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AMBROSINI - Rel. JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER -  Prof.  GIOVANNI  CASSANDRO  -  \r\n Prof.  BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI -  \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA  -  Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.  COSTANTINO  \r\n MORTATI  -  Prof.    GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.  GIUSEPPE  VERZ\u0026#204;- Prof.  \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott.  LUIGI OGGIONI, Giudici,               \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  legge  della  \r\n Regione  Friuli-Venezia  Giulia  16  dicembre  1966,  n. 107 bis, sulla  \r\n \"Dotazione organica dell\u0027Ente per lo  sviluppo  dell\u0027artigianato  e  lo  \r\n stato  giuridico  e il trattamento economico del personale\" riapprovata  \r\n in seguito a rinvio il 16  dicembre  1966,  promosso  con  ricorso  del  \r\n Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri notificato il 2 gennaio 1967,  \r\n depositato in cancelleria l\u002711 successivo  ed  iscritto  al  n.  2  del  \r\n Registro ricorsi 1967.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto di Costituzione della Regione Friuli- Venezia Giulia;   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del  10 maggio 1967 la relazione del  \r\n Giudice Nicola Jaeger;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi il sostituto avvocato generale dello Stato  Francesco  Agr\u0026#242;,  \r\n per   il   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  l\u0027avv.  Vezio  \r\n Crisafulli, per la Regione Friuli- Venezia Giulia.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con atto notificato il 2 gennaio 1967 il Presidente  del  Consiglio  \r\n dei  Ministri,  previa  deliberazione del Consiglio stesso, ha proposto  \r\n ricorso alla Corte  costituzionale  contro  la  Regione  Friuli-Venezia  \r\n Giulia  in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che  \r\n venga dichiarata la illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge regionale  \r\n 16 dicembre 1966, n. 107 bis, ed in particolare degli artt.  2,  7,  8,  \r\n 10, 12, 22, 26, 29, 30, 32 e 34, nonch\u0026#233; - per quanto possa occorrere -  \r\n anche  dell\u0027art.  42,  perch\u0026#233;  in  contrasto con il combinato disposto  \r\n degli artt. 68, secondo comma, e 4, n. 1, dello Statuto speciale  della  \r\n Regione  stessa, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio  \r\n 1963.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel ricorso si premette che con la legge n. 21 del 18 ottobre  1965  \r\n la  Regione  aveva istituito un \"Ente per lo sviluppo dell\u0027artigianato\"  \r\n (E.S.A.), dotato di personalit\u0026#224; giuridica, pubblica,  disponendo,  fra  \r\n l\u0027altro, che l\u0027assunzione del personale, salvo quello necessario per il  \r\n primo  impianto degli uffici dell\u0027Ente, avrebbe dovuto essere fatta per  \r\n concorso, mentre si rinviava  ad  una  successiva  legge  regionale  la  \r\n determinazione  dell\u0027organico  dell\u0027Ente  e  la  disciplina dello stato  \r\n giuridico e del trattamento economico del personale.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Regione aveva inteso poi provvedere in merito  con un disegno di  \r\n legge del 26 ottobre 1966, n. 107, il quale venne,  peraltro,  rinviato  \r\n alla  Regione  stessa  dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai  \r\n fini del riesame di numerose disposizioni, le quali avevano dato  luogo  \r\n a dubbi di legittimit\u0026#224;.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Senonch\u0026#233;   la  Regione  aveva  riapprovato  il  provvedimento  con  \r\n deliberazione in data 16 dicembre 1966, n. 107  bis,  senza  apportarvi  \r\n alcuna  modificazione,  provocando  in conseguenza la impugnativa della  \r\n legge davanti alla Corte costituzionale, deliberata dal  Consiglio  dei  \r\n Ministri  il  22  dicembre 1966, in base ad una serie di considerazioni  \r\n esposte nel ricorso depositato dalla Avvocatura generale dello Stato.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In tale ricorso si premette che il provvedimento  regionale  consta  \r\n di  quattro  capi,  i  quali  prevedono rispettivamente le norme per la  \r\n classificazione e l\u0027ordinamento delle carriere (artt. 1-9), l\u0027accesso a  \r\n tali carriere (artt. 10- 19),  lo  svolgimento  delle  carriere  stesse  \r\n (artt.  20-33)  e,  infine, le disposizioni concernenti la sistemazione  \r\n del personale assunto per il primo impianto (artt. 34-42).               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Vi si osserva poi che:                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1)  l\u0027inizio  dello  sviluppo  di  carriera  non  \u0026#232;  stabilito  in  \r\n conformit\u0026#224;   di   quello  del  corrispondente  personale  statale,  ma  \r\n direttamente alla qualifica superiore;                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2) l\u0027ammissione ai concorsi della carriera direttiva e  di concetto  \r\n del personale immediatamente inferiore non corrisponde alle  condizioni  \r\n previste per gli statali;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3)   per   il  conseguimento  delle  promozioni  non  \u0026#232;  richiesta  \r\n l\u0027anzianit\u0026#224; nella qualifica e nella carriera pari  a  quella  prevista  \r\n per il personale dello Stato;                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4)  il  conferimento al personale gi\u0026#224; in servizio delle qualifiche  \r\n superiori a quelle iniziali dovrebbe essere subordinato al possesso  di  \r\n una congrua anzianit\u0026#224; di servizio, prestato anche presso enti pubblici  \r\n con funzioni analoghe a quelle relative alla carriera cui appartiene la  \r\n qualifica  da  conferire,  il  che  non  \u0026#232;  previsto  dalle  norme  in  \r\n questione;                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     5) per la determinazione dei compensi da attribuire  ai  componenti  \r\n delle commissioni esaminatrici non sono state osservate le disposizioni  \r\n contenute nel D.P.R. 11 gennaio 1965, n. 5;                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     6)  agli  oneri  derivanti  dall\u0027attuazione  del  disegno di legge,  \r\n nonch\u0026#233; a quelli relativi al funzionamento dell\u0027Ente  si  dovrebbe  far  \r\n fronte,  ai sensi dell\u0027art. 4 della legge regionale 18 ottobre 1965, n.  \r\n 21,  con  il  complesso  delle   entrate   dell\u0027Ente   stesso   e   non  \r\n esclusivamente mediante i contributi della Regione;                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     7)  dovendosi  ormai  ritenere  superata  la fase di primo impianto  \r\n dell\u0027Ente,  non  avrebbe  pi\u0026#249;  ragione  di  essere   la   possibilit\u0026#224;  \r\n dell\u0027assunzione di altro personale senza concorso.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  Regione,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta,    si \u0026#232;  \r\n costituita tempestivamente in giudizio, depositando  nella  cancelleria  \r\n della Corte in data 24 gennaio 1967 le proprie deduzioni.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  della  Regione  premette  in  linea di principio che la  \r\n disposizione dell\u0027art.  68, secondo comma, dello Statuto regionale, che  \r\n essa definisce quale unico fondamento del ricorso,  sarebbe  del  tutto  \r\n inconferente  nella specie. Osserva in proposito che, a norma dell\u0027art.  \r\n 4, n. 1, dello Statuto, la Regione ha competenza  legislativa  piena  o  \r\n primaria  nella  materia  dello  \"Ordinamento degli uffici e degli enti  \r\n dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico  del  personale  \r\n ad  essi  addetto\".  Sostiene poi che la legge in esame \u0026#232; senza alcuna  \r\n possibilit\u0026#224; di dubbio rivolta a disciplinare  lo  stato  giuridico  ed  \r\n economico  del  personale di un ente dipendente dalla Regione, e quindi  \r\n rientrante fra i cosiddetti enti para-regionali, ai quali non sarebbero  \r\n applicabili  le  norme  dettate  per  il  personale  dipendente   dalle  \r\n amministrazioni dello Stato.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  quanto  all\u0027art. 68 dello Statuto regionale, si fa presente che  \r\n le norme contenute nel  secondo  comma  di  esse  riguardano  lo  stato  \r\n giuridico ed economico del personale del \"ruolo regionale\", contestando  \r\n che  una  disposizione  riferentesi  in  modo specifico al ruolo stesso  \r\n possa valere \"comunque\" per i ruoli di un ente diverso dalla Regione  e  \r\n dipendente  da  questa.  Si  conclude  pertanto  nel  senso che si deve  \r\n ammettere che lo svolgimento delle carriere non debba e non possa,  per  \r\n natura  di  cose,  corrispondere  puntualmente a quella degli impiegati  \r\n civili  dello  Stato  e  che  di  conseguenza   non   debbano   neppure  \r\n corrispondere  in ogni dettaglio le disposizioni regolanti il passaggio  \r\n da una ad altra qualifica, da una ad altra carriera, con che cadrebbero  \r\n in tal modo anche le relative censure.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Tanto l\u0027Avvocatura generale dello  Stato  quanto  la  difesa  della  \r\n Regione Friuli- Venezia Giulia hanno depositato memorie per ribadire le  \r\n tesi  gi\u0026#224;  esposte  nelle  deduzioni precedenti. La prima ha insistito  \r\n soprattutto sulla necessit\u0026#224; di interpretare  la  norma  contenuta  nel  \r\n secondo  comma  dell\u0027art. 68 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia  \r\n Giulia anche in relazione alle disposizioni vigenti  negli  ordinamenti  \r\n delle altre regioni a statuto speciale, nonch\u0026#233; sugli inconvenienti che  \r\n deriverebbero  dalla  concessione  di  trattamenti diversi al personale  \r\n della Regione ed al personale di altri enti, cosiddetti para-regionali.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa della Regione ha invece sottolineato  particolarmente  il  \r\n rapporto  che  sussisterebbe fra le due norme contenute rispettivamente  \r\n nell\u0027art. 4, n. 1, e nell\u0027art.  68, secondo comma, dello Statuto  della  \r\n Regione Friuli-Venezia Giulia, insistendo nella tesi - opposta a quella  \r\n sostenuta   dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  -  concernente  la  \r\n possibilit\u0026#224; che la seconda norma sia suscettibile  di  applicazione  a  \r\n tutto  quanto riguarda l\u0027organizzazione, l\u0027ordinamento delle carriere e  \r\n lo stato giuridico ed economico di personale, che non sia qualificabile  \r\n come appartenente al \"ruolo regionale\".                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella discussione orale alla pubblica  udienza  i  difensori  delle  \r\n parti  hanno  ribadito  gli  argomenti  esposti  negli  atti  scritti e  \r\n ripetuto le conclusioni gi\u0026#224; formulate.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La prima e pi\u0026#249; rilevante questione discussa fra le  parti, e sulla  \r\n quale ritiene di dovere anzitutto soffermarsi  la  Corte,  concerne  il  \r\n rapporto  fra la norma contenuta nell\u0027art. 4, n. 1, dello Statuto della  \r\n Regione Friuli- Venezia Giulia e  l\u0027altra  sancita  nel  secondo  comma  \r\n dell\u0027art. 68 dello Statuto stesso.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tanto  la  difesa  dello  Stato  quanto  quella della Regione hanno  \r\n discusso  ampiamente  sulla  questione,  come  si  \u0026#232;  riferito   nella  \r\n esposizione  del fatto; ma riguardo a questo punto la Corte non ritiene  \r\n che sussista alcun dubbio che le due disposizioni non soltanto  non  si  \r\n trovano  in  contrasto,  ma  anzi si integrano reciprocamente, e quindi  \r\n debbono essere applicate entrambe, dato che quella  del  secondo  comma  \r\n dell\u0027art.  68  \u0026#232;  stata evidentemente inserita nel testo dello Statuto  \r\n proprio al fine di chiarire  e  completare  la  disposizione  contenuta  \r\n nell\u0027art.  4,  n. 1, onde evitare ogni rischio che gli enti cos\u0026#236; detti  \r\n para-regionali, e in particolare i loro dipendenti, potessero  ottenere  \r\n trattamenti  privilegiati  di  qualsiasi  specie  in confronto a quelli  \r\n normali spettanti al personale della Regione.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027argomento addotto dalla difesa della Regione  stessa,  che  nella  \r\n specie  si  tratterebbe  di  un  Ente  tanto  modesto e di cos\u0026#236; scarsa  \r\n importanza e limitato personale, non superiore a 24 dipendenti, da  non  \r\n potere dar luogo ad inconvenienti di alcun genere, non pu\u0026#242; influire in  \r\n alcun modo ai fini della decisione della Corte, cui spetta identificare  \r\n ed interpretare i principi costituzionali che devono essere osservati e  \r\n non  gi\u0026#224;  prevedere  e  valutare  le eventuali conseguenze in linea di  \r\n fatto dell\u0027una o dell\u0027altra disposizione legislativa sottoposta al  suo  \r\n esame   e   quindi   delle   proprie   decisioni   sulla   legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale di esse.   Non mette conto,  pertanto,  soffermarsi  n\u0026#233;  \r\n sull\u0027argomento  che  si  vorrebbe  desumere  dallo  scarso  numero  dei  \r\n componenti il personale dell\u0027Ente in questione, n\u0026#233; su  quello  opposto  \r\n deducibile  dal  fatto che la previsione di un contributo della Regione  \r\n agli oneri dell\u0027Ente  stesso  nella  misura  di  425  milioni  di  lire  \r\n all\u0027anno  (vedi  art.  42  della  legge  in esame) potrebbe far nascere  \r\n qualche dubbio  sulla  modesta  struttura  dell\u0027istituto  in  questione  \r\n affermata dalla difesa della Regione.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Gli  aspetti  rilevanti  ai fini della decisione sono ben altri: si  \r\n tratta - ed \u0026#232; perfino  superfluo  ricordarlo  -  di  accertare  se  la  \r\n Regione,  approvando  la  legge  denunciata  dallo  Stato,  abbia  o no  \r\n osservato ed applicato le norme costituzionali in vigore. E nel caso in  \r\n esame la Corte non pu\u0026#242;  non  rilevare  una  patente  violazione  dello  \r\n Statuto  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, pi\u0026#249; o meno evidente nei  \r\n riguardi  delle  singole  disposizioni  della   legge   regionale,   ma  \r\n facilmente  ravvisabile nelle intenzioni, nello spirito e nelle singole  \r\n applicazioni dei principi assunti come base del provvedimento.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Considerato  poi  che  le  disposizioni  dettate  dal   legislatore  \r\n regionale  sono  interdipendenti  e  rispondono  ad uno stesso fine, la  \r\n Corte ritiene fuori luogo  procedere  ad  un  esame  circostanziato  di  \r\n ciascuna   di   esse,   tanto   pi\u0026#249;  in  quanto  la  dichiarazione  di  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale di una parte del  testo  legislativo  che  \r\n includerebbe   necessariamente   proprio  le  norme  di  principio  che  \r\n informano tutta  la  legge,  avrebbe  come  conseguenza  nesessaria  di  \r\n rendere   inoperante   ogni   altra   disposizione   dettata   ai  fini  \r\n dell\u0027applicazione delle prime.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027intero testo  \r\n della legge impugnata, oggetto della domanda proposta in via principale  \r\n dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  importer\u0026#224;  invece  la  \r\n conseguenza   di   consentire  alla  Regione,  sempre  che  lo  ritenga  \r\n opportuno,  di  elaborare  ed  approvare  un  nuovo  testo  legislativo  \r\n destinato  a  disciplinare  in  modo  unitario  e  coerente la materia,  \r\n beninteso entro i limiti e nei  modi  adeguati  ai  principi  stabiliti  \r\n dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto della Regione.       \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinte le eccezioni sollevate dalla difesa della Regione,          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara la illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione  \r\n Friuli-Venezia  Giulia  16  dicembre 1966, n. 107 bis, sulla \"Dotazione  \r\n organica  dell\u0027Ente  per  lo  sviluppo  dell\u0027artigianato  e  lo   stato  \r\n giuridico  e  il  trattamento  economico  del personale\" riapprovata in  \r\n seguito a rinvio il 16 dicembre 1966, in riferimento agli artt.  4,  n.  \r\n 1,  e  68,  secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO  \r\n                                   - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -  \r\n                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI  \r\n                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE  \r\n                                    VERZ\u0026#204; - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  \r\n                                   LUIGI OGGIONI.                         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4686","titoletto":"SENT.  100/67.  REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO  ECONOMICO  DEL  PERSONALE DEGLI ENTI PARAREGIONALI - ARTT.  4, N. 1 E 68,  SECONDO  COMMA DELLO STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA  -  LEGGE  REGIONALE  16  DICEMBRE  1966,  N.  107  BIS  - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  norma  contenuta nel secondo comma dell\u0027art. 68 dello Statuto Friuli-Venezia  Giulia  e\u0027 stata inserita nel testo dello Statuto al  fine  di  chiarire  e  completare  la  disposizione contenuta nell\u0027art.  4,  n. 1, onde evitare ogni rischio che gli enti cosi\u0027 detti   pararegionali  e,  in  particolare,  i  loro  dipendenti, potessero  ottenere  trattamenti privilegiati di qualsiasi specie in  confronto  a  quelli  normali  spettanti  al  personale della Regione. E\u0027  costituzionalmente  illegittimo  perche\u0027  in contrasto con le suindicate norme costituzionali la legge regionale Friuli-Venezia Giulia  16  dicembre  1966,  n. 107 bis sulla \"Dotazione organica dell\u0027Ente per sviluppo dell\u0027artigianato e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale\".","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia","data_legge":"16/12/1966","numero":"107","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"n.1","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1569","autore":"CUOCOLO F.","titolo":"STATO GIURIDICO E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE  DI ENTI PARAREGIONALI.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1094","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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