HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1967:100 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.399779 "namelookup_time" => 0.000331 "connect_time" => 0.00138 "pretransfer_time" => 0.106782 "size_download" => 23431.0 "speed_download" => 58609.0 "starttransfer_time" => 0.383049 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 39938 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 106599 "connect_time_us" => 1380 "namelookup_time_us" => 331 "pretransfer_time_us" => 106782 "starttransfer_time_us" => 383049 "total_time_us" => 399779 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770493502.7204 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1967:100" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1967:100 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:02 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:02 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"1967","numero":"100","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMBROSINI","redattore":"","relatore":"JAEGER","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"10/05/1967","data_decisione":"26/06/1967","data_deposito":"08/07/1967","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e N. 100 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e SENTENZA 26 GIUGNO 1967 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e Deposito in cancelleria: 8 luglio 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e Pubblicazione in \"Gazzetta Ufficiale\" n. 177 del 17 luglio 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204;- Prof. \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della \r\n Regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107 bis, sulla \r\n \"Dotazione organica dell\u0027Ente per lo sviluppo dell\u0027artigianato e lo \r\n stato giuridico e il trattamento economico del personale\" riapprovata \r\n in seguito a rinvio il 16 dicembre 1966, promosso con ricorso del \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 2 gennaio 1967, \r\n depositato in cancelleria l\u002711 successivo ed iscritto al n. 2 del \r\n Registro ricorsi 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di Costituzione della Regione Friuli- Venezia Giulia; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agr\u0026#242;, \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l\u0027avv. Vezio \r\n Crisafulli, per la Regione Friuli- Venezia Giulia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto notificato il 2 gennaio 1967 il Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ha proposto \r\n ricorso alla Corte costituzionale contro la Regione Friuli-Venezia \r\n Giulia in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che \r\n venga dichiarata la illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge regionale \r\n 16 dicembre 1966, n. 107 bis, ed in particolare degli artt. 2, 7, 8, \r\n 10, 12, 22, 26, 29, 30, 32 e 34, nonch\u0026#233; - per quanto possa occorrere - \r\n anche dell\u0027art. 42, perch\u0026#233; in contrasto con il combinato disposto \r\n degli artt. 68, secondo comma, e 4, n. 1, dello Statuto speciale della \r\n Regione stessa, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio \r\n 1963. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel ricorso si premette che con la legge n. 21 del 18 ottobre 1965 \r\n la Regione aveva istituito un \"Ente per lo sviluppo dell\u0027artigianato\" \r\n (E.S.A.), dotato di personalit\u0026#224; giuridica, pubblica, disponendo, fra \r\n l\u0027altro, che l\u0027assunzione del personale, salvo quello necessario per il \r\n primo impianto degli uffici dell\u0027Ente, avrebbe dovuto essere fatta per \r\n concorso, mentre si rinviava ad una successiva legge regionale la \r\n determinazione dell\u0027organico dell\u0027Ente e la disciplina dello stato \r\n giuridico e del trattamento economico del personale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione aveva inteso poi provvedere in merito con un disegno di \r\n legge del 26 ottobre 1966, n. 107, il quale venne, peraltro, rinviato \r\n alla Regione stessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai \r\n fini del riesame di numerose disposizioni, le quali avevano dato luogo \r\n a dubbi di legittimit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Senonch\u0026#233; la Regione aveva riapprovato il provvedimento con \r\n deliberazione in data 16 dicembre 1966, n. 107 bis, senza apportarvi \r\n alcuna modificazione, provocando in conseguenza la impugnativa della \r\n legge davanti alla Corte costituzionale, deliberata dal Consiglio dei \r\n Ministri il 22 dicembre 1966, in base ad una serie di considerazioni \r\n esposte nel ricorso depositato dalla Avvocatura generale dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In tale ricorso si premette che il provvedimento regionale consta \r\n di quattro capi, i quali prevedono rispettivamente le norme per la \r\n classificazione e l\u0027ordinamento delle carriere (artt. 1-9), l\u0027accesso a \r\n tali carriere (artt. 10- 19), lo svolgimento delle carriere stesse \r\n (artt. 20-33) e, infine, le disposizioni concernenti la sistemazione \r\n del personale assunto per il primo impianto (artt. 34-42). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Vi si osserva poi che: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1) l\u0027inizio dello sviluppo di carriera non \u0026#232; stabilito in \r\n conformit\u0026#224; di quello del corrispondente personale statale, ma \r\n direttamente alla qualifica superiore; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2) l\u0027ammissione ai concorsi della carriera direttiva e di concetto \r\n del personale immediatamente inferiore non corrisponde alle condizioni \r\n previste per gli statali; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3) per il conseguimento delle promozioni non \u0026#232; richiesta \r\n l\u0027anzianit\u0026#224; nella qualifica e nella carriera pari a quella prevista \r\n per il personale dello Stato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4) il conferimento al personale gi\u0026#224; in servizio delle qualifiche \r\n superiori a quelle iniziali dovrebbe essere subordinato al possesso di \r\n una congrua anzianit\u0026#224; di servizio, prestato anche presso enti pubblici \r\n con funzioni analoghe a quelle relative alla carriera cui appartiene la \r\n qualifica da conferire, il che non \u0026#232; previsto dalle norme in \r\n questione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5) per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti \r\n delle commissioni esaminatrici non sono state osservate le disposizioni \r\n contenute nel D.P.R. 11 gennaio 1965, n. 5; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 6) agli oneri derivanti dall\u0027attuazione del disegno di legge, \r\n nonch\u0026#233; a quelli relativi al funzionamento dell\u0027Ente si dovrebbe far \r\n fronte, ai sensi dell\u0027art. 4 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. \r\n 21, con il complesso delle entrate dell\u0027Ente stesso e non \r\n esclusivamente mediante i contributi della Regione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 7) dovendosi ormai ritenere superata la fase di primo impianto \r\n dell\u0027Ente, non avrebbe pi\u0026#249; ragione di essere la possibilit\u0026#224; \r\n dell\u0027assunzione di altro personale senza concorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione, in persona del Presidente della Giunta, si \u0026#232; \r\n costituita tempestivamente in giudizio, depositando nella cancelleria \r\n della Corte in data 24 gennaio 1967 le proprie deduzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa della Regione premette in linea di principio che la \r\n disposizione dell\u0027art. 68, secondo comma, dello Statuto regionale, che \r\n essa definisce quale unico fondamento del ricorso, sarebbe del tutto \r\n inconferente nella specie. Osserva in proposito che, a norma dell\u0027art. \r\n 4, n. 1, dello Statuto, la Regione ha competenza legislativa piena o \r\n primaria nella materia dello \"Ordinamento degli uffici e degli enti \r\n dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale \r\n ad essi addetto\". Sostiene poi che la legge in esame \u0026#232; senza alcuna \r\n possibilit\u0026#224; di dubbio rivolta a disciplinare lo stato giuridico ed \r\n economico del personale di un ente dipendente dalla Regione, e quindi \r\n rientrante fra i cosiddetti enti para-regionali, ai quali non sarebbero \r\n applicabili le norme dettate per il personale dipendente dalle \r\n amministrazioni dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In quanto all\u0027art. 68 dello Statuto regionale, si fa presente che \r\n le norme contenute nel secondo comma di esse riguardano lo stato \r\n giuridico ed economico del personale del \"ruolo regionale\", contestando \r\n che una disposizione riferentesi in modo specifico al ruolo stesso \r\n possa valere \"comunque\" per i ruoli di un ente diverso dalla Regione e \r\n dipendente da questa. Si conclude pertanto nel senso che si deve \r\n ammettere che lo svolgimento delle carriere non debba e non possa, per \r\n natura di cose, corrispondere puntualmente a quella degli impiegati \r\n civili dello Stato e che di conseguenza non debbano neppure \r\n corrispondere in ogni dettaglio le disposizioni regolanti il passaggio \r\n da una ad altra qualifica, da una ad altra carriera, con che cadrebbero \r\n in tal modo anche le relative censure. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tanto l\u0027Avvocatura generale dello Stato quanto la difesa della \r\n Regione Friuli- Venezia Giulia hanno depositato memorie per ribadire le \r\n tesi gi\u0026#224; esposte nelle deduzioni precedenti. La prima ha insistito \r\n soprattutto sulla necessit\u0026#224; di interpretare la norma contenuta nel \r\n secondo comma dell\u0027art. 68 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia \r\n Giulia anche in relazione alle disposizioni vigenti negli ordinamenti \r\n delle altre regioni a statuto speciale, nonch\u0026#233; sugli inconvenienti che \r\n deriverebbero dalla concessione di trattamenti diversi al personale \r\n della Regione ed al personale di altri enti, cosiddetti para-regionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa della Regione ha invece sottolineato particolarmente il \r\n rapporto che sussisterebbe fra le due norme contenute rispettivamente \r\n nell\u0027art. 4, n. 1, e nell\u0027art. 68, secondo comma, dello Statuto della \r\n Regione Friuli-Venezia Giulia, insistendo nella tesi - opposta a quella \r\n sostenuta dall\u0027Avvocatura generale dello Stato - concernente la \r\n possibilit\u0026#224; che la seconda norma sia suscettibile di applicazione a \r\n tutto quanto riguarda l\u0027organizzazione, l\u0027ordinamento delle carriere e \r\n lo stato giuridico ed economico di personale, che non sia qualificabile \r\n come appartenente al \"ruolo regionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella discussione orale alla pubblica udienza i difensori delle \r\n parti hanno ribadito gli argomenti esposti negli atti scritti e \r\n ripetuto le conclusioni gi\u0026#224; formulate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La prima e pi\u0026#249; rilevante questione discussa fra le parti, e sulla \r\n quale ritiene di dovere anzitutto soffermarsi la Corte, concerne il \r\n rapporto fra la norma contenuta nell\u0027art. 4, n. 1, dello Statuto della \r\n Regione Friuli- Venezia Giulia e l\u0027altra sancita nel secondo comma \r\n dell\u0027art. 68 dello Statuto stesso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tanto la difesa dello Stato quanto quella della Regione hanno \r\n discusso ampiamente sulla questione, come si \u0026#232; riferito nella \r\n esposizione del fatto; ma riguardo a questo punto la Corte non ritiene \r\n che sussista alcun dubbio che le due disposizioni non soltanto non si \r\n trovano in contrasto, ma anzi si integrano reciprocamente, e quindi \r\n debbono essere applicate entrambe, dato che quella del secondo comma \r\n dell\u0027art. 68 \u0026#232; stata evidentemente inserita nel testo dello Statuto \r\n proprio al fine di chiarire e completare la disposizione contenuta \r\n nell\u0027art. 4, n. 1, onde evitare ogni rischio che gli enti cos\u0026#236; detti \r\n para-regionali, e in particolare i loro dipendenti, potessero ottenere \r\n trattamenti privilegiati di qualsiasi specie in confronto a quelli \r\n normali spettanti al personale della Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027argomento addotto dalla difesa della Regione stessa, che nella \r\n specie si tratterebbe di un Ente tanto modesto e di cos\u0026#236; scarsa \r\n importanza e limitato personale, non superiore a 24 dipendenti, da non \r\n potere dar luogo ad inconvenienti di alcun genere, non pu\u0026#242; influire in \r\n alcun modo ai fini della decisione della Corte, cui spetta identificare \r\n ed interpretare i principi costituzionali che devono essere osservati e \r\n non gi\u0026#224; prevedere e valutare le eventuali conseguenze in linea di \r\n fatto dell\u0027una o dell\u0027altra disposizione legislativa sottoposta al suo \r\n esame e quindi delle proprie decisioni sulla legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale di esse. Non mette conto, pertanto, soffermarsi n\u0026#233; \r\n sull\u0027argomento che si vorrebbe desumere dallo scarso numero dei \r\n componenti il personale dell\u0027Ente in questione, n\u0026#233; su quello opposto \r\n deducibile dal fatto che la previsione di un contributo della Regione \r\n agli oneri dell\u0027Ente stesso nella misura di 425 milioni di lire \r\n all\u0027anno (vedi art. 42 della legge in esame) potrebbe far nascere \r\n qualche dubbio sulla modesta struttura dell\u0027istituto in questione \r\n affermata dalla difesa della Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Gli aspetti rilevanti ai fini della decisione sono ben altri: si \r\n tratta - ed \u0026#232; perfino superfluo ricordarlo - di accertare se la \r\n Regione, approvando la legge denunciata dallo Stato, abbia o no \r\n osservato ed applicato le norme costituzionali in vigore. E nel caso in \r\n esame la Corte non pu\u0026#242; non rilevare una patente violazione dello \r\n Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, pi\u0026#249; o meno evidente nei \r\n riguardi delle singole disposizioni della legge regionale, ma \r\n facilmente ravvisabile nelle intenzioni, nello spirito e nelle singole \r\n applicazioni dei principi assunti come base del provvedimento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Considerato poi che le disposizioni dettate dal legislatore \r\n regionale sono interdipendenti e rispondono ad uno stesso fine, la \r\n Corte ritiene fuori luogo procedere ad un esame circostanziato di \r\n ciascuna di esse, tanto pi\u0026#249; in quanto la dichiarazione di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale di una parte del testo legislativo che \r\n includerebbe necessariamente proprio le norme di principio che \r\n informano tutta la legge, avrebbe come conseguenza nesessaria di \r\n rendere inoperante ogni altra disposizione dettata ai fini \r\n dell\u0027applicazione delle prime. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027intero testo \r\n della legge impugnata, oggetto della domanda proposta in via principale \r\n dal Presidente del Consiglio dei Ministri, importer\u0026#224; invece la \r\n conseguenza di consentire alla Regione, sempre che lo ritenga \r\n opportuno, di elaborare ed approvare un nuovo testo legislativo \r\n destinato a disciplinare in modo unitario e coerente la materia, \r\n beninteso entro i limiti e nei modi adeguati ai principi stabiliti \r\n dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto della Regione. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinte le eccezioni sollevate dalla difesa della Regione, \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara la illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione \r\n Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107 bis, sulla \"Dotazione \r\n organica dell\u0027Ente per lo sviluppo dell\u0027artigianato e lo stato \r\n giuridico e il trattamento economico del personale\" riapprovata in \r\n seguito a rinvio il 16 dicembre 1966, in riferimento agli artt. 4, n. \r\n 1, e 68, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI \r\n - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE \r\n VERZ\u0026#204; - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - \r\n LUIGI OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4686","titoletto":"SENT. 100/67. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PARAREGIONALI - ARTT. 4, N. 1 E 68, SECONDO COMMA DELLO STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1966, N. 107 BIS - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La norma contenuta nel secondo comma dell\u0027art. 68 dello Statuto Friuli-Venezia Giulia e\u0027 stata inserita nel testo dello Statuto al fine di chiarire e completare la disposizione contenuta nell\u0027art. 4, n. 1, onde evitare ogni rischio che gli enti cosi\u0027 detti pararegionali e, in particolare, i loro dipendenti, potessero ottenere trattamenti privilegiati di qualsiasi specie in confronto a quelli normali spettanti al personale della Regione. E\u0027 costituzionalmente illegittimo perche\u0027 in contrasto con le suindicate norme costituzionali la legge regionale Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107 bis sulla \"Dotazione organica dell\u0027Ente per sviluppo dell\u0027artigianato e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale\".","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia","data_legge":"16/12/1966","numero":"107","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"n.1","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1569","autore":"CUOCOLO F.","titolo":"STATO GIURIDICO E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI ENTI PARAREGIONALI.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1094","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|