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R. con ordinanza del 10 novembre 2023, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 settembre 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 novembre 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), \u0026#171;interpretat[o] nel senso che competente a disporre la revoca della sanzione sostitutiva dell\u0026#8217;espulsione sia il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, anzich\u0026#233; il giudice che accerti il reato\u0026#187; di reingresso illegittimo nel territorio dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del medesimo decreto legislativo, pur quando questo reato non sia ancora stato accertato con sentenza definitiva, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover provvedere, quale giudice dell\u0026#8217;esecuzione, su un\u0026#8217;istanza del 25 novembre 2021, presentata dal pubblico ministero, di revoca della sanzione sostitutiva dell\u0026#8217;espulsione disposta nei confronti di M. R.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo era stato condannato con sentenza del 25 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 9 dicembre 2019, alla pena di due anni di reclusione e ad una multa per i delitti di furto aggravato e furto in abitazione aggravato. La pena detentiva era stata contestualmente sostituita, ai sensi dell\u0026#8217;art. 16, comma 1, t.u. immigrazione, con l\u0026#8217;espulsione del condannato dal territorio dello Stato, eseguita il 1\u0026#176; agosto 2019 mediante accompagnamento alla frontiera. Il 24 novembre 2021, a distanza di poco pi\u0026#249; di due anni dall\u0026#8217;espulsione, M. R. veniva tuttavia sorpreso dalle forze dell\u0026#8217;ordine nella Provincia di Trieste con un documento recante diverse generalit\u0026#224;. Identificato tramite le impronte dattiloscopiche, egli veniva quindi denunciato per il delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl 25 novembre 2021 il pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze aveva quindi chiesto al medesimo tribunale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, di revocare la sanzione sostitutiva dell\u0026#8217;espulsione disposta con la sentenza di condanna del 25 luglio 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon provvedimento pronunciato in pari data, il Tribunale di Firenze aveva tuttavia trasmesso gli atti al Tribunale ordinario di Trieste, nel cui circondario era stato rintracciato M. R., sulla base del principio, gi\u0026#224; affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale la competenza spetta in questi casi al giudice del merito dinanzi al quale si deve accertare il reato previsto dall\u0026#8217;art. 13, comma 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 21 dicembre 2004-21 febbraio 2005, n. 6451).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;8 giugno 2022 il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, aveva sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che competente a provvedere sull\u0026#8217;istanza di revoca della sanzione sostitutiva fosse, invece, proprio il Tribunale di Firenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon sentenza del 2 dicembre 2022-18 maggio 2023, n. 21351, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze quale giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ritenendo che la revoca della sanzione sostitutiva sia questione attinente al titolo e alla sua esecuzione e osservando come in questi termini si fosse gi\u0026#224; espressa \u0026#171;la preferibile giurisprudenza\u0026#187; (e, in particolare, Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1\u0026#176; luglio-23 agosto 2004, n. 34703).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiassunto il giudizio, il rimettente dubita tuttavia della legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata nell\u0026#8217;interpretazione adottata dalla stessa Corte di cassazione in sede di risoluzione del conflitto di competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza delle questioni prospettate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sottolinea anzitutto il proprio dovere di conformarsi alla statuizione della Corte di cassazione nella sentenza che ha deciso il conflitto negativo di competenza, evidenziando come, ai sensi dell\u0026#8217;art. 25 del codice di procedura penale, la competenza in tal modo attribuita di regola non possa essere nuovamente messa in discussione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, il rimettente rammenta che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il giudice del rinvio \u0026#232; abilitato a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale concernenti l\u0026#8217;interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio (\u0026#232; citata la sentenza n. 293 del 2013). A conclusioni analoghe dovrebbe pervenirsi anche nel caso di decisione del conflitto di competenza, poich\u0026#233; \u0026#171;[a]nche in questa ipotesi la norma della cui legittimit\u0026#224; si dubita deve ricevere ancora applicazione nell\u0026#8217;ambito del giudizio di rinvio (la valutazione circa la propria competenza \u0026#232; preliminare rispetto al vaglio del merito)\u0026#187;, e poich\u0026#233; \u0026#171;anche in questa ipotesi il giudice individuato come competente dalla Corte di Cassazione ha nella questione di legittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;unica possibilit\u0026#224; di contestare la regola di diritto (in questo caso in tema di competenza), cui diversamente dovrebbe conformarsi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer analoghi motivi, non sarebbe dirimente la circostanza se la regola di diritto affermata dalla Corte di cassazione nel decidere il conflitto di competenza assurga o meno al rango di diritto vivente. Ad ogni modo, la giurisprudenza ormai consolidata individuerebbe nel giudice dell\u0026#8217;esecuzione l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a disporre la revoca della sostituzione della pena detentiva con l\u0026#8217;espulsione (sono citate Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze  n. 21351 del 2023; 11 marzo-7 aprile 2021, n. 13051; 29 marzo-17 maggio 2006, n. 16976; 22-30 settembre 2004, n. 38653; n. 34703 del 2004), mentre un solo precedente, ormai risalente, affermerebbe la competenza del \u0026#171;Giudice del merito dinanzi al quale si dibatte la sussistenza o meno del reato\u0026#187; di illecito reingresso, senza peraltro escludere una possibile concorrente competenza del giudice dell\u0026#8217;esecuzione (Cass., n. 6451 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in punto di rilevanza, non assumerebbe alcun rilievo il fatto che la sentenza che ha disposto la sostituzione della pena detentiva nel caso di specie non ha indicato la durata del divieto di rientro nel territorio nazionale. Sebbene la recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224; consideri annullabile la sentenza che non abbia espressamente provveduto in tal senso (sono citate Corte di cassazione, sezione seconda penale, 31 gennaio-28 aprile 2023, n. 17946; sezione prima penale, 25 gennaio-1\u0026#176; febbraio 2012, n. 4317), nel caso concreto la sentenza \u0026#8211; non impugnata a suo tempo \u0026#8211; sarebbe ormai irrevocabile, sicch\u0026#233; la durata del divieto non potrebbe che essere individuata nella durata minima di cinque anni, mentre l\u0026#8217;illecito reingresso di cui \u0026#232; causa sarebbe avvenuto poco pi\u0026#249; di due anni dopo l\u0026#8217;espulsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte riguarderebbero esclusivamente il profilo della competenza, \u0026#171;la cui valutazione \u0026#232; preliminare rispetto alla verifica della violazione del divieto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente osserva che \u0026#171;l\u0026#8217;accertamento del reingresso e della relativa illiceit\u0026#224; non \u0026#232; necessariamente semplice e potrebbe anzi essere controverso\u0026#187;. Il condannato potrebbe, ad esempio, essere stato identificato tramite un filmato o un riconoscimento; ovvero l\u0026#8217;illiceit\u0026#224; del reingresso potrebbe essere esclusa dall\u0026#8217;avvenuto acquisto, \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e, della cittadinanza di uno Stato dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl delitto dovrebbe, dunque, essere accertato con una sentenza di condanna definitiva, sulla cui base soltanto potrebbe disporsi la revoca della sanzione sostitutiva. In difetto, la revoca si configurerebbe come una violazione della presunzione di non colpevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQualora invece si ritenesse che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione possa accertare autonomamente il fatto dell\u0026#8217;illecito reingresso, \u0026#171;tale soluzione\u0026#187; sarebbe \u0026#171;irragionevole e, per certi versi, non adeguatamente rispettosa del diritto di difesa\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto parrebbe privo di senso che si svolgano due distinti procedimenti aventi ad oggetto l\u0026#8217;accertamento del medesimo fatto, anche con il rischio di esiti contrapposti. L\u0026#8217;irragionevolezza della disciplina sarebbe tanto pi\u0026#249; evidente ove si consideri che il reato di reingresso illegale prevede l\u0026#8217;arresto obbligatorio, anche fuori dai casi di flagranza, e il ricorso al rito direttissimo, ci\u0026#242; che consente di giungere celermente ad un accertamento definitivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il procedimento di esecuzione sarebbe \u0026#171;contrassegnato da una minore oralit\u0026#224;\u0026#187;, e potrebbe svolgersi anche in assenza dell\u0026#8217;interessato \u0026#8211; situazione tutt\u0026#8217;altro che eccezionale nel contesto in esame. L\u0026#8217;ordinanza del giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#8211; a differenza della sentenza del giudice della cognizione \u0026#8211; non sarebbe poi rivalutabile nel merito in grado di appello, essendo soggetta unicamente al controllo di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, in via generale l\u0026#8217;ordinamento richiederebbe che il reato alla base di provvedimenti del giudice dell\u0026#8217;esecuzione sfavorevoli per l\u0026#8217;interessato sia oggetto di un previo accertamento definitivo. Ci\u0026#242; accadrebbe, in particolare:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in sede di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 168, primo e terzo comma, del codice penale e 674 cod. proc. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nell\u0026#8217;ipotesi, regolata dall\u0026#8217;art. 167 cod. pen., in cui un nuovo reato costituisca causa ostativa all\u0026#8217;estinzione del reato per il quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, 22 novembre 2019-9 aprile 2020, n. 11759 e l\u0026#8217;ordinanza n. 210 del 2020 di questa Corte);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nelle parallele ipotesi, disciplinate rispettivamente dall\u0026#8217;art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e dall\u0026#8217;art. 460, comma 5, cod. proc. pen., in cui la commissione di un delitto nel termine di cinque anni precluda l\u0026#8217;estinzione del reato per il quale sia intervenuta sentenza di patteggiamento (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, 27 maggio-22 luglio 2021, n. 28616) ovvero del reato per il quale sia stato pronunciato decreto penale di condanna (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, 28 marzo-23 aprile 2019, n. 17411);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nell\u0026#8217;ipotesi di revoca dell\u0026#8217;indulto conseguente a condanna successiva per delitto non colposo ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto) (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, 19 maggio-3 giugno 2010, n. 20907);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nell\u0026#8217;ipotesi, disciplinata dal vecchio testo dell\u0026#8217;art. 72 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), di revoca da parte del magistrato di sorveglianza della sanzione sostitutiva a seguito di una condanna penale (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, 26 novembre 2015-8 gennaio 2016, n. 513).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto al \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, il rimettente evidenzia come non intenda \u0026#171;invocare una pronuncia manipolativa che \u0026#8211; in ordine alla revoca della sanzione sostitutiva \u0026#8211; escluda del tutto la competenza del giudice dell\u0026#8217;esecuzione, bens\u0026#236; una pronuncia che escluda detta competenza fin tanto che non sia divenuta irrevocabile l\u0026#8217;eventuale condanna per il reato\u0026#187; di illecito reingresso, in omaggio al principio della presunzione di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost.; cos\u0026#236; che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione possa intervenire \u0026#171;ove \u0026#8211; per dimenticanza o per qualunque altro motivo \u0026#8211; il giudice del processo di merito [\u0026#8230;] nel pronunciare sentenza di condanna non provvedesse alla revoca della sanzione sostitutiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Infine, il rimettente esclude la possibilit\u0026#224; di una interpretazione conforme della norma sottesa alla decisione della Corte di cassazione che ha risolto il conflitto di competenza nel caso in esame e, in particolare, la possibilit\u0026#224; di ricavare da essa l\u0026#8217;obbligo per il giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#8211; individuato quale giudice competente \u0026#8211; di attendere il passaggio in giudicato dell\u0026#8217;eventuale sentenza di condanna per il reato di illecito reingresso prima di pronunciarsi sulla richiesta di revoca della sanzione sostitutiva. Una tale soluzione risulterebbe \u0026#8211; ad avviso del rimettente \u0026#8211; illogica, anche perch\u0026#233; la revoca ben potrebbe essere pronunciata dallo stesso giudice di cognizione chiamato a giudicare del delitto di illecito reingresso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl silenzio della Corte di cassazione sul punto dovrebbe invece essere interpretato come indicativo della necessit\u0026#224; che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione decida subito sulla revoca, senza attendere l\u0026#8217;esito del giudizio sul delitto di illecito reingresso; soluzione, questa, che tuttavia il rimettente reputa contrastare con la Costituzione, per le ragioni sin qui rammentate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o, comunque, manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in primo luogo, il difetto di rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, dopo la risoluzione di un conflitto di competenza da parte della Corte di cassazione il giudice designato non pu\u0026#242; rimettere in discussione la competenza attribuitagli, sicch\u0026#233; nessuna influenza potrebbe avere, nel caso concreto, una eventuale decisione di questa Corte sulla legittimit\u0026#224; costituzionale del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella decisione sul conflitto (sono citate le sentenze di questa Corte n. 95 del 2020, n. 1 del 2015 e n. 294 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza sarebbe ambiguo, dal momento che le censure sembrerebbero riferirsi \u0026#171;non direttamente al profilo della competenza a pronunciarsi sulla revoca della sanzione sostitutiva\u0026#187;, ma \u0026#171;ai ritenuti limiti dell\u0026#8217;accertamento del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Infine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe sperimentato la possibilit\u0026#224; di interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata, non avendo indicato le ragioni per le quali andrebbe esclusa l\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;nel senso che al giudice dell\u0026#8217;esecuzione, onde evitare potenziali giudizi difformi sul medesimo fatto storico (il reingresso illegale dello straniero in Italia), spetti attendere l\u0026#8217;esito del giudizio di cognizione sulla commissione del reato ex art. 13, comma 13-bis, prima di pronunciarsi sulla istanza di revoca dell\u0026#8217;espulsione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle prospettate violazioni degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., la dedotta irragionevolezza della disciplina potrebbe essere agevolmente superata laddove il giudice dell\u0026#8217;esecuzione attenda la pronuncia del giudice della cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione, infine, all\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost., non sarebbe possibile equiparare \u0026#171;due fattispecie disomogenee tra loro, quali il giudizio di cognizione e quello di esecuzione\u0026#187;; e comunque anche quest\u0026#8217;ultimo giudizio sarebbe luogo idoneo per un accertamento dei fatti, \u0026#171;anche in assenza dell\u0026#8217;imputato e sulla scorta della pronuncia gi\u0026#224; adottata dal giudice del merito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, a parere dell\u0026#8217;Avvocatura tutti i dubbi di costituzionalit\u0026#224; ben potrebbero essere superati da un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, secondo la quale il giudice dell\u0026#8217;esecuzione deve attendere \u0026#171;il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dal giudice della cognizione\u0026#187;, prima di disporre la revoca della sanzione sostitutiva.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 4, t.u. immigrazione, \u0026#171;interpretat[o] nel senso che competente a disporre la revoca della sanzione sostitutiva dell\u0026#8217;espulsione sia il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, anzich\u0026#233; il giudice che accerti il reato\u0026#187; di reingresso illegittimo nel territorio dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del medesimo testo unico, pur quando questo reato non sia ancora stato accertato con sentenza definitiva, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente deve pronunciarsi, in qualit\u0026#224; di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, sull\u0026#8217;istanza di revoca della sanzione sostitutiva dell\u0026#8217;espulsione, a suo tempo disposta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 16, comma 1, t.u. immigrazione, nei confronti di uno straniero condannato per delitti contro il patrimonio, e sorpreso nel territorio nazionale poco pi\u0026#249; di due anni dopo l\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;espulsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata prevede che \u0026#171;[s]e lo straniero espulso [\u0026#8230;] rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall\u0026#8217;articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva \u0026#232; revocata dal giudice competente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; il divieto di reingresso discendente dalla sanzione sostitutiva aveva \u0026#8211; secondo la non implausibile valutazione del rimettente, non contestata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; durata quinquennale, la sanzione sostitutiva a suo tempo applicata in luogo della pena detentiva dovrebbe ora essere revocata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente dubita, tuttavia, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;interpretazione di tale disposizione fornita dalla Corte di cassazione in sede di decisione del conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Trieste, nel cui circondario \u0026#232; stata accertata la presenza dell\u0026#8217;interessato nel territorio nazionale, e al quale il Tribunale di Firenze aveva a sua volta trasmesso gli atti affinch\u0026#233; provvedesse sull\u0026#8217;istanza di revoca della sanzione sostitutiva in oggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la Corte di cassazione avrebbe deciso il conflitto ricavando dalla disposizione di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 4, t.u. immigrazione una duplice norma:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) il \u0026#171;giudice competente\u0026#187; cui allude il censurato art. 16, comma 4, t.u. immigrazione \u0026#232; il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, e non il giudice al quale \u0026#232; attribuita la competenza a conoscere del delitto di illecito reingresso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) il giudice dell\u0026#8217;esecuzione deve pronunciarsi sull\u0026#8217;istanza di revoca della sanzione sostitutiva senza attendere l\u0026#8217;accertamento definitivo sul delitto di illecito reingresso, e pu\u0026#242; accoglierla indipendentemente da tale accertamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale soluzione interpretativa sarebbe, secondo il rimettente, intrinsecamente irragionevole, nonch\u0026#233; lesiva del diritto di difesa e della presunzione di innocenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di ammissibilit\u0026#224; delle questioni prospettate, deve osservarsi quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Senz\u0026#8217;altro infondata \u0026#232; la seconda eccezione formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con cui si lamenta l\u0026#8217;oscurit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e e l\u0026#8217;asserita riferibilit\u0026#224; delle censure ai \u0026#171;limiti dell\u0026#8217;accertamento del reato\u0026#187; anzich\u0026#233; alla determinazione del giudice competente a pronunciarsi sulla revoca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti \u0026#8211; e fermo restando che il cosiddetto \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e non \u0026#232; un elemento essenziale in una questione incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga[no] con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, di recente, sentenze n. 111 del 2024, punto 4.3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 105 del 2024, punto 2.9. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 90 del 2024, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 54 del 2024, punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211;, nel caso in esame il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato dal rimettente \u0026#232; chiaro e privo di ogni profilo di ambiguit\u0026#224;, consistendo nella contestazione della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma ricavata dalla Corte di cassazione dall\u0026#8217;art. 16, comma 4, t.u. immigrazione, nella parte in cui attribuisce al giudice dell\u0026#8217;esecuzione la competenza a decidere sull\u0026#8217;istanza di revoca della sanzione sostitutiva anche prima dell\u0026#8217;accertamento definitivo del reato di illecito reingresso addebitato allo straniero da parte del giudice della cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Infondata \u0026#232; anche la terza eccezione di inammissibilit\u0026#224;, secondo cui il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe proceduto al doveroso tentativo di interpretazione conforme, in particolare nel senso di ritenere che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, prima di pronunciarsi sull\u0026#8217;istanza di revoca di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 4, t.u. immigrazione, debba comunque attendere la pronuncia definitiva del giudice della cognizione sulla sussistenza del delitto di illecito reingresso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e motiva puntualmente sulle ragioni per le quali, a suo avviso, il principio di diritto sotteso alla sentenza della Corte di cassazione sul conflitto di competenza non potrebbe essere inteso nel senso sopra indicato. La condivisibilit\u0026#224; o meno di questa conclusione \u0026#232;, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, profilo che attiene al merito, anzich\u0026#233; all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni (recentemente, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 105 del 2024, punto 2.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 6 del 2024, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 202 del 2023, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 139 del 2022, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Una valutazione pi\u0026#249; articolata si impone, invece, sulla prima eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla difesa statale, secondo la quale il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non potrebbe pi\u0026#249; rimettere in discussione la statuizione sulla competenza della Corte di cassazione, con conseguente irrilevanza delle questioni aventi a oggetto, per l\u0026#8217;appunto, le norme in materia di competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Non erra, in effetti, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato quando osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha sinora considerato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi a oggetto la determinazione della competenza del giudice, ove sollevate dal giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di un conflitto di competenza. La relativa determinazione \u0026#232;, in tal caso, considerata coperta dal giudicato: sicch\u0026#233;, si argomenta, mai il giudice indicato quale competente dalla Corte di cassazione potrebbe discostarsi da essa, stante l\u0026#8217;effetto preclusivo spiegato dall\u0026#8217;art. 25 cod. proc. pen., non potendo risolversi la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale da questi sollevata in una richiesta di operare una sorta di \u0026#8220;revisione di grado ulteriore\u0026#8221; delle interpretazioni e quindi delle decisioni della Corte di cassazione. Nessuna conseguenza potrebbe dunque discendere nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dall\u0026#8217;accoglimento di eventuali censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma sulla competenza gi\u0026#224; applicata \u0026#8211; in via definitiva \u0026#8211; dal giudice di legittimit\u0026#224; (in questo senso, sentenza n. 95 del 2020, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; ordinanze n. 306 del 2013 e n. 222 del 1997; sentenze n. 294 del 1995, punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 25 del 1989, e ivi per l\u0026#8217;indicazione di precedenti pi\u0026#249; risalenti. Per una recente applicazione di questi principi in una pronuncia in materia di individuazione del giudice competente per la fase rescissoria del giudizio di revisione della condanna penale, sentenza n. 103 del 2023, punto 2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Plurime ragioni, tuttavia, inducono questa Corte a rimeditare tale orientamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ritiene senz\u0026#8217;altro ammissibili le questioni sollevate dal giudice del rinvio sul principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento di una precedente decisione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 123 del 2021, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 222 del 2018, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 293 del 2013, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 197 del 2010, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 58 del 1995, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale situazione \u0026#232; per molti versi simile a quella ora all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, anche il giudice del rinvio \u0026#232; vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Eppure, la (pacifica) ammissibilit\u0026#224; delle questioni concernenti il principio di diritto enunciato in sede di annullamento con rinvio sottende il riconoscimento che il vincolo del giudice del rinvio venga necessariamente meno allorch\u0026#233;, su sollecitazione di quest\u0026#8217;ultimo, questa Corte dichiari l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma che la stessa Corte di cassazione abbia formulato. Il vincolo del giudice del rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non \u0026#232; dunque incompatibile con la rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, la quale \u0026#232; assicurata proprio dalla possibilit\u0026#224; del giudice di discostarsi da tale principio di diritto, laddove questa Corte ne abbia accertato la contrariet\u0026#224; alla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi obietta, invero, che il giudice del rinvio \u0026#232; chiamato ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, mentre il giudice individuato in sede di conflitto di competenza non dovrebbe pi\u0026#249; fare applicazione delle disposizioni in materia di competenza, gi\u0026#224; applicate in via definitiva dal giudice del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa l\u0026#8217;obiezione non \u0026#232; irresistibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; vero, infatti, che nel caso di annullamento con rinvio la Corte di cassazione si limita a \u0026#8220;interpretare\u0026#8221; la legge, enunciando una norma vincolante per il giudice del rinvio, il quale dovr\u0026#224; poi concretamente \u0026#8220;applicarla\u0026#8221; nel caso concreto, non \u0026#232; men vero che anche il giudice indicato quale competente dalla Corte di cassazione \u0026#232; chiamato a svolgere il giudizio sul presupposto della sua individuazione quale giudice competente da parte della Corte di cassazione. La stessa instaurazione e successiva celebrazione del giudizio avanti a una determinata autorit\u0026#224; giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante dell\u0026#8217;\u0026#8220;applicazione\u0026#8221; della disciplina della competenza nel caso concreto. Sino a che il giudizio non si instauri e non si svolga, la norma sulla competenza non pu\u0026#242; dirsi ancora (compiutamente) \u0026#8220;applicata\u0026#8221; al caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si vede, allora, perch\u0026#233; il giudice indicato quale competente dalla Corte di cassazione non possa \u0026#8211; esattamente come il giudice del rinvio \u0026#8211; sollecitare questa Corte a verificare la compatibilit\u0026#224; con la Costituzione della norma posta dalla Corte di cassazione alla base della propria decisione, e destinata a costituire il presupposto per lo svolgimento del successivo giudizio. Nell\u0026#8217;ipotesi in cui tale dubbio venga ritenuto fondato da questa Corte, il giudice rimettente dovr\u0026#224; astenersi dal dare ulteriore applicazione a una norma giudicata ormai costituzionalmente illegittima: il che assicura la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.3.\u0026#8211; Per altro verso, precludere a un giudice di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla norma che \u0026#232; alla base della sua \u003cem\u003epotestas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicandi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eequivale, in pratica, a suggellare l\u0026#8217;esistenza \u0026#8211; se non proprio di una \u0026#8220;zona franca\u0026#8221; \u0026#8211; di una \u0026#8220;zona d\u0026#8217;ombra\u0026#8221; nel controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge, il cui risultato \u0026#232; quello di vincolare il giudice di merito all\u0026#8217;applicazione di norme in ipotesi contrarie alla Costituzione, anche quando il giudice non abbia avuto la possibilit\u0026#224; \u0026#8211; in un momento precedente del processo \u0026#8211; di sollevare tale questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale soluzione da un lato appare in contrasto con il dovere, incombente su ogni giudice, in forza dell\u0026#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte della legge, e di investire questa Corte di ogni dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale che ritenga non manifestamente infondato, relativamente alle norme destinate a trovare applicazione in un determinato giudizio \u0026#8211; a cominciare da quelle che ne stabiliscono la competenza. Dall\u0026#8217;altro, essa risulta distonica rispetto all\u0026#8217;esigenza, costantemente sottolineata da questa Corte, di assicurare che il controllo di costituzionalit\u0026#224; da essa esercitato sia tale da \u0026#171;coprire nella misura pi\u0026#249; ampia possibile l\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187; (sentenza n. 387 del 1996; in senso conforme, sentenza n. 1 del 2014, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiconoscere invece l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame non significa affatto ammettere la possibilit\u0026#224; di una \u0026#8220;revisione di grado ulteriore\u0026#8221;, n\u0026#233; di una impropria impugnazione della decisione della Corte di cassazione, alla quale spetta certamente l\u0026#8217;ultima parola in ogni controversia concernente l\u0026#8217;esatta e uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell\u0026#8217;art. 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Piuttosto, simili questioni sollecitano questa Corte a svolgere il compito che le \u0026#232; proprio: e cio\u0026#232; a verificare che la legge, cos\u0026#236; come interpretata in ultima istanza dalla Corte di cassazione, non si ponga in contrasto con la Costituzione (cos\u0026#236;, in relazione alla possibilit\u0026#224; della sezione semplice della Corte di cassazione di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sul principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, sentenza n. 33 del 2021, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nonch\u0026#233;, in senso conforme, sentenze n. 13 del 2022, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 111 del 2022, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.4.\u0026#8211; La conclusione appena raggiunta appare coerente, inoltre, con il recente orientamento delle stesse sezioni unite della Corte di cassazione, relativo alla facolt\u0026#224; del giudice, indicato quale titolare della giurisdizione in sede di regolamento di giurisdizione, di formulare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia avente ad oggetto per l\u0026#8217;appunto la compatibilit\u0026#224; con il diritto dell\u0026#8217;Unione della norma sulla giurisdizione gi\u0026#224; enunciata dalla Corte di cassazione, in via definitiva dal punto di vista del diritto nazionale (sezioni unite civili, sentenza 4 aprile 2022, n. 10860, punto 5.1.; in senso conforme, in precedenza, sezione prima civile, sentenza 15 giugno 2015, n. 12317).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe Sezioni unite civili hanno, in proposito, confermato \u0026#171;la natura di giudicato che assume la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul ricorso proposto \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41 c.p.c.\u0026#187;; ma, al contempo, hanno ribadito \u0026#8211; in linea con il precedente rappresentato dalla citata sentenza n. 12317 del 2015 \u0026#8211; che ci\u0026#242; non osta alla \u0026#171;potest\u0026#224; del giudice nazionale non di ultima istanza di sollevare, pur a seguito di statuizione vincolante sulla giurisdizione, questione pregiudiziale davanti alla CGUE, cos\u0026#236; da evitare che il vincolo conformativo interno in tal modo generatosi induca all\u0026#8217;adozione di una decisione in contrasto con il diritto UE\u0026#187;. Soluzione, questa, rispetto alla quale le stesse Sezioni unite hanno escluso qualsiasi contrasto con \u0026#171;controlimiti di natura costituzionale\u0026#187;, e anzi con qualsivoglia norma costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;cedevolezza del giudicato sulla giurisdizione rispetto al diritto UE\u0026#187; \u0026#8211; hanno proseguito le Sezioni unite civili \u0026#8211; ha la propria radice nella considerazione che tale giudicato \u0026#232; \u0026#171;portatore di un accertamento che \u0026#232; s\u0026#236; definitivo ed idoneo a fare stato [\u0026#8230;], ma che ha pur sempre natura esclusivamente rituale sulla potest\u0026#224; decisoria del giudice adito, e quindi una tipica funzione legittimante, strumentale e prodromica alla decisione di merito che deve ancora essere adottata dal giudice designato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali condivisibili considerazioni \u0026#8211; enunciate a proposito delle statuizioni della Corte di cassazione rese in sede di regolamento di giurisdizione, ma idonee a essere trasferite nella contigua materia del conflitto di competenza \u0026#8211; valgono \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003efortiori\u003c/em\u003e, a giudizio di questa Corte, quando il giudice consideri la norma posta a base della decisione dalla Corte di cassazione che lo individua quale competente in contrasto non con il diritto dell\u0026#8217;Unione, ma con la stessa Costituzione, che \u0026#232; legge suprema nell\u0026#8217;ordinamento italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.5.\u0026#8211; In conclusione, anche la prima eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato deve essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Come in precedenza chiarito, il rimettente ritiene che la decisione della Corte di cassazione che lo indica quale giudice competente nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e implichi l\u0026#8217;affermazione di una duplice norma, in base alla quale (a) il \u0026#171;giudice competente\u0026#187; nel procedimento di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 4, t.u. immigrazione \u0026#232; il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, e (b) tale giudice \u0026#232; abilitato a revocare la sanzione sostitutiva anche in assenza di un accertamento definitivo sul delitto di illecito reingresso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la sua prospettazione, tale soluzione interpretativa risulterebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., con il diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; con la presunzione di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ora, da un lato l\u0026#8217;art. 16, comma 4, t.u. immigrazione dispone che il giudice revochi la sanzione sostitutiva dell\u0026#8217;espulsione se lo straniero, una volta espulso, rientri illegalmente nel territorio dello Stato. Dall\u0026#8217;altro, il rientro illegale dello straniero destinatario di un provvedimento giudiziale di espulsione \u0026#232; configurato come delitto dall\u0026#8217;art. 13, comma 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, punito con la reclusione da uno a quattro anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, il medesimo fatto che d\u0026#224; luogo alla revoca della sanzione sostitutiva ai sensi della disposizione censurata \u0026#232;, al tempo stesso, costitutivo di un delitto, destinato come tale ad essere accertato davanti al giudice competente (non necessariamente coincidente con il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, come accade nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e), e comunque nell\u0026#8217;ambito di un procedimento di cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa situazione, come giustamente osserva il rimettente, apparirebbe illogico \u0026#8211; e pertanto contrario al principio di ragionevolezza \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 3 Cost. \u0026#8211; duplicare l\u0026#8217;accertamento del medesimo fatto e della relativa illiceit\u0026#224; in due distinti procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, non erra il rimettente nel sottolineare come il giudizio di esecuzione non sia luogo idoneo all\u0026#8217;accertamento di un fatto costitutivo di reato, in assenza dell\u0026#8217;apparato di garanzie che connotano il giudizio di cognizione ai sensi dell\u0026#8217;art. 111 Cost. e che assicurano il pieno dispiegarsi del diritto di difesa dell\u0026#8217;imputato ai sensi dell\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe il giudice dell\u0026#8217;esecuzione procedere ad un accertamento incidentale dell\u0026#8217;illecito penale sulla base della sola notizia di reato conseguente al riscontro della presenza dello straniero sul territorio nazionale da parte delle forze di polizia, senza con ci\u0026#242; stesso violare la presunzione di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost., il cui superamento esige lo svolgimento di un giudizio in cui l\u0026#8217;imputato sia posto in condizione di difendersi adeguatamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTant\u0026#8217;\u0026#232; vero che, come ancora giustamente sottolinea il rimettente (\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e, punto 1.3.), nella generalit\u0026#224; delle ipotesi in cui il giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#232; chiamato ad assumere una decisione sfavorevole al condannato dipendente dalla commissione di un diverso reato, la giurisprudenza subordina tale decisione al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per quel reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Tuttavia, nel decidere il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Trieste e nell\u0026#8217;indicare come competente il giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale di Firenze, la sentenza n. 21351 del 2023 della Corte di cassazione ha s\u0026#236; indicato nel giudice dell\u0026#8217;esecuzione l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria competente a disporre la revoca della misura alternativa, ma non ha precisato se l\u0026#8217;illecito reingresso dello straniero espulso debba essere autonomamente accertato dallo stesso giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ovvero se quest\u0026#8217;ultimo sia tenuto semplicemente a prendere atto del relativo accertamento compiuto, con sentenza definitiva, dal giudice di cognizione competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, la Corte di cassazione ha posto a base della propria decisione la norma (a), che individua nel giudice dell\u0026#8217;esecuzione quello competente a disporre la revoca, ma non ha espressamente enunciato la norma (b), e cio\u0026#232; quella che obbligherebbe a disporre tale giudice a provvedere sull\u0026#8217;istanza di revoca indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta l\u0026#8217;illecito reingresso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, la norma (a) non si pone in contrasto con alcuno dei parametri costituzionali enunciati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma (b) si esporrebbe invece effettivamente ai rilievi di incompatibilit\u0026#224; con la Costituzione evidenziati dal rimettente. Tuttavia, un\u0026#8217;imprescindibile esigenza di interpretazione conforme della stessa norma (a) impone di sciogliere l\u0026#8217;alternativa relativa ai presupposti del provvedimento di revoca \u0026#8211; alternativa sulla quale la Corte di Cassazione non si \u0026#232; espressa \u0026#8211; in un senso diverso da quello posto dal rimettente a base delle proprie censure: e cio\u0026#232; nel senso che l\u0026#8217;istanza di revoca potr\u0026#224; essere presentata al giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell\u0026#8217;accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione competente, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Questa soluzione interpretativa evita il contrasto con tutti i parametri costituzionali evocati, e consente a questa Corte di pervenire a una decisione di non fondatezza delle questioni all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione - Revoca della sanzione sostitutiva nell\u0026#8217;ipotesi di rientro illegale nel territorio dello Stato prima del termine previsto - Giudice competente - Denunciata attribuzione della competenza a disporre la revoca, nell\u0026#8217;interpretazione della Corte di cassazione, al giudice dell\u0026#8217;esecuzione anzich\u0026#233; al giudice che accerti il reato di violazione del divieto di reingresso ex art. 13, c. 13-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, pur quando il reato non sia stato ancora accertato con sentenza definitiva - Contrasto con la presunzione di innocenza.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46377","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Questione sollevata dal giudice di rinvio sul principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento - Sussistenza. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice del rinvio sul principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento di una precedente decisione, dovendo tale principio trovare ancora applicazione nel giudizio di rinvio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 123/2021 – mass. 43986; S. 222/1018 - mass. 40934; S. 293/2013; S. 197/2010 - mass. 34710; S. 58/1995 - mass. 21854\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46378","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46378","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Questione sollevata dal giudice indicato come competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto di competenza - Sussistenza, stante la necessità di fugare una \"zona d\u0027ombra\" nel controllo di costituzionalità. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudice indicato quale competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto di competenza può sollevare questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma sulla competenza stabilita dalla Cassazione. Va in questo senso rimeditato il precedente orientamento che ha sinora considerato tali questioni inammissibili per difetto di rilevanza, in ragione dell’autorità di giudicato delle decisioni assunte dalla medesima Corte in materia. La norma sulla competenza stabilita dalla Cassazione, in quanto presupposto della instaurazione e successiva celebrazione del giudizio, non può infatti dirsi ancora (compiutamente) “applicata” al caso concreto e, ove dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice indicato come competente – al pari del giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento – deve astenersi dal farne applicazione, con conseguente rilevanza della questione sollevata. Diversamente si determinerebbe una “zona d’ombra” nel controllo di costituzionalità, incompatibile con il compito proprio della Corte costituzionale di verificare che la legge, così come interpretata in ultima istanza dalla Corte di cassazione, non si ponga in contrasto con la Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 111/2023 - mass. 44766; S. 13/2022; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2014; S. 387/1996. Sul precedente orientamento: S. 103/2023; S. 95/2020 - mass. 42966; O. 306/2013 - mass. 37540; O. 222/1997 - mass. 23391; S. 294/1995 - mass. 21729; S. 25/1989 - mass. 12733\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46379","numero_massima_precedente":"46377","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46379","titoletto":"Straniero – Immigrazione – Sanzione sostitutiva dell’espulsione – Reingresso illegittimo nel territorio dello Stato – Revoca della sanzione sostitutiva – Giudice competente – Giudice dell’esecuzione anziché giudice che accerti il reato di reingresso, nell’interpretazione della Corte di cassazione – Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, della presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa – Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui – nell’interpretazione risultante dalla sentenza della Corte di cassazione in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e – attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’istanza di revoca della sanzione sostitutiva dell’espulsione anche prima dell’accertamento definitivo del reato di illecito reingresso addebitato allo straniero da parte del giudice della cognizione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la Cassazione nella sentenza citata ha sì indicato nel giudice dell’esecuzione – anziché in quello della cognizione – l’autorità giudiziaria competente a disporre la revoca della misura alternativa, ma non ha precisato se il reato debba essere autonomamente accertato dallo stesso giudice dell’esecuzione, ovvero se quest’ultimo sia tenuto semplicemente a prendere atto del relativo accertamento compiuto, con sentenza definitiva, dal giudice di cognizione competente. Alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, tale alternativa va sciolta nel senso che l’istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell’esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell’accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero; risulterebbero altrimenti violati il principio di ragionevolezza, per l’illogica duplicazione di procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti, nonché il diritto di difesa dell’imputato e la presunzione di non colpevolezza, per l’assenza nel giudizio di esecuzione delle garanzie che connotano invece il giudizio di cognizione.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46378","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero":"286","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art16"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45194","autore":"Aiuti V.","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 163/2024","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1602","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45655","autore":"Pisati M.","titolo":"Sull\u0027intangibilità delle sentenze che risolvono i conflitti di competenza e sulla revoca dell\u0027espulsione “sostitutiva” in \u0027executivis\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1723","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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