo la riduzione del volume massimo di prestazioni \u0026#171;in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell\u0026#8217;anno, dei valori unitari dei tariffari regionali\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ee-bis\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e (rubricato \u0026#171;Remunerazione\u0026#187;), al comma 1, specifica che \u0026#171;[l]e strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivit\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento\u0026#187;, prescrivendo che per le funzioni assistenziali il criterio di remunerazione si basi sul \u0026#171;costo standard di produzione del programma di assistenza\u0026#187; mentre per le attivit\u0026#224; diverse la remunerazione avvenga in base a \u0026#171;tariffe predefinite per prestazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina illustrata conferma il principio di omnicomprensivit\u0026#224; della tariffa dedotto dal ricorso statale; del resto questa Corte ha gi\u0026#224; rilevato che l\u0026#8217;assetto della disciplina dell\u0026#8217;erogazione e della remunerazione delle prestazioni sanitarie \u0026#232; caratterizzato, tra l\u0026#8217;altro, proprio \u0026#171;dalla remunerazione in base al sistema a tariffa, allo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili\u0026#187; (sentenza n. 94 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992 rientra, inoltre, tra i principi fondamentali nella materia della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; (sentenze n. 192 del 2017 e n. 124 del 2015), nonch\u0026#233;, insieme al precedente art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, anche in quelli del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, perch\u0026#233; \u0026#171;le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l\u0026#8217;esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una pi\u0026#249; efficiente ed efficace spesa pubblica, anch\u0026#8217;essa funzionale al perseguimento dell\u0026#8217;interesse pubblico del settore\u0026#187; (sentenza n. 76 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Dal momento che la disposizione regionale impugnata riconosce un contributo ai soggetti accreditati e legati al Servizio sanitario regionale da un apposito contratto, ma al di fuori di tale fonte convenzionale e del sistema tariffario che la connota, essa introduce quindi una remunerazione ulteriore e aggiuntiva, in maniera difforme dal principio fondamentale, espresso dal suddetto art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, della remunerazione globale in base a tariffe omnicomprensive per le prestazioni acquisite da un soggetto accreditato dall\u0026#8217;accordo contrattuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePonendosi in contrasto con il richiamato principio fondamentale nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, violando l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 va dichiarato costituzionalmente illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbita la ulteriore censura.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sostituzione dell\u0027art. 23 della l. reg.le n. 5 del 2022 - Rifinanziamento della l. reg.le n. 28 del 2021 recante \"Contributo a sostegno dell\u0027acquisto di dispositivi per contrastare l\u0027alopecia secondaria e attivit\u0026#224; di supporto in favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia\" - Individuazione delle risorse a copertura degli oneri finanziari.\nAmpliamento delle attivit\u0026#224; di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale - Previsione della concessione, da parte della Regione, di un contributo una tantum per lavoratrici e lavoratori impiegati presso le Aziende pubbliche di servizi alla persona [ASP] nelle attivit\u0026#224; di contrasto all\u0027emergenza epidemiologica da Covid-19.\nPrevisione, per le finalit\u0026#224; di ampliamento delle attivit\u0026#224; di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, della concessione, da parte della Regione, di un contributo alle Residenze Protette [RP] private, accreditate e contrattualizzate, specificamente individuate.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45765","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Disciplina del rapporto di pubblico impiego - Norme della Regione Abruzzo - Riconoscimento di un emolumento in via diretta, in sostituzione della fonte negoziale - Violazione della competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 216021).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., in relazione ai principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022. La disposizione regionale impugnata dal Governo, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, riconosce direttamente, senza previo accordo o concertazione e del tutto al di fuori della contrattazione collettiva, un emolumento economico – specificandone l’importo minimo – a ciascun impiegato nelle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) abruzzesi. Tale rapporto di lavoro ha natura privatistica ed è pertanto disciplinato dalle norme sul pubblico impiego privatizzato, cosicché la disposizione impugnata si sostituisce illegittimamente alla negoziazione delle parti, fonte imprescindibile di disciplina del rapporto di pubblico impiego anche regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 155/2023; S. 155/2022 – mass. 45008; S. 5/2022 – mass. 44459; S. 146/2019 – mass. 42408\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45766","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"22/08/2022","data_nir":"2022-08-22","numero":"24","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"40","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45766","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Abruzzo - Contributo regionale al di fuori della fonte convenzionale e della remunerazione globale del sistema tariffario - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, che riconosce un contributo ai soggetti accreditati e legati al Servizio sanitario regionale da un apposito contratto. La disposizione impugnata dal Governo introduce una remunerazione ulteriore e aggiuntiva, al di fuori della fonte convenzionale e del sistema tariffario che la connota – volto a ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili – così discostandosi dal principio fondamentale della remunerazione globale in base a tariffe omnicomprensive per le prestazioni acquisite da un soggetto privato accreditato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 76/2023 – mass. 45477; S. 192/2017 – mass. 42056; S. 124/2015 – mass. 38445; S. 94/2009 – mass. 33283-33284-33285-33286-33287-33288-33289-33290\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45767","numero_massima_precedente":"45765","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"22/08/2022","data_nir":"2022-08-22","numero":"24","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45767","titoletto":"Regioni (competenza residuale) - In genere - Misure a favore di malati oncologici - Norme della Regione Abruzzo - Rifinanziamento di interventi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 218001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dell’art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, il quale, nel sostituire l’art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, stanzia risorse per il rifinanziamento di interventi a favore di malati oncologici. Sebbene la Regione Abruzzo sia assoggettata ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, la disposizione impugnata non introduce livelli di assistenza sanitaria inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e nemmeno incrementa la spesa sanitaria, ma prevede misure che, riguardando gli effetti collaterali delle cure dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia (favorire la ripresa delle relazioni interpersonali, il miglioramento della qualità della vita, il ritorno al lavoro e alla socialità), si collocano nell’area delle prestazioni di natura sociale e mostrano una finalità diversa rispetto alla materia della tutela della salute, ricadendo nell’esercizio della competenza residuale in materia dei servizi sociali. La norma regionale, infatti, individua le risorse e la relativa copertura su fondi non sanitari, facendoli confluire nelle congruenti voci di spesa del bilancio regionale, così impedendo l’attivazione dei vincoli connessi ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, cui la Regione Abruzzo è assoggettata. Il riscontrato carattere sociale delle prestazioni finanziate e, soprattutto, l’estraneità delle relative risorse al perimetro delle entrate e uscite sanitarie, di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, inducono a ritenere non fondata anche la prospettata violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto viene escluso in radice l’evocato tema dell’elusione dell’obbligo di garantire la spesa necessaria destinata ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 161/2022 – mass. 44954; S. 36/2021 – mass. 43641; S. 94/2019 – mass. 41867\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45766","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45462","autore":"Petino A.","titolo":"La recente giurisprudenza costituzionale sugli extra LEA: segnali di apertura che rafforzano l’esigibilità del diritto alla salute nelle regioni in piano di rientro?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"137","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45461_2023_176.pdf","nome_file_fisico":"161_22 et al. 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