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Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell\u0026#8217;ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, richiamato dalla disposizione impugnata, stabilisce che \u0026#171;[o]ltre ai casi previsti dal primo comma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, in primo luogo, la violazione dell\u0026#8217;art. 122, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell\u0026#8217;articolo 122, primo comma, della Costituzione), che prevede l\u0026#8217;inefficacia delle cause di ineleggibilit\u0026#224; \u0026#171;qualora gli interessati cessino dalle attivit\u0026#224; o dalle funzioni che determinano l\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224;, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violata, in particolare, la competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia attinente ai \u0026#171;casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224; del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u0026#233; dei consiglieri regionali\u0026#187;, di cui l\u0026#8217;evocata norma interposta, introdotta in attuazione dell\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., esprimerebbe un principio fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione regionale impugnata prevede l\u0026#8217;inefficacia delle cause di ineleggibilit\u0026#224; stabilendo un termine per le dimissioni molto anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature (quest\u0026#8217;ultimo pari a trenta giorni prima della votazione), termine che \u0026#171;ben potrebbe determinare ricadute eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo comunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, l\u0026#8217;art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 violerebbe gli artt. 3 e 51 Cost., costituendo una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto fondamentale di elettorato passivo e dando luogo \u0026#171;ad una situazione di disparit\u0026#224;, non presente nel testo normativo previgente, che non \u0026#232; sorretta da esigenze specifiche riferibili al contesto regionale pugliese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta tra la carica di sindaco e la candidatura alle elezioni regionali, da compiersi, stando alla disposizione impugnata, ben centottanta giorni prima della scadenza fisiologica del Consiglio regionale, imporrebbe infatti \u0026#171;al sindaco che abbia interesse a candidarsi alle elezioni di rinunciare al proprio ufficio, senza neppure avere la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verr\u0026#224; successivamente presentata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna disciplina simile, oltre a introdurre un\u0026#8217;intollerabile limitazione dell\u0026#8217;esercizio del diritto di elettorato passivo, produrrebbe anche \u0026#171;non secondarie ripercussioni sulla cessazione anticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia al mandato da parte del sindaco\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata, dunque, non avrebbe operato \u0026#171;un equo e ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi di primario rilievo costituzionale che il legislatore regionale \u0026#232; chiamato a soppesare\u0026#187;: da un lato, le esigenze specifiche sottese alle cause di ineleggibilit\u0026#224;, poste a salvaguardia della probit\u0026#224; e, soprattutto, dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; di quanti esercitino funzioni pubbliche; d\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;interesse degli organi di governo degli enti locali a giungere alla naturale scadenza del mandato, cos\u0026#236; da assicurare la continuit\u0026#224; amministrativa degli uffici, nonch\u0026#233; il connesso interesse delle comunit\u0026#224; locali a conservare un governo stabile e conforme agli esiti dell\u0026#8217;ultima consultazione elettorale per tutta la durata della consiliatura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 4 aprile 2025, la Regione Puglia si \u0026#232; costituita in giudizio limitatamente all\u0026#8217;impugnazione degli artt. 117, 132, 217 e 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, non svolgendo difese sulle questioni concernenti l\u0026#8217;art. 219 della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 12 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge reg. Puglia n. 42 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il medesimo ricorso, vengono ora esaminate quelle relative all\u0026#8217;art. 219.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, innovando la disciplina delle cause di ineleggibilit\u0026#224; alle cariche di presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale, ha sostituito il comma 2 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 2 del 2005 con il seguente: \u0026#171;[l]e cause d\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell\u0026#8217;ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione cos\u0026#236; sostituita stabiliva che \u0026#171;[l]e cause di ineleggibilit\u0026#224; di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, richiamato dalla disposizione impugnata e non oggetto di modifica, dispone che \u0026#171;[o]ltre ai casi previsti dal primo comma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo il ricorrente sarebbe violato, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., per lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia attinente ai \u0026#171;casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224; del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u0026#233; dei consiglieri regionali\u0026#187;, in quanto la disposizione impugnata contrasterebbe con il principio fondamentale di tale materia espresso dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004, che prevede l\u0026#8217;inefficacia delle cause di ineleggibilit\u0026#224; \u0026#171;qualora gli interessati cessino dalle attivit\u0026#224; o dalle funzioni che determinano l\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224;, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, sarebbero violati gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto l\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;onere di rinunciare all\u0026#8217;ufficio ben centottanta giorni prima della scadenza fisiologica del Consiglio regionale, senza neppure avere la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista che verr\u0026#224; successivamente presentata, costituirebbe una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto fondamentale di elettorato passivo e darebbe luogo \u0026#171;ad una situazione di disparit\u0026#224;, non presente nel testo normativo previgente\u0026#187; e \u0026#171;non [\u0026#8230;] sorretta da esigenze specifiche riferibili al contesto regionale pugliese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile disciplina produrrebbe la \u0026#171;cessazione anticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia al mandato da parte del sindaco\u0026#187;, realizzando un bilanciamento iniquo e irragionevole tra i contrapposti interessi in gioco: da un lato, le esigenze specifiche sottese alle cause di ineleggibilit\u0026#224;; d\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;interesse degli organi di governo degli enti locali a giungere alla naturale scadenza del mandato, cos\u0026#236; da assicurare la continuit\u0026#224; amministrativa degli uffici, nonch\u0026#233; il connesso interesse delle comunit\u0026#224; locali a conservare un governo stabile e conforme agli esiti dell\u0026#8217;ultima consultazione elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per meglio comprendere la portata della modifica legislativa in esame, occorre considerare che, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 8, comma 7, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, la presentazione delle candidature a presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale deve avvenire dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 5 della stessa legge regionale, \u0026#171;[l]e elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il compimento del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi\u0026#187; (comma 2), decorrendo il quinquennio \u0026#171;dalla data delle elezioni\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl previgente comma 2 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nel riferirsi al giorno fissato per la presentazione delle candidature, imponeva dunque agli interessati, onde rimuovere le cause di ineleggibilit\u0026#224;, di cessare dalle cariche per dimissioni non oltre il trentesimo giorno antecedente quello delle elezioni regionali; giorno, quest\u0026#8217;ultimo, che deve essere fissato tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi la scadenza fisiologica del Consiglio regionale, con possibilit\u0026#224; di differimento alla domenica compresa nei sei giorni ulteriori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttualmente, invece, in forza della disposizione impugnata, le dimissioni dalla carica di sindaco devono intervenire non oltre centottanta giorni precedenti la scadenza fisiologica del Consiglio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto alla disciplina anteriore, si \u0026#232; realizzato, pertanto, un notevole arretramento del termine fissato per la rimozione delle cause di ineleggibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo proposito, va considerato che le ultime elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale si sono svolte in Puglia nei giorni 20 e 21 settembre 2020, in applicazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l\u0026#8217;anno 2020), convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 2020, n. 59. Il prossimo compimento del quinquennio, da cui la disposizione impugnata fa decorrere a ritroso il termine di centottanta giorni, si verificher\u0026#224; dunque il 21 settembre 2025. Ne consegue che i presidenti delle province e i sindaci dei comuni della Regione avrebbero dovuto dimettersi non pi\u0026#249; tardi del 25 marzo 2025, termine ormai da tempo scaduto, senza che, a tutt\u0026#8217;oggi, sia noto il giorno delle prossime elezioni e, con esso, il giorno fissato per la presentazione delle candidature, entro il quale i medesimi interessati dovrebbero dimettersi ove fosse vigente la disciplina anteriore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, va ricordato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, commi 60 e 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il presidente della provincia \u0026#232; eleggibile esclusivamente tra i sindaci della provincia e decade dalla carica in caso di cessazione da quella di sindaco. Ne deriva che le dimissioni del sindaco di un comune pugliese che sia anche presidente di provincia determinano automaticamente la decadenza \u0026#8211; e dunque l\u0026#8217;immediata cessazione \u0026#8211; da tale seconda carica. In ogni caso, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia determinano lo scioglimento del relativo consiglio, con contestuale nomina di un commissario, ex art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prima di esaminare il merito delle questioni, va sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento nel quale si colloca la disposizione impugnata con il ricorso statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l\u0026#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l\u0026#8217;autonomia statutaria delle Regioni) ha modificato, all\u0026#8217;art. 2, l\u0026#8217;art. 122 Cost., prevedendo, tra l\u0026#8217;altro, che \u0026#171;i casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224; del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u0026#233; dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi\u0026#187; (primo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della riforma, pertanto, \u0026#171;l\u0026#8217;art. 122 Cost. affida la disciplina dei casi di ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224; dei consiglieri regionali alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie che la esercitano nel rispetto dei principi fondamentali della materia dettati dalla legislazione statale\u0026#187; (tra le tante, sentenza n. 134 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn attuazione della novella costituzionale, lo Stato ha adottato la legge n. 165 del 2004, \u0026#171;con cui si \u0026#232; posta in essere la disciplina statale di cornice, relativa, tra l\u0026#8217;altro, alle cause di ineleggibilit\u0026#224; ed incompatibilit\u0026#224;\u0026#187;, lasciando \u0026#171;ampio spazio, salvo talune ipotesi pi\u0026#249; analitiche, ad una articolazione, da parte del legislatore regionale, delle concrete fattispecie rilevanti: esse, man mano che le Regioni ordinarie legifereranno, sono destinate a trovare applicazione in luogo di quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981, che continua nel frattempo a spiegare efficacia, in virt\u0026#249; del principio di continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico (ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002)\u0026#187; (sentenza n. 143 del 2010, richiamata dalla sentenza n. 134 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004 ha dettato i principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi nel disciplinare con legge i casi di ineleggibilit\u0026#224;, specificamente individuati, di cui all\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., disponendo, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), la \u0026#171;inefficacia delle cause di ineleggibilit\u0026#224; qualora gli interessati cessino dalle attivit\u0026#224; o dalle funzioni che determinano l\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224;, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato\u0026#187;. \u0026#200; fatta salva, dunque, la facolt\u0026#224; discrezionale delle regioni di stabilire un termine anteriore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna scelta siffatta \u0026#8211; coerente con le ragioni sottese alla previsione delle cause di ineleggibilit\u0026#224; volte a scongiurare condizionamenti della libert\u0026#224; di voto o violazioni della parit\u0026#224; di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati \u0026#8211; si \u0026#232; conformata all\u0026#8217;orientamento di questa Corte, alla cui stregua \u0026#171;il legislatore, nella sua discrezionalit\u0026#224;, pu\u0026#242; variamente determinare, purch\u0026#233; secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilit\u0026#224; [\u0026#8230;]; ma in nessun caso tale data pu\u0026#242; essere successiva a quella prescritta per l\u0026#8217;accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo\u0026#187; (sentenza n. 46 del 1969, richiamata dalle sentenze n. 56 del 2017 e n. 309 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto poi al diritto di elettorato passivo ex art. 51 Cost., questa Corte ha costantemente affermato che esso \u0026#171;va ricondotto \u0026#8220;alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall\u0026#8217;art. 2 della Costituzione\u0026#8221; [\u0026#8230;] quale \u0026#8220;aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica\u0026#8221; [\u0026#8230;] e \u0026#8220;svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino\u0026#8221; [\u0026#8230;]\u0026#187; (tra le tante, sentenza n. 107 del 2024). Pertanto, \u0026#171;la eleggibilit\u0026#224; costituisce la regola, mentre la ineleggibilit\u0026#224; rappresenta una eccezione; sicch\u0026#233; le norme che disciplinano quest\u0026#8217;ultima sono di stretta interpretazione\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2013; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 25 del 2008, n. 306 e n. 220 del 2003), analogamente a quanto avviene per le cause di incompatibilit\u0026#224;, introducendo \u0026#171;le une e le altre limitazioni al diritto di elettorato passivo\u0026#187; (sentenza n. 283 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali limitazioni, inoltre, sono ammissibili solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; (tra le tante, sentenza n. 27 del 2009), mantenendosi entro i confini di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui le cause di ineleggibilit\u0026#224; sono preordinate (sentenza n. 46 del 1969).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero, infatti, \u0026#171;che l\u0026#8217;art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l\u0026#8217;accesso alle cariche elettive, consente che siano previsti i casi di ineleggibilit\u0026#224;, ma proprio per tale ragione la norma costituzionale sottintende il bilanciamento di interessi, cui le legislazioni statale e regionale, per quanto di rispettiva competenza, sono direttamente chiamate dalla Costituzione; bilanciamento che deve operare tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto richiedono\u0026#187; (sentenza n. 25 del 2008; in senso analogo, di recente, sentenza n. 64 del 2025, secondo la quale le limitazioni dell\u0026#8217;elettorato passivo sono \u0026#171;destinate a essere tracciate secondo un delicato punto di equilibrio con il diritto di elettorato attivo e gli interessi riconducibili alla genuinit\u0026#224; della competizione elettorale e alla generale democraticit\u0026#224; delle istituzioni\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli stessi principi operano, altres\u0026#236;, con riguardo alla disciplina dell\u0026#8217;inefficacia delle cause di ineleggibilit\u0026#224;, che deve egualmente conformarsi a ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, potendo altrimenti risolversi in una ingiustificata limitazione del diritto di elettorato passivo, a danno di particolari categorie di cittadini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, \u0026#232; opportuno esaminare innanzi tutto la questione con cui \u0026#232; prospettata la violazione degli artt. 3 e 51 Cost., in quanto la disposizione regionale impugnata determinerebbe, ad avviso del ricorrente, una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto di elettorato passivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente deduce, in primo luogo, che la scelta \u0026#171;tra la carica di sindaco e la candidatura alle elezioni regionali\u0026#187;, da compiersi \u0026#171;ben 180 giorni prima della scadenza fisiologica\u0026#187; del Consiglio regionale, imporrebbe \u0026#171;al sindaco che abbia interesse a candidarsi alle elezioni di rinunciare al proprio ufficio, senza neppure avere la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verr\u0026#224; successivamente presentata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha tuttavia gi\u0026#224; escluso la rilevanza del rischio qui paventato, osservando che \u0026#171;esso \u0026#8220;\u0026#232; per cos\u0026#236; dire, \u003cem\u003ein re \u003c/em\u003e\u003cem\u003eipsa\u003c/em\u003e\u0026#8221;, giacch\u0026#233; \u0026#8220;il candidato deve comunque rimuovere la causa dell\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; prima della presentazione della lista dei candidati, che \u0026#8211; come \u0026#232; noto \u0026#8211;, non pu\u0026#242; essere effettuata dal candidato stesso, ma soltanto da chi \u0026#232; a ci\u0026#242; abilitato dalle vigenti leggi sul procedimento elettorale\u0026#8221; (sentenza n. 309 del 1991)\u0026#187; (sentenza n. 56 del 2017). \u0026#200; vero che l\u0026#8217;arretramento del termine a centottanta giorni prima della scadenza del consiglio regionale aumenta la possibilit\u0026#224; che la rinuncia alla carica avvenga \u0026#8220;al buio\u0026#8221;, ma ci\u0026#242; non \u0026#232; di per s\u0026#233; lesivo del diritto di elettorato passivo degli interessati. Tale rischio \u0026#232; infatti immanente al sistema, che non consente all\u0026#8217;interessato di avere, prima della cessazione dalla carica, \u0026#171;la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verr\u0026#224; successivamente presentata\u0026#187;, come auspicherebbe invece il ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che una disciplina come quella impugnata produrrebbe anche \u0026#171;non secondarie ripercussioni sulla cessazione anticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia al mandato da parte del sindaco\u0026#187;, con \u0026#171;ricadute eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo comunale\u0026#187;. Il legislatore regionale, dunque, non avrebbe operato \u0026#171;un equo e ragionevole bilanciamento\u0026#187; tra i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali argomenti sono condivisibili, nei sensi di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalit\u0026#224;, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalit\u0026#224; di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra pi\u0026#249; misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 260 del 2021, n. 20 del 2019 e n. 137 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 88 del 2023, richiamata dalla sentenza n. 184 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie si contrappongono, da un lato, l\u0026#8217;interesse a che la rimozione della causa di ineleggibilit\u0026#224; sia disciplinata in modo da assicurare, in tempi idonei allo scopo, l\u0026#8217;effettiva cessazione dalla carica che pu\u0026#242; turbare o condizionare la competizione elettorale; d\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;interesse delle comunit\u0026#224; locali a che sia assicurata la continuit\u0026#224; e stabilit\u0026#224; amministrativa, considerando che, come si \u0026#232; visto, le dimissioni dei sindaci determinano lo scioglimento dei relativi consigli e la nomina di un commissario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, la misura non supera il test di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sproporzione deriva dalla notevole anticipazione, rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature, del \u0026#171;termine anteriore altrimenti stabilito\u0026#187; dal legislatore regionale per rimuovere le cause di ineleggibilit\u0026#224;, per utilizzare le stesse parole dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004, in una con la generale previsione del suo ambito applicativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo profilo, \u0026#232; vero che previsioni analoghe, a tenore delle quali le cause di ineleggibilit\u0026#224; non hanno effetto se le funzioni esercitate cessano almeno centottanta giorni prima del compimento del quinquennio dalle ultime elezioni, sono rinvenibili nell\u0026#8217;ordinamento. \u0026#200; il caso della legislazione statale sull\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; a deputato e a senatore dei presidenti delle giunte provinciali e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti (art. 7, commi primo, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, e terzo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante \u0026#171;Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati\u0026#187;, richiamato dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi recanti norme per l\u0026#8217;elezione del Senato della Repubblica\u0026#187;). Si tratta, tuttavia, di ipotesi non assimilabile a quella qui in esame. Le cause di ineleggibilit\u0026#224; \u0026#8211; e le rispettive limitazioni \u0026#8211; relative alle elezioni parlamentari sono di certo altra cosa rispetto a quelle concernenti le elezioni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; da sottolineare che altre normative regionali prevedono un termine per dimettersi dalla carica molto pi\u0026#249; contenuto. \u0026#200; il caso, a mero titolo esemplificativo, del termine di sessanta giorni prima della scadenza fisiologica del consiglio regionale, previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 213-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante \u0026#171;Interventi di rilancio e sviluppo dell\u0026#8217;economia regionale nonch\u0026#233; di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale 2014)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sproporzione della disposizione impugnata deriva, anche e soprattutto, dalla sua applicabilit\u0026#224; ai sindaci di tutti i comuni pugliesi, senza alcuna distinzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltre leggi regionali stabiliscono l\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; solo per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a soglie minime (si veda, ad esempio, l\u0026#8217;art. 8, commi 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, e 2, della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, recante \u0026#171;Elezione dei Deputati all\u0026#8217;Assemblea regionale siciliana\u0026#187;); ovvero prevedono per i sindaci dei comuni di modeste dimensioni solo l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;, eliminabile con l\u0026#8217;opzione per l\u0026#8217;una o l\u0026#8217;altra carica successivamente alle elezioni (si vedano, a mero titolo esemplificativo, gli artt. 2, commi 1, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e, e 3, comma 3, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e, della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di ineleggibilit\u0026#224;, incompatibilit\u0026#224; e decadenza dalla carica di consigliere regionale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSembra ragionevole presumere, invero, che il rischio di turbamento o di condizionamento delle elezioni regionali aumenti con le dimensioni demografiche degli enti locali \u0026#8220;governati\u0026#8221; dagli aspiranti candidati e con i relativi interessi economici e sociali facenti capo agli stessi enti (in senso analogo, sentenza n. 196 del 2024, con riguardo al diversificato bilanciamento di interessi operato dal legislatore statale, a seconda della dimensione demografica dei comuni, nel disciplinare il divieto di mandati consecutivi per i sindaci, ex art. 51, comma 2, t.u. enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore pugliese, stabilendo che sono ineleggibili i sindaci di tutti i comuni della Regione, ex art. 6, comma 1, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, ha operato una scelta discrezionale severamente limitativa del diritto di elettorato passivo degli interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questa scelta si affiancava, ai sensi del precedente comma 2 dello stesso art. 6, la previsione che, al fine di rimuovere le cause di ineleggibilit\u0026#224;, le dimissioni intervenissero non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ossia nel rispetto del termine meno anticipato possibile, immediatamente anteriore all\u0026#8217;inizio della competizione elettorale. L\u0026#8217;obiettivo perseguito \u0026#8211; assicurare l\u0026#8217;effettiva rimozione della causa di ineleggibilit\u0026#224;, a tutela della \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e dei candidati e della genuinit\u0026#224; complessiva del voto \u0026#8211; era realizzato con la misura meno restrittiva del contrapposto interesse alla continuit\u0026#224; e stabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione di governo locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa misura introdotta dalla disposizione impugnata, al contrario, si colloca tra quelle pi\u0026#249; restrittive del medesimo interesse, senza che tale maggior sacrificio sia temperato, come in analoghe previsioni rinvenibili nell\u0026#8217;ordinamento, o dalla limitazione dell\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; ai comuni con popolazione superiore a determinate soglie o, comunque, dalla fissazione di termini per le dimissioni sensibilmente ridotti rispetto a quello di centottanta giorni prima della scadenza del consiglio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl bilanciamento operato dal legislatore regionale, pertanto, \u0026#232; trasmodato in una disciplina irragionevole e sproporzionata, con violazione degli artt. 3 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In accoglimento della questione, al fine di evitare incertezze applicative in materia elettorale, va adottata una pronuncia che, recuperando una normativa gi\u0026#224; presente nell\u0026#8217;ordinamento, sostituisca il termine di centottanta giorni prima della scadenza fisiologica del consiglio regionale con quello del giorno fissato per la presentazione delle candidature, espressamente previsto, quale limite temporale invalicabile per la cessazione delle funzioni, dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004. In tal modo, il termine per le dimissioni viene a essere scisso dalla scadenza naturale del Consiglio regionale ed \u0026#232; riferito a un momento, quello della presentazione delle candidature, che corrisponde a trenta giorni prima delle elezioni e prescinde dunque dalla durata, fisiologica o meno, del Consiglio regionale. Di conseguenza, pi\u0026#249; non sussiste la ragione di distinguere, ai fini della determinazione del termine, la fattispecie dello scioglimento anticipato dello stesso consiglio, disciplinata dal secondo periodo del novellato comma 2 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, a tenore del quale \u0026#171;[n]ei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell\u0026#8217;ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento\u0026#187;. Va dunque simmetricamente sostituito anche quest\u0026#8217;ultimo termine con quello fissato per la presentazione delle candidature.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane fermo il potere discrezionale del legislatore regionale di stabilire altro termine anteriore, purch\u0026#233; nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve dunque dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui prevede che le cause d\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni \u0026#171;non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature\u0026#187;. E deve altres\u0026#236; dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se esso avviene prima dell\u0026#8217;ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo \u0026#171;entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilit\u0026#224; regionale 2025)\u0026#187;, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l\u0026#8217;elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), nella parte in cui prevede che le cause d\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni \u0026#171;non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell\u0026#8217;ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo \u0026#171;entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250725133836.pdf","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Elezioni - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2025 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2005 (Norme per l\u0027elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) - Previsione che le cause d\u0027ineleggibilit\u0026#224; previste nel c. 1 dell\u0026#8217;art. 6 della l. reg.le n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni - Previsione che, nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell\u0027ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento - Denunciata norma che, limitando l\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; conseguente alla cessazione della carica per dimissioni a un termine molto anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature, vale a dire trenta giorni prima della votazione, determina penalizzanti ricadute sul completamento del mandato degli organi di governo comunale - Contrasto con i principi stabiliti dalla legge dello Stato in materia di cause di ineleggibilit\u0026#224; - Novella legislativa che, generando una disparit\u0026#224; di trattamento non sorretta da specifiche esigenze riferibili al contesto regionale pugliese, limita in modo irragionevole e sproporzionato l\u0026#8217;esercizio del diritto di elettorato passivo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46993","titoletto":"Elezioni – Elezioni regionali – Cause di incompatibilità e ineleggibilità – Materia attribuita dall’art. 122 Cost. alla competenza concorrente di Stato e regioni – Disciplina dell’inefficacia delle cause di ineleggibilità – Possibilità, concessa dalla legge cornice al legislatore regionale, di stabilire un termine anteriore a quello della presentazione delle candidature, purché non successivo a quello prescritto per l’accettazione della candidatura. (Classif. 093009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali è attribuita dall’art. 122 Cost., come riformato dalla legge cost. n. 1 del 1999, alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. In particolare, la legge n. 165 del 2004, nel porre la disciplina statale di cornice, ha stabilito quale principio fondamentale l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che la determinano non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ma ha lasciato salva la facoltà dei legislatori regionali di stabilire un diverso termine anteriore; ciò a condizione che la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità non possa in nessun caso essere successiva a quella prescritta per l’accettazione della candidatura, primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 134/2018; S. 56/2017; S. 143/2010; S. 309/1991 - mass. 17472; S. 46/1969 - mass. 3192; O. 223/2003; O. 383/2002 - mass. 27261\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46994","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"122","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46994","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto di elettorato passivo - Conseguente eccezionalità dei casi di ineleggibilità e stretta interpretazione delle relative norme - Ratio - Espressione del bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche - Necessità di rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (Classif. 081001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl diritto di elettorato passivo va ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 107/2024 - mass. 46215\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l’accesso alle cariche elettive, consente che siano previsti casi di ineleggibilità, sottintendendo il bilanciamento di interessi – cui le legislazioni statale e regionale sono direttamente chiamate – tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, richiedono. Le limitazioni dell’elettorato passivo devono essere determinate, pertanto, secondo un delicato punto di equilibrio tra il diritto di elettorato attivo e gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 64/2025; S. 25/2008\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSe l’eleggibilità costituisce la regola, l’ineleggibilità rappresenta un’eccezione, sicché le norme che la disciplinano sono di stretta interpretazione. Tali limitazioni sono ammissibili solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, mantenendosi entro i confini di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 120/2013; S. 283/2010; S. 27/2009 - mass. 33148; S. 25/2008; S. 306/2003; S. 220/2003; S. 46/1969 - mass. 3190\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46995","numero_massima_precedente":"46993","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46995","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Possibile conflitto tra diritti - Bilanciamento - Necessità di scelte legislative ragionevoli e proporzionali. (Classif. 081004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 184/2023 - mass. 45932; S. 88/2023 - mass. 45488; S. 260/2021 - mass. 44441; S. 20/2019 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e42499; S. 137/2018 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e41376\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46996","numero_massima_precedente":"46994","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46996","titoletto":"Elezioni – Elezioni regionali – Norme della Regione Puglia – Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se gli interessati cessano dalla carica non oltre 180 giorni precedenti la data delle elezioni, ovvero entro e non oltre sette giorni dalla data dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 093009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost.,\u003cem\u003e \u003c/em\u003el’art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che ha sostituito l’art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui stabilisce che le cause d’ineleggibilità a Presidente della Regione e consigliere regionale previste per i sindaci e i presidenti delle province non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature», pari a 30 giorni prima delle elezioni regionali. La disposizione impugnata dal Governo interviene su una disciplina nella quale si contrappongono l’interesse a che la rimozione della citata causa di ineleggibilità assicuri, in tempi idonei allo scopo, l’effettiva cessazione dalla carica che può turbare o condizionare la competizione elettorale e quello delle comunità locali a che sia assicurata la continuità e stabilità amministrativa, dato che le dimissioni dei sindaci determinano lo scioglimento dei consigli e la nomina di un commissario; la novella, tuttavia, non supera il test di proporzionalità dal momento che il bilanciamento operato è trasmodato in una disciplina irragionevole e sproporzionata che restringe l’interesse alla continuità e stabilità dell’azione di governo locale, senza che tale maggior sacrificio sia temperato in alcun modo. Tale sproporzione deriva, in particolare, dalla notevole anticipazione del termine stabilito rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature – previsto dalla precedente disciplina regionale e dalla legge n. 165 del 2004, che ha posto i principi fondamentali della materia – e, soprattutto, dalla sua applicabilità ai sindaci di tutti i comuni pugliesi. Al fine di evitare incertezze applicative in materia elettorale, recuperando una normativa già presente nell’ordinamento, il termine di centottanta giorni prima della scadenza fisiologica del consiglio regionale è sostituito con quello del giorno fissato per la presentazione delle candidature, espressamente previsto, quale limite temporale invalicabile per la cessazione delle funzioni, dalla citata legge n. 165 del 2004. Riferendosi, in tal modo, il termine per le dimissioni al momento della presentazione delle candidature, che prescinde dalla durata, fisiologica o meno, del Consiglio regionale, non sussiste più la ragione di distinguere, ai fini della determinazione del termine, la fattispecie del suo scioglimento anticipato, disciplinata dal secondo periodo del novellato comma 2, per cui va simmetricamente sostituito anche quest’ultimo termine con quello fissato per la presentazione delle candidature. Rimane fermo il potere discrezionale del legislatore regionale di stabilire altro termine anteriore, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 309/1991\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46995","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero":"42","articolo":"219","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo della"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"28/01/2005","data_nir":"2005-01-28","numero":"2","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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