GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2023/161

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:161
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 2.344135
    "namelookup_time" => 0.00036
    "connect_time" => 0.001672
    "pretransfer_time" => 0.115532
    "size_download" => 140085.0
    "speed_download" => 59759.0
    "starttransfer_time" => 2.265361
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 60044
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 115435
    "connect_time_us" => 1672
    "namelookup_time_us" => 360
    "pretransfer_time_us" => 115532
    "starttransfer_time_us" => 2265361
    "total_time_us" => 2344135
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770627446.8223
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:161"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:161 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 08:57:28 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 08:57:28 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"161","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"ANTONINI","relatore":"ANTONINI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"24/05/2023","data_decisione":"24/05/2023","data_deposito":"24/07/2023","pubbl_gazz_uff":"26/07/2023","num_gazz_uff":"30","norme":"Art. 6, c. 3°, ultimo periodo, della legge 19/02/2004, n. 40.","atti_registro":"ord. 131/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 161\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria  de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, nel procedimento civile vertente tra A. C. e D. R. e altro, con ordinanza del 5 giugno 2022, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di D. R., di E. H. spa e di A. C., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 maggio 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi \u003c/em\u003egli avvocati Fabrizio Barberini per D. R., Francesco Di Mauro per E. H. spa, Tiziana D\u0026#8217;Agostini per A. C. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberat\u003c/em\u003eo nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 giugno 2022 (reg. ord. n. 131 del 2022), il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo comma, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato art. 6, comma 3, dispone, al primo periodo, che la volont\u0026#224; di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) \u0026#232; espressa dai componenti della coppia \u0026#171;per iscritto congiuntamente al medico responsabile\u0026#187; della struttura sanitaria autorizzata ad applicare le tecniche medesime; al secondo periodo, che tra \u0026#171;la manifestazione della volont\u0026#224; e l\u0026#8217;applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni\u0026#187;; quindi, al terzo periodo, che tale volont\u0026#224; \u0026#171;pu\u0026#242; essere revocata da ciascuno dei soggetti [\u0026#8230;] fino al momento della fecondazione dell\u0026#8217;ovulo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, quest\u0026#8217;ultima norma contrasterebbe con i parametri evocati \u0026#171;quanto meno nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell\u0026#8217;ovulo, un termine per la revoca del consenso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono sorte nel corso del giudizio instaurato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 702-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile, dalla signora A. C. affinch\u0026#233; la struttura sanitaria E. H., presso la quale lei aveva in precedenza intrapreso il percorso di PMA, fosse condannata al decongelamento dell\u0026#8217;embrione crioconservato e al suo impianto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della domanda \u0026#8211; riferisce il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; la ricorrente ha esposto che, nel settembre 2017, lei e il coniuge avevano assentito alla crioconservazione dell\u0026#8217;embrione formatosi a seguito della fecondazione, al fine di permettere l\u0026#8217;esecuzione della biopsia embrionale, in vista dell\u0026#8217;impianto; che questo era stato poi differito a causa della propria scarsa qualit\u0026#224; endometriale; ci\u0026#242; che aveva comportato la necessit\u0026#224; che lei si sottoponesse, nei successivi mesi di novembre e dicembre, ad apposita terapia farmacologica, a ulteriori analisi e al cosiddetto \u0026#171;\u003cem\u003escratch\u003c/em\u003e endometriale\u0026#187;, ovvero alla \u0026#171;terapia della preparazione a graffio\u0026#187;, prodromica appunto, all\u0026#8217;impianto; che il trasferimento in utero dell\u0026#8217;embrione non era stato tuttavia realizzato perch\u0026#233; il marito, nel gennaio 2018, si era allontanato dalla residenza familiare; che, nel marzo 2019, era stata formalizzata tra le parti la separazione consensuale; che, nel febbraio 2020, lei aveva chiesto vanamente alla struttura sanitaria di procedere all\u0026#8217;impianto e che, il 24 agosto dello stesso anno, il marito, dopo avere domandato la dichiarazione giudiziale della cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva formalmente revocato il consenso all\u0026#8217;applicazione delle tecniche di PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di questa ricostruzione della vicenda, la ricorrente ha sostenuto, in definitiva, \u0026#171;che il diritto \u0026#8220;di essere madre \u0026#232; un diritto assoluto, fondamentale della persona, garantito dalla Costituzione agli artt. 2, 31, co. 2, e 32\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e quindi riferisce che, nel costituirsi in giudizio, i resistenti, signor D. R. e la menzionata struttura sanitaria, hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente prospettando dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma denunciata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Tanto premesso, in ordine alla rilevanza il rimettente osserva che, essendo intervenuta la revoca del consenso da parte del \u0026#171;resistente\u0026#187; in data 24 agosto 2020 e quindi dopo che era trascorso un considerevole periodo di tempo da quando si era \u0026#171;avverata la condizione della fecondazione dell\u0026#8217;ovulo\u0026#187;, il giudizio del quale \u0026#232; investito non potrebbe essere definito indipendentemente dalla decisione sulle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e innanzitutto richiama, condividendole, le argomentazioni che lo stesso Tribunale di Roma, in precedenza adito dalla medesima ricorrente in via cautelare, pur respingendo la domanda giudiziale sull\u0026#8217;assorbente rilievo della carenza del \u003cem\u003epericulum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in mora\u003c/em\u003e, aveva comunque svolto in ordine alla ritenuta dubbia conformit\u0026#224; a Costituzione dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rammenta in proposito che in quella sede \u0026#232; stato rilevato che inizialmente la citata legge aveva previsto il \u0026#171;sostanziale divieto di congelamento degli embrioni\u0026#187;. La disciplina della irrevocabilit\u0026#224; del consenso dopo la fecondazione dell\u0026#8217;ovulo si sarebbe, pertanto, inserita in un contesto normativo in virt\u0026#249; del quale l\u0026#8217;impianto sarebbe dovuto avvenire \u0026#171;sostanzialmente nell\u0026#8217;immediatezza della formazione dell\u0026#8217;embrione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, venuto meno in seguito, per effetto della sentenza n. 151 del 2009 di questa Corte, il generale divieto di crioconservazione, la norma sull\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso si sarebbe trovata ad operare in un contesto radicalmente diverso, in cui il trasferimento in utero dell\u0026#8217;embrione potrebbe intervenire anche \u0026#171;a distanza di anni\u0026#187; e, quindi, \u0026#171;in una situazione [\u0026#8230;] radicalmente cambiata\u0026#187;, anche quanto alla persistente sussistenza dei \u0026#171;presupposti [\u0026#8230;] previsti dalla stessa legge 40 per procedere alla PMA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, a differenza del \u0026#171;caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: ordinanza] n. 30294/17 citata dalla ricorrente per sostenere la prevalenza della tutela dell\u0026#8217;embrione\u0026#187;, relativo a un impianto avvenuto nell\u0026#8217;immediatezza della formazione dell\u0026#8217;embrione attraverso la fecondazione eterologa, in quello in esame \u0026#171;nel tempo trascorso dalla crioconservazione dell\u0026#8217;embrione sono venuti meno i requisiti previsti dalla legge per procedere alla PMA in quanto non si \u0026#232; pi\u0026#249; in presenza di una coppia convivente, inoltre viene in considerazione il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione in ordine alla scelta di diventare genitore, tutelato dall\u0026#8217;art. 8 CEDU\u0026#187;. Nella nozione di vita privata, infatti, rientrerebbe anche il \u0026#171;diritto al rispetto per la decisione di avere o non avere figli\u0026#187; (sono citate Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, sentenze 8 novembre 2011, V. C. contro Slovacchia; grande camera, 22 gennaio 2008, E. B. contro Francia; grande camera, 10 aprile 2007, Evans contro Regno Unito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il rimettente osserva che la legge n. 40 del 2004 si prefigge lo scopo di tutelare \u0026#171;i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito\u0026#187; (art. 1, comma 1), a tal fine prevedendo diverse limitazioni al ricorso alla PMA, tra cui quella per cui possono accedervi esclusivamente coppie coniugate o conviventi (art. 5, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, anch\u0026#8217;egli evidenzia, similmente al giudice della domanda cautelare, che l\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, \u0026#232; rimasto invariato \u0026#171;nonostante il radicale cambiamento dell\u0026#8217;originaria impostazione\u0026#187; della legge in discorso, in virt\u0026#249;, non solo della citata sentenza n. 151 del 2009, ma anche della successiva pronuncia n. 96 del 2015 di questa Corte, con la quale \u0026#232; stato caducato il divieto di accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, per le coppie fertili ma portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili al nascituro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale mutato contesto, a parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la norma censurata pregiudicherebbe il diritto di scelta in ordine all\u0026#8217;assunzione del ruolo genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in particolare nel caso in cui, in considerazione del decorso del tempo, l\u0026#8217;impianto venga chiesto in presenza di \u0026#171;una situazione giuridica diversa\u0026#187; da quella esistente al momento della manifestazione della volont\u0026#224;, come sarebbe accaduto nella specie, in cui le parti dopo aver dato il consenso alla procreazione assistita in costanza di matrimonio, si sono separate consensualmente e non sono pi\u0026#249; conviventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSiccome l\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004 permette di accedere alla PMA \u0026#171;solo a coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in et\u0026#224; potenzialmente fertile, entrambi viventi\u0026#187;, prosegue il ricorrente, \u0026#171;nell\u0026#8217;ipotesi in cui venga meno il progetto di coppia prima del trasferimento dell\u0026#8217;impianto dovrebbe ritenersi possibile la revoca del consenso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI rilievi che precedono inducono il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a ritenere che la denunciata irrevocabilit\u0026#224; del consenso dopo la fecondazione v\u0026#236;oli, innanzitutto, gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, compromettendo il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione in ordine alla decisione di non diventare genitore e quello al rispetto della vita privata e familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbero, altres\u0026#236;, lesi gli artt. 3 e 13, primo comma, Cost., perch\u0026#233; la norma censurata, consentendo che la donna chieda l\u0026#8217;impianto malgrado il sopravvenuto dissenso dell\u0026#8217;uomo, irragionevolmente lo costringerebbe \u0026#171;a diventare genitore contro la sua volont\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto il profilo dell\u0026#8217;eguaglianza, poich\u0026#233; risulterebbe sacrificata soltanto la libert\u0026#224; individuale dell\u0026#8217;uomo: la donna, infatti, potrebbe comunque rifiutare, nonostante l\u0026#8217;iniziale consenso da essa espresso alla PMA, il trasferimento in utero dell\u0026#8217;embrione, che non potrebbe mai esserle imposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, prescindendo, ai fini dell\u0026#8217;impianto, dal consenso dell\u0026#8217;uomo, che costituisce \u0026#171;presupposto legittimante dell\u0026#8217;intervento medico\u0026#187;, la norma in questione recherebbe un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost., giacch\u0026#233; finirebbe per assoggettare il componente maschile della coppia a un trattamento sanitario obbligatorio, con incidenza anche sulla sua integrit\u0026#224; psicofisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Il rimettente conclude rilevando che i prospettati dubbi non sarebbero superabili mediante un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta sarebbe difatti ostacolata sia dall\u0026#8217;univoco tenore letterale della norma censurata sia dall\u0026#8217;orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di merito \u0026#8211; \u0026#232; citato Tribunale ordinario di Napoli, \u0026#171;ordinanza del 25/11/2020 e ordinanza del 27/01/2021\u0026#187; (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, ordinanze 27 gennaio 2021 e 11 ottobre 2020) \u0026#8211; che, sulla scorta del principio affermato dalla Corte di cassazione nell\u0026#8217;ordinanza prima citata (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione prima, ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30294), in fattispecie del tutto analoga a quella odierna ha ordinato di procedere all\u0026#8217;impianto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito il signor D. R., parte convenuta nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La parte privata condivide le argomentazioni svolte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e deduce che il divieto previsto dall\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, da un lato, violerebbe il principio di autodeterminazione tutelando la volont\u0026#224; dell\u0026#8217;uomo soltanto nella fase iniziale della procedura di PMA: la disciplina del consenso risulterebbe, infatti, del tutto indifferente al decorso del tempo dopo la fecondazione e al mutamento, nelle more, delle condizioni esistenti quando la volont\u0026#224; \u0026#232; stata manifestata, poich\u0026#233;, in particolare, nessun peso sarebbe riconosciuto al venir meno dell\u0026#8217;\u003cem\u003eaffectio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003econiugalis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, il medesimo divieto darebbe origine a un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, relegando su un piano residuale la volont\u0026#224; dell\u0026#8217;uomo, posto che la donna che rifiutasse l\u0026#8217;impianto non potrebbe esservi obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte costituita aggiunge poi, a quanto dedotto dal rimettente, che la norma in questione, consentendo la nascita sulla base della sola volont\u0026#224; della futura madre, comprometterebbe altres\u0026#236; il diritto del nato alla bigenitorialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non prevedendo la revocabilit\u0026#224; del consenso dopo la fecondazione, la suddetta norma, in primo luogo, determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole diversificazione tra la procedura di PMA e gli altri trattamenti sanitari, nei quali invece la volont\u0026#224; di sottoporvisi pu\u0026#242; essere sempre revocata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, essa sarebbe contraddittoria rispetto sia alla disciplina dettata dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 14 della legge n. 40 del 2004, il quale ammette s\u0026#236; la crioconservazione, ma disponendo che l\u0026#8217;impianto venga realizzato \u0026#171;non appena possibile\u0026#187;, sia a quella di cui al successivo comma 5, che, prevedendo che la coppia debba essere informata sullo stato di salute degli embrioni, ammetterebbe la revocabilit\u0026#224; della volont\u0026#224; in caso di malattia degli embrioni stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita nel presente giudizio anche la struttura sanitaria, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni o il loro rigetto, con sentenza interpretativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La possibile dilatazione temporale della procedura di PMA \u0026#8211; osserva la parte privata \u0026#8211; comporterebbe la necessit\u0026#224; di interpretare la norma censurata tenendo conto della conseguente possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;avverarsi, nelle more, di \u0026#171;sopravvenienze esistenziali, tali da incidere sulla situazione personale e familiare\u0026#187; della coppia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica andrebbe letto il comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 40 del 2004, il quale, prevedendo che l\u0026#8217;obbligo informativo nei confronti della coppia debba essere adempiuto in ogni fase di applicazione delle tecniche di PMA, sarebbe funzionale a consentire la \u0026#171;interruzione del percorso di procreazione artificiale anche per la revoca unilaterale del consenso da parte dell\u0026#8217;uomo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, rileva ancora la parte costituita, la tutela dell\u0026#8217;embrione dovrebbe essere bilanciata \u0026#171;con altri diritti di rango costituzionale eventualmente prevalenti\u0026#187;, come sarebbe tra l\u0026#8217;altro dimostrato dalle pronunce con cui questa Corte avrebbe fatto venir meno il divieto di accedere alla PMA per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili al nascituro e il \u0026#171;divieto di diagnosi e selezione preimpianto\u0026#187; con riferimento alle medesime malattie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, occorrerebbe considerare che l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso da parte dell\u0026#8217;uomo inciderebbe sulla sua libert\u0026#224; di autodeterminazione, peraltro ledendo il principio di uguaglianza, posto che il trasferimento in utero dell\u0026#8217;embrione non potrebbe essere mai imposto alla donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccepita inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; anzitutto basata sulla insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl \u003cem\u003egiudice a quo\u003c/em\u003e, infatti, rilevando che i coniugi si sono separati consensualmente dopo la fecondazione, avrebbe dovuto constatare il venir meno di una delle condizioni poste dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004 per accedere alla PMA, ossia la convivenza della coppia, e quindi avrebbe dovuto considerare che non vi era pi\u0026#249; il presupposto per la perdurante efficacia del consenso prestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero inammissibili anche perch\u0026#233; il rimettente ambirebbe a un intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata: la disposizione censurata rappresenterebbe un punto di equilibrio individuato dal legislatore tra diverse soluzioni possibili e l\u0026#8217;addizione auspicata dal rimettente non sarebbe in grado di ricomporre ragionevolmente il quadro dei contrapposti interessi, determinando anche vuoti normativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel merito, le censure sarebbero destituite di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sussisterebbe, infatti, la dedotta lesione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, in quanto il diritto a non diventare padre dovrebbe essere contemperato con altri diritti di pari rilievo: quello all\u0026#8217;autodeterminazione della donna a diventare madre e quello alla salute psicofisica della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto proprio la Corte EDU avrebbe affermato la necessit\u0026#224; di un tale bilanciamento e ritenuto applicabile il citato art. 8 anche alla decisione di diventare genitore (sono citate le sentenze, grande camera, 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, e 30 ottobre 2012, P. e S. contro Polonia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti non fondata sarebbe la censura di violazione degli artt. 3 e 13, primo comma, Cost., attesa la significativa diversit\u0026#224; delle posizioni dell\u0026#8217;uomo e della donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa procedura di PMA, infatti, mentre per il primo si esaurisce con la raccolta del liquido seminale, per la seconda si sviluppa in una serie di attivit\u0026#224; \u0026#171;particolarmente invasive e rischiose per la salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer analoghe ragioni, conclude la difesa statale, sarebbe inconferente l\u0026#8217;evocazione dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost.: l\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione non costituirebbe, infatti, per l\u0026#8217;uomo un trattamento sanitario, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;attualit\u0026#224; del suo consenso in tale fase non sarebbe necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio anche la parte ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; trae origine, anzitutto, dalla considerazione che l\u0026#8217;eventuale determinazione di un momento a decorrere dal quale il consenso diventerebbe revocabile non potrebbe che spettare alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito la parte costituita ha cura di precisare che, nella specie, il tempo trascorso tra la fecondazione, avvenuta in data 3 ottobre 2017, e la richiesta di far luogo all\u0026#8217;impianto rivolta alla struttura sanitaria, \u0026#171;avvenuta prima per le vie brevi e poi intimata mediante diffida del difensore in data 26.02.2020\u0026#187;, sarebbe in realt\u0026#224; \u0026#171;meno di un anno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeriodo \u0026#8211; si afferma \u0026#8211; da ritenere pienamente giustificato, essendo naturale che la donna, a seguito della rottura del rapporto e della conseguente necessit\u0026#224; di elaborare la delusione della separazione, \u0026#171;non si sia precipitata a chiedere di far luogo al trasferimento in utero ed alla conseguente gravidanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eChiarisce poi \u0026#171;che i requisiti soggettivi del coniugio \u0026#8220;o\u0026#8221; della convivenza\u0026#187; stabiliti dalla legge n. 40 del 2004 per accedere alla PMA \u0026#171;nel caso sussistevano e tutt\u0026#8217;ora sussistono\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene infine ricordato il decreto del Ministro della salute 1\u0026#176; luglio 2015 (Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita) che riconoscerebbe il diritto all\u0026#8217;impianto indipendentemente dal consenso dell\u0026#8217;uomo, stabilendo che \u0026#171;[l]a donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati\u0026#187;: dal che un\u0026#8217;ulteriore ragione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nel merito, le censure non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pronuncia richiesta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si tradurrebbe nel riconoscimento a favore dell\u0026#8217;uomo di \u0026#171;una sorta di diritto potestativo\u0026#187; sulla donna, impedendole di divenire madre e di dare alla luce il figlio \u0026#171;da lei stessa concepito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi comprometterebbe cos\u0026#236; la sua salute psicofisica e si vanificherebbero le finalit\u0026#224; della stessa legge n. 40 del 2004, diretta a privilegiare la procreazione e a tutelare l\u0026#8217;embrione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe peraltro anche errato l\u0026#8217;assunto da cui muove il rimettente, ovvero che la legge n. 40 del 2004 inizialmente non consentisse la crioconservazione dell\u0026#8217;embrione. Al contrario, essa sin dalla formulazione originaria la ammetteva in caso di impossibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impianto per grave, documentata e imprevedibile causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che l\u0026#8217;impianto potesse avvenire anche a notevole distanza di tempo dalla fecondazione sarebbe stata ben presente al legislatore quando ha stabilito l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso dopo tale momento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente esclude poi che la disciplina denunciata \u0026#8211; della cui illegittimit\u0026#224; costituzionale non avrebbero dubitato n\u0026#233; il giudice della nomofilachia (viene richiamata la sopra citata ordinanza Cass. n. 30294 del 2017) n\u0026#233; la giurisprudenza di merito (\u0026#232; citato Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 11 ottobre 2020) \u0026#8211; violi i parametri evocati dal rimettente, dal momento che l\u0026#8217;uomo ha liberamente e consapevolmente espresso il proprio consenso alla PMA, dopo essere stato informato \u0026#171;di ogni conseguenza e dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di revocarlo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, quindi, muoverebbe dalla ragionevole considerazione del principio di responsabilit\u0026#224;, nel suo riflesso sul \u0026#171;diritto della donna a divenire madre\u0026#187; e sulla tutela dell\u0026#8217;embrione, che non sarebbe suscettibile di affievolimento se non in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale, come il diritto alla salute della donna stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe d\u0026#8217;altra parte compromesso il diritto alla bigenitorialit\u0026#224; del minore, ove, come nella specie, dopo la fecondazione sia intervenuta la separazione della coppia: anche in tal caso, infatti, questo avr\u0026#224; diritto di godere di entrambe le figure genitoriali e sia il padre che la madre assumeranno i diritti e gli obblighi connessi alla genitorialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ribadire le deduzioni gi\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;atto di intervento, la difesa statale rileva innanzitutto l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del presupposto posto a fondamento della ordinanza di rimessione, perch\u0026#233; la legge n. 40 del 2004 fin dalla sua originaria impostazione, e prima degli interventi sulla stessa operati dalla giurisprudenza costituzionale, gi\u0026#224; avrebbe previsto, in deroga al generale divieto espresso dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, la possibilit\u0026#224; di crioconservazione degli embrioni al comma 3 del medesimo articolo l\u0026#224; dove dispone: \u0026#171;[q]ualora il trasferimento nell\u0026#8217;utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli interventi di questa Corte avrebbero quindi solo ampliato tale possibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSviluppando, poi, gli argomenti in precedenza addotti, l\u0026#8217;Avvocatura generale precisa che la procedura di PMA corrisponderebbe a un \u0026#171;concetto [\u0026#8230;] pi\u0026#249; ampio di quello di trattamento sanitario\u0026#187; inteso nella sua accezione comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa, infatti, si articolerebbe in diverse fasi, \u0026#171;che si attuano ora su un paziente, ora su un altro (rispettivamente il padre e la madre generanti), ora su un terzo soggetto (il concepito)\u0026#187;, sicch\u0026#233;, quando l\u0026#8217;intervento medico investe la donna o il concepito, i principi in materia di consenso informato non sarebbero applicabili all\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo la fecondazione, a ben vedere, \u0026#171;solo la donna e il concepito restano esposti all\u0026#8217;azione medica\u0026#187; e, se \u0026#232; vero che la prima potrebbe \u0026#171;legittimamente rifiutarsi di subire\u0026#187; l\u0026#8217;impianto, ci\u0026#242; dipenderebbe \u0026#171;dall\u0026#8217;ovvia incoercibilit\u0026#224; del trattamento\u0026#187;, al quale \u0026#171;si contrappone l\u0026#8217;\u003cem\u003ehabeas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e corpus\u003c/em\u003e della donna [stessa] (peraltro pur sempre legittimata all\u0026#8217;interruzione volontaria di gravidanza dopo l\u0026#8217;impianto)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale chiarisce, inoltre, che la piena consapevolezza della volont\u0026#224; di ricorrere alla PMA sarebbe in ogni caso assicurata dagli obblighi informativi che gravano sulla struttura sanitaria e che il diritto alla libera autodeterminazione dell\u0026#8217;uomo non sarebbe \u0026#171;penalizzato, bens\u0026#236; solo regolato\u0026#187;. L\u0026#8217;esercizio dello \u0026#171;\u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epoenitendi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#187;\u003c/em\u003e resterebbe, infatti, contenuto entro un limite temporale costituito dalla fecondazione dell\u0026#8217;ovocita; ci\u0026#242; anche per tutelare l\u0026#8217;interesse della donna, \u0026#171;che ha nutrito affidamento nella concorde volont\u0026#224; di accedere al non agevole percorso della PMA che, per obiettive ed indiscutibili ragioni, proprio per la donna comporta un particolare e pi\u0026#249; gravoso impegno, con assoggettamento a procedure particolarmente invasive, anche chirurgiche e farmacologiche, gi\u0026#224; nella fase prodromica a quella della fecondazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Anche D. R. ha depositato memoria illustrativa, ribadendo le argomentazioni addotte nella memoria di costituzione a sostegno della fondatezza delle questioni, in particolare insistendo sull\u0026#8217;incoerenza dell\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso rispetto allo sviluppo della giurisprudenza di questa Corte sulla PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Ha altres\u0026#236; depositato memoria la citata struttura sanitaria, che, insistendo nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate, ha anche rimarcato l\u0026#8217;esigenza che agli operatori del settore vengano fornite, \u0026#171;nell\u0026#8217;incertezza del quadro normativo e della sua interpretazione\u0026#187;, \u0026#171;chiare indicazioni che consentano condotte e determinazioni non contestabili dai richiedenti prestazioni di p.m.a., portatori di interessi contrapposti: in tal modo si eviterebbe di esporre gli stessi operatori a eventuali ingiuste richieste risarcitorie, cui sono comunque attualmente esposti qualunque sia la loro scelta (ignorare o considerare la revoca del consenso)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Ha infine depositato memoria la parte ricorrente nel processo principale, formulando, tra l\u0026#8217;altro, un\u0026#8217;ulteriore eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per \u0026#171;difetto di incidentalit\u0026#224;\u0026#187;: il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e coinciderebbe, infatti, con le questioni sollevate, poich\u0026#233; la \u0026#171;domanda di rigetto nel merito formulata da entrambi i convenuti \u0026#232; esclusivamente fondata sulla pretesa incostituzionalit\u0026#224; della norma indubbiata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 giugno 2022 (reg. ord. n. 131 del 2022), il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, \u0026#171;quanto meno nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell\u0026#8217;ovulo, un termine per la revoca del consenso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Dopo avere stabilito che la volont\u0026#224; di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita \u0026#232; espressa congiuntamente dai componenti della coppia per iscritto e che tra la sua manifestazione e \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni\u0026#187;, il suddetto art. 6, comma 3, dispone, al denunciato ultimo periodo, che tale volont\u0026#224; \u0026#171;pu\u0026#242; essere revocata da ciascuno dei soggetti [\u0026#8230;] fino al momento della fecondazione dell\u0026#8217;ovulo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni traggono origine dal giudizio instaurato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 702-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., dalla signora A. C. per ottenere la condanna della struttura sanitaria E. H. all\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione: presso tale struttura, infatti, nel settembre 2017, lei e il coniuge, nell\u0026#8217;ambito di un percorso di PMA, avevano assentito alla crioconservazione del medesimo embrione, al fine di permettere, sullo stesso, l\u0026#8217;esecuzione della biopsia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impianto era stato, tuttavia, ulteriormente differito a causa della scarsa qualit\u0026#224; endometriale della donna, che nei successivi mesi di novembre e dicembre si era sottoposta ad apposite ulteriori terapie. Il trasferimento in utero dell\u0026#8217;embrione non era stato poi realizzato perch\u0026#233; il marito, nel gennaio 2018, si era allontanato dalla residenza familiare e nel marzo 2019 era stata formalizzata tra le parti la separazione consensuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione evidenzia quindi che nel febbraio 2020 la signora A. C. aveva chiesto vanamente alla struttura sanitaria di procedere all\u0026#8217;impianto e che, il 24 agosto 2020 dello stesso anno, il marito, dopo avere domandato la dichiarazione giudiziale della cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva formalmente revocato il consenso all\u0026#8217;applicazione delle tecniche di PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale revoca, essendo intervenuta dopo la fecondazione dell\u0026#8217;ovulo, non sarebbe consentita dalla norma censurata e da qui la questione rimessa a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza il rimettente osserva che il giudizio non potrebbe essere definito, nella fattispecie descritta, indipendentemente dalla decisione sulle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente premette che la disciplina dell\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso sarebbe stata prevista dal legislatore in un contesto normativo in cui l\u0026#8217;impianto sarebbe dovuto avvenire \u0026#171;sostanzialmente nell\u0026#8217;immediatezza della formazione dell\u0026#8217;embrione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, le sentenze n. 151 del 2009 e n. 96 del 2015 di questa Corte avrebbero fatto venir meno il sostanziale divieto di crioconservazione, sicch\u0026#233; la norma sull\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso si troverebbe oggi ad operare in un contesto radicalmente diverso, in cui il trasferimento in utero dell\u0026#8217;embrione potrebbe intervenire anche \u0026#171;a distanza di anni\u0026#187; e, quindi, in una situazione profondamente mutata, soprattutto quanto alla persistente sussistenza dei presupposti previsti dalla stessa legge n. 40 del 2004 per accedere alla PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la norma censurata pregiudicherebbe quindi il diritto di scelta in ordine all\u0026#8217;assunzione del ruolo genitoriale nel caso in cui, in considerazione del decorso del tempo, l\u0026#8217;impianto venga chiesto in presenza di \u0026#171;una situazione giuridica diversa\u0026#187; da quella esistente al momento della manifestazione della volont\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004 permette di accedere alla PMA \u0026#171;solo a coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in et\u0026#224; potenzialmente fertile, entrambi viventi\u0026#187;, nell\u0026#8217;ipotesi in cui \u0026#171;venga meno il progetto di coppia prima del trasferimento dell\u0026#8217;impianto\u0026#187;, dovrebbe ritenersi sempre possibile \u0026#171;la revoca del consenso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di questa premessa, dopo aver escluso la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che l\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, attribuendo alla fecondazione dell\u0026#8217;ovulo un\u0026#8217;efficacia preclusiva assoluta della possibilit\u0026#224; di revocare il consenso, leda il diritto di autodeterminazione in ordine alla decisione di non diventare genitore, riconosciuto dall\u0026#8217;art. 2 Cost. e dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, con conseguente violazione anche dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero, altres\u0026#236;, violati gli artt. 3 e 13, primo comma, Cost., poich\u0026#233;, consentendo che la donna chieda l\u0026#8217;impianto malgrado il sopravvenuto dissenso dell\u0026#8217;uomo, la suddetta disciplina normativa irragionevolmente lo costringerebbe \u0026#171;a diventare genitore contro la sua volont\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe apprezzabile anche sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento, segnatamente perch\u0026#233; l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; della volont\u0026#224; sacrificherebbe soltanto la libert\u0026#224; individuale dell\u0026#8217;uomo, potendo invece la donna sempre rifiutare il trasferimento in utero dell\u0026#8217;embrione formatosi a seguito della fecondazione, che non potrebbe esserle imposto in quanto lesivo della sua integrit\u0026#224; psicofisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma sospettata si porrebbe in contrasto, infine, con l\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost., giacch\u0026#233; assoggetterebbe l\u0026#8217;uomo a un trattamento sanitario obbligatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In via preliminare va, innanzitutto, precisata la reale portata del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, perch\u0026#233; dal suo complessivo tenore (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 88 del 2022) si evince con chiarezza che il rimettente, pi\u0026#249; che ambire alla fissazione di un generico termine per la revoca del consenso, dubita in realt\u0026#224; della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, per l\u0026#8217;omessa previsione della revocabilit\u0026#224; del consenso stesso, prima dell\u0026#8217;impianto, quando, in considerazione del decorso (anche considerevole) del tempo dal momento della fecondazione, si sia disgregato quel \u0026#171;progetto di coppia\u0026#187; \u0026#8211; cui in pi\u0026#249; passaggi l\u0026#8217;ordinanza esplicitamente si riferisce \u0026#8211; e quindi siano venute meno, sul piano sostanziale, le condizioni soggettive richieste dalla legge n. 40 del 2004 per l\u0026#8217;accesso alla PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio questa, del resto, \u0026#232; la circostanza che caratterizza la fattispecie sottoposta alla cognizione del giudice\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e, in cui le parti, separatesi consensualmente dopo la fecondazione, non sono pi\u0026#249; conviventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, inoltre, precisare che \u0026#8211; ancora a dispetto dell\u0026#8217;ampia formulazione testuale del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e \u0026#8211; il rimettente si duole dell\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso solo con riguardo alla componente maschile della coppia, come si desume non solo da diversi sviluppi argomentativi dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ma anche dalla specifica censura sulla disparit\u0026#224; di trattamento fra uomo e donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va \u003cem\u003ein limine\u003c/em\u003e anche rilevato che le deduzioni con le quali D. R., parte convenuta nel processo principale, sostiene che la norma censurata comprometterebbe il diritto del minore alla bigenitorialit\u0026#224;, contrastando con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza sotto profili diversi da quelli prospettati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non sono idonee ad ampliare il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale, infatti, non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalit\u0026#224; dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto delle ordinanze di rimessione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 228 e n. 186 del 2022, n. 252 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha anzitutto eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso della difesa erariale, il rimettente non avrebbe indagato la possibilit\u0026#224; di definire la controversia considerando il venir meno dell\u0026#8217;efficacia del consenso del marito della ricorrente in forza del disposto dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004, che richiederebbe la persistente sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso alla PMA durante tutte le sue fasi di applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1. \u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non coglie nel segno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha chiaramente escluso di poter decidere la controversia di cui \u0026#232; investito applicando il suddetto art. 5, comma 1, dolendosi proprio del fatto che il legislatore non abbia attribuito rilievo agli eventi, successivi alla fecondazione, incidenti sui requisiti di accesso previsti in tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto la conclusione del rimettente \u0026#232; certamente condivisibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte il rilievo che dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerge che al momento della sua adozione era venuta meno solo la convivenza tra le parti e non il rapporto di coniugio, il menzionato art. 5, comma 1, fa esclusivo riferimento ai requisiti soggettivi necessari per \u0026#171;accedere\u0026#187; alle tecniche di PMA: il dato testuale non richiede quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall\u0026#8217;Avvocatura generale, che tali presupposti rimangano invariati anche dopo la fecondazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta interpretazione trova conferma sul piano sistematico. Ritenere le condizioni di accesso requisiti permanenti, in contraddizione con le finalit\u0026#224; della legge diretta a \u0026#171;favorire la soluzione dei problemi riproduttivi\u0026#187; e ad assicurare \u0026#171;i diritti di tutti i soggetti coinvolti\u0026#187; (art. 1, comma 1), renderebbe facilmente eludibile l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso: anche nel periodo immediatamente successivo alla fecondazione l\u0026#8217;uomo \u0026#8211; nel caso di coppia di conviventi \u0026#8211; potrebbe infatti sottrarsi alla responsabilit\u0026#224; appena assunta semplicemente facendo cessare la convivenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la tesi dell\u0026#8217;Avvocatura generale impedirebbe la procreazione anche quando, malgrado la sopravvenuta crisi del rapporto di coppia, questa comunque fosse ancora voluta da entrambi i partner.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa conclusione ermeneutica del rimettente, del resto, ha trovato indiretto avallo nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, laddove ha affermato che l\u0026#8217;art. 8 della legge n. 40 del 2004 \u0026#8211; che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito di PMA \u0026#8211; esprime la \u0026#171;assoluta centralit\u0026#224; del consenso come fattore determinante la genitorialit\u0026#224; in relazione ai nati a seguito dell\u0026#8217;applicazione delle tecniche di P.M.A. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell\u0026#8217;accesso alla P.M.A., cos\u0026#236; dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e, rispetto all\u0026#8217;interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l\u0026#8217;accesso a tale diversa modalit\u0026#224; procreativa\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 maggio 2019, n. 13000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello stesso senso e pi\u0026#249; direttamente si \u0026#232; espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanze 27 gennaio 2021 e 11 ottobre 2020; Tribunale ordinario di Perugia, ordinanza 28 novembre 2020; Tribunale ordinario di Lecce, ordinanza 24 giugno 2019; Tribunale ordinario di Bologna, ordinanza 16 gennaio 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; \u0026#200; priva di fondamento l\u0026#8217;eccezione di difetto di rilevanza sollevata dalla ricorrente nel processo principale, sulla scorta della considerazione che le linee guida recate dal d.m. 1\u0026#176; luglio 2015, prevedendo che la donna \u0026#171;ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati\u0026#187;, consentirebbero comunque di prescindere dalla revoca della volont\u0026#224; dell\u0026#8217;uomo ai fini dell\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione, sicch\u0026#233;, in sostanza, la domanda giudiziale da essa proposta sarebbe fondata anche in caso di accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl menzionato decreto non pu\u0026#242;, infatti, porsi in contrasto con le norme dettate dalla stessa legge n. 40 del 2004, con la conseguenza che la previsione su cui \u0026#232; basata l\u0026#8217;eccezione in discorso sarebbe suscettibile di disapplicazione da parte del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ove le odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale fossero accolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; \u0026#200; destituita di ogni fondamento anche l\u0026#8217;ulteriore eccezione, sollevata dalla stessa parte, di irrilevanza per \u0026#171;difetto di incidentalit\u0026#224;\u0026#187;, perch\u0026#233; la \u0026#171;domanda di rigetto nel merito formulata da entrambi i convenuti \u0026#232; esclusivamente fondata sulla pretesa incostituzionalit\u0026#224; della norma indubbiata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl requisito della incidentalit\u0026#224; presuppone che sia \u0026#171;individuabile nel giudizio principale un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanza n. 103 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il processo principale \u0026#232; stato introdotto dalla ricorrente per ottenere la condanna della struttura sanitaria presso la quale \u0026#232; stato intrapreso il percorso di PMA all\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quindi palese che il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; connotato da un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edistinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Vanno infine considerate le altre eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale e dalla parte ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale, in particolare, sostiene che la pronuncia sollecitata dal rimettente richiederebbe un intervento additivo di questa Corte il cui contenuto non sarebbe costituzionalmente obbligato; considerazioni sostanzialmente sovrapponibili sono sviluppate dalla parte ricorrente nel processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure queste eccezioni colgono nel segno: come si \u0026#232; chiarito, infatti, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ambisce alla fissazione di un generico termine per la revoca del consenso, ma \u0026#224;ncora l\u0026#8217;auspicata revocabilit\u0026#224; dello stesso ad un preciso evento, dato dalla sopravvenuta disgregazione, per il decorrere del tempo, dell\u0026#8217;iniziale \u0026#171;progetto di coppia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, poi, una siffatta soluzione comporti, come paventato dalle medesime eccezioni, la lesione degli ulteriori interessi costituzionali coinvolti, \u0026#232; questione che attiene al merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Le censure formulate in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, Cost. sono inammissibili per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si limita in sostanza a ricordare che il consenso costituisce \u0026#171;presupposto legittimante dell\u0026#8217;intervento medico\u0026#187;, di talch\u0026#233; la norma denunciata, prescindendone, finirebbe per assoggettare l\u0026#8217;uomo a un trattamento sanitario obbligatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non adduce, per\u0026#242;, alcuno specifico argomento volto a spiegare le ragioni per cui l\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione, che all\u0026#8217;evidenza incide esclusivamente sul corpo della donna, si tradurrebbe, anche per l\u0026#8217;uomo, in un trattamento sanitario, o comunque in una coercizione sul suo corpo, n\u0026#233; sviluppa argomentazioni sull\u0026#8217;eventuale impatto di tale trattamento sulla salute psicofisica dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contrasto con gli evocati parametri costituzionali risulta quindi dedotto in maniera generica e assertiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Quanto al merito, occorre innanzitutto osservare che non erra, invero, il giudice rimettente nel sostenere che, a seguito degli interventi di questa Corte, la norma che stabilisce l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso dopo la fecondazione dell\u0026#8217;ovulo si \u0026#232; trovata a operare in un contesto profondamente diverso da quello definito \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e dalla legge n. 40 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta prevedeva, infatti, che il trasferimento in utero degli embrioni prodotti \u0026#8211; che non potevano essere creati in numero superiore a tre (art. 14, comma 2) \u0026#8211; doveva avvenire entro l\u0026#8217;arco temporale dei pochissimi giorni del ciclo della loro sopravvivenza: l\u0026#8217;ipotesi della loro crioconservazione, in linea generale vietata (art. 14, comma 1), costituiva quindi un\u0026#8217;evenienza del tutto eccezionale, consentita solo \u0026#171;per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione\u0026#187; e in ogni caso l\u0026#8217;impianto si sarebbe dovuto realizzare \u0026#171;non appena possibile\u0026#187; (art. 14, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo sistema normativo, era ben difficile che le condizioni soggettive che dovevano necessariamente essere presenti al momento dell\u0026#8217;accesso alla PMA (art. 5, comma 1) \u0026#8211; e in particolare l\u0026#8217;essere la coppia composta da persone coniugate o conviventi \u0026#8211; fossero mutate al momento dell\u0026#8217;impianto in utero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma che stabiliva la definitiva irrevocabilit\u0026#224;, a seguito dell\u0026#8217;avvenuta fecondazione dell\u0026#8217;embrione, del consenso prestato \u0026#8211; peraltro dopo aver previsto (art. 6, commi 1, 2, 3, primo e secondo periodo, e 5) un rigoroso percorso  diretto a garantire la piena informazione e responsabilizzazione dei richiedenti nonch\u0026#233; un periodo, \u0026#171;non inferiore a sette giorni\u0026#187;, per poter esercitare uno \u0026#8220;\u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epoenitendi\u003c/em\u003e\u0026#8221; \u0026#8211; presentava, sotto questo aspetto, una propria, indubbia, linearit\u0026#224;: il progetto genitoriale della coppia si poteva ritenere, infatti, ancora saldamente esistente nei pochissimi giorni intercorrenti fra la prestazione del consenso e l\u0026#8217;impianto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Questo assetto normativo, nel quale era arduo ipotizzare conflitti fra i vari interessi in gioco, \u0026#232; per\u0026#242; mutato a seguito delle pronunce di questa Corte che, facendo emergere la carente tutela della salute psicofisica della donna, hanno ritenuto irragionevole il rigore con cui la legge n. 40 del 2004 stabiliva il generale divieto di crioconservazione degli embrioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con la sentenza n. 151 del 2009 \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, limitatamente alle parole \u0026#171;ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 14, comma 3, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrecisando che la \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;embrione non \u0026#232; comunque assoluta, ma limitata dalla necessit\u0026#224; di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione\u0026#187;, detta sentenza ha rimarcato che il numero massimo di embrioni da creare e l\u0026#8217;unico e contemporaneo impianto, da un lato, comportavano \u0026#171;la necessit\u0026#224; della moltiplicazione dei cicli di fecondazione\u0026#187;, con \u0026#171;l\u0026#8217;aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro, determinavano \u0026#171;un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;logica conseguenza\u0026#187; della decisione \u0026#232; stata quella di derogare \u0026#171;al principio generale di divieto di crioconservazione\u0026#187;, data la necessit\u0026#224; del \u0026#171;congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica\u0026#187; diretta a evitare un \u0026#171;pregiudizio della salute della donna\u0026#187; (ancora sentenza n. 151 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente con la sentenza n. 96 del 2015 questa Corte \u0026#232; intervenuta sulle norme (gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1) che non consentivano il ricorso alla PMA alle coppie che, bench\u0026#233; fertili, fossero tuttavia portatrici di \u0026#171;gravi patologie genetiche ereditarie\u0026#187;, accertate da apposite strutture pubbliche, \u0026#171;suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni\u0026#187; e rispondenti ai criteri di gravit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternit\u0026#224; e sull\u0026#8217;interruzione volontaria della gravidanza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto di accesso alla PMA derivante dalle suddette norme risultava, infatti, contraddittorio rispetto alla previsione (recata dal citato art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) che invece consente a tali coppie di perseguire \u0026#171;l\u0026#8217;obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente pi\u0026#249; traumatica, modalit\u0026#224; della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale divieto \u0026#232; stato quindi giudicato lesivo dell\u0026#8217;art. 32 Cost., perch\u0026#233; non permetteva di far acquisire \u0026#8220;prima\u0026#8221; alla donna un\u0026#8217;informazione tale da consentirle di evitare di assumere \u0026#8220;dopo\u0026#8221; una decisione ben pi\u0026#249; pregiudizievole per la sua salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ecos\u0026#236; arrecato al diritto alla salute della donna non aveva, peraltro, \u0026#171;un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all\u0026#8217;aborto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale decisione ha, pertanto, ritenuto che la normativa denunciata costituiva il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per effetto di questa sentenza il divieto di crioconservazione ha sub\u0026#236;to, di fatto, una ulteriore deroga, perch\u0026#233; i tempi e i modi della diagnosi preimpianto risultano, allo stato delle conoscenze scientifiche, incompatibili con il breve arco temporale in cui \u0026#232; possibile impiantare gli embrioni senza congelarli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Insomma, a seguito dei suddetti interventi di questa Corte rivolti a dare corretto rilievo al diritto alla salute psicofisica della donna, il rapporto regola-eccezione relativo al divieto di crioconservazione originariamente impostato dalla legge n. 40 del 2004 si \u0026#232;, nei fatti, rovesciato: la prassi \u0026#232; divenuta quindi la crioconservazione \u0026#8211; e con essa anche \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di creare embrioni non portati a nascita\u0026#187; (sentenza n. 84 del 2016) \u0026#8211; e l\u0026#8217;eccezione l\u0026#8217;uso di tecniche di impianto \u0026#8220;a fresco\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante l\u0026#8217;art. 14, comma 3, continui a prevedere la formula \u0026#171;da realizzare non appena possibile\u0026#187;, si \u0026#232; cos\u0026#236; determinata la possibilit\u0026#224; di una eventuale dissociazione temporale, anche significativa, tra il consenso prestato alla PMA e il trasferimento in utero. Mentre questo era normalmente destinato ad avvenire nel breve spazio di pochissimi giorni dalla fecondazione, cio\u0026#232; dal momento in cui il consenso prestato dalla coppia diveniva irrevocabile, \u0026#232; oggi possibile che la richiesta dell\u0026#8217;impianto degli embrioni crioconservati venga manifestata dalla donna (in virt\u0026#249; del proprio stato psicofisico) non solo a distanza di molto tempo da quel momento, ma anche in presenza di condizioni soggettive assai diverse da quelle che necessariamente dovevano esistere in concomitanza all\u0026#8217;accesso alle tecniche in discorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; su tale presupposto che si sviluppa la delicata questione che il giudice rimettente pone a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDelicata perch\u0026#233;, consentendo l\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione (o degli embrioni) anche in una situazione in cui, per il decorso del tempo, \u0026#232; venuto meno l\u0026#8217;originario progetto di coppia, la norma che stabilisce l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso dopo la fecondazione dell\u0026#8217;ovulo si \u0026#232; venuta a collocare al limite di quelle che sono state definite \u0026#171;scelte tragiche\u0026#187; (in relazione ad altri contesti: sentenze n. 14 del 2023 e n. 118 del 1996; in senso analogo sentenza n. 84 del 2016), in quanto caratterizzate dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali sono: la tutela della salute psicofisica della donna e la sua libert\u0026#224; di autodeterminazione a diventare madre; la libert\u0026#224; di autodeterminazione dell\u0026#8217;uomo a non divenire padre; la dignit\u0026#224; dell\u0026#8217;embrione; i diritti del nato a seguito della PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; dunque chiamata a valutare se la norma censurata \u0026#8211; stabilendo l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso dopo la fecondazione e quindi imponendo all\u0026#8217;uomo di divenire padre (nel caso di successo della PMA) contro la sua attuale volont\u0026#224;, nel frattempo mutata per eventi sopravvenuti nella dinamica del rapporto di coppia \u0026#8211; esprima tutt\u0026#8217;ora, nel contesto ordinamentale risultante dagli interventi della propria giurisprudenza, un bilanciamento non irragionevole alla luce dei parametri evocati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La prima questione da considerare \u0026#232; quella relativa alla violazione del principio di eguaglianza, prospettata sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento perch\u0026#233; l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso sacrificherebbe, in realt\u0026#224;, soltanto la libert\u0026#224; individuale dell\u0026#8217;uomo, potendo invece la donna sempre rifiutare il trasferimento in utero dell\u0026#8217;embrione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente \u0026#232;, invero, corretta: sebbene il divieto di revoca del consenso sia riferito a \u0026#171;ciascuno dei soggetti\u0026#187; coinvolti, \u0026#232; indubbio che la norma non possa condurre a ipotizzare un impianto coattivo nei confronti della donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl trasferimento nell\u0026#8217;utero dell\u0026#8217;embrione si tradurrebbe, infatti per la donna in un vero e proprio trattamento sanitario, estremamente invasivo, che non pu\u0026#242; in alcun modo esserle imposto, in coerenza con quanto previsto in tema di trattamenti medici dall\u0026#8217;art. 1, commi 1 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), oltre che dall\u0026#8217;art. 5 della Convenzione del Consiglio d\u0026#8217;Europa per la protezione dei diritti dell\u0026#8217;uomo e della dignit\u0026#224; dell\u0026#8217;essere umano riguardo all\u0026#8217;applicazione della biologia e della medicina, ratificata e resa esecutiva con legge 28 marzo 2001, n. 145.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, peraltro, ha gi\u0026#224; affermato che il divieto di soppressione dell\u0026#8217;embrione \u0026#171;non ne comporta [\u0026#8230;] l\u0026#8217;impianto coattivo nell\u0026#8217;utero della gestante\u0026#187; (sentenza n. 229 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa situazione in cui versa la donna \u0026#232; dunque profondamente diversa da quella dell\u0026#8217;uomo: come ha correttamente rilevato l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, dopo la fecondazione solo lei resta esposta \u0026#171;all\u0026#8217;azione medica\u0026#187;, che pu\u0026#242; sempre \u0026#171;legittimamente rifiutarsi di subire\u0026#187;, data l\u0026#8217;\u0026#171;ovvia incoercibilit\u0026#224; del trattamento\u0026#187;, al quale si contrappone la tutela dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; psico-fisica della donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa \u0026#232; proprio tale eterogeneit\u0026#224; di situazioni che conduce a escludere la prospettata violazione del principio di eguaglianza: secondo il costante orientamento di questa Corte, si \u0026#232; in presenza di una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. solo \u0026#171;qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversit\u0026#224; di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 71 del 2021 e n. 85 del 2020; nello stesso senso sentenze n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015), come \u0026#232; nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Vengono ora in considerazione le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 (sotto altro profilo) Cost., che possono essere trattate congiuntamente perch\u0026#233; attinenti in sostanza alla irragionevole violazione della libert\u0026#224; di autodeterminazione dell\u0026#8217;uomo, in quanto l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso prevista dal censurato art. 6, comma 3, ultimo periodo, lo costringerebbe \u0026#171;a diventare genitore contro la sua volont\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; Anche tali questioni non sono fondate, in quanto il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, insito nella norma censurata, non supera la soglia della irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questa Corte \u0026#232; invero ben presente l\u0026#8217;impatto della propria giurisprudenza sul modello originario della legge n. 40 del 2004 e in particolare quello della ricordata espansione della tecnica della crioconservazione con la conseguente possibilit\u0026#224; di una scissione temporale tra la fecondazione e l\u0026#8217;impianto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta scissione, per effetto della norma censurata, indubbiamente si ripercuote sulla libert\u0026#224; dell\u0026#8217;uomo di autodeterminarsi, quando, per il decorso del tempo, sia venuta meno quell\u0026#8217;\u003cem\u003eaffect\u003c/em\u003e\u003cem\u003eio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efamiliaris\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003esulla quale si era, in origine, fondato il comune progetto di genitorialit\u0026#224;. Infatti, in questa situazione, la volont\u0026#224; della donna di procedere comunque all\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione costringe quella libert\u0026#224; a subire tale evento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Tali rilievi non possono, tuttavia, ritenersi sufficienti a condurre all\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della definitiva irrevocabilit\u0026#224; del consenso stabilita dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE questo per diverse ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.3.\u0026#8211; Va innanzitutto precisato che l\u0026#8217;autodeterminazione dell\u0026#8217;uomo matura in un contesto in cui egli \u0026#232; reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione, come introdotta dalla giurisprudenza costituzionale, e anche a questa eventualit\u0026#224; presta, quindi, il suo consenso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6 della legge n. 40 del 2004 reca, infatti, un\u0026#8217;articolata disciplina dell\u0026#8217;obbligo informativo prodromico alla prestazione del consenso, \u0026#171;in modo tale da garantire il formarsi di una volont\u0026#224; consapevole e consapevolmente espressa\u0026#187; (comma 1, ultimo periodo), anche in merito alle \u0026#171;conseguenze giuridiche\u0026#187; derivanti dall\u0026#8217;applicazione delle tecniche di PMA (comma 1, primo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale volont\u0026#224; deve essere manifestata \u0026#171;per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalit\u0026#224; definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400\u0026#187; (comma 3, primo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base all\u0026#8217;art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia e del Ministro della salute 28 dicembre 2016, n. 265 (Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volont\u0026#224; di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40), tra gli \u0026#171;elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato\u0026#187; viene espressamente indicata la \u0026#171;possibilit\u0026#224; di crioconservazione degli embrioni in conformit\u0026#224; a quanto disposto dall\u0026#8217;articolo 14 della legge n. 40 del 2004 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009\u0026#187; (lettera \u003cem\u003et\u003c/em\u003e) \u0026#8211; oltre che, ovviamente, la possibilit\u0026#224; di revocare il consenso solo \u0026#171;fino al momento della fecondazione\u0026#187; (lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe informazioni che il medico \u0026#232; tenuto a fornire devono pertanto necessariamente investire tutte le conseguenze del vincolo derivante dal consenso espresso, quindi sia la possibilit\u0026#224; che si verifichi uno iato temporale (anche significativo) tra fecondazione e impianto, sia l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che questo avvenga quando, nelle more, sono venute meno le iniziali condizioni di accesso alla PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.4.\u0026#8211; Va altres\u0026#236; precisato che il consenso prestato ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 40 del 2004 ha una portata diversa e ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla mera nozione di \u0026#8220;consenso informato\u0026#8221; al trattamento medico, in quanto si \u0026#232; in presenza di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva il consenso, manifestando l\u0026#8217;intenzione di avere un figlio, esprime una fondamentale assunzione di responsabilit\u0026#224;, che riveste un ruolo centrale ai fini dell\u0026#8217;acquisizione dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; significativo, infatti, che l\u0026#8217;art. 8 stabilisca che \u0026#171;[i] nati a seguito dell\u0026#8217;applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volont\u0026#224; di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell\u0026#8217;articolo 6\u0026#187;, e che l\u0026#8217;art. 9 preveda un duplice divieto: da un lato, quello di disconoscimento della paternit\u0026#224; nel caso della PMA eterologa, cos\u0026#236; configurando \u0026#171;una ipotesi di intangibilit\u0026#224; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003elege\u003c/em\u003e dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e\u0026#187; (ordinanza n. 7 del 2012), e, dall\u0026#8217;altro, quello di anonimato della madre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali norme mettono in evidenza che il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell\u0026#8217;ovulo, comporta una specifica assunzione di responsabilit\u0026#224; riguardo alla filiazione, che si traduce nella attribuzione al nato \u0026#8211; a prescindere dalle successive vicende della relazione di coppia \u0026#8211; dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una implicazione dal notevole impatto, tant\u0026#8217;\u0026#232; che il medesimo art. 6 prevede espressamente, al comma 5, che \u0026#171;[a]i richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all\u0026#8217;articolo 8 e all\u0026#8217;articolo 9 della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specifica disciplina della PMA la responsabilit\u0026#224; assunta con il consenso prestato (sentenza n. 230 del 2020) riveste quindi un valore centrale e determinante nella dinamica giuridica finalizzata a condurre alla genitorialit\u0026#224;, risultando funzionale \u0026#171;a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volont\u0026#224; che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento\u0026#187; (sentenza n. 127 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, se \u0026#232; pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso si configura come un punto di non ritorno, che pu\u0026#242; risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, \u0026#232; anche vero che la centralit\u0026#224; che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa s\u0026#236; che l\u0026#8217;uomo sia in ogni caso consapevole della possibilit\u0026#224; di diventare padre; ci\u0026#242; che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, una radicale rottura della corrispondenza tra libert\u0026#224; e responsabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Va poi soprattutto considerato che, oltre quelli inerenti alla sfera individuale dell\u0026#8217;uomo, il consenso da questi manifestato alla PMA determina il coinvolgimento degli altri interessi costituzionalmente rilevanti, in primo luogo attinenti alla donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Quest\u0026#8217;ultima nell\u0026#8217;accedere alla PMA \u0026#232; coinvolta in via immediata con il proprio corpo, in forma incommensurabilmente pi\u0026#249; rilevante rispetto a quanto accade per l\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, al fine di realizzare il comune progetto genitoriale viene, innanzitutto, sottoposta a impegnativi cicli di stimolazione ovarica, relativamente ai quali non \u0026#232; possibile escludere l\u0026#8217;insorgenza di patologie, anche gravi. \u0026#200; del resto significativo che il citato d.m. n. 265 del 2016 stabilisca che, ai fini del consenso informato, vengano espressamente comunicati anche \u0026#171;i rischi per la madre e per il nascituro, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;esito positivo di detta terapia, la donna viene poi sottoposta, nell\u0026#8217;ipotesi decisamente pi\u0026#249; ricorrente che \u0026#232; quella della fecondazione \u003cem\u003ein vitro\u003c/em\u003e, al prelievo dell\u0026#8217;ovocita, che necessariamente (a differenza di quanto accade per l\u0026#8217;uomo) consiste in un trattamento sanitario particolarmente invasivo, tanto da essere normalmente praticato in anestesia generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ridosso del prelievo, nell\u0026#8217;arco di un brevissimo spazio temporale, si perviene poi alla fecondazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePossono essere peraltro necessari, successivamente alla fecondazione dell\u0026#8217;embrione (e alla sua crioconservazione), ulteriori trattamenti farmacologici e analisi, nonch\u0026#233; interventi medici, come nel caso del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui la ricorrente si \u0026#232; dovuta sottoporre a specifiche terapie prodromiche all\u0026#8217;impianto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accesso alla PMA comporta quindi per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalit\u0026#224;, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialit\u0026#224; che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o pi\u0026#249; embrioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCorpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione nel proprio utero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternit\u0026#224;, la donna si \u0026#232; prestata in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;affidamento in lei determinato dal consenso dell\u0026#8217;uomo al comune progetto genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; di tale consenso appare quindi funzionale a salvaguardare l\u0026#8217;integrit\u0026#224; psicofisica della donna \u0026#8211; coinvolta, come si \u0026#232; visto, in misura ben maggiore rispetto all\u0026#8217;uomo \u0026#8211; dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l\u0026#8217;interruzione del percorso intrapreso, quando questo \u0026#232; ormai giunto alla fecondazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; chiama in causa il diritto alla salute della donna, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va inteso \u0026#171;nel significato, proprio dell\u0026#8217;art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 162 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoerentemente le citate linee guida di cui al d.m. 1\u0026#176; luglio 2015 stabiliscono che \u0026#171;[l]a donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe suddette ripercussioni sarebbero, peraltro, ancora pi\u0026#249; gravi, qualora, a causa dell\u0026#8217;et\u0026#224; (che gi\u0026#224; solo in relazione alla capacit\u0026#224; di produrre gameti incide in misura ben maggiore rispetto all\u0026#8217;uomo) o delle condizioni fisiche, alla donna \u0026#8211; anche per effetto del tempo trascorso dalla crioconservazione dell\u0026#8217;embrione \u0026#8220;conteso\u0026#8221; \u0026#8211; non residuasse pi\u0026#249; la possibilit\u0026#224; di iniziare un nuovo percorso di PMA, con una preclusione, a questo punto, assoluta della propria libert\u0026#224; di autodeterminazione in ordine alla procreazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.1.\u0026#8211; Del resto, proprio il coinvolgimento del corpo della donna ha portato questa Corte a ritenere \u0026#171;insindacabile\u0026#187; la \u0026#171;scelta politico-legislativa\u0026#187; di lasciarla \u0026#171;unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza\u0026#187;, senza riconoscere rilevanza alla volont\u0026#224; del padre del concepito, precisando \u0026#171;che tale scelta non pu\u0026#242; considerarsi irrazionale in quanto \u0026#232; coerente al disegno dell\u0026#8217;intera normativa e, in particolare, all\u0026#8217;incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna\u0026#187; (ordinanza n. 389 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003eMutatis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emutandis\u003c/em\u003e (perch\u0026#233; nella fecondazione \u003cem\u003ein vitro\u003c/em\u003e il corpo della donna entra in gioco in termini analoghi alla gravidanza naturale solo dopo l\u0026#8217;impianto) dalla citata pronuncia comunque emerge che questa Corte ha consentito che la volont\u0026#224; dell\u0026#8217;uomo, in ordine al destino del concepito nella fase successiva alla fecondazione dell\u0026#8217;ovocita, perda rilevanza giuridica nonostante la decisione della donna precluda la sua possibilit\u0026#224; di essere padre. \u0026#200; utile sottolineare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di questa pronuncia perch\u0026#233; un impatto con il corpo della donna, come si \u0026#232; visto, si verifica comunque anche nel processo necessario alla produzione degli embrioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; Complementari a queste considerazioni sono quelle inerenti alla dignit\u0026#224; dell\u0026#8217;embrione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, in linea con la giurisprudenza sovranazionale e convenzionale, ha precisato che l\u0026#8217;embrione \u0026#171;ha in s\u0026#233; il principio della vita\u0026#187; (sentenza n. 84 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVita da intendersi quale vita umana, in quanto \u0026#171;la fecondazione e\u0026#768; tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano\u0026#187; (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, in causa C-34/10, sentenza 18 ottobre 2011, Bru\u0026#776;stle contro Greenpeace eV).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;embrione viene infatti generato a motivo della speranza che una volta trasferito nell\u0026#8217;utero dia luogo a una gravidanza e conduca alla nascita, per cui \u0026#171;quale che ne sia il, pi\u0026#249; o meno ampio, riconoscibile grado di soggettivit\u0026#224; correlato alla genesi della vita, non \u0026#232; certamente riducibile a mero materiale biologico\u0026#187; (sentenze n. 84 del 2016 e n. 229 del 2015; in senso analogo, Corte EDU, grande camera, sentenza 27 agosto 2015, Parrillo contro Italia, dove si \u0026#232; affermato: \u0026#171;\u003cem\u003ehuman \u003c/em\u003e\u003cem\u003eembryos\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecannot\u003c/em\u003e\u003cem\u003e be \u003c/em\u003e\u003cem\u003ereduced\u003c/em\u003e\u003cem\u003e to \u0026#8220;\u003c/em\u003e\u003cem\u003epossessions\u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8221; \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewithin\u003c/em\u003e\u003cem\u003e the \u003c/em\u003e\u003cem\u003emeaning\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eprovision\u003c/em\u003e\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sua \u0026#171;dignit\u0026#224;\u0026#187;, quindi, \u0026#232; \u0026#171;riconducibile al precetto generale dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#187;, dovendo essere pertanto tutelata anche ove si sia al cospetto di embrioni soprannumerari o malati (sentenza n. 229 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; certamente vero, peraltro, che la tutela dell\u0026#8217;embrione non \u0026#232; comunque assoluta e del resto \u0026#171;non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute [psicofisica] proprio di chi \u0026#232; gi\u0026#224; persona, come la madre, e la salvaguardia dell\u0026#8217;embrione che persona deve ancora diventare\u0026#187; (sentenza n. 27 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, va anche considerato che sinora la giurisprudenza costituzionale l\u0026#8217;ha limitata solo nella direzione della \u0026#171;necessit\u0026#224; di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione\u0026#187; (sentenza n. 151 del 2009) e con quella \u0026#171;del diritto alla salute della donna\u0026#187; (sentenza n. 96 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.3.\u0026#8211; Ove, dunque, si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignit\u0026#224; dell\u0026#8217;embrione crioconservato, che potrebbe attecchire nell\u0026#8217;utero materno, risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternit\u0026#224;, della libert\u0026#224; di autodeterminazione dell\u0026#8217;uomo, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa PMA, infatti, \u0026#171;mira a favorire la vita\u0026#187; (sentenza n. 162 del 2014), volendo assistere la procreazione \u0026#8211; cio\u0026#232; la nuova nascita \u0026#8211; e non la (sola) fecondazione, per cui non \u0026#232; precluso che la relativa disciplina possa privilegiare, anche nella sopraggiunta crisi della coppia, la richiesta della donna che, essendosi fortemente coinvolta, come si \u0026#232; visto, nell\u0026#8217;interezza della propria dimensione psicofisica, sia intenzionata, anche dopo che sia decorso un rilevante periodo di tempo dalla crioconservazione, all\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.4.\u0026#8211; Tale conclusione non \u0026#232; d\u0026#8217;altro canto preclusa dal rilievo dell\u0026#8217;indubbio interesse del nato grazie alla PMA a una stabile relazione con il padre, che si potrebbe ritenere ostacolata dalla sopravvenuta separazione dei genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltro \u0026#232; la dissolubilit\u0026#224; del legame tra i genitori, altro \u0026#232; l\u0026#8217;indissolubilit\u0026#224; del vincolo di filiazione, che \u0026#232; comunque assicurata, nella legge n. 40 del 2004, dai ricordati artt. 8 e 9.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, la considerazione dell\u0026#8217;ulteriore interesse del minore a un contesto familiare non conflittuale non pu\u0026#242; essere enfatizzata al punto da far ritenere che essa integri una condizione esistenziale talmente determinante da far preferire la non vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.5.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; infine anche la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU quanto al diritto al rispetto della propria vita privata, che ha riguardo anche alle decisioni tanto di avere un figlio, quanto di non averlo (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte EDU, sentenza 16 gennaio 2018, Nedescu contro Romania).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso Evans contro Regno Unito, concernente una fattispecie molto simile a quella qui in questione, segnata per\u0026#242; dalla decisiva differenza che la revoca del consenso da parte dell\u0026#8217;uomo \u0026#232; espressamente consentita (e quindi non pu\u0026#242; generare un affidamento della donna) dalla legge inglese (come del resto avviene anche in altri ordinamenti, quali quelli francese e austriaco) fino al momento dell\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione, la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo ha innanzitutto precisato che il ricorso al trattamento di fecondazione \u003cem\u003ein vitro\u003c/em\u003e d\u0026#224; luogo a delicate questioni etiche e concerne aree in cui manca un consenso europeo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa quindi rimarcato l\u0026#8217;ampio margine di apprezzamento da riconoscere agli Stati nel risolvere un dilemma a fronte del quale \u0026#8211; come recita la sentenza \u0026#8211; qualsiasi soluzione adottata dalle autorit\u0026#224; nazionali avrebbe come conseguenza la totale vanificazione degli interessi dell\u0026#8217;una o dell\u0026#8217;altra parte, ed ha concluso che non sussistessero motivi per ritenere che la soluzione adottata dal legislatore inglese avesse superato il margine di apprezzamento concesso dall\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ha nascosto per\u0026#242; di provare \u0026#171;\u003cem\u003egreat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esympathy\u003c/em\u003e\u003cem\u003e for the \u003c/em\u003e\u003cem\u003eapplicant\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewho\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eclearly\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edesires\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a \u003c/em\u003e\u003cem\u003egenetically\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003erelated\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003echild\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eabove\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eall\u003c/em\u003e\u003cem\u003e else\u0026#187; \u003c/em\u003ee ha in conclusione precisato che sarebbe stato possibile per il Parlamento regolare la situazione in modo diverso (Corte EDU, sentenza Evans contro Regno Unito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve quindi escludere alla luce delle argomentazioni sin qui svolte che l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso dopo la fecondazione dell\u0026#8217;embrione, prevista dall\u0026#8217;ultimo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 40 del 2004, superi il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato italiano e possa essere ritenuta in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; In conclusione, la previsione dell\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso stabilita dalla norma censurata \u0026#8211; bench\u0026#233; introdotta in un contesto in cui la PMA avrebbe dovuto svolgersi in uno stesso ciclo, cio\u0026#232; con l\u0026#8217;unico e contemporaneo impianto di un numero limitato di embrioni e, in linea generale, senza ricorrere alla crioconservazione \u0026#8211; mantiene un non insufficiente grado di coerenza anche nel nuovo contesto ordinamentale risultante dagli interventi di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto la sentenza n. 162 del 2014 di questa Corte, introducendo la possibilit\u0026#224; della fecondazione eterologa si \u0026#232; limitata a precisare, senza rilevare alcuna criticit\u0026#224;, che \u0026#171;quanto alla disciplina del consenso, [\u0026#8230;] la completa regolamentazione stabilita dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 40 del 2004 \u0026#8211; una volta venuto meno, nei limiti sopra precisati, il censurato divieto \u0026#8211; riguarda evidentemente anche la tecnica in esame, in quanto costituisce una particolare metodica di PMA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur nella sua vincolativit\u0026#224; unilaterale nei confronti dell\u0026#8217;uomo la norma censurata appare, quindi, esprimere ancora un bilanciamento che non sconfina nella irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, ci\u0026#242; pu\u0026#242; essere affermato, da un lato, in forza della garanzia del formarsi, nell\u0026#8217;uomo, \u0026#171;di una volont\u0026#224; consapevole e consapevolmente espressa\u0026#187; (art. 6, comma 1, della legge n. 40 del 2004), attinente vuoi alla possibilit\u0026#224; della crioconservazione, vuoi alla centralit\u0026#224; del consenso, che mira a riprodurre nella fecondazione artificiale i tratti della irreversibilit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; propri nella fecondazione naturale (artt. 8 e 9 della medesima legge).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, per un ulteriore duplice ordine di ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo perch\u0026#233; l\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; del consenso genera nella donna un affidamento che la spinge a sottoporsi alla procedura di PMA, mettendo in gioco la propria integrit\u0026#224; psicofisica, come del resto, sia pure in un diverso contesto ordinamentale, ha sottolineato la Corte suprema israeliana in un caso simile, precisando che: \u0026#171;\u003cem\u003e[\u003c/em\u003e\u003cem\u003eit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e]\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edifficult\u003c/em\u003e\u003cem\u003e to assume \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eshe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewould\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehave\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eagreed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e to \u003c/em\u003e\u003cem\u003eundergo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethese\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etreatments\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in the \u003c/em\u003e\u003cem\u003eknowledge\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eher\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehusband\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecould\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003echange\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emind\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eany\u003c/em\u003e\u003cem\u003e time \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e he \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewished\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u0026#187; (Corte Suprema di Israele, sentenza 12 settembre 1996, Nahmani contro Nahmani, opinione di maggioranza, Justice Ts. E. Tal).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, perch\u0026#233; permette l\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Non sfuggono, tuttavia, a questa Corte la complessit\u0026#224; della fattispecie e le conseguenze che la norma oggetto del presente giudizio, in ogni caso, produce in capo all\u0026#8217;uomo, destinato a divenire padre di un bambino nonostante siano venute meno le condizioni in cui aveva condiviso il progetto genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; perch\u0026#233; la regola giuridica in esame ha cristallizzato il consenso prestato prima che si disgregasse l\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare, bench\u0026#233;, in fatto (a differenza della procreazione naturale), sia ancora possibile evitare l\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione a suo tempo fecondato e crioconservato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; consapevole che lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di genitore comporta una modifica sostanziale dei diritti e degli obblighi di una persona, idonea a investire la maggior parte degli aspetti e degli affetti della vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; altrettanto consapevole che il panorama del diritto comparato mostra soluzioni anche molto diversificate, sia a livello legislativo che giurisprudenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra queste, solo a titolo di esempio, si pu\u0026#242; ricordare che nel caso prima citato la Corte israeliana ha subordinato la possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impianto a determinate condizioni attinenti la responsabilit\u0026#224; genitoriale (a tale decisione si \u0026#232; di recente ispirata la Corte costituzionale della Colombia, sentenza 13 ottobre 2022, T-357/22, che, in una vicenda analoga, ha permesso l\u0026#8217;assimilazione del padre a un donatore anonimo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidentemente la consapevolezza di trovarsi di fronte a una scelta complessa, che coinvolge interessi chiaramente antagonisti, a indurre gli ordinamenti ad adottare soluzioni differenti, che riflettono le precipue caratterizzazioni che in essi assumono i principi costituzionali coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Tuttavia, resta fermo che, nel nostro ordinamento, la ricerca, nel rispetto della dignit\u0026#224; umana, di un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso da quello attuale, fra le diverse esigenze in gioco in questioni che toccano \u0026#171;temi eticamente sensibili\u0026#187; (sentenza n. 162 del 2014) non pu\u0026#242; che spettare \u0026#171;primariamente alla valutazione del legislatore\u0026#187;, \u0026#171;alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunit\u0026#224; sociale\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019), ferma restando la sindacabilit\u0026#224; da parte di questa Corte delle scelte operate, al fine di verificare che con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole (sentenza n. 162 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230724114550.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 161 del 2023 red. Antonini EN.pdf","oggetto":"Procreazione medicalmente assistita [PMA] - Consenso informato - Termine per la revoca - Previsione che la revoca della volont\u0026#224; dei soggetti, relativa all\u0027accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, \u0026#232; possibile fino al momento della fecondazione dell\u0027ovulo - Mancata previsione, successivamente alla fecondazione dell\u0027ovulo, di un termine per la revoca del consenso [riferito al momento della richiesta di trasferimento dell\u0027embrione].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45733","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Individuazione del  petitum  - Riferimento al complessivo tenore dell\u0027ordinanza di rimessione. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa reale portata del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell’ordinanza di rimessione va evinta dal complessivo tenore di quest’ultima. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 88/2022 – mass. 44801\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45734","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45734","titoletto":"Giudizio costituzionale -  Thema decidendum  - Questioni formulate dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Possibile ampliamento del contenuto dell\u0027ordinanza di rimessione - Esclusione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalità dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto delle ordinanze di rimessione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 228/2022; S. 186/2022; S. 252/2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45735","numero_massima_precedente":"45733","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45735","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Incidentalità della questione - Definizione - Necessità di individuare nel giudizio principale un  petitum  separato e distinto rispetto alla questione sollevata. (Classif. 112004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl requisito della incidentalità presuppone che sia individuabile nel giudizio principale un \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003eseparato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 103/2022 – mass. 44908\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45736","numero_massima_precedente":"45734","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45736","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall\u0027uomo dopo la fecondazione dell\u0027ovulo ma prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti alla libertà personale e alla tutela della salute - Omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il rimettente non adduce alcuno argomento volto a spiegare le ragioni per cui l’impianto dell’embrione si tradurrebbe, per l’uomo, in un trattamento sanitario o in una coercizione sul suo corpo, né sviluppa argomentazioni sull’eventuale impatto di tale trattamento sulla sua salute psicofisica. Il contrasto con i detti parametri costituzionali è, pertanto, dedotto in maniera generica e assertiva.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45737","numero_massima_precedente":"45735","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"ultimo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45737","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall\u0027uomo dopo la fecondazione dell\u0027ovulo e prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione, ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il fatto che la donna possa sempre rifiutare il trasferimento in utero dell’embrione non realizza una disparità di trattamento rispetto all’uomo, in ragione dell’eterogeneità delle situazioni poste a confronto Il trasferimento nell’utero dell’embrione, infatti, si tradurrebbe in un trattamento sanitario estremamente invasivo per la donna, solo essa restando esposta, dopo la fecondazione, all’azione medica. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 229/2015 – mass. 38599\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45738","numero_massima_precedente":"45736","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"ultimo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45738","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Embrione - Riconoscimento della sua dignità e della sua tutela - Natura non assoluta di quest\u0027ultima - Necessario bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione e con quella del diritto alla salute della donna. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’embrione ha in sé il principio della vita; generato a motivo della speranza che, una volta trasferito nell’utero, dia luogo a una gravidanza e conduca alla nascita – quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita – non è riducibile a mero materiale biologico. La sua dignità è riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2016 – mass. 38831; S. 229/2015 – mass. 38599\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa tutela dell’embrione non è assoluta ma limitata, tra l’altro, dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione e con quella del diritto alla salute della donna. Non esiste, infatti, equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute psicofisica proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 96/2015; S. 151/2009; S. 27/1975 – mass. 7650\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45739","numero_massima_precedente":"45737","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45739","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere -  Favor  per la vita - Evoluzione - Rovesciamento dell\u0027originaria regola sul divieto di crioconservazione - Conseguente eventualità di una dissociazione temporale tra il consenso e il trasferimento in utero. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl rapporto regola-eccezione relativo al divieto di crioconservazione originariamente impostato dalla legge n. 40 del 2004 a seguito del rilievo attribuito al diritto alla salute psicofisica della donna dalla Corte costituzionale, si è, nei fatti, rovesciato; si è così determinata la possibilità di una dissociazione temporale, anche significativa, tra il consenso prestato alla PMA e il trasferimento in utero. (\u003cem\u003ePrecedente. S. 84/2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45740","numero_massima_precedente":"45738","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45740","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Connessa assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione - Possibilità di una dissociazione temporale tra il consenso e il trasferimento in utero - Impossibilità di revocare il consenso prestato dall\u0027uomo dopo la fecondazione dell\u0027ovulo e prima del suo impianto -  Ratio  - Finalità di salvaguardia dell\u0027integrità psicofisica della donna e della dignità dell\u0027embrione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative all\u0027irrevocabilità del consenso prestato dall\u0027uomo alla PMA dopo la fecondazione dell\u0027ovulo e prima del suo impianto. É compito del legislatore ricercare un eventuale diverso equilibrio degli interessi coinvolti). (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl consenso prestato alla PMA – irrevocabile dal momento della fecondazione dell’ovulo – ha una portata diversa e ulteriore rispetto al mero “consenso informato” al trattamento medico: si è in presenza, infatti, di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio, che comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 230/2020; S. 127/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’irrevocabilità del consenso prestato dall’uomo alla PMA è funzionale a salvaguardare l’integrità psicofisica della donna dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l’interruzione del percorso intrapreso, una volta che questo è ormai giunto alla fecondazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa norma che stabilisce l’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo si colloca al limite delle cosiddette «scelte tragiche», caratterizzate dall’impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 14/2023 – mass. 45311; S. 84/2016 – mass. 38830; S. 118/1996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel nostro ordinamento, la ricerca, nel rispetto della dignità umana, di un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso da quello attuale, fra le diverse esigenze in gioco in questioni che toccano temi eticamente sensibili non può che spettare primariamente alla valutazione del legislatore, alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, ferma restando la sindacabilità da parte di della Corte costituzionale delle scelte operate, al fine di verificare che con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 221/2019 – mass. 41565; S. 162/2014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto. Se è vero che la possibilità di una scissione temporale tra la fecondazione e l’impianto si ripercuote indubbiamente sulla libertà dell’uomo di autodeterminarsi, quando, per il decorso del tempo, sia venuta meno quell’\u003cem\u003eaffectio familiaris \u003c/em\u003esulla quale si era fondato il comune progetto di genitorialità, tuttavia il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti insito nella norma censurata non è irragionevole. La centralità che il consenso assume nella PMA fa sì che l’uomo – reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione – sia consapevole della possibilità di diventare padre: ciò rende difficile inferire una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità. Inoltre, il consenso dell’uomo va oltre agli interessi inerenti la propria sfera individuale, coinvolgendo altri interessi costituzionalmente rilevanti, attinenti alla donna e all’embrione. Ove si considerino, pertanto, la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell’embrione crioconservato risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell’uomo. La norma censurata – benché introdotta in un contesto in cui la PMA avrebbe dovuto svolgersi con l’unico e contemporaneo impianto di un numero limitato di embrioni e, in linea generale, senza crioconservazione – mantiene, quindi, un non insufficiente grado di coerenza anche nel nuovo contesto ordinamentale risultante dagli interventi della Corte costituzionale. Non sfuggono, tuttavia, la complessità della fattispecie e le conseguenze che la norma censurata produce in capo all’uomo, spettando tuttavia al legislatore ricercare un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso, salvo il sindacato sulla verifica della sua ragionevolezza).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45741","numero_massima_precedente":"45739","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"ultimo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45741","titoletto":"Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - In genere - Decisione - Spettanza alla sola donna - Irrilevanza della volontà del padre del concepito - Insindacabilità da parte della Corte costituzionale di tale scelta politico-legislativa - Coerenza con il disegno della relativa normativa e con la tutela della salute psicofisica della donna. (Classif. 002001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ insindacabile, in ragione del coinvolgimento del corpo della donna, la scelta politico-legislativa di lasciarla unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza, senza riconoscere rilevanza alla volontà del padre del concepito; tale scelta non può considerarsi, in ogni caso, irrazionale in quanto è coerente al disegno dell’intera normativa e, in particolare, all’incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna. \u003cem\u003e(Precedente: S. 389/1988 – mass. 13674\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl diritto alla salute della donna va inteso nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 162/2014-mass. 37994\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45742","numero_massima_precedente":"45740","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in particolare"}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45742","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall\u0027uomo dopo la fecondazione dell\u0027ovulo e prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU quanto al diritto al rispetto della propria vita privata, dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Pur riguardando l’art. 8 CEDU anche le decisioni di avere o non avere un figlio, si deve escludere che la norma censurata superi il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato italiano, in quanto – come precisato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo – il ricorso al trattamento di fecondazione \u003cem\u003ein vitro \u003c/em\u003edà luogo a delicate questioni etiche e concerne aree in cui manca un consenso europeo.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45741","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"ultimo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43018","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 161/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2331","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44360","autore":"Alesii A., Ottaviani M., Morena D., Fineschi V.","titolo":"Procreazione medicalmente assistita e consenso bigenitoriale: l\u0027inconveniente di essere nati? Una recente sentenza dei giudici delle leggi evidenzia le contraddizioni tuttora esistenti in merito alla legge n. 40/2004","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Responsabilità civile e previdenza","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"346","note_abstract":"","collocazione":"A.50","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43956","autore":"Angelini F.","titolo":"La Corte costituzionale mette al centro nei percorsi di PMA il corpo della donna e conferma l’irreversibilità del consenso dell’uomo dopo la formazione degli embrioni. Commento alla sentenza n. 161 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43955_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"161-2023+altre_Angelini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44602","autore":"Astone A.","titolo":"Procreazione medicalmente assistita e dinamiche del consenso. (Riflessioni a margine di Corte cost. 24 Luglio 2023, n. 161)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto di Famiglia e delle Persone","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"707","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44256","autore":"Atzori G.","titolo":"La Corte giudica se stessa. Note a margine della sentenza n. 161 del 2023 sull’irrevocabilità del consenso maschile alla PMA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44255_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"161-2023+altre_Atzori.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44324","autore":"Bilotti E.","titolo":"Nel vicolo cieco delle tecniche procreative. La decisione della Corte costituzionale sull’impianto dell’embrione crioconservato in caso di opposizione dell’uomo per la fine del rapporto di coppia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44323_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"161_2023_Bilotti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44126","autore":"Bilotti E.","titolo":"L\u0027irrevocabilità del consenso dell\u0027uomo alle tecniche di procreazione assistita","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45333","autore":"Cacace S.","titolo":"La revoca del consenso ad essere padre nella procreazione medicalmente assistita","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista critica di diritto privato","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"569","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43669","autore":"Colella F.","titolo":"La non irragionevolezza della irrevocabilità del consenso dell\u0027uomo alla PMA resiste alla prova dei mutamenti del quadro normativo e della sopravvenuta crisi della coppia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2028","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42665","autore":"Crivelli E.","titolo":"La Corte costituzionale di fronte ad una nuova “scelta tragica”: l’irrevocabilità del consenso a diventare padre con la PMA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"23","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42664_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"161-2023+altre_Crivelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43987","autore":"D\u0027Amico M., Liberali B.","titolo":"La tutela della \"corporalità\" e dell\u0027\"investimento fisico ed emotivo\" femminili: una scelta davvero a tutela della donna (e dell\u0027embrione)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1348","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45745","autore":"Falzea E.","titolo":"Principio di autodeterminazione e PMA: evoluzione e limiti a margine della sentenza n. 69/2025","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45744_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"69-2024_falzea.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44484","autore":"Ferrari F.","titolo":"L’irragionevolezza lambita: «scelte tragiche» e revoca del consenso maschile nella P.M.A","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43644","autore":"Freni F.","titolo":"Procreazione medicalmente assistita. La maternità solitaria e la libertà di coscienza nel procreare tra autodeterminazione della donazione e revoca del consenso dell\u0027uomo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni di diritto e politica ecclesiastica","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"749","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45368","autore":"Ghezzi M.","titolo":"Riflessioni a margine della maternità surrogata, una pratica che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45367_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"221-2019+altre_Ghezzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44218","autore":"Grasso E.","titolo":"Se l\u0027affetto svanisce e il consenso rimane: la Corte torna sulla procreazione medicalmente assistita","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44141","autore":"Iadicicco M. P.","titolo":"\"Cosa resta del padre?\". A margine della decisione della Corte costituzionale sulla revoca del consenso alla PMA da parte dell\u0027ex partner","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"249","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44141_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"161-2023+127-2020_Iadicicco.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44034","autore":"Ingenito C.","titolo":"Le Genitorialità basata solo sul consenso e diritto alla vita e alla dignità dell’embrione. Ancora una questione eticamente complessa sottoposta alla Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44033_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"161_2023+2_Ingenito.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45661","autore":"Liberali B.","titolo":"«Oltre i confini del biodiritto»: il corpo nel tempo e nello spazio, fra problematiche attuali e prospettive future","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45660_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"66-2024+altre_LIBERALI.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44485","autore":"Manetti M.","titolo":"Postilla: l\u0027insostenibile veto del maschio all\u0027impianto dell\u0027embrione nella sentenza n. 161 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46286","autore":"Moretti F.","titolo":"A che punto siamo con l\u0027autodeterminazione femminile?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46285_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"141-2019+altre_Moretti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44949","autore":"Perrino S.P.","titolo":"A “walking contradiction”: il consenso informato irrevocabile alla PMA","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"439","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44949_2024_192.pdf","nome_file_fisico":"161_2023_Perrino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43451","autore":"Pirozzi L.","titolo":"Procreazione medicalmente assistita e irrevocabilità del consenso della donna: obbligo illegittimo o obbligo-fantasma?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43992","autore":"Quadri E.","titolo":"Impianto di embrioni crioconservati e sopravvenuti mutamenti della situazione esistenziale delle parti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1353","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43564","autore":"Razzano G.","titolo":"L\u0027irrevocabilità del consenso dell\u0027uomo alla fecondazione tramite PMA e \"gli interessi costituzionalmente rilevanti attinenti alla donna\" nella sent. n. 161 del 2023 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"197","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43564_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"161_2023_Razzano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44897","autore":"Savi G.","titolo":"P.M.A.: il consenso informato viziato per carenze informative, gli embrioni crioconservati e la revoca del consenso","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42925","autore":"Talini S.","titolo":"Diritto all’impianto e revoca del consenso del padre. Nel “labirinto” della legge n. 40 del 2004","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42924_2023_161.pdf","nome_file_fisico":"161-2023+altre_Talini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46386","autore":"Testa L.","titolo":"Quando il consenso è “viziato”: lo statuto e la tutela del concepito in vitro","descrizione":"Articolo/Nota a seguito","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]