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Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 giugno 2021, depositato in cancelleria il 23 giugno 2021, iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdita nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 febbraio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 23 giugno 2021, e iscritto al n. 32 del relativo registro 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni), per violazione degli artt. 117, commi primo e terzo, della Costituzione \u0026#8211; in relazione, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili (rifusione) e all\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;), come modificato dall\u0026#8217;art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE \u0026#8211; nonch\u0026#233; degli artt. 41 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 4 dispone, al comma 1, che: \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all\u0026#8217;installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, cos\u0026#236; come previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualit\u0026#224; (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale\u0026#187;. Il comma 2 del medesimo art. 4 fissa al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la Giunta regionale \u0026#232; tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione contemplato nel precedente comma 1. E, infine, il comma 3 prevede la cessazione dell\u0026#8217;effetto sospensivo disposto dal comma 1, qualora la Giunta non adempia entro il termine indicato dal comma 2 a quanto ivi stabilito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il ricorrente riferisce che le norme impugnate introdurrebbero una \u0026#171;moratoria\u0026#187; v\u0026#242;lta a sospendere i procedimenti autorizzativi per la costruzione e l\u0026#8217;esercizio di impianti di produzione dell\u0026#8217;energia alimentati da fonti rinnovabili e di impianti per il trattamento dei rifiuti, in attesa dell\u0026#8217;adozione dello strumento di pianificazione previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la citata moratoria contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale nella materia concorrente \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, cui la disciplina regionale sarebbe ascrivibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 166 del 2014 e n. 298 del 2013), vengono indicati quali principi fondamentali della materia quelli desumibili dall\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, comprese le linee guida emanate, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, con il citato d.m. 10 settembre 2010, che costituirebbe \u0026#171;necessaria integrazione delle previsioni contenute nell\u0026#8217;art. 12\u0026#187; del d.lgs. n. 387 del 2003 (viene richiamata, in proposito, la sentenza n. 275 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Cos\u0026#236; individuati i principi fondamentali della materia, il ricorrente ravvisa un contrasto con l\u0026#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede che l\u0026#8217;autorizzazione alla costruzione e all\u0026#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata all\u0026#8217;esito di un procedimento unico cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e che deve concludersi entro il termine massimo di \u0026#171;novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall\u0026#8217;art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione a livello statale di un procedimento che si conclude con il rilascio di un\u0026#8217;autorizzazione unica sarebbe \u0026#171;ispirata a canoni di semplificazione\u0026#187; e all\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;rendere pi\u0026#249; rapida la costruzione degli impianti\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 344 del 2010), principi vincolanti per le Regioni (sono altres\u0026#236; evocate le sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009). In particolare, l\u0026#8217;indicazione tassativa del termine di conclusione del procedimento autorizzativo assurgerebbe a principio fondamentale della materia, dettato dal legislatore statale a salvaguardia delle esigenze di celerit\u0026#224; e di omogeneit\u0026#224; della disciplina sull\u0026#8217;intero territorio nazionale (viene richiamata la sentenza n. 189 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, secondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 4 della legge regionale impugnata, \u0026#171;nell\u0026#8217;implicare la sospensione del rilascio delle autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale\u0026#187;, comporterebbe \u0026#171;un effetto di procrastinazione che contravviene al principio fondamentale espresso\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 (\u0026#232; richiamata, in tal senso, la sentenza n. 364 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, la moratoria introdotta dalle disposizioni impugnate non si potrebbe, d\u0026#8217;altro canto, giustificare \u0026#171;in considerazione della circostanza che siffatti impianti siano da ubicarsi in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualit\u0026#224; (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale\u0026#187;. L\u0026#8217;Avvocatura generale osserva, in proposito, che la destinazione agricola di un\u0026#8217;area non costituisce, in linea generale e a priori, elemento ostativo all\u0026#8217;installazione di impianti da fonti rinnovabili. Deporrebbe in tal senso la previsione dell\u0026#8217;art. 12, comma 7, dello stesso d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui \u0026#171;[g]li impianti di produzione di energia elettrica, di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell\u0026#8217;ubicazione si dovr\u0026#224; tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversit\u0026#224;, cos\u0026#236; come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale\u0026#187;. Una ulteriore conferma verrebbe poi dalle gi\u0026#224; menzionate linee guida, secondo le quali le Regioni o le Province autonome, nell\u0026#8217;individuare \u0026#171;aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti\u0026#187;, devono attenersi ai criteri di cui all\u0026#8217;Allegato 3 (Criteri per l\u0026#8217;individuazione di aree non idonee) che, alla lettera c), dispone quanto segue: \u0026#171;le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In aggiunta alla violazione dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa un contrasto anche con l\u0026#8217;art. 15 della direttiva 2018/2001/UE \u0026#171;e, suo tramite, con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione che impone alle regioni di esercitare la potest\u0026#224; legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate sospenderebbero le autorizzazioni relative ad attivit\u0026#224; non solo consentite, ma, a ben vedere, incentivate e promosse anche a livello internazionale e sovranazionale. Il ricorrente, nell\u0026#8217;evocare la sentenza n. 177 del 2018 di questa Corte, ravvisa una evidente dissonanza della disciplina regionale rispetto al quadro normativo delineato dall\u0026#8217;Unione europea, che promuove la riduzione di emissioni nel \u0026#171;rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa moratoria introdotta dalla normativa impugnata colliderebbe, pertanto, non solo con i principi fondamentali previsti dalla normativa statale, ma anche con quelli affermati dalle fonti sovranazionali, e di conseguenza contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa, inoltre, una violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., in quanto la disciplina impugnata andrebbe ad alterare il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica. Verrebbe leso l\u0026#8217;interesse del richiedente a un tempestivo \u0026#171;esame dell\u0026#8217;istanza a legislazione vigente\u0026#187;, che deve essere effettuato nella \u0026#171;sede in cui tutti gli interessi coinvolti debbono confluire per trovare adeguato contemperamento onde garantire il buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Da ultimo, il ricorrente denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost., in quanto la moratoria sacrificherebbe \u0026#171;l\u0026#8217;interesse del richiedente alla tempestiva disamina dell\u0026#8217;istanza, che concorre a influenzare la scelta di sfruttamento imprenditoriale\u0026#187;. L\u0026#8217;Avvocatura, pur riconoscendo \u0026#171;che la posizione del richiedente non consiste in un diritto al rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione\u0026#187;, ritiene nondimeno che esso raffiguri \u0026#171;un interesse qualificato all\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;istanza a legislazione vigente, secondo il procedimento\u0026#187; di autorizzazione unica, la cui sospensione finirebbe per penalizzare, attraverso \u0026#171;non ordinati \u0026#8220;schemi burocratici\u0026#8221; le strategie industriali di settore, che non possono prescindere dal fattore tempo\u0026#187; (\u0026#232; richiamata, in proposito, la sentenza n. 267 del 2016 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 9 febbraio 2022 l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi. In quella sede ha anche rappresentato che la Regione resistente ha approvato la legge della Regione Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti), la quale, con l\u0026#8217;art. 16, comma 1, ha disposto una ulteriore proroga del termine di sospensione, modificando l\u0026#8217;impugnato art. 4, comma 2, che aveva fissato al 31 dicembre 2021 detto termine, ora indicato nel 30 giugno 2022. Ha sottolineato, pertanto, come il nuovo intervento amplificherebbe le gi\u0026#224; denunciate ragioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 23 giugno 2021, e iscritto al n. 32 del relativo registro 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni), per violazione degli artt. 117, commi primo e terzo, della Costituzione \u0026#8211; in relazione, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili (rifusione) e all\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;), come modificato dall\u0026#8217;art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE \u0026#8211; nonch\u0026#233; degli artt. 41 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;articolo impugnato dispone quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;1. Nelle more dell\u0026#8217;individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all\u0026#8217;installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, cos\u0026#236; come previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualit\u0026#224; (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. 2. La Giunta regionale \u0026#232; tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0027autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 3. Qualora la Giunta non adempia a quanto stabilito dal comma 2, cessano le sospensioni di cui al comma 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorrente ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale con riferimento a una pluralit\u0026#224; di parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le disposizioni regionali violerebbero, innanzitutto, i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale nella materia concorrente \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, cui la disciplina sarebbe ascrivibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, contrasterebbero con quanto disposto dall\u0026#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, e dalle linee guida emanate, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 12, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;articolo impugnato sospende, infatti, il termine per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, relativamente a talune zone agricole. In tal modo, la disciplina regionale contrasterebbe con le esigenze di semplificazione e di celerit\u0026#224; racchiuse nella normativa statale sul procedimento di autorizzazione unica, che assurge a principio fondamentale della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, sarebbe temporaneamente impedita l\u0026#8217;autorizzazione di impianti in talune zone agricole, individuate in via generale mediante lo strumento legislativo, l\u0026#224; dove finanche ai provvedimenti amministrativi con cui \u0026#232; consentito alle Regioni e alle Province autonome di indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sarebbe precluso il riferimento generico alle zone agricole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le norme impugnate contrasterebbero, ad avviso del ricorrente, anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 15 della direttiva 2018/2001/UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina disegnata dall\u0026#8217;Unione europea sarebbe espressione del generale favor per le fonti rinnovabili e, a tal fine, disporrebbe che i procedimenti autorizzativi si ispirino a principi di semplificazione e speditezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il ricorso denuncia, inoltre, una violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., poich\u0026#233; la normativa impugnata inciderebbe negativamente sui procedimenti di autorizzazione, danneggiando la \u0026#171;stessa sede in cui tutti gli interessi coinvolti debbono confluire per trovare adeguato contemperamento onde garantire il buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Infine, il ricorrente ravvisa un contrasto con l\u0026#8217;art. 41 Cost., in quanto la sospensione introdotta sacrificherebbe \u0026#171;l\u0026#8217;interesse del richiedente alla tempestiva disamina dell\u0026#8217;istanza, che concorre a influenzare la scelta di sfruttamento imprenditoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione relativa alla violazione dei principi fondamentali della materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., va esaminata preliminarmente. Il riparto interno di competenze tra Stato e Regioni assume, infatti, carattere prioritario, sotto il profilo giuridico, rispetto ai dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale che investono il contenuto della scelta legislativa (ex plurimis, sentenze n. 4 del 2022, n. 38 del 2021 e n. 114 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le disposizioni impugnate attengono al regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili e, pertanto, coinvolgono la materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, che l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. affida alla legislazione concorrente di Stato e Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ambito \u0026#8211; per costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; le Regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati dal legislatore statale e in buona parte racchiusi nel d.lgs. n. 387 del 2003 (ex multis sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto interessa l\u0026#8217;odierna questione, occorre primariamente riferirsi all\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che, \u0026#171;attraverso la disciplina delle procedure per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto princ\u0026#236;pi che [\u0026#8230;] non tollerano eccezioni sull\u0026#8217;intero territorio nazionale\u0026#187; (sentenze n. 286 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 177 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; I tratti essenziali della disciplina disegnata dall\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 si compendiano nell\u0026#8217;obiettivo, riflesso nella stessa rubrica dell\u0026#8217;articolo citato, di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative per la costruzione e per l\u0026#8217;esercizio (nonch\u0026#233; per le modifiche e per gli altri interventi definiti dalla legge) degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi regola, si prevede il rilascio di un\u0026#8217;autorizzazione unica da parte della Regione o delle Province delegate da quest\u0026#8217;ultima o, nel caso di impianti di potenza particolarmente elevata, del Ministero dello sviluppo economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 stabilisce, in particolare, che l\u0026#8217;autorizzazione sia \u0026#171;rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princ\u0026#236;pi di semplificazione e con le modalit\u0026#224; stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 7 precisa, poi, che gli impianti in questione possano \u0026#171;essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici\u0026#187; e che, in tal caso, \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;ubicazione si dovr\u0026#224; tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversit\u0026#224;, cos\u0026#236; come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonch\u0026#233; del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 10, infine, prevede che \u0026#171;in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivit\u0026#224; produttive, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivit\u0026#224; culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; Anche le citate linee guida, approvate con il gi\u0026#224; richiamato d.m. 10 settembre 2010, sono annoverate \u0026#8211; per giurisprudenza costante di questa Corte \u0026#8211; tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni in quanto \u0026#171;\u0026#8220;costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria\u0026#8221; (sentenza n. 86 del 2019). Nell\u0026#8217;indicare puntuali modalit\u0026#224; attuative della legge statale, le Linee guida hanno \u0026#8220;natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)\u0026#8221; (sentenza n. 106 del 2020)\u0026#187; (sentenza n. 177 del 2021 e, in senso analogo, sentenze n. 11 del 2022 e n. 46 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il punto 17.1 delle linee guida stabilisce che, al precipuo \u0026#171;fine di accelerare l\u0026#8217;iter di autorizzazione alla costruzione e all\u0026#8217;esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalit\u0026#224; di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all\u0026#8217;allegato 3\u0026#187;. In sostanza, le Regioni, \u0026#171;attraverso un\u0026#8217;apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell\u0026#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversit\u0026#224; e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l\u0026#8217;insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti\u0026#187;, individuano le aree e le zone reputate non idonee, al fine di segnalare \u0026#8211; proprio nella prospettiva dell\u0026#8217;accelerazione \u0026#8211; \u0026#171;una elevata probabilit\u0026#224; di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione\u0026#187;, fermo restando che in questa sede deve effettuarsi la valutazione definitiva e decisiva. L\u0026#8217;individuazione di aree o zone non idonee opera, dunque, solo una \u0026#171;valutazione di \u0026#8220;primo livello\u0026#8221;\u0026#187;, con finalit\u0026#224; acceleratorie, spettando poi al procedimento di autorizzazione il compito di verificare \u0026#171;\u0026#8220;se l\u0026#8217;impianto cos\u0026#236; come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull\u0026#8217;area, possa essere realizzabile\u0026#8221; (cos\u0026#236; [\u0026#8230;] sentenza n. 177 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 11 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, peraltro, evidenziarsi che, nella individuazione delle aree non idonee, destinate a confluire nell\u0026#8217;atto di pianificazione, le Regioni e le Province autonome sono tenute a conciliare \u0026#171;le politiche di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente gi\u0026#224; previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) (paragrafo 17.2) (cos\u0026#236;, da ultimo, sentenza n. 177 del 2021)\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 11 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.3.\u0026#8211; Ebbene, a fronte del richiamato quadro normativo, come ricostruito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, si deve rilevare che il legislatore abruzzese ha indebitamente sospeso, in violazione dei principi fondamentali della materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, le procedure di autorizzazione relative agli \u0026#171;impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, [al]le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e [agli] impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera\u0026#187; (cos\u0026#236;, l\u0026#8217;impugnato art. 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe procedure, che \u0026#8211; in base ai principi fondamentali dettati a livello statale \u0026#8211; devono essere semplificate e accelerate, vengono, invece, sospese nel complessivo territorio dell\u0026#8217;Abruzzo, relativamente a tutte le zone agricole che abbiano le generiche caratteristiche indicate dalla normativa impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, dove l\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 individua un termine massimo per la conclusione del procedimento unico (che non pu\u0026#242; essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per la valutazione di impatto ambientale), il legislatore regionale, viceversa, sospende e, dunque, di fatto prolunga il medesimo termine. Parimenti, la normativa impugnata ha un sicuro impatto negativo sui tempi per il rilascio delle altre tipologie di autorizzazioni, le cui procedure risultino ancor pi\u0026#249; accelerate dalla legislazione statale rispetto al procedimento di autorizzazione unica (si pensi ai casi in cui trovano applicazione la procedura abilitativa semplificata o la comunicazione relativa alle attivit\u0026#224; di edilizia libera).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.4.\u0026#8211; N\u0026#233; pu\u0026#242; ritenersi che la dilazione dei termini trovi una giustificazione nella funzione che la stessa legislazione statale assegna all\u0026#8217;istruttoria affidata alle Regioni e alle Province autonome in merito alla individuazione delle aree e dei siti non idonei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, la sospensione delle procedure, in attesa del compimento della citata istruttoria che confluisce nella pianificazione regionale, contraddice la ratio di tale strumento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre l\u0026#8217;individuazione delle aree e dei siti non idonei serve \u0026#8211; nel disegno statale \u0026#8211; a semplificare e ad accelerare la valutazione che deve poi, in via definitiva, compiersi nell\u0026#8217;ambito del procedimento di autorizzazione, per converso, nella prospettazione che emerge dall\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, l\u0026#8217;individuazione delle aree e dei siti non idonei viene indebitamente a trasformarsi in elemento ostativo delle procedure autorizzative, che comporta una dilazione dei termini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiverso, invece, \u0026#232; il caso in cui l\u0026#8217;intervento legislativo regionale, come in una questione di recente esaminata da questa Corte (con la sentenza n. 11 del 2022), abbia la finalit\u0026#224; di anticipare, sul piano temporale, l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;atto che individua i siti non idonei; tale anticipazione dell\u0026#8217;efficacia si pone, infatti, in linea di continuit\u0026#224; con le esigenze di celerit\u0026#224; e non incide sulla natura dell\u0026#8217;atto amministrativo di programmazione, il quale non preclude eventuali differenti valutazioni effettuate in concreto nell\u0026#8217;ambito del procedimento autorizzativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, il ritardo nel completamento dell\u0026#8217;istruttoria non giustifica una sospensione disposta con legge regionale di procedure autorizzative, alle quali spetta \u0026#8211; secondo i principi statali \u0026#8211; il precipuo compito di valutare e contemperare in concreto tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli evocati dalla disposizione regionale impugnata, vale a dire la tutela delle produzioni alimentari di qualit\u0026#224; e di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancanza della previa istruttoria effettuata in sede di pianificazione non comporta \u0026#8211; come invece testualmente si legge nell\u0026#8217;articolo impugnato della legge della Regione Abruzzo \u0026#8211; il rischio di \u0026#171;compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale\u0026#187;. Tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli sopra menzionati, vengono infatti ponderati nella sede del procedimento di autorizzazione e la mancanza della previa istruttoria regionale implica solo l\u0026#8217;insussistenza di una valutazione di primo livello, che avrebbe reso pi\u0026#249; agevole e celere il giudizio da operare in concreto nel procedimento autorizzativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.5.\u0026#8211; In definitiva, la moratoria imposta dal legislatore regionale dell\u0026#8217;Abruzzo con l\u0026#8217;art. 4 impugnato v\u0026#236;ola i principi fondamentali della materia, che affidano a celeri procedure amministrative il compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell\u0026#8217;installazione di impianti di produzione dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili. Tali valutazioni amministrative non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali (sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011), n\u0026#233; a fortiori possono essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 si pone, dunque, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, principi che sono al contempo attuativi di direttive dell\u0026#8217;Unione europea e riflettono anche impegni internazionali v\u0026#242;lti a favorire l\u0026#8217;energia prodotta da fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019), risorse irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Si deve, pertanto, dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021. Restano assorbite le ulteriori censure formulate nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Norme della Regione Abruzzo - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Sospensione, nelle more dell\u0027individuazione in sede amministrativa delle aree e dei siti inidonei, delle installazioni non ancora autorizzate di specifici impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualit\u0026#224; e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale - Previsione che la Giunta regionale \u0026#232; tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44820","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Ordine di esame delle questioni - Priorità giuridica a quelle relative al riparto di competenze (nel caso di specie: in relazione alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia). (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNei giudizi in via principale la censura incidente sul riparto interno di competenze tra Stato e Regioni va trattata preliminarmente assumendo carattere prioritario, sotto il profilo giuridico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 4/2022 - mass. 44467; S. 38/2021 - mass. 4369; S. 114/2017 - mass. 40447\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, va esaminata prioritariamente la questione relativa alla violazione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», di cui all\u0027art. 117, terzo comma, Cost.). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44821","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44821","titoletto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Procedimento di individuazione di aree o zone non idonee all\u0027installazione - Valutazione di Regioni e Province - Intervento di \"primo livello\", con finalità di semplificazione e accelerazione - Necessità di bilanciare le politiche di tutela dell\u0027ambiente e del paesaggio con quelle di valorizzazione delle fonti rinnovabili. (Classif. 094007).","testo":"L\u0027individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di aree o zone non idonee all\u0027installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, opera una valutazione di \"primo livello\", finalizzata a semplificare e ad accelerare la valutazione che, in via definitiva, deve compiersi nell\u0027ambito del procedimento di autorizzazione. In detta istruttoria le stesse sono tenute a conciliare le politiche di tutela dell\u0027ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (\u003cem\u003eburden sharing\u003c/em\u003e). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 11/2022; S.177/2021 - mass. 44094\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44822","numero_massima_precedente":"44820","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44822","titoletto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Regime abilitativo - Riconduzione alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia - Conseguente necessità che le Regioni ne rispettino i principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida (d.m. 10 settembre 2010) (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Abruzzo che sospende le procedure di autorizzazione di detti impianti nelle zone caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, nelle more dell\u0027individuazione delle aree e dei siti non idonei). (Classif. 094007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni che attengono al regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili coinvolgono la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», affidata dall\u0027art. 117, terzo comma, Cost. alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, nel cui ambito le Regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali dettati dal legislatore statale, in buona parte racchiusi nel d.lgs. n. 387 del 2003. In particolare, l\u0027art. 12, che disciplina le procedure per l\u0027autorizzazione dei detti impianti, ha introdotto princìpi che non tollerano eccezioni sull\u0027intero territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40785; S. 99/2012 - mass. 36270\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eTra i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia» sono annoverate le linee guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010, vincolanti nei confronti delle Regioni in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Nell\u0027indicare puntuali modalità attuative della legge statale, esse hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass- 43714; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42667; S. 69/2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCostituiscono principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia» la celere conclusione delle procedure di autorizzazione e la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, al contempo attuativi di direttive dell\u0027Unione europea e riflesso di impegni internazionali. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 286/2019 - mass. 40965 e 40967; S. 13/2014 - mass. 37604\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell\u0027installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è affidato a celeri procedure amministrative, sicché dette valutazioni non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali, né \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993, S. 286/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 44/2011 - mass. 35352\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 che, nelle more dell\u0027individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all\u0027installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, sospende le procedure di autorizzazione di impianti di produzione di energia eolica, di grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità e/o di particolare pregio. Dette procedure, che - in base ai principi fondamentali dettati a livello statale - devono essere semplificate e accelerate vengono sospese, nelle citate zone agricole, in contrasto con l\u0027art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che individua un termine massimo per la conclusione del procedimento unico. La sospensione delle procedure, in attesa del compimento del procedimento di individuazione delle zone non idonee, ne contraddice la stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di strumento acceleratorio né è giustificata dal ritardo nel suo completamento, atteso che tutti gli interessi coinvolti - compresi quelli alla tutela delle produzioni alimentari di qualità e di particolare pregio - vengono ponderati nel procedimento di autorizzazione, implicando la mancanza della previa istruttoria regionale soltanto l\u0027insussistenza di una valutazione di \"primo livello\", che avrebbe reso più agevole e celere il giudizio da operare in concreto nel procedimento autorizzativo). (\u003cem\u003ePrecedenti. S. 11/2022 - mass. 44476; S.177/2021 - mass. 44094\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44821","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"23/04/2021","data_nir":"2021-04-23","numero":"8","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41695","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 77/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2285","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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