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Planning Ricerche e Studi srl e HSPI spa, rispettivamente mandataria e mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) finalizzato alla partecipazione a una procedura ristretta di rilievo comunitario, avviata dall\u0026#8217;amministrazione della Camera per l\u0026#8217;appalto di servizi di monitoraggio di contratti \u003cem\u003eInformation and \u003c/em\u003e\u003cem\u003eCommunication\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Technology\u003c/em\u003e (ICT) della Camera stessa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il menzionato RTI si \u0026#232; classificato al primo posto della graduatoria finale della procedura ma, all\u0026#8217;esito della verifica della anomalia delle offerte, il Servizio amministrazione della Camera ne ha deliberato l\u0026#8217;esclusione dalla procedura con provvedimento dell\u0026#8217;11 ottobre 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il provvedimento di esclusione \u0026#232; stato impugnato congiuntamente dalle due societ\u0026#224; innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con sentenza 24 aprile 2020, n. 4183, il TAR Lazio, sezione prima, ha respinto il ricorso, previo rigetto dell\u0026#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Camera, affermando la propria giurisdizione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel giudizio di appello instaurato innanzi al Consiglio di Stato dalle societ\u0026#224; soccombenti, si \u0026#232; costituita la Camera dei deputati, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo appello incidentale contro la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la sentenza n. 4150 del 2021, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha accolto l\u0026#8217;appello principale e respinto l\u0026#8217;appello incidentale della Camera, affermando per quanto qui di rilievo che la giurisdizione domestica della Camera deve essere limitata \u0026#171;alle controversie che abbiano per oggetto non qualsiasi atto di amministrazione della Camera dei deputati ma esclusivamente quegli atti adottati in una materia in ordine alla quale, all\u0026#8217;organo costituzionale, \u0026#232; costituzionalmente riconosciuta una sfera di autonomia normativa\u0026#187;, e che, pertanto, non rientrando la materia dell\u0026#8217;affidamento a terzi dei contratti di lavori, servizi e forniture in tale sfera di autonomia normativa, le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione domestica della Camera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, avverso tale pronuncia, la Camera ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 111, ottavo comma, della Costituzione, denunciando il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo e affermando, in particolare, che le norme regolamentari che escludono la giurisdizione di qualsiasi giudice esterno alla Camera stessa sulle controversie come quella in esame possiedono \u0026#171;rango primario, equiparato a quello delle norme di legge\u0026#187;, e non possono essere disapplicate da parte del giudice comune;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la sentenza n. 15236 del 2022, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha respinto il ricorso della Camera, sul rilievo che \u0026#171;[r]iconoscendo la propria giurisdizione e decidendo il fondo della controversia, il Consiglio di Stato non ha disapplicato i Regolamenti parlamentari, ma ne ha solo interpretato la portata, correttamente escludendo che le disposizioni da esse recate giustificassero l\u0026#8217;attrazione, nell\u0026#8217;ambito della cognizione dell\u0026#8217;Organo di autodichia, dell\u0026#8217;impugnazione del provvedimento, adottato dal Servizio Amministrazione della Camera, di esclusione dell\u0026#8217;offerta del costituendo raggruppamento dalla procedura di gara di rilievo comunitario per l\u0026#8217;affidamento dell\u0026#8217;appalto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera ritiene che la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato, con le citate pronunce, nel considerare sottratte alla giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall\u0026#8217;Amministrazione della Camera, abbiano leso la sfera di attribuzioni a essa riservata dagli artt. 64, primo comma, e 55 e seguenti Cost., questi ultimi in quanto attribuiscono alle camere \u0026#171;specifiche funzioni e una posizione di particolare indipendenza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera precisa che oggetto del conflitto \u0026#232; anzitutto la sentenza n. 15236 del 2022 delle sezioni unite della Corte di cassazione, ma che \u0026#171;per tuziorismo\u0026#187; viene espressamente censurata anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 4150 del 2021, la quale parimenti afferma la giurisdizione del giudice amministrativo in luogo di quella dell\u0026#8217;organo di autodichia della Camera \u0026#171;con sostanziale medesimezza di argomentazioni\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera evidenzia l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del presente conflitto sia per quanto riguarda il profilo soggettivo che per quanto riguarda quello oggettivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, la Camera afferma che \u0026#171;i confini dell\u0026#8217;autodichia hanno sub\u0026#236;to, nella giurisprudenza pi\u0026#249; recente di [questa] Corte, una significativa ridefinizione\u0026#187;, e ritiene che questa pi\u0026#249; ristretta interpretazione \u0026#171;non [possa] conoscere ulteriori ridimensionamenti, pena il venir meno del senso stesso della previsione costituzionale dell\u0026#8217;autonomia normativa e organizzativa della Camera\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera richiede pertanto a questa Corte \u0026#171;un\u0026#8217;attenta valutazione degli attuali indirizzi interpretativi, al fine di fare chiarezza sul delicato tema dell\u0026#8217;autodichia e di non correre il pericolo di assistere alla sua rovinosa fine\u0026#187;, facendo presente che la decisione del presente ricorso ha \u0026#171;portata di sistema\u0026#187;, dal momento che essa rileva \u0026#171;per tutti gli organi costituzionali cui, espressamente o implicitamente, l\u0026#8217;ordinamento riconosce l\u0026#8217;autodichia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel contestare le affermazioni in senso contrario contenute nella sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, la Camera afferma in primo luogo che \u0026#171;le procedure di affidamento di servizi bandite dalla Camera dei deputati, quale quella oggetto della controversia \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e, [sono] legittimamente disciplinate da atti adottati dalla Camera stessa nell\u0026#8217;ambito della sua autonomia normativa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche rileverebbero, in particolare, l\u0026#8217;art. 12, comma 3, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del Regolamento della Camera, il quale dispone che l\u0026#8217;Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti \u0026#171;i criteri per l\u0026#8217;affidamento a soggetti estranei alla Camera di attivit\u0026#224; non direttamente strumentali all\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari\u0026#187;, nonch\u0026#233; il Regolamento di amministrazione e contabilit\u0026#224; della Camera dei deputati, adottato in attuazione di tale previsione, i cui artt. 39 e seguenti disciplinano le \u0026#171;procedure di selezione dei contraenti e [le] altre attivit\u0026#224; amministrative della Camera in materia di contratti di lavori, servizi e forniture\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, stante la connessione fra autonomia normativa e autodichia, non potrebbe non riconoscersi la giustiziabilit\u0026#224; delle controversie in esame dinanzi al Consiglio di giurisdizione della Camera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, la Camera sottolinea che gli atti oggetto di impugnazione dinanzi al TAR avrebbero pacificamente natura amministrativa e sarebbero in quanto tali oggetto della riserva di autodichia, in forza dell\u0026#8217;art. 12, comma 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), del Regolamento della Camera, ai sensi del quale l\u0026#8217;Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la ricorrente sottolinea che, in attuazione di tale ultima disposizione, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, \u0026#232; stato adottato il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, il cui art. 2 istituisce il Consiglio di giurisdizione, competente a decidere in primo grado sui \u0026#171;ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima\u0026#187; (art. 1);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera afferma, inoltre, che la sottrazione delle controversie in esame alla cognizione del giudice amministrativo non violerebbe il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dei terzi, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo sarebbe pienamente garantito dagli organi di autodichia, come avrebbe affermato questa Corte nella sentenza n. 262 del 2017;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la ricorrente evidenzia, quindi, che il provvedimento di esclusione impugnato di fronte al Tribunale amministrativo regionale \u0026#171;si colloca nella fase pubblicistica della procedura, finalizzata all\u0026#8217;individuazione del contraente\u0026#187;, e non in quella privatistica, che vede attribuite al giudice comune le controversie relative all\u0026#8217;esecuzione del contratto, sottolineando come, relativamente a quest\u0026#8217;ultima fase, essa non abbia mai inteso contestare la giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo che \u0026#171;nella fase di esecuzione del contratto non vi [\u0026#232;] alcuno spazio per l\u0026#8217;autodichia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera si sofferma sul rapporto fra giurisdizione concernente il personale e giurisdizione concernente le gare, affermando che non possa ritenersi che nelle controversie sulle gare non siano in gioco apparati serventi delle Camere, come si evincerebbe anche dalla sentenza n. 129 del 1981 di questa Corte, nonch\u0026#233; da molte norme vigenti che danno testimonianza del fatto che le pubbliche amministrazioni operano impiegando un complesso di risorse finanziarie, umane e strumentali, tutte necessarie al perseguimento dei loro scopi istituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la Camera, non sarebbe fondata la tesi, fatta propria dalla sentenza della Corte di cassazione oggetto del presente conflitto, secondo cui \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione del diritto comune degli appalti (e, con esso, la sottoposizione del contenzioso alla giurisdizione amministrativa) non appare suscettibile di intaccare il pieno e libero svolgimento da parte della Camera della sua alta funzione n\u0026#233; di interferire negativamente sull\u0026#8217;amministrazione dei servizi interni\u0026#187;, dal momento che \u0026#171;[i]l fondamento dell\u0026#8217;autonomia normativa, organizzativa e contabile delle Camere si rinviene nell\u0026#8217;esigenza di consentire agli organi costituzionali di dettare (e vedere applicate) le norme pi\u0026#249; opportune (non solo per garantire una corretta gestione delle somme loro affidate, ma anche) per consentire un libero ed efficiente esercizio delle funzioni, assicurando in tal modo la loro indipendenza da altri poteri dello Stato\u0026#187;, come avrebbe riconosciuto questa Corte nella stessa sentenza n. 262 del 2017, attraverso il richiamo alla precedente sentenza n. 129 del 1981;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la Camera, l\u0026#8217;affermazione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 262 del 2017, secondo cui non possono essere riservate agli organi di autodichia le controversie relative agli appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni costituzionali, costituirebbe mero \u003cem\u003eobiter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edictum\u003c/em\u003e, che in quanto tale non potrebbe valere come autentico precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 4 del 2023), la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione, in riferimento alla sentenza delle sezioni unite civili n. 15236 del 2022, e del Consiglio di Stato, in riferimento alla sentenza della sezione quinta n. 4150 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, impregiudicata restando ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al profilo soggettivo, non sussistono dubbi sulla legittimazione della Camera a promuovere conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanza n. 250 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ugualmente, \u0026#232; indubbia la legittimazione a essere parte di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, \u0026#171;a fronte della costante giurisprudenza di questa Corte, che tale legittimazione riconosce ai singoli organi giurisdizionali, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni, la volont\u0026#224; del potere cui appartengono\u0026#187; (sentenze n. 262 del 2017 e, negli stessi termini, n. 52 del 2016);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al requisito oggettivo, il ricorso, pur se promosso in riferimento a due decisioni giudiziarie, non lamenta un mero \u003cem\u003eerror\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e, bens\u0026#236; la lesione della sfera di competenze riconosciuta alla Camera dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; in generale, dagli artt. 55 e seguenti Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la Camera lamenta il superamento, da parte delle citate sentenze della Corte di cassazione a sezioni unite e del Consiglio di Stato, dei limiti che il potere giurisdizionale incontra a garanzia delle sue attribuzioni costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l\u0026#8217;identit\u0026#224; della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 250 del 2022, n. 91 del 2016 e n. 137 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, al Consiglio di Stato, alla Corte di cassazione e al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall\u0026#8217;ultima notificazione, a norma dell\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Regolamenti parlamentari - Autodichia - Controversia inerente all\u0027impugnativa del provvedimento di esclusione dell\u0027offerta di un concorrente [nella specie: un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese] da una procedura di affidamento di un appalto di servizi bandita dall\u0027Amministrazione della Camera dei deputati [nella specie: relativa all\u0027affidamento dei servizi di monitoraggio di contratti I.C.T.] - Riconoscimento della cognizione della controversia alla giurisdizione comune.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45768","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva della Camera dei deputati - Legittimazione passiva della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato - Sussistenza - Legittimazione, ai fini dell\u0027ingresso in giudizio, dell\u0027altra Camera (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati, in relazione a due sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto sottratte alla giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall\u0027Amministrazione della Camera). (Classif. 114003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Camera è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in riferimento a sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in difesa delle attribuzioni alla stessa garantite sul piano costituzionale, tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all’art. 64 Cost. e, più in generale, le funzioni di cui agli art. 55 ss. Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 250/2022 – mass. 45221\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ indubbia la legittimazione a essere parte di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, a fronte della costante giurisprudenza costituzionale, che tale legittimazione riconosce ai singoli organi giurisdizionali, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartengono. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 262 del 2017 – mass. 40991 - 40994; S. 52/2016 – mass. 38771\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica del ricorso per conflitto dichiarato ammissibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: Precedenti: O. 250/2022 – mass. 45221; O. 91/2016 – mass. 38838; O. 137/2015 – mass. 38564\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in riferimento sia alla sentenza delle sez. unite civili n. 15236 del 2022, sia alla sentenza della sez. quinta del Consiglio di Stato n. 4150 del 2021, con le quali sono state considerate sottratte alla giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall’Amministrazione della Camera, che pertanto lamenta la lesione della sfera di attribuzioni a essa riservata dalla Costituzione e la sua posizione di indipendenza. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l’instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati a promuovere il conflitto e quella dei massimi organi giurisdizionali ad esserne parte; sotto il secondo profilo, la ricorrente non lamenta un mero \u003cem\u003eerror in iudicando\u003c/em\u003e, bensì la lesione della sfera di competenze regolamentari ad essa riconosciuta dall’art. 64, primo comma, nonché, più in generale, dagli artt. 55 e seguenti Cost. Nello specifico, la Camera lamenta il superamento, da parte delle citate sentenze, dei limiti che il potere giurisdizionale incontra a garanzia delle sue attribuzioni concretate negli art. 12, comma 3, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, del Regolamento della Camera, per quanto concerne l’adozione dei regolamenti adottati dall’Ufficio di Presidenza in materia di procedure di affidamento, nonché nella lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e del medesimo comma – e nel Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti – per quanto riguarda gli atti di natura amministrativa oggetto della riserva di autodichia).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"12/05/2022","data_nir":"2022-05-12","numero":"15236","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"31/05/2021","data_nir":"2021-05-31","numero":"4150","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"55","specificazione_articolo":"e seguenti","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"64","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1957","numero":"87","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43791","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 79/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2621","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44063","autore":"Dalla Balla F.","titolo":"Buona la quinta: autodichia e immunità delle sedi di nuovo in Corte","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44062_2023_179.pdf","nome_file_fisico":"262_2017_DallaBalla.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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