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Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell\u0027Azienda Sanitaria Ospedaliera \u0026#8220;Ordine Mauriziano di Torino\u0026#8221;), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2005. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e Visto\u003c/I\u003e l\u0027atto di costituzione della Regione Piemonte; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e udito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore Annibale Marini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e uditi\u003c/I\u003e l\u0027avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0027avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cI\u003eRitenuto in fatto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.\u0026#8211; Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell\u0027Azienda Sanitaria Ospedaliera \u0026#8220;Ordine Mauriziano di Torino\u0026#8221;), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el)\u003c/I\u003e, e 120 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La norma impugnata, nel disporre l\u0027attribuzione, a titolo non oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dei beni immobili sedi dei pres\u0026#237;di ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, eccederebbe l\u0027ambito delle competenze regionali in quanto tali immobili farebbero parte del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, costituita con l\u0027art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell\u0027Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito in legge, con modificazioni, dall\u0027art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La disposizione ablatoria del diritto di propriet\u0026#224; della Fondazione sugli immobili \u003cI\u003ede quibus\u003c/I\u003e violerebbe sia l\u0027art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, per l\u0027illegittima lesione dell\u0027autonomia patrimoniale della Fondazione, realizzata senza indennizzo e senza le garanzie procedimentali proprie dello strumento espropriativo; sia l\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el)\u003c/I\u003e, della Costituzione, incidendo nella materia dell\u0027ordinamento civile, riservata allo Stato; sia il principio di leale collaborazione di cui all\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione, contravvenendo al protocollo d\u0027intesa stipulato nel 2003 tra la Regione Piemonte e l\u0027Ordine Mauriziano, con il quale la Regione si era impegnata ad assumere in conduzione ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili di cui si tratta, al prezzo determinato sulla base di criteri individuati nello stesso protocollo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ne conseguirebbe \u0026#8211; ad avviso dell\u0027Avvocatura \u0026#8211; la violazione del principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, di cui all\u0027art. 97, primo comma, della Costituzione, e del connesso affidamento ingenerato nell\u0027Ordine Mauriziano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.\u0026#8211; La Regione Piemonte si \u0026#232; costituita in giudizio concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione, con riserva di ulteriori deduzioni e memorie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3.\u0026#8211; Nell\u0027imminenza dell\u0027udienza pubblica l\u0027Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria illustrativa, sottolineando innanzitutto che la legge regionale, dichiaratamente volta a disciplinare l\u0027inserimento dell\u0027Ente Ospedaliero \u0026#8220;Ordine Mauriziano di Torino\u0026#8221; nell\u0027ordinamento giuridico sanitario regionale \u0026#171;ai sensi dell\u0027art. 1 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277\u0026#187;, \u0026#232; stata frettolosamente ed inopportunamente emanata nelle more della conversione in legge del suddetto decreto-legge, quando ancora non era dato conoscere se esso sarebbe stato effettivamente convertito in legge e con quali modifiche. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva quindi la parte ricorrente che l\u0027Ente Ordine Mauriziano di Torino non \u0026#232; soltanto un ente ospedaliero \u0026#8211; tale qualificato \u003cI\u003ein primis\u003c/I\u003e dal comma terzo della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione \u0026#8211; in quanto le sue finalit\u0026#224; statutarie ricomprendono anche \u0026#171;attivit\u0026#224; di beneficenza e sostegno, di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell\u0027Ordine e correlata attivit\u0026#224; di promozione culturale, attivit\u0026#224; di culto [\u0026#8230;] e attivit\u0026#224; di istruzione\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Di siffatta specificit\u0026#224; dell\u0027Ordine sarebbe segno la disposizione transitoria citata, che alla fine del terzo comma prevede che esso funzioni \u0026#171;nei modi stabiliti dalla legge\u0026#187;, con ci\u0026#242; marcandone la differenza dagli enti ospedalieri in genere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A tale disposizione costituzionale \u0026#8211; e non certo ai generali limiti dell\u0027attivit\u0026#224; legislativa regionale \u0026#8211; farebbe, appunto, riferimento l\u0027art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, come sostituito dalla legge di conversione n. 4 del 2005 (successiva alla legge regionale), nel prevedere che la Regione Piemonte discipliner\u0026#224; l\u0027attivit\u0026#224; dell\u0027Ente \u0026#171;nel rispetto della previsione costituzionale\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da tali premesse discende \u0026#8211; ad avviso dell\u0027Avvocatura \u0026#8211; la sicura illegittimit\u0026#224; costituzionale di una disposizione, come quella impugnata, che incide pesantemente sul patrimonio immobiliare dell\u0027Ordine, in un senso del tutto difforme dal disegno sotteso alla normativa statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Innanzitutto la Regione sarebbe priva di potest\u0026#224; normativa, in quanto gli immobili di cui si tratta sono stati devoluti dall\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004 alla Fondazione Ordine Mauriziano, cosicch\u0026#233; la materia ricadrebbe nella disciplina delle persone giuridiche, di pertinenza statale ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el\u003c/I\u003e), della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre la previsione di trasferimento a titolo gratuito si porrebbe in contrasto con l\u0027art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sarebbero, infine, lesi sia il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all\u0027art. 97, primo comma, della Costituzione, sia il principio di leale collaborazione, trattandosi di materia non esclusivamente sanitaria ma congiunta ad altre di natura non sanitaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4.\u0026#8211; Anche la Regione Piemonte ha depositato una memoria illustrativa, nella quale innanzitutto ricorda che il decreto-legge n. 277 del 2004, convertito dalla legge n. 4 del 2005, costituendo, all\u0027art. 2, la Fondazione Ordine Mauriziano, cui sono stati trasferiti tutti i beni gi\u0026#224; appartenenti all\u0027Ordine, esclusi i pres\u0026#237;di ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), ha separato \u0026#8211; con operazione, peraltro, di dubbia legittimit\u0026#224; costituzionale alla luce della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione \u0026#8211; le attivit\u0026#224; sanitarie, rimaste in capo all\u0027Ente Ordine Mauriziano, da tutte le altre attivit\u0026#224; dell\u0027Ordine, attribuite alla Fondazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il medesimo decreto-legge, tuttavia, avrebbe erroneamente omesso di considerare tra i beni inerenti all\u0027attivit\u0026#224; sanitaria anche i pres\u0026#237;di ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, che viceversa la legge regionale ha preso in considerazione nel disciplinare l\u0027intera organizzazione di \u0026#171;beni, personale e servizi costituenti il complesso funzionale ed indivisibile dell\u0027\u0026#8220;Ente Ospedaliero Ordine Mauriziano\u0026#8221; inserito nell\u0027ordinamento giuridico sanitario regionale\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il ricorso del Governo, che pretenderebbe di sottrarre all\u0027ordinamento giuridico sanitario regionale i due pres\u0026#237;di ospedalieri di cui si tratta, sarebbe pertanto frutto di una prospettazione incongruente ed irrazionale, che porterebbe a violare \u0026#171;l\u0027unitariet\u0026#224; costituzionalmente stabilita dell\u0027Ente ospedaliero Ordine Mauriziano\u0026#187;, in capo al quale \u0026#8211; secondo la Regione \u0026#8211; sarebbe rimasta la propriet\u0026#224; dei suddetti pres\u0026#237;di ospedalieri, in quanto funzionalmente collegati all\u0027attivit\u0026#224; sanitaria, nonostante l\u0027omissione nella quale \u0026#232; incorso il legislatore statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Non vi sarebbe, dunque, violazione dell\u0027art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto l\u0027Ente ospedaliero Ordine Mauriziano \u0026#232; inserito, con tutte le sue strutture ospedaliere, ivi compresi i pres\u0026#237;di ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza, nell\u0027ordinamento giuridico sanitario regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nemmeno sarebbe violato, di conseguenza, l\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el\u003c/I\u003e), della Costituzione, proprio in quanto i suddetti pres\u0026#237;di non appartengono alla Fondazione Ordine Mauriziano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Non sussisterebbe, d\u0027altro canto, alcuna violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione n\u0026#233; del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la legge regionale impugnata ha dato attuazione alle previsioni del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, e della legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4, che hanno evidentemente travolto e superato ogni precedente intesa tra Stato e Regione riguardo alla stipulazione di convenzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La legge regionale, infine, in quanto rispettosa dell\u0027unitariet\u0026#224; dell\u0027ente Ordine Mauriziano, non si porrebbe neanche in contrasto con la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Se dunque \u0026#8211; conclude la Regione \u0026#8211; nella vicenda normativa riguardante l\u0027Ordine Mauriziano sussiste un vizio di incostituzionalit\u0026#224;, tale vizio non pu\u0026#242; che risalire alla normativa statale, nella parte in cui ha disposto la separazione delle attivit\u0026#224; sanitarie dalle altre attivit\u0026#224; svolte dall\u0027Ordine. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cI\u003eConsiderato in diritto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell\u0027Azienda Sanitaria Ospedaliera \u0026#8220;Ordine Mauriziano di Torino\u0026#8221;), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el)\u003c/I\u003e, e 120 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma impugnata \u0026#8211; che attribuisce, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti i beni mobili ed immobili costituenti i pres\u0026#237;di ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza \u0026#8211; inciderebbe, in primo luogo, nella materia della disciplina delle persone giuridiche, di pertinenza statale ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el\u003c/I\u003e), della Costituzione, disponendo della propriet\u0026#224; di beni attribuiti alla Fondazione Ordine Mauriziano dall\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell\u0027Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito in legge, con modificazioni, dall\u0027art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il trasferimento coattivo dei suddetti beni a titolo gratuito si porrebbe, altres\u0026#236;, in contrasto con l\u0027art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, e violerebbe inoltre il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, quello della leale collaborazione tra Stato e Regioni, trattandosi di materia non esclusivamente sanitaria ma congiunta ad altre di natura non sanitaria, nonch\u0026#233; l\u0027affidamento ingenerato nell\u0027Ordine Mauriziano dall\u0027esistenza di un protocollo d\u0027intesa stipulato nel 2003 con la Regione Piemonte, con il quale la Regione stessa si era impegnata ad assumere in conduzione ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili di cui si tratta, al prezzo determinato sulla base di criteri individuati nello stesso protocollo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va premesso che i beni cui la norma impugnata fa riferimento, gi\u0026#224; appartenenti all\u0027ente ospedaliero Ordine Mauriziano, sono stati attribuiti dall\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall\u0027art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione Ordine Mauriziano, costituita con l\u0027art. 2, comma 1, dello stesso decreto-legge, con lo scopo, tra l\u0027altro, \u0026#171;di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonch\u0026#233; di operare per il risanamento finanziario dell\u0027Ente [\u0026#8230;] anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito\u0026#187; (art. 2, comma 4). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il citato comma 2 dell\u0027art. 2 dispone, infatti, che sia trasferito alla Fondazione l\u0027intero \u0026#171;patrimonio immobiliare e mobiliare dell\u0027Ente, con esclusione dei pres\u0026#237;di ospedalieri di cui all\u0027art. 1, comma 1\u0026#187;, vale a dire i pres\u0026#237;di ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), cosicch\u0026#233; non pu\u0026#242; esservi alcun dubbio riguardo all\u0027attribuzione alla Fondazione anche degli immobili sedi dei pres\u0026#237;di di Lanzo Torinese e Valenza, di cui la norma regionale si occupa, non consentendo l\u0027inequivoco dato testuale alcuna diversa interpretazione della richiamata disciplina. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, ne discende che la norma regionale impugnata, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all\u0027ordinamento sanitario regionale \u0026#8211; qual \u0026#232; la Fondazione Ordine Mauriziano \u0026#8211; ad una Azienda sanitaria locale, incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella materia dell\u0027ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el\u003c/I\u003e), della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Resta assorbita ogni altra censura. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e dichiara \u003c/I\u003el\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell\u0027Azienda Sanitaria Ospedaliera \u0026#8220;Ordine Mauriziano di Torino\u0026#8221;). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Presidente e Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 aprile 2006. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: FRUSCELLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione dell\u0027Azienda Sanitaria Ospedaliera \u0027Ordine Mauriziano di Torino\u0027 - Attribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza, di propriet\u0026#224; della \u0027Fondazione Ordine Mauriziano\u0027, al patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"30366","titoletto":"SENT. 173/06. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - BENI ATTRIBUITI ALLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - TRASFERIMENTO COATTIVO, A TITOLO NON ONEROSO, AL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DEGLI IMMOBILI SEDI DEI PRESIDI DI LANZO TORINESE E VALENZA - RICORSO DEL GOVERNO - INDEBITA LESIONE DEL PATRIMONIO DI PERSONA GIURIDICA ESTRANEA ALL\u0027ORDINAMENTO SANITARIO REGIONALE, CON VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA RISERVATA ALLO STATO NELLA MATERIA DELL\u0027ORDINAMENTO CIVILE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.","testo":"E\u0027 costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, nella parte in cui attribuisce, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti i beni mobili ed immobili costituendi i presìdi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza. La norma impugnata, infatti, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all\u0027ordinamento sanitario regionale, quale è la Fondazione Ordine Mauriziano - cui i beni sono stati attribuiti dall\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall\u0027art. 1 della legge n. 4 del 2005 - incide sul patrimonio della persona stessa e rientra, quindi, nella materia dell\u0027ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, della Costituzione.","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"24/12/2004","data_nir":"2004-12-24","numero":"39","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"18458","autore":"Gallo C.E.","titolo":"Regioni e ordinamento civile - a proposito dell\u0027Ordine Mauriziano","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2006","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1569","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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