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Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 11 e 20 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all\u0026#8217;infanzia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 settembre \u0026#8211; 2 ottobre 2019, depositato in cancelleria il 1\u0026#176; ottobre 2019 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Veneto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella udienza pubblica del 20 ottobre 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al reg. ric. n. 102 del 2019, ha impugnato gli artt. 11 e 20 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all\u0026#8217;infanzia), per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere m) ed e), e terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Osserva il ricorrente che l\u0026#8217;impugnato art. 11 inserisce nella legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), l\u0026#8217;art. 40-bis (Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio), il quale, al comma 5, dispone l\u0026#8217;esenzione dal pagamento del contributo di costruzione nell\u0026#8217;ipotesi di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso di immobili funzionali alla conservazione della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste (riconoscimento da parte del Comune di un interesse pubblico, sussistenza di adeguate opere di urbanizzazione primarie e mancanza di aumento dei carichi urbanistici). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE ci\u0026#242; in contrasto con la disciplina statale che, invece, imporrebbe, nell\u0026#8217;ipotesi di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso, l\u0026#8217;obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione in relazione alla situazione esistente al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA) o del permesso di costruire. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene ricordato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura di norme di principio alle disposizioni che definiscono l\u0026#8217;onerosit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia, ma anche a quelle che, incidendo su tale principio, concorrono a determinare l\u0026#8217;effettiva portata e la caratterizzazione positiva del principio medesimo, in quanto ad esso legate da un rapporto di coessenzialit\u0026#224; o di integrazione necessaria (sentenze n. 231 del 2016 e n. 1033 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8722; Il ricorrente assume un ulteriore profilo di contrasto con la disciplina statale di riferimento alla luce del combinato disposto dei commi 2 (il quale prevede l\u0026#8217;approvazione, da parte del Comune, di una variante al Piano degli interventi comunali) e 5 dell\u0026#8217;art. 40-bis oggetto di esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVi sarebbe, infatti, violazione, in particolare, del disposto dell\u0026#8217;art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da considerarsi anch\u0026#8217;esso norma di principio, il quale prevede la debenza di un contributo straordinario in ipotesi di \u0026#171;interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d\u0026#8217;uso\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato puntualizza che le previsioni contenute nel medesimo art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 (d\u0026#8217;ora in avanti: TUE), ai commi 4-bis e 5 \u0026#8211; in base alle quali vengono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali \u0026#8211; si riferirebbero alla disciplina del calcolo del maggior valore e agli obiettivi cui il \u0026#171;contributo straordinario\u0026#187; deve essere vincolato e lascerebbero dunque inalterato il principio in base al quale, per quanto di interesse nel caso di specie, qualora si sia in presenza di varianti urbanistiche con cambio di destinazione d\u0026#8217;uso \u0026#232; dovuto un \u0026#171;contributo straordinario\u0026#187;, in ragione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8722; Il gravato art. 11 violerebbe, dunque, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con i princ\u0026#236;pi fondamentali dettati in materia di governo del territorio dagli artt. 16 e 17 del TUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Ulteriore questione ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 20 della medesima legge regionale n. 29 del 2019 che modifica la legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilit\u0026#224;, di noleggio con conducente e di commercio itinerante), introducendo l\u0026#8217;art. 6-bis (Disposizioni per l\u0026#8217;applicazione delle procedure di sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive). A parere del ricorrente esso violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6-bis, nell\u0026#8217;ambito delle procedure relative allo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), prevede che, decorsi inutilmente i termini fissati dall\u0026#8217;art. 7, commi 1 e 2, del medesimo d.P.R. senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 3 dello stesso art. 7, il richiedente pu\u0026#242; presentare istanza alla struttura provinciale o della citt\u0026#224; metropolitana competente in materia di sportello unico per le imprese affinch\u0026#233;, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;eventuale prosecuzione del procedimento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione, dunque, introdurrebbe una deroga al predetto art. 7, comma 3, ai sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del procedimento davanti allo sportello unico ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applicherebbe la regola del \u0026#171;silenzio assenso\u0026#187;, in virt\u0026#249; del rinvio all\u0026#8217;art. 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224;, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge regionale in esame determinerebbe, quindi, un aggravamento procedimentale poich\u0026#233; escluderebbe l\u0026#8217;applicazione della regola del \u0026#171;silenzio assenso\u0026#187;, che consente la chiusura certa del procedimento, prevedendo l\u0026#8217;attivazione di una conferenza di servizi al fine non di definire il procedimento ma di individuare le modalit\u0026#224; per la sua eventuale prosecuzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa Corte costituzionale \u0026#8211; rammenta il ricorrente \u0026#8211; con la sentenza n. 15 del 2010 ha riconosciuto la competenza statale per la disciplina in materia di sportello unico, valorizzando \u0026#171;la funzione di coordinamento perseguita dalla normativa che disciplina compiti e funzionamento dello \u0026#8220;sportello unico per le imprese\u0026#8221;, attraverso la istituzione di un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica. Ci\u0026#242; non solo al fine di garantire, attraverso la uniformit\u0026#224; e la ragionevole snellezza del procedimento, la maggiore trasparenza ed accessibilit\u0026#224; del mercato, s\u0026#236; da assicurare le migliori condizioni di concorrenza, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all\u0026#8217;art. 41 della Costituzione, il quale assegna, fra l\u0026#8217;altro, alla legge dello Stato il compito di determinare i controlli opportuni affinch\u0026#233; la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa quanto affermato da questa Corte si desumerebbe, dunque, che le modifiche da parte della normativa regionale per le parti di competenza possano essere ritenute legittime solo se modificano in melius quella statale prevedendo forme pi\u0026#249; avanzate di semplificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita la Regione Veneto, eccependo l\u0026#8217;infondatezza di tutte le questioni in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Viene innanzitutto affermato che i prospettati motivi di incostituzionalit\u0026#224; relativi alla disciplina sul contributo di costruzione sarebbero l\u0026#8217;esito di un fraintendimento della disposizione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE ci\u0026#242; in quanto l\u0026#8217;esonero dal pagamento del contributo di costruzione, in caso di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso di immobili funzionali alla conservazione della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio, sarebbe subordinato al mancato aumento dei carichi urbanistici. Tale previsione sarebbe, dunque, conforme ai principi consolidatisi nella giurisprudenza amministrativa per cui il mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso giuridicamente rilevante \u0026#232; quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che influisce sul cosiddetto carico urbanistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;esenzione prevista dall\u0026#8217;impugnata disposizione regionale non determinerebbe alcuna deroga alla disciplina statale che richiede, appunto, un incremento di carico urbanistico e, anzi, sarebbe subordinata alla sussistenza di ulteriori requisiti (quali la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e l\u0026#8217;esistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale conclusione \u0026#8211; prosegue la resistente \u0026#8211; potrebbe essere estesa anche al cosiddetto contributo straordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa peculiare funzione che dottrina e giurisprudenza gli attribuiscono non escluderebbe e, anzi, richiederebbe ineluttabilmente la correlazione tra la modificazione della destinazione d\u0026#8217;uso e l\u0026#8217;aggravarsi del carico urbanistico, non essendo sufficiente la sussistenza del vantaggio del privato. Quanto a quest\u0026#8217;ultimo, poi, la resistente puntualizza che andrebbe altres\u0026#236; considerato che la fattispecie regolata dalla norma regionale in discussione ipotizza un vantaggio pubblico dominante, corrispondente al valore di testimonianza culturale assicurato dalla vitalit\u0026#224; dell\u0026#8217;edificio garantita dal mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro \u0026#8211; prosegue la resistente \u0026#8211; anche a voler ritenere irrilevante l\u0026#8217;aggravio del carico urbanistico ai fini della determinazione del contributo straordinario, la finalit\u0026#224; di equit\u0026#224; sociale dello stesso \u0026#232; rimessa, nel suo contemperamento con il contrapposto interesse di favorire l\u0026#8217;efficienza del mercato del recupero urbano e di garantire un ordinato assetto urbanistico-edilizio del territorio, alla competenza delle Regioni, che devono stabilire, nell\u0026#8217;esercizio della propria discrezionalit\u0026#224;, la compartecipazione tra Comune e privato al maggior valore generato dal cambio di destinazione d\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;edificio. Il che implicherebbe la facolt\u0026#224; per le stesse di introdurre ipotesi, sia pure eccezionali, di quantificazione nulla del contributo, laddove si presentino fattispecie peculiari che giustifichino un favor per gli interventi di recupero edilizio al fine di garantire il miglior soddisfacimento dell\u0026#8217;interesse generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale direzione si porrebbe, dunque, la disposizione di legge regionale in esame, la quale, nell\u0026#8217;escludere ogni forma di contributo di costruzione, dunque anche straordinario, per il caso di intervento con cambio di destinazione d\u0026#8217;uso, introdurrebbe limiti oggettivi (beni immobili appartenenti a particolari episodi insediativi reputati funzionali alla conservazione della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio) o funzionali (riconoscimento comunale di un interesse pubblico, sussistenza di adeguate opere di urbanizzazione primana e assenza di carichi urbanistici) idonei a circoscrivere la casistica applicativa ad ipotesi eccezionali e meritevoli di adeguato riconoscimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere della Regione, dunque, la gravata disposizione non violerebbe i principi fondamentali in materia di governo del territorio dettati dalla disciplina statale, ma, al contrario, ne darebbe legittima e piena attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Anche la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 20 della gravata legge regionale non sarebbe fondata, in quanto la disposizione impugnata non introdurrebbe alcun aggravamento procedimentale ma si limiterebbe a introdurre un segmento procedimentale meramente facoltativo ed eventuale, attivabile unicamente su istanza del richiedente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi pi\u0026#249;, la legge regionale \u0026#8211; sottolinea la resistente \u0026#8211; modificherebbe in melius la normativa statale, avendo il solo scopo di favorire la prosecuzione del procedimento, laddove esso non si sia concluso mediante l\u0026#8217;adozione di un provvedimento espresso ovvero per silentium ex art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, perci\u0026#242;, esclusa l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;istituto del silenzio assenso, come paventato nel ricorso, ma, anzi, l\u0026#8217;istituto in parola rappresenterebbe un elemento imprescindibile al fine di delimitare la sfera operativa della facolt\u0026#224; sollecitatoria introdotta dalla legge regionale. Essa sarebbe, infatti, utilizzabile unicamente ove non si sia formato silenzio provvedimentale, ricorrendo, quindi, un\u0026#8217;ipotesi di silenzio inadempimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conferma di tale conclusione viene rimarcato che tra i procedimenti cui si applica il d.P.R. n. 160 del 2010 possono ricorrere ipotesi sussumibili tra le fattispecie di esclusione di cui al comma 4 dell\u0026#8217;art. 20 della legge n. 241 del 1990, a norma del quale \u0026#171;[l]e disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l\u0026#8217;ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l\u0026#8217;immigrazione, l\u0026#8217;asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumit\u0026#224;, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l\u0026#8217;adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell\u0026#8217;amministrazione come rigetto dell\u0026#8217;istanza, nonch\u0026#233; agli atti e procedimenti individuati con uno o pi\u0026#249; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti\u0026#187;. Ben potrebbe accadere, dunque, che i procedimenti di cui al d.P.R. n. 160 del 2010 involgano alcuni degli interessi sensibili rispetto ai quali non trova applicazione l\u0026#8217;istituto del silenzio assenso; nel qual caso l\u0026#8217;inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento avanti lo sportello unico andrebbe qualificato quale silenzio inadempimento e non quale silenzio assenso. Ed \u0026#232; proprio in questa evenienza che sarebbe destinata a operare l\u0026#8217;impugnata legge regionale, al fine di garantire da parte della Provincia o della Citt\u0026#224; metropolitana l\u0026#8217;avvio di un procedimento (eventuale) diretto al superamento dell\u0026#8217;inerzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione regionale, dunque, determinerebbe un innalzamento dei livelli di tutela e non un aggravamento procedimentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; a negare tale conclusione \u0026#8211; chiarisce la Regione \u0026#8211; gioverebbe il richiamo, contenuto nel ricorso, all\u0026#8217;art. 38, comma 3, lettera h), del d.l. n. 112 del 2008, il quale consente di prescindere, in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, dall\u0026#8217;avviso delle amministrazioni chiamate a pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, senza che sia fatta distinzione tra amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili e non. Infatti, il terzo comma dello stesso art. 38 premette \u0026#8211; alla enucleazione dei principi sulla cui base procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive di cui al regolamento di cui al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l\u0026#8217;ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l\u0026#8217;esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonch\u0026#233; per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell\u0026#8217;articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni \u0026#8211; che deve essere garantito \u0026#171;il rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma l, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241\u0026#187;. Il che esclude che si possa formare un silenzio assenso in presenza di interessi \u0026#8220;sensibili\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione di legge regionale introdurrebbe, dunque, un segmento procedimentale eventuale destinato a operare su iniziativa del richiedente e unicamente ove non si sia formato il silenzio assenso, e cio\u0026#232; al solo fine di porre rimedio all\u0026#8217;inerzia dell\u0026#8217;amministrazione. In tal modo, innalzando e non riducendo il livello di semplificazione procedimentale e di tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, ha impugnato gli artt. 11 e 20 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all\u0026#8217;infanzia), i quali inseriscono, rispettivamente, l\u0026#8217;art. 40-bis nella legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) e l\u0026#8217;art. 6-bis nella legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilit\u0026#224;, di noleggio con conducente e di commercio itinerante).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; A parere del ricorrente, il comma 5 del predetto art. 40-bis violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i princ\u0026#236;pi fondamentali dettati in materia di governo del territorio dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in quanto prevederebbe un\u0026#8217;ipotesi di esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione al di fuori delle ipotesi previste dall\u0026#8217;art. 17 del d.P.R. n. 380 del 2001 (d\u0026#8217;ora in avanti: TUE). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, alla luce del \u0026#8220;combinato disposto\u0026#8221; con il comma 2 (a norma del quale il Comune, per individuare gli immobili costituivi della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio, provvede all\u0026#8217;approvazione di una variante al Piano degli interventi), vi sarebbe contrasto anche con il principio fondamentale dettato in materia di governo del territorio dall\u0026#8217;art. 16, comma 4, lettera d-ter, del TUE, secondo cui, qualora si sia in presenza di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso preceduto da varianti urbanistiche, \u0026#232; dovuto un \u0026#8220;contributo straordinario\u0026#8221; in ragione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In relazione alla prima questione, va ricordato che il contributo di costruzione \u0026#232; disciplinato dal Testo unico dell\u0026#8217;edilizia, il quale, all\u0026#8217;art. 16 prevede che \u0026#171;il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all\u0026#8217;incidenza degli oneri di urbanizzazione nonch\u0026#233; al costo di costruzione\u0026#187;. Il successivo art. 17 elenca, poi, i casi di esenzione: a) interventi da realizzare nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell\u0026#8217;imprenditore agricolo a titolo principale; b) interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari; c) impianti, attrezzature, opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonch\u0026#233; opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamit\u0026#224;; e) nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all\u0026#8217;uso razionale dell\u0026#8217;energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell\u0026#8217;assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Questa Corte ha espressamente riconosciuto la natura di norme di principio alle disposizioni relative all\u0026#8217;onerosit\u0026#224; del contributo abilitativo, rientranti nella \u0026#171;disciplina un tempo urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti sotto la rubrica \u0026#8220;governo del territorio\u0026#8221;\u0026#187; (sentenze n. 231 del 2016 e n. 303 del 2003), ivi incluse quelle contenenti deroghe o riduzioni dell\u0026#8217;importo ordinariamente previsto del contributo di costruzione in quanto ad esso legate da un rapporto di coessenzialit\u0026#224; o di integrazione necessaria (sentenza n. 231 del 2016, che richiama le sentenze n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Sulla base della disciplina statale l\u0026#8217;obbligo di corresponsione del contributo \u0026#232; legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell\u0026#8217;intervento edilizio, e ci\u0026#242; anche nel caso particolare di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Ebbene, il comma 5 dell\u0026#8217;art. 40-bis della legge regionale in esame non contraddice tale principio. Esso infatti subordina espressamente l\u0026#8217;esonero del contributo nel caso di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso al mancato aumento del carico urbanistico (oltre che al riconoscimento di un interesse pubblico e alla sussistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; La questione, pertanto, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Diverso esito deve avere la seconda questione che investe, insieme allo stesso comma 5, il comma 2, in base al quale il Comune individua gli immobili costitutivi della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio, provvedendo all\u0026#8217;approvazione di una variante al Piano degli interventi (PI), e ci\u0026#242; anche al fine di permettere la modificazione di destinazione d\u0026#8217;uso di cui al successivo comma 5.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; Viene in questo caso in rilievo il cosiddetto contributo straordinario che, secondo l\u0026#8217;art. 16, comma 4, lettera d-ter del TUE, \u0026#232; dovuto in presenza di una variante urbanistica che comporta un aumento di valore, cui lo stesso contributo \u0026#232; commisurato. La lettura combinata delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 \u0026#232; imposta dalla stessa formulazione di quest\u0026#8217;ultimo, che, nell\u0026#8217;individuare gli immobili interessati, usa l\u0026#8217;espressione \u0026#8220;tali\u0026#8221;, rinviando cos\u0026#236; ai commi precedenti e in particolare alla previsione della variante urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233; lo stesso legislatore regionale, nell\u0026#8217;escludere la debenza del contributo in questione, non prende in considerazione le specifiche condizioni che lo riguardano fissate dalla normativa statale ma si limita a dettare una disciplina indifferenziata centrata sulla mancanza di un aumento del carico urbanistico (insieme alle altre condizioni ricordate e qui non rilevanti). In particolare non tiene conto del fatto che ci\u0026#242; che si \u0026#8220;colpisce\u0026#8221; con il contributo straordinario \u0026#232; il \u0026#171;plusvalore di cui beneficia il privato a seguito dell\u0026#8217;approvazione di una variante urbanistica, che abbia accresciuto le facolt\u0026#224; edificatorie precedentemente riconosciutegli, ovvero per effetto del rilascio di un permesso in deroga\u0026#187; (cos\u0026#236; la Relazione governativa al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: \u0026#171;Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale\u0026#187;, convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120, cosiddetto \u0026#8220;decreto semplificazioni\u0026#8221;, che ha apportato alcune modificazioni al TUE, anche ai fini di risolvere dubbi interpretativi). Ne consegue che solo la dimostrata inesistenza di un aumento di valore pu\u0026#242; giustificare l\u0026#8217;esenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; La normativa regionale contrasta dunque con i parametri interposti di cui alla lettera d-ter del comma 4 dell\u0026#8217;art. 16 del TUE e quindi viola l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui esonera dal \u0026#8220;contributo straordinario\u0026#8221; nelle ipotesi di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio disciplinati dall\u0026#8217;art. 40-bis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; Su tale conclusione non incidono le norme statali sopravvenute dopo l\u0026#8217;instaurazione del presente giudizio, ovverossia il cosiddetto \u0026#8220;decreto semplificazioni\u0026#8221;, che ha eliminato l\u0026#8217;espressione \u0026#8220;cambio di destinazione d\u0026#8217;uso\u0026#8221; dalla lettera d-ter. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eComunque, secondo la gi\u0026#224; citata Relazione governativa, la novella provvede a tale eliminazione in quanto il contributo straordinario non \u0026#232; dovuto per \u0026#171;il mero cambio d\u0026#8217;uso tra quelli considerati ammissibili dal piano urbanistico generale\u0026#187; che prescinderebbe, quindi, dall\u0026#8217;esistenza di una variante urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; Quanto all\u0026#8217;art. 20 della medesima legge regionale n. 29 del 2019, che modifica la legge della Regione Veneto n. 55 del 2012, introducendo l\u0026#8217;art. 6-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che esso violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma, nell\u0026#8217;ambito delle procedure relative allo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), prevede che, decorsi inutilmente i termini fissati dall\u0026#8217;art. 7, commi 1 e 2, del medesimo d.P.R., senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 3 dello stesso art. 7, il richiedente possa presentare istanza per la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le \u0026#171;modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;eventuale prosecuzione del procedimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del ricorrente la disposizione introdurrebbe una deroga al citato art. 7, comma 3, ai sensi del quale si applicherebbe la regola del \u0026#171;silenzio assenso\u0026#187;, in virt\u0026#249; del rinvio all\u0026#8217;art. 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224;, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui si prevede che \u0026#171;in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l\u0026#8217;amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale determinerebbe, quindi, un aggravamento ingiustificato del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8722; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8722; Lo Sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive (SUAP) \u0026#232; stato introdotto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l\u0026#8217;ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi (art. 23, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina attuativa \u0026#232; dettata dal regolamento di cui al d.P.R. n. 160 del 2010, adottato ai sensi dell\u0026#8217;art. 38, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, che definisce lo Sportello come \u0026#171;l\u0026#8217;unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivit\u0026#224; produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettera m).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8722; Come chiarisce la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 15 del 2010), la finalit\u0026#224; perseguita \u0026#232; quella della \u0026#171;istituzione di un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica. Ci\u0026#242; non solo al fine di garantire, attraverso la uniformit\u0026#224; e la ragionevole snellezza del procedimento, la maggiore trasparenza ed accessibilit\u0026#224; del mercato, s\u0026#236; da assicurare le migliori condizioni di concorrenza, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all\u0026#8217;art. 41 della Costituzione, il quale assegna, fra l\u0026#8217;altro, alla legge dello Stato il compito di determinare i controlli opportuni affinch\u0026#233; la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella stessa sentenza si evidenzia che l\u0026#8217;istituzione del SUAP trova un addentellato anche in sede di Unione europea: ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 della direttiva 2006/123/CE \u0026#171;[g]li Stati membri provvedono affinch\u0026#233; i prestatori possano espletare le procedure e le formalit\u0026#224; seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici: a) tutte le procedure e le formalit\u0026#224; necessarie per poter svolgere le loro attivit\u0026#224; di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l\u0026#8217;autorizzazione delle autorit\u0026#224; competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali; b) le domande di autorizzazione necessarie all\u0026#8217;esercizio delle loro attivit\u0026#224; di servizi\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8722; Si tratta, dunque, di un istituto di particolare rilievo volto a dare attuazione al principio della semplificazione amministrativa in una materia, quale quella della iniziativa economica, di interesse fondamentale per lo sviluppo del Paese e che costituisce uno sforzo significativo sulla strada di un\u0026#8217;amministrazione pi\u0026#249; rapida ed efficiente, in grado di non opporre ostacoli quanto ad adempimenti  e tempi procedurali e che, in questa prospettiva, esige uniformit\u0026#224; di trattamento su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la necessaria par condicio a tutti gli operatori economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente, allora, che qualsiasi intervento del legislatore regionale che incida in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, non pu\u0026#242; ritenersi compatibile con questi principi e quindi, compromettendo tale finalit\u0026#224; di semplificazione ed efficienza, comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8722; Con riferimento alla concorrenza, questa Corte ha gi\u0026#224; affermato che, qualora il legislatore regionale alteri \u0026#171;la procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale \u0026#8211; in particolare dall\u0026#8217;art. 38, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008 \u0026#8211; aumentando le richieste poste a carico dei privati e istituendo nuovi passaggi procedimentali\u0026#187;, determina \u0026#171;un ostacolo effettivo alla libera concorrenza [\u0026#8230;] sotto un duplice profilo, interregionale e intraregionale\u0026#187; (sentenza n. 165 del 2014). In tal modo si d\u0026#224;, cio\u0026#232;, luogo ad una duplice discriminazione \u0026#171;sia interspaziale, fra operatori di Regioni diverse, sia intertemporale, fra operatori gi\u0026#224; presenti nel mercato e nuovi\u0026#187; (sentenza n. 165 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8722; Ancor pi\u0026#249; evidente \u0026#8211; e giustamente valorizzata dal ricorrente \u0026#8211; \u0026#232; la violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che le norme di semplificazione amministrativa possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di \u0026#171;determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u0026#187;, in quanto anche l\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa, e, quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere, possono assurgere alla qualifica di \u0026#8220;prestazione\u0026#8221;, della quale lo Stato \u0026#232; competente a fissare un \u0026#8220;livello essenziale\u0026#8221; a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici e, in generale, di soggetti privati (ex multis, sentenze n. 246 del 2018, n. 62 del 2013, n. 207 e n. 203 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa si \u0026#232; anche chiarito che \u0026#171;[q]uesto titolo di legittimazione dell\u0026#8217;intervento statale \u0026#232; invocabile \u0026#8220;in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 322 del 2009; nello stesso senso, sentenze n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005), nonch\u0026#233; \u0026#171;quando la normativa al riguardo fissi, appunto, livelli di prestazioni da assicurare ai fruitori dei vari servizi\u0026#187; (sentenza n. 92 del 2011), attribuendo \u0026#171;al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformit\u0026#224; di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto (sentenze n. 8 del 2011, n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006)\u0026#187;, (sentenza n. 207 del 2012). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8722; Ebbene, tali condizioni ricorrono nel caso in esame, in cui il meccanismo disciplinato dall\u0026#8217;art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 160 del 2010, evocato come parametro interposto dal ricorrente, si occupa del momento particolarmente qualificante della chiusura del procedimento: \u0026#232; in questa fase, infatti, che si manifestano con tutta evidenza, da una parte, l\u0026#8217;esigenza di certezza di modi e di tempi, dall\u0026#8217;altra, quella della uniformit\u0026#224; delle discipline.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di una regolamentazione nazionale che intende garantire la rapida e certa chiusura del procedimento, appare lesiva delle esigenze evidenziate la previsione della legge regionale che, rinviando ad una conferenza di servizi neanche decisoria, lo riapre e lo prolunga sine die.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8722; Non contraddice tale conclusione quanto sostenuto dalla resistente in ordine al carattere eventuale e facoltativo dell\u0026#8217;attivazione del segmento procedimentale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti la certezza dei tempi e degli adempimenti dei procedimenti sono interessi perseguiti in una prospettiva che copre, ma al tempo stesso trascende, la posizione del singolo soggetto istante, investendo i terzi oltre che le amministrazioni coinvolte. Come chiarito da questa Corte, \u0026#171;le disposizioni statali relative alla durata massima dei procedimenti rispondono pienamente alla ratio sottesa alla determinazione di livelli uniformi di tutela (come del resto riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 207 del 2012), che non possono essere derogati nemmeno quando \u0026#8211; come nel caso in esame \u0026#8211; l\u0026#8217;eventuale estensione operi a favore del privato, non solo e non tanto per mantenere il procedimento amministrativo entro il termine massimo ritenuto ragionevole dal legislatore statale, ma anche per tutelare eventuali soggetti terzi che potrebbero avere interesse a che il privato istante adotti le prescrizioni richieste nei tempi fissati\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 246 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto la normativa impugnata prevede un aggravio procedimentale, la cui portata non \u0026#232; messa in discussione dalla sua natura eventuale e facoltativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8722; Deve, dunque, affermarsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 20 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l\u0026#8217;art. 6-bis della legge della Regione Veneto n. 55 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all\u0026#8217;infanzia), nella parte in cui inserisce l\u0026#8217;art. 40-bis della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), limitatamente alla previsione dell\u0026#8217;esonero dal contributo di costruzione di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle ipotesi di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-bis;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 20 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l\u0026#8217;art. 6-bis della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilit\u0026#224;, di noleggio con conducente e di commercio itinerante);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l\u0026#8217;art. 40-bis della legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell\u0026#8217;esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell\u0026#8217;ipotesi di cambio di destinazione d\u0026#8217;uso di immobili costitutivi della memoria e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; storico-culturale del territorio, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell\u0027identit\u0026#224; storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d\u0027uso - Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, qualora il cambio di destinazione d\u0027uso di tali immobili, sia riconosciuto, da parte del Comune, di interesse pubblico e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste.\r\nApprovazione del Comune di una variante al Piano degli interventi comunali [P.I.] - Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, qualora il cambio di destinazione d\u0027uso di tali immobili sia riconosciuto, da parte del Comune, di interesse pubblico e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste.\r\nProcedimento amministrativo - Disposizioni per l\u0027applicazione delle procedure di sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive - Attivazione da parte del richiedente, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, di una conferenza di servizi finalizzata a individuare le modalit\u0026#224; per l\u0027eventuale prosecuzione del procedimento.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43131","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Immobili costitutivi della memoria e dell\u0027identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d\u0027uso preceduto da varianti urbanistiche - Esonero dal contributo straordinario di costruzione - Violazione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l\u0027art. 40-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge Reg. Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell\u0027esonero dal contributo di costruzione di cui all\u0027art. 16, comma 4, lettera \u003cem\u003ed-ter\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 380 del 2001, nelle ipotesi di cambio di destinazione d\u0027uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell\u0027identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e. La norma impugnata - in base alla quale, secondo una lettura combinata delle disposizioni di cui ai suoi commi 2 e 5, il Comune individua gli immobili in parola provvedendo all\u0027approvazione di una variante al Piano degli interventi, anche al fine di permetterne la modificazione di destinazione d\u0027uso - contrasta con il citato parametro interposto, il quale impone il c.d. contributo straordinario in presenza di una variante urbanistica comportante un aumento di valore, cui lo stesso contributo è commisurato. Il legislatore regionale, nell\u0027escludere la debenza del contributo in questione, si limita a dettare una disciplina indifferenziata centrata sulla mancanza di un aumento del carico urbanistico, mentre invece, secondo la disciplina statale, solo la dimostrata inesistenza di un aumento di valore può giustificare l\u0027esenzione.","numero_massima_successivo":"43132","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"25/07/2019","data_nir":"2019-07-25","numero":"29","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/04/2004","data_nir":"2004-04-23","numero":"11","articolo":"40","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"lett. d-ter)","nesso":""}]},{"numero_massima":"43132","titoletto":"Procedimento amministrativo - Norme della Regione Veneto - Procedure relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) - Inerzia della pubblica amministrazione - Facoltà, per l\u0027interessato, di richiedere la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l\u0027eventuale prosecuzione del procedimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 20 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l\u0027art. 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge Reg. Veneto n. 55 del 2012, prevedendo che, decorsi inutilmente i termini fissati dall\u0027art. 7, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 160 del 2010 in materia di procedure relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 3, il richiedente possa presentare istanza per la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l\u0027eventuale prosecuzione del procedimento. La norma impugnata viola le competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni poiché prevedendo un aggravio, pur di natura eventuale e facoltativa, alla procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale - che per tali ipotesi prevede l\u0027applicazione della regola del silenzio assenso - determina un ostacolo effettivo alla libera concorrenza e compromette le finalità di semplificazione ed efficienza sottese all\u0027istituto in parola. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 165 del 2014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) mira a istituire un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa dell\u0027attività economica. Ciò non solo al fine di garantire, attraverso la uniformità e la ragionevole snellezza del procedimento, la maggiore trasparenza ed accessibilità del mercato, sì da assicurare le migliori condizioni di concorrenza, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all\u0027art. 41 Cost., il quale assegna, fra l\u0027altro, alla legge dello Stato il compito di determinare i controlli opportuni affinché la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 15 del 2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di semplificazione amministrativa possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto anche l\u0027attività amministrativa, e, quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere, possono assurgere alla qualifica di \"prestazione\", della quale lo Stato è competente a fissare un \"livello essenziale\" a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici e, in generale, di soggetti privati. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 246 del 2018, n. 62 del 2013, n. 207 del 2012, n. 203 del 2012, n. 92 del 2011, n. 8 del 2011, n. 10 del 2010, n. 322 del 2009, n. 134 del 2006, n. 328 del 2006, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43133","numero_massima_precedente":"43131","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"25/07/2019","data_nir":"2019-07-25","numero":"29","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"31/12/2012","data_nir":"2012-12-31","numero":"55","articolo":"6","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. m)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43133","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Immobili costitutivi della memoria e dell\u0027identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d\u0027uso senza aumento del carico urbanistico - Esonero dal contributo di costruzione - Lamentata violazione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l\u0027art. 40-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge Reg. Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell\u0027esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all\u0027art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell\u0027ipotesi di cambio di destinazione d\u0027uso di immobili costitutivi della memoria e dell\u0027identità storico-culturale del territorio. La norma impugnata non contraddice la normativa statale interposta - espressione di principi in materia di governo del territorio - in base al quale, anche nel caso particolare di cambio di destinazione d\u0027uso, l\u0027obbligo di corresponsione del contributo è legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell\u0027intervento edilizio. Il comma 5 dell\u0027art. 40-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge regionale, infatti, subordina espressamente l\u0027esonero suddetto al mancato aumento del carico urbanistico, oltre che al riconoscimento di un interesse pubblico e alla sussistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 303 del 2003, n. 1033 del 1988, n. 13 del 1980\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"43132","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"25/07/2019","data_nir":"2019-07-25","numero":"29","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/04/2004","data_nir":"2004-04-23","numero":"11","articolo":"40","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39509","autore":"Civitarese Matteucci S.","titolo":"Sulla disciplina dell\u0027edilizia e la semplificazione amministrativa le Regioni devono recitare a rime obbligate","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2925","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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