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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall\u0026#8217;art. 3, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonch\u0026#233; misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u0026#8217;utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, promossi con ordinanze del 17 ottobre 2024 dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, iscritte ai numeri 209, 210, 211 e 212 del registro ordinanze 2024 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 ottobre 2024, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2024, il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, ha sollevato:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall\u0026#8217;art. 3, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonch\u0026#233; misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u0026#8217;utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, nelle parti in cui non disciplina puntualmente i \u0026#171;modi\u0026#187; e i procedimenti per la restrizione della libert\u0026#224; personale all\u0026#8217;interno dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR); non prevede i diritti e le forme di tutela dei trattenuti; non indica l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente al controllo dei \u0026#171;modi\u0026#187; di restrizione della libert\u0026#224; personale dei cittadini stranieri in stato di \u0026#171;detenzione amministrativa\u0026#187;, all\u0026#8217;interno dei CPR, e alla tutela giurisdizionale dei loro diritti; non disciplina il ruolo e i poteri di tale autorit\u0026#224; giudiziaria; rinvia, pressoch\u0026#233; integralmente, a una fonte subordinata, quale l\u0026#8217;art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, nelle parti in cui omette di dettare la disciplina dei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento amministrativo e omette di individuare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente al controllo della legalit\u0026#224; di tali \u0026#171;modi\u0026#187; di restrizione della libert\u0026#224; personale, rinviando pressoch\u0026#233; integralmente alle fonti subordinate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Giudice di pace di Roma riferisce di dover procedere alla convalida del trattenimento di una straniera nel centro di permanenza per i rimpatri disposto dal questore del luogo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998; che sono stati rispettati i termini di cui all\u0026#8217;art. 14, commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 4, t.u. immigrazione; che sussistono i presupposti temporali per la convalida e che il provvedimento del questore risulta legittimamente emesso per il tempo strettamente necessario, non essendo possibile eseguire con immediatezza l\u0026#8217;espulsione mediante accompagnamento alla frontiera in quanto occorre effettuare accertamenti supplementari in ordine alla identit\u0026#224; o nazionalit\u0026#224; e acquisire i documenti per l\u0026#8217;espatrio; che neppure risulta illegittimo il decreto di espulsione; che non risultano applicabili, in luogo del trattenimento, le misure alternative di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del citato decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente assume \u0026#171;l\u0026#8217;evidente rilevanza\u0026#187; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, posto che la convalida cui deve procedere comporta la permanenza nel centro per i rimpatri per un periodo di \u0026#171;almeno\u0026#187; tre mesi, prorogabile fino a diciotto mesi (art. 14, comma 5, t.u. immigrazione), in stato di restrizione della inviolabile libert\u0026#224; personale (art. 13 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che il giudizio di convalida, perci\u0026#242;, \u0026#171;non pu\u0026#242; essere portato a compimento, in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, ed evidenzia che al momento della pronuncia dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non risultava ancora scaduto il termine di quarantotto ore dall\u0026#8217;adozione del provvedimento e delle quarantotto ore successive per la decisione sulla convalida ai sensi dei commi 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; A proposito delle questioni riportate nel punto 1, \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e a), l\u0026#8217;ordinanza di rimessione espone che il trattenimento nel CPR determina uno stato di restrizione della libert\u0026#224; personale secondo modalit\u0026#224; e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost. e dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, caso analogo al trattenimento amministrativo dello straniero presso il CPR, ai fini della riserva assoluta di legge statale ex art. 13, secondo comma, Cost., \u0026#232; quello dell\u0026#8217;assegnazione in una residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), oggetto della sentenza di questa Corte n. 22 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, mentre l\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 rispetterebbe la riserva di legge in tema di libert\u0026#224; personale quanto ai \u0026#171;casi\u0026#187; di restrizione, l\u0026#8217;art. 14, comma 2, non sarebbe conforme all\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost. con riguardo ai \u0026#171;modi\u0026#187; di tale restrizione, affidati pressoch\u0026#233; esclusivamente alla fonte subordinata costituita dall\u0026#8217;art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 e sottratti al controllo del giudice di pace, il quale provvede alla convalida verificata l\u0026#8217;osservanza dei soli requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, ma non potendosi interessare delle modalit\u0026#224; del trattenimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche a considerare le facolt\u0026#224; concesse dall\u0026#8217;art. 14, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 286 del 1998 allo straniero trattenuto, di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale, avverte il giudice\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e, la legge ometterebbe di individuare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente al controllo di legalit\u0026#224; dei \u0026#171;modi\u0026#187; di privazione della libert\u0026#224; personale, parimenti oggetto di riserva assoluta di legge (art. 25, primo comma, Cost.), con ripercussioni sul principio di eguaglianza, sul diritto di difesa e sulla tutela del diritto alla salute dei soggetti in stato di detenzione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento amministrativo previsti dalla legge dovrebbero rientrare, secondo il rimettente, le procedure e le garanzie giurisdizionali regolate nel caso analogo della detenzione penale dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Circa le questioni riportate al punto 1, \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e b), il rimettente censura l\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 sempre perch\u0026#233; omette di prevedere i \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento, le garanzie e i diritti riconosciuti ai trattenuti all\u0026#8217;interno dei CPR, gli standard minimi di tutela (anche con riferimento al fondamentale diritto alla salute), i procedimenti di audizione, i rimedi giurisdizionali, denotando una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento con le condizioni dei soggetti detenuti nelle strutture carcerarie, disciplinate dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario, pur trattandosi di fattispecie \u0026#171;sostanzialmente analoghe\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003econclude osservando che non \u0026#232; possibile una interpretazione conforme a Costituzione del censurato art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, dolendosi fondamentalmente della violazione della riserva di legge assoluta e pertanto ritenendo di dover colmare lacune che devono essere oggetto di regolamentazione dettata dalla fonte primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiguardo all\u0026#8217;individuazione del giudice competente a sindacare i modi del trattenimento, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione esclude che in via interpretativa tale possa essere il giudice di pace, mancando il necessario riferimento normativo in questo senso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con ordinanze del 17 ottobre 2024, iscritte ai numeri 210, 211 e 212 del registro ordinanze 2024, il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale identiche a quelle devolute con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2024, nell\u0026#8217;ambito di procedimenti di convalida di trattenimenti di persone straniere in fattispecie analoghe a quelle oggetto della prima ordinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In tutti i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; viene basata sul difetto di rilevanza delle questioni, in quanto il rimettente \u0026#232; chiamato a pronunciarsi soltanto sulla richiesta di convalida del trattenimento disposto dal questore ai sensi dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e, dunque, a verificare il rispetto dei termini e la sussistenza dei casi che legittimano il provvedimento restrittivo, non essendo, invece, tenuto ad interessarsi dei \u0026#171;modi del trattenimento\u0026#187;, e quindi ad applicare il censurato comma 2 del medesimo art. 14.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta altres\u0026#236; la carenza di motivazione sulla eventuale impossibilit\u0026#224; per lo straniero di dolersi dei \u0026#171;modi\u0026#187; del suo trattenimento al di fuori dell\u0026#8217;udienza di convalida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato deduce inoltre l\u0026#8217;erronea evocazione del parametro di cui all\u0026#8217;art. 10, secondo comma, Cost., non potendosi ricondurre la disciplina dei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento alla \u0026#171;condizione giuridica dello straniero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in punto di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, secondo l\u0026#8217;interveniente il rimettente chiederebbe a questa Corte una pronuncia integralmente demolitoria della disposizione censurata, il cui effetto sarebbe quello di privare l\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;unica regolamentazione di rango primario dei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento dello straniero e di rendere inutilizzabili i CPR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nel merito, peraltro, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato reputa che, ai fini della riserva assoluta di legge di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost., come ai fini dell\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, CEDU, la disciplina sui \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento dettata dall\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 \u0026#232; integrata dalle disposizioni \u003cem\u003eself-\u003c/em\u003e\u003cem\u003eexecuting\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edegli artt. 15 e seguenti della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno \u0026#232; irregolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, dallo stesso art. 14, commi 2 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 286 del 1998, dal rinvio recettizio all\u0026#8217;art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 e dall\u0026#8217;art. 7 (Condizioni di trattenimento) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), quest\u0026#8217;ultimo ritenuto applicabile in via estensiva anche agli stranieri irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione, si trarrebbe una regolamentazione generale ed esauriente di fonte primaria dei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura sostiene poi che non contrasta con il principio di riserva assoluta di legge la possibilit\u0026#224; di adottare atti amministrativi generali, non discrezionali, recanti prescrizioni tecniche meramente applicative delle disposizioni primarie in ordine alle esigenze di efficiente gestione di un centro di trattenimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon rileverebbe la asserita maggiore esaustivit\u0026#224; delle modalit\u0026#224; di applicazione della detenzione penale, disciplinata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), rispetto a quanto previsto per i \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento, per la diversit\u0026#224; dei titoli giuridici di restrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la difesa statale contesta l\u0026#8217;affermazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, secondo cui non sarebbe individuabile un giudice cui rivolgere le doglianze sui \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento, in quanto una lettura sistematica delle disposizioni vigenti consentirebbe di individuare nella autorit\u0026#224; giudiziaria che ha convalidato o prorogato il trattenimento quella competente altres\u0026#236; ad esaminare dette doglianze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Hanno presentato opinioni scritte, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;associazione Antigone onlus, l\u0026#8217;Accademia di diritto e migrazioni (ADiM), il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libert\u0026#224; personale della Regione Lazio e la Garante dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale di Roma Capitale, la Societ\u0026#224; italiana di medicina delle migrazioni (SIMM), l\u0026#8217;associazione Arci APS, la Coalizione italiana libert\u0026#224; e diritti civili (CILD) e l\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) APS, tutti argomentando in senso adesivo alle censure del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe opinioni scritte degli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e sono state ammesse con decreto presidenziale del 5 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;associazione Antigone onlus ha evidenziato che solo la legge, quale fonte primaria, deve costituire il fondamento della rilevante privazione della libert\u0026#224; individuale che si realizza attraverso il trattenimento della persona straniera, dovendosi perci\u0026#242; definirne per via legislativa le modalit\u0026#224; di esercizio e tutela, amministrativa e giurisdizionale, dei diritti fondamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Accademia di diritto e migrazioni (ADiM) ha sottolineato che il trattenimento dello straniero nel CPR non si configura come un istituto costituzionalmente necessario, rappresentando una misura che deve perci\u0026#242; essere regolata nel rispetto delle riserve costituzionali di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale ha dapprima segnalato che, alla data del deposito dell\u0026#8217;opinione, il sistema della \u0026#171;detenzione amministrativa\u0026#187; era strutturato in nove centri di permanenza per i rimpatri nei quali risultavano trattenute 552 persone, convenendo, poi, sulla necessit\u0026#224; di una disciplina organica e compiuta di fonte primaria che possa regolare le modalit\u0026#224; del trattenimento, in ragione della levatura dei diritti suscettibili di essere incisi dalla misura restrittiva, nonch\u0026#233; di una adeguata tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libert\u0026#224; personale della Regione Lazio e la Garante dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale di Roma Capitale hanno concluso che la mancata previsione di un giudice \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e che valuti la lesione dei diritti fondamentali dello straniero trattenuto nei CPR sia un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eintollerabile rispetto agli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Societ\u0026#224; italiana di medicina delle migrazioni (SIMM) ha avvertito circa l\u0026#8217;indebita discriminazione della detenzione amministrativa a confronto della detenzione penale, soprattutto quanto alla tutela della salute degli stranieri trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri e alla erogazione dei servizi sanitari, la quale \u0026#232; \u0026#171;appaltata ad enti terzi\u0026#187; che, in quanto operatori economici privati, \u0026#171;minimizzano i servizi per massimizzare il profitto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;associazione Arci APS ha lamentato che il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri si configura come mera coercizione fisica, priva non solo di contenuto costruttivo ma anche di una legittimazione costituzionale e sovranazionale rispetto alla gerarchia dei diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la Coalizione italiana libert\u0026#224; e diritti civili (CILD) ha reclamato una particolare attenzione sulla tutela della salute nei centri di permanenza per i rimpatri, oggetto di normativa di rango secondario, contenuta in regolamenti ministeriali e recepita in capitolati di appalto, che \u0026#232; giunta a privatizzare l\u0026#8217;assistenza sanitaria, con gravi ripercussioni sul rispetto di tale diritto fondamentale delle persone trattenute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) APS ha posto in evidenza che le modalit\u0026#224; del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza per i rimpatri \u0026#8211; a seguito della sostituzione del comma 2 dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 operata dall\u0026#8217;art. 3, comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 130 del 2020, come convertito \u0026#8211; sono dettate tutte da fonti di rango secondario, ovvero: l\u0026#8217;art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999; il decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno 20 ottobre 2014, di approvazione del regolamento recante \u0026#171;Criteri per l\u0026#8217;organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall\u0026#8217;articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni\u0026#187;; il decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno 19 maggio 2022, di approvazione della direttiva recante \u0026#171;Criteri per l\u0026#8217;organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall\u0026#8217;articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ASGI APS denuncia, quindi, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disciplina delle modalit\u0026#224; di trattenimento regolata esclusivamente da norme sub-legislative, che si risolvono in raccomandazioni di principio rivolte all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa e non prevedono un giudice competente a verificarne il rispetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, da ultimo, depositato memorie, richiamando le proprie difese volte alla dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; e non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, e affermando, peraltro, che la portata generale della tutela del diritto fondamentale della persona nei confronti di atti che implicano una limitazione della libert\u0026#224; personale o un trattamento inumano o degradante, prevista dall\u0026#8217;ordinamento italiano (anche in via d\u0026#8217;urgenza, con lo strumento dell\u0026#8217;art. 700 del codice di procedura civile), \u0026#232; stata riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, sentenza 29 aprile 2025, Mansouri contro Italia.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze indicate in epigrafe, il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, CEDU, nelle parti in cui non disciplina puntualmente i \u0026#171;modi\u0026#187; e i procedimenti per la restrizione della libert\u0026#224; personale all\u0026#8217;interno dei centri di permanenza per i rimpatri; non prevede i diritti e le forme di tutela dei trattenuti; non indica l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente al controllo dei \u0026#171;modi\u0026#187; di restrizione della libert\u0026#224; personale dei cittadini stranieri in stato di \u0026#171;detenzione amministrativa\u0026#187;, all\u0026#8217;interno dei CPR, e alla tutela giurisdizionale dei loro diritti; non disciplina il ruolo e i poteri di tale autorit\u0026#224; giudiziaria; rinvia, pressoch\u0026#233; integralmente, ad una fonte subordinata, quale l\u0026#8217;art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime ordinanze hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 14, comma 2, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., nelle parti in cui omette di dettare la disciplina dei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento amministrativo e omette di individuare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente al controllo della legalit\u0026#224; di tali \u0026#171;modi\u0026#187; di restrizione della libert\u0026#224; personale, rinviando pressoch\u0026#233; integralmente alle fonti subordinate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Giudice di pace di Roma riferisce di dover procedere alla convalida dei trattenimenti di persone straniere presso un CPR disposti dal questore, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998; che sono stati rispettati i termini di cui all\u0026#8217;art. 14, commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 4, t.u. immigrazione; che sussistono i presupposti temporali per le convalide; che i provvedimenti del questore risultano legittimamente emessi. Rileva, quindi, che le convalide cui deve procedere comportano la permanenza nel centro per i rimpatri per un periodo di tre mesi, prorogabile fino a diciotto mesi (art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998), in stato di restrizione della inviolabile libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le ordinanze di rimessione espongono che il trattenimento nel CPR determina uno stato di restrizione della libert\u0026#224; personale secondo modalit\u0026#224; e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost., della riserva rinforzata di legge di cui all\u0026#8217;art. 10, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; del principio di eguaglianza (art. 3 Cost., unitamente agli artt. 2, 13, 24, 25, primo comma, e 111, primo comma, Cost.), con riferimento al caso analogo della detenzione in sede penale, disciplinata dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sottoposta al controllo di legalit\u0026#224; della magistratura di sorveglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, caso analogo al trattenimento amministrativo dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, ai fini della riserva assoluta di legge statale ex art. 13, secondo comma, Cost., \u0026#232; quello dell\u0026#8217;assegnazione in una residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza, oggetto della sentenza di questa Corte n. 22 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la legge ometterebbe di individuare l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente al controllo di legalit\u0026#224; dei \u0026#171;modi\u0026#187; di privazione della libert\u0026#224; personale, parimenti oggetto di riserva assoluta di legge, con ripercussioni sul diritto di difesa e sulla tutela del diritto alla salute dei soggetti in stato di detenzione amministrativa e sul principio di eguaglianza, ove la situazione degli stranieri trattenuti sia comparata con quella dei detenuti, cui si applica la disciplina dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le quattro ordinanze di rimessione vertono sulle medesime disposizioni e pongono identiche questioni, sicch\u0026#233; ne appare opportuna la riunione, ai fini di una decisione congiunta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In tutti i giudizi, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza, in quanto il rimettente \u0026#232; chiamato a pronunciarsi soltanto sulla richiesta di convalida del trattenimento disposto dal questore ai sensi dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, e non sarebbe, invece, tenuto a interessarsi dei \u0026#171;modi del trattenimento\u0026#187;, con conseguente inapplicabilit\u0026#224;, nei giudizi \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e, del censurato comma 2 del medesimo art. 14.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Le argomentazioni svolte dal rimettente in punto di rilevanza resistono alle obiezioni formulate dalla difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Giudice di pace di Roma assume la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, posto che la convalida cui deve procedere comporta la permanenza nel CPR per un periodo di tre mesi, prorogabile fino a diciotto mesi (art. 14, comma 5, t.u. immigrazione). Il rimettente osserva che il giudizio di convalida, perci\u0026#242;, \u0026#171;non pu\u0026#242; essere portato a compimento, in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187; ed evidenzia che al momento del deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non risultava ancora scaduto il termine di quarantotto ore dall\u0026#8217;adozione del provvedimento e delle quarantotto successive per la decisione sulla convalida ai sensi dei commi 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 14 del citato decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di assunto non implausibile, atteso che il decreto motivato di convalida del trattenimento dello straniero non si limita a confermare la legittimit\u0026#224; del precedente provvedimento provvisorio del questore, ma costituisce esso stesso il titolo per la successiva permanenza nel centro per i rimpatri, sicch\u0026#233; non vi sono due distinti e autonomi provvedimenti, sia pure collegati fra loro, come nel caso delle misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell\u0026#8217;arresto (in tal senso, si veda Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 22 aprile 2025, n. 15757).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, sempre ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, il censurato art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove si tratteggiano alcune delle modalit\u0026#224; con cui lo straniero \u0026#232; trattenuto nel CPR, \u0026#232; una disposizione il cui contenuto normativo rileva certamente anche in relazione all\u0026#8217;adozione della convalida (tra le tante, sentenze n. 103 del 2023 e n. 231 del 2018; ordinanza n. 184 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; N\u0026#233; potrebbe obiettarsi che il rimettente non avrebbe potuto sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale nel corso del procedimento di convalida del trattenimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha, infatti, correttamente sospeso la propria pronuncia sulla richiesta di convalida del trattenimento, in attesa della decisione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che egli ritiene pregiudiziali rispetto a detta pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo, il rimettente non ha esaurito la \u003cem\u003epotestas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e attribuitagli dall\u0026#8217;art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, dovendo, entro le quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti effettuata dal questore, provvedere alla convalida, con decreto motivato, verificata l\u0026#8217;osservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 t.u. immigrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Non osta alla rilevanza della questione la circostanza che il provvedimento di trattenimento abbia perso efficacia per la mancata osservanza del termine per la convalida. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che, a ragionare diversamente, il giudice della convalida di un provvedimento provvisorio restrittivo della libert\u0026#224; personale adottato dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza si troverebbe sistematicamente nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti della misura restrittiva, con conseguente creazione di una vera e propria \u0026#8220;zona franca\u0026#8221; dal giudizio di costituzionalit\u0026#224; (tra le tante, sentenze n. 212 del 2023, n. 148 e n. 41 del 2022, n. 137 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; In definitiva, avendo il Giudice di pace di Roma dubitato della legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina delle modalit\u0026#224; del trattenimento presso il CPR dettata dall\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, ricomprendendo la stessa, sotto il profilo dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224;, tra le norme che regolano i presupposti e le condizioni del potere di convalida, le ordinanze di rimessione superano il controllo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; in punto di rilevanza delle questioni attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il rimettente afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata (tra le tante, sentenze n. 200 e n. 148 del 2024, n. 94 del 2023 e n. 237 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le altre due eccezioni sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; con le quali si contesta la carenza di motivazione sulla eventuale impossibilit\u0026#224; per lo straniero di dolersi dei \u0026#171;modi\u0026#187; del suo trattenimento al di fuori dell\u0026#8217;udienza di convalida e il fatto che il rimettente chiede a questa Corte una pronuncia integralmente demolitoria della disposizione censurata, il cui effetto sarebbe quello di privare l\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;unica regolamentazione di rango primario dei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento dello straniero e di rendere inutilizzabili i centri di permanenza per i rimpatri \u0026#8211; non pongono, in realt\u0026#224;, un problema di ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dal rimettente, ma attengono al merito delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse sono, quindi, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Prima di procedere all\u0026#8217;esame nel merito delle questioni sollevate dal Giudice di pace di Roma \u0026#232; opportuno delineare la cornice normativa e giurisprudenziale nella quale esse si collocano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che \u0026#171;[q]uando non \u0026#232; possibile eseguire con immediatezza l\u0026#8217;espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l\u0026#8217;effettuazione dell\u0026#8217;allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri pi\u0026#249; vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 14, nel testo introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, come convertito, \u0026#171;[l]o straniero \u0026#232; trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalit\u0026#224; tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l\u0026#8217;assistenza e il pieno rispetto della sua dignit\u0026#224;, secondo quanto disposto dall\u0026#8217;articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 2, comma 6 [concernente la traduzione degli atti da comunicare allo straniero], \u0026#232; assicurata in ogni caso la libert\u0026#224; di corrispondenza anche telefonica con l\u0026#8217;esterno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dello stesso art. 14, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, come convertito, \u0026#171;[l]o straniero trattenuto pu\u0026#242; rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999, richiamato dal censurato art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce che \u0026#171;[l]e disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all\u0026#8217;interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; delle persone, nonch\u0026#233; quelle occorrenti per disciplinare le modalit\u0026#224; di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalit\u0026#224; di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell\u0026#8217;interno per assicurare la rispondenza delle modalit\u0026#224; di trattenimento alle finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 14, comma 2, del testo unico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;art. 2, comma 6, t.u. immigrazione, pure richiamato dalla disposizione censurata, dispone che \u0026#171;[a]i fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l\u0026#8217;ingresso, il soggiorno e l\u0026#8217;espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci\u0026#242; non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall\u0026#8217;interessato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine della ricostruzione della cornice normativa di riferimento, assumono, inoltre, grande rilievo il d.m. 20 ottobre 2014 e il d.m. 19 maggio 2022, nei quali si provvede, tra l\u0026#8217;altro, a riconoscere allo straniero trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri la garanzia per la necessaria assistenza e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, della presenza di esigenze particolari o vulnerabilit\u0026#224;, fermo restando il divieto dello straniero di allontanarsi e di porre in essere condotte violente nei confronti di persone o di beni (art. 1 di entrambi i decreti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella direttiva ministeriale allegata al citato d.m. 19 maggio 2022, contenente i criteri per l\u0026#8217;organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sono cos\u0026#236; specificate le procedure per l\u0026#8217;accertamento delle condizioni di salute e l\u0026#8217;assistenza medica; l\u0026#8217;ente gestore viene onerato di assicurare la predisposizione e la fruibilit\u0026#224; dei servizi previsti nel contratto di appalto per la gestione del centro di permanenza; si regolamentano le modalit\u0026#224; delle comunicazioni telefoniche cui pu\u0026#242; accedere lo straniero trattenuto, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;accesso ai centri per esigenze di servizio e assistenza, lo svolgimento delle visite, i controlli di pacchi e posta in entrata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa direttiva comprende anche, in allegato, la Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Centro di permanenza per il rimpatrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Le modalit\u0026#224; del trattenimento previste dall\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dall\u0026#8217;art. 21 del d.P.R. n. 394 del 1999 per gli stranieri dei quali \u0026#232; disposto il rimpatrio si applicano anche al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, in forza del richiamo a quelle disposizioni contenuto nell\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 142 del 2015. Quest\u0026#8217;ultimo, peraltro, prevede, al comma 1, che sia assicurata \u0026#171;alle richiedenti una sistemazione separata, nonch\u0026#233; il rispetto delle differenze di genere\u0026#187;, e \u0026#171;la fruibilit\u0026#224; di spazi all\u0026#8217;aria aperta\u0026#187;, e disciplina, al comma 2, l\u0026#8217;accesso ai centri da parte dei terzi e la libert\u0026#224; di colloquio, facendo salva, nel comma 3, la possibilit\u0026#224; di limitare tale accesso per \u0026#171;motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La direttiva 2008/115/CE afferma al considerando 17 che \u0026#171;[i] cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformit\u0026#224; del diritto nazionale e internazionale [\u0026#8230;]\u0026#187;, mentre all\u0026#8217;art. 16 regola le \u0026#171;[c]ondizioni di trattenimento\u0026#187;, riconoscendo ai trattenuti la possibilit\u0026#224; di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorit\u0026#224; consolari competenti e assicurando loro le prestazioni sanitarie d\u0026#8217;urgenza e il trattamento essenziale delle malattie, con riserva di particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili. L\u0026#8217;art. 17 della medesima direttiva indica poi criteri particolari per il trattenimento di minori e famiglie, delle quali mira a favorire l\u0026#8217;unit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, al considerando 26 afferma che il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale deve essere improntato ai \u0026#171;principi di necessit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; per quanto riguarda sia le modalit\u0026#224; che le finalit\u0026#224; di tale trattenimento\u0026#187;. Al considerando 31 prevede, poi, che \u0026#171;[\u0026#232;] opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignit\u0026#224; umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 24 della Carta e dell\u0026#8217;articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12 della direttiva indica specificamente alcune condizioni di trattenimento che gli Stati si obbligano a garantire tra cui, per ci\u0026#242; che qui rileva, l\u0026#8217;accesso a spazi all\u0026#8217;aria aperta (paragrafo 2), la possibilit\u0026#224; di accesso e comunicazione con i trattenuti dei rappresentanti per l\u0026#8217;Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (paragrafo 3), la possibilit\u0026#224; dei familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata (paragrafo 4, primo periodo), l\u0026#8217;obbligo di informare sistematicamente i trattenuti delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua ragionevolmente comprensibile e le rispettive deroghe (paragrafo 5), nonch\u0026#233;, infine, i requisiti per le limitazioni all\u0026#8217;accesso al centro, ammesse soltanto se obiettivamente necessarie, in virt\u0026#249; del diritto nazionale, per la sicurezza, l\u0026#8217;ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purch\u0026#233; non restringano drasticamente o rendano impossibile l\u0026#8217;accesso (paragrafo 4, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13 della medesima direttiva, inoltre, prevede condizioni specifiche per il trattenimento di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Le disposizioni della direttiva 2024/1346/UE, anche quanto alle richiamate garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti e alle condizioni di trattenimento, sono applicabili alla stregua del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell\u0026#8217;Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (a decorrere dal 12 giugno 2026).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Dal punto di vista della normativa unionale, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea chiarisce che la nozione di \u0026#171;trattenimento\u0026#187; di un cittadino di un paese terzo \u0026#8211; che avvenga in forza della direttiva 2008/115/CE, nell\u0026#8217;ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33/UE nell\u0026#8217;ambito del trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in forza del regolamento (UE) 2013/604 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l\u0026#8217;esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide \u0026#8211; implica il confinamento dello straniero in un luogo determinato, che lo priva della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTenuto conto della gravit\u0026#224; di tale ingerenza nel diritto alla libert\u0026#224; sancito all\u0026#8217;art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, una misura di trattenimento pu\u0026#242;, allora, essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalit\u0026#224; (in tal senso, Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X, paragrafo 75).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, come affermato dalla Corte di Lussemburgo, grande sezione, sentenza 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 e C-925/19, FMS e altri, l\u0026#8217;art. 15 della direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, in primo luogo, a che un cittadino di un paese terzo sia trattenuto per il solo fatto che \u0026#232; oggetto di una decisione di rimpatrio e che non pu\u0026#242; sovvenire alle proprie necessit\u0026#224;; in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state esaminate la sua necessit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224;; in terzo luogo, alla mancata previsione di un controllo giurisdizionale della legittimit\u0026#224; della decisione amministrativa che dispone il trattenimento; in quarto luogo, a che tale stesso trattenimento possa oltrepassare i diciotto mesi ed essere mantenuto anche se il rimpatrio non \u0026#232; pi\u0026#249; in corso o se non ha avuto luogo un espletamento diligente delle sue modalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La disciplina del trattenimento \u0026#232;, inoltre, certamente soggetta alle garanzie convenzionali relative alla privazione della libert\u0026#224; personale di cui all\u0026#8217;art. 5 CEDU e agli altri diritti convenzionali che possano essere incisi nel corso del trattenimento, compreso il diritto a un ricorso effettivo di cui all\u0026#8217;art. 13.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte EDU, grande camera, sentenza 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri contro Italia, in relazione al trattenimento presso centri di primo soccorso e \u003cem\u003ehotspot\u003c/em\u003e, ha a suo tempo ravvisato la violazione degli artt. 5, paragrafi 1, 2 e 4, e 13 CEDU in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 3 della medesima Convenzione, in relazione ai profili di legalit\u0026#224; della detenzione amministrativa e, per ci\u0026#242; che qui rileva, per l\u0026#8217;assenza nell\u0026#8217;ordinamento italiano di un ricorso giurisdizionale attivabile dai migranti avverso le condizioni di accoglienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di Strasburgo ha sottolineato che nel caso di una privazione di libert\u0026#224; \u0026#232; particolarmente importante soddisfare il principio generale della certezza del diritto. Di conseguenza, \u0026#232; essenziale che le condizioni di privazione della libert\u0026#224; in virt\u0026#249; del diritto interno siano definite chiaramente e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddisfare il criterio di \u0026#171;legittimit\u0026#224;\u0026#187; stabilito dalla CEDU, che esige che ogni legge sia sufficientemente precisa per permettere al cittadino \u0026#8211; che eventualmente potr\u0026#224; avvalersi di una adeguata consulenza \u0026#8211; di prevedere, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella risoluzione finale relativa all\u0026#8217;esecuzione della sentenza, il Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa ha preso atto delle informazioni fornite dal Governo italiano, che ha individuato, quali rimedi giurisdizionali disponibili per le persone trattenute in via amministrativa che abbiano subito la violazione dei loro diritti, il procedimento d\u0026#8217;urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. e l\u0026#8217;azione risarcitoria ex art. 2043 del codice civile, concludendo con un pressante invito alle autorit\u0026#224; italiane a che il quadro legale di riferimento sia applicato nel pieno e rigoroso rispetto delle garanzie convenzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, la stessa Corte EDU, grande camera, con la sentenza resa nella causa Mansouri, ha dichiarato in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato il ricorso proposto da un cittadino tunisino destinatario di un respingimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che aveva censurato la legittimit\u0026#224; e le condizioni di trattenimento a bordo di una nave, per violazione degli artt. 3, 5 e 13 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafi 1, 2 e 4, CEDU, per mancato esaurimento dei rimedi interni in quanto il ricorrente non aveva sollevato in sede nazionale la questione della privazione della libert\u0026#224;, non avendo avviato un\u0026#8217;azione risarcitoria o cautelare, cos\u0026#236; come eccepito dal Governo italiano sulla scorta dell\u0026#8217;art. 2043 cod. civ. e dell\u0026#8217;art. 700 cod. proc. civ., in questo modo precludendo ai giudici nazionali l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di vagliare l\u0026#8217;interpretazione e l\u0026#8217;applicazione delle norme rilevanti, sia sotto il profilo delle garanzie convenzionali sia, ove pertinenti, per i profili attratti dalla disciplina dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio costituisce una delle misure prescelte dal legislatore, in attuazione delle pertinenti direttive europee, per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa non eseguibile con immediatezza, sia accompagnato alla frontiera e allontanato dal territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte ha affermato pi\u0026#249; volte che la misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di \u0026#171;assoggettamento fisico all\u0026#8217;altrui potere\u0026#187;. Tale condizione \u0026#171;\u0026#232; indice sicuro dell\u0026#8217;attinenza della misura alla sfera della libert\u0026#224; personale\u0026#187; (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl trattenimento dello straniero, dunque, in quanto misura incidente sulla libert\u0026#224; personale, non pu\u0026#242; essere adottato al di fuori delle garanzie dell\u0026#8217;art. 13 Cost., essendo da ricondurre alle \u0026#171;altr[e] restrizion[i] della libert\u0026#224; personale\u0026#187;, di cui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo senso inequivocamente depone l\u0026#8217;art. 14, comma 7, t.u. immigrazione, secondo cui \u0026#171;[i]l questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch\u0026#233; lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l\u0026#8217;adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome osservava la sentenza n. 105 del 2001, \u0026#171;[s]i determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalit\u0026#224; di assistenza, quella mortificazione della dignit\u0026#224; dell\u0026#8217;uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all\u0026#8217;altrui potere e che \u0026#232; indice sicuro dell\u0026#8217;attinenza della misura alla sfera della libert\u0026#224; personale. N\u0026#233; potrebbe dirsi che le garanzie dell\u0026#8217;art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interessi pubblici incidenti sulla materia dell\u0026#8217;immigrazione non possono, infatti, scalfire il carattere universale della libert\u0026#224; personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunit\u0026#224; politica, ma in quanto esseri umani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo contesto si inquadra il procedimento di convalida di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, deputato a verificare, entro le quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti, l\u0026#8217;osservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti previsti dall\u0026#8217;art. 13 e dallo stesso art. 14 t.u. immigrazione, secondo le cadenze stabilite dall\u0026#8217;art. 13, terzo comma, Cost. e nel rispetto della riserva di giurisdizione in esso contenuta (ordinanze n. 228 del 2007 e n. 280 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Tanto premesso, si pu\u0026#242; quindi passare all\u0026#8217;esame delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale concernenti la mancanza di una disciplina contenuta in fonte primaria dei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Il Collegio ritiene che sussista il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e lamentato dal rimettente con riferimento alla riserva assoluta di legge di cui all\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha di recente avuto modo di esaminare una disciplina legislativa che consentiva la limitazione della libert\u0026#224; personale con l\u0026#8217;applicazione della misura dell\u0026#8217;assegnazione in una residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 22 del 2022 si \u0026#232; evidenziato come l\u0026#8217;applicazione di tale misura vada regolata secondo il principio di \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e, o di minore sacrificio necessario, desumibile dall\u0026#8217;art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libert\u0026#224; personale, e secondo il principio di legalit\u0026#224; ex art. 25, terzo comma, Cost. Con la precisazione che quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; da leggere alla luce dell\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost., il quale tutela in via generale la libert\u0026#224; personale, limitata in ogni ipotesi di coercizione che abbia a oggetto il corpo della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tali premesse, questa Corte \u0026#232; pervenuta alla conclusione che la legge deve prevedere, almeno nel loro nucleo essenziale, oltre che i \u0026#171;casi\u0026#187;, altres\u0026#236; i \u0026#171;modi\u0026#187; con cui la misura di sicurezza pu\u0026#242; restringere la libert\u0026#224; personale del soggetto che vi sia sottoposto. Ha, quindi, accertato che l\u0026#8217;attuale disciplina in materia di assegnazione alle REMS rivela evidenti profili di frizione con tali principi quanto ai \u0026#171;modi\u0026#187; di esecuzione della misura di sicurezza, e dunque della privazione di libert\u0026#224; che le \u0026#232; connaturata, fondandosi su fonti subordinate distinte dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; che una fonte primaria disciplini organicamente una misura di sicurezza limitativa della libert\u0026#224; personale \u0026#232; stata ritenuta da questa Corte rispondente a ineludibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei suoi destinatari. Cos\u0026#236; come la legge deve farsi carico della necessit\u0026#224; di disciplinare, in modo chiaro e uniforme per l\u0026#8217;intero territorio italiano, il ruolo e i poteri dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria rispetto al trattamento degli internati nelle REMS e ai loro strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti delle decisioni delle relative amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Applicando i principi ora richiamati al caso di specie, deve innanzi tutto ribadirsi che la misura del trattenimento degli stranieri presso il CPR, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta una situazione di assoggettamento fisico all\u0026#8217;altrui potere che pertiene alla libert\u0026#224; personale. Alla luce dell\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost., la fonte primaria deve perci\u0026#242; prevedere non solo i \u0026#171;casi\u0026#187;, ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i \u0026#171;modi\u0026#187; con cui il trattenimento pu\u0026#242; restringere la libert\u0026#224; personale del soggetto che vi sia sottoposto (sentenze n. 25 del 2023, n. 22 del 2022, n. 180 del 2018 e n. 238 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la disposizione censurata garantisce allo straniero trattenuto unicamente adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, la necessaria informazione relativa al suo status, l\u0026#8217;assistenza e il pieno rispetto della sua dignit\u0026#224;, e la libert\u0026#224; di corrispondenza anche telefonica con l\u0026#8217;esterno. A ci\u0026#242; si aggiunge la possibilit\u0026#224; di rivolgere reclami al Garante nazionale o ai garanti regionali o locali delle persone private della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, come risulta evidente, di una normativa del tutto inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo \u0026#8211; che potrebbe anche essere non breve \u0026#8211; in cui sono private della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; appena il caso di rilevare che il richiamo nell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, all\u0026#8217;art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 non soddisfa, in alcun modo, la riserva assoluta di cui all\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost. La disposizione richiamata, infatti, non solo non \u0026#232; un atto con forza e valore di legge, ma a sua volta prevede che \u0026#171;[l]e disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all\u0026#8217;interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; delle persone, nonch\u0026#233; quelle occorrenti per disciplinare le modalit\u0026#224; di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalit\u0026#224; di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell\u0026#8217;interno per assicurare la rispondenza delle modalit\u0026#224; di trattenimento alle finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 14, comma 2, del testo unico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si desume da tale disposizione regolamentare, i modi del trattenimento non solo sono, in definitiva, rimessi ad atti del prefetto, sentito il questore della provincia ove \u0026#232; ubicato il singolo CPR, ma, ancorch\u0026#233; questi siano adottati sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell\u0026#8217;interno, potrebbero essere disciplinati difformemente nel territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimettendo, pertanto, pressoch\u0026#233; l\u0026#8217;intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali, il legislatore \u0026#232; venuto meno all\u0026#8217;obbligo positivo di disciplinare con legge i \u0026#171;modi\u0026#187; di limitazione della libert\u0026#224; personale, eludendo la funzione di garanzia che la riserva assoluta di legge svolge in relazione alla libert\u0026#224; personale nell\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Nemmeno nelle direttive dell\u0026#8217;Unione europea recanti norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno \u0026#232; irregolare, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, si rinviene una disciplina completa e puntuale che possa delimitare la discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione nel prescegliere i \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento quanto all\u0026#8217;erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale, compreso lo svolgimento delle visite, a tutela dei diritti fondamentali e inviolabili dei destinatari delle misure restrittive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento presso il CPR e della privazione di libert\u0026#224; che ne \u0026#232; connaturata, pertanto, restano affidati pressoch\u0026#233; esclusivamente a fonti subordinate e ad atti amministrativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Non di meno, le questioni sollevate dal Giudice di pace di Roma vanno dichiarate inammissibili \u0026#8211; analogamente a quanto statuito dalla sentenza n. 22 del 2022 in relazione a quelle concernenti le REMS \u0026#8211; atteso che gli strumenti del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale sulle leggi non permettono a questa Corte di rimediare al difetto di una legge che descriva e disciplini con un sufficiente grado di specificit\u0026#224; i \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento dello straniero presso il CPR, non rinvenendosi nell\u0026#8217;ordinamento una soluzione adeguata a colmare la riscontrata lacuna mediante l\u0026#8217;espansione di differenti regimi legislativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; in tale prospettiva offrire precisi punti di riferimento nemmeno l\u0026#8217;ordinamento penitenziario, dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRicade, perci\u0026#242;, necessariamente sul legislatore \u0026#8211; in quanto incide sulla libert\u0026#224; personale \u0026#8211; l\u0026#8217;ineludibile dovere di introdurre una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalit\u0026#224; delimitativi della discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignit\u0026#224; della persona senza discriminazioni (quanto, indicativamente, alle caratteristiche degli edifici e dei locali di soggiorno e pernottamento, alla cura dell\u0026#8217;igiene personale, all\u0026#8217;alimentazione, alla permanenza all\u0026#8217;aperto, all\u0026#8217;erogazione del servizio sanitario, alle possibilit\u0026#224; di colloquio con difensore e parenti, alle attivit\u0026#224; di socializzazione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta, dunque, al legislatore adottare una disciplina che assicuri un\u0026#8217;adeguata base legale alle enunciate istanze, tanto pi\u0026#249; urgente in considerazione della centralit\u0026#224; della libert\u0026#224; personale nel disegno costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, CEDU, devono quindi essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Anche la seconda questione sollevata dal Giudice di pace di Roma \u0026#232; inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; vero, infatti, che la mancata definizione dei \u0026#171;modi\u0026#187; del trattenimento determina la mancata definizione di una disciplina volta ad approntare una tutela specifica delle posizioni soggettive dei soggetti trattenuti nei CPR, deve tuttavia rilevarsi che, allo stato, in presenza di condotte dell\u0026#8217;amministrazione lesive del diritto alla libert\u0026#224; personale, pu\u0026#242; operare, oltre che la tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal generale principio del \u003cem\u003eneminem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elaedere\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2043 cod. civ., il rimedio dei provvedimenti d\u0026#8217;urgenza\u003cem\u003e \u003c/em\u003eex art. 700 cod. proc. civ., come peraltro affermato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dubbio, infatti, che lo statuto costituzionale della libert\u0026#224; personale comprenda l\u0026#8217;esistenza di rimedi giurisdizionali a presidio non soltanto della legittimit\u0026#224; delle misure limitative, ma anche delle modalit\u0026#224; con cui esse sono applicate, in virt\u0026#249; degli artt. 24 e 111 Cost. (da ultimo, sentenza n. 76 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 700 cod. proc. civ. fornisce, invero, una tutela cautelare anticipatoria residuale e atipica, seppur sempre in rapporto di necessaria strumentalit\u0026#224; con le garanzie di azione e di difesa sancite dall\u0026#8217;art. 24 Cost. e con gli effetti della sentenza di merito cui i provvedimenti d\u0026#8217;urgenza sono indirizzati (sentenze n. 143 del 2022, n. 253 del 1994 e n. 103 del 1979), ferma la stabilit\u0026#224; assicurata dall\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, sesto comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;utilizzo dei provvedimenti ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 700 cod. proc. civ. \u0026#232;, del resto, diffuso proprio con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive inquadrabili nell\u0026#8217;ambito dei diritti fondamentali della persona, non comprimibili a opera del potere amministrativo, ponendosi, rispetto a tali diritti, come strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria, che deve, cio\u0026#232;, essere indispensabilmente attribuita al giudice, in forza degli artt. 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, le violazioni o le limitazioni della libert\u0026#224; personale o degli altri diritti fondamentali non oggetto di specifica disciplina da parte del testo unico dell\u0026#8217;immigrazione, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, attentando a situazioni soggettive di contenuto non patrimoniale, e potendo essere causa di pregiudizi irreparabili, giustificano il ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata dall\u0026#8217;art. 700 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, tuttavia, pur sempre di una forma di tutela giurisdizionale che sconta necessariamente la mancanza di una puntuale disciplina, da parte del legislatore, dei diritti di cui \u0026#232; titolare la persona trattenuta all\u0026#8217;interno delle strutture deputate all\u0026#8217;esecuzione dei trattenimenti, oltre che l\u0026#8217;assenza di una specifica disciplina processuale per la tutela di tali diritti, paragonabile a quella assicurata alle persone detenute dalla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;adozione con fonte primaria delle modalit\u0026#224; del trattenimento dovr\u0026#224; quindi conseguire la definizione di una pi\u0026#249; immediata ed efficace tutela processuale, anche attraverso l\u0026#8217;individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, CEDU, e agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., devono quindi essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250703152314.pdf","oggetto":"Straniero - Immigrazione - Espulsione amministrativa - Trattenimento dello straniero, di cui non \u0026#232; possibile eseguire con immediatezza l\u0027espulsione o il respingimento alla frontiera, presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Previsione che lo straniero \u0026#232; trattenuto con modalit\u0026#224; tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l\u0027assistenza e il pieno rispetto della sua dignit\u0026#224;, secondo quanto disposto dall\u0027art. 21, c. 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 - Mancata previsione di una disciplina puntuale dei \u0026#8220;modi\u0026#8221; e dei procedimenti per la restrizione della libert\u0026#224; personale all\u0026#8217;interno dei CPR - Mancata previsione dei diritti e delle forme di tutela dei trattenuti - Omessa indicazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente al controllo della legalit\u0026#224; dei \u0026#8220;modi\u0026#8221; di restrizione della libert\u0026#224; personale all\u0026#8217;interno dei CPR - Mancata previsione della disciplina del ruolo e dei poteri di tale autorit\u0026#224; giudiziaria - Denunciato rinvio, pressoch\u0026#233; integrale, a una fonte subordinata - Mancata previsione di una disciplina dei \u0026#8220;modi\u0026#8221; del trattenimento amministrativo - Omessa individuazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente al controllo della legalit\u0026#224; di tali \u0026#8220;modi\u0026#8221; di restrizione della libert\u0026#224; personale, rinviando, pressoch\u0026#233; integralmente, a una fonte subordinata - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla detenzione negli istituti penitenziari disciplinata dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario, che prevede anche ruolo e compiti della magistratura di sorveglianza - Violazione del principio di uguaglianza, con riferimento al diritto alla libert\u0026#224; personale, al diritto di difesa dinanzi a un giudice terzo e imparziale e al diritto alla salute.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46900","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Giudice in sede di convalida di un provvedimento provvisorio restrittivo della libertà personale che abbia perso efficacia per la mancata osservanza del termine per la convalida - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere di convalida - Necessità di evitare zone franche dal sindacato di costituzionalità - Sussistenza. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando il giudice della convalida di un provvedimento provvisorio restrittivo della libertà personale (nel caso di specie: il trattenimento di uno straniero presso un CPR, disposto dal questore) dubita della legittimità costituzionale delle norme che regolano i presupposti e le condizioni di detto potere, non osta alla rilevanza della questione la circostanza che il provvedimento abbia perso efficacia per la mancata osservanza del termine per la convalida; nel caso contrario, tale giudice si troverebbe sistematicamente nell’impossibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti della misura restrittiva, con conseguente creazione di una “zona franca” dal giudizio di costituzionalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 212/2023 - mass. 45871; S. 148/2022 - mass. 44841; S. 41/2022 - mass. 44624; S. 137/2020 - mass. 43507\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46901","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46901","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Trattenimento presso centri di permanenza per i rimpatri (CPR) - Attinenza alla sfera della libertà personale - Necessaria adozione della misura con il rispetto delle garanzie costituzionali previste dall\u0027art. 13 Cost. - Carattere universale e inviolabile di tale libertà - Conseguente necessità che il procedimento di convalida del provvedimento rispetti le cadenze e la riserva di giurisdizione di cui all\u0027art. 13, terzo comma, Cost.\u{A0}(Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per i rimpatri comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere, indice dell’attinenza alla sfera della libertà personale: la stessa non può essere adottata, pertanto, al di fuori delle garanzie dell’art. 13 Cost., le quali non subiscono attenuazioni rispetto agli stranieri. Gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione non possono, infatti, scalfire il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 212/2023 - mass. 45872; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 105/2001 - mass. 26150\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl procedimento di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero è deputato a verificare, entro le quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti, l’osservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 t.u. immigrazione, secondo le cadenze stabilite dall’art. 13, terzo comma, Cost. e nel rispetto della riserva di giurisdizione in esso contenuta. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 228/2007 - mass. 31435; O. 280/2006 - mass. 30603\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46902","numero_massima_precedente":"46900","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46902","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Trattenimento presso centri di permanenza per i rimpatri (CPR) - Misura che attiene alla sfera della libertà personale - Rinvio a fonte subordinata (d.P.R.) e ad atti amministrativi (provvedimenti del prefetto) per la disciplina dei modi del trattenimento - Violazione della riserva assoluta di legge relativa alle restrizioni della libertà personale - Impossibilità, per la Corte costituzionale, di rimuovere il vulnus riscontrato, in assenza di una soluzione costituzionalmente adeguata - Necessità di una urgente e complessiva riforma di sistema, che assicuri i diritti fondamentali e la dignità dei soggetti trattenuti - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).\u{A0}","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere – che pertiene alla libertà personale – (come, ad esempio, il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri) la fonte primaria, alla luce dell’art. 13, secondo comma, Cost., deve prevedere non solo i «casi», ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i «modi» nei quali la relativa misura può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2023 - mass. 45425; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 180/2018 - mass. 40204; S. 238/1996 - mass. 22598\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Roma, sez. stranieri, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU, dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non disciplina puntualmente i «modi» del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri. La disposizione censurata è inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, i diritti delle persone trattenute nel periodo in cui sono private della libertà personale. Nemmeno il richiamo all’art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 soddisfa la riserva assoluta di legge, dal momento che non solo la disposizione richiamata non è un atto con forza e valore di legge, ma la stessa rimette, a sua volta, la definizione dei modi del trattenimento ad atti del prefetto, sentito il questore della provincia ove è ubicato il singolo CPR. Il legislatore, rimettendo pressoché l’intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali, è venuto meno all’obbligo positivo di disciplinare con legge i «modi» di limitazione della libertà personale, eludendo la funzione di garanzia della riserva assoluta di legge. Né può rinvenirsi, nemmeno nelle direttive UE, una disciplina completa e puntuale che possa delimitare la discrezionalità dell’amministrazione nel prescegliere i «modi» del trattenimento. Nonostante sussista tale \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e, tuttavia, gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale non permettono di rimediarvi, non rinvenendosi nell’ordinamento una soluzione adeguata a colmare detta lacuna mediante l’espansione di differenti regimi legislativi: non può, infatti, offrire precisi punti di riferimento l’ordinamento penitenziario, dal momento che la detenzione amministrativa presso il CPR è estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio. Ricade, perciò, sul legislatore l’ineludibile dovere di introdurre una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni; esigenza tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 22/2022 - mass. 44588\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46903","numero_massima_precedente":"46901","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero":"286","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"par.1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46903","titoletto":"Libertà personale - In genere - Necessità di predisporre rimedi giurisdizionali a presidio della legittimità e delle modalità applicative delle misure limitative - Possibile ricorso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. e all\u0027art. 700 cod. proc. civ., quale strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria (nel caso di specie: inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, delle questioni relative all\u0027omessa previsione, all\u0027interno della disciplina del trattenimento dello straniero presso i CPR, dei rimedi giurisdizionali a presidio della legittimità e delle modalità applicative delle misure limitative della libertà personale; conseguente necessità che il legislatore intervenga a definire, oltre ai modi del trattenimento, anche una più immediata ed efficace tutela processuale). (Classif. 142001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLo statuto costituzionale della libertà personale comprende l’esistenza di rimedi giurisdizionali a presidio non soltanto della legittimità delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost. Tra questi, l’art. 700 cod. proc. civ. fornisce una tutela cautelare anticipatoria residuale e atipica, seppur sempre in rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall’art. 24 Cost. e con gli effetti della sentenza di merito cui i provvedimenti d’urgenza sono indirizzati, ferma la stabilità assicurata dall’art. 669-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, sesto comma, cod. proc. civ. L’utilizzo di tali provvedimenti è, infatti, diffuso proprio con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive inquadrabili nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, non comprimibili a opera del potere amministrativo, ponendosi, rispetto ad essi, come strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria, che deve, cioè, essere indispensabilmente attribuita al giudice, in forza degli artt. 24 e 111 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e S. 76/2025;\u003cem\u003e S. 143/2022; S. 253/1994 - mass. 20734; S. 103/1979\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Roma, sez. stranieri, in riferimento agli artt. artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui, non disciplinando puntualmente i «modi» del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri, omette di individuare l’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità dei modi di restrizione della libertà personale e rinvia pressoché integralmente alle fonti subordinate. Se è vero che la mancata definizione dei «modi» del trattenimento determina la mancata definizione di una disciplina volta ad approntare una tutela specifica delle posizioni soggettive dei soggetti trattenuti nei CPR, in presenza di condotte dell’amministrazione lesive della libertà personale può, in ogni caso, operare, oltre alla tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal principio del \u003cem\u003eneminem laedere \u003c/em\u003eex art. 2043 cod. civ., il rimedio dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. Infatti, violazioni o limitazioni della libertà personale o di altri diritti fondamentali non oggetto di specifica disciplina da parte del t.u. immigrazione, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, attentando a situazioni soggettive di contenuto non patrimoniale, e potendo essere causa di pregiudizi irreparabili, giustificano il ricorso a detta tutela preventiva cautelare. Tuttavia, questa sconta la mancanza sia di una puntuale disciplina legislativa dei diritti di cui è titolare la persona trattenuta sia di una specifica disciplina processuale per la loro tutela; per cui l’invito urgente al legislatore all’adozione, con fonte primaria, delle modalità del trattenimento, dovrà conseguire pure la definizione di una più immediata ed efficace tutela processuale, anche attraverso l’individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46902","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero":"286","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46172","autore":"Apostoli A.","titolo":"Alle soglie della cittadinanza, oltre i limiti dei diritti. 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