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AMBROSINI Rel. AMBROSINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. \r\n MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE \r\n CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. \r\n GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCLLI - Dott. ANTONIO MANCA - \r\n Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - \r\n Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto \r\n Adige con ricorso notificato il 14 ottobre 1961, depositato nella \r\n cancelleria della Corte costituzionale il 26 successivo ed iscritto al \r\n n. 16 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la \r\n Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito degli atti di \r\n approvazione del progetto e di appalto della costruzione di una strada \r\n militare sull\u0027Alpe di Siusi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del \r\n Presidente Gaspare Ambrosini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Arturo Piechele, per il Presidente della Regione \r\n Trentino-Alto Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato \r\n Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Col ricorso notificato il 14 ottobre 1961 al Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa contro gli atti \r\n relativi alla costruzione di una strada militare sull\u0027Alpe di Siusi, la \r\n Regione Trentino-Alto Adige lamenta la inosservanza - nonostante i \r\n ripetuti richiami - da parte dello Stato degli artt. 11 e 17 della \r\n legge 24 luglio 1957, n. 8, emanata dalla Provincia di Bolzano \r\n nell\u0027ambito della competenza riguardante la tutela del paesaggio \r\n attribuitale dall\u0027art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per la Regione, \r\n approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ultimo comma dell\u0027art. 11 della legge provinciale suddetta, che \r\n esclude l\u0027applicazione delle disposizioni precedenti dello stesso \r\n articolo per \"le opere destinate alla difesa nazionale\", non sarebbe \r\n applicabile alla costruzione della strada in questione in quanto questa \r\n non potrebbe considerarsi opera destinata alla difesa nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Distinguendo tra \"demanio militare\" ed \"opere destinate alla difesa \r\n nazionale\", e stabilendo un raffronto fra le norme dell\u0027art. 427 del \r\n Codice civile del 1865 e dell\u0027art. 822 del Codice civile vigente, la \r\n difesa regionale sostiene che quest\u0027ultimo articolo dovrebbe essere \r\n interpretato restrittivamente, cosicch\u0026#233; tra le opere destinate alla \r\n difesa nazionale potrebbero comprendersi soltanto quelle che sono \r\n destinate a tale scopo direttamente ed immediatamente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Comunque, la strada in questione mancherebbe dei requisiti che \r\n caratterizzano le strade militari; per il che l\u0027ultimo comma dell\u0027art. \r\n 11 della legge provinciale non potrebbe in alcun caso trovare \r\n applicazione. L\u0027autorit\u0026#224; militare avrebbe perci\u0026#242; dovuto conformarsi \r\n al disposto dell\u0027art. 17 della stessa legge e procedere perci\u0026#242; \"di \r\n concerto\" con l\u0027Amministrazione interessata, cio\u0026#232; con la Giunta \r\n provinciale di Bolzano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con deduzioni presentate alla cancelleria della Corte in data 2 \r\n novembre 1961 si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello \r\n Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo la difesa dello Stato - a parte la questione generale, non \r\n rilevante ai fini della decisione, se una legge regionale o provinciale \r\n possa imporre determinati oneri o limitazioni allo Stato nella \r\n esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza e, conseguentemente, \r\n della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 17 della legge \r\n della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, che tali oneri impone \r\n - \u0026#232; sufficiente considerare che lo stesso art. 11 della citata legge \r\n provinciale esclude dall\u0027ambito della sua applicazione \"le opere \r\n destinate alla difesa nazionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u0026#200; principio generale dell\u0027ordinamento - cos\u0026#236; ancora l\u0027Avvocato \r\n dello Stato - che i provvedimenti interessanti materie attribuite ad \r\n autorit\u0026#224; diverse siano emanati di concerto, in modo da attuare il \r\n contemperamento di opposti interessi pubblici. Ma altrettanto generale \r\n \u0026#232; il principio della segretezza delle opere militari, le quali, \r\n soddisfacendo l\u0027interesse pubblico primario alla difesa dello Stato, \r\n prevalente su ogni altro pubblico interesse, si sottraggono al \r\n principio dinanzi esposto e non tollerano n\u0026#233; la pubblicit\u0026#224; del \r\n procedimento, n\u0026#233; il concerto con altre autorit\u0026#224; amministrative. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Di questo principio, peraltro, \u0026#232; fatta applicazione dalla citata \r\n legge provinciale all\u0027art. 11 succitato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e N\u0026#233; pu\u0026#242; seriamente contestarsi che una strada militare rientri fra \r\n le opere destinate alla difesa nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocato dello Stato conclude, quindi, chiedendo alla Corte di \r\n respingere il ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia di competenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con successiva memoria depositata in cancelleria il 15 febbraio \r\n 1962 l\u0027Avvocato dello Stato insiste nelle precedenti considerazioni per \r\n confutare le tesi della difesa regionale e sostenere che nella stessa \r\n legge provinciale n. 8 del 1957 trova applicazione il principio della \r\n preminenza dell\u0027interesse alla difesa nazionale, laddove nell\u0027ultimo \r\n comma dell\u0027art. 11 si dichiara che le norme dei commi precedenti sono \r\n inapplicabili quando si tratta di \"opere destinate alla difesa \r\n nazionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inapplicabile sarebbe, quindi, l\u0027art. 17 della detta legge, che \r\n riguardo alle opere pubbliche e alle opere dichiarate di pubblica \r\n utilit\u0026#224;, dello Stato e della Regione, dispone che i relativi \r\n provvedimenti saranno adottati di concerto con le Amministrazioni \r\n interessate (nel caso in esame con la Giunta provinciale). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dello Stato insiste per il rigetto del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa della Regione, con memoria depositata in cancelleria il \r\n 17 febbraio 1962, insiste nelle tesi svolte nel ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Richiamandosi alle norme degli artt. 822 e 826 del Codice civile \r\n adduce che vi ha differenza tra \"demanio militare\" ed \"opere destinate \r\n alla difesa nazionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con richiamo a dati di fatto sostiene che la strada in questione \r\n non potrebbe, comunque, considerarsi di carattere militare. Ma in ogni \r\n caso, anche se si trattasse di strada militare, non potrebbe mai \r\n considerarsi \"opera destinata alla difesa nazionale\"; onde sarebbe \r\n stato necessario che per la sua costruzione l\u0027autorit\u0026#224; militare \r\n provvedesse di concerto con la Giunta provinciale secondo la \r\n prescrizione dell\u0027art. 17 della legge provinciale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa della Regione insiste per l\u0027accoglimento del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sostiene la Regione che, spettando in virt\u0026#249; dell\u0027art. 11, n. 7, \r\n dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla Provincia di \r\n Bolzano la potest\u0026#224; di emanare norme legislative in materia di tutela \r\n del paesaggio, e che avendo la Provincia legiferato in materia con la \r\n legge del 24 luglio 1957, n. 8, l\u0027autorit\u0026#224; militare non avrebbe potuto \r\n procedere alla costruzione della strada in questione sull\u0027Alpe di Siusi \r\n senza \"il concerto\" con la Giunta provinciale richiesto dall\u0027art. 17 \r\n della citata legge provinciale che dispone: \"I provvedimenti relativi \r\n ad opere pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilit\u0026#224;, dello \r\n Stato e della Regione, saranno adottati di concerto con le \r\n Amministrazioni interessate\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027assunto della Regione \u0026#232; infondato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 11, n. 7, dello Statuto attribuisce bens\u0026#236; alla Provincia di \r\n Bolzano, come a quella di Trento, la potest\u0026#224; di emanare norme \r\n legislative in materia di tutela del paesaggio; senonch\u0026#233; tale potest\u0026#224; \r\n non \u0026#232; illimitata, essendo sottoposta ai limiti prescritti in generale \r\n dal disposto del precedente art. 4, per il quale la legislazione \r\n regionale ed anche, in virt\u0026#249; del richiamo fattone dall\u0027art. 11. quella \r\n provinciale devono essere \"in armonia con la Costituzione ed i principi \r\n dell\u0027ordinamento giuridico dello Stato\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Orbene tra tali limiti \u0026#232; qui da ricordare quello discendente dal \r\n sistema dell\u0027unit\u0026#224; e indivisibilit\u0026#224; della Repubblica affermato dallo \r\n art. 5 della Costituzione, e dalla necessit\u0026#224; fondamentale e suprema \r\n attinente all\u0027esistenza e difesa dello Stato, che sta a base della \r\n solenne proclamazione dell\u0027art. 52: \"La difesa della Patria \u0026#232; sacro \r\n dovere del cittadino\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; evidente che l\u0027interesse alla tutela del paesaggio deve essere \r\n subordinato all\u0027esigenza ben maggiore della difesa nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si tratta di una esigenza primordiale che lo stesso Consiglio della \r\n Provincia di Bolzano esplicitamente ha riconosciuto disponendo \r\n nell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 11 della legge provinciale del 24 luglio \r\n 1957, n. 8: \"\u0027Le disposizioni del presente articolo non si applicano \r\n alle aree dei Comuni disciplinate da un piano regolatore approvato con \r\n legge provinciale, \u0027n\u0026#233; alle opere destinate alla difesa nazionale\u0027\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Regione per\u0026#242; sostiene che questa norma non \u0026#232; applicabile al \r\n caso in esame, perch\u0026#233; le strade militari in generale, anche se \r\n considerate come facenti parte del demanio militare, non costituiscono \r\n opere destinate alla difesa nazionale, salvo quelle che a tale scopo \r\n sono destinate direttamente ed immediatamente, come nel caso che \r\n conducano ad opere fortificate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma \u0026#232; da osservare in contrario che le strade che l\u0027autorit\u0026#224; \r\n militare competente costruisce, con potere di sua natura discrezionale, \r\n a scopo militare e che qualifica militari, debbono considerarsi \r\n rientranti nella categoria delle \"opere destinate alla difesa \r\n nazionale\", per le quali l\u0027ultimo comma dell\u0027art. 11 della succitata \r\n legge provinciale esclude l\u0027applicazione delle norme dei precedenti \r\n comma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per ci\u0026#242; stesso \u0026#232; da escludere che possa trovare applicazione il \r\n disposto dell\u0027art. 17 della legge provinciale n. 8 del 1957, che la \r\n Regione invoca per sostenere che per la costruzione della strada \r\n militare sull\u0027Alpe di Siusi l\u0027autorit\u0026#224; militare doveva procedere \"di \r\n concerto\" con la Giunta provinciale di Bolzano. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la competenza dello Stato alla costruzione della strada \r\n militare sull\u0027Alpe di Siusi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinge, pertanto, il ricorso presentato dalla Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI \r\n CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - \r\n ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - \r\n GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - \r\n COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE \r\n CHIARELLI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1504","titoletto":"SENT. 37/62 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIE AUTONOME IN GENERE - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - POTESTA\u0027 LEGISLATIVA DELLE PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - LIMITI.","testo":"La potesta\u0027 di emanare norme legislative in materia di tutela del paesaggio, attribuita alle Provincie di Trento e Bolzano dall\u0027art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e\u0027 sottoposta ai limiti prescritti in generale dall\u0027art. 4 dello stesso Statuto, e deve, quindi, esercitarsi in armonia con la Costituzione ed i principi dell\u0027ordinamento giuridico dello Stato. Tra tali limiti e\u0027 quello discendente dal principio della unita\u0027 e indivisibilita\u0027 della Repubblica, affermato dall\u0027art. 5 della Costituzione, e dalla necessita\u0027 fondamentale attinente alla esistenza e difesa dello Stato che sta a base della solenne proclamazione dell\u0027art. 52: \"La difesa della Patria e\u0027 sacro dovere del cittadino\".","numero_massima_successivo":"1505","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"52","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"11","specificazione_articolo":"n. 7","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1505","titoletto":"SENT. 37/62 B. PROVINCIA DI BOLZANO - DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - STRADE - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - LEGGE PROVINCIALE 24 LUGLIO 1957, N. 8, ART. 17 - COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI - COMPETENZA DELLO STATO.","testo":"Le strade che l\u0027autorita\u0027 militare costruisce, con potere di sua natura discrezionale, a scopo militare, rientrano nella categoria delle \"opere destinate alla difesa nazionale\". Pertanto, le disposizioni dell\u0027art. 11 della legge della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (per le quali nel caso di apertura di strade, il Presidente della Giunta provinciale, allo scopo di evitare pregiudizi all\u0027armonia naturale del paesaggio, ha facolta\u0027 di prescrivere distanze, misure e varianti), data la eccezione stabilita nell\u0027ultimo comma dello stesso articolo per le opere destinate alla difesa nazionale, non si applicano alle strade militari. Altrettanto dicasi per le disposizioni dell\u0027art. 17 della stessa legge, per cui i provvedimenti relativi ad opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilita\u0027, dello Stato e della Regione, sono adottati di concerto con le amministrazioni interessate. Non costituiscono, quindi, invasione della sfera di competenza della Provincia di Bolzano i provvedimenti con i quali si e\u0027 disposta, nell\u0027agosto del 1961, la costruzione di una strada militare sull\u0027Alpe di Siusi.","numero_massima_precedente":"1504","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge provincia Bolzano","data_legge":"24/07/1957","numero":"8","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge provincia Bolzano","data_legge":"24/07/1957","numero":"8","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"11","specificazione_articolo":"n. 7","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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