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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attivit\u0026#224; funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020, depositato in cancelleria l\u0026#8217;8 settembre 2020, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 giugno 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocata dello Stato Daniela Canzoneri per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l\u0026#8217;avvocata Paola Ambruosi per la Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020 e depositato l\u0026#8217;8 settembre 2020, iscritto al reg. ric. n. 80 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante \u0026#171;Modifiche alla legge della Regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attivit\u0026#224; funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche\u0026#187;, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall\u0026#8217;art. 28 della legge 1\u0026#176; agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), e all\u0026#8217;art. 77, comma 3, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2000, che sostituisce integralmente l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, viene censurato in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all\u0026#8217;art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934 (d\u0026#8217;ora in avanti: t.u. leggi sanitarie). Quest\u0026#8217;ultima disposizione, dettata a presidio di esigenze di natura igienico-sanitaria, viene ritenuta principio fondamentale della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata consentirebbe di derogare alla fascia di rispetto di duecento metri dai centri abitati per la costruzione di nuovi cimiteri o per l\u0026#8217;ampliamento di quelli esistenti, a condizioni diverse rispetto a quelle previste dal citato principio fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la norma regionale censurata stabilisce che il Consiglio comunale possa autorizzare la deroga alla fascia di rispetto \u0026#171;nei casi di reale necessit\u0026#224;\u0026#187;, \u0026#171;sentita l\u0026#8217;ASL competente per territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, il principio fondamentale di cui all\u0026#8217;art. 338, quarto comma, t.u. leggi sanitarie consente al Consiglio comunale di approvare la deroga alla fascia di rispetto sulla base dei seguenti presupposti: \u0026#171;previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale\u0026#187;; \u0026#171;non oltre il limite di 50 metri\u0026#187;; e quando, anche alternativamente, \u0026#171;a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l\u0026#8217;impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La seconda disposizione impugnata \u0026#232; il comma 2 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che ha aggiunto il comma 3-bis all\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consentendo al Comune di autorizzare nei centri abitati la realizzazione di case funerarie e di strutture per il commiato. Tali costruzioni, disciplinate dall\u0026#8217;art. 17 della stessa legge reg. Puglia n. 34 del 2008, la cui rubrica recita \u0026#171;Strutture per il commiato\u0026#187;, sono deputate, secondo il comma 2, lettere a) e b), dell\u0026#8217;indicato art. 17, alla \u0026#171;esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri\u0026#187; (case funerarie) e alla \u0026#171;esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso\u0026#187; (sala del commiato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNei confronti del citato art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, l\u0026#8217;atto di impugnazione lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), nella materia \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali\u0026#187;, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento all\u0026#8217;art. 338, primo comma, t.u. leggi sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Per quanto attiene alla prima censura, il ricorrente sostiene che la competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), sarebbe comprovata dal rinvio che il disegno di legge n. 1611 del 2014 (Disciplina in materia funeraria) avrebbe fatto alla disciplina della materia da parte di una fonte statale, qual \u0026#232; il regolamento di polizia mortuaria, di cui al d.P.R. n. 285 del 1990. In senso analogo, deporrebbe il riferimento al medesimo regolamento operato dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera i), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), ai fini della disciplina delle \u0026#171;sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Con la seconda censura promossa con riguardo al medesimo art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, il ricorrente si duole del contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 338, primo comma, t.u. leggi sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;atto di impugnazione contesta, infatti, la violazione della fascia di rispetto, che deve separare i cimiteri dai centri abitati, in quanto ritenuta vincolante anche per la realizzazione delle case funerarie e delle strutture di commiato. Queste \u0026#8211; secondo il ricorrente \u0026#8211; sarebbero assimilabili ai cimiteri, in linea con quanto desumibile dalla stessa giurisprudenza amministrativa della Regione Puglia (il ricorso richiama, in proposito, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, 14 giugno 2019, n. 1030).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Infine, la terza disposizione impugnata \u0026#232; l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che introduce tre commi aggiuntivi all\u0026#8217;art. 14-bis della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, relativi ai sistemi di sepoltura e ai filtri assorbenti necessari alla depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale decomposizione. In particolare, il comma 2-ter prevede che \u0026#171;[i]l fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), nella materia \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali\u0026#187;, l\u0026#224; dove la legge regionale andrebbe a disciplinare \u0026#171;unilateralmente e autoritativamente\u0026#187; le attribuzioni di un organo statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In secondo luogo, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 77, comma 3, del d.P.R. n. 285 del 1990 (d\u0026#8217;ora in avanti anche: Regolamento di polizia mortuaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente argomenta che, in un ambito squisitamente tecnico, quale la disciplina dei filtri, le norme secondarie, di cui al d.P.R. n. 285 del 1990, possono essere fonti di principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;. Sarebbe coerente con tale funzione l\u0026#8217;art. 77, comma 3, del citato regolamento, l\u0026#224; dove prevede che \u0026#171;il Ministro della sanit\u0026#224;, sentito il Consiglio superiore di sanit\u0026#224;, pu\u0026#242; autorizzare l\u0026#8217;uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;indicato art. 77, comma 3, viene interpretato nel senso che l\u0026#8217;autorizzazione relativa alle prescrizioni normative di tipo igienico-sanitarie, richieste per l\u0026#8217;uso delle valvole e degli altri dispositivi filtranti, spetterebbe al Ministero della sanit\u0026#224;, mentre le Regioni dovrebbero limitarsi ad approvare i singoli manufatti delle societ\u0026#224; produttrici o importatrici di materiali funerari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, la disposizione regionale impugnata non potrebbe prevedere un meccanismo autorizzativo diverso da quello disegnato dalla norma di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Regione Puglia si e` costituita in giudizio con atto depositato il 16 ottobre 2020, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate e argomentando quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In merito all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, la difesa regionale si duole del carattere sommario delle censure prospettate dall\u0026#8217;Avvocatura generale, che si sarebbe limitata a richiamare la norma interposta, omettendo di fornire una congrua indicazione delle ragioni del contrasto con la disposizione impugnata. La vaghezza della censura non chiarirebbe il vulnus arrecato dal legislatore regionale ai principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; e, in specie, all\u0026#8217;art. 338 t.u. leggi sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer converso, la difesa regionale adduce che la disposizione impugnata sarebbe rimasta \u0026#171;nel solco della norma nazionale\u0026#187; e che si potrebbe (e si dovrebbe) offrire \u0026#171;un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione\u0026#187; della previsione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Relativamente, poi, all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, la Regione stigmatizza l\u0026#8217;assenza di ogni supporto argomentativo in ordine alla premessa su cui si fonda la censura di presunta violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Non sarebbe, infatti, motivata la sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato nella regolazione delle case funerarie e delle strutture per il commiato, tanto pi\u0026#249; che \u0026#8211; obietta la parte resistente \u0026#8211; non \u0026#232; stato impugnato l\u0026#8217;art. 17 della medesima legge regionale, che disciplina organicamente la materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale esclude, del resto, che la competenza esclusiva possa essere argomentata sulla base di un disegno di legge, che per di pi\u0026#249; richiama il d.P.R. n. 285 del 1990. Questo, in quanto fonte secondaria, non potrebbe disporre principi fondamentali, se non quando \u0026#232; chiamato a individuare \u0026#171;specifiche tecniche\u0026#187; (in tal senso l\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio richiama le sentenze n. 180 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Quanto alle censure mosse all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente al parametro interposto dell\u0026#8217;art. 338 t.u. leggi sanitarie, la difesa regionale contesta che le strutture del commiato e le case funerarie possano essere assimilate ai cimiteri e che, dunque, sia giustificata la doglianza in merito alla generalizzata deroga alla fascia di rispetto prevista dalla disposizione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Da ultimo, con riguardo alla impugnazione dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, la Regione eccepisce l\u0026#8217;infondatezza della questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o l\u0026#8217;infondatezza della questione posta in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente al parametro interposto di cui all\u0026#8217;art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, la difesa regionale rileva che la disposizione impugnata avrebbe inteso meramente riferirsi, pur se \u0026#171;con formulazione invero generica e di fatto priva di contenuti precettivi, alla necessit\u0026#224; che l\u0026#8217;uso del filtro in questione sia regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente normativa, dagli organi competenti (statali o regionali)\u0026#187;. Essa invoca, pertanto, una interpretazione della disposizione conforme alla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; Con riferimento, poi, alla seconda censura, la difesa regionale contesta la doglianza relativa al mancato rispetto dell\u0026#8217;art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria, poich\u0026#233; tale fonte secondaria non sarebbe idonea a dettare principi fondamentali della materia concorrente \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in quanto non disciplinerebbe specifiche regole tecniche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il 1\u0026#176; giugno 2021 la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha ribadito l\u0026#8217;irrilevanza e la non fondatezza delle questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Di seguito, all\u0026#8217;udienza del 23 giugno 2021, sia l\u0026#8217;Avvocatura generale sia la difesa regionale hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020 e depositato l\u0026#8217;8 settembre 2020, iscritto al reg. ric. n. 80 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante \u0026#171;Modifiche alla legge della Regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attivit\u0026#224; funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche\u0026#187;, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall\u0026#8217;art. 28 della legge 1\u0026#176; agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), e all\u0026#8217;art. 77, comma 3, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; I tre commi impugnati disciplinano, rispettivamente: la possibilit\u0026#224; per il Comune di approvare deroghe alla cosiddetta \u0026#171;fascia di rispetto cimiteriale\u0026#187;; la facolt\u0026#224; del Comune di autorizzare la costruzione nei centri abitati di case funerarie e di strutture per il commiato; la competenza ad autorizzare l\u0026#8217;uso dei filtri di depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale decomposizione cadaverica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso \u0026#232; censurato l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che sostituisce l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, stabilendo che \u0026#171;[i]n deroga a quanto previsto dal comma 2 nei casi di reale necessit\u0026#224; il comune pu\u0026#242; approvare, sentita l\u0026#8217;ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l\u0026#8217;ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale, secondo il ricorrente, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., contravvenendo al principio fondamentale della materia concorrente \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, dettato dall\u0026#8217;art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 (d\u0026#8217;ora in avanti anche: t.u. leggi sanitarie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata norma interposta prevede, in particolare: al primo comma, che \u0026#171;[i] cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. \u0026#200; vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di duecento metri dal perimetro dell\u0026#8217;impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge\u0026#187;; e, al quarto comma, che \u0026#171;[i]l consiglio comunale pu\u0026#242; approvare, previo parere favorevole della competente Azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l\u0026#8217;ampliamento di quelli gi\u0026#224; esistenti ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purch\u0026#233; non oltre il limite di cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l\u0026#8217;impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La Regione, costituita in giudizio, ha eccepito sul punto la genericit\u0026#224; del ricorso, che si limiterebbe ad un mero richiamo alla norma interposta, omettendo di fornire una congrua indicazione delle ragioni del lamentato contrasto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso introduttivo motiva la censura, sottolineando \u0026#171;l\u0026#8217;evidenza [della] palese violazione\u0026#187;, rilevabile per tabulas, fra quanto contemplato dalla disposizione impugnata e quanto previsto dal parametro interposto, le cui condizioni \u0026#8211; si sottolinea \u0026#8211; \u0026#171;assumono carattere tassativo\u0026#187;. Al contempo, il ricorso non manca di prospettare argomenti che supportano la possibilit\u0026#224; di riconoscere all\u0026#8217;art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 la natura di principio fondamentale della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Nel merito la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 338 t.u. leggi sanitarie deve ritenersi espressione di un principio fondamentale della materia concorrente \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer giurisprudenza costante di questa Corte la qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente, deve essere valutata, avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 164 del 2019, n. 246 e n. 94 del 2018, n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;elemento contenutistico e il profilo teleologico devono, dunque, attrarre esigenze di coerenza sistematica e di uniformit\u0026#224; a livello nazionale della disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea con questa prospettiva, l\u0026#8217;art. 338 t.u. leggi sanitarie regola, con una disposizione di respiro generale, la cosiddetta fascia di rispetto, finalizzata a distanziare i cimiteri dai centri abitati e dagli edifici di nuova realizzazione. Tale contenuto riflette la funzione di preservare basilari esigenze di natura igienico-sanitaria, che si impongono, nei medesimi termini, sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, confermando i chiari tratti distintivi di un principio fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCondivide quella medesima natura, e al contempo presenta un carattere tassativo ed eccezionale, la previsione che detta le possibili deroghe alla fascia di rispetto, vale a dire il quarto comma dello stesso art. 338 t.u. leggi sanitarie, come modificato dall\u0026#8217;art. 28 della legge n. 166 del 2002. A tal riguardo, \u0026#232; opportuno evidenziare che la specificit\u0026#224; delle prescrizioni, di per s\u0026#233;, non vale a escludere il carattere di principio della norma, qualora esse risultino legate al medesimo principio \u0026#171;da un evidente rapporto di coessenzialit\u0026#224; e di necessaria integrazione\u0026#187; (sentenza n. 355 del 1994). In particolare, una tale relazione deve, senza dubbio, riscontrarsi fra la norma che contempla la prescrizione generale della fascia di rispetto e quella che, in via eccezionale, ne consente la deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Venendo ora alla comparazione fra la disposizione impugnata e l\u0026#8217;art. 338, quarto comma, t.u. leggi sanitarie, emerge una palese discrasia fra le condizioni che consentono la deroga alla fascia di rispetto, in base alla norma regionale, e i tassativi presupposti richiesti dal principio fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, consente al Consiglio comunale di approvare la deroga, richiedendo il parere obbligatorio, ma non vincolante, della competente azienda sanitaria locale. Viceversa, la disciplina statale ritiene necessaria l\u0026#8217;acquisizione del parere favorevole del medesimo organo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, al contenuto della valutazione che il Consiglio comunale \u0026#232; chiamato ad operare, la disposizione regionale si limita a richiedere che sia accertato che ricorrano \u0026#171;casi di reale necessit\u0026#224;\u0026#187;. Per converso, il principio statale esige, in via alternativa, o che ricorra una sostanziale impossibilit\u0026#224; a conformarsi alla fascia di rispetto, in ragione di \u0026#171;particolari condizioni locali\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;non sia possibile provvedere altrimenti\u0026#187;, o che sussistano specifiche e tipizzate condizioni dei luoghi, idonee a giustificare la minore distanza fra cimitero e centro abitato. Una congrua separazione viene, in particolare, garantita dalla presenza di \u0026#171;strade pubbliche almeno di livello comunale [\u0026#8230;], o [di] fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero [di] ponti o [di] impianti ferroviari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la norma statale impone il limite invalicabile dei cinquanta metri dal centro abitato, che la disposizione regionale neppure menziona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl complesso delle difformit\u0026#224; riscontrate e, dunque, il mancato rispetto da parte della disposizione regionale di presupposti tassativi, che, a partire dal necessario parere positivo dell\u0026#8217;azienda sanitaria locale, riflettono generali istanze di natura igienico-sanitaria, comportano la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La seconda disposizione impugnata \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della citata legge regionale \u0026#8211; ha, a sua volta, aggiunto un nuovo comma (il 3-bis) all\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, del seguente tenore: \u0026#171;[i]n deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune pu\u0026#242; approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l\u0026#8217;ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all\u0026#8217;art. 17\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura formulata nel ricorso si incentra su due parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; denunciata, innanzitutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., poich\u0026#233; la regolamentazione delle case funerarie e delle strutture del commiato atterrebbe \u0026#8211; secondo la lettura del ricorrente \u0026#8211; alla materia \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali\u0026#187; di competenza esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, viene lamentato un contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all\u0026#8217;art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934, in quanto, sempre secondo il ricorrente, anche per la realizzazione delle strutture sopra citate risulterebbe vincolante, come per i cimiteri, la conformit\u0026#224; alla disciplina sulla fascia di rispetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con riferimento alla prima censura, la difesa regionale ha eccepito la genericit\u0026#224; della motivazione, nonch\u0026#233; la inadeguatezza delle argomentazioni e degli indici normativi evocati a supporto della competenza legislativa statale esclusiva, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; In via preliminare, occorre, tuttavia, rilevare d\u0026#8217;ufficio che difetta ab imis, nella delibera di autorizzazione ad impugnare del Consiglio dei ministri, approvata il 7 agosto 2020, il riferimento al parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., quale motivo di censura dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl punto numero 2 della relazione allegata alla citata delibera contesta, infatti, la disposizione impugnata, rinviando genericamente alle ragioni indicate nel punto numero 1. Sennonch\u0026#233; l\u0026#8217;unico parametro evocato al punto numero 1 \u0026#232; \u0026#8211; come si \u0026#232; gi\u0026#224; evidenziato \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nel ritenere che, nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale, \u0026#171;\u0026#8220;deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l\u0026#8217;organo legittimato si determina all\u0026#8217;impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;impugnazione\u0026#8221; (sentenze n. 154 del 2017 e n. 110 del 2016; nello stesso senso sentenze n. 46 del 2015, n. 198 del 2012), poich\u0026#233; \u0026#8220;l\u0026#8217;omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;organo politico, comporta l\u0026#8217;esclusione della volont\u0026#224; del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso\u0026#8221; (sentenza n. 239 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 128 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, la censura relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., promossa con riguardo all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, deve dichiararsi inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La seconda censura rivolta all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, riguarda la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all\u0026#8217;art. 338 t.u. leggi sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 338 t.u. leggi sanitarie disciplina la fascia di rispetto con riferimento ai soli cimiteri e non \u0026#232; estensibile alle case funerarie e alle strutture del commiato. Queste, finalizzate alla custodia delle salme per il compimento del periodo di osservazione nonch\u0026#233; alla celebrazione dei riti per il commiato, non sono sussumibili nella nozione di cimitero, n\u0026#233; tale assimilazione pu\u0026#242; in alcun modo inferirsi dalla legge statale, che non le disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, le problematiche di natura igienico-sanitaria, correlate ai cimiteri, non sono le medesime che si pongono per le case funerarie e per le strutture del commiato, con riguardo alle quali il legislatore pugliese ha, comunque, richiesto il rispetto delle caratteristiche igienico-sanitarie \u0026#171;previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate\u0026#187; (art. 17, comma 4, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon trovando, dunque, applicazione il principio fondamentale di cui all\u0026#8217;art. 338 t.u. leggi sanitarie, si deve ritenere che la Regione Puglia abbia legittimamente disciplinato il profilo relativo alla collocazione di tali strutture. In assenza di una normativa statale, infatti, le Regioni, secondo un orientamento costante di questa Corte, possono \u0026#171;esercitare le proprie potest\u0026#224; legislative di tipo concorrente\u0026#187;, senza dover \u0026#171;attendere l\u0026#8217;eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato\u0026#187; (sentenza n. 94 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, se in un primo momento \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 35, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanit\u0026#224; e servizi sociali), modificativo dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008 \u0026#8211; la Regione ha ritenuto di ricomprendere le strutture del commiato fra quelle la cui costruzione doveva attenersi agli stessi presupposti richiesti per la fascia di rispetto relativa ai cimiteri, tale originaria scelta non comporta alcun vincolo per le successive determinazioni legislative della medesima Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione regionale di estendere a taluni ambiti il rispetto di regole che il legislatore statale ha dettato per differenti contesti, e che solo per questi rilevano quali principi fondamentali della materia, non pu\u0026#242;, infatti, attrarre, per una sorta di propriet\u0026#224; transitiva, il vincolo al rispetto di quei principi anche in settori che il legislatore statale non ha inteso contemplare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le ragioni esposte, l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che consente al Comune di approvare la costruzione di case funerarie e di strutture del commiato nella fascia di rispetto cimiteriale, non viola l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 338 t.u. leggi sanitarie, in quanto espressione di un principio fondamentale riferito esclusivamente ai cimiteri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con il terzo motivo di ricorso, \u0026#232; impugnato, infine, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che introduce all\u0026#8217;art. 14-bis della legge reg. Puglia n. 34 del 2008 tre nuovi commi \u0026#8211; dal 2-bis al 2-quater \u0026#8211;, il cui contenuto \u0026#232; di seguito riportato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l\u0026#8217;impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure di soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali. La capacit\u0026#224; di filtro dovr\u0026#224; garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo\u0026#187; (comma 2-bis). \u0026#171;I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo i criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini del controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute\u0026#187; (comma 2-ter). \u0026#171;Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i comuni devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro novanta giorni dalla data della pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli\u0026#187; (comma 2-quater).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura formulata nel ricorso si incentra su due parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, introducendo \u0026#171;unilateralmente e autoritativamente\u0026#187; attribuzioni ad un organo dello Stato, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva alla legislazione statale esclusiva la materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima disposizione impugnata violerebbe, inoltre, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali dettati, nella materia concorrente \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, dall\u0026#8217;art. 77, comma 3, del d.P.R. n. 285 del 1990 (d\u0026#8217;ora in avanti: Regolamento di polizia mortuaria), secondo cui \u0026#171;[i]l Ministro della sanit\u0026#224;, sentito il Consiglio superiore di sanit\u0026#224;, pu\u0026#242; autorizzare l\u0026#8217;uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Alla luce delle motivazioni addotte a corredo delle due censure, occorre, preliminarmente, riferire entrambe le questioni, poste dal Presidente del Consiglio dei ministri, al mero inciso dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 il quale, nell\u0026#8217;introdurre un nuovo comma 2-ter all\u0026#8217;art. 14-bis della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, prevede che l\u0026#8217;uso dei filtri debba essere previamente autorizzato dal Dipartimento regionale o dal Ministero della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Con riguardo alla prima censura, la difesa regionale obietta che la disposizione impugnata si limiterebbe a riferirsi \u0026#171;con formulazione invero generica e di fatto priva di contenuti precettivi, alla necessit\u0026#224; che l\u0026#8217;uso del filtro in questione sia regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente normativa, dagli organi competenti (statali o regionali)\u0026#187;. Di conseguenza, basterebbe tale interpretazione a superare il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., relativo alla materia \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;interpretazione proposta dalla difesa regionale non pu\u0026#242; essere accolta e la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata delinea una competenza alternativa dell\u0026#8217;organo statale rispetto a quella dell\u0026#8217;organo regionale per l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;uso dei filtri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; facendo, essa rende fungibili le loro attribuzioni e si pone in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la disciplina dell\u0026#8217;ordinamento e dell\u0026#8217;organizzazione dei suoi organi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, \u0026#232; proprio la prospettiva dell\u0026#8217;alternativa fra l\u0026#8217;autorizzazione del Dipartimento regionale e quella del Ministero della salute ad ostacolare la possibilit\u0026#224; di interpretare la disposizione impugnata nel solco della normativa statale, come propone la difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fungibilit\u0026#224; di attribuzioni fra organi statale e regionale non pu\u0026#242; essere ricondotta all\u0026#8217;alveo della ben diversa ripartizione di competenze disegnata a livello statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria assegna al \u0026#171;Ministro della sanit\u0026#224;\u0026#187; il compito di autorizzare l\u0026#8217;uso di valvole o di altri dispositivi idonei al medesimo fine, avendo riguardo, secondo la circolare del Ministero della salute 11 dicembre 2015, n. 36158 (Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77 terzo comma del DPR 10 settembre 1990, n. 285), all\u0026#8217;\u0026#171;autorizzazione recante una regola tecnica di natura igienico-sanitaria, [\u0026#8230;] da considerarsi come provvedimento sostanzialmente normativo\u0026#187;. Per converso, secondo la medesima circolare, alle Regioni spetta autorizzare i singoli manufatti, verificando la loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche fornite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, se ben pu\u0026#242; attribuire al Dipartimento regionale il compito di autorizzare l\u0026#8217;uso dei filtri, in linea con la normativa statale che riferisce tale competenza ai singoli manufatti, per converso, viola l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., nella parte in cui assegna la medesima competenza in alternativa al Ministero della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Da ultimo, deve ritenersi assorbita la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa con riguardo al medesimo inciso dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all\u0026#8217;art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attivit\u0026#224; funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole \u0026#171;o al Ministero della salute\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2008 [Norme in materia di attivit\u0026#224; funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri] - Funzioni e compiti dei Comuni - Attribuzione ai Comuni della facolt\u0026#224; di approvare, sentita la ASL competente, la costruzione di nuovi cimiteri, l\u0027ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati.\r\nAttribuzione ai Comuni della facolt\u0026#224; di approvare, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita la ASL competente, la costruzione di case del commiato e case funerarie.\r\nDisposizioni sui filtri per il trattamento dei gas derivanti dalla decomposizione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44123","titoletto":"Ricorso in via principale - Lamentata lesione di fonte secondaria espressione di principi fondamentali (nella specie: in materia di tutela della salute) - Adeguata motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in ordine al lamentato contrasto con la norma interposta, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020. Il ricorso introduttivo motiva adeguatamente la censura e, al contempo, non manca di prospettare argomenti che supportano la possibilità di riconoscere all\u0027art. 338 t.u. leggi sanitarie la natura di principio fondamentale della materia «tutela della salute».","numero_massima_successivo":"44124","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"16","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44124","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disciplina dell\u0027attività funeraria, di cremazione e di dispersione delle ceneri - Attribuzione ai Comuni della facoltà di approvare, previo parere obbligatorio ma non vincolante della ASL competente, la costruzione di nuovi cimiteri, l\u0027ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che sostituisce l\u0027art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, stabilendo che nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l\u0027ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l\u0027ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. Emerge una palese discrasia fra le condizioni che consentono la deroga alla fascia di rispetto, in base alla norma regionale, e i tassativi presupposti richiesti dal principio fondamentale della materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute» espresso dall\u0027art. 338, quarto comma, t.u. leggi sanitarie, che, a partire dal necessario parere positivo dell\u0027azienda sanitaria locale, riflettono generali istanze di natura igienico-sanitaria.\u003c/p\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, la qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente, deve essere valutata avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema. L\u0027elemento contenutistico e il profilo teleologico devono, dunque, attrarre esigenze di coerenza sistematica e di uniformità a livello nazionale della disciplina. La specificità delle prescrizioni, di per sé, non vale a escludere il carattere di principio della norma, qualora esse risultino legate al medesimo principio da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 164 del 2019, n. 246 del 2018, n. 94 del 2018, n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007 e n. 355 del 1994\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44125","numero_massima_precedente":"44123","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"16","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"15/12/2008","data_nir":"2008-12-15","numero":"34","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44125","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disciplina dell\u0027attività funeraria, di cremazione e di dispersione delle ceneri - Attribuzione ai Comuni della facoltà di approvare, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e sentita la ASL competente, la costruzione di case del commiato e di case funerarie - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell\u0027ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Parametro non ricompreso nella delibera governativa di autorizzazione ad impugnare - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per evocazione di parametro non ricompreso nella delibera di autorizzazione ad impugnare, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che, nell\u0027aggiungere il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) all\u0027art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consente al Comune di approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l\u0027ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie. Difetta \u003cem\u003eab imis\u003c/em\u003e, nella delibera governativa di autorizzazione ad impugnare, il riferimento al parametro evocato, quale motivo di censura della norma impugnata.\u003c/p\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l\u0027organo legittimato si determina all\u0027impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell\u0027atto d\u0027impugnazione. L\u0027omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all\u0027impugnazione dell\u0027organo politico, infatti, comporta l\u0027esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 128 del 2018, n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 110 del 2016, n. 46 del 2015 e n. 198 del 2012\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44126","numero_massima_precedente":"44124","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"16","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"15/12/2008","data_nir":"2008-12-15","numero":"34","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44126","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disciplina dell\u0027attività funeraria, di cremazione e di dispersione delle ceneri - Attribuzione ai Comuni della facoltà di approvare, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e sentita la ASL competente, la costruzione di case del commiato e di case funerarie - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 che, nell\u0027aggiungere il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) all\u0027art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consente al Comune di approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l\u0027ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie. La Regione Puglia ha legittimamente disciplinato il profilo relativo alla collocazione di tali strutture, non trovando applicazione l\u0027art. 338 t.u. leggi sanitarie, in quanto espressione di un principio fondamentale riferito esclusivamente ai cimiteri.\u003c/p\u003eIn assenza di una normativa statale, le Regioni possono esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente senza dover attendere l\u0027eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 94 del 2003\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44127","numero_massima_precedente":"44125","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"16","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"15/12/2008","data_nir":"2008-12-15","numero":"34","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44127","titoletto":"Thema decidendum - Ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio in via principale - Riferibilità, in base al tenore delle censure, ad un inciso del comma impugnato.","testo":"Le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, alla luce delle motivazioni addotte a corredo delle censure, devono riferirsi al mero inciso il quale, nell\u0027introdurre un nuovo comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e all\u0027art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, prevede che l\u0027uso dei filtri per il trattamento dei gas derivanti dalla decomposizione cadaverica debba essere previamente autorizzato dal Dipartimento regionale o dal Ministero della salute.","numero_massima_successivo":"44128","numero_massima_precedente":"44126","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dei"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"15/12/2008","data_nir":"2008-12-15","numero":"34","articolo":"14","specificazione_articolo":"bis","comma":"2","specificazione_comma":"ter","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44128","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disciplina dell\u0027attività funeraria, di cremazione e di dispersione delle ceneri - Filtri per il trattamento dei gas derivanti dalla decomposizione cadaverica - Previsione che l\u0027autorizzazione all\u0027uso sia rilasciata dal competente Dipartimento regionale o, in alternativa, dal Ministero della salute - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale parziale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole «o al Ministero della salute». La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che l\u0027uso dei filtri di depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale decomposizione cadaverica debba essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute, delinea una competenza alternativa dell\u0027organo statale rispetto a quella dell\u0027organo regionale, rendendo così fungibili le loro attribuzioni, in contrasto con la ben diversa ripartizione di competenze disegnata a livello statale. Essa, se ben può attribuire al Dipartimento regionale il compito di autorizzare l\u0027uso dei filtri, in linea con la normativa statale che riferisce tale competenza ai singoli manufatti, per converso, non può assegnare la medesima competenza in alternativa al Ministero della salute.","numero_massima_successivo":"44129","numero_massima_precedente":"44127","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44129","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di questioni ulteriori.","testo":"Accolta - per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, deve ritenersi assorbita la questione promossa con riguardo al medesimo inciso, in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all\u0027art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria.","numero_massima_precedente":"44128","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"10/09/1990","numero":"285","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40273","autore":"Candido A.","titolo":"Vuoti normativi e strumenti di flessibilità nel sistema delle fonti: le norme regionali cedevoli","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1642","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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